AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 2000
599ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE
        Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e Franceschini.

        La seduta inizia alle ore 14,20.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

        Il presidente VILLONE avverte che domani pomeriggio si aprirà formalmente la sessione di bilancio. Propone quindi di convocare alle ore 20.30 di domani una seduta della Commissione per iniziare l’esame delle tabelle di bilancio e delle connesse parti della legge finanziaria, per concluderlo entro la giornata di giovedì.
        La Commissione concorda.
        Il presidente VILLONE ricorda quindi che ai sensi 11 dell’articolo 126 del Regolamento, fino alla votazione finale da parte dell’Assemblea del disegno di legge di approvazione del bilancio, non possono essere iscritti all’ordine del giorno della Commissione disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate. Per effetto di questa previsione, mentre potrà proseguire l’esame del disegno di legge sul conflitto di interessi, per il quale la 5ª Commissione in una precedente pronuncia ha chiarito che esso non reca effetti sul bilancio dello Stato, l’esame del testo unificato sulle modalità di espressione di voto dei cittadini italiani residenti all’estero potrà proseguire solo se in tal senso converrà, all’unanimità, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Questo provvedimento, infatti, reca oneri, ed al riguardo ricorda che la Commissione bilancio ha inoltrato una richiesta di relazione tecnica al Governo. In ogni caso, se la Commissione consente, il seguito dell’esame di questo provvedimento, in attesa delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, potrà proseguire in via informale.
        Il senatore BESOSTRI concorda con quest’ultima proposta, rilevando l’urgenza di provvedere in materia in vista della prima Conferenza degli italiani nel mondo, convocata per la metà di dicembre.
        La senatrice PASQUALI, nel convenire sulla necessità di provvedere con urgenza in vista dell’importante appuntamento, ricordato dal senatore Besostri, ritiene che debba essere seguita la via di una espressa determinazione al riguardo da parte della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
        Il senatore ANDREOLLI crede che la Commissione dovrebbe comunque arrivare a definire un testo entro la data fissata per la riunione della citata Conferenza.
        Il senatore SCHIFANI, nell’auspicare una celere conclusione del citato provvedimento, ritiene opportuno, prima di iniziare un esame in sede informale del medesimo, verificare l’unanime intesa delle forze politiche in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.


IN SEDE REFERENTE
(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(236)
PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo
(4465)
CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 novembre con la discussione degli emendamenti della relatrice pubblicati in allegato al resoconto del 15 novembre.
        Il senatore BESOSTRI ritiene possibile pervenire alla definizione di un testo condiviso; del resto lo stesso senatore Schifani ha con chiarezza manifestato la disponibilità ad introdurre alcune modifiche al testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento. Per pervenire comunque ad una rapida definizione del provvedimento, preannuncia il ritiro di gran parte degli emendamenti a sua firma, mentre con riferimento allo specifico tema delle incompatibilità si dichiara disponibile a riformulare le proposte emendative nel senso di prevederne un differimento della produzione degli effetti ad un momento successivo all’inizio della prossima legislatura. Ringrazia quindi la relatrice Dentamaro per il lavoro svolto osservando, infine, che in una democrazia matura situazioni di conflitto d’interessi dovrebbero essere rimosse dagli interessati per effetto di una chiara volontà espresse in tal senso dagli elettori.
        Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI la quale osserva che la relatrice, con gli emendamenti illustrati, prevede una completa riscrittura del provvedimento trasmesso dall’altro ramo del Parlamento sul quale si era registrato un ampio e trasversale consenso tra le forze politiche. Se la riformulazione dei primi quattro articoli risulta sostanzialmente condivisibile, molte perplessità si possono avanzare sulla restante parte del testo proposto che, a partire dalla nuova formulazione dell’articolo 5 configura una vera e propria aggressione al patrimonio dei soggetti destinatari della disciplina. In primo luogo rileva la gravità delle sanzioni previste dalla nuova formulazione dell’articolo 5 che, per la loro consistenza e configurazione, appaiono del tutto estranee alla tradizione giuridica italiana. Questo apparato sanzionatorio è ribadito nelle successive disposizioni per altre fattispecie. Si sofferma quindi criticamente sul primo comma della nuova formulazione dell’articolo 7 che prevede una impropria presunzione di alienazione simulata dei beni oggetto della disciplina.

