AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 17 GENNAIO 2001
620ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(1170) LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1200) MELUZZI e DE ANNA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1962) COSTA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine.
(2222) MARCHETTI ed altri. - Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica.
(4010) LA LOGGIA ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(4157) DE ZULUETA ed altri. - Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO illustra una nuova proposta di testo unificato (pubblicato in allegato) che ha redatto alla luce dei confronti da lei avuti con le rappresentanze dei cittadini italiani all'estero in occasione della Conferenza mondiale degli italiani all'estero. In primo luogo si sofferma sull'articolo 1, che è stato integralmente riformulato chiarendo che il voto può essere espresso alternativamente per corrispondenza o in Italia presso la sezione elettorale nelle cui liste sono iscritti i cittadini italiani residenti all'estero.
Dà quindi conto delle modifiche introdotte all'articolo 4 ove, al primo comma, è stato chiarito che l'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari. Sono stati inoltre abbreviati i termini originariamente previsti per gli adempimenti necessari per garantire agli elettori residenti all'estero l'esercizio del voto per corrispondenza. A quest'ultimo proposito, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo su quali siano gli elenchi degli elettori cui l'amministrazione farà riferimento; se, in particolare, si intendano considerare le anagrafi consolari ovvero l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, e se si sia prevista l'unificazione e il coordinamento di questi due elenchi nonché quale sia lo stato del loro aggiornamento. La riduzione dei termini per gli adempimenti previsti è strumentale all'approssimarsi delle scadenze elettorali. A quest'ultimo proposito ritiene che si possa addirittura ipotizzare la definizione di un'apposita normativa transitoria.
Dato conto delle modifiche agli articoli 5, 6 e 7, si sofferma quindi sulla riformulazione dell'articolo 8, nel cui primo comma è stata inserita la previsione che circoscrive l'elettorato passivo per l'elezione della circoscrizione Estero ai soli cittadini elettori residenti nella medesima circoscrizione.
L'articolo 15, infine, è stato riformulato prevedendo che lo svolgimento della campagna elettorale sarà regolato da apposite intese con gli Stati nei cui territori risiedono gli elettori. I partiti, i Gruppi politici e i candidati si atterranno alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano oltre che a quanto previsto da queste intese.

Interloquendo in proposito, il presidente VILLONE rileva che vi potrebbero essere contrasti tra la normativa italiana e la legislazione applicabile nei Paesi ove si svolge la campagna elettorale.

A questa osservazione la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO replica osservando che proprio questa materia dovrà essere oggetto delle intese previste dal comma 1 dell'articolo 15.

Il presidente VILLONE ritiene tuttavia che non vi siano i tempi per la definizione di tali intese prima dell'inizio della campagna elettorale.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO osserva che questo punto specifico potrebbe comunque essere oggetto di una disciplina transitoria.

Il senatore PINGGERA rileva che alcuni Stati esteri potrebbero rifiutarsi di sottoscrivere intese con lo Stato italiano.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO osserva, a questo proposito, che si potrebbero prevedere forme di propaganda elettorale che non coinvolgano in alcun modo i Paesi esteri interessati. Riprendendo la sua esposizione, dà quindi conto dell'articolo 20 che, in attuazione delle prescrizioni costituzionali, fissa le modalità con le quali vengono individuati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero sottraendoli dalle circoscrizioni nazionali. A quest'ultimo proposito rileva che occorrerà introdurre una espressa modifica ai testi unici delle leggi per le elezioni delle due Camere.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore ROTELLI, limitandosi ad alcune considerazioni sulle modifiche illustrate dalla relatrice al testo unificato, osserva che la limitazione ai soli cittadini residenti nella circoscrizione Estero dell'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti della medesima circoscrizione potrebbe creare una condizione di disparità di trattamento rispetto agli elettori residenti sul territorio nazionale, i quali potrebbero essere candidati solo nelle circoscrizioni nazionali, mentre gli elettori residenti all'estero potrebbero essere candidati sia nella circoscrizione Estero che nelle circoscrizioni nazionali.
Avanza quindi perplessità sulla formulazione dell'articolo 6, osservando che la ripartizione in "grandi aree geografiche" deve essere tale da coprire l'intero territorio del pianeta. Rileva inoltre che l'opera di delimitazione di tali ripartizioni è particolarmente delicata e non può essere compiuta dal Governo in assenza di precisi criteri da fissare necessariamente in una fonte di rango primario. Chiede quindi se la scelta del sistema da utilizzare per l'elezione dei rappresentanti della circoscrizione Estero sia stata dalla relatrice ritenuta come necessaria alla luce dell'interpretazione del nuovo disposto dell'articolo 48 della Costituzione.

