Art. 7.
Cò, Crippa, Russo Spena
Sopprimere l’articolo.
7.500/12
Pastore, Schifani
All’emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: «inferiore al due per cento del capitale sociale» con le seguenti: «tale da non consentire il controllo».
7.500/2
Pasquali, Magnalbò
All’emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due per cento» con le seguenti: «cinque per cento».
7.500/3
7.500/9
Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò
7.500/13
All’emendamento 7.500, nel comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
7.500/22A
Duva
All’emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado», con le seguenti: «di parenti o affini entro il quarto grado».
7.500/14
All’emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «di affini entro il secondo grado».
7.500/15
All’emendamento 7.500, nel comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «collegate» con le seguenti: «controllate dallo stesso alienante».
7.500/4
All’emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.
7.500/16
Schifani, Pastore
All’emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere le parole: «o al trasferimento».
7.500/22
La Relatrice
All’emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento, ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante accerta l’inottemperanza e applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza».
7.500/17 (nuovo testo)
Al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), dopo le parole: «l’Autorità garante» inserire le seguenti: «previa convocazione dell’interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento».
7.500/1 (nuovo testo)
Al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), sostituire le parole: «accerta l’inottemperanza» con le parole: «dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente».
7.500/11 (nuovo testo)
Al subemendamento 7.500/22 (nuovo testo), sostituire le parole: «tra il 10,50 per cento» con le altre: «tra l’1 e il 10 per cento».
7.500/22 (nuovo testo)
All’emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento, ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l’Autorità garante accerta l’inottemperanza e applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza».
7.500/10
All’emendamento 7.500, nel comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché in caso di alienazione simulata» e alla fine del comma 3, aggiungere i seguenti periodi: «Qualora sia presumibile l’alienazione simulata l’Autorità garante promuove giudizio di accertamento avanti il Giudice competente. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la simulazione. L’Autorità garante può chiedere, in pendenza del giudizio, gli opportuni provvedimenti cautelari».
7.500/1
All’emendamento 7.500, nel comma 3, al primo periodo, sopprimere le parole: «dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente».
7.500/5
All’emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «incompatibilità» alla fine.
7.500/11
All’emendamento 7.500, al comma 3, sostituire le parole da: «e contestualmente applica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e contestualmente irroga all’interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’uno per cento e non superiore al dieci per cento del valore delle attività economiche qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4».
7.500/17
All’emendamento 7.500, nel comma 3, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell’interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».
7.500/6
All’emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l’ultimo periodo.
7.500/18
All’emendamento 7.500, nel comma 3, sopprimere il terzo periodo.
7.500/19
7.500/7
All’emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alla Consob».
7.500/8
7.500/20
All’emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «con il Presidente della Consob e».
7.500/21
All’emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il gestore deve essere di gradimento dell’interessato».
7.500/21 (nuovo testo)
All’emendamento 7.500, nel comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il gestore deve essere di gradimento dell’interessato in una lista predisposta dalle autorità di garanzia e di controllo tra gli iscritti nell’Albo dei gestori».
7.500
Sostituire l’articolo con il seguente:
(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)
2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante. 3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell’interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l’inottemperanza riguarda un’attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall’amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell’Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob. 4. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d’intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell’Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Dalla data dell’adesione decorrono gli effetti dell’atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio».
7.500 (nuova formulazione)
2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante. 3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1, l’Autorità garante, previa convocazione dell’interessato e verificate le condizioni del caso e ogni altro elemento utile ad accertare il carattere volontario e la gravità del suo comportamento, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. L’Autorità garante, entro dieci giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d’intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell’autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l’adesione, al gestore. Dalla data dell’adesione decorrono gli effetti del trasferimento, in mancanza del relativo atto, da parte del titolare del patrimonio».
7.116
Martelli
Sostituire l’articolo, con il seguente:
2. Il gestore o il Collegio dei gestori deve essere del tutto indipendente dall’interessato, con l’esclusione di qualunque tipo di collegamento con lo stesso, deve operare in condizioni di effettiva indipendenza, e non può fornire all’interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se con quelle previste dall’articolo 8, comma 3. 3. Quando le attività economiche di cui all’articolo 4, comma 3, consistono in partecipazioni in società ordinate secondo relazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 CC il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di amministrazione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti ad astenersi da qualunque comunicazione con l’interessato in ordine all’amministrazione. Alla naturale scadenza il gestore dispone la conferma degli amministratori delle società di controllo in sede assembleare, qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei criteri della gestione. 4. Alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 se il contratto di affidamento in gestione non è stato stipulato ovvero ne è stata accertata la simulazione l’Autorità dichiara con propria deliberazione che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Sono revocati di diritto dall’ufficio i soggetti di cui all’articolo 1 di cui sia stata dichiarata l’incompatibilità. 5. Presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre ani, l’albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L’iscrizione all’albo dei gestori comporta l’obbligo di accettazione dell’atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell’interessato. Con regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l’iscrizione all’albo. 6. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L’efficacia del contratto di trasferimento in gestione dell’attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ne informa l’interessato e gli organi parlamentari competenti. 7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell’attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti.
7.117
2. Nel caso di imprese bancarie è la Banca d’Italia a disporre l’assegnazione in proprietà fiduciaria di cui al comma 1. 3. Salvo quanto previsto al comma 2, il primo presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte d’appello, a seconda della comunicazione effettuata dal soggetto titolare della carica pubblica, provvede a formare un elenco di quattro professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti di provata esperienza e che non abbiano mai avuto rapporti professionali con il titolare della carica prevista o con le imprese interessate e provvede altresì a darne comunicazione all’interessato. L’interessato, entro dieci giorni dalla suddetta comunicazione, deve scegliere, fra i professionisti indicati, l’amministratore fiduciario, revocabile motivatamente in qualsiasi momento, anche su richiesta dell’interessato. L’amministratore fiduciario è nominato dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d’appello. Lo stesso soggetto, a seguito di eventuale revoca, apre una nuova procedura di nomina. L’amministratore di garanzia esercita in totale indipendenza tutti i diritti ed i poteri anche gestionali comunque spettanti alla persona fisica interessata e si avvale delle stesse facoltà di nomina di amministratori, institori, direttori generali nelle imprese interessate, nonchè del potere di dichiararli decaduti dagli incarichi. Per la durata dell’amministrazione di garanzia i proventi maturati annualmente sono messi a disposizione dell’interessato, salvo obblighi di ricapitalizzazione. Nessuna comunicazione è consentita tra la persona interessata e l’amministratore di garanzia, o viceversa, se non con riguardo alla maturazione e distribuzione dei proventi o alla dismissione dei cespiti di cui all’articolo 2 o in altri casi espressamente previsti dal primo presidente della Corte di cassazione o dal presidente della Corte d’appello, in forma scritta. Entro trenta giorni dalla conclusione delle cariche di cui all’articolo 1, l’amministratore di garanzia ha l’obbligo di presentare il rendiconto di tutte le sue attività svolte nel corso dell’incarico al titolare delle quote di cui all’articolo 2, con obbligo di motivazione relativo a operazioni aziendali che abbiano comportato un decremento del patrimonio. 4. Nel caso di imprese bancarie, la Banca d’Italia sceglie l’amministratore fiduciario con le stesse modalità con cui è scelto l’amministratore straordinario degli enti creditizi. Le competenze dell’amministratore fiduciario e le modalità dei suoi rendiconti sono definite dalle leggi vigenti in materia».
7.105
Napoli Roberto, Mundi, Nava
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l’interessato decide l’alienazione totale delle attività economiche ovvero il trasferimento delle stesse ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica le decisioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l’alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’interno di una lista predisposta dall’Autorità medesima tra gli iscritti all’albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell’attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all’interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall’articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque trasferite ad un gestore fiduciario; in tali casi, l’interessato può richiedere, all’atto del trasferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l’operazione di alienazione avviata nel periodo precedente».
7.106
«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l’interessato decide l’alienazione totale delle attività economiche ad un soggetto terzo, con l’esclusione del coniuge, dei parenti, degli affini e dei soggetti comunque collegati all’alienante, e comunica le decisioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l’alienazione simulata».
7.107
«1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 4, comma 3, entro quarantacinque giorni dalla data di assunzione della carica l’interessato decide l’alienazione totale delle attività economiche ad un gestore fiduciario autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunica la decisione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato; informa altresì la medesima Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in odo che sia impedita l’alienazione simulata. Il gestore fiduciario è scelto dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, all’interno di una lista predisposta dall’Autorità medesima tra gli iscritti all’albo dei gestori di cui al comma 4. I soggetti di cui all’articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dell’attività del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all’interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall’articolo 8, comma 3».
7.108
Pappalardo
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il trustee, di seguito denominato gestore, è scelto dai Presidenti delle Autorità di controllo e garanzia cui sono attribuite competenze dalla presente legge, riuniti in conferenza tra loro».
7.104
Marchetti
Al comma 1, dopo le parole: «Il trustee, di seguito denominato “gestore“, è scelto» inserire le seguenti: «dai presidenti di Camera e Senato».
7.118
Schifani, Pastore, Magnalbò
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all’interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall’articolo 8, comma 3».
7.119
Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Nell’ipotesi in cui l’interessato abbia comunicato la decisione di alienare in tutto o in parte le attività economiche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato fissa il termine per l’alienazione, tenuto conto delle condizioni del mercato nel settore delle attività stesse».
7.121
Al comma 1, sostituire il quarto periodo con i seguenti: «Le attività economiche non alienate nel termine fissato dall’Autorità sono comunque trasferite al trust scelto dall’interessato all’interno di una lista predisposta dall’Autorità tra gli iscritti all’albo dei gestori di cui al comma 4. In tal caso all’atto del trasferimento l’interessato può chiedere che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l’operazione già avviata nel periodo precedente».
Schifani, Pastore, Magnalbò, D’Onofrio
Sostituire i commi da 2 a 7 con i seguenti:
«2. L’interessato che abbia comunicato la decisione di trasferire le attività economiche ad un trust è tenuto a scegliere all’interno di una lista predisposta dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato il gestore e i due gestori destinatari del trasferimento.
3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 4. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in viga generale dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alla natura delle attività che ne sono oggetto. In essi è inserita la dichiarazione di entrambe le parti attestante la reciproca indipendenza. I contratti sono trasmessi in copia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. 5. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta l’effettività dell’alienazione ovvero la stipulazione del contratto di trasferimento. L’accertamento deve essere compiuto entro il termine di 30 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 4. 6. Alla scadenza del termine stabilito per l’accertamento l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se accerta che l’alienazione è simulata ovvero che il contratto di trasferimento non è stipulato, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l’adozione delle deliberazioni di loro competenza. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato stabilisce contestualmente le modalità di pubblicazione della deliberazione. Questa è impugnabile avanti al TAR competente per territorio. 7. Presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su conforme parere della CONSOB, è pubblicato, ogni tre anni, l’albo dei gestori ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L’iscrizione all’albo dei gestori comporta l’obbligo di accettazione dell’atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita per la durata in carica dell’interessato. Con regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono stabiliti i requisiti di affidabilità e di professionalità per l’iscrizione all’albo. 8. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato verificala corrispondenza del contratto di trasferimento al modello deliberato in via generale nonché la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo l’Autorità stessa informa l’interessato e gli organi di cui al comma 6. 9. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell’attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti trasferiti».
Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 6.
7.2
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero è stata accertata un’alienazione simulata».
7.109
Al comma 2, al secondo e terzo periodo sopprimere le parole da: «per l’adozione» fino a: «rispettive Assemblee».
7.110
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. La nomina del gestore ai sensi dei commi precedenti comporta in ogni caso la decadenza degli amministratori delle società controllate dal titolare del patrimonio».
7.1
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: «irrevocabile».
7.120
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Qualora le attività economiche di cui all’articolo 4, comma 3 della presente legge siano svolte in forma societaria e siano ordinate secondo relazioni dirette o indirette di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c., il trasferimento è effettuato al primo livello delle partecipazioni. Gli organi di gestione delle società direttamente o indirettamente controllate restano in carica e sono tenuti a uniformarsi alle direttive di massima del gestore, astenendosi da qualunque comunicazione con l’interessato. Alla naturale scadenza delle cariche il gestore ne dispone la rinnovazione qualora non ostino gravi motivi, tenuto conto anche dei principi e dei criteri della gestione. Il collegio sindacale è integrato con un membro nominato dal gestore».
7.0.1
Cò, Crippa, Russo SPENA
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
2. I trasferimenti di proprietà dei cespiti del soggetto interessato dall’amministrazione di garanzia, e viceversa, avvengono in esenzione da qualsiasi tipo di imposta altrimenti prevista a carico dei trasferimenti stessi».