632ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini e per gli affari esteri Danieli.

        La seduta inizia alle ore 21.


IN SEDE REFERENTE

(838) MINARDO. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
(1170)
LAURICELLA ed altri. – Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all’estero
(1200)
MELUZZI e DE ANNA. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero
(1962)
COSTA. – Norme per l’esercizio del diritto di voto all’estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine
(2222)
MARCHETTI ed altri. – Norma per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica
(4010)
LA LOGGIA ed altri. – Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all’estero
(4157)
DE ZULUETA ed altri. – Delega al Governo per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all’estero
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º  febbraio.

        La relatrice D’ALESSANDRO PRISCO, con riferimento alla proposta di svolgere un’ulteriore fase istruttoria attraverso l’audizione dei direttori generali delle amministrazioni competenti, ritiene che questa potrebbe essere interpretata come un’impropria manifestazione di un atteggiamento inutilmente dilatorio. Ritiene quindi preferibile proseguire nell’esame tenendo tuttavia conto della esigenza, qualora si pervenisse all’approvazione della legge, di garantire il concreto esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero. Infatti, la norma transitoria contenuta nella legge costituzionale n. 1 del 2001, prevede l’immediato operare della riserva di seggi a favore della circoscrizione Estero nel caso di approvazione di una legge. La eventuale impossibilità concreta di pervenire alla elezione dei relativi rappresentanti potrebbe quindi porre questioni di difficile soluzione che potrebbero incidere direttamente sugli equilibri politici degli organi rappresentativi. Ribadisce pertanto il suo avviso circa l’utilità di proseguire il confronto e l’esame del provvedimento così da compiere, prima dello scioglimento delle Camere, il cammino intrapreso nella corrente legislatura con la revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione.


        Il sottosegretario DANIELI condivide questi rilievi e ribadisce che la relazione da lui depositata agli atti della Commissione è frutto di valutazioni concordate con i vertici dell’amministrazione, che non potrebbero dunque esporre valutazioni di segno diverso.


        Il senatore SCHIFANI ricorda che le considerazioni svolte dinanzi alla Commissione dai sottosegretari per gli affari esteri e per l’interno erano state elaborate prima della proposta, da ultimo avanzata dalla relatrice, di prevedere una disciplina transitoria che, a suo avviso, modifica in modo significativo i termini della questione con particolare riguardo al riferimento esclusivo agli elenchi AIRE per l’esercizio del diritto di voto. Ritiene dunque che, nel corso della riunione odierna della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sia emersa l’esigenza di svolgere un’ulteriore fase istruttoria proprio in relazione a quella proposta. Ribadisce quindi la intenzione della sua parte politica di contribuire attivamente alla sollecita definizione del provvedimento, nella garanzia tuttavia del rispetto di condizioni di parità degli elettori e delle forze politiche in competizione.


        Il senatore MANTICA condivide le valutazioni svolte dalla relatrice e ricorda che nel corso dell’ultima riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è emersa una preoccupazione di carattere istituzionale, ampiamente condivisa, in ordine alla prima attuazione del provvedimento in esame. È stata quindi rappresentata l’opportunità di svolgere un ulteriore approfondimento tecnico, attraverso l’audizione dei direttori generali competenti. Al di là di questa ipotesi, rispetto alla quale dichiara di condividere le valutazioni della relatrice, chiede che sia definito un calendario certo dei tempi dell’esame del provvedimento, osservando che su gran parte dei problemi si è pervenuti a soluzioni ampiamente condivise, mentre resta ancora aperta, per la sua parte politica, la questione della opportunità di articolare in più ripartizioni la unica circoscrizione Estero.


        Il senatore BESOSTRI ricorda che, allo stato della vigente legislazione, non si possa che fare riferimento all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, il solo strumento ufficiale ove sono registrati i nominativi degli elettori residenti all’estero. Il problema della attendibilità dell’Anagrafe è, a suo avviso, di puro fatto ed è risolvibile sollecitando gli interessati ad iscriversi. Quanto agli altri problemi emersi nel corso del dibattito, ritiene difficile evitare la articolazione in più ripartizioni della circoscrizione Estero, che appare uno strumento necessario per assicurare lo svolgimento di un’efficace e corretta campagna elettorale.


        Il senatore SCHIFANI, con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Besostri, chiede al rappresentante del Governo se vi siano i tempi per svolgere una efficace campagna di sensibilizzazione per sollecitare l’iscrizione all’AIRE degli interessati, prima dell’invio dei certificati elettorali.


        Al quesito risponde il sottosegretario DANIELI, il quale ricorda che da circa un anno e mezzo l’Amministrazione degli esteri ha avviato una estesa campagna di informazione, attraverso la rete delle rappresentanze consolari, che ha permesso la iscrizione di molti concittadini alle liste dell’AIRE. Osserva tuttavia che nell’ordinamento italiano, a differenza di quanto previsto dal sistema francese, non esiste un obbligo per i cittadini residenti all’estero di iscriversi alle anagrafi consolari. Reputa quindi difficilmente ipotizzabile un impegno del Governo in relazione all’esito di una campagna informativa che postula atti volontari.


        Ad un’ulteriore richiesta di chiarimento del senatore SCHIFANI, il sottosegretario DANIELI replica ricordando che per iscriversi all’AIRE è sufficiente una semplice autocertificazione. Il problema dell’attendibilità dell’AIRE non risiede dunque nella complessità degli adempimenti previsti per i cittadini interessati, ma nella difforme attuazione data alla relativa disciplina da parte delle amministrazioni comunali italiane. Molti comuni, infatti, hanno tempi assai lunghi per l’aggiornamento delle rispettive anagrafi. Auspica quindi che si pervenga quanto prima alla definizione di un’anagrafe unica degli italiani residenti all’estero.


        Il senatore BETTAMIO concorda con le valutazioni svolte dal rappresentante del Governo, ma ricorda le difficoltà e gli oggettivi impedimenti che le legislazioni di molti paesi stranieri pongono allo svolgimento di campagne elettorali sul loro territorio.


        Il presidente VILLONE, riferendosi alle indicazioni esposte dal senatore D’Onofrio nella seduta pomeridiana, sostiene che occorre pervenire a una valutazione conclusiva senza alcuna polemica politica. Condividendo quindi le valutazioni della relatrice, ritiene che l’esame del provvedimento in titolo non possa essere sospeso; tuttavia, a suo avviso non si può non rilevare la necessità di definire una disciplina immediatamente applicabile sin dalle prossime consultazioni, per evitare le possibili incertezze derivanti dalla applicazione della norma transitoria contenuta nella legge costituzionale n. 1 del 2001 quanto all’attribuzione dei seggi assegnati, dagli articoli 56 e 57 della Costituzione, alla circoscrizione Estero.

        In merito alla richiesta avanzata dal senatore Mantica, ritiene che una volta esaurito l’esame del disegno di legge sul conflitto di interessi, la Commissione possa dedicare le sedute della prossima settimana all’esame del provvedimento in titolo.

        Il senatore BETTAMIO ritiene che i prossimi giorni possano essere utilizzati utilmente richiedendo alle ambasciate informazioni relative all’attendibilità dei dati contenuti nell’AIRE.

        A questo proposito il sottosegretario DANIELI osserva che le ambasciate hanno già comunicato i dati contenuti nelle anagrafi consolari, da cui emerge una chiara disparità rispetto ai dati dell’AIRE. Solo un numero limitato di sedi consolari non hanno fornito dati completi, ma si tratta di territori nei quali la presenza di cittadini italiani è poco significativa e comunque numericamente non rilevante.


        Il senatore ELIA chiede quali conseguenze siano derivate dalla decadenza del decreto-legge sulla cosiddetta ripulitura delle liste elettorali.


        Il sottosegretario DANIELI ricorda che, decaduto il decreto-legge, sono stati nuovamente iscritti nelle liste i nominativi cancellati per effetto dello stesso decreto.


        Il presidente VILLONE, nel condividere l’intento manifestato dal senatore D’Onofrio di non strumentalizzare le questioni in esame in occasione della prossima campagna elettorale, ribadisce la sua proposta di dedicare i lavori della Commissione della prossima settimana all’esame dei provvedimenti in titolo pervenendo ad una conclusione ampiamente condivisa e non strumentale a singole posizioni politiche.

        Il senatore BESOSTRI condivide questa proposta a nome della sua parte politica.


        Anche il senatore D’ONOFRIO dichiara di condividere la proposta avanzata dal Presidente.


        Il senatore SCHIFANI, prendendo atto del superamento, nel corso dell’esame del provvedimento, delle distanze tra le forze politiche sulle questioni più rilevanti, rammenta i persistenti problemi in ordine ad alcuni aspetti tecnici, relativi all’applicabilità, in sede di prima attuazione, di alcune disposizioni contenute nel testo in esame. Vi sono poi questioni di ordine costituzionale, come la limitazione dell’elettorato passivo ai soli cittadini residenti all’estero. Si tratta comunque di un insieme di problemi e questioni sui quali il confronto può proseguire in modo aperto, al fine di pervenire ad una soluzione ampiamente condivisa. Condivide pertanto la proposta avanzata dal Presidente.


        La senatrice PASQUALI, condividendo l’intervento del senatore Mantica, ribadisce l’esigenza di definire un percorso certo per l’esame del provvedimento.


        Il presidente VILLONE, riassumendo il dibattito, prende atto della convergente volontà di dedicare, in modo prevalente, i lavori della Commissione della prossima settimana all’esame dei provvedimenti in titolo, con l’intesa di pervenire ad una soluzione comunque ampiamente condivisa, quale ne sia l’esito.


        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(236) PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo
(4465)
CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, con le votazioni degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del disegno di legge n. 3236, assunto a base dell’esame.

        La relatrice DENTAMARO ribadisce, con riferimento ai subemendamenti 7.500/3, 7.500/9 e 7.500/13, di contenuto identico, di volersi rimettere alla valutazione della Commissione. Ritiene tuttavia che la fattispecie, prevista nell’ultimo periodo del comma 1 del nuovo testo dell’articolo 7 da lei proposto, potrebbe essere riformulata come una presunzione relativa, invece che assoluta, ammettendo quindi la possibilità di una prova contraria.


        Il senatore PASTORE osserva che la fattispecie disciplinata nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 proposto dalla relatrice ipotizza una situazione di vera e propria incapacità giuridica, impedendo ai più stretti congiunti dell’interessato la possibilità stessa di essere titolari di alcune situazioni giuridiche. Si tratta dunque di una previsione di particolare gravità, la cui introduzione nell’ordinamento giuridico deve essere, a suo avviso, valutata con estrema attenzione e cautela.


        Il presidente VILLONE ritiene meritevole di considerazione queste argomentazioni.


        Il senatore PELLICINI, condividendo i rilievi svolti dal senatore Pastore, sottolinea la improprietà della previsione della fattispecie regolata dall’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 proposto dalla relatrice, rilevando inoltre che nei ristretti termini fissati dalla disciplina in esame appare chiaramente discriminatorio escludere i più stretti congiunti dalla possibilità di essere destinatari del patrimonio dell’interessato.


        Si associa a queste considerazioni la senatrice PASQUALI, mentre il senatore PASTORE osserva che per effetto della disciplina in esame, si realizzerebbe anche una ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che alienino il patrimonio a favore dei più stretti congiunti a seconda che l’alienazione avvenga prima o dopo il conseguimento della titolarità di una carica di Governo.


        Il presidente VILLONE osserva che occorrerebbe comunque chiarire che gli effetti della simulazione sono circoscritti a quanto regolato dalla disciplina in esame.


        Il senatore PASTORE osserva invece che, traendo le logiche conseguenze da quanto previsto dalla disposizione in esame, occorrerebbe addirittura estendere l’ambito di applicazione dell’intera disciplina ai più stretti congiunti dell’interessato, a prescindere dai casi di cessione simulata.


        Il senatore SCHIFANI richiama quindi l’attenzione sull’affidamento incolpevole dei terzi in buona fede, i cui rapporti giuridici potrebbero essere messi in questione per effetto dell’applicazione della disciplina in esame. A queste considerazioni si associa il senatore PELLICINI.

        Su proposta del presidente VILLONE, concorde la relatrice, si conviene di esaminare separatamente, in un momento successivo, la questione delle alienazioni simulate. La relatrice DENTAMARO di conseguenza si risolve a riformulare l’emendamento 7.500 omettendo ogni riferimento alle ipotesi di alienazione simulata. Risultano dunque allo stato assorbiti, ma con la riserva di considerarli in altro contesto, i subemendamenti 7.500/3, 7.500/9, 7.500/13, di contenuto identico, 7.500/22A, 7.500/14 e 7.500/15.


        Si passa all’esame del subemendamento 7.500/4.


        La senatrice PASQUALI, dichiarando il proprio voto favorevole, spiega che la ragione della proposta emendativa consiste nel ritorno all’impostazione del testo approvato dalla Camera dei deputati, in quanto la sanzione pecuniaria proposta della relatrice è sproporzionata, non prevedendo alcuna possibile articolazione riferita alla gravità dell’illecito.


        La relatrice DENTAMARO fa notare che il subemendamento 7.500/12, da lei presentato, propone una graduazione della sanzione.


        La senatrice PASQUALI ne prende atto ma considera comunque insufficiente la proposta della relatrice, al fine di garantire la necessaria proporzione tra sanzioni e illecito.


        Il senatore SCHIFANI, dichiarando il proprio voto favorevole, rileva che nel comma di cui viene proposta la soppressione, le sanzioni previste, seppure graduate, sono irragionevoli. Ribadisce che sul tema delle sanzioni esiste forte divergenza tra i gruppi della maggioranza e quelli dell’opposizione.


        Il senatore TIRELLI dichiara il suo voto favorevole e afferma che a suo parere la questione all’esame dovrebbe essere accantonata perché connessa strettamente al problema della simulazione, la cui definizione è stata rimessa a un momento successivo.


        Il presidente VILLONE osserva che le parti relative alla simulazione non sono toccate dai subemendamenti e dagli emendamenti all’esame.


        Il senatore D’ONOFRIO, dichiarando il suo voto favorevole, richiama l’attenzione della relatrice per una riflessione seria sull’oggetto della sanzione, a suo parere affrontato con superficialità.


        Posto ai voti, il subemendamento 7.500/4 risulta respinto.


        Il senatore PASTORE ritira il subemendamento 7.500/16.


        Quanto al subemendamento 7.500/22, la relatrice DENTAMARO ne propone una riformulazione, che non contempla, come convenuto, il caso della alienazione simulata (7.500/22 nuovo testo). Ritiene, inoltre, che il suo subemendamento potrebbe essere integrato, in analogia a quanto già stabilito per altri casi riguardo alla gradualità nel procedimento di accertamento degli illeciti prima della irrogazione delle sanzioni.


        Il senatore SCHIFANI ribadisce l’importanza dell’accertamento da parte dell’autorità garante e riformula il subemendamento 7.500/17, riferendolo al subemendamento 7.500/22 della relatrice.


        È posto quindi in votazione il subemendamento 7.500/17 (nuovo testo) che viene accolto dalla Commissione.


        Il presidente VILLONE prospetta la possibilità di considerare anche i subemendamenti 7.500/1 e 7.500/11, adeguatamente riformulati, riferiti al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo) della relatrice.


        Concordano, ciascuno per la propria proposta, sia la relatrice DENTAMARO, sia il senatore SCHIFANI. Questi annuncia quindi il suo voto favorevole sul subemendamento 7.500/11 (nuovo testo), che perfeziona il testo approvato dalla Camera dei deputati. Ribadisce inoltre che il problema non può essere esaurito nell’aspetto sanzionatorio, perché norme successive prevedono il trasferimento patrimoniale d’ufficio, eliminando la situazione di incompatibilità. Ritiene che questo aspetto non sia stato adeguatamente approfondito e per questo vengano prospettate sanzioni eccessive, con il rischio di colpire due volte, con la gestione fiduciaria e la sanzione, lo stesso soggetto. Ritiene pertanto che la sanzione debba essere adeguatamente calibrata.


        Approvato il subemendamento 7.500/1 (nuovo testo) della relatrice, è posto ai voti il subemendamento 7.500/11 (nuovo testo), che risulta invece respinto.


        Il senatore SCHIFANI si dichiara quindi contrario al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), nonostante le integrazioni apportate: ritiene infatti non proporzionata la sanzione proposta, che dunque non è in sintonia con l’ordinamento vigente. Rileva, inoltre che il confronto su temi di grande rilevanza, con atteggiamento non polemico, che ha caratterizzato la discussione, non si realizza sul tema delle sanzioni.


        Posto ai voti, il subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), risulta approvato. È assorbito il subemendamento 7.500/10, che sarà comunque considerato nel contesto relativo alle alienazioni simulate. È invece precluso il subemendamento 7.500/5.

        La relatrice DENTAMARO riformula l’emendamento 7.500 omettendo il terzo e il quarto periodo del comma 3. Ne restano assorbiti i subemendamenti 7.500/6, 7.500/18, 7.500/19 e 7.500/7.

        La senatrice PASQUALI, dichiarando il suo voto favorevole ai subemendamenti 7.500/8 e 7.500/20, di identico contenuto, ribadisce la sua opposizione alle previste competenze della Consob, che non appaiono affatto necessarie.


        Il senatore PASTORE, dichiarandosi favorevole ai subemendamenti in esame, critica la presenza della Consob anche nei casi in cui non è opportuno il suo coinvolgimento. Ritiene quindi opportuno eliminare il riferimento o renderlo possibile solo nel caso di società da questa controllate ai sensi della legislazione vigente.


        Posti congiuntamente in votazione, i subemendamenti 7.500/8 e 7.500/20, di identico contenuto, risultano respinti.


        Il senatore SCHIFANI, dichiarando il suo voto favorevole al subemendamento 7.500/21 rileva che l’ultimo comma dell’articolo in esame, nel testo proposto dalla relatrice, impone una scelta unilaterale, che elimina ogni discrezionalità dell’interessato. Ritiene tale scelta non condivisibile e propone che l’interessato, pur non scegliendo il gestore, possa optare nell’ambito di un albo di gestori fiduciari predeterminato in base a criteri oggettivi. Riformula di conseguenza il suo stesso subemendamento (7.500/21 nuovo testo).


        La senatrice PASQUALI, dichiarando il suo voto favorevole al subemendamento 7.500/21 (nuovo testo), rileva che il comma 4 in esame prevede una non condivisibile determinazione del Presidente della Consob, ritenendo inoltre che il gestore debba in qualche modo essere di gradimento per l’interessato.


        Il senatore PASTORE propone che la questione sia risolta nell’ambito dell’articolo 8, per evidenti analogie.


        La relatrice DENTAMARO insiste invece per la conclusione dell’esame dell’articolo 7, rilevando la diversità con le fattispecie dell’articolo 8. Presenta quindi una riformulazione complessiva dell’emendamento 7.500, che tiene conto delle modifiche già accolte o concordate nel corso dell’esame (7.500 nuova formulazione).


        Il presidente VILLONE, sottolineando che in ogni caso resta ferma una riserva di coordinamento, pone ai voti il subemendamento 7.500/21 (nuovo testo), che risulta respinto.


        Il senatore SCHIFANI dichiara il suo voto contrario all’emendamento 7.500 (nuova formulazione), a causa delle sanzioni irragionevoli e non proporzionate.


        La senatrice PASQUALI dichiara il suo voto contrario all’emendamento 7.500 (nuova formulazione).


        Anche il senatore TIRELLI dichiara il suo voto contrario.


        L’emendamento 7.500 (nuova formulazione) è quindi approvato dalla Commissione. Risultano preclusi tutti gli altri emendamenti all’articolo 7, compreso il 7.0.1.


        Il seguito dell’esame è infine rinviato.


        
La seduta termina alle ore 23,20.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236


Art. 7.

7.100

Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere l’articolo.

 

7.500/12

Pastore, Schifani

        All’emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: «inferiore al due per cento del capitale sociale» con le seguenti: «tale da non consentire il controllo».

 

7.500/2

Pasquali, Magnalbò

        All’emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due per cento» con le seguenti: «cinque per cento».

 

7.500/3

Pasquali, Magnalbò

7.500/9

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

7.500/13

Pastore, Schifani

        All’emendamento 7.500, nel comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

 

7.500/22A

Duva

        All’emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado», con le seguenti: «di parenti o affini entro il quarto grado».

 

7.500/14

Pastore, Schifani

        All’emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di affini entro il secondo grado».

 

7.500/15

Pastore, Schifani

        All’emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «collegate» con le seguenti: «controllate dallo stesso alienante».

 

7.500/4

Pasquali, Magnalbò

        All’emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.

 

7.500/16

Schifani, Pastore

        All’emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere le parole: «o al trasferimento».

 

7.500/22

La Relatrice

        All’emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento, ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante accerta l’inottemperanza e applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza».

 

7.500/17 (nuovo testo)

Pastore, Schifani

        Al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), dopo le parole: «l’Autorità garante» inserire le seguenti: «previa convocazione dell’interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento».

 

7.500/1 (nuovo testo)

La Relatrice

        Al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), sostituire le parole: «accerta l’inottemperanza» con le parole: «dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente».

 

7.500/11 (nuovo testo)

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        Al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), sostituire le parole: «tra il 10,50 per cento» con le altre: «tra l’1 e il 10 per cento».

 

7.500/22 (nuovo testo)

La Relatrice

        All’emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento, ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l’Autorità garante accerta l’inottemperanza e applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza».

 

7.500/10

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 7.500, nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché in caso di alienazione simulata» e alla fine del comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Qualora sia presumibile l’alienazione simulata l’Autorità garante promuove giudizio di accertamento avanti il Giudice competente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la simulazione. L’Autorità garante può chiedere, in pendenza del giudizio, gli opportuni provvedimenti cautelari».

 

7.500/1

La Relatrice

        All’emendamento 7.500, nel comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente».

 

7.500/5

Pasquali, Magnalbò

        All’emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «incompatibilità» alla fine.

 

7.500/11

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 7.500, al comma 3, sostituire le parole da: «e contestualmente applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e contestualmente irroga all’interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’uno per cento e non superiore al dieci per cento del valore delle attività economiche qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4».

 

7.500/17

Pastore, Schifani

        All’emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell’interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

 

7.500/6

Pasquali, Magnalbò

        All’emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l’ultimo periodo.

 

7.500/18

Pastore, Schifani

        All’emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.

 

7.500/19

Pastore, Schifani

7.500/7

Pasquali, Magnalbò

        All’emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alla Consob».

 

7.500/8

Pasquali, Magnalbò

7.500/20

Pastore, Schifani

        All’emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «con il Presidente della Consob e».

 

7.500/21

Pastore, Schifani

        All’emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il gestore deve essere di gradimento dell’interessato».

 

7.500/21 (nuovo testo)

Pastore, Schifani

        All’emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il gestore deve essere di gradimento dell’interessato in una lista predisposta dalle autorità di garanzia e di controllo tra gli iscritti nell’Albo dei gestori».

 

7.500

La Relatrice

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 7.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)


        1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, l’interessato provvede all’alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 8. È ammessa l’alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l’interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L’interessato informa l’Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l’alienazione non sia simulata. Si presume simulata l’alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado ovvero di società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

        2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante.
        3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell’interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l’inottemperanza riguarda un’attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall’amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell’Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.
        4. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d’intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell’Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Dalla data dell’adesione decorrono gli effetti dell’atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio».

 

7.500 (nuova formulazione)

La Relatrice

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 7.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)


        1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, l’interessato provvede ad alienare, o a trasferire ai sensi dell’articolo 8, le attività economiche o le partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, o che comunque eccedono il 2 per cento del capitale sociale.

        2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante.
        3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l’Autorità garante, previa convocazione dell’interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
        4. L’Autorità garante, entro dieci giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d’intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell’autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Dalla data dell’adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto, da parte del titolare del patrimonio».

 

7.116

Martelli

        Sostituire l’articolo, con il seguente:


«Art. 7.

        1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data dell’assunzione della carica l’interessato decide l’alienazione totale o parziale delle attività economiche, ovvero l’affidamento in gestione delle stesse ad un soggetto fiduciario (di seguito indicato come «gestore») scelto dall’interessato stesso all’interno di una lista predisposta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Può essere nominato un collegio di gestori nell’ambito della predetta lista. L’interessato informa la medesima Autorità sulle condizioni dell’affidamento in gestione, in modo che ne sia verificabile l’effettività.

        2. Il gestore o il Collegio dei gestori deve essere del tutto indipendente dall’interessato, con l’esclusione di qualunque tipo di collegamento con lo stesso, deve operare in condizioni di effettiva indipendenza, e non può fornire all’interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se con quelle previste dall’articolo 8, comma 3.
        3. Quando le attività economiche di cui all’articolo 4, comma 3, consistono in partecipazioni in società ordinate secondo relazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 CC il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti ad astenersi da qualunque comunicazione con l’interessato in ordine all’amministrazione. Alla naturale scadenza il gestore dispone la conferma degli amministratori delle società di controllo in sede assembleare, qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei criteri della gestione.
        4. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 se il contratto di affidamento in gestione non è stato stipulato ovvero ne è stata accertata la simulazione l’Autorità dichiara con propria deliberazione che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono revocati di diritto dall’ufficio i soggetti di cui all’articolo 1 di cui sia stata dichiarata l’incompatibilità.
        5. Presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre ani, l’albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L’iscrizione all’albo dei gestori comporta l’obbligo di accettazione dell’atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell’interessato. Con regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l’iscrizione all’albo.
        6. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza.
        L’efficacia del contratto di trasferimento in gestione dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l’interessato e gli organi parlamentari competenti.
        7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell’attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.

 

7.117

Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 7.

        1. Al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell’interessato, a seconda del titolare della carica pubblica, dispone l’assegnazione in proprietà fiduciaria dei diritti relativi alle imprese interessate ad una amministrazione di garanzia per tutto il periodo di durata dell’incarico ricoperto dalla persona fisica interessata.

        2. Nel caso di imprese bancarie è la Banca d’Italia a disporre l’assegnazione in proprietà fiduciaria di cui al comma 1.
        3. Salvo quanto previsto al comma 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte d’appello, a seconda della comunicazione effettuata dal soggetto titolare della carica pubblica, provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti di provata esperienza e che non abbiano mai avuto rapporti professionali con il titolare della carica prevista o con le imprese interessate e provvede altresì a darne comunicazione all’interessato. L’interessato, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, deve scegliere, fra i professionisti indicati, l’amministratore fiduciario, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell’interessato. L’amministratore fiduciario è nominato dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d’appello. Lo stesso soggetto, a seguito di eventuale revoca, apre una nuova procedura di nomina. L’amministratore di garanzia esercita in totale indipendenza tutti i diritti ed i poteri anche gestionali comunque spettanti alla persona fisica interessata e si avvale delle stesse facoltà di nomina di amministratori, institori, direttori generali nelle imprese interessate, nonchè del potere di dichiararli decaduti dagli incarichi. Per la durata dell’amministrazione di garanzia i proventi maturati annualmente sono messi a disposizione dell’interessato, salvo obblighi di ricapitalizzazione. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata e l’amministratore di garanzia, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi o alla dismissione dei cespiti di cui all’articolo 2 o in altri casi espressamente previsti dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d’appello, in forma scritta. Entro trenta giorni dalla conclusione delle cariche di cui all’articolo 1, l’amministratore di garanzia ha l’obbligo di presentare il rendiconto di tutte le sue attività svolte nel corso dell’incarico al titolare delle quote di cui all’articolo 2, con obbligo di motivazione relativo a operazioni aziendali che abbiano comportato un decremento del patrimonio.
        4. Nel caso di imprese bancarie, la Banca d’Italia sceglie l’amministratore fiduciario con le stesse modalità con cui è scelto l’amministratore straordinario degli enti creditizi. Le competenze dell’amministratore fiduciario e le modalità dei suoi rendiconti sono definite dalle leggi vigenti in materia».

 

7.105

Napoli Roberto, Mundi, Nava

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l’interessato decide l’alienazione totale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica le decisioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l’alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’interno di una lista predisposta dall’Autorità medesima tra gli iscritti all’albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell’attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all’interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall’articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un gestore fiduciario; in tali casi, l’interessato può richiedere, all’atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l’operazione di alienazione avviata nel periodo precedente».

 

7.106

Napoli Roberto, Mundi, Nava

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l’interessato decide l’alienazione totale delle attività economiche ad un soggetto terzo, con l’esclusione del coniuge, dei parenti, degli affini e dei soggetti comunque collegati all’alienante, e comunica le decisioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l’alienazione simulata».