A questo proposito la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO osserva che per evitare l'indeterminatezza delle condizioni della competizione elettorale si è scelto di suddividere la circoscrizione Estero in più ripartizioni, corrispondenti a grandi aree geografiche.

In proposito il senatore BESOSTRI osserva che queste ripartizioni dovranno essere ridefinite in ragione della consistenza demografica della popolazione italiana ivi residente.

Prende quindi la parola la senatrice PASQUALI la quale, nel sottolineare l'oggettiva urgenza di una rapida definizione del provvedimento, preannuncia la sua intenzione di ritirare il disegno di legge n. 4768 avente ad oggetto materia analoga a quella dei provvedimenti in titolo. Dato quindi atto alla relatrice della sensibilità dimostrata, manifesta la propria contrarietà alla ripartizione in più aree geografiche della circoscrizione Estero che deve, a suo avviso, essere mantenuta unita. Condivide invece la modifica introdotta all'articolo 8 che riconosce ai soli cittadini residenti nella circoscrizione Estero l'elettorato passivo. Si tratta di una esigenza particolarmente sentita dai connazionali residenti all'estero.
Ribadisce quindi l'urgenza del provvedimento e propone la fissazione di un breve termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA manifesta una valutazione favorevole sul nuovo testo unificato illustrato dalla relatrice e propone che si provveda contestualmente ad attribuire la possibilità di utilizzare lo strumento del voto per corrispondenza ai cittadini italiani temporaneamente dimoranti all'estero. Preannuncia al riguardo la presentazione di una proposta emendativa.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE osserva che si tratterebbe di una generalizzazione dell'uso dello strumento del voto per corrispondenza, mentre la senatrice PASQUALI rileva la evidente estraneità di questa proposta all'oggetto proprio del provvedimento, che concerne le modalità di esercizio di voto dei cittadini italiani residenti stabilmente all'estero.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI che, dopo aver ringraziato la relatrice per l'attento lavoro svolto, ritiene meritevole di considerazione il primo dei rilievi mossi dal senatore Rotelli, richiamando quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione che prevede che alle cariche elettive i cittadini possano accedere in condizioni di eguaglianza. Per risolvere il problema crede che la legge si potrebbe limitare a prescrivere che le firme necessarie per la presentazione delle candidature per l'elezione dei rappresentanti della circoscrizione Estero debbano essere di cittadini italiani residenti nei territori ricompresi nella ripartizione della circoscrizione Estero di riferimento.
Ricordata quindi la scelta compiuta dal legislatore costituzionale di individuare un numero fisso di parlamentari rappresentanti gli italiani residenti all'estero, così da non alterare in modo significativo il risultato della competizione elettorale nazionale, ritiene giustificata la previsione contenuta nell'articolo 6 che dispone una suddivisione in più ripartizioni territoriali della circoscrizione medesima, al fine di garantire un equilibrato rapporto tra elettori ed eletti, conformemente ai principi costituzionali. In proposito, stante la eterogenea distribuzione dell'emigrazione italiana sul territorio mondiale, ritiene che la suddivisione in ripartizioni debba tenere conto della popolazione italiana ivi residente.

Prende dunque la parola il presidente VILLONE il quale, pur ritenendo meritevole di fondamento i rilievi mossi dal senatore Rotelli, osserva che l'intenzione del legislatore costituzionale che ha modificato l'articolo 48 è stata quella di creare un autonomo circuito di rappresentanza politica per gli italiani residenti all'estero, un circuito parallelo a quello della rappresentanza dei cittadini residenti sul territorio nazionale. Alla luce di questa distinzione, ritiene giustificata la scelta compiuta nell'articolo 8 della proposta illustrata dalla relatrice, che riserva ai soli cittadini residenti nei territori ricompresi nella circoscrizione Estero, l'elettorato passivo per l'elezione dei relativi parlamentari.

