AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1999

450a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bassanini e per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUL TERMINE PER GLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014, IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
(A007 000, C01a, 0187o)

Il presidente VILLONE, facendo seguito alla richiesta avanzata dal senatore Pastore nella precedente seduta, propone di prorogare fino alle ore 12 di martedì 12 ottobre il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, già fissato per giovedì 7 ottobre.

La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE
(4167) SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.
(3808) SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.
(3830) Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000
(Esame dei disegni di legge n. 3808 e 3830 e congiunzione all'esame del disegno di legge n. 4167; seguito dell'esame del disegno di legge n. 4167 e congiunzione all'esame degli altri disegni di legge; esame congiunto e rinvio dei predetti disegni di legge)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 4167, sospeso nella seduta del 28 settembre, al quale si aggiunge l'esame dei disegni nn. 3808 e n. 3830, rinviati in Commissione.

Il relatore BESOSTRI, dopo aver riferito sui disegni di legge nn. 3808 e 3830 - il cui esame proseguirà dunque congiuntamente a quello del disegno di legge n. 4167 -, dà conto del parere formulato dalla Commissione bilancio, contrario - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - sull'articolo 3 di quest'ultimo disegno di legge; propone quindi un breve rinvio dell'esame in attesa del parere della Commissione giustizia, che ritiene di essenziale rilievo con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 4167, disposizioni sulle quali manifesta talune perplessità. Chiede quindi al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti sullo stato di attuazione delle misure previste per l'adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000.

Il sottosegretario BASSANINI, dopo aver ricordato che è a disposizione il rapporto elaborato dall'apposito Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio, ricorda che una bozza del piano degli interventi che si renderanno necessari qualora si verificassero problemi al momento del cambio di data previsto per l'anno 2000, è stato distribuito nella giornata odierna ai componenti del competente Comitato di Ministri. Sui contenuti di tale piano manifesta la sua piena disponibilità a riferire in Commissione sin dalla prossima occasione. Ricorda quindi i risultati di rapporti elaborati da altri istituti, alcuni dei quali pubblicati sulla stampa quotidiana negli ultimi giorni, che evidenziano lo stato di adeguamento dei sistemi informatici nel paese. A questo proposito rileva che taluni problemi parrebbero essere presenti nei settori della sanità e dei servizi idrici, mentre con riferimento al sistema bancario e creditizio, alle telecomunicazioni e al sistema elettrico emerge una complessiva adeguatezza delle misure adottate. In particolare, con riferimento ai servizi idrici, ne rileva la relativa arretratezza, che li mette al riparo dai rischi derivanti dal cambiamento di data, poiché i sistemi di gestione sono in gran parte meccanici e gli esercenti di tali servizi non dispongono di sistemi informatizzati se non in minima parte. Quanto al sistema sanitario, il Ministro competente ha già preso iniziative nei confronti delle regioni per verificare lo stato di adeguamento dei sistemi informatici.
Ricorda quindi che dal 15 ottobre entrerà in funzione una sala operativa nella sede di Forte Braschi, direttamente collegata con tutti i Comitati provinciali istituiti presso le singole Prefetture e le imprese che gestiscono servizi a rete a livello nazionale nonché collegata ad un terminale dislocato a Palazzo Chigi.

A quest'ultimo proposito prende la parola il senatore PELLEGRINO, che chiede le ragioni che hanno motivato la localizzazione a Forte Braschi della citata sala operativa, rilevando l'anomalia di un collegamento stabile tra le Prefetture e quella che risulta essere la sede del Servizio militare di informazione e sicurezza.

Il sottosegretario BASSANINI replica segnalando il carattere civile della struttura operativa localizzata a Forte Braschi. Si tratta di una struttura posta alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio, la cui collocazione nella sede militare di Forte Braschi è motivata da ragioni esclusivamente logistiche e di sicurezza.

Il senatore PELLEGRINO prende atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo.

Dopo che il senatore SELLA DI MONTELUCE ha dichiarato di concordare con la richiesta di rinvio avanzata dal relatore, il presidente VILLONE dispone un breve rinvio dell'esame, riservandosi di sollecitare il parere della 2a Commissione giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari
(Seguito e conclusione dell'esame)
(R050 001, C01a, 0001o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 settembre.

Il presidente VILLONE rileva che nel corso dei lavori della Commissione speciale istituita presso l'altro ramo del Parlamento per l'esame del documento in titolo, è emersa un'opinione prevalente nel senso di attribuire ai testi unici previsti dall'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, una natura non meramente compilativa, bensì oggetto di una espressa delega legislativa. In proposito ricorda il diverso orientamento emerso nel corso dei lavori preparatori di tale legge presso questo ramo del Parlamento, come risulta chiaramente sia dagli emendamenti proposti e definiti in Commissione sia dalla discussione in Assemblea.

Dopo un breve intervento del relatore MANZELLA, ad avviso del quale l'articolo 7 citato sembra contenere una delega seppur finalizzata esclusivamente alla delegificazione nonché alla elaborazione di testi unici, prende la parola il sottosegretario BASSANINI, il quale si sofferma sui lavori preparatori della legge n. 50 del 1999. Nel testo originario della proposta presentata al Senato dal Governo, la disposizione di cui all'articolo 7 era nel senso di una semplice autorizzazione al Governo a riordinare in testi unici la disciplina normativa di talune materie, introducendo le sole modifiche strettamente necessarie ad un coordinamento meramente formale della materia. Un analogo tenore aveva anche questa disposizione approvata in prima lettura dal Senato, tanto che non compariva in quei testi alcun termine di emanazione.
La Camera dei deputati introdusse varie modifiche, prevedendo in particolare la necessità di preventivi indirizzi parlamentari, un ampliamento dei limiti dell'attività di coordinamento formale demandata al Governo (ipotizzandosi la possibilità di introdurre in sede di redazione dei testi unici le «modifiche necessarie», e non solo le «modifiche strettamente necessarie»), nonché fissando un termine entro il quale i testi unici dovranno essere emanati.
In ragione di quelle modifiche, come accennato dal Presidente, l'opinione prevalente emersa in seno alla competente Commissione speciale della Camera dei deputati, è nel senso di interpretare il citato articolo 7 come disponente una delega legislativa, e non già una semplice autorizzazione, ad emanare testi unici. Conseguentemente, secondo il relatore presso l'altro ramo del Parlamento, onorevole Cerulli Irelli, il Governo dovrebbe provvedere all'adozione di ciascun testo unico attraverso la predisposizione di tre diversi atti: un decreto legislativo per la codificazione della normativa di rango primario, e quindi delle discipline non delegificabili, un regolamento contenente le normative di rango secondario, con il quale provvedere anche alla delegificazione delle discipline delle materie di cui al citato articolo 7, comma 1; un testo unico meramente compilativo, contenente le discipline normative, sia di rango legislativo sia di rango regolamentare recate dai due precedenti testi unici. Sempre secondo il relatore della Camera dei deputati - stante la natura di delega del citato articolo 7 della legge n. 50 - la previsione di un aggiornamento periodico dei testi unici, previsto dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 7, dovrebbe essere interpretata restrittivamente, come avente ad oggetto la sola normativa di rango secondario compresa nei testi medesimi.
Nel complesso la interpretazione avanzata dalla Camera dei deputati, ha il vantaggio di fornire all'esecutivo uno strumento più incisivo nell'opera di riordino di discipline normative in testi unici, ma di contro ha l'effetto di limitare la possibilità di aggiornamenti successivi dei medesimi.
Il Governo, quanto alla interpretazione della natura di delega o mera autorizzazione dell'articolo 7, si rimette alla valutazione del Parlamento. Ribadisce però l'intento originario del Governo di ottenere un'autorizzazione alla redazione di testi unici sostanzialmente compilativi, periodicamente aggiornabili; non ritiene, inoltre, che le modifiche apportate dalla Camera abbiano ridefinito completamente l'impianto originario di una disciplina - quella contenuta nella legge n. 50 del 1999 - che è stata approvata con un'ampia convergenza delle forze politiche nel comune intento di affrontare il problema della inflazione legislativa. In proposito ricorda la significativa attività svolta in tal senso da talune regioni nell'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 dello scorso anno, nonché l'opera di semplificazione avviata dalla legge n. 59 del 1997 che si sta concretizzando con la adozione dei regolamenti di semplificazione tra i quali ricorda quello istitutivo del cosiddetto sportello unico per la autorizzazione all'apertura di nuovi impianti produttivi. Al fine dunque di proseguire nel cammino intrapreso, ritiene opportuno un superamento delle divergenze interpretative sulla natura dei testi unici previsti dall'articolo 7. Crede peraltro che la profondità di tale contrasto vada ridimensionata; il Governo, infatti, anche qualora si decidesse di seguire l'interpretazione suggerita dalla Camera dei deputati, dovrebbe comunque attenersi a criteri rigorosi e restrittivi nell'opera di delegificazione nonché in quella di redazione dei testi unici.

Il presidente VILLONE rileva la maggiore utilità di un meccanismo che - secondo l'impostazione originaria del disegno di legge del Governo, confermata nel corso dell'esame presso questo ramo del Parlamento - prevede una autorizzazione permanente al Governo alla redazione di testi unici compilativi in determinate materie. L'interpretazione fornita dalla Camera finisce, invece, con il pregiudicare la possibilità, prevista dallo stesso articolo 7, di un aggiornamento periodico dei testi unici; essa, dunque, appare fragile sia dal punto di vista giuridico sia da quello politico, riducendosi peraltro ad enfatizzare quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7 che contiene, a suo avviso, un'aspirazione sostanzialmente illuministica priva di alcun valore cogente, come l'esperienza ha largamente dimostrato.

A quest'ultimo proposito prende la parola il sottosegretario BASSANINI, rilevando che il Governo, proponendo la riforma dei servizi pubblici locali sotto forma di novella delle corrispondenti disposizioni della legge n. 142 del 1990, ha inteso dare un significato pregnante a previsioni - pur di rango semplicemente legislativo - che impongono la necessità del ricorso a forme di abrogazione espressa.

Il presidente VILLONE, continuando nel suo intervento, ricorda che comunque appare difficile individuare nella disposizione di cui all'articolo 7 i requisiti identificativi di una delega legislativa, contenendo, quest'ultima disposizione, solo principi e criteri di ordine procedurale, che non toccano le materie oggetto dei testi unici.

Interviene quindi il senatore ROTELLI che, concordando con i rilievi mossi dal Presidente, evidenzia l'abnorme ricorso in questa legislatura allo strumento della delega, che ha finito per spostare una rilevante quota del potere legislativo dal Parlamento al Governo. Nel caso in esame, poi, si tratterebbe di una sorta di delega inconsapevole, come dimostrato dai dubbi sull'interpretazione dell'articolo 7 della legge n. 50 e dall'equivoco comportamento del rappresentante del Governo che si è rimesso, in proposito, alle valutazioni del Parlamento, ma in sostanza ha anche invitato il Senato ad attenersi alla interpretazione emersa nel corso dei dibattiti presso la Camera dei deputati. Quanto alle proposte avanzate dal relatore della Commissione speciale istituita presso quel ramo del Parlamento, rileva criticamente la complessità della procedura proposta per l'attuazione del disposto del citato articolo 7. Di essa si dovrebbe dare ragione alla opinione pubblica, in un contesto che dovrebbe essere di semplificazione.

Il sottosegretario BASSANINI, a quest'ultimo proposito, rileva che l'articolazione in una pluralità di atti dei testi unici previsti dall'articolo 7, proposta presso l'altro ramo del Parlamento, non si dovrebbe comunque tradurre in un risultato complesso, tale da ostacolare la chiara conoscibilità delle discipline oggetto dei testi unici, conoscibilità che verrebbe comunque assicurata dai testi unici di carattere compilativo che raccolgono al loro interno sia le norme di rango primario sia quelle di natura secondaria.

Il presidente VILLONE, replicando al rilievo avanzato dal senatore Rotelli sul carattere «inconsapevole» della delega contenuta nell'articolo 7, rileva che anche il testo trasmesso dalla Camera dei deputati e approvato, in seconda lettura, dal Senato, non mutasse - a suo personale avviso - il carattere di semplice autorizzazione alla redazione di testi unici compilativi, proprio dell'originaria proposta, non potendosi ritenere sufficiente per modificare questa natura la apposizione di un termine - introdotto dalla Camera dei deputati - per la adozione dei testi unici stessi, termine al quale può bene attribuirsi un carattere meramente ordinatorio. In ogni caso osserva che la natura normativa dell'articolo 7 non può essere determinata dalla intenzioni dei singoli parlamentari, né da quelle di un ramo del Parlamento, ma va desunta da altri fattori, sistematicamente considerati.

Prende quindi la parola il relatore MANZELLA che, dopo aver ricordato di non aver partecipato, in quanto non ancora componente del Senato, alla complessa elaborazione della legge n. 50 del 1999, rileva che l'articolo 7 di quella legge parrebbe prevedere - ad una semplice lettura - una autorizzazione alla delegificazione nonché una delega alla compilazione di testi unici, per la redazione dei quali ci si deve attenere al rigoroso rispetto dei principi e criteri ricavabili dalla normativa vigente, che non possono essere modificati stante la natura della previsione in esame, di mera delega ad elaborare testi unici. Condivide i rilievi avanzati dal senatore Rotelli sul carattere macchinoso del procedimento proposto alla Camera per l'adozione dei testi unici, rilevando però che l'obiettivo è comunque quello di fornire ai cittadini, agli interpreti e agli operatori discipline semplificate e facilmente conoscibili. Segnala quindi al rappresentante del Governo le richieste avanzate dalle Commissioni di merito, in occasione dell'esame in sede consultiva del documento in esame, di inserire ulteriori materie tra quelle oggetto di redazione di testi unici.

Intervengono quindi il presidente VILLONE e il senatore BESOSTRI, che rilevano la complessità della procedura seguita presso l'altro ramo del Parlamento per la elaborazione degli indirizzi da fornire al Governo, apprezzando il carattere puntuale e contenuto degli indirizzi proposti nella relazione del senatore Manzella.

Il senatore BESOSTRI segnala poi la opportunità di adottare un sistema che realizzi, nelle materie oggetto dei testi unici, un efficace coordinamento tra la normativa europea e quella nazionale, rilevando inoltre che la eventuale approvazione di indirizzi difformi da parte dei due rami del Parlamento potrebbe lasciare il Governo privo di un efficace orientamento.

Il sottosegretario BASSANINI, concordando con le considerazioni svolte dal presidente Villone, conferma che nella originaria impostazione del disegno di legge presentato dal Governo al Senato, lo strumento previsto dall'articolo 7 avrebbe dovuto avere un carattere permanente e funzionale al riordino di discipline di settore, apportando, alla normativa vigente, solo le modifiche strettamente necessarie per garantire una coerenza logica e sistematica, esplicitando le norme abrogate implicitamente e operando i necessari raccordi con le operazioni di delegificazione disposte dalla medesima legge n. 50 nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalle leggi n. 59 e n. 127 del 1997 e successive modificazioni. Alla Camera, il relatore di allora, onorevole Cananzi, evidenziò la impossibilità di procedere ad una simile attività di riordino utilizzando il semplice strumento del testo unico compilativo; conseguentemente furono introdotte al testo di quella che sarebbe divenuta la legge n. 50 del 1999 le modifiche ricordate nel suo precedente intervento, anche in conformità al parere reso in proposito dal Comitato per la legislazione costituito presso quel ramo del Parlamento.
Non ritiene, pertanto, che seguendo la interpretazione avanzata dalla Camera dei deputati si finisca per articolare in modo eccessivamente complesso lo strumentario dell'operazione di riordino; i cittadini e tutti gli operatori utilizzeranno infatti, per conoscere le discipline riordinate, i testi unici compilativi nei quali dovrebbero essere raccolte - secondo la impostazione avanzata dal relatore presso la Commissione speciale presso l'altro ramo del Parlamento - sia le norme di rango primario, sia quelle di rango secondario. Quel che invece desta preoccupazioni è il limite che è stato prospettato in quella sede all'opera di aggiornamento periodico dei testi unici. Questi dubbi interpretativi e i problemi evidenziati dovranno essere, a suo avviso, risolti in occasione dell'esame del nuovo disegno di legge di semplificazione, che sarà quanto prima presentato alle Camere. Nel frattempo, occorre che comunque si dia avvio all'istruttoria necessaria per la redazione dei testi unici; auspica quindi una convergenza tra gli atti di indirizzo che le due Camere dovranno adottare. Quanto all'ambito materiale dei testi unici, il Governo ritiene che, indipendentemente dalla natura delegata o meramente compilativa che si voglia attribuire ai medesimi, questo sia rigorosamente circoscritto dalla legge n. 50 del 1999. Il prossimo disegno di legge di semplificazione potrà essere la sede per recepire formalmente le indicazioni di ulteriori materie, che peraltro potranno essere utilmente segnalate negli atti di indirizzo che le due Camere si accingono ad approvare relativamente al documento in titolo.

Il presidente VILLONE ritiene che l'elemento più rilevante sia quello del carattere permanente o meno dello strumento di riordino: a suo avviso, l'interpretazione data dalla Camera dei deputati postula l'esclusione di quel carattere permanente e tuttavia, anche in quella interpretazione vi è un margine per includere nell'opera di riordino la possibilità dell'aggiornamento periodico, senza ulteriori atti di autorizzazione legislativa. Il margine è dato dal riferimento, contenuto nell'articolo 7 della legge 50, sia alle materie contemplate nella legge annuale di semplificazione, sia ai criteri di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Naturalmente gli aggiornamenti successivi avrebbero un limite intrinseco nella natura meramente compilativa ma permetterebbero comunque di realizzare un sistema dotato della necessaria flessibilità. Con tali precisazioni, potrebbe anche essere accolta l'interpretazione data dalla Camera dei deputati alla natura normativa dell'articolo 7.

Il relatore MANZELLA condivide la prospettazione del Presidente.

Il senatore PELLEGRINO conviene sulla opportunità di recuperare l'impostazione originaria data dal Governo al programma di riordino normativo ma osserva che in materia si è accumulato un ritardo soprattutto culturale, attinente il sistema delle fonti. Sarebbe importante, dunque, affermare un principio di autolimitazione legislativa, da parte del Parlamento, in modo da valorizzarne la funzione politica e di indirizzo concentrando l'attività di produzione normativa esclusivamente sulle leggi di principio.

Secondo il presidente VILLONE un simile obiettivo può essere perseguito, realisticamente, solo mediante la riduzione del numero dei parlamentari.

Consente il senatore PELLEGRINO.

Il senatore MAGNALBÒ, quindi, chiede un chiarimento sulla possibilità di adottare norme di interpretazione autentica nei testi unici.

Il presidente VILLONE ritiene che ciò sarebbe possibile, sempre che sia chiarita l'esatta configurazione delle norme di interpretazione autentica, esclusivamente nel caso in cui il testo unico abbia la natura di decreto legislativo delegato.
Propone, quindi, di conferire al relatore Manzella l'incarico di redigere una relazione per l'Assemblea corredata di tutti i pareri pronunciati dalle altre Commissioni e conforme all'orientamento condiviso nel corso dell'esame e, in particolare, all'indicazione da lui stesso formulata da ultimo circa la possibilità di assicurare all'operazione di riordino normativo i requisiti della stabilità e della continuità.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta del Presidente è infine accolta dalla Commissione.

(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica
(4201) SEMENZATO. - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria
(4207) MANZELLA. - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva
(4215) CÒ ed altri. - Norme per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie
(4225) LA LOGGIA ed altri. - Disciplina dell'informazione elettorale e politica
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione, rammenta che i senatori del Polo per le libertà e della Lega hanno rappresentato un orientamento rivolto a riferire una parte consistente degli spazi disponibili di propaganda alle rappresentanze parlamentari o consiliari già detenute dai competitori elettorali. In merito alla opportunità di commisurare il sistema alla diversità delle campagne elettorali sembra poi prevalere un orientamento diretto a individuare meccanismi più raffinati di adattamento.

Il senatore STIFFONI osserva che l'emendamento del Governo all'articolo 2 potrebbe essere utilizzabile quanto alla ripartizione degli spazi esclusivamente per l'elezione della Camera dei deputati, fermo restando che secondo la sua parte politica occorre comunque garantire gli spazi disponibili solo a quei candidati che abbiano un simbolo comune in una parte consistente del territorio elettorale. In ogni caso egli ribadisce che il proprio movimento consiste nella federazione di più forze politiche (Liga veneta, Lega lombarda e altre), che pertanto costituiscono una coalizione di soggetti reciprocamente autonomi. L'unità di intenti determinata dalla volontà di rappresentare gli interessi delle popolazioni settentrionali determina la scelta di presentare un solo simbolo elettorale, ma ciò non toglie che si tratta di una coalizione tra più forze politiche. Osserva, inoltre, che la proposta emendativa del Governo non è adattabile alla elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e neppure all'elezione dei sindaci. È opportuno, in ogni caso, distinguere il periodo che precede la presentazione delle candidature (per il quale è necessario un riferimento esclusivo alle rappresentanze già in atto, con ripartizione paritaria) dal periodo successivo alle candidature, nel quale occorre garantire uno spazio anche ai nuovi competitori. D'altra parte, occorre assicurare uno spazio preponderante ai candidati alle cariche esecutive quando le competizioni elettorali sono fondate su meccanismi di elezione diretta, ancorché integrati da una competizione tra liste di candidati per l'elezione delle rispettive assemblee. In tali casi, infatti, una misura che potrebbe essere ipotizzata nell'ordine dei tre quarti andrebbe ripartita tra i candidati alla carica esecutiva (sindaco, presidente della provincia e, auspicabilmente, presidente della regione) mentre la parte residua dovrebbe essere attribuita, in misura paritaria, alle liste di candidati per i rispettivi consigli. Al riguardo egli si riserva di formulare una proposta articolata e si sofferma intanto sulla questione della possibile differenza di disciplina in ragione della capacita di diffusione, nazionale o locale, delle emittenti. A suo avviso, una differenza è opportuna, proprio in ragione del tipo di consultazione elettorale, perché sarebbe improprio, ad esempio, assicurare una propaganda nazionale per candidature in enti locali. In ogni caso, è opportuno introdurre qualche forma di incentivazione alle emittenti locali per la diffusione di informazione politica.

Il senatore MANZELLA osserva che ogni tipo di elezione ha anche una dimensione locale, con la sola eccezione dei referendum. Anche per l'elezione della Camera e del Senato, infatti, c'è la competizione nei singoli collegi, da cui deriva la capacità di influenza propria delle emittenti locali. Per tale motivo non appare necessario né opportuno articolare la disciplina secondo la capacità di diffusione delle emittenti, anche perché le situazioni di monopolio o di oligopolio si possono determinare in ambito locale così come a livello nazionale. Si dichiara perplesso, pertanto, sulla opportunità di assumere la distinzione tra emittenti nazionali e locali come ragione di una diversa disciplina della comunicazione politica.

Il senatore BESOSTRI si dichiara d'accordo con il senatore Manzella e ritiene che la disciplina dovrebbe essere comune per le emittenti nazionali e per le emittenti locali, sia che si pervenga alla conclusione di prevedere un divieto per la pubblicità sia invece che ci si orienti verso una regolazione positiva della par condicio, che a suo avviso deve essere estesa anche all'interno delle liste dei candidati. Osserva, in proposito, che una gestione degli spazi di comunicazione concentrata esclusivamente a livello nazionale sarebbe in contraddizione con un sistema elettorale uninominale. Anche allo scopo di prevenire eventuali censure di legittimità costituzionale, il trattamento delle emittenti nazionali e di quelle locali dovrebbe essere dunque tendenzialmente comune, con una limitata articolazione riferita esclusivamente alle modalità di esercizio.

Il senatore PELLEGRINO rammenta che prima della diffusione del mezzo televisivo la forma principale di propaganda elettorale erano i comizi, regolati dalla legge per assicurare una disponibilità paritaria di occasioni e di spazi ai competitori. Ma vi era anche una diffusa forma di pubblicità, quella delle affissioni murali, che per lungo tempo non fu regolata in modo penetrante, fino a quando gli abusi e le degenerazioni che la accompagnarono, anche per il rispetto ambientale delle città, imposero una forma di regolazione più restrittiva. Ne deriva, dunque, la considerazione che regolare e limitare la pubblicità è possibile e legittimo, una volta assicurata la parità di condizioni nella propaganda elettorale.

Il senatore SCHIFANI osserva che le candidature elettorali hanno sempre un proprio radicamento territoriale e le emittenti locali, dunque, sono importanti come quelle nazionali cosicché non appare né necessaria né opportuna una differenza di disciplina. Occorre tener conto, piuttosto, dei diversi sistemi elettorali, in modo da privilegiare le coalizioni quando si tratta di competizioni a effetto maggioritario e i partiti o movimenti politici quando l'elezione è fondata sulla competizione tra liste di candidati. L'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2 del disegno di legge n. 4197 non è univoco e comunque costituisce un arretramento rispetto allo stesso disegno di legge perché comporterebbe una parità indiscriminata tra soggetti di forza e consistenza diversa. In proposito, egli afferma che il riferimento alla composizione delle assemblee elettive è da ritenere preferibile, ma ancor più opportuna è l'indicazione contenuta nel disegno di legge n. 4225, che privilegia una ripartizione degli spazi tra le due coalizioni contrapposte prevedendo uno spazio residuo per gli altri competitori. In tal modo, infatti, sarebbe assecondata e incentivata la competizione bipolare.

Il sottosegretario LAURIA precisa che l'emendamento del Governo all'articolo 2 nella parte relativa alla ripartizione degli spazi è solo una proposta provvisoria, accompagnata dalla riserva di una nuova formulazione che terrà conto senz'altro di tutte le obiezioni.

Il senatore ELIA afferma che alcune limitazioni all'esercizio delle attività di radiodiffusione possono essere contenute anche negli atti di concessione, cosicché anche una normativa di legge dal carattere limitativo e compatibile con i principi costituzionali, sarebbe sicuramente legittima; d'altra parte, dalle proposte in esame non si desume affatto una sorta di imposizione del silenzio, essendo comunque assicurata la disponibilità degli spazi di propaganda sia nelle emittenti nazionali sia in quelle locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.