ISTRUZIONE (7a)

GIOVEDI' 16 NOVEMBRE 2000

479a Seduta

Presidenza del Presidente
OSSICINI


Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali D'Andrea e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 4176 E ABBINATI

Il senatore MARRI chiede che il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato del relatore per i disegni di legge nn. 4176 e abbinati, recanti disciplina dell'attività teatrale, già fissato a domani alle ore 12, sia posticipato a mercoledì prossimo, 22 novembre, alle ore 16.

Senza discussione conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1719) LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili
(4573) GERMANA' ed altri. - Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 3 ottobre 2000.

Il relatore TONIOLLI illustra una propria proposta di testo unificato, pubblicata in allegato al resoconto. In particolare, si sofferma sul comma 1 dell'articolo 1 (tratto dal disegno di legge n. 1719, di iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri), che prevede il rilascio di un nulla osta al combattimento per la partecipazione agli incontri di pugilato. Dal disegno di legge n. 1719, prosegue il relatore, sono altresì tratti i commi 3 (che prevede l'effettuazione della risonanza magnetica per i pugili che abbiano subito una sconfitta prima del limite, ai fini del rilascio del nulla osta ad un successivo combattimento), 4 (relativo alle sanzioni per coloro che organizzino incontri di pugilato fra atleti privi di nulla osta, nonché per i pugili che partecipino agli incontri stessi senza essere in possesso del nulla osta) e 5 (relativo alla sospensione dell'iscrizione alla Federazione per i pugili che non si sottopongano ai controlli prescritti) del medesimo articolo 1. Non è stata invece raccolta l'indicazione relativa al divieto di pubblicità e sponsorizzazione per le trasmissioni televisive degli incontri di pugilato. Il successivo articolato, conclude il relatore, è infine tratto dal disegno di legge n. 4573, di iniziativa dei senatori Germanà ed altri.

Su proposta del presidente OSSICINI, la Commissione conviene poi di fissare a giovedì prossimo, 23 novembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato del relatore, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,45.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici di Stato"(n. 777)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dell'articolo 1, allegato 1, n. 42 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 novembre scorso.


Il PRESIDENTE prende atto che nessuno intende intervenire in discussione generale.

Il relatore MONTICONE presenta il seguente schema di parere:
"La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 1, allegato 1, n. 42), della legge 8 marzo 1999, n. 50, lo schema di decreto in titolo,
considerato che:
il testo predisposto risulta adeguato agli obiettivi di assicurare da un lato la corretta gestione e il buon andamento degli uffici pubblici e dall'altro la tutela di un patrimonio prezioso per la memoria storica del Paese;
in particolare, appare adeguata la disciplina relativa al processo di scarto;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.
Si richiama l'opportunità di tener conto dei rilievi contenuti nel parere del Consiglio di Stato.
Si invita il Governo a chiarire il rinvio di cui all'articolo 6, comma 1, ad un documento di programmazione.
Occorre poi approfondire il profilo relativo all'uso storico dei documenti, con specifico riferimento - all'articolo 9 - all'accesso degli studiosi a documenti riservati.
Quanto prima andrà affrontato il problema relativo alla archiviazione e allo scarto del materiale archivistico su supporto diverso da quello cartaceo.
Infine la Commissione segnala al Governo l'opportunità di valorizzare la competenza dei funzionari degli archivi di Stato".

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, tale schema di parere è posto ai voti ed accolto.