Il senatore ANDREOLLI apprezza lo sforzo compiuto dalla relatrice, ma chiede al rappresentante del Governo se vi siano i tempi sufficienti per dare concreta attuazione alla disciplina in esame sin dalla prossima consultazione politica. Chiede quindi se sussistano adeguate garanzie a tutela della correttezza dello spoglio dei voti espressi per corrispondenza.
Quanto alle ripartizioni geografiche della circoscrizione Estero previste dall'articolo 6, ritiene che esse possano essere definite direttamente dal legislatore, stante l'urgenza del provvedere.
Con riferimento invece all'elettorato passivo, ritiene preferibile una disposizione che impedisca candidature simultanee in una circoscrizione nazionale e nella circoscrizione Estero.

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO manifesta la sua perplessità sulla praticabilità di questa soluzione, mentre il senatore ROTELLI la ritiene conforme al principio di eguaglianza. La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, con riferimento ai rilievi mossi sulla praticabilità in tempi brevi di intese con i paesi esteri, ritiene che, in via transitoria ed in assenza di intese, potrebbe essere comunque prevista l'applicabilità della legge nazionale italiana in modo tale da garantire parità di condizioni tra le parti politiche.

Prende quindi la parola il senatore MANZELLA, il quale richiama l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 6 che potrebbe essere intesa come un sostanziale aggiramento di quanto previsto dall'articolo 48 della Costituzione che parla di una unica circoscrizione Estero. Quanto all'articolo 8 del testo illustrato dalla relatrice, ritiene che la limitazione dell'elettorato passivo ivi prevista possa incorrere in censure di legittimità ai sensi degli articoli 51 e 48 della Costituzione. In proposito, ricorda che anche nel caso delle minoranze linguistiche, pur prevedendosi particolari norme di favore, non sono mai stati introdotti limiti all'elettorato passivo.
Quanto ai cittadini temporaneamente dimoranti all'estero, ritiene che le modalità per garantire un effettivo esercizio del loro diritto di voto possano essere elaborate interpretando estensivamente il concetto di residenza all'estero, contenuto nel terzo comma dell'articolo 48.
Infine, ritiene che occorre evitare il rischio di approvare in questa legislatura una legge che non venga poi subito applicata per oggettive inadempienze amministrative.

Il senatore ROTELLI osserva che la parola "circoscrizione" nella Costituzione è utilizzata (nell'articolo 56) semplicemente ai fini della individuazione del numero dei seggi da attribuire e non pregiudica, né impone, scelte quanto al sistema elettorale da applicare.

Agli intervenuti replica la relatrice d'ALESSANDRO PRISCO, la quale ritiene che l'iter del provvedimento in esame non possa essere condizionato da vincoli di attuazione amministrativa del medesimo. Crede infatti che il Parlamento non possa limitare il proprio ruolo; non legiferare sarebbe un'offesa inaccettabile per settori rilevanti dell'opinione pubblica nazionale e verso i cittadini italiani residenti all'estero.
Coglie quindi l'occasione per sollecitare i rappresentanti del Governo a intraprendere tutte le misure necessarie per assicurare una rapida definizione del provvedimento nonché la sua puntuale attuazione amministrativa.
Quanto alla suddivisione in ripartizioni della circoscrizione Estero, non crede che essa contrasti con quanto disposto dall'articolo 48 della Costituzione. Con riferimento invece alle modalità per operare tale ripartizione, ritiene che possa essere lo stesso legislatore a compiere direttamente le scelte necessarie, ma solo sulla base di criteri oggettivi e di dati che il Governo dovrebbe mettere a disposizione della Commissione.
La previsione contenuta nell'articolo 8, che limita l'elettorato passivo, viene incontro a esigenze segnalate dagli interessati ed è perfettamente coerente con lo spirito della riforma costituzionale. In proposito dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal Presidente.
Quanto all'articolo 15, osserva che tutti i cittadini e le istituzioni italiane che partecipano alla campagna elettorale all'estero si devono comunque attenere alle leggi italiane. Infine, con riferimento all'estensione, auspicata dal senatore Pinggera, dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza ai cittadini italiani provvisoriamente dimoranti all'estero, ritiene la questione meritevole di attenzione e tale da essere oggetto di puntuali proposte emendative.

