AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 12 OTTOBRE 2000

580ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PASQUALI

Indi del Presidente

VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(4778) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Deputati MITOLO ed altri. - Modifica all’articolo 12 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame e rinvio)

La relatrice PASQUALI illustra il contenuto del disegno di legge, consistente in un'integrazione all'articolo 12 della Costituzione recante l'affermazione che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica: si tratta di una precisazione non superflua, come da taluno si potrebbe ritenere, perché completa l'architettura costituzionale nei suoi principi fondamentali, ed è collocata nell'articolo concernente la bandiera nazionale e dunque nel novero dei valori di appartenenza alla Patria comune. Nella legislazione ordinaria vi sono disposizioni diverse sull'italiano come lingua ufficiale, ad esempio nei codici processuali, nell'ordinamento dello stato civile e, a livello costituzionale ma in un ambito specifico, nello Statuto della regione Trentino-Alto Adige. Ulteriori indicazioni legislative conformi si rinvengono nella legge del 1997 sugli esami di stato conseguenti al ciclo di istruzione secondaria e nella legge del 1991 sulle etichette informative dei consumatori da apporre ai prodotti importati. D'altra parte, nella legge n. 482 del 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche, viene riaffermato il principio di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico italiano. La stessa Corte costituzionale, inoltre, nella sua giurisprudenza consolidata ha più volte confermato l'assunto del carattere ufficiale della lingua italiana. Naturalmente, la lingua non è il solo elemento di identificazione nazionale, ma ne è comunque una parte consistente e idonea a concorrere significativamente ai valori fondanti di appartenenza di un popolo. L'affermazione in sede costituzionale di tale principio non contrasta con altri principi di pari dignità, come ad esempio quelli contenuti negli articoli 6 e 31 della Costituzione. In ogni caso, occorre considerare che un solo idioma può essere considerato come quello utilizzabile e valido nei rapporti giuridicamente rilevanti. Conclude auspicando un'approvazione sollecita del disegno di legge costituzionale e rammentando che in molti altri paesi europei è stata adottata la stessa affermazione di principio nelle rispettive Carte fondamentali.

Il ministro MACCANICO esprime il consenso del Governo al disegno di legge in esame, affermando che la lingua italiana è a fondamento dell'identità nazionale già da prima della stessa unità. Si tratta dunque di un principio notevole e giusto, soprattutto in un contesto evolutivo in cui i flussi migratori alimentano una composizione sociale multietnica, che non deve mettere in crisi i valori dell'identità nazionale.

Il senatore MAGNALBO' domanda se una simile affermazione tra i principi fondamentali della Costituzione può comportare un contenimento del ricorso a parole straniere negli atti ufficiali.

Il ministro MACCANICO risponde osservando che la dignità costituzionale del principio in questione comporterà senza dubbio un riflesso anche negli atti normativi di livello non costituzionale.

Si apre la discussione.

Il senatore BESOSTRI condivide la proposta di integrazione costituzionale, che tuttavia sarebbe a suo avviso più appropriata nell'articolo 6; auspica, comunque, che il principio in questione non comporti a sua volta la proposizione di misure di dettaglio come quelle già adottate in tema di esposizione delle bandiere italiana e dell'Unione europea.

Il senatore ANDREOLLI manifesta l'adesione dei popolari all'iniziativa in esame, sostenendo che nell'attuale contesto appare quanto mai opportuna una nuova affermazione di identità nazionale, purché ciò non metta in dubbio il rispetto e la tutela per le lingue minoritarie, né i relativi diritti.

Il senatore MAGNALBO' esprime il consenso del Gruppo di Alleanza nazionale al disegno di legge in esame, ritenendo opportuna una riaffermazione solenne di uno dei principi fondamentali dell'identità nazionale.

Il senatore SCHIFANI dichiara il consenso del Gruppo di Forza Italia, ritenendo significativo il principio che viene affermato, particolarmente nell'attuale contesto di progressiva globalizzazione.

Il senatore D'ONOFRIO istituisce un parallelismo tra la qualificazione della città di Roma come capitale della Repubblica nella prospettiva di un ordinamento federale, e l'affermazione costituzionale della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica, nello stesso possibile contesto evolutivo: ciò non può essere considerato come un elemento di contrapposizione alla tutela delle lingua minoritarie, ma come un principio di unità nelle articolazioni di diverso ordine prefigurate in un nuovo ordinamento.

Il senatore FISICHELLA non avverte il legame tra l'ordinamento federale e la riaffermazione dell'identità nazionale, ritenendo le due questioni assolutamente distinte.

Nel rinviare il seguito della discussione, si conviene di fissare per le ore 12 di giovedì 19 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.



