AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 1998

105ª seduta

Presidenza del senatore

ANDREOLLI



La seduta inizia alle ore 14,35.


(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonchè disposizioni in materia previdenziale

(Parere alle Commissioni riunite 5ª e 11ª: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e si sofferma in particolare sull'articolo 4 e sull'articolo 11. Quest'ultimo nel comma 1 dovrebbe essere coordinato all'articolo 5 del disegno di legge n. 2934 (nel testo proposto dalla Commissione) in materia di giustizia amministrativa, che attualmente è in stato di relazione all'Assemblea.

Con tali osservazioni, si conviene di esprimere un parere favorevole.



(1497-1498-1499-1500-B) Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa governativa.

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI sostituisce il relatore designato Lino Diana, e riferisce sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione consente.


(3503) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione culturale, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e il relativo Accordo, proponendo infine un parere favorevole.

La Sottocommissione approva.


(3504) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l’8 dicembre 1997.

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI sostituisce il relatore designato Lubrano di Ricco e propone un parere di nulla osta, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(3505) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica moldava, fatto a Roma il 19 settembre 1997.

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

La relatrice DENTAMARO sostituisce il senatore Magnalbò nella funzione di relatore e propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

(3513) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con allegato e appendice, fatto a Londra il 5 maggio 1998.

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

La relatrice DENTAMARO illustra il contenuto dell'Accordo, reso necessario dall'evoluzione tecnologica e dei rapporti commerciali. Propone al riguardo di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione consente.

(3525) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997.

(Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge e propone un parere non ostativo, che viene condiviso dalla Sottocommissione



(3495) Deputati SPINI ed altri - Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole con osservazioni)

La relatrice DENTAMARO, premesso che non vi sono rilievi da formulare sotto il profilo della legittimità costituzionale, espone alcuni rilievi sulla formulazione normativa del testo: all'articolo 1, comma 1, in luogo della locuzione "partecipano su base volontaria", sarebbe preferibile "possono partecipare"; al comma 2 dello stesso articolo, la lettera a) è imprecisa perché le norme di cui si tratta dovrebbero essere modificate in funzione di adattamento, mentre la lettera b) dovrebbe riferirsi a un'estensione, con adattamenti e modifiche, piuttosto che all'applicazione. Con tali osservazioni, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.


(3455) Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale, approvato dalla Camera dei deputati.

(261) DI ORIO ed altri - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, concernente norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(540) CARCARINO ed altri - Legge quadro per l’edilizia residenziale pubblica.

(796) MACERATINI ed altri - Modifiche alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

(1251) SPECCHIA - Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(1479) NOVI - Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(1959) VERALDI - Nuovo termine di durata del divieto di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3455; non ostativo sugli altri disegni di legge)

La relatrice DENTAMARO riferisce sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, rilevando in generale che alcune disposizioni potrebbero interferire con la competenza legislativa regionale. Osserva, inoltre, che l'articolo 1, comma 2, nel capoverso 1-bis prevede un riparto tra le regioni meramente automatico mentre dopo sei anni la misura rispettiva dovrebbe forse essere riconsiderata. All'articolo 1, comma 6, quanto al secondo periodo del capoverso 3, si dovrebbe prevedere un meccanismo di accelerazione per il trasferimento delle competenze alle regioni. All'articolo 5, comma 2, dovrebbe essere verificata la congruità del nuovo termine ivi disposto. All'articolo 20, i commi 1 e 2 sono sostanzialmente contraddittori, poiché mentre il comma 1 restringe l'operatività dei piani pluriennali, a scopo di liberalizzazione, il comma 2 prevede che in caso di inerzia si applicano le disposizioni già vigenti, mentre sarebbe più coerente non applicarle. All'articolo 21 la previsione di un termine perentorio è meramente declamatoria, poiché non è prevista alcuna sanzione in caso di inosservanza; all'articolo 27, in materia di autodenuncia per i pozzi, sarebbe necessaria una forma adeguata di pubblicità. Con le osservazioni esposte, propone di esprimere un parere favorevole. Sugli altri disegni di legge, non ha rilievi da formulare.

Il senatore ROTELLI rileva che l'articolo 20 detta prescrizioni improprie alle regioni, contro il principio di autonomia; d'altra parte, in materia non è previsto alcun intervento sostitutivo e lo stesso articolo si riferisce impropriamente a normative "nazionali", laddove semmai si tratta di norme statali. Osserva, inoltre, che in materia urbanistica, secondo la legge n. 142 del 1990, sono previsti anche i piani provinciali di coordinamento territoriale, che non sembrano considerati nel testo in esame.

Con le osservazioni indicate dalla relatrice e quelle del senatore Rotelli, si conviene infine di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito, quanto al disegno di legge n. 3455, con un parere non ostativo sugli altri disegni di legge.


(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecorario Scanio.

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI osserva anzitutto che il riconoscimento definitivo delle denominazioni di origine spetta alle autorità comunitarie, che valutano anche la compatibilità con il principio di libera circolazione delle merci. Nel complesso, il disegno di legge, di contenuto spiccatamente tecnico, contiene disposizioni di sicura competenza della legislazione statale, come quelle recanti sanzioni penali e amministrative, ma si dilata fino a comprendere disposizioni di dettaglio in materia procedimentale, che contraddicono gli indirizzi di delegificazione e di semplificazione ormai acquisiti. Nel rapporto con le regioni, quelle a statuto ordinario sembrano associate a taluni procedimenti esclusivamente mediante l'intesa con la Conferenza permanente. In merito all'articolo 6, comma 2, egli infine rileva una contraddizione tra il comma 2, che comprende nell'oggetto dell'intesa anche la composizione del comitato, e i commi successivi, che determinano la stessa composizione in modo compiuto e prescrittivo.
Con le osservazioni esposte, propone di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

La Sottocommissione consente.

La seduta termina alle ore 15,10.