AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 5 Ottobre 2000

576ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

MARCHETTI


        Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.
        La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4809) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Poli Bortone; Migliori; Volonté ed altri; Contento ed altri; Soda ed altri; Fontan ed altri; Mario Pepe ed altri; Novelli; Paissan ed altri; Crema ed altri; Fini ed altri; Garra ed altri; Zeller ed altri; Caveri; Follini ed altri; Bertinotti ed altri; Bianchi Clerici ed altri; dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto e del Consiglio regionale della Toscana e di un disegno di legge costituzionale d’iniziativa governativa
(3632)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI ed altri. – Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri. Prosegue la discussione generale.
        Il senatore MANZELLA osserva preliminarmente che un sistema democratico richiede, per il suo corretto funzionamento, tempi sufficienti per la revisione delle regole essenziali. L’articolo 138 della Costituzione, che disciplina il procedimento di revisione costituzionale, garantisce un esame sufficiente e ponderato e corrisponde a questo criterio essenziale della vita dei sistemi democratici. Come osservato dal senatore Elia, il provvedimento è frutto di un lungo e complesso esame svoltosi presso l’altro ramo del Parlamento che, nell’ultima sua fase, si è arricchito del contributo essenziale del sistema delle autonomie che, nel suo complesso, ha dichiarato di condividere l’impianto del provvedimento in esame. Questo testo dunque è frutto di una sostanziale codecisione tra il Parlamento e il mondo delle autonomie, nel segno dell’unità nazionale che è chiaramente visibile sin dal primo articolo ove si riconosce il ruolo di Roma come capitale della Repubblica. Lo spirito unitario percorre tutta l’articolazione del testo che è costruito nel segno della garanzia del principio della solidarietà di cittadinanza, che trova una sicura garanzia nelle previsioni contenute nel nuovo articolo 119, nella parte in cui prevede la costituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante e ipotizza la attribuzione, da parte dello Stato, di risorse aggiuntive e interventi speciali in favore di determinati comuni, province e regioni. L’articolo 120, nel prevedere la possibilità di interventi del Governo a tutela dell’unità giuridica ed economica, e per garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, rende permeabili i confini dei governi locali per interventi motivati da esigenze di solidarietà nazionale.

        Il secondo principio ispiratore del provvedimento è quello di sussidiarietà che si realizza, in senso verticale, nella garanzia dell’articolazione di una pluralità di livelli di Governo e, in senso orizzontale, come garanzia di un governo minimo. Quest’ultima previsione è collocata nel nuovo articolo 118, nella seconda parte quindi della Costituzione, per garantire che la realizzazione di questo essenziale principio parta dai livelli di governo più vicini ai cittadini, come previsto peraltro nel preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infine, il terzo principio ispiratore del provvedimento è quello di un federalismo integrale che si realizza attraverso il riconoscimento costituzionale della potestà statutaria nazionale agli enti locali, l’attribuzione di una competenza legislativa esclusiva allo Stato per quanto riguarda l’ordinamento degli enti locali, l’attribuzione in via ordinaria delle funzioni amministrative ai comuni, la creazione in ogni regione di un consiglio delle autonomie locali, nonché attraverso la previsione della partecipazione di rappresentanti delle regioni e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Questo insieme di diritti e garanzie ipotizza la creazione di un compiuto federalismo, il cui completamento è saggiamente affidato, dal disegno di legge in esame, ad alcune clausole evolutive contenute in particolare nell’articolo 116, nella parte in cui permette una configurazione a geometria variabile dei rapporti tra Stato e regioni, e nell’articolo 117 che riconosca una competenza legislativa piena alle regioni per tutte le materie non puntualmente affidate alla competenza dello Stato ovvero alla competenza concorrente. Con riferimento infine alla partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, si tratta di un primo riconoscimento che dovrà comunque avere uno sviluppo in futuro prevedendo una più organica partecipazione delle autonomie alla struttura del Parlamento, in vista in particolare della realizzazione di una amera delle autonomie.
        Come ha notato il senatore Elia, approvare questo testo, per il Senato, è un atto dovuto, lo richiedono il sistema delle autonomie e lo stesso processo di evoluzione delle istituzioni europee che rende necessaria una più adeguata articolazione dei poteri territoriali all’interno dei singoli Stati membri. Ritiene dunque un grave errore politico osteggiare questa proposta.

        Il senatore ROTELLI chiede al Presidente i nominativi degli iscritti a parlare.
        Il presidente MARCHETTI ricorda che hanno richiesto di svolgere un intervento in discussione generale i senatori Stiffoni, Pastore e Rotelli.
        Il senatore STIFFONI osserva, preliminarmente l’improprio uso della nozione di federalismo con riferimento al provvedimento in esame, l’impianto del quale appare a suo avviso chiaramente insufficiente e inadeguato. Si sofferma quindi su alcuni aspetti del provvedimento, in primo luogo criticando la disposizione che regola il riparto delle risorse finanziarie tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. Si tratta di una disposizione che non garantisce flussi certi di risorse alle regioni ipotizzando, peraltro, interventi di carattere centralistico come il fondo di perequazione nazionale per il quale non si prevede alcun vincolo di destinazione. Venendo quindi a considerare la riformulazione dell’articolo 117 della Costituzione, osserva che un numero eccessivo di competenze viene attribuito alla potestà esclusiva legislativa dello Stato. Si prevede inoltre l’attribuzione ai comuni e alle regioni di competenze amministrative in materie per le quali non viene garantito alcun reale trasferimento di risorse. Anche la formulazione della proposta di modifica dell’articolo 127 della Costituzione appare indefinita e non tale da chiarire le sfere di attribuzione dello Stato e delle regioni. Si tratta dunque di un disposizione suscettibile di generare un incremento del contenzioso costituzionale.

        Nel complesso, manifesta una valutazione critica sul provvedimento sul quale preannuncia, a nome della sua parte politica, una serie di emendamenti.

        Il senatore PASTORE ritiene che il testo in esame sia una proposta dal carattere meramente strumentale che sarà utilizzata dalla maggioranza nella futura campagna elettorale. Il testo, infatti, presenta un numero rilevante di incongruenze, contraddizioni e lacune che ne rendono impossibile l’approvazione senza profonde modifiche. A differenza della riforma del sistema di elezione dei presidenti delle giunte regionali, questa riforma incide su una molteplicità di aspetti dell’ordinamento costituzionale senza che si sia tenuto conto della coerenza dell’impianto della Costituzione medesima, che richiederebbe una contemporanea revisione di una molteplicità di disposizioni contenute nella prima parte di essa. Infatti, molte disposizioni del disegno di legge in esame incidono direttamente su materie disciplinate dalla prima parte della Costituzione. In particolare osserva che la potestà legislativa esclusiva delle regioni potrebbe incidere su alcune materie riservate alla legge da disposizioni della prima parte della Costituzione. Il sistema oggi vigente, che prevede comunque la presenza di leggi generali dello Stato, chiaramente mantiene un ruolo alla legge statale in tutte le materie riservate alla fonte legislativa dalle disposizioni della prima parte della Costituzione. Ciò viene messo in questione dalla riformulazione, contenuta nel disegno di legge in esame, dell’articolo 117. Un puntuale esempio di contrasto si realizza, a suo avviso, nella materia dell’istruzione che, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 116 della Costituzione, può essere attribuita alla competenza esclusiva del legislatore regionale. Ora, questa previsione appare in evidente contrasto con quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 33 della Costituzione che riserva al legislatore nazionale la definizione delle norme generali sull’istruzione. Un simile contrasto è ravvisabile, a suo avviso, anche con riferimento alla disciplina delle professioni che, sempre per effetto del meccanismo previsto dal nuovo articolo 116, potrebbe essere attribuita alla competenza esclusiva delle regioni nonostante la previsione costituzionale, contenuta sempre nell’articolo 33, che impone un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale e la riserva di legge contenuta nel terzo comma dell’articolo 41.

        Infine, osserva che, nelle materie di loro esclusiva competenza le regioni potrebbero decidere di non legiferare, e in questo caso si creerebbe un sicuro problema interpretativo con riferimento alla permanente vigenza della normativa statale.
        In conclusione, ribadisce di ritenere meramente strumentale il provvedimento in esame, la cui approvazione la maggioranza vuole impropriamente utilizzare nel corso della campagna elettorale.

        Dopo che il senatore ROTELLI ha dichiarato di rinunciare al suo intervento, non essendovi altre richieste di parola, il presidente MARCHETTI dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame congiunto.
        
La seduta termine alle ore 9,30.