Interviene quindi il sottosegretario CANANZI il quale, a quest'ultimo proposito, osserva che la previsione della possibilità per i cittadini italiani temporaneamente dimoranti all'estero di votare per corrispondenza potrebbe creare nelle prossime consultazioni problemi applicativi rilevanti. Quanto alle modalità di ripartizione della circoscrizione Estero, assicura la piena disponibilità del Governo a fornire i dati e i criteri per provvedere ad una sollecita definizione della medesima. Infine, con riferimento alla formulazione dell'articolo 8 del nuovo testo proposto dalla relatrice, dichiara di condividere le valutazioni espresse dalla stessa relatrice e dal presidente Villone. Lo spirito infatti della revisione dell'articolo 48 della Costituzione è quello di consentire un'autonoma e distinta rappresentanza ai cittadini italiani residenti all'estero.

Il presidente VILLONE propone quindi di fissare per le ore 13 di martedì 23 gennaio il termine per la presentazione di emendamenti da riferire al nuovo testo unificato proposto dalla relatrice. Invita quindi il Governo a fornire quanto prima gli elementi necessari relativamente alla questione, da più parti sollevata, delle modalità e dei criteri da seguire per individuare le ripartizioni territoriali in cui si dovrà articolare la circoscrizione Estero.

La senatrice PASQUALI propone che venga fissato un termine più breve.

A questo rilievo il presidente VILLONE replica che sin dalla seduta di martedì prossimo la Commissione potrà iniziare l'esame degli emendamenti. Si rimette comunque alla valutazione della Commissione.

Il senatore ROTELLI ritiene opportuno non restringere il termine per la presentazione degli emendamenti essendo stati introdotti nel corso del dibattito elementi nuovi, come la proposta avanzata dal senatore Pinggera di estendere la possibilità di votare per corrispondenza ai cittadini italiani temporaneamente dimoranti all'estero. Ritiene inoltre necessario verificare con attenzione le modalità con le quali, per effetto di quanto disposto dall'articolo 20 del nuovo testo illustrato dalla relatrice, sono individuati - nelle circoscrizioni della Camera dei deputati e nelle singole regioni per quanto riguarda il Senato - i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero osservando che si possono ipotizzare modalità applicative diverse.

A quest'ultimo proposito il presidente VILLONE osserva che i criteri seguiti sono quelli applicati sulla base della normativa costituzionale vigente come costantemente interpretata.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal Presidente di fissare per le ore 15 di martedì 23 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al nuovo testo unificato illustrato dalla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


(4860) Deputato CERULLI IRELLI - Norme generali sull'attività amministrativa, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 dicembre.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che in attesa di un eventuale contributo scritto da parte del Presidente del Consiglio di Stato, è stata nel frattempo acquisita la documentazione già preannunciata dall'Associazione degli studiosi di diritto amministrativo e da un'Associazione di avvocati amministrativisti. Dai documenti già disponibili, emergono alcuni problemi di interpretazione e qualificazione delle disposizioni più rilevanti contenute nel disegno di legge. Esse riguardano il rapporto tra potestà pubbliche e atti di diritto privato, laddove si pone il quesito se il disegno di legge debba interpretarsi nel senso che le amministrazioni pubbliche possono agire esclusivamente mediante strumenti privatistici quando la legge non dispone altrimenti ovvero se, in assenza di precise prescrizioni legislative, le stesse amministrazioni possono esercitare alternativamente potestà di natura pubblicistica e ricorrere ad atti di natura privatistica. Ad esempio, ci si interroga sulla possibilità di adottare un atto di espropriazione per il perseguimento di un pubblico interesse senza che ciò sia positivamente stabilito dalla legge o se, invece, in tal caso si debba ricorrere a un strumento negoziale anche per il conseguimento dell'interesse pubblico. Altro profilo rilevante è quello della sostanziale eliminazione del vizio di eccesso di potere nell'esercizio delle potestà pubbliche da parte delle amministrazioni e delle conseguenze che una tale eventualità può comportare per la tutela dei cittadini, riguardo soprattutto a quelle garanzie giurisdizionali tradizionalmente fondate proprio sulla figura dell'eccesso di potere. Quanto al tema dell'incompetenza, il superamento della distinzione tra incompetenza assoluta e incompetenza relativa impone alcuni interrogativi come ad esempio quello concernente la sussistenza o meno di un vizio di legittimità tale da inficiare la validità di un piano regolatore adottato dal sindaco anziché dal consiglio comunale. I problemi appena evocati, indicati esclusivamente a titolo esemplificativo, così come altri che emergono dall'analisi del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, esigono una riflessione approfondita, che potrebbe risolversi nella proposizione di alcuni emendamenti.

