AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI' 12 SETTEMBRE 2000

566ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Franceschini e per la giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 16,10.


IN SEDE CONSULTIVA

(4787) Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000 n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi.
(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO si sofferma sul contenuto del provvedimento in titolo, che introduce una particolare fattispecie criminosa: l'incendio boschivo. Si tratta, a suo avviso, di una normativa di essenziale rilievo; propone, pertanto, la formulazione di un parere favorevole sussistendo i presupposti di necessità e di urgenza.

Dopo brevi interventi del senatore MARCHETTI e del sottosegretario MAGGI, che dichiarano di condividere le considerazioni espresse dal Relatore, la Commissione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati.
(288) LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno.
(1006) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati.
(1323) MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno.
(1935) COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
(2023) BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno.
(3190) FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento.
(3325) PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
(3476) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali.
(3621) MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali.
(3628) LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3633) PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3634) PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione.
(3689) CO' ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
(3772) PARDINI ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati.
(3783) TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei
deputati.
(3828) MARINI ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4505) ELIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553) DI PIETRO ed altri. - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624) D'ONOFRIO. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati
(4655) CASTELLI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

- e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione nella seduta precedente aveva iniziato le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (fino al 1.1000/15), convenendo anche di rimettere a un comitato ristretto la definizione del problema consistente nella compatibilità di risultato quanto alla distribuzione dei seggi, ai fini della stabilità di Governo, nei sistemi elettorali della Camera e del Senato.

Prende quindi la parola il senatore LA LOGGIA, il quale ricorda che la sua parte politica, nell'ultima seduta aveva convenuto sulla opportunità di iniziare la fase delle votazioni all'esclusivo fine di espungere alcune proposte emendative che non risultavano coerenti all'impianto della proposta avanzata dalla maggioranza e di quella contenuta nei subemendamenti presentati dai Gruppi che fanno riferimento alla "Casa delle Libertà". Nel manifestare quindi la piena disponibilità della sua parte politica a riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo, crede possibile pervenire alla definizione di un modello di sistema elettorale che garantisca la stabilità delle maggioranze e dell'esecutivo. A quest'ultimo fine, peraltro, ribadisce l'opportunità di procedere ad alcune puntuali modifiche costituzionali, materia questa che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Passa quindi a esaminare i temi che, a suo avviso, devono essere oggetto di un confronto tra la maggioranza e l'opposizione. In primo luogo rinnova la richiesta, avanzata dalla sua parte politica, di modificare la normativa sulla comunicazione politica; modifiche che dovrebbero essere, a suo avviso, inserite nella prima parte del provvedimento in titolo. Ribadisce quindi la richiesta di porre mano ad una revisione della legge elettorale del Senato che sia coerente con quella proposta per la elezione della Camera dei deputati, al fine di garantire un esito univoco alla competizione elettorale nella formazione delle due Assemblee. A quest'ultimo proposito osserva che l'esito dell'ultima consultazione referendaria deve essere interpretato come una sostanziale bocciatura, da parte del corpo elettorale del sistema oggi vigente per l'elezione del Senato, di cui il quesito referendario essenzialmente proponeva l'estensione alla Camera dei deputati. Questa considerazione motiva l'urgenza di procedere, quanto prima, a una riforma della legge del Senato, e al riguardo ricorda la proposta - avanzata dal senatore Scognamiglio Pasini e condivisa dalla Commissione - di esaminare la questione in una sede ristretta. Infine, con riferimento al premio di governabilità, ritiene inadeguata la proposta avanzata dalla maggioranza, mentre segnala la necessità di garantire, anche per la elezione delle due Camere, un premio analogo a quello previsto, dalla legislazione vigente, per la elezione degli organi rappresentativi degli enti locali e delle regioni.
Questo insieme di questioni controverse dovrebbe, a suo avviso, essere esaminato in una sede ristretta, che garantisca un ampio confronto tra maggioranza e opposizione, prima di continuare nelle votazioni. In proposito auspica un esame che si esaurisca in tempi brevi e manifesta la disponibilità della sua parte politica ad anticipare la data fissata nel calendario dei lavori dell'Assemblea per l'esame dei provvedimenti in titolo.

Il relatore VILLONE, replicando alle considerazioni svolte dal senatore La Loggia, osserva che le proposte della maggioranza e della opposizione sono state sufficientemente definite prima della sospensione dei lavori. Quanto alle questioni controverse, ritiene che la maggioranza abbia in più occasioni manifestato una piena disponibilità a tenere conto delle esigenze avanzate dall'opposizione relativamente alla revisione della normativa sulla comunicazione politica. A quest'ultimo proposito osserva che alcuni subemendamenti (e in particolare i subemendamenti 1.1000/42, 1.1000/43 e 1.1000/44), sui quali preannuncia la propria disponibilità, introducono il tema della comunicazione politica nel provvedimento in titolo.
Quanto alla questione della omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere, osserva che vincoli costituzionali impediscono la estensione al Senato di un sistema proporzionale con premio di maggioranza, come quello ipotizzato per l'elezione della Camera dei deputati. Occorre dunque, a suo avviso, non già prevedere sistemi elettorali omogenei, ma verificare la possibilità di pervenire alla definizione di sistemi che, seppur diversi, garantiscano un risultato omogeneo nelle due Assemblee; un risultato che la normativa vigente, com'è noto, non garantisce. Venendo infine a considerare il problema della ridefinizione dei collegi, ritiene che la questione perda di sostanziale rilievo nella proposta da lui avanzata, atteso che il premio di maggioranza viene attribuito tenendo conto dei voti e non dei seggi ottenuti dalle coalizioni.
Propone quindi che la Commissione proceda nelle votazioni relativamente alle questioni non controverse e affidi invece ad un comitato ristretto l'esame della compatibilità tra i sistemi elettorali delle due Camere, della revisione della normativa sulla comunicazione politica, nonché delle procedure per la ridefinizione dei collegi.