        Del tutto non condivisibile risulta poi essere la disciplina prevista per la individuazione del gestore. Tale scelta infatti viene, dal testo della relatrice, affidata alla deliberazione dei presidenti di tre Autorità di garanzia, tra i quali vi è anche il Presidente della CONSOB, carica quest’ultima attualmente ricoperta dall’avversario diretto, nel collegio di Roma 1 nelle elezioni del 1994, del leader dell’opposizione. Infine, critica la formulazione dell’articolo 12 che prevede un inammissibile limite al sindacato giurisdizionale sugli atti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
        Il senatore PASTORE rileva che il testo approvato dall’altro ramo del Parlamento propone soluzioni a suo avviso equilibrate. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica hanno l’essenziale intento di manifestare una disponibilità al confronto.
        Nel mostrare apprezzamento per lo sforzo della relatrice, ritiene che le riformulazioni da lei proposte con riferimento alla prima parte del provvedimento siano mosse da un intento apprezzabile: quello di semplificare la disciplina riducendone l’ambito di applicazione. Reputa tuttavia che anche alcune di queste previsioni debbano essere riviste. In particolare, ritiene pregiudizievole l’obbligo di sospensione dell’attività imposto a professionisti e titolari di attività imprenditoriali non particolarmente rilevanti. In proposito ritiene preferibile una previsione che miri semplicemente ad evitare la gestione diretta, da parte del titolare di cariche di Governo, di attività professionali o di impresa.
        La seconda parte del testo, come riformulato dagli emendamenti della relatrice, è invece suscettibile, come già evidenziato dal senatore Schifani, di una molteplicità di rilievi critici. In primo luogo, non ritiene precisamente definito l’ambito di applicazione di quanto previsto dalle lettere
a) e b) del comma 2 del nuovo articolo 4. In secondo luogo, reputa inaccettabile il sistema sanzionatorio previsto dal comma 4 dell’articolo 5 e ribadito nei successivi articoli 6 e 7. Si tratta di sanzioni chiaramente sproporzionate e non connesse alla gravità del fatto. Anche la sanzione della revoca della concessione appare censurabile; non si colpisce infatti l’interessato, ma l’attività di impresa che, per definizione, non deve essere svolta dall’interessato. Ugualmente eccessiva appare la sanzione della nullità prevista dal comma 6 del nuovo articolo 4 che travolge anche situazioni giuridiche di terzi che non dovrebbero essere toccate dalla disciplina in esame.
        Si sofferma quindi criticamente sulla formulazione del comma 1 del nuovo articolo 7. In primo luogo dichiara di non comprendere quale sia la ragione del limite fissato ad una partecipazione del 2 per cento del capitale sociale. In secondo luogo rileva la improprietà della fattispecie della simulazione presunta, con riferimento alla quale nota che l’ambito degli affini risulta più ampio rispetto a quello dei parenti. Si tratta poi di una presunzione assoluta ai sensi dell’articolo 2728, secondo comma, del codice civile, mentre la dimostrazione della esistenza di una simulazione dovrebbe essere fondata su elementi di fatto.
        Reputa quindi discutibili tutte le previsioni che attribuiscono funzioni alla Consob il cui intervento è giustificabile, a suo avviso, solo nel caso in cui nel patrimonio dell’interessato vi siano titoli quotati.
        Manifesta quindi la sua contrarietà alla formulazione del comma 3 del nuovo articolo 9, che prevede una sanzione relativa a comportamenti del gestore che incide, del tutto impropriamente, sul patrimonio del gestito, il quale non ha, nel testo proposto dalla relatrice, alcuna voce sulla scelta del gestore.

        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(4863) Deputato SCHMID. – Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti, approvato dalla Camera dei deputati
(503)
GUBERT e TAROLLI. – Disposizioni in materia di cittadinanza
(Seguito e conclusione della discussione congiunta. Approvazione del disegno di legge n. 4863)

        Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 novembre.
        Il relatore ANDREOLLI illustra la riformulazione dell’ordine del giorno annunciata nel corso della precedente seduta:
0/4863/2/1 (nuovo testo)

        «La Commissione affari costituzionali del Senato,
        in sede di discussione dei disegni di legge nn. 4863 e 503, recanti disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti;
        rilevato
            che la norma in esame ha carattere di specialità quanto ai destinatari e quanto al termine per la presentazione della dichiarazione di cui al secondo comma;

        che, di conseguenza, per il resto il quadro dispositivo è quello dettato dai trattati internazionali, dalle relative norme di esecuzione e dalla normativa vigente in tema di cittadinanza italiana,
        impegna il Governo
        ad applicare le norme del disegno di legge n. 4863 nel quadro dispositivo sopra richiamato».
        Il presidente VILLONE osserva che dall’ordine del giorno emerge con chiarezza che l’applicazione delle previsioni contenute nel provvedimento in titolo non può in alcun modo derogare la normativa generale vigente in materia né le prescrizioni contenute in trattati internazionali.

        Il sottosegretario CANANZI accoglie l’ordine del giorno.
        Si passa all’esame degli articoli del disegno di legge n. 4863, assunto come testo base.
        Il senatore TAROLLI ritira l’emendamento 1.1.
        Il senatore BESOSTRI dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento, rilevando che, dall’ordine del giorno illustrato dal relatore, emerge con chiarezza la impossibilità di estendere l’ambito di applicazione della disciplina a soggetti residenti nei territori appartenenti alla
ex Jugoslavia.
        Il senatore MAGNALBÒ insiste invece per la votazione dell’emendamento 1.2.
        Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento è respinto dalla Commissione che, con distinte votazioni, approva tutti gli articoli del provvedimento nell’identico testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento.

        Il disegno di legge n. 4863, posto ai voti nel suo complesso, viene quindi, senza modifiche, approvato dalla Commissione. Il disegno di legge n. 503 risulta conseguentemente assorbito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (n. 772)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 8 marzo 1999, n. 50. Esame e rinvio)

        Il relatore BESOSTRI ricorda che con lo schema di testo unico in esame il Governo ha inteso raccogliere e coordinare le numerose disposizioni che si sono stratificate nel corso degli anni in materia di documentazione amministrativa, col proposito, oltre che di rendere facile la consultazione, di favorirne una interpretazione coerente e univoca. Il testo unico raccoglie e coordina due blocchi di normative; da un lato le norme in materia di documentazione amministrativa, in ordine alle quali si è proceduto ad un coordinamento della normativa dettata con la legge n. 15 del 1968 con gli interventi di modifica e di integrazione ai quali si è dato corso negli ultimi anni; d’altro lato, le norme in materia di redazione e gestione dei documenti informatici, il cui contenuto è stato armonizzato con le norme riguardanti la documentazione amministrativa tradizionale. Oltre alla sistemazione più coerente ed organica della normativa vigente, sono state introdotte anche alcune disposizioni innovative, volte a rendere più agevole l’applicazione di quest’ultima. Da tale impostazione deriva la struttura del testo unico, articolato in sette capi, aventi ad oggetto, rispettivamente: definizione e ambito di applicazione; documentazione amministrativa; semplificazione della documentazione amministrativa; sistemi di gestione informatica dei documenti; controlli; sanzioni e disposizioni finali. Il parere espresso dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, particolarmente dettagliato, testimonia il particolare rilievo che va attribuito a tale settore.
        Ricorda quindi che le risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato contenenti gli indirizzi parlamentari, previsti dall’articolo 7, comma 1, della legge n. 50 del 1999, hanno impegnato il Governo a dare priorità, nell’ambito del complessivo programma di riordino, tra gli altri, al settore della documentazione amministrativa e anagrafica.
         Il fondamento da cui muove lo schema di testo unico in esame è rappresentato dall’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che prevede la realizzazione, entro il 31 dicembre 2001, di un ampio programma di riordino normativo, da attuarsi mediante l’emanazione, da parte del Governo, di una serie di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto, le disposizioni legislative e regolamentari. La natura «mista» dei testi unici è stata ribadita dalla legge di semplificazione del 1999 (approvata definitivamente la scorsa settimana dal Senato) che ha precisato che le disposizioni di rango legislativo dovranno essere contenute in un apposito decreto legislativo da adottare ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 400 del 1988, mentre quelle regolamentari dovranno essere inserite in un regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della medesima legge.
        La soluzione dell’accostamento, all’interno di ciascun testo unico, di un decreto legislativo e di un regolamento, si accompagna all’abrogazione della lettera
g) del comma 2 dello stesso articolo 7 della legge n. 50 del 1999, che prevedeva l’aggiornamento periodico dei testi unici. Tale disposizione sollevava dubbi di costituzionalità, in quanto consentiva l’emanazione di decreti legislativi sostanzialmente senza limiti di tempo; non a caso, su di essa hanno fatto leva coloro i quali hanno negato che l’articolo 7 della legge n. 50 del 1999 contenesse una vera e propria delega legislativa. Il problema dell’aggiornamento dei testi unici è affrontato dalla lettera e) dell’articolo 1, comma 6, del disegno di legge di semplificazione 1999, laddove è stabilito che ciascun testo unico è aggiornato e in base a quanto previsto dalle leggi di semplificazione annuale. La legge di semplificazione 1999 ha inoltre innovato l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge n. 50, allo scopo di consentire che il programma di riordino normativo interessi tutte le fattispecie per le quali sia stata disposta la delegificazione della materia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. In sostanza, in questo modo vengono strettamente connessi lo strumento della delegificazione e quello dei testi unici per cui, in ogni caso di delegificazione di una materia, la stessa materia potrà essere anche oggetto, ove ricompresa nel programma di riordino normativo predisposto dal Governo, di riordino attraverso l’adozione di un testo unico.
        La procedura seguita per la presentazione dello schema di testo unico in titolo ha previsto, dopo il primo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri, l’acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato, del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza Stato-città e dell’Autorità per l’informatica. Successivamente lo schema di testo unico è stato sottoposto ad un secondo esame preliminare da parte del Consiglio dei ministri e quindi trasmesso alle Camere. Tale procedura è conforme alle indicazioni in materia provenienti dei Presidenti delle due Camere, in quanto consente alle Commissioni parlamentari competenti di esprimersi nell’ultima fase del procedimento, evitando che nel testo possano essere inserite norme non sottoposte all’esame parlamentare.
        Passando ad illustrare il contenuto dello schema di testo unico in titolo, ricorda che la materia attinente alla documentazione amministrativa ed anagrafica è contemplata nell’allegato 3 della legge n. 50 del 1999. Quello in esame è il primo schema di testo unico trasmesso alle Camere in attuazione del programma di riordino normativo previsto dall’articolo 7 della legge n. 50 del 1999.
        Il Governo ha predisposto tre testi distinti: il testo che contiene l’insieme di tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, che assume la forma di un regolamento, composto di unico articolo, approvativo del testo unico; il testo recante le sole norme di rango legislativo, che dovrà essere emanato con decreto legislativo; il testo recante le sole disposizioni regolamentari, che sarà emanato con la procedura propria dei regolamenti di delegificazione. Sarebbe auspicabile che si proceda, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1, comma 6, lettera
e), della legge di semplificazione 1999, all’adozione e all’emanazione contestuale di un decreto legislativo e di un regolamento, i quali si integrino tra di loro e si unifichino attraverso la veste formale, espressamente prevista dall’articolo 7, comma 4, della legge n. 50 del 1999, di un decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del testo unico risultante dalla concorrenza in un unico contesto delle disposizioni del decreto legislativo e del regolamento, evitando di dare origine ad un ulteriore atto normativo di natura regolamentare che approvi il testo unico delle disposizioni di cui al decreto legislativo e al regolamento.
        Il rappresentante del Governo, nel corso dell’esame presso la competente Commissione alla Camera, ha assicurato che il Governo ha già inteso seguire la procedura proposta, avendo predisposto tre diversi atti, l’uno riguardante le norme legislative, il secondo le norme regolamentari e il terzo, di carattere meramente ricognitivo, contenente entrambi i tipi di norme.
        Reputa comunque opportuna una riflessione, nell’ambito del prossimo disegno di legge di semplificazione, circa l’esigenza di disciplinare le modalità di modifica e di aggiornamento delle disposizioni contenute nei testi unici «misti»; rappresentando infatti questi ultimi uno strumento di riordino normativo peculiare, non ancora consolidato nell’ordinamento, appare opportuna una definizione puntuale delle diverse fasi relative alla loro adozione e al loro aggiornamento.
        Quanto alle modalità di emanazione del testo unico, il Consiglio di Stato, nel proprio parere, pur riconoscendo l’idoneità della procedura adottata a conseguire gli obiettivi prefissati, ha tuttavia sostenuto che il Governo avrebbe potuto seguire una strada diversa. In particolare, ad avviso del Consiglio di Stato, non sarebbe precluso «al Governo di approvare contestualmente, ed al Presidente della Repubblica di esternare contestualmente, (all’interno di uno stesso decreto) norme di livello, forza e valore diversi». Su tale aspetto crede inopportuno attribuire natura regolamentare al testo che contiene l’insieme di tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, posto che appare anomalo che l’approvazione di disposizioni contenute in un decreto legislativo avvenga attraverso un regolamento.
        Un ulteriore problema, sempre attinente alla natura mista del testo unico, concerne l’accostamento delle disposizioni aventi rango legislativo a quelle aventi rango regolamentare. Al riguardo, all’interno dello schema di testo unico in esame, si rinvengono tre modelli. Per lo più l’unità di riferimento è l’articolo. In particolare, ad articoli aventi rango integralmente regolamentare, se ne affiancano altri, aventi rango integralmente legislativo. In alcuni casi (si pensi, in particolare, agli articoli 18, 35, 38, 43, 45 e 74), all’interno del medesimo articolo vi sono sia commi aventi rango legislativo sia commi recanti norme di rango regolamentare. Infine, in due casi specifici (si tratta, segnatamente, degli articoli 77 e 78, contenenti disposizioni finali) si registra l’attribuzione ad un articolo del rango sia legislativo sia regolamentare, senza possibilità di distinguere all’interno dell’articolo medesimo. Quest’ultima soluzione può originare una serie di problemi derivanti dall’impossibilità di individuare il rango delle disposizioni normative in questione.
        Quanto all’effetto di delegificazione, si ricorda che il parere del Consiglio di Stato, pur riconoscendo la correttezza dell’intervento predisposto, ha segnalato che la delegificazione avrebbe potuto essere pressoché completa, fatta eccezione per le norme penali e per talune disposizioni sulla riservatezza.
        Ricordato quindi il contenuto del parere espresso la scorsa settimana dalla competente Commissione dell’altro ramo del Parlamento, si riserva di formulare una proposta di parere articolato, alla luce dei rilievi che emergeranno nel corso del dibattito.

        Il senatore MAGNALBÒ sollecita il relatore a tenere conto dei contenuti del disegno di legge n. 4870 (Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l’interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni), già approvato dalla Camera ed assegnato alla Commissione.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE
(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(288)
LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno
(290)
LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica
(1006)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione della Camera dei deputati
(1323)
MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno
(1935)
COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2023)
BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno
(3190)
FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento
(3325)
PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(3476)
DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali
(3621)
MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali
(3628)
LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3633)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3634)
PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3636)
SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale
(3688)
CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(3689)
CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3772)
PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(3783)
TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3811)
Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica»
(3828)
MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(3989) GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4505)
ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553)
DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624)
D’ONOFRIO. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4655)
CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.
        Il presidente e relatore VILLONE ricorda che nell’ultima seduta aveva preso atto che non vi erano le condizioni per proseguire in Commissione la discussione sui provvedimenti in titolo, che era stata conseguentemente sospesa. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nell’ultima riunione, ha invitato la Commissione a riprendere l’esame delle iniziative in titolo. Ricorda quindi lo stato dei lavori della Commissione, che aveva iniziato a votare i subemendamenti riferiti all’emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato al resoconto dell’11 ottobre 2000).
        Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI, il quale ricorda che nell’ultima seduta il Presidente aveva sospeso l’esame dei provvedimenti in titolo alla luce dell’assenza di un’intesa tra le forze politiche. Non crede quindi che si possa riprendere l’esame degli stessi continuando nelle votazioni che erano comunque iniziate senza il contributo dell’opposizione.
        Il senatore ELIA osserva che alla fine di luglio si era proceduto ad alcune votazioni significative con il consenso dell’opposizione.
        Il senatore SCHIFANI, a quest’ultimo proposito, osserva che in quell’occasione l’opposizione aveva acconsentito a procedere ad alcune votazioni che non incidevano sull’impianto, allora condiviso, di una riforma del sistema elettorale. Quell’accondiscendenza era frutto di una volontà di dialogo. Oggi l’opposizione manifesta la sua chiara volontà di non procedere a votazioni su testi sui quali non vi è consenso, alla vigilia peraltro dell’apertura della campagna elettorale.
        Prende quindi la parola il senatore BESOSTRI, il quale rileva che la opportuna ripresa dell’esame dei provvedimenti in titolo potrà essere l’occasione per introdurre significativi correttivi alla normativa vigente. In primo luogo occorre a suo avviso precisare la nozione di coalizione, anche per definire una diversa soglia che le singole forze politiche devono oltrepassare per accedere all’attribuzione dei seggi al fine di evitare fenomeni di frammentazione. Quanto al sistema elettorale del Senato occorre, a suo avviso, non pregiudicare il carattere uninominale del sistema vigente.
        Prende quindi la parola il senatore MANTICA, secondo il quale l’intervento da ultimo svolto dal senatore Besostri mostra come la maggioranza non abbia una chiara idea dei contenuti della riforma elettorale che pure intende realizzare. Ricorda quindi che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, senza l’accordo dei rappresentanti dei Gruppi dell’opposizione, ha deciso di rinviare sostanzialmente la questione in Commissione; ma ora, non si comprende quale sia la volontà della maggioranza e da quali testi il confronto debba riprendere. Allo stato, quindi, in assenza di chiarimenti, preannuncia la più dura opposizione da parte del suo Gruppo.
        Il relatore VILLONE chiarisce che i provvedimenti in titolo non sono mai stati cancellati dall’ordine del giorno della Commissione.
        Il senatore MANTICA rileva che la materia è stata tuttavia eliminata dal calendario dei lavori dell’Assemblea.
        Replicando a quest’ultimo rilievo, il presidente VILLONE osserva che nel calendario dell’Assemblea la materia era stata iscritta in via generale. Oggi, quindi, la Commissione può riprendere l’esame delle iniziative in titolo con la votazione dei subemendamenti riferiti all’emendamento 1.1000.
        Il senatore ELIA, nel concordare con quest’ultima ricostruzione dei fatti, osserva che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non ha disposto un rinvio in Commissione in senso tecnico, poiché la questione era ed è all’esame della Commissione. La priorità accordata all’esame del disegno di legge n. 4809 (che essendo un disegno di legge di revisione costituzionale richiede tempi più lunghi) non può essere in alcun modo interpretata come un disinteresse da parte della maggioranza per i disegni di legge in titolo il cui esame, dunque, correttamente deve riprendere dal punto in cui si era arrivati. Ribadendo quindi le affermazioni fatte dal Presidente del Consiglio, osserva che la campagna elettorale comincia solo dopo lo scioglimento delle Camere; dunque il Parlamento è pienamente legittimato a proseguire e concludere l’esame delle iniziative in titolo.
        Il senatore STIFFONI manifesta invece la assoluta contrarietà della sua parte politica alla ripresa dell’esame delle iniziative in titolo, trattandosi di una materia delicata, che non può essere discussa in una fase in cui si è, nei fatti, aperta la campagna elettorale.
        Il senatore D’ONOFRIO ricorda che, nell’ultima riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, i rappresentanti dell’opposizione hanno manifestato la loro contrarietà a svolgere in Assemblea una generica discussione sulla materia elettorale, proposta in quella sede dal senatore Angius. La ripresa dell’esame dei provvedimenti in titolo in Commissione rientra certo nei diritti della maggioranza. Rileva tuttavia che in precedenza il confronto si era sviluppato sul presupposto condiviso della ricerca di un’intesa ed al riguardo ricorda che le votazioni svolte, nonostante la espressa contrarietà delle opposizioni, sembrano precludere una riforma del sistema elettorale che non riduca il numero dei collegi. Sono state infatti votate proposte emendative che prevedono la riduzione del numero dei collegi.
        Il senatore LA LOGGIA ricorda che i lavori della Commissione si erano interrotti nella seduta del 17 ottobre dopo l’illustrazione, da parte sua, di una controproposta avanzata dal
leader della Casa delle Libertà per pervenire comunque ad una riforma del sistema elettorale. Non essendovi le condizioni per proseguire il confronto, il Presidente Villone rinviò il seguito dell’esame, che tuttavia si era sviluppato, nella sua ultima fase, sulla base di proposte diverse rispetto a quelle contenute nei subemendamenti sui quali il Presidente intende riprendere le votazioni. Ricorda quindi che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari aveva deciso di espungere la materia elettorale dall’ordine del giorno dell’Assemblea. Non ritiene pertanto che si possano riprendere le votazioni senza che si sia fatta chiarezza da parte della maggioranza sul modello proposto per la revisione del sistema elettorale. Crede comunque che si sia oramai fuori tempo; la competizione elettorale è infatti sostanzialmente iniziata e ciò impedisce, in assenza di una convergente volontà della maggioranza e dell’opposizione, di cambiare ora le regole del gioco.
        Il senatore PIERONI ritiene invece giusto riprendere l’esame delle iniziative in titolo da dove ci si era fermati. Ritiene infatti necessario riformare la legge elettorale per assicurare la stabilità delle maggioranza e degli esecutivi.
        Il presidente e relatore VILLONE rileva che dal dibattito emerge la chiara volontà della maggioranza di proseguire nell’esame delle iniziative in titolo, che deve quindi riprendere dalla votazione della parte accantonata del subemendamento 1.1000/102 che era stato votato sino alla lettera 
b).
        Il senatore MANTICA annuncia che i senatori di Alleanza nazionale usciranno per protesta dall’Aula della Commissione.
        Il senatore SCHIFANI chiede invece di votare per parti separate la lettera
c) del subemendamento 1.1000/102. Ricorda quindi che dalle precedenti votazioni emerge una soluzione che impone la revisione del numero dei collegi della Camera dei deputati; reputa pertanto privo di senso discutere della lettera c) e, nel suo complesso, della nuova formulazione dell’articolo 17 della legge elettorale della Camera, non essendovi chiarezza sulle finalità che la maggioranza intende perseguire. Ritiene comunque che la riforma elettorale proposta dalla maggioranza non garantisca, come pure affermato, la stabilità; si tratta infatti di un sistema sostanzialmente proporzionale. Più in generale, ritiene grave la decisione del Presidente di procedere nelle votazioni su un tema che da oltre un mese è oggettivamente al di fuori del calendario dei lavori della Commissione. La ripresa del confronto in materia avrebbe dovuto essere sottoposta all’Ufficio di Presidenza della Commissione. Preannuncia quindi una dura opposizione della sua parte politica; non si può infatti procedere ad una revisione significativa della legge elettorale in assenza di un ampio consenso. Si tratta poi di una riforma insufficiente, che non consente la governabilità, per realizzare la quale occorrerebbe una riforma ben più coraggiosa che affidi funzioni significative al vertice dell’Esecutivo in materia di scioglimento delle Camere. Dietro la asserita esigenza di garantire la governabilità la riforma proposta dalla maggioranza persegue l’obiettivo politico di legittimare, grazie al voto disgiunto, accordi di desistenza. Preannuncia quindi il suo personale voto di astensione sulla lettera c) del subemendamento 1.1000/102.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
        
La seduta termina alle ore 16,30.
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4863
Art. 1.
1.2
Magnalbò
        Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 appartenenti al gruppo etnico-linguistico italiano ed emigrate all’estero, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, e a tale data viventi, nonché ai loro discendenti in linea retta, dal 1º gennaio 1948 anche in via materna, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
 
1.1
Tarolli
        Al comma 2, sostituire le parole: «ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca» con le seguenti: «ad esclusione degli altri territori già appartenuti all’ex-Impero austro-ungarico».
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812
1.1000/102
Il Relatore
        Sostituire l’articolo 17 con il seguente:
«Art. 17.
        1. L’articolo 83 del Testo unico è sostituito con il seguente: «Articolo 831. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
            a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre circoscrizionali;
            b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;
            
c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;
            
d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale nella quota proporzionale dì ciascuna lista non coalizzata o coalizione, per uno, due, tre, quattro.., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
            
e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), un numero di seggi pari a quello in eccesso;
            
f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera c) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45%, ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera d) ovvero e) inferiore a 346, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 346. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
            
g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere d), e), f) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 77, lettera a);
            
h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;
            
i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera h) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le circoscrizioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell’effettuare tale operazione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
            
l) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine procede all’assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista, sono attribuiti nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all’attribuzione dei seggi.
        2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
        3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».