AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 1998

97a seduta
Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

(3508) Conversione in legge, del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324, recante disposizioni urgenti in materia di interventi previdenziali per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.
(Parere alla 11a Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI illustra il contenuto del decreto-legge, che a suo avviso non suscita rilievi sotto i profili di competenza.

Il senatore BESOSTRI osserva che la disposizione di disapplicazione temporanea potrebbe determinare disparità di trattamento.

Anche il senatore PASTORE si dichiara perplesso a tale riguardo, ritenendo preferibile un intervento sulla normativa vigente piuttosto che una disposizione di temporanea disapplicazione.

La senatrice DENTAMARO considera opportuno approfondire la questione.

Si conviene, quindi, di rimettere l'esame del disegno di legge alla sede plenaria.

(3079) FASSONE ed altri - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio
(Parere alla 2a Commissione: seguito dell'esame e rimessione alla sede plenaria)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente.

Il presidente ANDREOLLI ricorda le riserve esposte nella seduta precedente, con particolare riferimento alla carenza di disposizioni che individuano modalità di nomina e criteri di designazione dei docenti.

Secondo il relatore LUBRANO DI RICCO si tratta di una competenza propria del consiglio scientifico.

Il presidente ANDREOLLI replica che tale competenza non risulta prevista nel disegno di legge.

Il senatore ROTELLI esprime una perplessità di ordine generale sull'istituzione di scuole di formazione articolate secondo i diversi settori del pubblico impiego e corrispondenti a specifiche corporazioni professionali: a suo avviso, tale sistema introduce una distorsione complessiva nella formazione dei pubblici funzionari. Osserva, quindi, che la denominazione della Scuola non corrisponde alla natura di Centro superiore di studi giuridici, peraltro enunciata nel titolo, ma allude piuttosto a un istituto destinato esclusivamente alla formazione dei magistrati. L'assetto istituzionale appare quanto mai discutibile, poichè la Scuola non risulta riconducibile ad alcun centro di imputazione amministrativa, a sua volta suscettibile di valutazione anche in sede parlamentare. Si rinviene dalle disposizioni del testo, invece, una collocazione peculiare e anomala, in qualche modo inserita in una sorta di sfera di indirizzo e di vigilanza del Consiglio superiore della magistratura, che però non corrisponde affatto alle competenze di questo organo determinate dalla Costituzione. Nè si potrebbe fondare tale anomalia su impropri riferimenti all'ordinamento «vivente», che si possono leggere nella relazione e non giustificano in alcun modo una alterazione degli assetti istituzionali così evidente. In un simile contesto di incertezza, pertanto, la lacuna normativa individuata dal Presidente circa le modalità di nomina e i criteri di designazione dei docenti risulta ancora più grave mentre la qualificazione giuridica della Scuola, che si configura come un vero e proprio ente pubblico, introdurrebbe nell'ordinamento una novità assoluta, di dubbia opportunità e legittimità, come la costituzione di un ente sottoposto a un sostanziale potere di indirizzo e di vigilanza del Consiglio superiore della magistratura. Va rilevato, infine, che la potestà di rappresentanza esterna attribuita al direttore della Scuola, collide apertamente con le competenze anche implicite del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Il relatore LUBRANO DI RICCO osserva che la personalità giuridica attribuita alla Scuola ne assicura anche l'autonomia nei confronti del Consiglio superiore della magistratura.

Secondo il senatore PINGGERA l'impianto complessivo del disegno di legge risulta non persuasivo, con particolare riguardo ai criteri di individuazione dei docenti.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'elemento più critico consiste nei rapporti funzionali con il Consiglio superiore della magistratura, che non appaiono sufficientemente regolati. Egli rileva anche una presenza preponderante di magistrati negli organi della Scuola, mentre osserva che l'articolo 20 è radicalmente carente nella determinazione di criteri direttivi.

Interviene nuovamente il senatore ROTELLI, rilevando che l'articolo 8, comma 4 limita la nomina dei professori esclusivamente alle università statali, con una evidente e ingiustificata discriminazione verso le università libere.

Il senatore PASTORE condivide la critica rivolta alla presenza preponderante di magistrati negli organi della Scuola e considera il disegno di legge eccessivamente dettagliato per certi aspetti e molto carente sotto altri profili: l'organizzazione interna, infatti, è regolata fino ai particolari più minuti, mentre non vi sono misure di garanzia per la qualità della didattica. La stessa configurazione istituzionale della Scuola appare quanto mai singolare, poichè si tratterebbe di un ente con personalità giuridica ma funzionalmente connesso sia al Consiglio superiore della magistratura sia al Ministero di grazia e giustizia. Osserva, inoltre, che il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 avrebbe il paradossale effetto di escludere i magistrati più esperti nelle attività di formazione.