Prende quindi la parola il ministro MACCANICO che prende atto, con favore, della volontà manifestata dall'opposizione di proseguire nell'esame delle iniziative in titolo. Quanto ai problemi sollevati dal senatore La Loggia, crede che essi hanno avuto una chiara risposta da parte della maggioranza. Con riferimento alla questione della riforma della normativa sulla comunicazione politica, ribadisce infatti la piena disponibilità del Governo e in proposito osserva che l'approvazione del subemendamento 1.1000/100, introducendo la nozione di "coalizione", porrebbe le premesse di una simile revisione, nel senso auspicato dalle opposizioni. Quanto al problema della omogeneità delle due leggi elettorali, si è convenuto di demandarne la soluzione ad un comitato ristretto, che dovrà valutare con attenzione gli ostacoli costituzionali a una piena equiparazione dei due sistemi. Anche con riferimento alla definizione del premio di maggioranza manifesta piena disponibilità a ricercare una intesa con l'opposizione che dovrebbe, a suo avviso, riguardare anche la revisione delle disposizioni costituzionali sulla forma di governo attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.
Nel complesso, crede quindi che si possa procedere, andando avanti sulle questioni non controverse (ad esempio approvando il citato subemendamento 1.1000/100), senza irrigidimenti, definendo un calendario certo.

Il relatore VILLONE, precisando la sua proposta, ritiene che il comitato ristretto possa essere convocato per giovedì prossimo, fissando un termine di dieci giorni per i suoi lavori. Nel frattempo la Commissione potrà proseguire l'esame delle questioni non deferite al comitato.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI dichiara di concordare con la proposta avanzata dal relatore e ribadisce il rilievo che, a suo avviso, assume la questione della coerenza tra i sistemi elettorali delle due Assemblee. In proposito ritiene che debba essere comunque valutata l'ipotesi di una modifica della legge elettorale del Senato, che vada in questa direzione, anche in assenza di una revisione del sistema per l'elezione della Camera.

Il senatore SCHIFANI ricorda che l'opposizione aveva consentito a procedere, prima della pausa estiva, ad alcune votazioni, solo per espungere proposte emendative estranee all'impianto delle iniziative sulle quali si sta sviluppando il confronto, per la cui utile prosecuzione è necessario risolvere preliminarmente alcune questioni essenziali che restano controverse: l'entità e le modalità di attribuzione del premio di maggioranza, il problema della scelta tra voto disgiunto e voto congiunto; l'omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere, le modalità per la ridefinizione dei collegi. Propone quindi di affidare la soluzione di tali questioni al comitato ristretto, evitando, nel frattempo, di irrigidire il confronto proseguendo nelle votazioni.

Interviene quindi il senatore FISICHELLA, che chiede al relatore di precisare quali siano i subemendamenti tali, a suo avviso, da potere essere votati in questa fase, indipendentemente dalla conclusione dei lavori del comitato ristretto.

Il senatore CASTELLI ribadisce la volontà della sua parte politica di pervenire ad un esito positivo del confronto. Le vigenti leggi elettorali delle due Camere, infatti, non garantiscono la governabilità e rendono possibile un esito divergente nella composizione delle due Assemblee. E' dunque necessario procedere preliminarmente ad una revisione della legge del Senato, cui si dovrebbe accompagnare la revisione di alcune disposizioni costituzionali. Quanto al metodo da seguire, dichiara di condividere la proposta avanzata dal senatore Schifani ritenendo inopportuno continuare nelle votazioni in questa fase.

Il senatore PIERONI, nel condividere la proposta avanzata dal Presidente, osserva che la maggioranza, venendo incontro alle richieste avanzate dalle opposizioni, ha proposto un testo di revisione della legge elettorale della sola Camera dei deputati. Quanto alla riforma della legge elettorale del Senato, ritiene utile investire della questione il comitato ristretto, mentre considera preferibile una parziale riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti, per consentire alle opposizioni di depositare proposte di modifica della normativa sulla comunicazione istituzionale.

Il relatore VILLONE manifesta la sua piena disponibilità a convenire su quest'ultima proposta.

Il senatore ELIA osserva che la Commissione ha concentrato la sua attenzione sulla legge elettorale della Camera poiché questa è stata oggetto delle consultazioni referendarie. Ritiene inoltre che la definizione di un diverso sistema elettorale per la Camera sia una priorità logica rispetto alla riforma della legge elettorale per il Senato, per la quale si deve tenere conto di vincoli costituzionali. Il comitato ristretto potrà quindi al riguardo svolgere una funzione solo preparatoria, in attesa che in Commissione si pervenga ad un'intesa sul sistema elettorale per la Camera.

Il senatore LA LOGGIA ritiene invece che, per garantire la necessaria coerenza tra i sistemi elettorali delle due Camere, il comitato ristretto si debba occupare di tutte le questioni controverse. Nel corso dei lavori del comitato, infatti, si potrebbe trovare l'accordo su una diversa e nuova soluzione che nel garantire l'omogeneità dei sistemi elettorali delle due Camere tenga conto dei vincoli costituzionali. Nel manifestare quindi il suo consenso sulla proposta avanzata dal senatore Schifani, ricorda che la sua parte politica ha già predisposto proposte emendative con riferimento ai temi più controversi, che riterrebbe opportuno sottoporre ad un confronto aperto nella sede del comitato ristretto.

