Monticone, relatore
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di lire 5 miliardi» con le seguenti: «di lire 1 miliardo».
1.2
Lorenzi
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale» con le seguenti: «di rilevanti progetti di ricerca universitaria».
1.4
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «di lire 40 miliardi per il 2002» con le seguenti: «di lire 36 miliardi per il 2002».
1.5
Al comma 2, sostituire le parole: «pari a lire 10,5 miliardi per il 2001, a lire 123,5 miliardi per il 2002» con le seguenti: «pari a lire 6,5 miliardi per il 2001, a lire 119,5 miliardi per il 2002».
1.1
Ossicini
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il contributo dello Stato all’Associazione “Villa Vigoni“ di Menaggio è incrementato di lire 300 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli esteri».
1.0.1
Biscardi
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:
2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, nonché per la valorizzazione e il potenziamento dei musei, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l’anno 2001, di lire 6 miliardi per l’anno 2002 e di lire 6 miliardi per l’anno 2003. Gli interventi di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle soprintendenze competenti per territorio. 3. È autorizzata la concessione di un contributo statale di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, da destinare al teatro Brancaccio di Roma al fine di agevolarne le attività di spettacolo. 4. Al comma 87 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: “di lire 10 miliardi nonché“ sono inserite le seguenti: “, senza che i soggetti che ne sono titolari concorrano al precedente incremento,“. 5. All’articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, le parole: “sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 48“ sono abrogate. 6. Per la più efficace e rapida attuazione del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, è autorizzata, per l’anno 2001, la spesa di lire 3.500 milioni. 7. Per le finalità previste dai decreti legislativi 29 gennaio 1998, n. 19 e n. 20 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l’anno 2002. Alla ripartizione della predetta somma si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo pari a lire 8.500 milioni nell’anno 2001, lire 10.000 milioni nell’anno 2002 e lire 7.000 milioni nell’anno 2003 si provvede:
a) quanto a lire 4.500 milioni nel 2001, lire 4.000 milioni nel 2002 e 1.000 milioni nel 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;
b) quanto a lire 4.000 milioni nel 2001 e lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici».
1.0.2
Sarto
a) al comma 5 dell’articolo 140, le parole: “tre mesi“ sono sostituite con le seguenti: “un mese“;
b) dopo il comma 5 dell’articolo 140 è aggiunto il seguente:
“5-bis. Qualora il Ministero per i beni e le attività culturali eserciti il suo potere concorrente rispetto a quello della regione per approvare una proposta di vincolo già pubblicata ai sensi del comma 5, non si procede alla ripubblicazione“; c) il comma 6 dell’articolo 140 è soppresso;
d) l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 144 è soppresso; e) al comma 3 dell’articolo 144 la parola “sessanta“ è sostituita dalla seguente: “trenta“».
1.0.3
Pagano
«Art. 1-bis. 1. Per il personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e dell’articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, in relazione alle disponibilità di organico, a trasformare i relativi rapporti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti delle autorizzazione all’uopo rilasciate dal Consiglio dei ministri. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale della relativa posizione economica nell’area di inquadramento».
1.0.3 (Nuovo testo)