Considerati i numerosi rilievi critici esposti nel corso dell'esame e data l'importanza dell'argomento, il presidente ANDREOLLI rimette l'esame del disegno di legge alla sede plenaria.

(2948) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 aprile 1997
(Parere alla 3a Commissione: non ostativo)

Il relatore PINGGERA illustra il disegno di legge e propone un parere di nulla osta, condiviso dalla Sottocommissione.

(3333) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giungo 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996
(Parere alla 3a Commissione: non ostativo)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere di nulla osta, condiviso dalla Sottocommissione.

(3334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'Accordo e della Convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di Norvegia, relativo all'eliminazione dei controlli delle persone alle frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo il 19 dicembre 1996
(Parere alla 3a Commissione: non ostativo)

Il relatore PASTORE illustra il contenuto del disegno di legge e dell'Accordo relativo, proponendo infine un parere di nulla osta.

Il senatore ROTELLI nota che il Regno del Belgio non ha assunto nella denominazione ufficiale alcun riferimento al proprio ordinamento federale.

Il senatore BESOSTRI osserva che l'Accordo in questione risolve alcune disparità di condizioni nella libera circolazione in ambito europeo.

La Sottocommissione, infine, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(3347) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 27 giugno 1997
(Parere alla 3a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3348) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia in materia di sicurezza sociale, fatto a Lubiana il 7 luglio 1997
(Parere alla 3a Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3420) Concessione sull'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta
(Parere alla 4a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza.

Secondo il senatore ROTELLI, la formulazione del testo è ambigua e insoddisfacente nell'individuare il soggetto destinatario della disposizione.

Si associa la senatrice DENTAMARO.

Il relatore ANDREOLLI prospetta l'opportunità di eliminare la locuzione: «dell'Esercito» per rendere più chiara la formulazione del testo.

Il senatore PINGGERA si dichiara d'accordo ma osserva che quella locuzione potrebbe integrare la denominazione ufficiale del Corpo volontario. Aggiunge che un intervento normativo in materia potrebbe condizionare la controversia di carattere fiscale con l'Ordine sovrano di cui si tratta.

Il senatore ROTELLI rileva che l'articolo 12 della Costituzione si riferisce alla bandiera della Repubblica e non alla bandiera nazionale.

Con tale osservazione, e con un rilievo concernente la formulazione del testo quanto alla sua piena intellegibilità, si conviene infine di esprimere un parere favorevole.

(1572) MONTELEONE - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996
(3355) PREDA ed altri - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura
(Parere alla 9a Commissione: esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore MAGNALBÒ illustra i provvedimenti, molto attesi dagli interessati, e propone un parere favorevole.

Il presidente ANDREOLLI osserva che entrambi i disegni di legge incidono su competenze regionali che non possono essere condizionate da leggi statali se non attraverso normative di principio e limitatamente alle regioni a statuto ordinario.

Concorda il senatore PINGGERA, che sottolinea a sua volta la competenza legislativa primaria, anche nella materia in questione, delle regioni e delle province ad autonomia differenziata.

Ai rilievi esposti dal Presidente si associa il senatore ROTELLI.

Il senatore BESOSTRI nota che la disciplina del credito agevolato non è di competenza regionale.

Replica il presidente ANDREOLLI, rammentando che anche il credito agevolato per il settore agricolo rientra invece nella competenza delle regioni.

Secondo il senatore MAGNALBÒ i rilievi mossi dai disegni di legge riguardano l'opportunità legislativa ma non la legittimità di un intervento statale in materia.

Si conviene quindi di rimettere l'esame dei disegni di legge alla sede plenaria.

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
(2877) Pelella ed altri - Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale
(2940) Manfroi ed altri - Riforma degli istituti di patronato
(2950) Minardo - Norme per la costituzione, il riconoscimento e la valorizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale
(2957) Bonatesta ed altri - Norme regolanti gli istituti di patronati di patronato ed assistenza sociale
(Parere alla 11a Commissione su emendamenti al testo unificato: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore designato PASTORE, l'esame degli emendamenti è rinviato a una seduta successiva.

(3157) SMURAGLIA ed altri - Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), per favorire il lavoro carcerario
(Parere alla 11a Commissione su emendamenti: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 16,25.