Il relatore VILLONE ribadisce la sua proposta di rimettere al comitato ristretto le questioni più complesse ed in particolare la elaborazione del sistema elettorale per il Senato nonché la disciplina delle modalità di ridefinizione dei collegi.
Propone quindi di riaprire il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti relativi alla modifica della normativa sulla comunicazione politica.

Il senatore LA LOGGIA propone che la riapertura per la presentazione degli emendamenti abbia anche ad oggetto la legge elettorale del Senato.

Il relatore VILLONE manifesta la propria disponibilità, mentre il senatore CASTELLI ritiene contraddittorio riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti con riferimento a questioni contemporaneamente demandate all'esame di un comitato ristretto.

Il relatore VILLONE replicando quindi alla richiesta da ultimo avanzata dal senatore Fisichella ritiene che si possa procedere alla votazione dei subemendamenti sino al subemendamento 1.1000/101, trattandosi di questioni, a suo avviso, non controverse.

Il senatore LA LOGGIA ribadisce invece la sua richiesta di non procedere, in questa fase, a votazioni.

Il relatore VILLONE osserva che questa proposta equivale a una richiesta di sospensione dei lavori della Commissione.

Il senatore LA LOGGIA, negando che si tratti di una richiesta di sospensione, ribadisce che la sua parte politica ritiene pregiudiziale all'utile svolgimento del confronto la definizione di un'intesa sulla legge elettorale del Senato.

Il relatore VILLONE osserva che, al fine di permettere un immediato confronto sulla definizione della legge elettorale del Senato, si potrebbe fissare per domani alle 8,30 il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti, mentre ribadisce di ritenere la richiesta avanzata dal senatore La Loggia sostanzialmente una richiesta di sospensione dei lavori della Commissione.

Il senatore SCHIFANI, nel ribadire la propria proposta di demandare le questioni controverse all'esame del comitato ristretto, ritiene che il confronto possa proseguire utilmente solo dopo avere risolto i nodi sui quali vi è un chiaro dissenso tra maggioranza ed opposizione. Crede invece che proseguire nelle votazioni, anche di emendamenti non controversi, impedisca il confronto e potrebbe condurre ad inutili e pericolosi irrigidimenti.

Il senatore CASTELLI osserva che il dibattito sta facendo emergere un chiaro nervosismo nella maggioranza che, con le proposte subemendative avanzate dal relatore, non ha adeguatamente risposto alle questioni poste dalle opposizioni con riferimento all'entità e alle modalità di attribuzione del premio, alla questione del voto congiunto e al problema delle modalità di ridefinizione dei collegi. Ritiene quindi preferibile affrontare con priorità la questione della ridefinizione della legge elettorale per il Senato, proprio per la presenza di vincoli costituzionali. Osserva infine che l'irrigidimento della maggioranza potrebbe condurre ad una rottura irreversibile, né del resto crede possibile che la maggioranza da sola proceda alla ridefinizione della legge elettorale a soli otto mesi dalla fine della legislatura.

Il senatore PIERONI, pur apprezzando la franchezza del senatore La Loggia, ritiene che il confronto non possa avvenire sulla base di condizioni poste dall'opposizione. Occorre trovare un'intesa seguendo un atteggiamento aperto di dialogo. Condivide quindi la proposta avanzata dal Presidente, di continuare nelle votazioni senza pregiudicare temi critici e controversi che potranno essere affrontati dal comitato ristretto i cui lavori dovranno proseguire parallelamente a quelli della Commissione.

Il relatore VILLONE propone quindi che il comitato ristretto venga convocato sin da giovedì mattina.

Il senatore FISICHELLA non considera come la manifestazione di una volontà di rottura l'orientamento della maggioranza: il comitato ristretto, dunque, sembra essere la sede più appropriata per definire le questioni più rilevanti, in un clima di confronto sereno. A ciò tuttavia si contrappone la proposta di un termine per nuovi emendamenti limitato a poche ore, mentre sarebbe opportuno programmare un calendario di lavori articolato in tempi brevi ma congrui.

Il senatore BESOSTRI osserva che la lunga discussione svolta sinora ha già prodotto un ritardo sensibile nella prosecuzione delle votazioni. Dall'opposizione, infatti, viene posta una questione di carattere preliminare, consistente nella richiesta di non votare altri emendamenti fino a quanto un comitato ristretto non abbia quanto meno tentato di risolvere alcune questioni rilevanti. Tali questioni, peraltro, non sono investite dagli emendamenti già indicati dal Presidente, su cui potrebbero insistere le prossime votazioni. L'indirizzo delle opposizioni, pertanto, assume l'aspetto di una pregiudiziale politica, rivolta ad impedire o ritardare le votazioni della Commissione in materia di riforma elettorale. In spirito di collaborazione, invece, si dovrebbe conciliare l'esigenza di approfondire alcuni temi in sede ristretta con quella di proseguire le votazioni su altri argomenti.

Il senatore ELIA ritiene necessario mantenere un metodo di collaborazione tra maggioranza e opposizione, rispettando però alcuni criteri elementari di logica di comportamento: non avrebbe senso, infatti, rinviare la votazione di emendamenti che non coinvolgono questioni dirimenti. D'altra parte, il prossimo emendamento da votare (1.1000/61) è stato proposto proprio dai Gruppi di opposizione e ha suscitato il consenso del relatore.