Schema di decreto ministeriale concernente l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 513 del 1999 per interventi su beni culturali statali (n. 779)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)


Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI, il quale prende atto con soddisfazione che il Governo ha recepito le molteplici indicazioni parlamentari in ordine ai beni culturali su cui intervenire. In particolare esprime compiacimento per l'inclusione, fra i beni oggetti di intervento, del museo archeologico di Perugia, il cui restauro egli stesso aveva più volte sollecitato. Annuncia conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, pur rinnovando l'auspicio che per il futuro il Governo si muova nell'ambito di un piano organico e di definite priorità di intervento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MONTICONE, il quale tiene a precisare al senatore Sella di Monteluce che, a differenza degli interventi sui beni non statali, per quanto riguarda gli interventi sui beni statali la legge n. 513 non chiede al decreto ministeriale l'indicazione dei criteri per l'accesso ai contributi, bensì la diretta indicazione degli interventi da finanziare. Presenta poi il seguente schema di parere, nel quale – sottolinea – ha recepito le indicazioni del senatore Lombardi Satriani relative alla realizzazione del Parco archeologico di Hipponion-Valentia Scavo:

"La Commissione, esaminato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 513 lo schema di decreto in titolo,
considerato che:
il Governo, nel selezionare gli interventi, si è attenuto al criterio di tener conto delle indicazioni parlamentari espresse nelle finalizzazioni dei fondi globali della legge finanziaria per il 1999, nonché degli ordini del giorno accolti dal Governo in occasione di diversi dibattiti parlamentari;
in applicazione di tale criterio, il Governo ha selezionato 8 interventi di rilievo nazionale, opportunamente distribuiti sul territorio, evitando la dispersione a pioggia dei fondi disponibili;
il Governo ha perseguito l'obiettivo di finanziare gli interventi in misura tale da consentirne l'organico completamento;
esprime parere favorevole
segnalando al Governo l'opportunità che per il progetto relativo al parco archeologico a tutela dell'antica città di Hipponion-Valentia, stante la sua particolare rilevanza culturale e complessità, vengano reperite risorse aggiuntive a quelle assegnate con il decreto in esame".

Il sottosegretario D'ANDREA ringrazia la Commissione per la sollecitudine con cui ha esaminato il provvedimento in titolo e si augura che altrettanta speditezza sia assicurata all'iter del disegno di legge che rifinanzia la legge n. 513, già approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati (A.S. n. 4486, ora A.C. n. 7350).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, lo schema di parere del relatore è posto ai voti ed accolto.


AFFARE ASSEGNATO

Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di risoluzione)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il relatore BISCARDI illustra la seguente bozza di risoluzione:

