AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 1998

319ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE



Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Bressa.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.

(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 luglio 1998.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3236, assunto a base dell'esame.

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il relatore ha presentato da ultimo una serie di emendamenti relativi agli articoli 1, 2 e 3.

Sugli emendamenti all'articolo 1, il senatore ANDREOLLI dà per illustrati quelli da lui sottoscritti, mentre il relatore PASSIGLI dà conto dell'emendamento 1.7, diretto a considerare espressamente anche il direttorio della Banca d'Italia, che altrimenti non sarebbe compresa nei casi già enumerati. Gli altri emendamenti del relatore sono dati per illustrati.

Sull'articolo 2, il RELATORE illustra l'emendamento 2.19, rivolto a evitare interpretazioni di segno restrittivo, che avrebbero effetti eccessivi. Dà quindi conto degli emendamenti 2.20, 2.21, 2.22 e 2.23, che in parte con modalità alternative hanno lo scopo di attenuare i limiti all'esercizio delle attività professionali, tenendo conto delle obiezioni esposte nel corso della discussione, in particolare da parte del senatore Elia. Egli si sofferma sull'emendamento 2.22, ritenendo preferibile la sospensione all'interruzione dei rapporti, e anche sull'emendamento 2.23, diretto a chiarire ulteriormente il regime da applicare ai professionisti titolari di partecipazioni proprietarie.

Il senatore PASTORE motiva gli emendamenti da lui presentati all'articolo 2, fondati su una riserva di principio verso misure interdittive alle quali considera preferibili prescrizioni di incompatibilità e obblighi di separazione tra interessi e funzioni. Egli auspica che la Commissione converga su un indirizzo più coerente alla stessa impostazione del testo, reputando contraddittoria, ad esempio, la disposizione di cui al comma 1, lettera e), rispetto al solo limite della gestione fiduciaria disposto altrove per attività di impresa ben più rilevanti. Le prescrizioni di inibizione dell'esercizio di attività di impresa dovrebbero essere limitate, a suo avviso, esclusivamente ai rapporti con pubbliche amministrazioni.

Il relatore PASSIGLI illustra l'emendamento 2.25, diretto a sopprimere la lettera f), che contraddice la possibilità, invero ragionevole, di svolgere operazioni finanziarie di modesta entità entro limiti già fissati in altre parti del testo. A suo avviso, per le operazioni su titoli mobiliari, sarebbe sufficiente una comunicazione alla CONSOB, come proposto con il suo emendamento 2.26. Egli illustra, quindi, l'emendamento 2.27.

Su quest'ultimo emendamento il presidente VILLONE obietta che il ritorno agli stessi incarichi potrebbe essere a volte problematico.

Il RELATORE conviene e si dichiara disponibile a modificare l'emendamento, limitandolo alle funzioni e alla sede. Illustra, quindi, l'emendamento 2.28, nonché il 2.29, diretto a garantire la conoscenza da parte dell'interessato circa la propria situazione di incompatibilità.
Di conseguenza, egli ha predisposto l'emendamento 3.6, che prevede un termine concesso all'interessato per rimuovere le situazioni di incompatibilità.

Gli emendamenti presentati da altri senatori in merito all'articolo 3, sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti che partecipano alla seduta.

Il relatore PASSIGLI, quindi, si riserva di presentare ulteriori emendamenti, relativi agli articoli 4 e seguenti.

Sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti gli emendamenti già presentati agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13.

Il senatore PASTORE, quindi, si sofferma sulla questione dell'interposizione personale: rammenta la normativa civilistica vigente in materia e auspica una meditazione adeguata a tale riguardo, per evitare sia norme meramente proclamatorie, sia conseguenze eccessivamente restrittive.

Il senatore BESOSTRI condivide l'impianto degli emendamenti illustrati dal relatore in ordine agli articoli 1, 2 e 3 e reputa opportuno insistere sulla disciplina delle attività dei soggetti interessati.

Su proposta del PRESIDENTE, quindi, considerato l'andamento dell'esame, si conviene di riaprire il termine degli emendamenti fino alle ore 18 di giovedì 5 novembre e di avviare le votazioni nelle sedute della settimana successiva.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.


(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri.

(3339) BERTONI - Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta precedente.

Riprende la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3015, assunto come testo base.

Il relatore VILLONE riferisce che il senatore Besostri ha presentato il subemendamento 15.100/1, che tiene conto di alcuni dei rilievi formulati nella discussione svolta sul suo emendamento 15.100, in materia di sanzioni per le dichiarazioni infedeli. Egli trova convincenti le correzioni proposte dal senatore Besostri, che consentirebbero di inserire nel testo per l'Assemblea un articolo per le dichiarazioni infedeli, sia pure con la riserva di considerare ulteriori correzioni. In tal modo, sarebbe possibile mantenere una disposizione a tale riguardo, senza dare l'impressione di un indebolimento nell'apparato sanzionatorio, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, ma con quegli adattamenti minimi ritenuti necessari.

Il senatore PASTORE mantiene le sue riserve sulla stessa opportunità di introdurre sanzioni così radicali e gravi come quelle della decadenza e dell'ineleggibilità. Tuttavia si fa carico di prospettare una riformulazione delle disposizioni in esame, che in luogo di sanzioni ope legis prevede un procedimento di applicazione delle stesse sanzioni, con le connesse garanzie, anche di contraddittorio. Inoltre è fondamentale - a suo avviso - affermare il principio che le sanzioni in questione dovrebbero derivare da accertamenti strettamente inerenti alla sentenza di condanna pronunciata in sede penale. Solo entro questo limite, infatti, una simile disciplina sanzionatoria sarebbe compatibile con i più elementari principi di garanzia.

Il senatore BESOSTRI riconosce la difficoltà di contemperare le diverse esigenze sottese alla questione di cui si discute: in astratto, la soluzione più coerente sarebbe quella di una nuova fattispecie penale, con apposite sanzioni, ed eventuali sanzioni accessorie. Tuttavia la sede normativa non sembra la più idonea per una innovazione del genere e la proposta del senatore Pastore potrebbe essere accolta almeno per la parte relativa al procedimento di applicazione delle sanzioni. Egli dà ragione, quindi, dell'ultima parte del suo subemendamento, rivolta a rimuovere gli effetti sanzionatori in caso di riabilitazione.

Il relatore VILLONE paventa la possibilità di applicazioni discrezionali anche improprie, nel caso venga meno l'automatismo previsto dalle disposizioni in esame.

Il senatore BESOSTRI prospetta l'opportunità di prevedere una pena accessoria da applicare in sede penale.

Il relatore VILLONE considera rilevante la difficoltà di configurare una soluzione idonea, in quanto lo stesso testo trasmesso dalla Camera dei deputati prevede sanzioni gravi per fattispecie indefinite, senza garanzie sufficienti. Ritenendo necessaria una riflessione ulteriore, dispone intanto l'accantonamento degli emendamenti in esame.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 19.0.2, nella parte relativa all'integrazione del codice penale e del codice civile in materia, rispettivamente, di infedeltà del mandatario e dell'amministratore. Ricorda, in proposito, che la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di limitare a questa parte la trattazione dell'emendamento 19.0.2, comprendente in origine ampie e profonde innovazioni nell'ordinamento penale, in materia di corruzione e concussione. Ritenendo che la parte residua non incide in modo significativo nella configurazione dei corpi normativi cui si riferisce, la cui revisione e integrazione appartiene indubbiamente alla competenza della Commissione giustizia, propone di accogliere l'emendamento 19.0.2 solo nella parte di cui si tratta.

La Commissione consente.

Quanto all'articolo 21, il RELATORE riformula l'emendamento 21.2, omettendone la prima parte. Di conseguenza propone anche una modifica all'articolo 2, diretta a non considerare tra le materie da rimettere al regolamento quella della dotazione della retribuzione del personale, in modo che presso la Commissione non vi sia una dotazione propria di personale, ma esclusivamente la disponibilità di personale comandato da amministrazioni pubbliche.

Il senatore ROTELLI prospetta la possibilità di altre modalità, oltre il comando, che consentano alla Commissione di avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche.

Il relatore VILLONE concorda e propone di utilizzare la formula già adottata nel disegno di legge n. 3506, in materia di semplificazione normativa e procedimentale, che contempla anche il caso del collocamento in aspettativa retribuita, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Presenta, quindi, l'emendamento 21.2 (nuovo testo).

La Commissione accoglie le modifiche proposte.

Quanto agli emendamenti aggiuntivi 22.0.2 (nuovo testo) e 22.0.3, su invito del relatore, essi sono ritirati dal senatore BESOSTRI.

Su proposta del PRESIDENTE, quindi, si conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, un aggiornamento della relazione tecnica già trasmessa al Senato nel mese di luglio, che tenga conto delle modifiche accolte nel corso dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.30.