Il presidente VILLONE ritiene che occorra definire le aree di consenso e di dissenso sulle diverse questioni, anche per un'esigenza di chiarezza verso l'opinione pubblica. Le forze politiche di maggioranza non sono disponibili a rimettere ogni questione al comitato ristretto sospendendo le votazioni in attesa dell'esito dei suoi lavori, mentre sono ben disposte a rimettere alla sede ristretta la definizione di questioni specifiche rilevanti, come l'omogeneità dei risultati elettorali tra Camera e Senato, le regole della comunicazione politica in campagna elettorale, e altri temi eventualmente connessi, con la possibilità di presentare ulteriori emendamenti in proposito. L'opposizione è stata dunque invitata a formulare proposte, sin d'ora, sui temi che ritiene di dover approfondire: si tratta pertanto di una soluzione positiva e aperta, che però non può comprendere una sospensione delle votazioni, utili invece a chiarire alcuni punti anche per le questioni da approfondire.

Il senatore SCHIFANI afferma che l'opposizione non intende bloccare i lavori della Commissione, ma auspica che le questioni più rilevanti e controverse siano definire in una sede appropriata, quella informale del comitato ristretto, al fine di individuare soluzioni possibilmente condivise. Ciò manifesta la volontà di proseguire il dialogo, mentre una limitazione severa dei compiti del comitato ristretto e la prosecuzione immediata delle votazioni potrebbero alterare il clima di collaborazione e rendere più difficile la definizione di un punto di equilibrio.

Il senatore MARINI replica che la proposta del senatore Schifani appare diretta a far rifluire tutte le questioni in discussione in sede ristretta, ma ciò non è realistico, perché la discussione in materia elettorale è già stata ampia e prolungata nel tempo, cosicché dalle stesse forze politiche di opposizione sono state manifestati successivamente orientamenti diversi quanto alla riforma possibile. D'altra parte, la maggioranza ha il diritto e il dovere di sostenere le proprie proposte chiedendo, quando se ne presenta il momento, anche di votare.

Il senatore D'ONOFRIO precisa che nessuno ha proposto una sospensione sine die dei lavori della Commissione: la questione, infatti, è quella di proseguire i lavori in una forma o nell'altra, consapevoli che l'obiettivo della riforma elettorale è quello di garantire una maggiore stabilità di governo, a Costituzione invariata, data l'attuale difficoltà politica di approvare riforme costituzionali. Occorre valutare, in primo luogo, se è possibile adottare sistemi elettorali compatibili nei risultati per Camera e Senato, sempre al fine di garantire la governabilità: si tratta di questione seria e coessenziale alla definizione del sistema elettorale per la Camera dei deputati, tanto da rendere inutili e controproducenti eventuali votazioni su emendamenti relativi a quel sistema, che non siano precedute dalla definizione della questione appena evocata. D'altra parte, su tale questione si può svolgere un approfondimento in tempi brevi, rimettendo alla Commissione la valutazione del problema entro pochi giorni.

Il presidente VILLONE ritiene che in comitato ristretto non possano essere risolti problemi di natura politica, mentre possono essere esaminate questioni normative nuove e complesse, da definire anche tecnicamente. Naturalmente, la sede ristretta offre l'occasione di formulare anche proposte non attinenti ai temi già enunciati, ma che vi siano comunque connesse. Tuttavia, è opportuno affermare nei fatti la volontà di proseguire nella discussione in modo concreto, non sospendendo la votazione degli emendamenti. Intanto, in sede ristretta possono essere esaminate questioni definite e nondimeno estensibili. Diversamente il comitato ristretto sarebbe l'occasione, per difficoltà di funzionamento sempre possibili, per bloccare o ritardare i lavori della Commissione in materia di riforma elettorale.
D'altra parte, egli ritiene che fino al subemendamento 1.1000/101 tutti gli altri subemendamenti possono essere posti in votazione, senza interferenze con il lavoro da affidare al comitato ristretto.

Il ministro MACCANICO ricorda che nella prassi parlamentare i comitati ristretti sono destinati a definire testi normativi altrimenti difficili da elaborare, ed è pertanto coerente rimettere nell'occasione alla sede informale alcune questioni specifiche, certamente rilevanti ma non esaustive dell'intera riforma. Ciò non impedisce di proseguire le votazioni sui subemendamenti che non siano attinenti a tali questioni.

Il senatore FISICHELLA invita a non preoccuparsi troppo delle reazioni dell'opinione pubblica, intanto perché l'argomento è complesso e non suscita un interesse così esteso, inoltre perché ciascuno dei contendenti politici potrebbe addurre motivazioni plausibili per la propria condotta, gli uni accusando gli altri di aver impedito la riforma ovvero di aver tentato una riforma peggiore dell'attuale sistema. E' importante, d'altra parte, che il Parlamento sappia dimostrare la sua capacità di discutere e di deliberare, anche se l'interpretazione data dal Ministro ai compiti del comitato ristretto appare un poco restrittiva, laddove si consideri che anche le questioni specifiche sinora enucleate hanno una propria rilevanza politica, e non solo tecnica. L'opposizione, comunque, propone di trasferire provvisoriamente per breve tempo la competenza al comitato ristretto, quale articolazione della Commissione, che pertanto non sospenderebbe il proprio lavoro.

Il senatore LA LOGGIA considera assai arduo assicurare la contestualità dei lavori tra il comitato ristretto e la sede plenaria, mentre giudica possibile lavorare proficuamente e in tempi brevi in sede informale, senza assumere come una scelta pregiudiziale quella di votare subito sui subemendamenti all'emendamento 1.1000.

Il PRESIDENTE osserva che il prossimo emendamento da votare (1.1000/61) è stato proposto proprio dall'opposizione e ha suscitato il suo parere favorevole.
Propone, quindi, di convocare il comitato ristretto per giovedì 14 settembre alle ore 9, e di proseguire le votazioni nella seduta in corso, fino alle ore 19,30, dedicando alle votazioni anche la seduta già convocata per domani, alle ore 9.

Il senatore LA LOGGIA replica chiedendo di convocare immediatamente il comitato ristretto, concludendo intanto la seduta della Commissione.

Il presidente VILLONE osserva che la convocazione del comitato ristretto esige alcuni adempimenti organizzativi che non possono essere assicurati in tempi così brevi.

Secondo il senatore FISICHELLA l'impostazione data dal Presidente può determinare conseguenze politiche negative sul futuro della discussione in materia di riforma elettorale.

Il presidente VILLONE obietta che la disponibilità della maggioranza è stata molto ampia, sia sui nuovi argomenti da introdurre nella discussione, sia quanto alle modalità di prosecuzione dei lavori; anche l'opposizione, pertanto, dovrebbe concedere qualcosa alle richieste della maggioranza.

Il senatore FISICHELLA osserva a sua volta che anche i subemendamenti destinati alle prossime votazioni potrebbero essere più opportunamente deferiti alla sede ristretta, perché siano esaminati in un contesto più ampio e completo.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO ritiene giunto il momento di prendere atto delle ragioni politiche di ciascuno, pervenendo a una conclusione sulle varie proposte di prosecuzione dei lavori: esprime preoccupazione, tuttavia, per l'atteggiamento di alcuni esponenti dell'opposizione, inteso a rimettere ogni questione alla sede ristretta, che per propria natura non può garantire la piena partecipazione di tutti i componenti della Commissione.

Il senatore FISICHELLA non condivide l'obiezione, rammentando che in comitato ristretto non si effettuerebbero votazioni e ribadisce che l'opposizione interpreterà come un atto di rottura la decisione di votare subito mentre la soluzione da lui prospettata può ancora salvaguardare il dialogo.

Il senatore CASTELLI afferma che la maggioranza ha chiesto il contributo delle opposizioni, ma non sembra affatto interessata ad ottenerlo, mentre il comitato ristretto sarebbe la sede di collaborazione più appropriata. Un comitato ristretto a competenza limitata appare comunque come una soluzione procedurale anomala ed esige in ogni caso che sia formalizzata in qualche modo la definizione dell'oggetto di discussione da rimettere a quella sede. D'altra parte, lo stesso comitato ristretto è una delle modalità in cui possono proseguire i lavori della Commissione, che pertanto in tal caso non sarebbero affatto sospesi né impediti.

Il senatore D'ONOFRIO osserva che lo stesso subemendamento 1.1000/61, di prossima votazione, esige di per sé che sia preventivamente chiarito il problema dell'omogeneità di risultato nei sistemi elettorali di Camera e Senato, a meno che la maggioranza non intenda lasciare intatto il sistema elettorale del Senato.

Il presidente VILLONE osserva invece che quel subemendamento, se venisse accolto, potrebbe indurre il comitato ristretto a risolvere in tempi brevi la questione della possibile coerenza di sistema tra Camera e Senato.

Il senatore LA LOGGIA, quindi, chiede di porre in votazione la proposta da lui avanzata, e integrata dal senatore Schifani, che consiste nel convocare un comitato ristretto con il compito di definire alcune questioni (compatibilità del risultato nei sistemi elettorali di Camera e Senato; delimitazione dei collegi elettorali; regole della comunicazione politica in campagna elettorale; soglia di accesso al premio di maggioranza e relativa entità, possibilità o meno del voto disgiunto), assegnando al comitato ristretto un termine breve, fino a martedì 19 settembre, ma senza procedere nel frattempo a ulteriori votazioni.

Il senatore CASTELLI chiede nuovamente di precisare l'oggetto di competenza da affidare alla sede ristretta.

Il presidente VILLONE ripete i temi da affidare alla sede ristretta nei termini appena indicati dal senatore La Loggia e ribadisce che su tali argomenti potranno essere presentati anche ulteriori emendamenti.

Il senatore SCHIFANI conferma l'esigenza di sospendere temporaneamente la votazione, per lavorare in sede ristretta sulle questioni appena ricordate dal senatore La Loggia, in tempi brevi, riprendendo le votazioni la prossima settimana.

Il senatore MAGNALBO' annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale alla proposta avanzata dai senatori La Loggia e Schifani.

Incidentalmente, la senatrice BUCCIARELLI osserva che nella votazione degli emendamenti potranno emergere problemi tali da consigliare un accantonamento e un deferimento alla sede ristretta.

Concorda il presidente VILLONE.

Il senatore D'ONOFRIO annuncia il suo voto favorevole alla proposta dei senatori La Loggia e Schifani, confermando che la stessa proposta contempla la ripresa delle votazioni già a partire da martedì 19 settembre, una volta risolto il problema della compatibilità del risultato, al fine della stabilità di governo, nei sistemi elettorali di Camera e Senato.

La proposta dei senatori La Loggia e Schifani, posta in votazione, non risulta accolta.

