AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDI' 15 FEBBRAIO 2001
641ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Borroni e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.


IN SEDE CONSULTIVA

(4993) Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, recante ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina
(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, il quale illustra analiticamente il contenuto del provvedimento in titolo che reca una serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina. Si tratta dunque di un provvedimento di cui appare evidente la necessità e l'urgenza. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BESOSTRI, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta illustrata dal Presidente.


IN SEDE DELIBERANTE

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei depuati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri.
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MANTICA manifesta il favore della sua parte politica per una sollecita definizione del provvedimento in titolo da parte della Commissione in sede deliberante. Pur comprendendo i rilievi mossi sulla formulazione dell'articolo 11, ricorda che tale previsione è il frutto di un'iniziativa di alcuni parlamentari (fra i quali esponenti di Forza Italia), per venire incontro a richieste dell'associazione italiana dei librai. Si tratta di una normativa il cui intento è quello di tutelare adeguatamente gli esercenti di minore dimensione. Dichiara dunque il suo favore per l'iniziativa preannunciata dal Presidente di aprire un confronto informale con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato per chiarire la portata dei suoi rilievi sulla disposizione in esame. Questa disposizione potrebbe essere chiarita modificando il termine previsto dal comma 9, riducendone la durata a sei mesi, se vi è una concorde volontà delle forze politiche di permettere una nuova rapida lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento che si esaurisca entro la prossima settimana. Altrimenti potrebbe essere valutata la soluzione di approvare un ordine del giorno interpretativo che impegni il Governo ad adottare il provvedimento previsto dal comma 9 dell'articolo 11 nel più breve tempo possibile.

Il presidente VILLONE condivide le valutazioni esposte dal senatore Mantica ed assicura che, per quanto di sua competenza, solleciterà un chiarimento da parte del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in ordine ai rilievi mossi sull'articolo 11 del provvedimento in esame. In proposito ritiene comunque che il termine previsto dal comma 9 di tale disposizione possa essere interpretato come decorrente dall'inizio del secondo anno successivo a quello della data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Una tale interpretazione ridurrebbe a meno di un anno il tempo di effettiva vigenza delle previsioni più contestate contenute nella disposizione in esame.

Il senatore SCHIFANI, pur condividendo la possibilità di interpretare in modo restrittivo il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 11, ribadisce tuttavia la opportunità di modificare il testo della disposizione condividendo i rilievi mossi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Crede inoltre che, seguendo la via della discussione in sede legislativa anche presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento in titolo potrebbe essere varato in tempi brevi.

Con riferimento ai tempi dell'esame, il presidente VILLONE ricorda che il provvedimento potrà essere approvato dalla Commissione non prima di mercoledì prossimo e, dunque, non potrà essere ragionevolmente esaminato dall'altro ramo del Parlamento prima della settimana successiva, la stessa nella quale è previsto l'inizio dell'esame del disegno di legge di revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Ribadisce dunque la sua proposta di approvare, nello stesso testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, il provvedimento in esame senza riaprire la controversa questione della formulazione dell'articolo 11.

Il senatore BESOSTRI condivide le valutazioni del Presidente circa la possibilità di interpretare in modo restrittivo il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 11. Manifesta comunque le sue perplessità sulla formulazione di questo articolo che presenta alcuni aspetti contraddittori nelle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 e prevede, al comma 9, un'ipotesi di delegificazione a tempo che reputa discutibile. Tuttavia il rilievo del provvedimento nel suo complesso ne consiglia una rapida definizione. Concorda pertanto con la proposta del Presidente di approvarlo senza introdurre modifiche.

Il senatore D'ONOFRIO si sofferma sulla previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 11 che, facendo riferimento a norme non più vigenti, sostanzialmente prevede la impossibilità di operare sconti sui libri di testo scolastici inferiori al 5 per cento. Si tratta di una misura non condivisibile che penalizzerebbe i consumatori che, oggi, possono facilmente ottenere sconti ben maggiori. Ritiene dunque che la urgenza da più parti annessa all'approvazione di alcune misure di sostegno all'editoria di partito contenute nel provvedimento in titolo, non possa fare premio sulle esigenze dei consumatori in un settore delicato come quello dell'editoria scolastica.

Replicando ai rilievi mossi dal senatore D'Onofrio, il presidente VILLONE osserva che il puntuale richiamo all'articolo 153 del decreto legislativo n. 297 del 1994 può essere interpretato nel senso della perdurante vigenza di questa disciplina. La questione potrebbe essere comunque chiarita in un apposito ordine del giorno.

Il senatore ELIA, ricordata la elaborazione teorica nella esperienza di altri paesi, in particolare la Francia, a favore dell'introduzione di meccanismi volti a rendere tendenzialmente fisso il prezzo dei libri, rileva che l'introduzione in Italia di simili meccanismi potrebbe ingenerare inutili e costosi contenziosi. Al riguardo manifesta in particolare perplessità circa l'attribuzione ai comuni della potestà di vigilanza sul rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 11.

A questo rilievo il presidente VILLONE replica osservando che l'introduzione di meccanismi volti a regolare il regime dei prezzi dei libri è essenzialmente funzionale a garantire la sopravvivenza delle piccole case editrici e degli esercenti di minore dimensione.

Il senatore ANDREOLLI condivide invece le perplessità avanzate sulla formulazione dell'articolo 11 del provvedimento in titolo. Ritiene inoltre facilmente eludibile la disciplina introdotta da questa disposizione, mentre crede che essa possa essere rapidamente modificata con un'ulteriore lettura da parte della competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento in sede legislativa.

Il senatore MARCHETTI conviene invece con le considerazioni svolte dal Presidente relatore.