"La 7a Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato "Stato di attuazione dell'articolo 17, comma 115, della legge n. 127 del 1997, recante trasformazione degli Istituti superiori per l'educazione fisica (ISEF)",
premesso che:
a) l'articolo 17, comma 115, della citata legge n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF), ha previsto, alla lettera g), fra i criteri direttivi per l'esercizio della delega stessa, la valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 127, nonché la previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dal decreto legislativo sulla trasformazione dell'ISEF;
b) tale delega è stata esercitata con l'emanazione del decreto legislativo 8 maggio 1998, n.178, il quale ha previsto, all'articolo 2, l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie di durata quadriennale;
c) un decreto ministeriale del 15 gennaio 1999 ha previsto l'attivazione di corsi rivolti a consentire ai diplomati ISEF il conseguimento della laurea quadriennale in scienze motorie;
d) successivamente all'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 178 del 1998, gli ordinamenti didattici universitari sono stati oggetto di una ampia riforma, che ha introdotto le lauree (L) di durata triennale e le lauree specialistiche (LS) di durata biennale;
considerato che i docenti di educazione fisica in servizio nella scuola, titolari di diploma ISEF, possono essere distinti in tre diversi gruppi:
a) docenti di educazione fisica laureati, ai quali dovrebbe essere consentito il massimo riconoscimento possibile dei crediti formativi maturati, ai fini del conseguimento della laurea specialistica (LS);
b) docenti di educazione fisica non laureati, che hanno seguito corsi di specializzazione biennali ISEF, i quali dovrebbero essere ammessi al conseguimento della laurea (L) con il più favorevole riconoscimento del percorso formativo svolto;
c) docenti di educazione fisica in possesso del solo diploma ISEF i quali, avendo comunque seguito un corso di studi di durata triennale e di grado superiore, dovrebbero essere ammessi al corso di laurea (L) con particolare considerazione dell'esperienza professionale;
impegna il Governo a sollecitare le università affinché, in sede di riconoscimento dei crediti didattici e professionali acquisiti dagli interessati, valutino adeguatamente i seguenti elementi:
a) per i docenti in possesso del diploma ISEF e di un titolo di laurea, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea specialistica (LS):
1. la coerenza del corso di laurea seguito con i vari indirizzi previsti dal corso di laurea specialistica in Scienze motorie. Ciò con particolare riguardo ai crediti conseguiti, sia con lo specifico corso finalizzato riservato ai diplomati ISEF, ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1999, sia con il quarto anno del corso di laurea in scienze motorie, anche ai fini dell'ammissione ai master di secondo livello;
2. il servizio prestato nella scuola;
3. le abilitazioni all'insegnamento conseguite e le altre esperienze professionali e di formazione;
b) per i docenti non laureati in possesso di diploma ISEF e di uno o più dei seguenti attestati, ai fini del conseguimento della laurea (L):
1. corso di specializzazione (biennale) rilasciato dai soppressi ISEF;
2. corso di specializzazione per il sostegno area psicomotoria (biennale);
3. corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione annuali;
le università dovrebbero tenere conto, oltre che delle specifiche competenze maturate, della differenza tra corsi annuali e corsi biennali, assicurando per questi ultimi un più ampio riconoscimento;
c) per i docenti in possesso del solo diploma ISEF, ai fini del conseguimento della laurea (L):
1. il servizio prestato;
2. i titoli di abilitazione all'insegnamento;
3. i corsi di aggiornamento e formazione;
4. altre esperienze professionali,
in quanto questi titoli rientrano nelle attività formative individuali dello studente e nelle altre attività formative (abilità relazionali, tirocini, competenze acquisite) già previste come parte integrante del percorso didattico universitario.
La Commissione impegna altresì il Governo affinchè sia valutata la possibilità per i docenti diplomati ISEF di usufruire delle facilitazioni previste dalla normativa per gli studenti lavoratori (150 ore), nonché dello svolgimento di parte del corso con insegnamento a distanza, ovvero di altre forme di facilitazione della frequenza, quali moduli intensivi in periodi compatibili con l'orario di servizio.
La Commissione auspica inoltre che:

- le tasse e le contribuzioni universitarie non risultino più onerose per i predetti docenti di quanto previsto per gli studenti dei corsi normali;
- il Ministero della pubblica istruzione presti la massima collaborazione all'iniziativa, che rappresenta una irripetibile opportunità di formazione in servizio, in grado di rimotivare i docenti coinvolti e conferire loro una nuova e più elevata qualificazione, tanto più necessaria in un momento così importante e decisivo di innovazione e trasformazione dell'intero sistema d'istruzione italiano.
La Commissione infine, osservato come i criteri di riconoscimento dei crediti maturati in conformità alle indicazioni precedenti debbano applicarsi a tutti i diplomati ISEF, anche non docenti, invita il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta agli atenei, si seguano procedure omogenee di valutazione dei crediti pregressi e modalità analoghe di svolgimento dei corsi".

In particolare, il relatore ricorda che da parte dei diplomati ISEF è stata richiesta una dichiarazione di equipollenza del loro diploma alla laurea triennale prevista dai nuovi ordinamenti didattici, tanto più in considerazione del fatto che tale riforma rimette in discussione il quadro normativo previgente, secondo cui i diplomati potevano conseguire la laurea quadriennale attraverso la frequenza di un corso integrativo. Al riguardo, osserva che non ha ritenuto opportuno recepire tale indicazione, paventando che essa potesse innescare un perverso meccanismo di richieste a catena. Tuttavia, ritiene doveroso assicurare il giusto riconoscimento, in termini di crediti didattici e professionali, ai diplomati ISEF che abbiano conseguito una laurea in altre discipline, abbiano frequentato corsi di specializzazione o perfezionamento, ovvero siano in possesso di altri requisiti comunque significativi.
Si augura pertanto che la Commissione voglia aderire unanimemente alla sua proposta di risoluzione, affinché il Ministero – nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria – possa trasmettere agli atenei una nota di indirizzo suffragata dal consenso parlamentare.
Coglie altresì l'occasione per sollecitare il Ministero ad un monitoraggio delle attività delle facoltà di scienza dell'educazione e dei corsi di specializzazione per i docenti delle scuole secondarie superiori che, a quanto gli consta, presentano un panorama assai variegato.

Sulla proposta di risoluzione del relatore si apre il dibattito.

Il senatore MONTICONE esprime un generale apprezzamento. Auspica tuttavia un rafforzamento dell'ultimo capoverso, relativo ai diplomati ISEF non docenti, atteso che lo sbocco professionale di tale diploma non riguarda solo l'insegnamento ma anche attività di gestione e promozione dello sport.

Si associa il senatore ASCIUTTI, il quale auspica che sia consentito ai diplomati ISEF di conseguire anche la laurea specialistica, indipendentemente dall'esperienza maturata con l'attività di docenza.

Il senatore MELE esprime piena condivisione della proposta di risoluzione del relatore, che viene incontro alle esigenze degli operatori del settore e ne agevola i percorsi formativi. Ritiene altresì che l'ultimo capoverso sia sufficientemente garantista nei confronti dei diplomati non docenti: nulla toglie tuttavia che la sua formulazione possa essere ulteriormente chiarita.

Anche il senatore MARRI esprime un giudizio positivo, preannunciando il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. E' essenziale, infatti, a suo giudizio, che i diplomati e laureati ISEF siano posti in condizione di proseguire gli studi universitari e conseguire anche la laurea specialistica. Lamenta tuttavia che nella denominazione della facoltà di scienze motorie non sia presente un riferimento diretto allo sport, in sintonia con quanto previsto negli altri paesi europei.

Il senatore LORENZI esprime consenso sul nucleo essenziale dello schema di risoluzione, che egli identifica nell'obiettivo di consentire ai diplomati ISEF di proseguire negli studi superiori, in conformità ai nuovi ordinamenti didattici universitari. D'altra parte, egli ritiene ancora possibile operare legislativamente talune rettifiche in materia, con particolare riguardo alla formazione del personale docente: ribadisce ancora quanto ha già sostenuto in più occasioni sull'opportunità che il corso di laurea specialistica si concluda con il conferimento di un titolo abilitante e che a tal fine il suddetto corso sia articolato diversamente rispetto a quanto attualmente previsto. Occorre infatti evitare di aggravare in misura eccessiva il percorso formativo dei futuri docenti; in relazione a ciò, egli ritiene che per la formazione dei docenti nella scuola di base la nuova laurea (di durata triennale) possa essere sufficiente.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore BISCARDI, il quale prende atto con soddisfazione del generale consenso manifestato e, sulla base degli orientamenti emersi, modifica l'ultimo capoverso dello schema di risoluzione come segue:
"La Commissione reputa infine che i criteri di riconoscimento dei crediti maturati in conformità alle indicazioni precedenti debbano applicarsi a tutti i diplomati ISEF, anche non docenti, e quindi invita il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad assumere ogni opportuna iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonomia didattica riconosciuta agli atenei, si seguano procedure omogenee di valutazione dei crediti pregressi e modalità analoghe di svolgimento dei corsi".

Il sottosegretario GUERZONI dà atto alla Commissione di un proficuo lavoro di monitoraggio sull'applicazione delle leggi, ricordando il recente precedente relativo allo stato di attuazione della riforma delle Accademie e dei Conservatori.
Manifesta conseguentemente piena disponibilità a dare corso anche al monitoraggio sui corsi di formazione degli insegnanti richiesto dal senatore Biscardi (la cui importanza è stata richiamata anche dal senatore Lorenzi), di particolare utilità in vista della riforma dei percorsi formativi dei docenti conseguente ai nuovi assetti degli ordinamenti didattici. Al riguardo chiede tuttavia conferma al senatore Biscardi che la richiesta riguardi in particolare i corsi di specializzazione e non i corsi di laurea in scienza della formazione.

Conviene il senatore BISCARDI.

Il sottosegretario GUERZONI riprende la propria replica, esprimendo consenso sui contenuti della proposta di risoluzione del relatore. Assume pertanto l'impegno a diramare una nota di indirizzo agli atenei nei termini indicati, nella convinzione del suo rilevante significato politico in quanto suggellata in sede parlamentare.
Risponde poi al senatore Marri che il processo normativo di trasformazione degli ISEF è ormai compiuto e prevede l'istituzione della facoltà di scienze motorie. Peraltro, la recente riforma delle classi delle lauree – su cui si è espresso il Parlamento - ha apportato significative innovazioni, anche terminologiche. In particolare la classe di laurea triennale ha assunto la denominazione di "scienze delle attività motorie e sportive"; le classi di laurea specialistica sono invece ben tre, rispettivamente denominate "organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie", "scienze delle attività motorie preventive e adattative" e "scienza e tecnica dello sport". Il richiamo invocato dal senatore Marri può dirsi pertanto pienamente recepito.
Conviene infine con la riformulazione dell'ultimo capoverso dello schema di risoluzione, come sollecitato dai senatori Monticone ed Asciutti, purché sia chiaro che per l'accesso ai corsi di laurea specialistica occorre essere in possesso del diploma di laurea triennale.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di risoluzione presentato dal relatore, come modificato.


La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER

I DISEGNI DI LEGGE NN. 1719 E 4573


Riordino della disciplina pugilistica


Art. 1.
(Accesso al pugilato e limiti di età per i pugili professionisti)


1. L’attività pugilistica è consentita a entrambi i sessi.
2. L’attività pugilistica professionistica è consentita solo dopo il raggiungimento della maggiore età e non oltre il compimento del quarantesimo anno.
3. Per l’attività pugilistica dilettantistica l’età minima e l’età massima sono stabilite dalla Federazione pugilistica italiana (FPI), in rapporto alla classificazione dei dilettanti.

Art. 2.
(Nulla osta tecnico al combattimento)

1. Per partecipare agli incontri i pugili, sia dilettanti che professionisti, devono essere in possesso di nulla osta tecnico al combattimento, rilasciato dalla FPI. Il nulla osta è rilasciato, fermi restando gli accertamenti prescritti dalla normativa vigente, previa presentazione di un certificato che accerti l’effettuazione dell’esame HIV. La FPI, previo parere della sezione Studi e Ricerche del settore sanitario della Federazione, prescrive che l’effettuazione dell’esame HIV avvenga con la frequenza e nei tempi più idonei a minimizzare il rischio di contagio inconsapevole durante i combattimenti e gli allenamenti .
2. L’esame di cui al comma 1 nonché tutti gli altri esami richiesti ai sensi della normativa vigente possono essere effettuati presso qualsiasi struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
3. I pugili che hanno subito una sconfitta prima del limite ed in ogni caso quando richiesto da un medico della FPI, devono sottoporsi ad un controllo di risonanza magnetica per ottenere il nulla osta al successivo combattimento.
4. Chiunque indìce, organizza, fa svolgere o collabora allo svolgimento di un incontro di pugilato senza che sia stato rilasciato ad entrambi gli atleti il nulla osta di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 20 a 50 milioni di lire. Analoga sanzione è comminata a chi partecipa ad un incontro di pugilato senza essere in possesso del medesimo nulla osta.
5. Nei confronti del pugile che omette di sottoporsi ai controlli di cui al presente articolo nonché alla normativa vigente è sospesa l’iscrizione alla FPI.
Art. 3.
(Agevolazioni per l’acquisto di spazi pubblicitari)


1. L’acquisto di spazi pubblicitari nell’ambito di eventi pugilistici teletrasmessi con copertura nazionale, effettuato dalle regioni e dagli enti locali al fine di promuovere la valorizzazione del turismo, dell’economia e dell’occupazione, è ricompreso tra le operazioni di divulgazione pubblicitaria di cui all’articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 4.
(Assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)

1. A decorrere dal 1º giugno 2001, l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, già prevista per i pugili professionisti dall’articolo 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è estesa ai pugili dilettanti.

Art. 5.
(Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico)

1. Ai pugili dilettanti e professionisti che possano far valere nell’anno un numero di giornate contributive pari ad almeno centoventi, è accreditata di ufficio una intera annualità contributiva. Le giornate contributive sono calcolate dividendo la base contributiva, come definita dall’articolo 6, per la retribuzione giornaliera determinata col criterio previsto dall’articolo 1, commi 11 e 12, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Qualora il numero di giornate contributive annuali sia superiore a centoventi, quelle eccedenti sono accreditate di ufficio ad annualità precedenti o successive, fino a concorrenza del requisito di cui al comma 2. Non si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.
2. I pugili dilettanti e professionisti che raggiungono il requisito di dieci annualità contributive, computate ai sensi del comma 1, conseguono il diritto al trattamento pensionistico fermi restando gli altri requisiti previsti dall’articolo 3, commi 1, 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.


Art. 6.
(Contribuzione)

1. Ai fini di cui all’articolo 5, per i pugili dilettanti e professionisti la base contributiva è costituita dall’importo dei compensi percepiti al netto di eventuali detrazioni e spese documentate.
2. Le aliquote contributive dovute per i soggetti di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la FPI e le associazioni rappresentative dei pugili che ne facciano richiesta. Si applica l’articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Art. 7.
(Prosecuzione volontaria e restituzione dei contributi)

1. I pugili che non conseguano il requisito di cui all’articolo 5, comma 2, possono optare per la prosecuzione volontaria ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, ovvero, in alternativa, possono richiedere la liquidazione della capitalizzazione dei contributi già versati, salva la decurtazione delle spese di gestione, secondo criteri di calcolo e con modalità definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Assegno straordinario vitalizio)

1. Gli ex-pugili che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, che abbiano sostenuto almeno cinquantacinque incontri nella loro carriera nel corso della quale abbiano conseguito almeno un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico e che versino in condizioni di grave disagio economico, hanno diritto ad un assegno straordinario vitalizio non inferiore a lire 3.500.000 mensili, rivalutabili all’inizio di ogni anno sulla base del tasso di inflazione rilevato dall’ISTAT per l’anno precedente. Alla copertura dell’onere si provvede a carico del Fondo di cui al comma 6.
2. La richiesta per il conseguimento dell’assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1, deve essere presentata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento degli affari generali e del personale – e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) dichiarazione rilasciata dalla FPI o da altro organismo pugilistico internazionale, attestante il numero di incontri sostenuti ed i titoli internazionali conquistati corredati delle date di riferimento;
e) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, della grave precarietà delle proprie condizioni economiche.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri si pronuncia sulla richiesta di cui al comma 2 entro due mesi dalla data di presentazione della stessa.
4. L’assegno straordinario vitalizio di cui al comma 1 può essere revocato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri qualora si determinino le condizioni di cui all’articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 agosto 1985, n. 440.
5. All’assegno straordinario vitalizio si applicano le disposizioni contenute all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 440.
6. È istituito il Fondo per i pugili anziani da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell’ambito dell’unità previsionale 2.1.2.1. (Vitalizi). Alla determinazione dell’ammontare del Fondo, si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.