Il presidente VILLONE, quindi, precisa che al comitato ristretto, sulla cui costituzione si era già convenuto nella seduta del 26 luglio, è affidato il compito di definire le questioni inerenti alla compatibilità di risultato nei sistemi elettorali di Camera e Senato, alla delimitazione di collegi elettorali, alle regole della comunicazione politica in campagna elettorale, alla soglia di accesso al premio di maggioranza e alla relativa entità, alla possibilità o meno di un voto disgiunto; si intende che su tali questioni potranno essere proposti emendamenti ulteriori rispetto a quelli già presentati. Il comitato ristretto è convocato per una prima riunione giovedì 14 settembre alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi con la votazione dei subemendamenti all'emendamento 1.1000.

Sul n. 61 il presidente VILLONE, relatore, esprime un parere favorevole, quanto alla prima parte, disponendo l'accantonamento della seconda parte, in quanto attinente alle questioni da approfondire in sede ristretta.

Il ministro MACCANICO esprime un parere conforme.

Il senatore D'ONOFRIO propone di integrare il subemendamento, con un riferimento anche all'elezione dei senatori.

Il presidente VILLONE dichiara improponibile tale proposta, per l'estraneità all'oggetto della discussione in corso, dato che la disciplina elettorale della Camera dei deputati nell'attuale contesto legislativo non è la sede normativa appropriata per regolare elementi del sistema di elezione del Senato della Repubblica. Nondimeno, il problema indicato dal senatore D'Onofrio è ben presente alla Commissione e sarà discusso in comitato ristretto.

Posta in votazione, è accolta la prima parte del subemendamento n. 61.

La parte successiva è accantonata.

Il presidente VILLONE chiede alle proponenti di ritirare il subemendamento 36.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO accede alla richiesta, riservandosi di proporre l'emendamento in Assemblea dato che nell'attuale fase della trattazione non è possibile approfondire la questione con il tempo necessario.

Quanto al subemendamento n. 100, il senatore D'ONOFRIO propone un riferimento anche al Senato.

Secondo il senatore PIERONI, mentre è possibile regolare contestualmente il sistema elettorale di Camera e Senato, ciò deve avvenire comunque con leggi distinte.

Il presidente VILLONE dichiara improponibile la proposta del senatore D'Onofrio, per estraneità all'oggetto normativo in discussione.

Il senatore SCHIFANI annuncia l'astensione del suo Gruppo sul subemendamento n. 100, non per ragioni di merito, ma perché è impossibile risolvere questioni simili a prescindere da un orientamento definito sul sistema elettorale del Senato.

Il senatore MAGNALBO' annuncia il voto contrario del Gruppo di Alleanza nazionale, proponendo nuovamente di non proseguire nelle votazioni.

Il PRESIDENTE ricorda che la questione è già stata risolta e osserva a sua volta che il subemendamento n. 100 agevola una riflessione, da svolgere in sede ristretta, sul sistema elettorale del Senato.

Con il parere favorevole del Governo, è quindi accolto il subemendamento n. 100, proposto dal relatore.

Il relatore VILLONE esprime un parere contrario sull'emendamento n. 50; di avviso conforme è il ministro MACCANICO.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

Il presidente VILLONE, quindi, chiede alle proponenti di ritirare i subemendamenti n. 42 e 44, esprimendo un parere positivo sul n. 43 riguardante la stessa materia.

Concorda il ministro MACCANICO.

La senatrice d'ALESSANDO PRISCO ritira i subemendamenti 42 e 44.

Il senatore D'ONOFRIO ritiene che anche per la questione posta dal subemendamento 43 si pone il problema del riferimento al Senato.

Il presidente VILLONE ritiene che in tal caso ciò non sia necessario, dato che la disposizione proposta si applica senz'altro per l'elezione di entrambe le Camere.

Il senatore D'ONOFRIO replica che in tal modo si incide sulla possibilità di presentare liste di candidati anche al Senato, anche per i seggi da assegnare in ragione proporzionale.

Secondo il presidente VILLONE la questione va risolta in altra sede.

E' quindi accolto il subemendamento 43.

Il presidente VILLONE, relatore, esprime un parere contrario sui subemendamenti successivi, dal 51 al 19. Quanto al subemendamento 45, invita a ritirare la proposta, manifestando una sua disponibilità di massima, ma sottolineando l'esigenza di approfondire la questione.

In proposito la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO preferisce un accantonamento della proposta emendativa.

Il presidente VILLONE concorda e il subemendamento 45 è quindi accantonato.

Il ministro MACCANICO esprime pareri conformi a quelli appena formulati dal relatore.

Sul subemendamento 51, il senatore SCHIFANI annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, che conferma il proprio dissenso dalla scelta di proseguire nelle votazioni, senza aver risolto problemi di natura pregiudiziale.

Respinto il subemendamento 51, in assenza del proponente sono dichiarati decaduti i successivi subemendamenti (16, 17 e 18).

Respinto il n. 52, sono dichiarati decaduti i subemendamenti 1 e 19.

Il subemendamento 45 è accantonato.

Sui subemendamenti 2, 20, 53 e 3 il RELATORE esprime un parere contrario.

Concorda il ministro MACCANICO.

Decaduti i subemendamenti 2 e 20 per l'assenza del proponente, il subemendamento 53 è posto in votazione e non risulta accolto.

E' quindi dichiarato decaduto il subemendamento 3, data l'assenza del proponente.

Sul subemendamento 1.1000/62, il relatore VILLONE esprime un parere favorevole, condiviso dal ministro MACCANICO.

La Commissione accoglie l'emendamento.