Il senatore ROTELLI auspica una valutazione del relatore, resa dinanzi alla Commissione, circa gli elementi problematici emergenti dalla documentazione acquisita, nei termini appena indicati dal Presidente e sotto altri profili certamente assai rilevanti.

Il presidente VILLONE ritiene certamente possibile acquisire in una delle sedute successive la valutazione del relatore a tale riguardo e propone intanto di fissare per le ore 14 di mercoledì 24 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA
(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura
(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BESOSTRI riferisce alla Commissione sugli indirizzi desumibili dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di interpretazione autentica e di retroattività delle nuove norme: dalle sentenze rilevanti a tale proposito, da ultimo la sentenza n. 525 del 2000, si desume che secondo il giudice delle leggi è legittima l'interpretazione autentica non solo per risolvere dubbi interpretativi occorsi in sede giurisdizionale ma anche quando si sia formato un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, ma sia possibile limitare la portare di una disposizione vigente a una sola tra le possibili varianti di senso già contenute nel testo. Naturalmente, tale operazione incontra limiti di carattere generale, come quelli della ragionevolezza, del divieto di riformare in senso peggiorativo la legislazione penale, di preservare l'affidamento sulla certezza dell'ordinamento giuridico, di non travolgere gli effetti del giudicato, di non incidere intenzionalmente su fattispecie ancora sub judice così da inficiare l'affidamento del cittadino nella tutela giurisdizionale dei diritti. Di conseguenza, egli integra la propria proposta di parere, già illustrata nella seduta precedente, con un riferimento a tali principi desunti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e presenta la seguente, nuova proposta di parere, che contiene anche una correzione del testo precedente a proposito della prescrizione del reato di usura:

" La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
che le norme si applichino ai mutui a tasso fisso e variabile, i cui tassi sono divenuti usurari e che tengano conto del costo effettivo delle provviste per i mutuanti;
che la retroattività inerente all'interpretazione autentica non ricada sui tempi di prescrizione del reato di usura e che nel disciplinare con effetto retroattivo la materia ci si attenga ai principi enunciati nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 525/2000, 311/1995, 397/1994, 416/1999 e 211/1997 nonché nell'ordinanza n. 480/1992;
che nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione si debba dare la priorità, assegnando un congruo termine alle parti, alla rinegoziazione tra le stesse, rendendo più agevole e meno onerosa anche l'estinzione anticipata;
che ai sensi degli articoli 44, 45 e 47 della Costituzione sia possibile differenziare la disciplina in relazione alle finalità, per le quali il mutuo è stato contratto, ed ai soggetti mutuatari;
che nella disciplina transitoria si tenga conto delle procedure esecutive in corso dipendenti dal mancato pagamento di ratei di mutui usurari in base alla disciplina previgente al decreto legge.".

