AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 1998

320ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Sinisi e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE CONSULTIVA

(3610) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 375, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità abitative.
(Parere alla 2ª Commissione ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)
La relatrice BUCCIARELLI fa presente che il decreto-legge n. 375 dispone un’ultima proroga dell’esecuzione degli sfratti al 28 febbraio 1999.
Propone al riguardo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore SPERONI sottolinea come il decreto-legge n. 375 rappresenti l’ennesima dimostrazione della totale mancanza di serietà che contraddistingue i Governi che si sono succeduti, dal momento che è ben difficile credere che si tratti realmente dell’ultima proroga che viene disposta. Preannuncia pertanto il suo voto contrario sulla proposta della relatrice.

Il senatore PASTORE osserva che, in materia di sfratti, è in dirittura di arrivo la nuova normativa sulle locazioni; sarebbe stato pertanto quantomeno opportuno che il decreto-legge si richiamasse, sul punto, alla normativa in corso di approvazione.

La senatrice PASQUALI non condivide l’operato del Governo, nella considerazione che la carenza di disponibilità abitative è anche frutto delle continue proroghe degli sfratti.

Il senatore BESOSTRI osserva che i rilievi esposti non incidono sulla sussistenza dei presupposti costituzionali. Anche il senatore LUBRANO DI RICCO si pronuncia favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti.

Il senatore ROTELLI sottolinea invece come il dispositivo del provvedimento d’urgenza faccia riferimento non tanto alla proroga degli sfratti, quanto alla concessione della forza pubblica per l’esecuzione degli sfratti.

Il sottosegretario di Stato VIGNERI fa presente al senatore Rotelli che in materia di proroga degli sfratti si è sempre provveduto in modo analogo a quanto previsto dal decreto-legge n. 375. Ad ogni modo, come è stato già rilevato, sta per essere definitivamente approvata una nuova normativa organica in materia.

Il senatore MISSERVILLE, nell’osservare che i presupposti costituzionali sembrano sussistere, fa presente che la approvazione ormai prossima di una legge organica in materia di locazioni non fa venir meno in alcun modo l’esigenza di disporre una ulteriore proroga che, come sempre, incide sulla fase esecutiva del procedimento di sfratto.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole.

(3611) Conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore PARDINI, dopo essersi brevemente soffermato sui contenuti del decreto-legge n. 376, propone di esprimere parere favorevole.

Il senatore SPERONI osserva che, ancora una volta, la necessità e l’urgenza di provvedere è stata creata ad arte da un Governo inadempiente: basti leggere la relazione che accompagna il provvedimento, laddove, con riferimento all’articolo 5, si ammette che il decreto ministeriale di individuazione del metodo normalizzato per il calcolo della tariffa stessa non è stato ancora emanato. E’ paradossale, quindi, che adottando un decreto-legge si copra nella sostanza l’inadempienza del Ministro responsabile. Forti perplessità desta anche l’articolo 3 del decreto-legge, laddove vengono previsti finanziamenti integrativi per le sole città di Napoli e Palermo.

Il senatore GUERZONI condivide il parere favorevole del relatore, nella considerazione che le amministrazioni che hanno in concessione la riscossione dei tributi in scadenza il 31 dicembre 1998 non sono in grado di procedere, dal momento che la delega conferita dal Parlamento al Governo per l’adozione di una nuova normativa non è stata ancora attuata. Sarebbe opportuno che la Commissione di merito tenesse conto di tale questione.

Il sottosegretario VIGNERI osserva al riguardo che in effetti l’esecutivo ha incontrato problemi nell’attuazione tanto di deleghe quanto di norme già vigenti, e ciò in quanto si sta attraversando una fase di profondi cambiamenti, specie in materia di finanza locale. Di qui l’esigenza di disporre le necessarie proroghe. Quanto poi alle disposizioni concernenti l’ICI, occorre tener presente che la normativa d’urgenza è stata adottata su sollecitazione degli stessi enti locali. In ogni caso comunque le opportune modifiche alla normativa sostanziale saranno incluse nel disegno di legge collegato alla manovra finanziaria; ciò non fa venir meno però la necessità di un provvedimento d’urgenza, anche perché i termini di approvazione dei bilanci degli enti locali non sono stati mutati in quanto non si è ancora concluso l’esame del disegno di legge di revisione della legge n. 142, né è stato possibile delegificare la materia delle proroghe. Infine, conforme a principi di giustizia è anche la disposizione che prevede, in materia di impianti Enel, il ristoro dei danni subiti dai comuni a seguito del taglio ai trasferimenti statali.

Il senatore PASTORE manifesta qualche perplessità sulla sussistenza dei presupposti di un decreto-legge i cui contenuti anticipano, nella sostanza, norme incluse nei documenti in cui si articola la manovra finanziaria.

Il sottosegretario VIGNERI fa presente al riguardo che il Governo non poteva percorrere alcuna strada alternativa, dal momento che in mancanza di un atto avente forza di legge molti comuni dal 2 novembre si sarebbero trovati nell’impossibilità di provvedere.

Il senatore PASTORE osserva quindi che sarebbe preferibile spostare in avanti il termine di approvazione dei bilanci degli enti locali, piuttosto che esser costretti ogni anno ad adottare provvedimenti d’urgenza.

Il senatore SPERONI stigmatizza il modo di legiferare dell’esecutivo, che sistematicamente interviene all’ultimo momento con provvedimenti d’urgenza per arginare situazioni che era possibile affrontare per tempo con legge ordinaria. Propone quindi un parere contrario in relazione all’articolo 3 del decreto-legge, che reca ulteriori stanziamenti per le città di mafia e camorra.

Il senatore GUERZONI coglie l’occasione per chiedere che il parere della 1ª Commissione che dovrà essere reso alla 6ª Commissione ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento venga discusso in sede plenaria.

Il senatore ROTELLI fa presente che l’uso dell’espressione “enti locali”, all’articolo 1 del decreto-legge è improprio, trattandosi di un’espressione generica. Per altro verso, pur essendo personalmente, in linea generale, un sostenitore dello strumento della valutazione di impatto amministrativo, occorre riconoscere che se tale strumento viene redatto come si è fatto in questa occasione, ha veramente ben poco significato.

La Commissione respinge quindi la proposta di parere contrario avanzata dal senatore Speroni in relazione all’articolo 3 del decreto-legge, mentre approva la proposta di parere favorevole del relatore per i restanti articoli del provvedimento.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.

(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Su proposta del Presidente si conviene di differire il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti alle ore 18 di martedì prossimo.


(707) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - LA LOGGIA ed altri - Istituzione di una Assemblea Costituente per la revisione della Costituzione, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia il 9 giugno 1998.

(947) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - D'ONOFRIO ed altri - Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione.

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore VILLONE riferisce sui due disegni di legge costituzionale, ricordando innanzitutto che il disegno di legge n. 707 è stato fatto proprio dal Gruppo Forza Italia, e vi è quindi l’obbligo di iniziarne la discussione, congiuntamente al disegno di legge n. 947 che, analogamente al primo, prevede l’istituzione di un’Assemblea per la riforma della II parte della Costituzione. Altri disegni di legge costituzionale, non inseriti all’ordine del giorno, prevedono invece l’elezione di un’Assemblea costituente per la revisione di tutta la carta costituzionale.
Occorre chiedersi innanzitutto se l’articolo 138 della Costituzione, che prevede una ben precisa procedura per la modifica delle norme costituzionali, possa essere modificato o derogato; la risposta sembra essere positiva, dal momento che, in effetti, una deroga dell’articolo 138 è stata già disposta con l’istituzione della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. Per altro verso, non v’è dubbio che la Corte costituzionale possa pronunciarsi su una legge costituzionale volta a derogare o a modificare alcune norme fondamentali della Costituzione; si pensi al riguardo al precedente costituito dalla dichiarazione di incostituzionalità dello Statuto della Sicilia, per quanto riguardava le norme sull’Alta corte siciliana, in nome del principio dell’unicità della giurisdizione costituzionale. Pertanto, se l’articolo 138 della Costituzione non è di per sé immodificabile, può peraltro sostenersi che vi sono alcune connotazioni fondamentali della procedura di revisione della Costituzione che sarebbero resistenti a modifiche. In particolare, la dottrina individua innanzitutto il principio di complessità procedimentale e di ponderatezza che si concreta nella previsione di una doppia deliberazione dei due rami del Parlamento, di talché sarebbe improponibile una procedura che riconducesse ad unità il momento decisionale. Secondo la dottrina poi, con l’articolo 138 il Costituente ha scelto in modo inequivoco la via parlamentare per la revisione della Costituzione, con una consultazione popolare soltanto eventuale. Tale opzione del Costituente rappresenterebbe pertanto un ostacolo all’istituzione di una Assemblea costituente.
La scelta di dar vita ad un’Assemblea costituente può destare perplessità - prosegue il relatore Villone - anche svolgendo alcune considerazioni di carattere politico; in particolare, una modifica della carta costituzionale disposta da un’Assemblea costituente avverrebbe con maggior lentezza rispetto alla procedura di cui all’articolo 138, soprattutto se si considera che è da poco in carica un Governo il quale ha fatto dell’impegno riformatore uno dei punti principali dei propri indirizzi di programma. Inoltre, non appare opportuno procedere contestualmente all’istituzione di un’Assemblea costituente ed all’esame di disegni di legge di riforma delle normative elettorali.
Il relatore Villone conclude pertanto dichiarando di condividere personalmente sia i dubbi espressi dalla dottrina quanto le perplessità manifestate dal punto di vista politico-istituzionale in ordine alla creazione di un’Assemblea costituente.

La senatrice D’ALESSANDRO PRISCO propone la questione pregiudiziale, tenuto conto anche del fatto che la tematica delle riforme proprio oggi è al centro del dibattito politico e il nuovo Esecutivo l’ha assunta tra i propri impegni, con particolare riferimento alla legge elettorale, come dimostra la scelta di nominare un Ministro per le riforme istituzionali e di designare all’incarico una personalità di spicco come Giuliano Amato. Ponendo la questione pregiudiziale la decisione sulla praticabilità della strada proposta sarebbe correttamente rimessa all’Assemblea del Senato.

Il relatore VILLONE considera praticabile e anche opportuna la soluzione procedurale indicata dalla senatrice D’Alessandro Prisco e ricorda che, ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento, le questioni pregiudiziali, avanzate in Commissione, se accolte, sono rimesse all’Assemblea con apposita relazione.

Il senatore MUNDI concorda con la proposta della senatrice D’Alessandro Prisco, mentre il senatore SPERONI manifesta qualche perplessità anche in ordine alla scelta della persona del Ministro per le riforme istituzionali il quale, sia come parlamentare che in occasione degli incarichi di governo in passato ricoperti, non ha presentato proposte particolarmente significative.

Il relatore VILLONE osserva a questo punto che, accogliendo in Commissione la proposta della senatrice D’Alessandro Prisco, si potrebbe dare all’Assemblea l’occasione immediata per discutere dell’opportunità di istituire un’Assemblea costituente.

Il senatore SPERONI chiede a questo punto che vengano inseriti all’ordine del giorno, per essere discussi congiuntamente a quelli oggi in esame, tutti gli altri disegni di legge costituzionale che prevedono l’istituzione di un’Assemblea costituente.

Il presidente VILLONE fa presente al senatore Speroni che all’ordine del giorno di oggi sono stati inseriti soltanto il disegno di legge costituzionale n. 707 - in quanto fatto proprio dal Gruppo Forza Italia - nonché il disegno di legge n. 947, che come il precedente prevede l’istituzione di un’Assemblea costituente per la revisione della seconda parte della Costituzione; gli altri disegni di legge costituzionale presentati, invece, prevedono la revisione dell’intera Carta costituzionale. In ogni caso appare opportuno che l’Assemblea si pronunci sulla questione pregiudiziale, trattandosi di operare una scelta di grande portata.

Il senatore BESOSTRI si dichiara favorevole alla proposta di pregiudiziale osservando che è quanto mai opportuno che sul punto si pronunci anzitutto l’Assemblea.

Il presidente VILLONE, accogliendo la sollecitazione del senatore Speroni, dispone quindi che l’ordine del giorno delle sedute successive sia integrato anche con gli altri disegni di legge costituzionale, fermo restando che la proposta di pregiudiziale avanzata dalla senatrice D’Alessandro Prisco dovrebbe a quel punto riguardare tutti i disegni di legge in questione.

Il senatore ROTELLI, in chiusura di seduta, stigmatizza il fatto che nella discussione svoltasi abbiano preso la parola essenzialmente Gruppi di maggioranza senza che i senatori di Forza Italia - che pure hanno fatto proprio il disegno di legge costituzionale n. 707 - abbiano avuto alcuno spazio.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Rotelli che la parola è stata data ai senatori seguendo l’ordine delle richieste di intervento e precisa che la discussione in corso proseguirà nella seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01a, 0124°)

Il presidente VILLONE comunica che l’ordine del giorno per le sedute successive è integrato in sede referente con l’esame dei disegni di legge nn. 561, 722 e 923, recanti la proposta di istituire un’Assemblea costituente, che saranno trattati congiuntamente ai disegni di legge nn. 707 e 947, già all’ordine del giorno.
L’integrazione comprende anche l’esame in sede consultiva ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento, del disegno di legge n. 3611, di conversione in legge del decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236



Art. 1


Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: “; essi hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell’ufficio ricoperto, i propri interessi”.

1.6 IL RELATORE


Al comma 1, sostituire la parola: "esclusivamente", con l’altra: "prevalentemente".

1.3 MILIO


Al comma 1, sostituire la parola: "esclusivamente", con le seguenti: "assiduamente e con massimo impegno".

1.2 MILIO


Al comma 3, sostituire le lettere b) e seguenti, con la seguente: "b) amministratori di enti pubblici anche economici".

1.4 ANDREOLLI, DIANA


Al comma 3, alle lettere b) e c), dopo la parola: "amministratori", inserire la seguente: "delegati".

1.5 ANDREOLLI, DIANA


Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) presidenti, consiglieri e altri componenti dell’Autorità di controllo, di garanzia e di regolazione di settore, nonché i componenti del direttorio della Banca d’Italia”.

1.7 IL RELATORE


Al comma 3, lettera d), dopo le parole: “di controllo e di garanzia”, aggiungere le seguenti: “ed ai componenti del direttorio della Banca d’Italia”.

1.1 GASPERINI, SPERONI

Art. 2

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente,
incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine di dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.
4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio."

2.7 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: “; è peraltro consentito al Presidente del Consiglio e ai Ministri di ricoprire altre cariche di Governo”.

2.19 IL RELATORE


Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.4 PASQUALI, MAGNALBO’, SILIQUINI, BUCCIERO


2.15 (identico all'em. 2.4) MILIO


Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: “per la durata” fino alla fine della lettera.

2.20 IL RELATORE


Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: “giuridico ed”.

2.21 IL RELATORE


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) se titolari di cariche di Governo e iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;”

2.1 GASPERINI

2.3 (identico all’em. 2.1) GUERZONI


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ove iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;”

2.2 ANDREOLLI, DIANA Lino


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) se iscritti in albi o elenchi, esercitare attività professionali o accettare incarichi per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica fino al termine di sei mesi successivi alla cessazione della carica;".

2.16 MILIO


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica;"

2.10 PASTORE


Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: “interrotto” con l’altra: “sospeso”.

2.22 IL RELATORE


Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: “; le partecipazioni in associazioni professionali di cui i soggetti indicati all’articolo 1 hanno la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, sono assoggettate al regime di cui agli articoli 4 comma 3, 5 e 7 della presente legge;”.

2.23 IL RELATORE


Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: “o privato”.

2.5 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: “salvo quanto previsto all’articolo” con le altre: “ad eccezione dei casi previsti dall’articolo”.

2.24 IL RELATORE



Al comma 1, lettera e), dopo le parole: “italiane o straniere” inserire, le seguenti: "che abbiano rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica".

2.11 PASTORE

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.25 IL RELATORE


Al comma 1, sopprimere la lettera f), e aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:
“1-bis. Entro 30 giorni dalla sua stipula i soggetti di cui all’articolo 1 devono dare notizia alla Consob di ogni contratto stipulato, anche per interposta persona, relativamente agli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24.2.1998, n. 58”.

2.26 IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "anche per interposta persona".

2.8 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei rispettivi settori di attività".

2.12 PASTORE


Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai presidenti ed ai componenti delle Autorità di controllo e di garanzia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei settori oggetto delle attività di controllo e di garanzia dell'Autorità di appartenenza".

2.13 PASTORE


Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell’esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici”.

2.27 IL RELATORE


Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere b), c) e d) del comma 1 cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

2.14 MILIO


Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere b), c) e e) del comma 1 cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

2.17 MILIO

Al comma 3, sopprimere le parole: "c) ed e)".

2.6 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO


Al comma 3, dopo le parole: “Le attività di cui alle lettere” aggiungere le seguenti lettere: “b), d),”.

2.28 IL RELATORE


Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “entro analogo termine. Le situazioni di incompatibilità sono comunicate all’interessato”.

2.29 IL RELATORE


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accertamento della situazione di incompatibilità decorre dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge".

2.18 MILIO

Art. 3



Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: “In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, trascorsi trenta giorni dall’accertamento e dalla comunicazione all’interessato delle situazioni di incompatibilità previsti dal comma 4 del medesimo articolo 2, senza che siano state rimosse tali situazioni di incompatibilità, sono disposte:”.

3.6 IL RELATORE


Al comma 1, alinea, sostituire la parola: "trenta", con l’altra: "centoventi".

3.4 MILIO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: "trenta", con l’altra: "novanta".

3.5 ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "o privato".

3.2 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO


Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.1 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

3.3 (identico all'em. 3.1) MILIO

Art. 4


Al comma 1, sostituire la parola: "cinque", con l’altra: "sessanta".

4.6 MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: "cinque", con l’altra: "quindici".

4.5 PASQUALI, MAGNALBO'



Sopprimere il comma 2.

4.1 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO


Al comma 2, sostituire la parola: "quaranta", con l’altra: "centottanta".

4.7 MILIO


Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "anche indirettamente".

4.4 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

4.2 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: "15", con l’altra: "50".

4.3 PASQUALI, MAGNALBO'
Art. 5


Al comma 1, sopprimere le parole: "anche per interposta persona".

5.2 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 2, premettere la parola: "Anche".

5.1 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: "sempre".

5.3 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "o il controllo anche per interposta persona".

5.4 PASQUALI, MAGNALBO'

Art. 6

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono essere considerati in alcuna ipotesi organi di polizia giudiziaria".

6.2 PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 5 sostituire le parole da: "ai Presidenti" fino alla fine del comma con le altre: "al presidente della Corte di Appello di Roma".

6.1 PASQUALI, MAGNALBO'


Art. 7


Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "ovvero è stata accertata un'alienazione simulata"

7.2 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: "irrevocabile".

7.1 PASQUALI, MAGNALBO'

Art. 8

Sopprimere il comma 2.

8.5 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 3, sopprimere le parole da: "non possono" a: "Essi".

8.4 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ",per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,".

8.2 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ", che non può superare il miliardo di lire".

8.1 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 5, dopo le parole: "all'interessato il", inserire la seguente: "complessivo".

8.3 PASQUALI, MAGNALBO'
Art. 9

Al comma 3, sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" con le altre: "Presidente della Corte di Appello di Roma".

9.1 PASQUALI, MAGNALBO'
Art. 10

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.1 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'interessato può dedurre dal proprio reddito la somma ed i compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività".

10.2 PASQUALI, MAGNALBO'

Art. 13

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ", direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza" con le altre: "interessi propri".

13.1 PASQUALI, MAGNALBO'


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3015

Art. 15

All’emendamento 15.100, dopo le parole: “superiori a”, inserire le seguenti: “due anni”; sostituire la parola: “fiscali”, con le parole: “non colposi”; sostituire la parola: “variazioni”, con l’altra: “incremento”; aggiungere, in fine, le seguenti parole: “salvo che sia intervenuta riabilitazione”.

15.100/1 BESOSTRI


Sostituire l'articolo 15 con il seguente:
"Art. 15
(Dichiarazioni infedeli)

1. Alla condanna definitiva a pene detentive superiori a ... anni per reati fiscali, in rapporto ai quali risulti accertata la presentazione di dichiarazioni infedeli o tese ad occultare variazioni della situazione patrimoniale, segue l’immediata cessazione dall’incarico o dal rapporto di impiego, la preclusione di ogni ulteriore nomina o conferimento di incarico da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, la preclusione di ogni successiva instaurazione di rapporto di impiego, la ineleggibilità in ogni successiva elezione nazionale, regionale, locale.”

15.100 IL RELATORE


Art. 19

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

...omissis...
“Art. 19-septies

1. Dopo l'articolo 646 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 646-bis (Infedeltà del mandatario) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mandatario, o il rappresentante, il quale indebitamente riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, per agire contro l'interesse del proprio mandante, o rappresentato, o comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione fino a due anni.
Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette al mandatario o al rappresentante il denaro o l'altra utilità.
Si procede a querela della persona offesa".

2. All'articolo 2631 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'amministratore unico o all'amministratore delegato che compie una operazione nella quale ha per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società".

3. Dopo l'articolo 2631 del codice civile è inserito il seguente:
"Art. 2631-bis (Infedeltà dell'amministratore). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'amministratore che indebitamente riceve, per sé o per altri, o ne accetta la promessa, denaro o altra utilità, per agire contro l'interesse della società o dei soci ovvero comunque in difformità dai propri doveri, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a lire cinque milioni.
Alla stessa pena soggiace colui che dà o promette all'amministratore il denaro o l'altra utilità.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. E' altresì diminuita dalla metà ai due terzi nei confronti di coloro che denunciano il fatto prima che di esso si sia avuta altrimenti notizia e da un terzo alla metà nei confronti di coloro che, dopo che del fatto si è avuta altrimenti notizia, lo ammettono, sempre che, in entrambi i casi, il colpevole fornisca ogni utile indicazione per la completa ricostruzione del fatto e la individuazione degli altri responsabili e, inoltre, prima del giudizio, ripari interamente il danno mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni".

19.0.2 RUSSO, SENESE, FASSONE, BONFIETTI, CALVI, DE GUIDI, PELLEGRINO

Art. 21

Al comma 1, sostituire le parole da: “Per il primo funzionamento”, fino alle parole: “quindici unità ed”, con le seguenti: “La Commissione si avvale, previa intesa, di personale e strutture dell’AIPA. Si avvale altresì di dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche collocati in posizione di comando, fino ad un massimo di venticinque unità.”

21.2 IL RELATORE


Al comma 1, sostituire le parole da: “Per il primo funzionamento”, fino alle parole: “quindici unità ed”, con le seguenti: “La Commissione si avvale, per il proprio funzionamento, di dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni pubbliche, fino a un massimo di venticinque unità, collocati in posizione di comando o in aspettativa retribuita secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.”
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sopprimere le seguenti parole: "la dotazione e la retribuzione del personale".

21.2 (nuovo testo) IL RELATORE

Art. 22


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 22-bis

1. Le pubbliche amministrazioni ed i loro concessionari hanno facoltà di far dichiarare, previa verifica della congruità del corrispettivo e dell'interesse pubblico alla conservazione del contratto, l’annullamento dei contratti perfezionati con soggetti i cui amministratori o procuratori siano stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione per fatti connessi agli stessi contratti, anche quando sia intervenuta, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale.
2. In caso di condanna in primo grado confermata in appello, le pubbliche amministrazioni e i loro concessionari possono sospendere l’esecuzione dei contratti o delle obbligazioni a contrattare in attesa del passaggio in giudicato delle sentenze di condanna degli amministratori e procuratori dei soggetti affidatari, qualora non sussista un interesse pubblico attuale e prevalente all’esecuzione dei contratti.
3. Le disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con quanto disposto ai precedenti commi sono abrogate.”

22.0.2 (nuovo testo) BESOSTRI, MUNDI


Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 22-ter

1. Chiunque intenda trasformare edifici o terreni con opere soggette a concessione od autorizzazione edilizia, è tenuto a collocare un apposito cartello sull’immobile o area oggetto di intervento. Nel cartello occorre indicare la proprietà, il progettista, la data di inoltro dell’istanza con il relativo numero di protocollo, e la natura dell’intervento, e dopo il rilascio della concessione od autorizzazione, gli estremi della stessa. Al cartello di cui ai precedenti commi si applica l’articolo 4, comma 4, della legge 47/1985 e successive modificazioni.”

22.0.3 BESOSTRI, MUNDI