Il relatore VILLONE esprime parere contrario sui subemendamenti 21, 54, 4, 56, 57, 58, nonché sui subemendamenti 5 e 55 di contenuto identico; quanto al subemendamento 63 ne propone l'accantonamento, data l'attinenza a questione da risolvere in comitato ristretto.

Identico avviso esprime il ministro MACCANICO.

I citati subemendamenti sono dichiarati in parte decaduti, per l'assenza del senatore Gubert, nella parte rimanente respinti con votazioni distinte, salvo il subemendamento 63, che viene accantonato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,25.


SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.1000
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812

All'articolo 2, dopo le parole: "Presidente del Consiglio dei ministri", inserire le seguenti: "alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché", e sopprimere la parola: "ed". Aggiungere, altresì, il seguente comma: "2-bis. Se l'elettore esprime il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito ai soli fini del premio di governabilità alla coalizione stessa."

1.1000/61
LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Dette liste sono formate da candidati e candidate in ordine alternato".

1.1000/36
D'ALESSANDRO PRISCO, MANIERI


Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le liste collegate a candidati nei collegi contraddistinti dal medesimo contrassegno recante nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri costituiscono una coalizione".

1.1000/100 IL RELATORE


Sopprimere l'articolo 3.

1.1000/50 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA


Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Articolo 3-bis - 1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale sono sempre precedute da una scheda visiva che informa, per ogni simbolo, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali.

2. Nelle pubblicità elettorali di qualsiasi genere, accanto al simbolo deve essere evidenziata la percentuale di presenza delle candidate e dei candidati sia nelle liste per la quota proporzionale sia nei collegi uninominali, presentate dal relativo partito o gruppo politico organizzato."

1.1000/42 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BRUNO GANERI, BONFIETTI, PAGANO, SARTORI, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI


Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Articolo 3-bis - 1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale sono sempre precedute da una scheda visiva che informa, per ogni simbolo, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali."

1.1000/43 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BONFIETTI, BERNASCONI, PAGANO, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI


Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
"Articolo 3-bis - 1. Le trasmissioni televisive dedicate, ai sensi della legge 10 dicembre 1993 n. 515, e successive modificazioni, alla competizione elettorale, riportano sempre in sovraimpressione accanto al simbolo una scheda visiva che informa, in relazione al simbolo stesso, sulla percentuale di presenza delle candidate e dei candidati, sia nelle liste della quota proporzionale, sia nei collegi uninominali".

1.1000/44 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI


All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 1, primo periodo sopprimere le parole da: "Questi possono", fino a: "contraddistinti dal medesimo contrassegno".

1.1000/51 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 1, sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo".

1.1000/16 GUBERT

All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 1, sopprimere il penultimo".

1.1000/17 GUBERT

All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 1, sopprimere l'ultimo periodo".

1.1000/18 GUBERT

All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 2, sopprimere le parole: "nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega".

1.1000/52 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.1000/1 GUBERT

All'articolo 4, capoverso "Art. 18", nel comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

1.1000/19 GUBERT

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
"Articolo 4-bis - 1. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare, individualmente o anche congiuntamente, nelle liste di cui all'articolo 5 della presente legge, candidate e candidati in ordine alternato, e nei collegi di cui all'articolo 7 della presente legge, candidate e candidati in egual numero.
2. Qualora un partito scelga di non utilizzare la possibilità di cui al primo comma, la quota parte del 5 per cento di rimborso delle spese elettorali da utilizzare per promuovere la presenza femminile di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, aumenterà in modo inversamente proporzionale alla percentuale di presenza di donne nelle liste, fino al tetto del 50 per cento della quota di finanziamento complessivo spettante ad ogni forza politica.
3. L'Ufficio nazionale del Collegio centrale di garanzia elettorale della Corte dei conti ogni anno verifica l'effettivo utilizzo della quota vincolata di cui al precedente comma, e ne informa i Presidenti delle Camere. La quota di finanziamento che risulti non utilizzata nelle modalità di cui al comma precedente, viene detratta dalla quota di finanziamento spettante per l'anno successivo, e destinata alle iniziative promosse dalla Commissione nazionale per le pari opportunità fra uomo e donna."

1.000/45 MAZZUCA POGGIOLINI, D'ALESSANDRO PRISCO, BUCCIARELLI, DENTAMARO, PASQUALI, MANIERI, FIORILLO, THALER AUSSERHOFER, BERNASCONI, BONFIETTI, PAGANO, CASTELLANI Carla, SALVATO, BETTONI BRANDANI, BRUNO GANERI, DANIELE GALDI, SQUARCIALUPI


All'articolo 5, capoverso "Art. 18-bis", nel comma 2, sostituire le parole: "con metodo proporzionale", con le seguenti: "tramite riparto tra liste concorrenti".

1.1000/2 GUBERT

Sopprimere l'articolo 6.

1.1000/20 GUBERT

Sopprimere l'articolo 7.

1.1000/53 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 9.

1.1000/3 GUBERT

All'articolo 9, capoverso "Art. 31", sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. La scheda è fornita a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle Tabelle B, C e H, allegata al presente Testo Unico e riproduce in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24."

1.1000/62 1.1000/62 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 9, capoverso "Art. 31", nel comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "e che può eventualmente contenere" fino alla fine del periodo.

1.1000/21 GUBERT

All'articolo 9, capoverso "Art. 31", nel comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: "In caso di collegamento" fino a: "liste collegate"; nonché le parole da: "Nel caso in cui" fino a: "della lista medesima".

1.1000/54 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 12.