Il presidente relatore VILLONE registra infine il consenso della Commissione circa la imperfezione della formulazione dell'articolo 11, e prende atto al tempo stesso delle diverse soluzioni proposte, alcune delle quali sono nel senso della modifica del provvedimento in titolo, mentre invece, personalmente, ritiene opportuno approvarlo senza emendamenti.
Dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(1170) LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1200) MELUZZI e DE ANNA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1962) COSTA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine.
(2222) MARCHETTI ed altri. - Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica.
(4010) LA LOGGIA ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(4157) DE ZULUETA ed altri. - Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 6 febbraio.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO si pronuncia sugli emendamenti, riferiti al testo unificato da lei proposto.
Sull'emendamento 1.8 esprime un parere contrario, in quanto la proposta sostitutiva avrebbe l'effetto di modificare radicalmente l'impianto del testo, prevedendo in particolare requisiti ulteriori e non necessari per l'esercizio del diritto di voto. Parere contrario esprime anche sull'emendamento 1.6 e sugli emendamenti 1.11, 1.9, 1.4 e 1.7, che escludono la modalità di voto per corrispondenza, prevista invece nel testo unificato.
L'emendamento 1.3 può essere utile, ma occorre precisarne la definizione perché altrimenti sarebbe forse in contraddizione con la necessità di optare per ogni elezione: in proposito si rimette alla Commissione.
La questione posta con l'emendamento 1.10 è sicuramente rilevante e la Commissione dovrebbe svolgere una riflessione al riguardo; tuttavia la legge italiana non dovrebbe determinare la condizione elettorale del cittadino con doppia cittadinanza, limitandola anche quando ciò non è disposto dal paese di residenza. In tal modo, infatti, si potrebbe interferire in ordinamenti stranieri. Si rimette comunque alla valutazione della Commissione.
Esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.1.
Sull'emendamento 1.0.1 esprime un parere contrario perché, come l'emendamento 1.8, già criticato, esso introduce un limite temporale di residenza all'estero, che non sembra opportuno né coerente all'impostazione data al problema fin dall'approvazione delle leggi di revisione costituzionale. Sull'emendamento 1.0.2 esprime parere contrario, per i motivi appena indicati.
Quanto all'emendamento 1.0.3, esso induce a riflettere sull'opportunità o meno di inserire nella disciplina in esame anche il caso dei cittadini temporaneamente residenti all'estero. Tuttavia nella sua parte essenziale l'emendamento non è condivisibile ed esprime pertanto un parere negativo. In merito all'emendamento 1.0.4, la Relatrice si domanda la ragione della limitazione esclusiva ai marittimi e ricorda che sui cittadini temporaneamente residenti all'estero vi è un disegno di legge apposito, congiuntamente esaminato agli altri disegni di legge in titolo. Esprime comunque un parere contrario sull'emendamento in questione. Parere contrario esprime anche sull'emendamento 1.0.5.
Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 2, esprime un parere contrario sul 2.3 e sul 2.2. Parere contrario esprime anche sul 3.1 e sul 4.4, mentre sull'emendamento 4.3 si rimette alla valutazione del Governo quanto all'effettiva realizzabilità della proposta. Esprime quindi un parere favorevole sull'emendamento 4.1, e un parere contrario, ma con riserva di approfondire la questione, sull'emendamento 4.2, che non sembra a una prima valutazione effettivamente necessario. L'emendamento 5.3 appare evidentemente incongruo ed esprime pertanto un parere sfavorevole. In merito agli emendamenti 5.1 e 5.2, si riserva di acquisire le precisazioni dei proponenti e osserva comunque che hanno un contenuto eccessivamente dettagliato. Tuttavia essi propongono il problema del voto per corrispondenza per i residenti temporaneamente all'estero.
Invita quindi a svolgere un'ulteriore riflessione sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2, che riguardano la stessa questione.
In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che il 6.3 e il 6.4 e, in modo diverso, anche il 6.5, escludono l'articolazione della circoscrizione Estero in ripartizioni. Il 6.1, invece, propone una diversa articolazione nelle ripartizioni e a tale riguardo ritiene opportuno acquisire una valutazione delle amministrazioni competenti, quanto alla equilibrata considerazione delle popolazioni interessate. Il 6.101 e il 6.102 insistono nuovamente sull'articolazione territoriale delle ripartizioni, mentre il 6.2 si riferisce, a suo avviso impropriamente, al Consiglio d'Europa, così come il 6.100.

In proposito il senatore BESOSTRI osserva che ciò si rende necessario, a suo avviso, per tener conto di paesi, come la Russia, il cui territorio si estende sia in Europa sia in Asia.

La RELATRICE replica che al riguardo sarebbe sufficiente una precisazione apposita. Informa la Commissione, quindi, che in riferimento al problema delle ripartizioni nella circoscrizione Estero, gli esponenti dell'organo di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero hanno sollecitato, in un recente incontro, la proposizione di una soluzione emendativa, condivisa anche dall'onorevole Tremaglia, che prevede la possibilità di una lista unica per la circoscrizione Estero, con un riferimento espresso di ogni candidato al paese di residenza e la garanzia di almeno un seggio sia per il Senato sia per la Camera a ogni area territoriale. In tal modo sarebbe contemperate, secondo la proposta che per il momento si limita a riferire alla Commissione, le esigenze di assicurare la rappresentanza unica della circoscrizione Estero e di garantire un'adeguata rappresentanza territoriale.

Il senatore D'ONOFRIO riconosce che vi è una logica coerente sia nella richiesta di rappresentare la comunità degli italiani all'estero nel suo insieme, sia in quella, apparentemente contraddittoria, di rappresentare le singole comunità di residenti in ciascun paese straniero.

Anche il presidente VILLONE riconosce che la questione è seria e merita un approfondimento adeguato.