(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.
(288) LA LOGGIA ed altri - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.
(290)LA LOGGIA ed altri - Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica.
(1006) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(1323) MILIO - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.
(1935) COSSIGA - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(2023) BESOSTRI e MURINEDDU - Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.
(3190) FORCIERI ed altri - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.
(3325) PASSIGLI - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.
(3621) MAZZUCA POGGIOLINI - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.
(3628) LA LOGGIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3633) PIERONI ed altri - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3636) SPERONI - Elezione del Senato della Repubblica su base regionale.
(3688) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
(3689) CO' ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3772) PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati.
(3783) TOMASSINI - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati.
(3811) Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica”.
(3828) MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(3989) GASPERINI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4505) ELIA ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553) DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624) D'ONOFRIO - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4655) CASTELLI ed altri - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta precedente.

Il senatore STIFFONI precisa e integra il quesito posto nella seduta di ieri, considerando la previsione di un premio di maggioranza che si riveli in concreto ininfluente per la stabilità di governo, in forza della possibilità di ottenere un numero notevole di seggi nei collegi uninominali, che d'altra parte vanificherebbe anche l'indicazione elettorale del candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: in tal modo, vi sarebbe una completa incertezza anche nella composizione della maggioranza parlamentare. Tutto ciò deriva in particolare dalle notevoli differenze che si riscontrano nella distribuzione territoriale degli elettori, sia tra i collegi, sia nelle diverse regioni, con difformità molto sensibili che possono dar luogo alla vanificazione del premio di maggioranza se le due maggiori coalizioni, ipoteticamente entrambe oltre il 40 per cento dei suffragi, ottengono risultati tali che il divario di voti tra le due non sia rilevante. E' da considerare inimmaginabile, infatti, un risultato positivo e vincente per una coalizione senza una maggioranza parlamentare adeguata e sufficiente.

Il senatore BESOSTRI considera utili tutte le ipotesi applicative, anche se alcune di quelle finora formulate sono piuttosto astratte. D'altra parte, occorre considerare con attenzione le possibilità di realizzazione del nuovo sistema elettorale tenendo conto in particolare della diversa composizione del corpo elettorale per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica: si può verificare, ad esempio, che la coalizione in grado di ottenere il premio di maggioranza abbia conseguito meno seggi di quella avversaria perché quest'ultima ha già avuto la maggioranza assoluta dei seggi nei collegi uninominali, risultato quest'ultimo considerato intangibile nel sistema proposto da ultimo. Tale considerazione induce a valutare la possibilità di derogare a quest'ultimo principio, ad esempio per quei collegi in cui non si sia realizzato un consenso minimo per il candidato vincente. D'altra parte, egli considera come una sorta di forzatura costituzionale la denominazione di "candidato premier" perché sarebbe preferibile, piuttosto, quella di "leader della coalizione": è da ritenere, infatti, che o quell'indicazione è vincolante e ciò sarebbe in contrasto con le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, oppure non lo è, e allora la definizione sarebbe impropria.

Il senatore STIFFONI interviene nuovamente affermando che l'ipotesi da lui rappresentata non è affatto astratta, perché può accadere, ad esempio, che nella circoscrizione estero voti un numero esiguo di elettori, determinando l'elezione di alcuni parlamentari con una base elettorale assolutamente incongrua.