1.1000/4 GUBERT

All'articolo 12, comma 1, punto 1), sostituire le parole: "una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata" con le seguenti: "due schede e le consegna all'elettore opportunamente piegate".

1.1000/56 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole: "sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto", con le seguenti: "sulla scheda dei candidati uninominali e un solo segno sulle liste proporzionali".

1.1000/57 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sopprimere le parole: "anche non".

1.1000/63 LA LOGGIA, MANTICA, MARTELLI, CASTELLI, D'ONOFRIO

All'articolo 12, comma 1, punto 2), sostituire le parole: "la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderle".

1.1000/58 CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo 13.

1.1000/5 GUBERT
1.1000/55 (identico all'em. 1.1000/5) CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con i seguenti:
"Articolo 1

1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3 la parola "settantacinque” è sostituita da “cinquanta”;
2) al comma 4, la parola "venticinque” è sostituita da "cinquanta”.
Articolo 2

1. L’articolo 4 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 4 - 1. La votazione è effettuata su un’unica scheda.
2. L’elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegna, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ed un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno".
Articolo 3

1. Dopo il secondo comma dell’articolo 14 del testo unico è aggiunto il seguente comma:
“I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l’indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegna deve essere accompagnato da mia dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegna recante l’indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri.”.
Articolo 4

1. L’articolo 18 del testo unico è sostituito dal seguente:

“Art. 18.- 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima circoscrizione, cui gli stessi aderiscono con I ‘accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta dei rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con, una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell’ipotesi dì. collegamento con più liste, i candidati nei. collegi uninominali collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste con le quali il candidato eventualmente si collega. E’ ammesso l’uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presentati candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali ditali collegi. La dichiarazione di presentazione di candidati nei collegi uninominali collegati ad una o più liste presentate nella circoscrizione deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o dà uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
6. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.”.
Articolo 5

1. All’articolo 18-bis del testo unico, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella circoscrizione con metodo proporzionale”.
Articolo 6

1. L’articolo 19 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 19 - 1. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una circoscrizione pena la nullità dell’elezione".
Articolo 7

1. Al secondo comma dell’articolo 20 del testo unico, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all’articolo 18".
Articolo 8

1. L’articolo 24 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 24. - L’ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto li termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui Sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrate nazionale, compie le seguenti operazioni:
1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste,. appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;
2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi, cori i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell’articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l’adempimento di cui al numero 5);
4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa dei nominativi dei. candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 4uindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.”.
Articolo 9

1. L’articolo 31 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all’articolo. 24.
2. La scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste circoscrizionali alla destra’ del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista circoscrizionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima.
3. Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate.”.
Articolo 10

1. Il settimo comma dell’articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente:
“L’estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati e i candidati nei collegi uninominali devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.”.
Articolo 11

1. All’articolo 45 del testo unico l’ottavo comma è abrogato.
Articolo 12

1. All’articolo 58 del testo unico i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:
1. Riconosciuta l’identità personale dell’elettore, il presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico, estrae dalle rispettive cassette o scatole una scheda e la consegna all ‘elettore opportunamente. piegata insieme alla matita copiativa.
2. L’elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita un solo segno sul contrassegno del candidato uninominale preferito e un solo segno sul contrassegno di una delle liste, anche non collegata al candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni. L’elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive, istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero ‘dei voti di preferenza che l’elettore ha facoltà di esprimere.”
2. All’articolo 58 del testo unico il 5 comma è abrogato.
Articolo 13

L’articolo 59 del testo unico è sostituito dal seguente:
“Art. 59 - 1. Qualora l’elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle Liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.”.
Articolo 14

1. L’articolo 68 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 68. - 1. Compiute le operazioni dì cui all’articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall‘urna contenente le schede. Questi enuncia ad alta voce il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno della lista cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato e di ciascuna lista.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate, Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione,
3. E' vietato estrarre dall‘urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia. stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccato soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. 11 presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali. La disposizione si applica sia con riferimento alle, schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
6. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale"
Articolo 15

1. All’articolo 72 del testo unico il secondo comma è abrogato.
Articolo 16

1. L’articolo 77 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 77 - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;
2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
3) comunica all Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché ai fini di cui all’articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista"
Articolo 17

1. Al comma 1 dell’articolo 83 del testo unico, il n. 2) è sostituito dal seguente:
"2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi”.
Articolo 18

1. L’articolo 84 del testo unico è sostituito dal seguente:
"Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l’ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell’articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione.
2. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico.”.
Articolo 19

1. L’articolo 85 del testo unico è abrogato.
2. Il comma 5 dell’articolo 86 del testo unico è abrogato.
Articolo 20

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1938, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell’ambito di ciascuna circoscrizione. A tal fine il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al primo comma, lettere a) e b) dell’articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. 11 numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato nella metà dei seggi assegnati alla medesima circoscrizione, con arrotondamento all’unità superiore, nel caso in cui il numero complessivo dei seggi della circoscrizione sia dispari.
2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma i sulla base delle indicazioni formulate, entro trenta giorni dal suo insediamento da. una commissione nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell’istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall’invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, . prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, .è trasmesso alla Camere, ai tini dell’espressione del parere da parte di una commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione, in relazione alla necessità di rispettare i principi e i criteri di delega.
4. Si prescinde dai poteri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati."
Conseguentemente sopprimere gli articoli da 2 a 41.

1.1000 ANGIUS, ELIA, FIORILLO, NAPOLI Roberto,
MARINI, MARINO, PAPINI, PIERONI