Il senatore PASTORE osserva che il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge fa riferimento ai mutui in essere alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e pertanto sembrerebbe applicabile anche per i mutui recenti con tasso usurario ab origine e non solo per quelli sorti prima della nuova legge sull'usura: riconosce, peraltro, che tale dubbio può essere indotto dalla formulazione non propriamente felice del testo in esame. D'altra parte, il comma 4 dello stesso articolo limita i propri effetti alla situazione contingente, quando invece in tal caso sarebbe forse opportuno inserire una norma a regime, anche per risolvere i conseguenti problemi di parità di trattamento tra situazioni diverse a causa della dinamica temporale dei relativi rapporti contrattuali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


NUOVA PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010, 4157


Art. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, nei paesi in cui vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, votano nella circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, di cui all'articolo 48 della Costituzione, e nei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
2. Il voto è espresso per corrispondenza, ovvero in Italia presso la sezione elettorale nelle cui liste sono iscritti gli aventi diritto ai sensi del comma 1. L'opzione per il voto in Italia si esercita per ogni elezione ed è valida limitatamente ad essa.
Art. 2
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.
2. L’informazione può altresì essere realizzata sulla base di appositi finanziamenti alle associazioni degli emigrati riconosciute e ai patronati.
Art. 3
1. Ai fini della presente legge con l’espressione “uffici consolari” si intendono gli uffici di cui all’articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.
Art. 4
1. L’opzione per il voto in Italia deve essere comunicata dall’elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l’Amministrazione attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.
2. È dovere dell’elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all’estero che lo riguardano.
3. La cartolina dovrà essere inviata dall’Amministrazione tramite le sedi periferiche almeno novanta giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall’elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.
4. Gli elettori di cui al comma 1 dell’articolo 1 devono far pervenire all’ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il sessantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 5.
5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.
Art. 5
1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell’interno è istituito un Servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare periodicamente e dinamicamente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l’elenco degli elettori residenti all’estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto in Italia secondo le modalità previste dall’articolo 4. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Servizio notifica l’opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.
2. Sono ammessi a esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 2. I comuni adottano le misure necessarie all'osservanza della prescrizione di cui al presente comma.
Art. 6
1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate, con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, più ripartizioni corrispondenti a grandi aree geografiche.
Art. 7
1. Presso la corte di appello di Roma entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.
Art. 8
1. Possono presentare liste per l’attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero i partiti e gruppi politici che hanno presentato liste con proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell’articolo 18-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. I candidati devono essere elettori nella circoscrizione Estero, a sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26 del medesimo testo unico.
2. Le liste di cui al comma 1 devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell’articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.
4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. I candidati dello stesso sesso presentati in ciascuna lista non possono superare i due terzi del totale.
Art. 9
1. L’elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L’elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.
Art. 10
1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non hanno esercitato l’opzione di cui all'articolo 1, comma 2, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare circoscrizionale; il plico conterrà altresì un foglio con le indicazioni per l’espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.
2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e verranno inviate dall’elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.
3. Gli elettori di cui al presente articolo che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell’ufficio consolare, presentando ricevuta dell’avvenuta domanda di iscrizione nell’elenco degli elettori all’estero.
4. Una volta espresso il proprio voto, l’elettore introduce nell’apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d’appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l’opzione di cui all'articolo 1, comma 2. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.
6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.
Art. 11
1. Presso l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all’estero che non hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un’unica ripartizione elettorale estera. L’assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell’ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2. Per la costituzione dei seggi, l’onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l’ufficio elettorale circoscrizionale con l’ufficio centrale per la circoscrizione estera.
Art. 12
1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.
Art. 13
1. Concluse le operazioni di scrutinio, l’ufficio centrale per la circoscrizione estera per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all’articolo 6:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell’ambito della ripartizione geografica;
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;
c) procede all’assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell’effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;
d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.
Art. 14
1. Il seggio attribuito ai sensi dell’articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell’ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l’ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.
Art. 15

1. Lo svolgimento della campagna elettorale sarà regolato da apposite intese con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.
2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si atterranno alle stesse leggi vigenti nel territorio italiano e alle intese di cui al comma 1.
Art. 16
1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell’articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.
2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.
Art. 17
1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell’articolo 1, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l’esercizio del voto per corrispondenza. Tali intese vanno definite secondo le modalità previste nei commi da secondo a sesto dell’articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale.
Art. 18
1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono abolite. Per i Paesi nei quali non vi sono rappresentanze diplomatiche le agevolazioni sono raddoppiate.
Art. 19
1. Il primo comma dell’articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
“1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale”.

Art. 20

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge vigente.
Art. 21
1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 22

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle leggi di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione.