AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI’ 17 GIUGNO 1998

271ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15.30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0102°)

Il PRESIDENTE ricorda che in base agli accordi informali definiti prima della seduta del giorno precedente, si intende fissato per le ore 13 di giovedì 18 giugno il termine per eventuali emendamenti al disegno di legge n. 3335 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998, già approvato dalla Camera dei deputati).


IN SEDE CONSULTIVA

(3288) Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione.

(Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI osserva in via preliminare che la disposizione conclusiva del disegno di legge qualifica la normativa in esame come legge fondamentale di riforma economico-sociale, tale da vincolare anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano: al riguardo obietta che tali enti territoriali hanno tributi propri e di conseguenza sarebbe illegittimo un simile obbligo normativo. Nell'insieme, d'altra parte, il testo di delegazione legislativa rivela molteplici aspetti critici: viene eliminato, in particolare, l'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari, con una innovazione di portata storica, dato che l'istituto ha tradizionalmente qualificato il rapporto tra l'erario e i concessionari della riscossione, assicurando un flusso costante di cassa per le entrate e giustificando l'aggio a favore degli enti di riscossione, in corrispondenza del rischio assunto. Non sono definiti adeguatamente, inoltre, i limiti di estensione della gara tra i concessionari, poiché al riguardo la lettera a) contiene una formulazione pressoché incomprensibile. Va ricordato, d'altra parte, che la riscossione mediante iscrizione a ruolo consente procedure accelerate e provviste di minori garanzie, cosicché l'affidamento di tali modalità di riscossione anche a società di diritto privato non appare sufficientemente circostanziata. Nella disposizione contenuta al n. 2 della lettera h) non è chiarito il regime delle entrate tributarie, mentre non sono stabiliti, nella legge di delegazione, i limiti di importo al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo. Prive di adeguate garanzie appaiono anche le disposizioni che abilitano un concessionario a non procedere a esecuzioni immobiliari. Quanto alla disposizione di cui al n. 7 della stessa lettera h), vi sono evidenti problemi di compatibilità con la legislazione vigente sulla protezione dei dati personali. La lettera p) risulta complessivamente generica, mentre la lettera q) ai numeri 1 e 2 contiene viceversa indicazioni normative di eccessivo dettaglio. La disposizione di cui alla lettera t) potrebbe essere interpretata nel senso di attribuire la potestà di esigere crediti anche a favore di soggetti privati, e ciò sarebbe quanto mai discutibile, dal momento che il concessionario potrebbe venirsi a trovare in situazione di conflitto. Conclude ravvisando l'opportunità di ascoltare un rappresentante del Governo, prima di procedere nell'esame, in modo di chiarire le numerose perplessità sollevate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall’unificazione del disegno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato.

(303) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
(341) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- DIANA Lino - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.
(432) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANA’ ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione.

(658) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

(2452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)


Il senatore BESOSTRI suggerisce l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame dei disegni di legge ad altra seduta, nella quale potrebbe essere concluso il dibattito. A suo avviso presentano un carattere più urgente i disegni di legge nn. 3090 e connessi, vivamente attesi nell'ambito delle autonomie locali. Il senatore DIANA preannuncia un proprio intervento, che ritiene preferibile pertanto rinviare ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.

(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Interviene il sottosegretario BETTINELLI dichiarando di aver chiesto di svolgere alcune precisazioni prima dell'inizio del dibattito. Non ritiene innanzitutto che possa essere sopravvalutata la funzione di eventuali ordini del giorno interpretativi, dal momento che è in facoltà del Senato introdurre semmai opportuni emendamenti. Altre considerazioni devono essere sostenute invece a proposito di eventuali ordini del giorno di indirizzo al Governo per l'emanazione di successive norme secondarie. Ricordato che il disegno di legge approvato dal Senato nella precedente legislatura contemplava come unica soluzione la vendita dei patrimoni e non anche la loro gestione fiduciaria, fa presente che la Commissione affari costituzionali della Camera nel corso dell'iter aveva rivolto precisi quesiti al Governo ed alle autorità di garanzia, ricevendone risposte scritte che avevano orientato in qualche misura il dibattito. In rappresentanza del Governo egli poi si è fatto interprete, durante i lavori, di una posizione assunta collegialmente. In quest'ambito si è concordato di estendere la disciplina anche ad altre figure non riconducibili in senso stretto all'esecutivo, nella consapevolezza che la normativa in preparazione deve essere ispirata a severità e rigore, dal momento che essa verosimilmente dovrà essere applicata nei confronti dei componenti del Governo in carica. Auspicando poi che il clima del dibattito rimanga il più possibile sereno, sottolinea la rilevanza dell'avverbio "esclusivamente" inserito all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 3236, il quale sotto questo profilo dà attuazione all'articolo 54, comma secondo, della Costituzione. L'ulteriore nozione di "atto idoneo" incontra una precisa definizione nell'articolo 13, norma sostanzialmente derivata dall'ordinamento statunitense e che si preoccupa di fugare possibili scappatoie derivanti da operazioni di simulazione. In relazione al comma 3, lettera a), dello stesso articolo, fa presente che alla Camera dei deputati si è fatta opportunamente resistenza ad un'estensione indebita della disciplina anche ai membri degli esecutivi regionali. Rispetto alla lettera d) dello stesso comma, riconosce inoltre l'esigenza di individuare un criterio di delimitazione, considerata l'eterogeneità delle figure riconducibili alle autorità di controllo e di garanzia, munite di status giuridici differenti. In ogni caso, in base ad una deliberazione dell'Assemblea della Camera, non vi sono comprese la Banca d'Italia e la Consob, la cui posizione è per più versi assimilabile al primo Istituto.
Passando poi ad esaminare le situazioni di incompatibilità in senso stretto, regolate fino all'articolo 4, comma 1, osserva che all'articolo 2, comma 2, sono stabilite norme uniformi per l'aspettativa dei dipendenti sia pubblici che privati. La cessazione dei rispettivi incarichi è poi prevista come conseguenza automatica e sull'operatività della norma vigilano i Presidenti delle due Camere, i cui accertamenti hanno un carattere ricognitivo e non costitutivo. Reputa tuttavia infelice la formulazione dell'articolo 3, comma 1, dal momento che la disposizione non ha un carattere sanzionatorio, in quanto, egli ribadisce, si tratta di conseguenze automaticamente disposte dall'ordinamento, il quale tende a rimuovere le situazioni di incompatibilità. Procedendo poi nell'esame di un secondo genere di situazioni impeditive, a carattere dinamico, rileva che su di esse vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, nei campi di rispettiva competenza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Consob, la quale svolge un ruolo di chiusura. Precisando poi che si procede esclusivamente alla valutazione dei valori patrimoniali oggetto di attività imprenditoriale, sostiene che sono ragionevolmente improbabili le situazioni limite indicate dal relatore Passigli e così pure le possibili dichiarazioni mendaci, in quanto gli interessati bene conoscono la loro condizione patrimoniale. E' pertanto verosimile attendersi che questi esercitano l'opzione nei quarantacinque giorni prescritti.

Il relatore PASSIGLI, interrompendo l'oratore, osserva che, ad esempio, a seguito del collocamento in borsa di una quota di titoli societari, i valori di riferimento possono rimanere modificati in modo consistente.

Il sottosegretario BETTINELLI, proseguendo nel proprio intervento, chiarisce che a tale proposito occorre considerare tutte le scritture contabili. Fa presente poi che l'alienazione dei beni interessati può essere totale o parziale: entro il termine deve essere eventualmente assunta la decisione di vendita, scaduto il quale potrà provvedervi il gestore, che a sua volta agisce non tanto nell'interesse del proprietario, quanto al preciso fine di eliminare le situazioni di incompatibilità. Si sofferma infine sul funzionamento e sugli adempimenti rimessi al gestore, richiamandosi per la disciplina integrativa alla legge n. 364 del 1989, di ratifica della Convenzione sui trusts.

Il presidente VILLONE, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una successiva seduta, nel corso della quale il rappresentante del Governo potrà completare le proprie considerazioni.

La seduta termina alle ore 16,30.