AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI' 14 DICEMBRE 2000

613ª Seduta
Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e per la pubblica istruzione Manzini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre, con l'illustrazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dalla relatrice pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Il senatore PASTORE illustra il subemendamento 4.500/6 che limita la sanzione della nullità ai soli contratti che realizzino le condizioni previste dall'articolo 7 della legge n. 287 del 1990. Più in generale, ritiene eccessiva la previsione della sanzione della nullità nelle ipotesi previste dalla nuova formulazione dell'articolo 4 rispetto alle finalità perseguite dalla medesima disposizione. Il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/10 prevede invece la soppressione del primo comma dell'articolo 5 come riformulato dalla relatrice. Si tratta infatti di una disposizione superflua, già contenuta in un'altra disposizione del testo proposto dalla relatrice.

A quest'ultimo proposito la relatrice DENTAMARO osserva che una simile previsione è contenuta nell'articolo 3 del testo approvato dalla Camera dei deputati, mentre è stata eliminata nella riformulazione, da lei presentata, della medesima disposizione.

Il senatore PASTORE, riprendendo la sua esposizione, passa ad illustrare il subemendamento 7.500/12, che elimina il limite previsto del 2 per cento sostituendolo con una più elastica previsione che fa riferimento alla nozione di controllo della società. La disposizione contenuta nella nuova formulazione dell'articolo 7, infatti, si applica alle situazioni più varie rispetto alle quali, dunque, il rigido riferimento al parametro del 2 per cento può risultare inadeguato.
Quanto al subemendamento 7.500/13, esso mira alla soppressione dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 7, come riformulato dalla relatrice, secondo il quale si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, dei parenti ovvero degli affini. Questo tipo di simulazione ha un carattere assoluto, non prevede cioè la possibilità di una prova contraria, e finisce quindi per contraddire lo spirito del provvedimento secondo il quale la cessione dei beni, in sé, fa venir meno la situazione di conflitto di interessi. Si tratta inoltre di una previsione incoerente, poiché non colpisce le situazioni patrimoniali dei coniugi dei soggetti titolari di cariche di Governo, ma si limita a considerare simulate alienazioni successive al momento dell'assunzione della carica di Governo. Il subemendamento 7.500/14, in via subordinata, propone la correzione di un'evidente incongruità di tale disposizione.

A quest'ultimo proposito la relatrice DENTAMARO osserva che si tratta di un semplice errore materiale.

Il senatore PASTORE, riprendendo la sua esposizione, illustra il subemendamento 7.500/15 che corregge la formulazione della disposizione facendo riferimento, più correttamente, alla nozione di controllo. Il subemendamento 7.500/17 prevede invece un'articolata procedura di contestazione, al posto della previsione, contenuta nel testo proposto dalla relatrice, dell'applicazione diretta della sanzione. Quanto al subemendamento 7.500/18, esso mira alla eliminazione di una previsione che reputa vessatoria, nonché chiaramente incostituzionale prevedendo un'impropria fattispecie di sanzione per fatto altrui.
I subemendamenti 7.500/7, 7.500/20 e 8.500/11 eliminano invece il riferimento al Presidente della Consob il cui coinvolgimento, nell'applicazione della disciplina in esame, reputa inopportuno al di fuori delle ipotesi in cui l'attività di impresa viene svolta da società quotate.
Il subemendamento 7.500/21, conformemente a quanto previsto dal testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, prevede un coinvolgimento dell'interessato nella scelta del gestore. Un'analoga finalità persegue il subemendamento 8.500/10, mentre il subemendamento 8.500/12 prevede che, nel caso di imprese individuali, il gestore agisca come institore ai sensi degli articoli 2203 e seguenti del codice civile. Non è infatti necessario, a suo avviso, prevedere che la gestione di un'impresa individuale debba essere necessariamente affidata, qualora si versi in una situazione di conflitto di interessi, ad un professionista iscritto ad un albo professionale.
Venendo quindi a considerare la nuova formulazione dell'articolo 10, dà conto del subemendamento 10.500/1 che prevede una più compiuta disciplina della neutralità fiscale dei negozi conclusi in esecuzione di quanto disposto dalla disciplina in titolo.
Infine, illustra il subemendamento 13.500/6 che sopprime un'inopportuna limitazione al sindacato della Corte di cassazione sugli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Prende quindi la parola il senatore DUVA il quale osserva, preliminarmente, che il provvedimento in titolo, la cui necessità appare evidente, è in una fase avanzata dell'esame e potrà dunque essere definito entro la fine della legislatura. Quanto al testo proposto dalla relatrice, pur ritenendolo sostanzialmente condivisibile, ritiene opportuni alcuni chiarimenti e integrazioni che definiscano meglio le modalità di irrogazione delle sanzioni, precisino il regime fiscale degli adempimenti previsti ed assicurino, soprattutto, una effettiva separazione gestionale. Queste finalità ispirano gli emendamenti a sua firma. In proposito richiama l'attenzione sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/13 che prevede un'integrazione della disposizione proposta dalla relatrice al fine di garantire una più stringente separazione gestionale in particolare nel caso di alienazione parziale delle attività rilevanti. In questo caso si prevede anche un rinnovo degli organi sociali; la permanenza infatti in carica degli amministratori potrebbe porre in questione la terzietà dell'opera del gestore. Il subemendamento 8.500/6 persegue il medesimo obiettivo, affidando alla responsabilità del gestore la valutazione dei casi in cui sia necessario prevedere la convocazione dell'Assemblea della società.

La relatrice DENTAMARO chiede chiarimenti sulla formulazione di quest'ultimo subemendamento, mentre il senatore SCHIFANI avanza perplessità sulla formulazione dell'ultimo periodo del subemendamento 5.500 nuovo testo/13.

Il senatore DUVA, accogliendo questo rilievo, riformula l'ultimo periodo di questo emendamento, chiarendo che nell'assemblea non votano le azioni o le quote rimaste nella disponibilità dell'interessato.
Passando quindi all'illustrazione del subemendamento 8.500/13, osserva che l'intento di tale previsione è quello di ampliare l'ambito applicativo della disciplina.
Il subemendamento 10.500/2, invece, riformula l'articolo 10 nel testo proposto dalla relatrice, prevedendo una più incisiva e severa regolamentazione delle conseguenze fiscali delle operazioni compiute in applicazione della disciplina in esame.

Il senatore SCHIFANI illustra il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/6, che prevede un coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle scelte compiute dai soggetti destinatari della disciplina. Simile finalità persegue il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/5, che ipotizza una vera e propria attività di consulenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che può anche prescrivere misure alternative rispetto a quelle previste dall'articolo 5, come riformulato dalla relatrice.
Il subemendamento 5.500 (nuovo testo)7 tocca invece un nodo essenziale della formulazione proposta dalla relatrice, ridefinendo l'apparato sanzionatorio ivi previsto che viene riportato a più congrui canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Le sanzioni ipotizzate nel testo dell'articolo 5 proposto dalla relatrice ipotizzano infatti una vera e propria aggressione, quasi espropriativa, al patrimonio dell'interessato. Auspica quindi un ripensamento della relatrice, anche al fine di permettere una utile prosecuzione del confronto sui provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino dei cicli di istruzione.
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BESOSTRI dichiara il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che la seduta già convocata per domani, venerdì 15 dicembre, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone di convocare la Commissione, per la prossima settimana, secondo il seguente calendario: da lunedì 18 a giovedì 21 dicembre ogni giorno alle ore 14,30, nonché alle ore 9 di mercoledì 20, per le comunicazioni del Governo sull'andamento della sperimentazioni di nuove forme di vendita dei giornali.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 16.