Il relatore VILLONE replica a quanti sono intervenuti nel dibattito seguito ai nuovi emendamenti: a suo avviso la discussione è stata molto approfondita e nel corso di essa sono stati sollevati quesiti e formulate obiezioni il più delle volte provvisti di un fondamento innegabile. Nondimeno, quesiti e obiezioni si riferiscono a casi improbabili anche se tecnicamente possibili e ciò induce a ritenere comunque valido l'impianto della proposta elaborata dalla maggioranza, che è fondato sullo scopo di favorire una competizione tendenzialmente bipolare per il Governo. Le soluzioni tecniche prescelte consistono nel mantenere una prevalenza del sistema elettorale uninominale maggioritario, integrato da un possibile premio di maggioranza. Il sistema in questione va interpretato alla luce di quello scopo e non sono perciò in contraddizione la parte relativa all'attribuzione dei seggi con il criterio maggioritario e quella relativa alla distribuzione dei seggi in ragione proporzionale, perché vi è comunque un criterio di prevalenza fondato sul voto concernente la competizione per il Governo, voto nel quale è radicato il premio di maggioranza e che non interferisce direttamente nella parte proporzionale. Le due parti del sistema, infatti, non operano confondendosi tra loro, perché delle due l'una: o si realizzano le condizioni per il premio di maggioranza e solo i seggi residui da attribuire in ragione proporzionale si distribuiscono tra le forze politiche in base ai voti di lista, ovvero non si realizza la condizione per ottenere il premio di maggioranza e il criterio guida nella distribuzione dei seggi non corrispondenti ai collegi uninominali è esclusivamente il voto espresso nella parte proporzionale. Perciò è da ritenere superata anche la questione del voto disgiunto e del voto congiunto, in quanto chi vince in termini di consenso elettorale è comunque garantito nella formazione di una stabile maggioranza di governo. E' certo, peraltro, che possono darsi casi particolari, come ad esempio quello già ipotizzato dell'acquisizione di un numero notevole di seggi nei collegi uninominali, superiore a quello che potrebbe essere ottenuto attraverso l'acquisizione del premio di maggioranza, ma ciò è inevitabile in un sistema che non permette, nella Costituzione vigente, la variabilità del numero complessivo dei seggi, come nel modello tedesco. Il criterio prioritario è comunque quello dei risultati ottenuti nei collegi uninominali, che si impone anche sul meccanismo del premio di maggioranza; si ritiene infatti corretto affermare tale priorità, in quanto l'uninominale maggioritario nell'esperienza già realizzata ha dato nel complesso risultati positivi. Sarebbe stato senz'altro possibile ridimensionare il risultato ottenuto nei collegi uninominali a vantaggio del premio di maggioranza, ma ciò avrebbe indebolito sensibilmente l'impostazione bipolare. I casi particolari ipotizzabili sono numerosi, e sono anche in larga parte realizzabili. Ma si tratta di ipotesi, mentre è certo che il sistema proposto garantisce a chi ha una prevalenza di voti, almeno il 40 per cento dei suffragi nei collegi uninominali, una sicura maggioranza parlamentare. Egli non considera corretto, sul piano metodologico, confrontare la proposta in esame con il sistema attualmente vigente in ragione di alcune previsioni elettorali fondate sull'attuale dislocazione delle alleanze e sull'orientamento presunto degli elettori nei prossimi mesi. Il sistema vigente, infatti, manifesta i difetti di ogni sistema prevalentemente maggioritario, che funziona efficacemente quando l'aggregazione tra forze prevalenti è forte, mentre determina condizioni di instabilità endemica quando prevale la frammentazione. La proposta avanzata dalla maggioranza, invece, assicura in grado maggiore la stabilità, ma si preoccupa anche della rappresentatività e costituisce un punto di equilibrio soddisfacente, perché conferisce un sufficiente margine di certezza sia nei confronti delle aspettative di stabilità, sia nei confronti delle aspettative di rappresentatività. Entrambi questi valori, infatti, sono contemperati in equilibrio, essendo certa la maggioranza parlamentare se vi sono voti sufficienti, essendo certa la rappresentatività del sistema se non si realizzano le condizioni per l'attribuzione del premio di maggioranza. Personalmente ritiene che si tratti di una riforma elettorale di transizione, così come quella scaturita dalle leggi del 1993, ma la proposta in esame è idonea ad assecondare meglio l'evoluzione del sistema verso un assestamento più sicuro. Un'ulteriore evoluzione potrà essere realizzata nella legislatura successiva, in particolare attraverso la variabilità del numero complessivo dei seggi parlamentari in funzione dell'esigenza di assicurare un margine sufficiente di seggi in più alla coalizione prevalente nel consenso popolare. D'altra parte, la disciplina elettorale attualmente in vigore non è a suo avviso di cattiva qualità, ma risente già di un ritardo nei confronti dell'evoluzione successiva realizzatasi nel sistema politico e istituzionale, mentre un adattamento più avanzato può assecondare in modo efficace l'ulteriore evoluzione del sistema.

Il ministro MACCANICO si associa alle valutazioni del relatore e rammenta che nel corso della legislatura tutte le forze politiche hanno convenuto sulla inadeguatezza delle leggi elettorali vigenti per garantire la stabilità di Governo; quanto alle soluzioni possibili, l'articolazione degli orientamenti è stata notevolissima, anche all'interno di ciascuno schieramento. La proposta attuale rappresenta a suo avviso un significativo punto di equilibrio e può costituire un fattore di pacificazione; risulta da un accordo finalmente condiviso tra le forze politiche di maggioranza e può ottenere la convergenza anche delle forze politiche di opposizione. Essa va integrata e completata con una revisione degli articoli 92, 94 e 95 della Costituzione, avvicinando notevolmente, in tal modo, l'evoluzione costituzionale italiana al modello tedesco. Per la prima volta, a suo avviso, vi è un disegno sufficientemente coerente e organico in grado di assicurare la stabilità di Governo.

Il senatore BESOSTRI domanda se vi siano ulteriori occasioni di approfondimento sulla questione dell'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il relatore VILLONE precisa che la questione merita una trattazione approfondita, che sarà svolta in riferimento all'emendamento 1.0.4000 (pubblicato in allegato al resoconto di ieri), da considerare comunque come una proposta a carattere aperto.

Anche il senatore PINGGERA si riserva ulteriori valutazioni sulla questione dell'esercizio del voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa.
(3632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PIERONI ed altri - Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 5 ottobre.

Il relatore CABRAS informa la Commissione che sul testo approvato dalla Camera dei deputati è stato presentato un numero esorbitante di emendamenti: invita pertanto a riflettere sulla possibilità di svolgere un esame compiuto prima della discussione in Assemblea.

Il senatore BESOSTRI ricorda esperienze negative e sconsiglia di intraprendere l'esame di emendamenti presentati in misura così sovrabbondante, anche perché la Commissione è impegnata in altre materie non meno rilevanti, come ad esempio la riforma elettorale.

Il presidente VILLONE considera prioritaria l'esigenza di acquisire comunque l'esposizione degli orientamenti maturati nei diversi Gruppi parlamentari; propone, dunque, di dedicare almeno un'intera seduta a interventi generali di illustrazione del complesso degli emendamenti presentati da ciascun Gruppo, in modo che se ne possano desumere i rispettivi indirizzi in materia. Naturalmente, non sarebbe invece possibile una disamina analitica di tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore SCHIFANI considera comunque insufficiente una sola seduta.

Il presidente VILLONE ritiene possibile dedicare anche più sedute alla discussione in materia, nei termini dapprima indicati.

Il senatore STIFFONI chiede chiarimenti sulla procedura suggerita dal Presidente, rammentando che il suo Gruppo ha presentato 480 emendamenti: si tratta di comprendere, a suo avviso, se vi è una disponibilità al dialogo da parte della maggioranza sul testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ovvero se la maggioranza considera intangibile quel testo.

Secondo il presidente VILLONE tale valutazione potrà essere compiuta dopo la discussione di carattere complessivo sugli emendamenti.

Il senatore PASTORE ricorda che alcune disposizioni contenute nel testo in esame presentano quantomeno gravi difetti di funzionalità e domanda se vi sia una disponibilità della maggioranza a modificare il testo della Camera dei deputati.

Il presidente VILLONE ribadisce che tale valutazione potrà essere compiuta solo dopo una ulteriore fase di discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (n. 745)
(Parere al Ministro per la funzione pubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame. Parere favorevole)


Il relatore PELLEGRINO illustra lo schema di regolamento, che determina la dotazione organica del personale amministrativo in servizio presso il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali, modulandone l'articolazione attraverso una riduzione delle posizioni di base e un incremento delle qualifiche a maggior contenuto professionale. Ricordati i pareri positivi già formulati da altri organi, propone infine un parere favorevole, osservando che la recente riforma del processo amministrativo, realizzata in sostanziale collaborazione tra maggioranza e opposizione, ha determinato una certa incongruenza tra le disponibilità organizzative e le innovazioni processuali, incongruenza cui il regolamento in esame inizia a porre rimedio.

Il senatore MAGNALBO' condivide la valutazione del relatore, ma rinnova la preoccupazione per le carenze di organico, osservando che anche nelle qualifiche di base è necessario disporre di risorse adeguate, considerando anche l'insufficiente adeguamento delle dotazioni tecnologiche degli uffici.

Il senatore PASTORE si associa alle considerazioni svolte dal senatore Magnalbò.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(4783) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 ottobre. Si procede all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 2.9 che prevede anche la riduzione in pristino e il risarcimento del danno, oltre alle sanzioni, per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle direttive comunitarie.

Il relatore BESOSTRI illustra l'emendamento 4.1, già motivato nella sua esposizione introduttiva, rivolto a rendere esplicita la proroga della delegazione legislativa in questione.

Quanto all'emendamento 10.5, il senatore MAGNALBO' fa notare che esso corrisponde all'orientamento della Giunta per gli affari europei del Senato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, quindi, illustra l'emendamento 11.1 ricordando che un decreto-legge aveva prorogato al 1° gennaio di quest'anno il termine per la chiusura degli impianti di scarico, prescritto dal decreto legislativo vigente in materia. La previsione di un "congruo periodo transitorio" è generica e occorre semmai fissare un ulteriore termine certo di scadenza della proroga.
Illustra anche l'emendamento 17.1, ritenendo improprio prescrivere l'attesa di due stagioni per la verifica delle condizioni di idoneità alla balneazione.

Il senatore PASTORE illustra e motiva l'emendamento 19.1, osservando che le attività di maestro di sci e di guida alpina, pur di notevole importanza, dovrebbero essere inquadrate in un contesto normativo più generale.

Il senatore PINGGERA illustra a sua volta gli emendamenti 19.3 e 19.2, ricordando che le province di Bolzano e di Trento hanno in materia una competenza legislativa primaria; osserva, comunque, che appare necessaria una prescrizione statale che assicuri l'adeguatezza della preparazione tecnica delle guide alpine e dei maestri di sci, perché si tratta di figure professionali che sono spesso chiamate a risolvere situazioni di notevole rischio per l'incolumità delle persone.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DI UNO SCHEMA DI TESTO UNICO IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il senatore PASTORE sollecita l'esame dello schema di decreto legislativo sulla documentazione amministrativa: si tratta, infatti, di un provvedimento di notevole importanza per garantire rapporti più corretti tra i poteri pubblici e i cittadini.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazione al riguardo, convenendo sull'importanza dell'argomento.

TERMINE PER SUBEMENDAMENTI IN MATERIA ELETTORALE

Il PRESIDENTE dispone che il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti (1.0.3000 e 1.0.4000, pubblicati con il resoconto di ieri) presentati in ordine al disegno di legge n. 3812, in materia elettorale, è fissato per mercoledì 18 ottobre alle ore 12, restando inteso che gli emendamenti già presentati al testo unificato predisposto dalla relatrice D'Alessandro Prisco per i disegni di legge n. 838 e connessi, sull'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, testo unificato sostanzialmente riprodotto nel citato emendamento 1.0.4000, possono essere considerati senz'altro come subemendamenti, in quanto compatibili con il testo dello stesso emendamento 1.0.4000, in parte diverso dal citato testo unificato.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che nella settimana successiva la Commissione sarà convocata anche in orari antimeridiani e notturni, per poter trattare i numerosi argomenti in corso di esame: oltre alla materia elettorale (disegni di legge n. 3812 e connessi), sarà data priorità al disegno di legge sulle associazioni di promozione sociale (4759), a quelli sul servizio civile (4408 e connessi), al disegno di legge comunitaria (4873) e al disegno di legge costituzionale sull'ordinamento delle regioni e degli enti locali (4809).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4783

Art. 1

1.1
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 3, dopo le parole: "della Commissione parlamentare per le questioni regionali" inserire le seguenti: "ed alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano".
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All.A.1
PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva 1999/60/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
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All.A.2
PASTORE, SCHIFANI,BETTAMIO

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva 1999/93/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
__________________________


All.A.3
PASTORE, SCHIFANI,BETTAMIO

Nell'Allegato A sopprimere la direttiva 1999/105/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
__________________________

All. A.4
SMURAGLIA

Nell'Allegato A, sopprimere le parole: "98/24/CE: direttiva del Consiglio, del 7 aprile 19998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)" e conseguentemente, aggiungere le stesse all'Allegato B.

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All.B.1
PASTORE, SCHIFANI,BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1993/104/CE.

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
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All.B.2
PASTORE, SCHIFANI,BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1994/45/CE

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
__________________________


All.B.3
PASTORE, SCHIFANI,BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/5/CE

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
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All.B.4
PASTORE, SCHIFANI,BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/29/CE

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
__________________________


All.B.5
PASTORE, SCHIFANI,BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/31/CE

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
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All.B.6
PASTORE, SCHIFANI,BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/63/CE

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
__________________________


All.B.7
PASTORE, SCHIFANI,BETTAMIO

Nell'Allegato B sopprimere la direttiva 1999/70/CE

Conseguentemente inserirla nell'Allegato C.
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Art. 2
2.7
GUBERT

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le amministrazioni" inserire la parola: "statali".
__________________________

2.8
GUBERT

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "con le ordinarie strutture amministrative".
__________________________

2.6
GUBERT

Al comma 1sopprimere la lettera b).
__________________________

2.5
GUBERT

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
__________________________


2.9
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: "In ogni caso ove sia possibile sarà da prevedere anche l'obbligo al risarcimento del danno e/o il ripristino dello stato anteriore all'infrazione".
__________________________

2.4
GUBERT

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: "in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni".
__________________________

2.3
GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
__________________________

2.2
GUBERT

Al comma 1, lettera f), sopprimere le seguenti parole: "tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega".
__________________________

2.1
GUBERT

Al comma 2 sopprimere le parole: "e controlli".
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Art. 4

4.2
GUBERT

Sopprimere l'articolo.
__________________________




4.1
RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: "regolamenti comunitari" inserire: "entrati in vigore successivamente al 31 luglio 1999 e".
Aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: "Il termine per l'esercizio della delega di cui agli articoli 1 e 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è prorogato di un anno".
__________________________
Art. 5

5.1
SMURAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: "testi unici", inserire la parola: "compilativi".
__________________________

5.2
SMURAGLIA

Al comma 1, dopo le parole: "deleghe conferite", inserire le parole: "con la presente legge".
__________________________

5.4
GUBERT

Al comma 1, sostituire le parole: "la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e" con la parola: "la coerenza".
__________________________

5.5
GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: "logica, sistematica e".
__________________________

5.3
SMURAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. In relazione alla particolare complessità e delicatezza della materia, il presente articolo non si applica alle direttive comunitarie e alle norme legislative vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, per le quali si provvederà con apposito provvedimento normativo".
__________________________
Art. 6

6.1
DONDEYNAZ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) all'articolo 9, commi 1 e 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche per le parti in cui le direttive medesime prevedano la possibilità di introdurre disposizioni derogatorie o conferiscano facoltà altrimenti denominate".
__________________________
Art. 7

7.1
GUBERT

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
__________________________
Art. 8

8.1
GIARETTA

Sopprimere l'articolo.
__________________________
Art. 9

9.1
MAGNALBO', PASQUALI

Al comma 1, lettera d), alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "adottando misure specifiche nella lotta contro le frodi".
__________________________

Art. 10

10.2
SCHIFANI, PASTORE

10.5 (identico)
MAGNALBO', PASQUALI

Sopprimere l'articolo.
__________________________

10.4
GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: "destinati al consumo".
__________________________

10.1
RELATORE

Sopprimere le parole: "di antibiotici ad azione auxinica e".
__________________________

10.3
GUBERT

Al comma 1, sopprimere le parole: "per gli animali della specie bovina e ovicaprina".
__________________________

10.0.12
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis

1. Agli allevatori avicoli che hanno subito i danni della recente epidemia di influenza aviare, viene concesso un indennizzo di lire 80.000 milioni di lire.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia, preparano degli elenchi delle aziende agricole colpite dall'epidemia e stendono le stime dei danni.
3. Gli elenchi e le stime, di cui al comma 2, vengono mandati al Ministero delle politiche agricole entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
4. Il Ministro delle politiche agricole stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 80.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero".
__________________________

10.0.17
MAGNALBO, PASQUALI


Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "o siano destinate ad uno stato extra U.E., fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento CEE n. 2455/92 e successive modifiche".

__________________________

10.0.18
MAGNALBO', PASQUALI


Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)


All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera d) è sostituita con la seguente: "d) siano trasportati nel rispetto delle cautele prescritte in relazione alla natura del prodotto accompagnati dalla documentazione prevista dalla norma vigente e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di controllo".

__________________________

10.0.11
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)


All'articolo 20, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, la lettera c) è sostituita con la seguente: c) devono essere distrutte biologicamente nel terreno del campo stesso interrandole dopo eventuale trinciatura, o destinate a scopi diversi da quello alimentare quali ad esempio la fermentazione a scopi energetici o la semina".
__________________________


10.0.15
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo, 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "dell'incidenza sull'ambiente" sono aggiunte le seguenti: "La richiesta di autorizzazione può riguardare un programma di più prove o esprimenti da effettuare in un determinato periodo di tempo e, in tal caso, deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno ad informare, almeno dieci giorni prima dell'esecuzione, il Ministero della sanità, l'Agenzia Sanitaria Locale e il Servizio fitosanitario territorialmente competente circa la data, il luogo, le modalità e l'indicazione del responsabile della singola prova o esperimento".
__________________________

10.0.14
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)


All'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo le parole: "a copia dell'autorizzazione" sono inserite le seguenti: "e indicazione del responsabile della singola prova o esperimento".
__________________________


10.0.16
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22 dopo il comma 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 è inserito il seguente:

"5-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, fatto salvo l'obbligo di comunicare nei tempi prescritti alle competenti autorità locali tutti i dati necessari per l'identificazione delle aree e dei periodi di esecuzione delle prove, e delle condizioni di svolgimento delle stesse, non si applicano:
a) agli enti ed organismi di cui all'articolo 4, commi 5 e 7 inscritti in apposito elenco detenuto dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove;
b) agli organismi pubblici di ricerca e sperimentazione, iscritti in apposito elenco approvato con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministeri della sanità e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni di svolgimento degli esperimenti e delle prove".
__________________________


10.0.10
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

b-bis) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso di sperimentazioni di cui al comma 1, lettera b), purchè previsto dall'autorizzazione alla prova sperimentale, sentita la Commissione di cui all'articolo 20;

b-ter) possono essere destinate all'alimentazione dell'uomo e degli animali nel caso in cui l'assenza di residui sia dimostrata da controlli analitici sulle derrate trattate sperimentalmente, effettuate dalle competenti autorità sanitarie o da laboratori ufficialmente riconosciuti, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione alla sperimentazione.".
__________________________


10.0.28
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari)

All'articolo 22, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, le parole: "sia stato nel frattempo autorizzato per gli impieghi sulle derrate alimentari trattate;" sono sostituite con le seguenti: "o per l'impiego in questione, siano stati stabiliti dall'Unione europea limiti massimi di residui.".
__________________________


10.0.2
SCHIFANI, PASTORE

10.0.8
MAGNALBO', PASQUALI


Dopo l'articolo inserire il seguente:
"10-bis
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 119 recante "Attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47)

All'articolo 4 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'immisisone in commercio per i medicinali veterinari destinati esclusivamente ad essere utilizzati per i pesci dell'acquario, gli uccelli domestici, i piccioni viaggiatori, gli animali da terrario ed i piccoli roditori, presentati in confezioni specifiche, si applica unicamente il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, con l'esclusione delle lettere h) l), p) e di tutti gli altri commi di quest'articolo".
__________________________
10.0.25
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera b) è soppressa.

__________________________

10.0.26
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma: "3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti e sono vietate su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze.".

__________________________

10.0.24
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, la lettera h) è sostituita con la seguente: "h) autorità competente: il Ministero della Sanità, il servizio veterinario della Regione e della Provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; per macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni.".
__________________________

10.0.23
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-bis
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

All'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il 2 comma è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h)".
__________________________

10.0.22
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 1 settembre 1998 n. 333 sono soppresse le lettere a) e b).
__________________________

10.0.21
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il comma 2.

__________________________




10.0.20
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. d'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7, comma 1 nonché agli articoli 9 e 10, è punita con la reclusione da uno a due anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 10 milioni.".

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate dal comma 1 è punita con la reclusione fino a 5 anni, applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8 milioni a lire 20 milioni.

__________________________

10.0.19
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333,
attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento)

1. All'allegato B, punto 2) del decreto legislativo 1 settembre 1998, n. 333, è soppresso il secondo periodo.
__________________________

10.0.1
SCHIFANI, PASTORE

10.0.7
MAGNALBO', PASQUALI



Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio, n. 119,
recante attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n° 47)

1. Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 119 del 27 gennaio 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 47 del 24 febbraio 1997 dopo le parole "di ricetta medica veterinaria non ripetibile", sono soppresse le seguenti: "in triplice copia".
__________________________

10.0.27
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155)

1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.
__________________________

10.0.3
SCHIFANI, PASTORE

10.0.6
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
"Art. 10-…

Il comma 3 dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n. 128 è soppresso.
__________________________

10.0.4
SCHIFANI, PASTORE

10.0.13
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante
"Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

All'articolo 4 del decreto legislativo n. 119/92, dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

"Per apportare una o più modifiche di importanza minore (tipo I) come definite dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 541/95, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1146/98, alle autorizzazioni all'immissione in commercio, il richiedente è tenuto ad inviare al Ministero della Sanità una notifica. Trascorsi trenta giorni dall'invio delle notifica senza che vi sia comunicazione contraria da parte del Ministero della Sanità, la modifica o le modifiche notificate si intendono approvate".
__________________________

10.0.5
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante
"Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.
__________________________

10.0.9
MAGNALBO', PASQUALI

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
Art. 10-…
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 119 recante
"Attuazione delle direttive n° 81/851/CEE, n° 81/852/CEE, n° 87/20/CEE e n° 90/676/CEE
relative ai medicinali veterinari" da ultimo modificato dal D.Lgs 24 febbraio 1997, n° 47)

La disposizione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, è abrogata.
__________________________

Art. 11

11.1
LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera c), eliminare le parole: "assicurando un congruo periodo transitorio".
__________________________
Art. 13

13.1
PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1 sostituire la parola "sei" con la seguente: "diciotto".
__________________________




Art. 17

17.2
GUBERT

Alle lettere a), b) e c) sopprimere le parole "e provinciali".
__________________________

17.3
ANDREOLLI

2. Nell'articolo 17 del disegno di legge, alle lettere a), b) e c) del comma 1 le parole: "e provinciali" sono soppresse.
__________________________

17.1
LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), sopprimere il primo periodo.

Art. 13

13.1
PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Al comma 1, sostituire la parola: "sei" con la seguente: "diciotto".

__________________________

Art. 19

19.1
PASTORE, SCHIFANI, BETTAMIO

Sopprimere l'articolo.
__________________________


19.3
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il capoverso "c-bis" con il seguente:

"c-bis. I titoli rilasciati da uno stato membro della Comunità europea attestanti la formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio della professione di maestro di sci e di guida alpina sono riconosciuti, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci della provincia di Bolzano, dalla Provincia autonoma di Bolzano medesima, secondo i principi e i criteri di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319".

__________________________


19.2
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso "c-bis" sono aggiunte le seguenti: "ed in tali casi ove prescritto dalla legislazione regionale o provinciale anche al superamento di una prova orale".
__________________________
Art. 20

20.1
GIARETTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "venti ore settimanali" sono inserite le seguenti: "e, comunque, per un minimo di 4 ore giornaliere consecutive,".

__________________________

Art. 21

21.0.1
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 536, si interpreta nel senso che le sanzioni previste si applicano ove le violazioni riguardino le zone protette di cui agli allegati I parte B, II parte B, III parte A e B, IV parte B della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, nel testo sostituito dalla direttiva del Consiglio 92/103/CEE, e successive modificazioni.
2. In ogni caso non è punito colui che importi, qualunque sia il Paese produttore, nel territorio italiano vegetali o prodotti vegetali da Stati appartenenti alla Comunità Europea ed ivi riconosciuti conformi alla normativa nazionale e comunitaria.
3. Per periodo limitati, di norma non eccedenti tre mesi, con DM motivato si può vietare l'importazione di vegetali individuando l'agente patogeno a motivo del quale è disposto il divieto. In ogni caso l'irrogazione di sanzioni è subordinata all'accertamento della presenza concreta dell'agente patogeno.
4. Il divieto di cui ai periodi precedenti deve individuare specificamente le aree dove vige il divieto di deposito e commercializzazione."
__________________________


21.0.2
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…
1. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di Lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione, e cultura compresa quella musicale. Le iniziative debbono avere per oggetto o quadro di riferimento almeno tre Paesi europei membri e non membri della Unione Europea. Le iniziative, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso le organizzazioni ed organismi internazionali interessati, sono promosse dal Ministero per gli Affari Esteri.
2. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in Lire 5000 milioni per l'anno 2000 si provvede, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per gli Affari Esteri".
__________________

21.0.3
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…
All'articolo 28 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, Legge Comunitaria 1999, aggiungere alla fine il seguente comma: “All'articolo 1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma: "L'accettazione del patto di non concorrenza comporta la corresponsione all'agente di una indennità pari a due anni di provvigioni da calcolare sulla media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione"”".
__________________

21.0.4
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…

Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309, alla lettera a) è aggiunto infine il seguente periodo: “E' considerata vendita diretta al consumatore finale anche quella effettuata ad esercizi alberghieri, ristoranti, mense, convitti e simili effettuata da esercizi per la vendita predetti”".
__________________

21.0.5
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…

In attuazione dell'articolo 3, comma 2 della direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, le domande di autorizzazione alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nella versione originaria sono unicamente quelle per le quali sia formalmente iniziata l'istruttoria prima del 14 marzo 1999."
__________________

21.0.6
IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art…

1. Alla legge 23 giugno 2000, n.178 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo l'articolo 1, comma 5, è inserito il seguente: << 5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative - che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 e (CE) n. 1279/96 e successive modificazioni - debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno un altro Stato membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati.>>;
b) Al comma 6 le parole “1.500 milioni di lire” sono sostituite dalle eseguenti: “2.000 milioni di lire”.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2000, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base dell'anno corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri."
__________________________

21.0.7
GIARETTA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 21-bis

All'articolo 1756 del codice civile, nel testo modificato dalla legge n. 526 del 21 dicembre 1999 (c.d. "Legge comunitaria 1999"), è aggiunto il seguente comma: "Sono fatte salve le disposizioni in materia dello star del credere, stabilite dagli accordi economici collettivi di categoria".
__________________________


21.0.8
D'ONOFRIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 21-bis
(Adempimenti in materia di semplificazione delle procedure del sistema HACCP di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono entro il 31 gennaio 2001, agli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. L'inadempimento conseguente all'accertata inattività da parte di una o più delle Amministrazioni competenti, comporta l'applicazione, su proposta del Ministro della Sanità, di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Ministero della Sanità entro il 28 febbraio 2001 provvede ad emanare i regolamenti di cui al secondo periodo del medesimo comma 5 dell'articolo 10 della predetta legge n. 526/99.
2. Le procedure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, pendenti alla data di entrata in vigori della presente legge, sono sospese fino al sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei regolamenti ministeriali richiamati dal comma 1, a condizione che i responsabili delle industrie alimentari esibiscano agli agenti incaricati apposita istanza scritta, inviata all'Amministrazione regionale competente, di inclusione nelle categorie di industrie alimentari di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dichiarino di non aver ricevuto un provvedimento di diniego all'istanza stessa .
3. Nei confronti dei responsabili delle industrie alimentari che presentino l'istanza prevista dal comma 2, le predette procedure sanzionatorie sono applicate dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei medesimi regolamenti ministeriali richiamati dal comma 1.