 

7.107

Napoli Roberto, Mundi, Nava

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l’interessato decide l’alienazione totale delle attività economiche ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica la decisione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in odo che sia impedita l’alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’interno di una lista predisposta dall’Autorità medesima tra gli iscritti all’albo dei gestori di cui al comma 4. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell’attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all’interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall’articolo 8, comma 3».

 

7.108

Pappalardo

        Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trustee, di seguito denominato gestore, è scelto dai Presidenti delle Autorità di controllo e garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro».

 

7.104

Marchetti

        Al comma 1, dopo le parole: «Il trustee, di seguito denominato “gestore“, è scelto» inserire le seguenti: «dai presidenti di Camera e Senato».

 

7.118

Schifani, Pastore, Magnalbò

        Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all’interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall’articolo 8, comma 3».

 

7.119

Schifani, Pastore, Magnalbò

        Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nell’ipotesi in cui l’interessato abbia comunicato la decisione di alienare in tutto o in parte le attività economiche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato fissa il termine per l’alienazione, tenuto conto delle condizioni del mercato nel settore delle attività stesse».

 

7.121

Schifani, Pastore, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Le attività economiche non alienate nel termine fissato dall’Autorità sono comunque trasferite al trust scelto dall’interessato all’interno di una lista predisposta dall’Autorità tra gli iscritti all’albo dei gestori di cui al comma 4. In tal caso all’atto del trasferimento l’interessato può chiedere che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l’operazione già avviata nel periodo precedente».

 

7.117

Schifani, Pastore, Magnalbò, D’Onofrio

        Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:

        «2. L’interessato che abbia comunicato la decisione di trasferire le attività economiche ad un trust è tenuto a scegliere all’interno di una lista predisposta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il gestore e i due gestori destinatari del trasferimento.

        3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
        4. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in viga generale dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
        5. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l’effettività dell’alienazione ovvero la stipulazione del contratto di trasferimento. L’accertamento deve essere compiuto entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4.
        6. Alla scadenza del termine stabilito per l’accertamento l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se accerta che l’alienazione è simulata ovvero che il contratto di trasferimento non è stipulato, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l’adozione delle deliberazioni di loro competenza. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce contestualmente le modalità di pubblicazione della deliberazione. Questa è impugnabile avanti al TAR competente per territorio.
        7. Presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l’albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L’iscrizione all’albo dei gestori comporta l’obbligo di accettazione dell’atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita per la durata in carica dell’interessato. Con regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e di professionalità per l’iscrizione all’albo.
        8. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato verificala corrispondenza del contratto di trasferimento al modello deliberato in via generale nonché la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo l’Autorità stessa informa l’interessato e gli organi di cui al comma 6.
        9. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell’attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti».

        Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 6.

 

7.2

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero è stata accertata un’alienazione simulata».

 

7.109

Pappalardo

        Al comma 2, al secondo e terzo periodo sopprimere le parole da: «per l’adozione» fino a: «rispettive Assemblee».

 

7.110

Pappalardo

        Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. La nomina del gestore ai sensi dei commi precedenti comporta in ogni caso la decadenza degli amministratori delle società controllate dal titolare del patrimonio».

 

7.1

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «irrevocabile».

 

7.120

Schifani, Pastore, Magnalbò, D’Onofrio

        Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

        «7-bis. Qualora le attività economiche di cui all’articolo 4, comma 3 della presente legge siano svolte in forma societaria e siano ordinate secondo relazioni dirette o indirette di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c., il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di gestione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti a uniformarsi alle direttive di massima del gestore, astenendosi da qualunque comunicazione con l’interessato. Alla naturale scadenza delle cariche il gestore ne dispone la rinnovazione qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei principi e dei criteri della gestione. Il collegio sindacale è integrato con un membro nominato dal gestore».

 

7.0.1

Cò, Crippa, Russo SPENA

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 7-bis.

        1. L’amministratore di garanzia, nell’esercizio delle sue funzioni, per gli aspetti non disciplinati dalla presente legge, deve attenersi alle disposizioni vigenti in materia di società fiduciaria e di mandato.

        2. I trasferimenti di proprietà dei cespiti del soggetto interessato dall’amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi».