AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1998

327a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e per l'interno Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE
(3312) Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(1110) COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(3000) MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(3273) PIERONI ed altri. - Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(3419) RUSSO SPENA. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 novembre.

Si procede alla votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3312, assunto come testo base.

La senatrice PASQUALI dà conto di quattro emendamenti (1.10, 5.2, 6.100 e 13.1), ritirando tutti gli altri emendamenti già presentati e accantonati nel corso dell'esame.

Il presidente VILLONE avverte che gli emendamenti appena presentati dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Su invito della relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, la senatrice PASQUALI precisa che se il parere della 5a Commissione non dovesse pervenire in tempo utile per concludere l'esame in Commissione prima della sessione di bilancio, i suoi emendamenti potrebbero essere ritirati con la riserva di una riproposizione in Assemblea.

Si procede quindi alla votazione degli altri emendamenti, sui quali è stato acquisito il parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 01.1 e 01.2 (di contenuto identico) e l'emendamento 1.8 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Posto in votazione, è accolto l'emendamento 1.5, previo favorevole avviso della relatrice D'ALESSANDRO PRISCO.

Gli emendamenti 1.3, 1.9 e 1.7 (di contenuto identico) e 1.4, sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 1.1 è fatto proprio dal senatore SCHIFANI in assenza dei proponenti. Con l'avviso contrario della relatrice D'ALESSANDRO PRISCO e del sottosegretario BARBERI, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.2 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

È accantonata la votazione dell'articolo 1 e delle annesse Tabelle A e B.

L'emendamento 2.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

La Commissione approva senza modifiche l'articolo 2.

Quanto all'emendamento 3.1, il presidente VILLONE comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO contesta il fondamento del parere contrario, poiché l'incremento del contingente annuo dei vigili ausiliari di leva è per propria natura insuscettibile di arrecare oneri aggiuntivi, dato che per gli ausiliari dei vigili del fuoco non è prevista alcuna indennità. Ciò che stupisce nell'esame svolto dalla Commissione bilancio è soprattutto l'orientamento manifestato dal rappresentante del Governo il quale, evidentemente privo di riscontri e di elementi di valutazione, non ha ritenuto necessario consultare i colleghi di Governo che avrebbero potuto chiarire l'evidente neutralità finanziaria della disposizione.

Il sottosegretario BARBERI conferma la valutazione della relatrice e precisa che la riduzione del contingente annuo degli ausiliari di leva per le forze armate e le forze di polizia, già disposta a scopo di contenimento della spesa, non ha riflessi sull'aumento relativo della quota destinata ai vigili del fuoco, che anzi determina un risparmio poiché in questo caso non sono previste indennità.

Egli suggerisce di approfondire ulteriormente la questione con una verifica nell'ambito del Governo e successivamente con un ulteriore passaggio in Commissione bilancio, anche relativamente all'emendamento 3.0.1 per il quale potrebbero essere svolte considerazioni analoghe.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO prospetta la possibilità di richiedere alla Commissione bilancio una revisione del parere sull'emendamento 3.1 ovvero di procedere alla votazione dell'emendamento che, se approvato, sarebbe sottoposto nuovamente al parere della Commissione bilancio da parte dell'Assemblea e valutato probabilmente in modo più accurato.

Secondo il presidente VILLONE, tale ultima procedura sarebbe inopportuna, soprattutto per il Governo.

La relatrice, quindi, ritira l'emendamento 3.1, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

L'articolo 3 è approvato senza modifiche.

La relatrice PASQUALI ritira l'emendamento 3.0.1, avendo aderito alle considerazioni di metodo svolte dalla relatrice e dal Presidente in ordine all'emendamento 3.1.

L'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'articolo 4 è approvato senza modifiche.

In merito agli emendamenti 4.0.1, 4.0.3 e 4.0.4 (di contenuto identico), il presidente VILLONE avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In proposito la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO si riserva di individuare, per la discussione in Assemblea, una copertura finanziaria idonea e ritira intanto l'emendamento 4.0.1. Gli altri due emendamenti sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 4.0.2, che ha suscitato il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO afferma che esso non comporta oneri finanziari, risolvendosi intanto a ritirarlo, con un invito, rivolto al Governo, affinchè ne siano valutate in modo non superficiale le ritenute implicazioni finanziarie.

Accantonata la votazione dell'emendamento 5.2, l'emendamento 5.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti. È quindi accantonato l'articolo 5.

Sull'emendamento 6.1 il rappresentante del Governo esprime parere favorevole; la Commissione accoglie l'emendamento. L'emendamento 6.100 viene accantonato e viene pertanto rinviata anche la votazione dell'articolo 6.

All'articolo 7 la RELATRICE e il Rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento 7.1, che viene accolto dalla Commissione. È quindi accolto l'articolo 7 nel testo modificato.

L'emendamento 7.0.1 è fatto proprio dal senatore GASPERINI in assenza del proponente. Con l'avviso contrario della RELATRICE e del Rappresentante del Governo, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

All'articolo 8, sugli emendamenti 8.9 e 8.10 (di contenuto identico) la RELATRICE ricorda la propria opinione favorevole all'ultimo capoverso del comma 3. Il presidente VILLONE rammenta che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81, sull'intero comma 3.

In assenza dei proponenti, la RELATRICE fa propri gli emendamenti nei limiti già indicati e successivamente li ritira in ragione del parere espresso dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 8.2, fatto proprio dal senatore SCHIFANI in assenza dei proponenti, viene respinto dalla Commissione, con il parere contrario della RELATRICE e del Rappresentante del Governo.

Sull'emendamento 8.6 la RELATRICE esprime parere contrario mentre il sottosegretario BARBERI invita i proponenti al ritiro.

Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 8.3 la RELATRICE esprime un parere favorevole. Il sottosegretario BARBERI ritiene preferibile rimettere la valutazione all'Assemblea, anche in ragione del parere contrario formulato dalla Commissione bilancio. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO concorda con l'indicazione del rappresentante del Governo. Il senatore SCHIFANI fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti e successivamente lo ritira.

Sull'emendamento 8.4, il presidente VILLONE precisa che la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore SCHIFANI fa proprio l'emendamento in assenza dei proponenti. La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO e il Rappresentante del Governo esprimono un parere contrario. La Commissione respinge l'emendamento.

Nello stesso modo e con lo stesso esito si svolge la trattazione dell'emendamento 8.5.

Con il parere favorevole della relatrice è approvato l'emendamento 8.7.

Sull'emendamento 8.1 la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO esprime un parere favorevole, mentre il sottosegretario BARBERI esprime un parere contrario.

L'emendamento è approvato dalla Commissione.

L'articolo 8 è approvato nel testo modificato.

Sugli emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, fatti propri dal senatore SCHIFANI in assenza dei proponenti, la RELATRICE e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario.

Il presidente VILLONE osserva che sull'emendamento 8.0.2 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Con distinte votazioni, sono respinti entrambi gli emendamenti.

Sull'emendamento 9.1 la relatrice D'ALESSANDRO PRISCO conferma il suo parere contrario, trattandosi di materia contrattuale. Il sottosegretario BARBERI invita i proponenti a ritirare l'emendamento. Il senatore MARCHETTI ritira l'emendamento.

Con distinte votazioni sono quindi approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 9, 10, 11 e 12.

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, ritira l'emendamento 12.0.1, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea una volta chiarita la posizione del Governo sulle ritenute implicazioni finanziarie.

Quanto all'articolo 13, viene accantonata la votazione dell'emendamento 13.1 e dello stesso articolo.

È accantonato anche l'articolo 14.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(2097-B) CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

La relatrice PASQUALI rileva in via preliminare che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ancorchè ampie, non alterano l'impianto sostanziale del disegno di legge. Dopo aver illustrato analiticamente gli elementi di novità introdotti dal'altro ramo del Parlamento, auspica l'approvazione definitiva del disegno di legge.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, con il consenso della Commissione il PRESIDENTE fissa per le ore 18 di domani, giovedì 19 novembre, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri
(3339) BERTONI. - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Proposta di assorbimento del disegno di legge n. 3339)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre 1998.

Il relatore VILLONE rammenta che l'elaborazione del testo è stata già quasi compiutamente definita, restando da individuare una corretta copertura finanziaria. In proposito, la Commissione ha richiesto una nuova relazione tecnica al Governo ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento. Acquisita la relazione tecnica, egli ha predisposto un emendamento che regola la disponibilità di personale per la Commissione, senza prevedere assunzioni ma la possibilità di avvalersi di dipendenti pubblici comandati o collocati fuori ruolo. In proposito egli ritiene di poter riformulare il limite complessivo delle unità di personale elevandolo da 25 a 35 unità, ma tenendo fermo il limite di 12 unità per i collocamenti fuori ruolo, i soli suscettibili di eventuali oneri finanziari, secondo la valutazione contenuta nella citata relazione tecnica, per il caso di sostituzione nell'amministrazione di provenienza. Di conseguenza presenta l'emendamento 21.100 (nuovo testo), che recepisce anche la condizione posta dalla Commissione bilancio nel parere reso a tale riguardo. Illustra anche l'emendamento 23.1, recante la copertura finanziaria del disegno di legge, sottoposto con esito positivo al parere della Commissione bilancio.

Il sottosegretario BRESSA esprime un parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

La Commissione approva, con distinte votazioni, tanto l'emendamento 21.100 (nuovo testo), quanto l'emendamento 23.1.

Il relatore, quindi, prospetta l'opportunità di alcune modifiche di coordinamento, riferite al testo già elaborato dalla Commissione.

All'articolo 2, propone l'emendamento 2.Coord.1, che la Commissione approva.

All'articolo 3, il relatore VILLONE propone di omettere nella lettera b) del comma 2 il riferimento alla Corte dei conti, da inserire invece nella lettera c) come destinataria di segnalazioni da parte della Commissione: la modifica è opportuna per non ingenerare dubbi interpretativi su una eventuale alterazione dei meccanismi di attivazione delle potestà della Corte dei conti. Il senatore MISSERVILLE condivide la proposta. Il senatore PELLEGRINO ritiene opportuno individuare esattamente l'organo destinatario, eventualmente nella Procura della Corte dei conti. Conviene il senatore LISI. Il senatore GASPERINI ritiene viceversa non necessario prevedere una facoltà di segnalazione alla Corte dei conti, che può attivare d'ufficio sia le proprie potestà di controllo sia l'azione di responsabilità contabile. Il senatore MISSERVILLE considera utile, invece, una potestà di segnalazione da parte della Commissione, che non qualifica giuridicamente i casi segnalati e consente una disponibilità di elementi ipoteticamente utili per gli interventi di controllo o per l'esercizio dell'azione di responsabilità contabile senza che sia necessario, nè opportuno, individuare nella Corte dei conti l'organo destinatario.

La proposta di coordinamento avanzata dal relatore (3.Coord.1), è quindi accolta dalla Commissione, con il dissenso del senatore LISI.

Sono quindi illustrate dal RELATORE le proposte di coordinamento 4.Coord.1, 5.Coord.1, 9.Coord.1, 15.Coord.1 e 21.Coord.1.

La Commissione accoglie anche queste ultime proposte di coordinamento.

È infine conferito al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 3015, nel testo modificato, con la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 3339.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0128o)

Il PRESIDENTE avverte che per la seduta convocata per domani, giovedì 19 novembre 1998, alle ore 15 saranno trattati con priorità i seguenti argomenti: disciplina del conflitto di interessi (in sede referente), disegno di legge collegato in materia tributaria (in sede consultiva), relazione sul processo normativo comunitaria (in sede consultiva).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3312

Art. 1.

Premettere il seguente articolo:

«Art. 01.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) individuazione dei compiti da attribuire direttamente al Corpo, nel quadro della riconosciuta rilevanza sociale del servizio prestato;
2) predisposizione di una organizzazione, imperniata sulla funzione di indirizzo politico, di alta direzione e di vigilanza del Ministro dell'interno, che preveda una configurazione autonoma e distinta del Corpo rispetto all'attuale assetto organico nell'ambito del Ministero dell'interno, articolata nel comitato amministrativo, competente in tema di gestione amministrativa e di programmazione generale dell'attività del Corpo, e nel vertice del Corpo, il direttore, responsabile operativo;
3) disciplina dell'organizzazione e delle procedure concernenti aspetti concreti dell'attività del Corpo, mediante regolamenti in attuazione delle norme contenute nella presente legge; previsione della disciplina del rapporto d'impiego del personale del Corpo sulla base dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni;
4) peculiarità del regime contabile, di gestione e dei successivi controlli, intese a rendere più spedita l'attuazione dei programmi generali e settoriali, anche di dimensione locale e, in generale, ad assicurare un più proficuo espletamento dei servizi in favore della collettività;
5) individuazione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento del Corpo con gli enti autonomi territoriali, per il più compiuto ed efficace esercizio dei relativi compiti;
6) specificazione del contesto normativo dell'attività dei vigili del fuoco, tenendo conto della loro professionalità e delle esperienze finora acquisite;
7) valorizzazione degli aspetti di autonomia in termini di efficacia ed efficienza;
8) previsione dei collegamenti con i cittadini e con la realtà sociale del territorio;
9) previsione dello statuto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale strumento atto ad assicurare l'autonomia nella organizzazione del Corpo, con particolare riferimento alla modularità organizzativa, al decentramento funzionale e territoriale ed all'efficienza operativa;
10) costituzione dei vari livelli strutturali dell'ordinamento del Corpo: Ministro dell'interno, comitato amministrativo, direttore, collegio dei revisori, con la previsione dei relativi raccordi e collegamenti in modo da garantire l'armonico coordinamento nel rispetto degli specifici compiti attribuiti che sono rispettivamente, di natura politica (Ministro), gestionale (comitato amministrativo), tecnico-operativo (direttore), di controllo (collegio dei revisori);
11) previsione che l'articolazione periferica sia individuata dallo statuto, tenendo conto, di norma, della corrispondenza dell'articolazione con gli enti regionali e con gli enti locali».
01.1
Lubrano di Ricco, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


01.2 (Identico all'em. 01.1)
Andreolli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Regionalizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. All'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

“1-bis. A tal fine, sono istituiti i corpi regionali del vigili del fuoco, con organici a cura delle regioni. Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco transiteranno nei rispettivi corpi regionali. In base alle vacanze di organico regionale, verranno banditi appositi concorsi per l'assegnazione dei posti”.

2. Conseguentemente, è abrogata la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sulle norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, l'articolo 108, comma secondo, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e gli articoli 9 e 109 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativi al riordino della struttura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
1.8
Speroni

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell'espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, la dotazione organica della qualifica di dirigente dell'area operativa-tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le funzioni ispettive possono essere conferite anche ai dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l'ispettore generale capo».
1.5
Il Governo

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: «delle Forze di Polizia dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».
1.10
Pasquali, Magnalbò, Bonatesta

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a seguito della riclassificazione degli scali e all'istituzione di presidi antincendio presso gli organi costituzionali, nonchè per consentire lo svolgimento dell'attività di prevenzione e vigilanza, attualmente espletata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con prestazioni extra lavorative fuori dall'orario ordinario, straordinario e di turnazione, durante l'orario di lavoro ordinario e per i comandi provinciali delle nuove province, la dotazione organica è incrementata di complessive 9.703 unità di cui:

5.674 della V qualifica funzionale, profilo professionale vigile del fuoco;
2.837 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo squadra;
1.192 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo reparto.

2-bis. In attuazione della deroga stabilita dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la quale si esclude dal divieto di assumere personale operativo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla copertura dei posti recati in aumento come stabilito dal precedente comma 1 e di quelli vacanti alla data del 31 ottobre 1997, nelle qualifiche funzionali di vigile del fuoco, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato, per periodi di 20 giorni in qualità di vigili del fuoco discontinui ovvero per periodi di prestazioni nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1o gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; nelle qualifiche di capo squadra e di capo reparto si provvede mediante applicazione della normativa vigente al momento del bando di concorso.
2-ter. Per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, oltre al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale di vigili del fuoco. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 2, nonché le modalità di presentazione della relativa documentazione. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni periodo di venti giorni prestato in qualità di discontinui ovvero per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni per il servizio prestato in qualità di volontari e nelle calamità. A parità di punteggio hanno la precedenza i più anziani di età. Tutto il personale vincitore di concorso è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'integrità dello stato di salute.
2-quater. Le modalità per l'assegnazione presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di prova si effettua presso i comandi di assunzione. Durante tale periodo ogni comando provvede all'addestramento ed alla formazione del personale assunto sulla base di un programma concordato tra Ministro dell'interno e organizzazioni sindacali di categoria.
2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10 mila milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni corrispondenti.
2-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è più consentito il servizio a tempo determinato per periodi di 20 giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento di venti giorni all'anno per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.
2-septies. Per le esigenze funzionali relative alla gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell'area di supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario della VIII qualifica funzionale e di direttore della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro. La dotazione organica degli stessi profili sarà determinata successivamente alla rideterminazione degli uffici dirigenziali. Il personale del ruolo ad esaurimento già inquadrato nell'VIII qualifica funzionale, di cui all'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, è inquadrato nel corrispondente profilo professionale di nuova istituzione mantenendo l'ordine di ruolo e l'anzianità maturate. Per l'accesso ai nuovi profili si procede in via prioritaria mediante mobilità verticale con concorsi interni riservati al personale dipendente in possesso del titolo di studio richiesto e al personale con almeno 5 anni di servizio nel profilo immediatamente precedente».
1.3
Marchetti, Russo Spena

Al comma 2, sostituire le parole: «715 unità», con le seguenti: «1.200 unità»; conseguentemente, sostituire la tabella A con la seguente:



<INIZIO PARTE TABELLARE NON VISUALIZZABILE CORRETTAMENTE>
PROFILO LIVELLO UNITÀ

<FINE PARTE TABELLARE>



<INIZIO PARTE TABELLARE NON VISUALIZZABILE CORRETTAMENTE>
Ispettore antincendi coordinatore. 9o 40
Direttore amministrativo. 9o 22
Medico direttore. 8o 15
Funzionario amministrativo. 8o 31
Collaboratore tecnico antincendi. 7o 40
Responsabile amministrativo Contabile. 7o 27
Capo reparto. 6o 95
Capo squadra. 6o 230
Vigile del fuoco. 5o 700

<FINE PARTE TABELLARE>


<INIZIO PARTE TABELLARE NON VISUALIZZABILE CORRETTAMENTE>
Totale ...
1.200

<FINE PARTE TABELLARE>




1.9
Andreolli


1.7 (Identico all'em. 1.9)
Lubrano di Ricco, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 4, sostituire le parole da: «nel profilo professionale», fino alla fine, con le seguenti: «nei professionali dell'area di supporto tecnico-amministrativo e contabile dopo l'espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale si provvede mediante concorsi esterni».
1.4
Marchetti, Russo Spena

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Il 25 per cento dei posti vacanti negli organici del personale permanente con qualifica di vigile del fuoco sono riservati all'accesso diretto dei vigili volontari con almeno sessanta giorni di servizio.
5-ter. L'accesso diretto del personale di cui al comma precedente è regolato da apposita graduatoria da compilarsi successivamente ai corsi di formazione e previo esame di un'apposita commissione nominata con decreto del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi».
1.1
Manfredi, Pastore, Sella di Monteluce

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rideterminati gli uffici dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Nei successivi sessanta giorni devono essere nominati i dirigenti del Corpo nazionale, individuati ai sensi del predetto decreto legislativo.
5-ter. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, i dirigenti possono conferire tali funzioni al personale direttivo, sentito l'ispettore generale capo del Corpo nazionale vigili del fuoco».
1.2
Marchetti, Russo Spena

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2-bis. - (Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'assunzione nel Corpo nazionale vigili del fuoco). - 1. È abrogato l'articolo 21, primo comma, punto 5), della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 11, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 521.
2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'assunzione nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve essere fatto dal medico legale del Servizio sanitario nazionale, operante nel luogo ove risiede il concorrente, che rilascia certificazione degli accertamenti fatti e dei relativi risultati.
3. Entro sei mesi dal giorno dell'assunzione, l'amministrazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve predisporre una verifica dei requisiti psico-fisici e attitudinali presso un medico legale del Servizio sanitario nazionale diverso da quello che ha rilasciato la certificazione degli accertamenti».
2.1
Marchetti, Russo Spena

Art. 3.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono soppresse le parole: “e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. Dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il contingente annuo dei vigili ausiliari di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 4.000 unità”».
3.1
Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Agli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165, articolo 6, comma 2, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto ministeriale 30 marzo 1998, «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
3.0.1
Gubert, Andreolli, Tarolli, Robol, Pasquali

Art. 4.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I controlli sanitari sia dell'attività che del personale del Corpo nazionale vigili del fuoco sono interamente affidati al Servizio sanitario nazionale inclusi i controlli sulla somministrazione di cibi e bevande anche in ambito operativo e le verifiche medico legali ai dipendenti».
4.1
Marchetti, Russo Spena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Rivalutazione servizio operativo)

1. Per il personale delle qualifiche dirigenziali e dell'area operativa tecnica dalla V alla IX qualifica funzionale il servizio operativo è rivalutato, ai fini pensionistici, nella misura di 1/5 annuo.
2. L'aumento dei periodi di servizio, comunque rivalutati, non può eccedere complessivamente i cinque anni».
4.0.1
Il Relatore


4.0.3 (Identico all'em. 4.0.1)
Andreolli


4.0.4 (Identico all'em. 4.0.1)
Lubrano di Ricco, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Nei confronti dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applica a decorrere dal 1o gennaio 1998 l'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
4.0.2
Il Relatore

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.
5.2
Pasquali

Al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 2 e 3» con le seguenti: «al comma 3».
5.1
Lubrano di Ricco, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Art. 6.

Sopprimere il comma 2.
6.100
Pasquali

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa Sovvenzioni Antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendio dipendente dal Ministero dell'Interno. Le Amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle statali, attiveranno, entro il 31 dicembre 1998, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3».
6.1
Il Relatore

Art. 7.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di contenimento della spesa per la locazione di immobili adibiti a sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è sancito il diritto di prelazione sulle dismissioni demaniali in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'eventuale acquisizione delle medesime».
7.1
Marchetti, Russo Spena

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di fronteggiare adeguatamente le esigenze delle unità operative, si autorizza un incremento di dotazione dell'unità previsionale di base 6.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, delle unità aeree ad ala fissa della Protezione civile, come supporto nelle operazioni antincendio delle zone valutate ad alto rischio e comunque a disposizione di azioni interregionali.
2. All'onere derivante dalla spesa di cui al comma 1, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 7.1.3.3, di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro (per l'anno finanziario 1998) all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti valutazioni di bilancio».
7.0.1
Speroni

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il Corpo nazionale di vigili del fuoco, al fine di ottimizzare il servizio reso ai cittadini, promuove lo sviluppo delle strutture volontarie sulla base dei parametri di rischio e delle esigenze operative del territorio in modo armonioso e funzionale con la diffusione delle sedi di servizio permanenti.
2. L'istituzione dei distaccamenti volontari è disposta con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sovrintende all'attività delle strutture volontarie, esercita il controllo amministrativo ed operativo su di esse, definendo le specifiche aree di competenza ai fini del servizio di soccorso.
4. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica vengono emanate specifiche norme, aventi valore di legge ordinaria, che disciplinino compiutamente l'iscrizione nei quadri e l'impiego del personale volontario secondo i seguenti criteri:

le prestazioni del personale volontario gratuitamente fornite devono essere a tempo determinato o saltuarie e non possono costituire i presupposti per un rapporto di lavoro permanente;
apposite disposizioni dovranno regolare lo status giuridico del personale volontario, i sistemi di reclutamento con particolare riguardo all'idoneità psico-fisica, i limiti di età per la cessazione del servizio ed i casi e le modalità di esonero dal servizio, assicurando la garanzia del contraddittorio. Tali disposizioni dovranno essere affidate nella loro gestione ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;
al personale volontario del Corpo deve essere assicurata, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, la garanzia del posto di lavoro occupato e delle competenze stipendiali, anche attraverso appositi rimborsi dei datori di lavoro».
8.9
Andreolli


8.10 (Identico all'em. 8.9)
Lubrano di Ricco, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. I distaccamenti volontari dei vigili del fuoco iscritti nei quadri dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 13, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, sono costituiti sul territorio a livello di comune inferiore ai 30.000 abitanti e costituiscono il nucleo fondamentale del sistema di protezione civile comunale o intercomunale ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La domanda per l'iscrizione nei quadri del personale volontario deve essere presentata presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di residenza».
8.2
Manfredi, Pastore, Sella di Monteluce

Sopprimere il comma 2.
8.6
Marchetti, Russo Spena

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato. L'assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al presente articolo deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge».
8.3
Manfredi, Pastore, Sella di Monteluce

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10-bis. Ai soggetti che effettuano donazioni di cui al presente articolo è concesso un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente articolo non si applica l'imposta sulle donazioni”».
8.4
Manfredi, Pastore, Sella di Monteluce

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale ed in attesa della chiamata alle armi, può su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo nazionale prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria».
8.5
Manfredi, Pastore, Sella di Monteluce

Al comma 3, dopo la parola: «riorganizzato» aggiungere la seguente: «anche».
8.7
Il Governo

Al comma 3, sostituire le parole: «che sono aggregati» con le altre: «che possono essere aggregati»; aggiungere in fine le parole: «fuori dalla propria area di competenza».
8.1
Manfredi, Pastore, Sella di Monteluce

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I vigili volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono reclutati fra coloro che facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
c) posizione regolare per gli obblighi di leva;
d) qualificazione professionale in uno dei mestieri indicati per il personale appartenente all'area operativa del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente i profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) limiti di età previsti per l'accesso agli impieghi civili dello Stato;
f) idoneità psico-fisica e attitudinale prevista per il personale permanente;
g) residenza nell'ambito territoriale del comando provinciale dei vigili del fuoco ove si richiede l'iscrizione;
h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo e non essere stati destituiti, licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
i) non aver subito condanne penali».
8.0.1
Manfredi, Pastore, Sella di Monteluce

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il personale volontario iscritto in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, prima di essere impiegato nel servizio di istituto, deve partecipare al corso di formazione a carattere teorico pratico secondo programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
2. Il mancato superamento del corso di formazione di cui al comma 1 determina la cancellazione dai quadri del personale volontario.
3. Ai fini della determinazione del limite di ottanta giorni prevista dal terzo comma dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, non costituiscono richiamo in servizio temporaneo i periodi di frequenza ai corsi di formazione di addestramento.
4. Ai sensi dell'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo, nei casi previsti dallo stesso articolo e in quelli di servizio di soccorso istituzionale, di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nei quadri del personale volontario, ai quali deve essere conservato il posto occupato.
5. L'assenza dal posto di lavoro per i servizi di cui al comma 4 deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge».
8.0.2
Manfredi, Pastore, Sella di Monteluce

Art. 9.

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il personale operativo può essere impiegato in lavoro straordinario solo in caso di prolungamento del turno di lavoro per esigenze connesse al soccorso tecnico urgente, limitatamente al tempo necessario per la sostituzione del personale smontante, e in caso di emergenza per grandi interventi, disastri o calamità garantendo i periodi di riposo tra un turno e l'altro come stabilito dall'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro».
9.1
Marchetti, Russo Spena

Art. 12.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco vengono versati su un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione sulle pertinenti unità previsionali di base dal Centro di responsabilità protezione civile e servizi antincendi dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle convenzioni di cui al comma 1 e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati sui capitoli concernenti il fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
12.0.1
Il Relatore

Art. 13.

Sopprimere il comma 5.
13.1
Pasquali


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 21.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. La Commissione si avvale, per il proprio funzionamento, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, per complessive 25 unità, in posizione di comando o, nel limite di 12 unità, collocati fuori ruolo».
21.100
Il Relatore

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. La Commissione si avvale, per il proprio funzionamento, esclusivamente di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, per complessive 35 unità, in posizione di comando o, nel limite di 12 unità, collocati fuori ruolo».
21.100 (Nuovo testo)
Il Relatore



Art. 23.
(Copertura finanziaria)

Sostituire i comma 1 e 2 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.550 milioni a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
23.1
Il Relatore


PROPOSTE DI COORDINAMENTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 2.

Al comma 2, sostituire le parole da: «Le norme» fino a: «emanate» con le parole: «Il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione nonchè sulla gestione delle spese, è emanato».
2.Coord.1
Il Relatore

Art. 3.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «alla Corte dei conti e» e sostituire le parole: «delle rispettive» con le parole: «della propria»; alla lettera c), premettere le seguenti parole: «effettua segnalazioni alla Corte dei conti e».
3.Coord.1
Il Relatore

Art. 4.

Sopprimere il comma 6.
4.Coord.1
Il Relatore

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «gli elementi acquisiti dalla Commissione devono essere valutati nel corso dei procedimenti disciplinari» con le seguenti parole: «gli elementi autonomamente acquisiti dalla Commissione sono trasmessi alle amministrazioni competenti e devono essere valutati nel corso di procedimenti disciplinari».
5.Coord.1
Il Relatore

Art. 9.

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: «elettivi».
9.Coord.1
Il Relatore

Art. 15.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Per i soggetti di cui all'articolo 9».
15.Coord.1
Il Relatore

Art. 21.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Il contingente» fino a: «ed», e collocare lo stesso comma 1 quale comma aggiuntivo all'articolo 2.
21.Coord.1
Il Relatore