La senatrice PASQUALI conviene sulla rilevanza del problema e invita a tener conto con attenzione dell'orientamento espresso dal Consiglio generale degli italiani all'estero.

Il senatore ANDREOLLI ritiene comunque necessario prevedere in legge la suddivisione delle ripartizioni della circoscrizione Estero.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, infine, si riserva di approfondire il problema e di formulare una propria proposta al riguardo.
Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 8, considera superfluo il primo comma dell'emendamento 8.7, sul quale esprime un parere contrario. Riguardo al comma 2, osserva che esso ripropone il problema della doppia cittadinanza, questa volta per i candidati. Il comma 4 non sembra realizzabile alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale e in proposito richiama l'attenzione sull'articolo 8, comma 3, da lei proposto, che invece sarebbe a suo avviso compatibile con la stessa giurisprudenza.
Sull'emendamento 8.100 esprime parere contrario e considera discutibile l'emendamento 8.6 nel contesto di cui si tratta. Nello stesso senso si pronuncia il presidente VILLONE. Concordano anche la senatrice PASQUALI e il senatore D'ONOFRIO.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, informa la Commissione che gli organi di Presidenza del Consiglio generale degli italiani all'estero rappresentano l'opportunità di stabilire un limite numerico da un minimo di 2 mila a un massimo di 3 mila per la raccolta delle firme al fine di presentare le candidature.

Il presidente VILLONE ritiene necessario approfondire la questione del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature, poiché il contesto territoriale esteso e la disseminazione frammentaria dei residenti all'estero impongono di considerare il problema sotto un aspetto affatto particolare.

Concorda la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 8.4.

Quanto all'emendamento 8.3, la RELATRICE si pronuncia in senso positivo. Sull'emendamento 8.5 esprime invece un parere contrario, mentre sull'emendamento 8.0.1 ricorda che il comma 4 dell'articolo 8 assicura una condizione di reciprocità, realizzata in forma diversa anche dall'emendamento 8.2. Sul primo di tali emendamenti esprime un parere contrario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di inserire nel calendario dei lavori della Commissione, per la prossima settimana , l'esame in sede referente del disegno di legge n. 4996 ("Scorporo di coalizione. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"), se assegnato in tempo utile.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DALLA RELATRICE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157


Art. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, di cui all'articolo 48 della Costituzione e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.
3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tal caso votano per la circoscrizione relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione relativa a ogni elezione e valida limitatamente ad essa.
4. Gli elettori di cui al comma 1 residenti in paesi con i quali l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, ove non abbiano ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza votano in Italia per la circoscrizione relativa alla circoscrizione elettorale in cui sono iscritti.
Art. 2
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

Art. 3
1. Ai fini della presente legge con l’espressione “uffici consolari” si intendono gli uffici di cui all’articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
Art. 4
1. L’opzione per il voto in Italia deve essere comunicata dall’elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale il Ministero degli affari esteri attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.
2. È dovere dell’elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all’estero che lo riguardano.
3. La cartolina deve essere inviata dal Ministero degli affari esteri tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall’elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
4. Gli elettori che non abbiano ricevuto o non abbiano risposto alla cartolina postale di cui al comma 1 possono far pervenire all'ufficio consolare competente, entro il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la richiesta di votare in Italia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 2.
5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.
Art. 5
1. Il Governo provvede a realizzare l'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero, unificando l'AIRE e gli schedari consolari, comprendente apposite liste elettorali permanenti.
2. Sono ammessi a esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Ministero dell'interno notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della prescrizione di cui al presente comma.
Art. 6

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni:
a) Stati Uniti d'America e Canada;
b) America Centrale e Meridionale;
c) Europa e Africa del Nord (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto);
d) Asia, Oceania e Africa, esclusi i paesi di cui alla lettera c).
2. In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 7
1. Presso la corte di appello di Roma entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.
Art. 8

1. Ai fini della presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in ogni caso osservando le seguenti condizioni:
a) i candidati devono essere elettori residenti nella relativa ripartizione;
b) la presentazione delle liste deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;
c) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte d'appello di Roma dalla ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. Quando in una lista vi sono candidate e candidati, essi formano la lista in ordine alternato.
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.
Art. 9
1. L’elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L’elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.
Art. 10
1. Non oltre trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l’opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare circoscrizionale; il plico contiene altresì un foglio con le indicazioni delle modalità per l’espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.
2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall’elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a venti giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare, presentando ricevuta dell’avvenuta domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori all’estero.
4. Una volta espresso il proprio voto, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda o le schede, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d’appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l’opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.
Art. 11
1. Presso l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 3 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un’unica ripartizione elettorale estera. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, l’onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l’ufficio elettorale circoscrizionale con l’ufficio centrale per la circoscrizione estera.
Art. 12
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.
Art. 13
1. Concluse le operazioni di scrutinio, l’ufficio centrale per la circoscrizione estera per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all’articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell’ambito della ripartizione geografica;
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;
c) procede all’assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell’effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;
d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.
Art. 14
1. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell’ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.
Art. 15

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.
Art. 16
1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell’articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.
Art. 17

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane negoziano e, ove possibile, concludono, mediante lo scambio di Note verbali, intese con i Governi dei paesi ove risiedono elettori italiani per garantire:
a) che la campagna elettorale sia svolta nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei partiti politici e dei candidati, di libertà di riunione e di propaganda politica;
b) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di libertà e di segretezza;
c) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge, compresa la propaganda elettorale.
2. Il Ministro degli esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.
3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti nei paesi con i cui Governi non sia possibile concludere le intese di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.
Art. 18

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico 20 marzo 1957, n. 361, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.
2. Gli elettori residenti nei paesi in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 25 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tal fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
Art. 19
1. Il primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
“1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.”.

Art. 20

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione estero, si applica l'articolo 56, quarto comma della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.
Art. 21
1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 22

1. In sede di prima applicazione della presente legge, in occasione dell'elezione delle Camere prevista per l'anno 2001:
a) non si applicano le disposizioni della presente legge riguardanti l'invio e la restituzione di una apposita cartolina, di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4;
b) il Ministero dell'interno adempie i compiti di cui all'articolo 10, comma 1 ed è destinatario della busta affrancata di cui allo stesso comma;
c) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 5 e 6;
d) i cittadini italiani di cui all'articolo 1, comma 1, che non ricevano il plico elettorale per il voto per corrispondenza, votano in Italia presso la sezione elettorale in cui sono iscritti e per la relativa circoscrizione.
Art. 23

1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge sono imputate agli oneri obbligatori per le spese elettorali, di cui allo stato di previsione del Ministero dell' interno.
Art. 24

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE

Art. 1

1.8
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art.1
1. I residenti da non oltre 18 anni nei territori diversi da quello italiano e che siano rientrati in Italia almeno due volte negli ultimi dieci anni per un periodo di almeno trenta giorni ogni rientro o di almeno sessanta giorni complessivamente se con più di due rientri, che godono del diritto di voto, che hanno compiuto i 18 anni alla data delle elezioni per la Camera dei deputati, possono iscriversi nell'apposito elenco, istituito presso il Ministero dell'interno, per esercitare il diritto di voto per la Circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati.
2. I residenti da non oltre venticinque anni nei territori diversi da quello italiano e che siano rientrati in Italia almeno tre volte negli ultimi quindici anni e per un periodo di almeno quarantacinque giorni per ogni rientro o di almeno novanta giorni complessivamente se con più di tre rientri, che godono del diritto di voto, che hanno compiuto venticinque anni alla data delle elezioni per il Senato, possono iscriversi nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'interno, per esercitare il diritto di voto per la Circoscrizione Estero per l'elezione del Senato.
3. Il voto è espresso presso le sedi diplomatiche italiane all'estero."
__________________________


1.6
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere le parole da: "e per i referendum", fino alla fine del comma.
__________________________

1.11
MARCHETTI

Sopprimere il comma 2.
__________________________

1.9
MARCHETTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Il voto è esercitato direttamente dal titolare del diritto, la cui identità deve essere obbligatoriamente verificata e attestata dal presidente del seggio al quale l'elettore è tenuto a presentare il passaporto personale unitamente al certificato elettorale.".
__________________________

1.4
MIGONE, CORRAO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il voto per la circoscrizione Estero viene espresso nei seggi elettorali appositamente allestiti dagli uffici consolari territorialmente competenti".
________________________

1.7
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 2, sostituire le parole: "per corrispondenza", con le altre: "presso gli uffici consolari di cui all'articolo 3".
__________________________

1.3
BESOSTRI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La scelta della modalità vale altresì per tutte le votazioni referendarie che si tengono successivamente alle elezioni della Camera e prima del termine per una nuova opzione per la successiva tornata di elezioni per le Camere".
__________________________

1.10
MARCHETTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Lo status di doppia cittadinanza preclude il diritto di voto, salvo diverso accordo tra i due Stati e salva opzione a favore del voto italiano.
La dichiarazione di opzione deve essere presentata all'autorità consolare competente per territorio non oltre il 90° giorno antecedente quello delle votazioni.
L'autorità consolare è tenuta a darne comunicazione all'autorità competente del paese di residenza dell'interessato e all'AIRE, non oltre il 60° giorno antecedente quello delle votazioni.
Le votazioni avranno luogo presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane o presso seggi istituiti in locali reperiti in accordo con le autorità locali. Deve essere predisposto un seggio per ogni mille lettori.
Le operazioni di voto si svolgono contemporaneamente a quelle del territorio nazionale.
Ogni seggio elettorale è costituito da un presidente e da non meno di due vicepresidenti scelti dal presidente stesso tra i rappresentanti di candidati o liste in concorrenza tra loro. I candidati o liste nominano propri rappresentanti.
Lo scrutinio dei voti deve avvenire in loco e contemporaneamente a quello del territorio nazionale."
__________________________

1.1 (nuova collocazione)
LUBRANO DI RICCO

Al comma 3, sostituire la parola: "elezione" con l'altra: "votazione".
__________________________
1.0.1
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis

1. Ha diritto di voto il cittadino italiano residente all'estero, nel paese in cui vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, iscritto all'AIRE, nato in Italia, inserito nell'elenco degli elettori, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti espatriato da non oltre 18 anni, oppure risulti rientrato in Italia almeno una volta negli ultimi dieci anni per un periodo non inferiore a trenta giorni.
2. L'avvenuto rientro in Italia deve essere attestato dall'autorità consolare competente per territorio sulla base delle risultanze del passaporto dell'interessato e su sua richiesta. La richiesta deve essere avanzata all'autorità consolare non oltre il novantesimo giorno antecedente la data delle votazioni. L'autorità consolare è tenuta a darne comunicazione all'AIRE, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
3. La non ottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo comporta la non iscrizione nell'elenco degli elettori e la decadenza del diritto di voto."
__________________________

1.0.2
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-ter

1.L'iscritto all'AIRE, nato all'estero, ha diritto al voto a condizione che nei cinque anni antecedenti la data delle votazioni abbia risieduto in Italia per un periodo non inferiore a trenta giorni.
2. La certificazione del cui al comma precedente deve essere richiesta dall'interessato stesso, non oltre il novantesimo giorno antecedente la data delle votazioni, all'autorità consolare competente per territorio sulla base di quanto risulta dal passaporto personale dell'interessato.
3. La dichiarazione dell'autorità consolare di cui al comma precedente deve essere comunicata all'AIRE, da parte dell'autorità consolare stessa, non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello delle elezioni.
4. La non ottemperanza di quanto stabilito nel presente articolo comporta la non iscrizione nell'elenco degli elettori e la decadenza del diritto di voto."
__________________________
1.0.3
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-quater

1.Gli elettori residenti al di fuori del territorio della Repubblica, anche temporaneamente, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per l'esercizio del diritto di voto, possono richiedere, tramite l'autorità consolare competente per territorio, l'iscrizione all'AIRE entro e non oltre il 180° giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Gli elettori che intendono esercitare il loro diritto in Italia, possono farlo presso una sezione elettorale della circoscrizione di origine o di ultima residenza in Italia.
3. Il rimpatrio degli elettori e il ritorno al luogo di residenza all'estero non comporta oneri a carico dell'interessato."
__________________________

1.0.4
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-quinquies

1.I marittimi italiani che si trovano all'estero alla data delle elezioni politiche nazionali, possono esercitare il loro diritto di voto presso il seggio istituito nella sede più prossima al porto di sbarco.
2. E' escluso l'esercizio di voto a bordo delle navi in navigazione".
__________________________

1.0.5
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-sexies

1. Il voto è esercitato direttamente dal titolare del diritto, la cui identità deve essere obbligatoriamente verificata e attestata dal presidente del seggio cui l'elettore è tenuto a presentare il passaporto personale unitamente al certificato elettorale.
2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari sono tenute alla predisposizione dei seggi elettorali in ragione di un seggio ogni mille elettori.
3. Ogni seggio elettorale è costituito da un presidente e da non meno di due vicepresidenti scelti dal presidente stesso tra i rappresentanti di candidati o liste in concorrenza tra loro e dai rappresentanti di lista nominati dai candidati e dai partiti che partecipano alla competizione elettorale, in qualità di scrutatori.
4. Le operazioni di voto si svolgono contemporaneamente alle votazioni sul territorio nazionale."
__________________________

Art. 2

2.3
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari invieranno ai singoli cittadini e cittadine il testo della Costituzione e della presente legge, nonché la cartolina contenente la richiesta di iscrizione agli elenchi per il voto nelle sedi diplomatiche. Entro quindici giorni dalla data delle elezioni dovranno inviare il relativo certificato elettorale."
__________________________

2.2
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere le parole: "per corrispondenza".
__________________________

Art. 3

3.1
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. Presso tali uffici saranno operativi i locali presso i quali si svolgeranno le operazioni elettorali.
1-ter. Personale del Ministero dell'interno sarà distaccato presso tali uffici per seguire le operazioni elettorali, nonché le operazioni relative alla formazione degli elenchi di cui all'articolo 1."
__________________________
Art. 4

4.4
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4
1. L'opzione per il voto per la circoscrizione estera avviene presso gli uffici consolari in cui opera il personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 3, comma 3, che provvederà a trasmettere l'avvenuto operazione all'ufficio elettorale del Comune nelle cui liste risulta essere iscritto l'elettore residente all'estero.
2. L'opzione deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni."
__________________________


4.3
ANDREOLLI

Al comma 3, sostituire la parola: "novanta" con la seguente: "sessanta".
__________________________

4.1
LUBRANO DI RICCO

Al comma 4 sostituire la parola: "elezioni" con l'altra: "votazioni".
__________________________

4.2
MIGONE, CORRAO

Sostituire il comma 5 con il seguente: "5. In caso di elezioni anticipate gli elettori di cui all'articolo 1 devono recarsi negli uffici consolari competenti entro dieci giorni dalla data del decreto di scioglimento delle Camere, per esercitare l'opzione prevista dallo stesso articolo e presentare la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 5".
__________________________
Art. 5

5.3
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 5

1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un servizio elettorale permanente con il compito di redigere e aggiornare periodicamente l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il loro voto secondo le modalità di cui all'articolo 4".
__________________________

5.1
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Dopo l'articolo 41 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 è inserito il seguente:
“Art. 41-bis. L'elettore residente all'estero che ha scelto di votare presso la sezione elettorale nella cui lista è iscritto può esprimere tale voto nella sezione elettorale stessa o per corrispondenza. In tale ultimo caso deve comunicare al comune nella cui lista e iscritto almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni la sua opzione per il voto per corrispondenza. La stessa opzione, con le medesime modalità, può essere esercitata dall'elettore avente temporanea dimora all'estero.
Il comune in cui la detta sezione elettorale è compresa annota a margine della lista elettorale la detta opzione e comunica tale opzione e gli estremi anagrafici e della relativa iscrizione nella lista elettorale e l'indirizzo attuale all'Ufficio centrale circoscrizionale. Almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni l'Ufficio detto invia all'elettore, che ha optato per il voto per corrispondenza, la scheda di voto corrispondente alla sezione elettorale di iscrizione unitamente alla busta con l'indirizzo prestampato per la spedizione della scheda votata all'ufficio centrale circoscrizionale.
L'elettore dopo l'espressione del voto inserisce la scheda nella busta trasmessagli per l'inoltro della scheda e la invia all'Ufficio centrale circoscrizionale che, verificata la provenienza da territorio estero delle buste inviate dagli elettori, le raccoglie e dopo l'orario di chiusura delle sezioni elettorali procede ad estrarre dalle buste le schede votate che vengono inserite in apposite urne distinte per i singoli collegi.
Tutte le buste che giungono fino all'orario della chiusura dei seggi elettorali vengono aperte e le schede inserite nelle urne; invece le buste che giungono oltre il detto orario vengono registrate ma non aperte e bruciate entro 24 ore dall'arrivo.
All'inizio delle operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico l'Ufficio centrale circoscrizionale estrae le schede dalle singole urne, procedendo in ciò nell'ordine della numerazione dei collegi e procede allo spoglio dei voti giunti per corrispondenza e somma alla fine del riesame di cui all'articolo 76 i risultati della votazione per corrispondenza a quelli risultanti dall'espressione di voto nelle sezioni elettorali”".
__________________________

5.2
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Dopo l'articolo 41 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 è inserito il seguente:
“Art. 41-bis. L'elettore residente all'estero che ha scelto di votare presso la sezione elettorale nella cui lista è iscritto può esprimere tale voto in Italia o per corrispondenza. In tale ultimo caso deve comunicare al comune nella cui lista è iscritto almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni la sua opzione per il voto per corrispondenza. La stessa opzione, con le medesime modalità, può essere esercitata dall'elettore avente temporanea dimora all'estero.
Il comune in cui la detta sezione elettorale è compresa annota a margine della lista elettorale la detta opzione e comunica tale opzione e gli estremi anagrafici e della relativa iscrizione nella lista elettorale e l'indirizzo attuale all'Ufficio centrale circoscrizionale. Almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni l'Ufficio detto invia all'elettore, che ha optato per il voto per corrispondenza la scheda di voto corrispondente alla sezione elettorale di iscrizione unitamente alla busta con l'indirizzo prestampato per la spedizione della scheda votata all'ufficio centrale circoscrizionale.
L'elettore dopo l'espressione del voto inserisce la scheda nella busta trasmessagli per l'inoltro della scheda e la invia all'Ufficio centrale circoscrizionale che, verificata la provenienza da territorio estero delle buste inviate dagli elettori, le raccoglie e dopo l'orario di chiusura delle sezioni elettorali procede ad estrarre dalle buste le schede votate che vengono inserite in apposite urne distinte per i singoli collegi.
Tutte le buste che giungono fino all'orario della chiusura dei seggi elettorali vengono aperte e le schede inserite nelle urne; invece le buste che giungono oltre il detto orario vengono registrate ma non aperte e bruciate entro 24 ore dall'arrivo.
All'inizio delle operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico l'Ufficio centrale circoscrizionale estrae le schede dalle singole urne, procedendo in ciò nell'ordine della numerazione dei collegi e procede allo spoglio dei voti giunti per corrispondenza e somma alla fine del riesame di cui all'articolo 76 i risultati della votazione per corrispondenza a quelli risultanti dall'espressione di voto nelle sezioni elettorali”.
__________________________

5.0.1
MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.

Gli elettori residenti al di fuori del territorio della Repubblica, anche temporaneamente, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l'esercizio del diritto di voto, possono richiedere, tramite l'autorità consolare competente per territorio, l'iscrizione all'AIRE entro e non oltre il 180° giorno antecedente la data delle votazioni.
Gli elettori che intendono esercitare il loro diritto nel territorio nazionale, possono farlo presso una sezione elettorale della circoscrizione di origine o di ultima residenza in Italia.
Gli oneri per il rimpatrio degli elettori e per il ritorno al luogo di residenza sono a carico dello Stato.".
__________________________

5.0.2
MARCHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 5-bis.

I marittimi italiani che si trovano all'estero alla data delle elezioni per le Camere possono esercitare il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede più prossima al posto nel quale sono sbarcati.
E' escluso l'esercizio del diritto di voto a bordo delle navi in navigazione.".
__________________________


Art. 6

6.3
MIGONE, CORRAO
6.4
PASQUALI, MAGNALBO'

Sopprimere l'articolo.
__________________________

6.5
PASQUALI, MAGNALBO'

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6

1. Nel rispetto del disposto costituzionale dell'articolo 48 la Circoscrizione Estero va intesa come unica circoscrizione, con una unica ripartizione geografica".
__________________________

6.1 (nuova collocazione)
BESOSTRI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: "
1) Europa
2) America del Sud
3) America del Nord, Centrale e Caribe
4) Africa, Asia, Oceania (Antartide).".
__________________________

6.101
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: "e Africa del Nord (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto)".
__________________________

6.102
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: "esclusi i paesi di cui alla lettera c)".
__________________________

6.2 (nuova collocazione)
BESOSTRI

Sostituire il comma 2, con i seguenti commi:

"2. Ad ogni ripartizione è assegnato un deputato od un senatore, i seggi aggiuntivi sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari in proporzione al numero dei potenziali elettori, come risultanti dagli iscritti alle circoscrizioni consolari e con applicazione della legge sull'AIRE del 27 ottobre 1998, n. 870.
3. Ai sensi del primo comma n.1 la ripartizione Europea comprende i paesi membri del Consiglio d'Europa al momento dell'entrata in vigore della presente legge.".
__________________________

6.100
BESOSTRI

Aggiungere il seguente comma:

"2-bis. L'Europa di cui alla lettera c) del presente comma, comprende i paesi membri del Consiglio d'Europa al 31 gennaio 2001 e la Repubblica federale di Jugoslavia."

Art. 8

8.7
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei 12 seggi da assegnare alla Circoscrizione estero per l'elezione della Camera dei deputati e dei 6 seggi da assegnare al Senato della Repubblica i partiti politici che hanno presentato liste con il proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni elettorali per l'elezione della Camera dei deputati ed in almeno tre circoscrizioni regionali per il Senato.

2. I candidati devono essere cittadini italiani senza altra nazionalità e con le caratteristiche previste per l'ammissibilità alle candidature per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

3. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di Roma dalle ore 8 alle ore 20 del giorno antecedente quello delle votazioni.

4. Le liste devono essere formate da un numero di candidati non inferiore a 9 e non superiore a 12 per l'elezione della Camera dei deputati e non inferiore a 4 e non superiore a 6 per il Senato e devono prevedere l'alternanza dei due sessi."
__________________________

8.100
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "nella relativa ripartizione" con le seguenti: "nella circoscrizione Estero".
__________________________

8.6 (nuova collocazione)
PINGGERA, MELONI, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: "ovvero richiesta da partiti e gruppi politici che rappresentano una minoranza linguistica riconosciuta".
__________________________

8.1 (nuova collocazione)
BESOSTRI

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: "ovvero la candidatura deve essere sottoscritta da un numero di elettori residenti all'estero pari a quello necessario per la presentazione di candidature nelle circoscrizioni per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".
__________________________
8.4 (nuova collocazione)
PASQUALI, MAGNALBO'

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Possono altresì presentare liste, così come indicate in questo stesso articolo, le Associazioni nazionali dell'emigrazione e i Patronati, così come sono stati indicati e riconosciuti dalla legge istitutiva del CGIE; le Associazioni che sono aderenti alla Consulta Nazionale dell'Emigrazione e che sono espressamente nominate nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.".
_________________________

8.3 (nuova collocazione)
MIGONE, CORRAO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

"Possono candidarsi nella circoscrizioni Estero i cittadini italiani che risultino residenti all'estero da almeno cinque anni prima della data fissata per le elezioni. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari e non superiore al doppio del numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero".
__________________________

8.5 (nuova collocazione)
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sostituire le parole: "nella ripartizione geografica" con le seguenti: "nella circoscrizione estero".
__________________________

8.101
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 4.
__________________________

8.2 (nuova collocazione)
BESOSTRI

Sostituire il comma 4, con il seguente: "4. È vietata la contemporanea candidatura per la Camera e/o il Senato nella Circoscrizione estero ed in una circoscrizione del territorio nazionale.".
__________________________
Art. 9

9.2
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 9

1. Il Ministro dell'interno provvede a far stampare un numero sufficiente di schede elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato sulla base degli elenchi di cui all'articolo 1 comma 2 e comma 4 e tramite il Ministro degli affari esteri, provvede al loro invio, con valigia diplomatica e per via aerea, presso gli uffici consolari.

2. Presso ogni ufficio consolare di cui all'articolo 1 comma 5 è istituita una sezione elettorale come prescritto dall'articolo 41del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957, il cui Presidente è un dipendente del Ministero dell'interno.

3. Compongono inoltre il seggio elettorale, oltre il Presidente, i rappresentanti delle liste di cui all'articolo 8, nominati secondo le norme in vigore, i cui nominativi saranno depositati all'ufficio centrale elettorale e trasmessi alle sedi diplomatiche competenti.
__________________________

9.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al secondo periodo, sostituire le parole: "un voto" con le seguenti: "due voti".
__________________________

Art. 10

10.5
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere l'articolo.
__________________________

10.6
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 10

1. Concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio compila gli appositi moduli, sigilla in un plico le schede votate, in un altro quelle non votate, con gli elenchi degli elettori per la Camera dei deputati e sigilla in un plico le schede votate, in un altro quelle non votate, con gli elenchi degli elettori per il Senato e invia il tutto tramite valigia diplomatica e per via aerea all'Ufficio centrale di cui all'articolo 7 della presente legge".
__________________________

10.1
MIGONE, CORRAO

Al comma 1, sopprimere le parole: "la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale".

Conseguentemente sopprimere i commi 2, 4 e 6.
__________________________

10.4
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire le parole: "della propria ripartizione geografica", con le seguenti: "per la circoscrizione Estero".
__________________________

10.2
MIGONE, CORRAO

Al comma 3, sostituire le parole: "la scheda elettorale" con le altre: "il certificato elettorale".
__________________________

10.3
MIGONE, CORRAO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Le operazioni di voto si svolgono nei seggi elettorali di cui all'articolo 1, tre giorni prima della data fissata per le elezioni. L'orario di chiusura dei seggi elettorali dovrà essere stabilito, tenendo conto delle differenze di fuso orario, in modo da consentire i capi degli uffici consolari di inviare alla Corte d'appello di Roma i plichi sigillati contenenti tutte le schede di votazione quarantotto ore prima dell'apertura dei seggi elettorali in Italia. Detti plichi sono spediti in un solo viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.".
__________________________
Art. 11

11.3
CO, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni 1.000 elettori residenti all'estero di cui agli elenchi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della presente legge con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio delle schede inviate come previsto dal comma 1 dell'articolo 10 della presente legge.
2. L'assegnazione dei plichi di cui al comma 1 dell'articolo 10 della presente legge ai singoli seggi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
3. Ogni seggio di scrutinio è formato da un presidente, da un segretario, due scrutatori, nominati secondo le modalità di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 30 marzo 1957.
4. Presso ogni seggio possono essere nominati rappresentanti di lista (effettivi e supplenti) per ogni lista fra quelle ammesse per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
5. I costi per la costituzione dei seggi di cui all'articolo 11 e per il loro funzionamento sono a carico del bilancio dello Stato.".
__________________________


11.2
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 11.

1. Lo scrutinio avviene nella sede in cui si sono svolte le operazioni di voto, ad opera dei componenti del seggio elettorale.
2. Il presidente del seggio è tenuto a dare comunicazione immediata dell'esito dello scrutinio all'autorità consolare competente per territorio che a sua volta ne darà comunicazione all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.".
__________________________

11.1
MIGONE, CORRAO

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
__________________________

11.100
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: "sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti".
__________________________

Art. 12

12.1
CO', CRIPPO, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 12
1. Le operazioni di scrutinio per la circoscrizione estero devono iniziare non appena giunti i plichi di cui all'articolo 10 della presente legge e terminare non oltre il termine previsti per le altre circoscrizioni".
__________________________

Art. 13

13.4
CO, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 13

1. Concluse le operazioni di scrutinio i risultati vengono trasmessi all'ufficio centrale per la circoscrizione estero, la quale trasmette i dati all'ufficio centrale elettorale nazionale per la determinazione dei voti delle liste, la ripartizione dei seggi alle liste e alle circoscrizioni e per la proclamazione in via provvisoria degli eletti".
__________________________

13.1
MIGONE, CORRAO

Al comma 1, sopprimere nell'alinea le parole: "per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6";
conseguentemente sopprimere tutti i riferimenti alla ripartizione geografica nelle lettere a), b) e c).
__________________________

13.2
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma , alinea, sopprimere le parole: "per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6".
__________________________

13.100
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica".
__________________________

13.3
PASQUALI, MAGNALBO'

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: "nell'ambito della ripartizione geografica".
__________________________
Art. 14

14.2
MIGONE, CORRAO
14.3
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sopprimere le parole: "nell'ambito della medesima ripartizione geografica".
__________________________

14.0.1
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 14-bis.
Dopo l'articolo 17 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 aggiungere il seguente ulteriore articolo:
Art. 17-bis
(Disposizioni speciali per la regione Trentino-Alto Adige)

1. L'elezione per l'attribuzione del seggio con metodo proporzionale nella regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili e con le modificazioni seguenti:

1) nella regione Trentino-Alto Adige un seggio è attribuito con metodo proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma dell'articolo 9 commi 8 e seguenti.

2) nella regione Trentino-Alto Adige il sesto periodo dell'articolo 9, comma 1 e l'articolo 17 bis, comma 1 lettere b), ed h) non trovano applicazione per le liste presentate da partiti che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute ed il seggio da attribuire col metodo proporzionale è attribuito alla lista o coalizione che nella regione ha ottenuto il maggiore numero di voti.
__________________________
Art. 15

15.3
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 15

1. Lo svolgimento della campagna elettorale all'estero sarà regolato in modo tale che, nella prima applicazione della legge, ogni lista abbia la possibilità di svolgere assemblee di elettori di cui all'articolo 1 nelle sedi diplomatiche.

2. Successivamente alla prima applicazione sarà regolata da apposit intesa con gli Stati nei cui territori risiedono elettori di cittadinanza italiana."
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15.1
MIGONE, CORRAO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge il Governo avvierà le opportuna iniziative diplomatiche per stipulare con gli Stati di cui al comma 3 intese volte a disciplinare la campagna elettorale. In mancanza di tali intese, la campagna elettorale dovrà comunque svolgersi nel rispetto degli ordinamenti di tali Stati.
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15.2
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Il Ministero degli Affari esteri stipula accordi con i singoli Stati nei quali risiedono i cittadini italiani che esercitano il diritto di voto nelle sedi preposte dalle autorità diplomatiche e consolari. Tali accordi devono prevedere la regolamentazione del diritto di propaganda elettorale per tutti i partiti e i candidati italiani partecipanti alle elezioni, la garanzia dell'ordine e della sicurezza nello svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto, a tutela dell'uguaglianza dei diritti per tutte le forze politiche e dei candidati partecipanti alla competizione.
2. Gli accordi di cui al comma precedente dovranno essere sottoposti alla ratifica del Parlamento italiano che ne stabilirà la compatibilità tra le norme fissate dalla Costituzione italiana e le norme vigenti nei territori degli Stati esteri.
3. Gli accordi devono essere ratificati dal Parlamento italiano non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
4. La mancata ratifica comporterà la rinegoziazione dell'accordo. Si intende annullato il voto espresso nei paesi esteri nei confronti dei quali non si è proceduto alla ratifica dell'accordo."
__________________________

Art. 16

16.1
MIGONE, CORRAO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.
__________________________

16.3
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere il comma 2.
__________________________

16.2
MIGONE, CORRAO

Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento, vota sia nella circoscrizione Estero sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia è punito con la sospensione dell'esercizio del diritto di voto nelle successive elezioni politiche".
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Art. 18
18.1
CO', RUSSO SPENA, CRIPPA

Sopprimere l'articolo.
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Art. 19

19.1
MIGONE, CORRAO

Sopprimere l'articolo.
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Art. 21

21.0.1
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MELONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 21-bis:
Dopo l'articolo 93 del D.P.R.30 marzo 1957 n. 361 è aggiunto il seguente:
"Art. 93-bis
Disposizioni speciali per la circoscrizione "Trentino-Alto Adige 2" (Provincia Autonoma di Bolzano)

1. L'elezione nella circoscrizione "Trentino-Alto Adige 2" ("Provincia Autonoma di Bolzano") è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili e con le modificazioni seguenti:

1) alla circoscrizione spettano cinque deputati;
2) nella circoscrizione quattro seggi sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti;
3) nella circoscrizione un seggio è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84;
4) nella circoscrizione il quinto periodo dell'articolo 18, comma 1 e l'articolo 83, comma 1 lettere b), ed h), non trovano applicazione per le liste presentate da partiti che sono espressione di minoranze linguistiche riconosciute ed il seggio da attribuire col sistema proporzionale è attribuito alla lista o coalizione che nella circoscrizione ha ottenuto il maggiore numero di voti.

2. Il Tribunale di Bolzano, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

Di conseguenza va modificata la Tabella A istituendo, in modifica del n. 6) le circoscrizioni: Trentino-Alto Adige 1 (Provincia Autonoma di Trento) e Trentino-Alto Adige 2 (Provincia Autonoma di Bolzano).
Art. 22


22.100 (nuova collocazione)
LA RELATRICE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis) per il requisito dell'iscrizione nelle liste elettorali, di cui all'articolo 5, comma 1, e per la determinazione del numero dei cittadini residenti nelle ripartizioni, di cui all'articolo 6, comma 2, si fa riferimento ai cittadini iscritti nell'AIRE".
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