TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 1996


57a Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE
(1642) Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 5 dicembre 1996)
(Nuovo esame)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che nella seduta dell'Assemblea del 5 dicembre scorso è stato deliberato, su sua richiesta, il rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo e dei relativi emendamenti, ciò nel presupposto che il nuovo esame sia concluso nella giornata odierna, allo scopo di consentire all'Assemblea di pronunciarsi nella seduta di domani. La sua richiesta di rinvio fu motivata dall'appropinquarsi del termine di trenta giorni contemplato dall'articolo 78, comma 5 del Regolamento, che lasciava ritenere possibile l'applicazione da parte della Conferenza di Presidenti dei Gruppi del meccanismo procedurale recentemente denominato «ghigliottina»; per evitare tale compressione dei margini di iniziativa emendativa dei singoli parlamentari - non addebitabile alla Commissione, che aveva dato mandato al relatore a riferire all'Assemblea già il 26 novembre scorso - il Presidente si è fatto carico di richiedere il rinvio del provvedimento in Commissione, al fine di esaminare almeno in una sede di merito i relativi emendamenti.
Il presidente GIOVANELLI comunica che gli emendamenti 1.40, 2.10, 2.20, 4.70, 4.80, 4.30, 4.50, 4.60, 5.40, 5.30, 6.10, 6.20, 7.20, 7.10, 8.40, 11.0.10a, 12.0.10, 2.30, 2.0.10, 3.0.10, 8.20 ed 11.0.30 riferiti al decreto-legge, sono già stati accolti dalla Commissione nel precedente esame: avverte perciò che essi sono ripresentati dal relatore, che li dà per illustrati.

Su istanza del senatore MANFREDI, la Commissione conviene di procedere immediatamente all'esame dell'emendamento 7.100, che viene quindi illustrato dal proponente.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori SPECCHIA e BORTOLOTTO, il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole, suggerendo al proponente una riformulazione che venga incontro alle obiezioni del senatore Specchia.

Il relatore GIOVANELLI propone ulteriori modifiche all'emendamento 7.100 che, come quelle suggerite dal Governo, vengono accolte dal senatore MANFREDI.

L'emendamento 7.100 (nuovo testo), al quale dichiara di aggiungere firma il senatore PETRUCCI, è accolto dalla Commissione.

Si passa agli ordini del giorno riferiti all'intero provvedimento.

Il relatore GIOVANELLI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n.576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato:

che il giorno 15 ottobre 1996 una scossa sismica di intensità pari al settimo grado della scala Mercalli (magnitudo 4,8 della scala Richter), profondità ipocentrale 12 chilometri, alla quale hanno fatto seguito, nei giorni successivi numerose altre scosse (circa 80), ha colpito le province di Reggio Emilia e Modena, con epicentro tra Bagnolo e Cadelbosco Sotto, a circa 15 chilometri dalla città di Reggio;
che il terremoto ha causato due morti e diversi feriti e prodotto gravi danni al patrimonio immobiliare ed urbanistico pubblico e privato, colpendo con particolare durezza le abitazioni delle fasce marginali e più deboli della popolazione, gli edifici scolastici (con conseguente interruzione delle lezioni nei comuni andati in emergenza per alcuni giorni), i beni architettonici di carattere storico e numerosi luoghi di culto;
che, pertanto, nella sola provincia di Reggio Emilia, risultano attualmente inagibili (parzialmente o totalmente) 3 scuole, 15 chiese, 36 edifici pubblici e si contano 180 persone sfollate. In entrambe le province, come evidente, il numero degli immobili lesionati e danneggiati anche se non dichiarati inagibili è ancora più alto;
che l'ordinanza del Ministro dell'interno datata 19 novembre 1996 stanzia quale somma urgente risorse per un ammontare complessivo di 59 miliardi a fronte di un fabbisogno stimato dalla regione di almeno 79 miliardi per la sola emergenza;
che il decreto in oggetto attiva norme di legge e provvedimenti compiuti e stanziamenti corrispondenti per una parte degli eventi calamitosi del periodo tra giugno ed ottobre 1996, mentre per un'altra parte contempla esclusivamente il finanziamento degli interventi più urgenti tramite ordinanze emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225;
che restano da predisporre gli strumenti normativi di legge e impegni finanziari per effettuare la seconda fase dell'intervento dello Stato, il quale dovrà compiersi e giungere ad effetto in tempi ragionevoli, ma certamente più brevi di quelli che vedono ancora oggi il bilancio dello Stato impegnato per ripristini e risarcimenti di calamità verificatesi anche venti anni or sono;

impegna il Governo:

a varare entro febbraio un disegno di legge con previsioni e dotazioni finanziarie per il ripristino ed il risarcimento del danno ai soggetti pubblici e privati, secondo parametri e criteri equivalenti a quelli assunti per altre calamità naturali. Le risorse dovranno essere indirizzate prioritariamente all'edilizia scolastica, alla reintegrazione delle attività produttive interrotte o, comunque, colpite dagli effetti del terremoto; al ripristino delle abitazioni dichiarate inagibili;
a destinare agli interventi per fronteggiare le calamità naturali quote del prelievo dell'otto per mille nel corso dell'anno 1997 e dei successivi, in particolare con riferimento al ripristino del patrimonio storico e architettonico».
9/1642/1/13
Giovanelli, Guerzoni
Il senatore PETRUCCI illustra i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n.576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato che nell'ambito del territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara e nell'ambito dei territori delle province di Udine e Pordenone, sono stati colpiti dagli eventi alluvionali, comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
considerato che tali comuni rischiano, per le mancate entrate tributarie e per le spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti, anteriori agli eventi alluvionali, di trovarsi a dover dichiarare lo stato di dissesto;
ravvisata l'opportunità di evitare che i cittadini e le attività economiche di tali comuni, dopo aver sofferto degli eventi calamitosi, abbiano anche l'onere di dover sopportare per lo stato il dissesto del comune, tasse elevate ed avere servizi essenziali scarsamente garantiti;

impegna il Governo,

alla predisposizione di un idoneo provvedimento nel quale si preveda per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti delle province di Lucca e Massa Carrara, di Udine e Pordenone, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e ottobre 1996, un contributo annuale per l'anno 1996 e per gli anni 1997 e 1998, pari all'importo delle mancate entrate tributarie maggiorate delle spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriore agli eventi alluvionali del giugno 1996. Il Ministro degli interni, con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, stabilirà i termini e le modalità delle operazioni per l'assegnazione e la rendicontazione dei contributi elargiti».
9/1642/2/13
Petrucci
«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato che:

i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto in Garfagnana sono stati tra quelli colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, abbattutisi sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;
per motivi burocratici e per ritardi nella presentazione della documentazione necessaria, le richieste dei comuni non sono state accolte, per cui gli stessi non sono stati ricompresi nella ordinanza del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2349 del 25 giugno 1996;
il mancato inserimento nell'ordinanza non solo ha determinato l'esclusione dai benefici del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara, Udine e Pordenone, nel mese di giugno 1996, ma soprattutto dai benefici previsti dall'attuale decreto-legge, 12 novembre 1996, n. 576;
questa situazione produce un atto di ingiustizia per i comuni e la popolazione di Molazzana e Vagli di Sotto rispetto agli altri comuni egualmente colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996:

impegna il Governo

ad individuare le forme per inserire in un prossimo decreto i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto tra quelli destinatari degli interventi economici relativi ai danni causati dai drammatici eventi alluvionali del 19 giugno 1996».
9/1642/3/13
Petrucci
Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 2 e 3.

Il sottosegretario BARBERI preannuncia che accoglierà l'ordine del giorno n. 1, laddove ripresentato in Assemblea; condiziona poi l'accoglimento degli ordini del giorno nn. 2 e 3 ad alcune modifiche testuali.

Il senatore PETRUCCI accoglie l'invito del Governo e riformula gli ordini del giorno nn. 2 e 3 nei seguenti testi:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato che nell'ambito del territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara e nell'ambito dei territori delle province di Udine e Pordenone, sono stati colpiti dagli eventi alluvionali, comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
considerato che tali comuni rischiano, per le mancate entrate tributarie e per le spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti, anteriori agli eventi alluvionali, di trovarsi a dover dichiarare lo stato di dissesto;
ravvisata l'opportunità di evitare che i cittadini e le attività economiche di tali comuni, dopo aver sofferto degli eventi calamitosi, abbiano anche l'onere di dover sopportare per lo stato il dissesto del comune, tasse elevate ed avere servizi essenziali scarsamente garantiti;

impegna il Governo,

a studiare la possibilità di predisporre un idoneo provvedimento nel quale si preveda per i comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti delle province di Lucca e Massa Carrara, di Udine e Pordenone, colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e ottobre 1996, un contributo annuale per l'anno 1996 e per gli anni 1997 e 1998, pari all'importo delle mancate entrate tributarie maggiorate delle spese sostenute per assicurare il livello e la qualità dei servizi essenziali esistenti anteriore agli eventi alluvionali del giugno 1996».
9/1642/2/13 (Nuovo testo)
Petrucci
«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

considerato che

i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto in Garfagnana sono stati tra quelli colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996, abbattutisi sul territorio delle province di Lucca e Massa Carrara;
per motivi burocratici e per ritardi nella presentazione della documentazione necessaria, le richieste dei comuni non sono state accolte, per cui gli stessi non sono stati ricompresi nella ordinanza del Ministro dell'interno con delega per la protezione civile n. 2349 del 25 giugno 1996;
il mancato inserimento nell'ordinanza non solo ha determinato l'esclusione dai benefici del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, recante proroga e sospensione dei termini per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle province di Lucca e Massa Carrara, Udine e Pordenone, nel mese di giugno 1996, ma soprattutto dai benefici previsti dall'attuale decreto-legge, 12 novembre 1996, n. 576;
questa situazione produce un atto di ingiustizia per i comuni e la popolazione di Molazzana e Vagli di Sotto rispetto agli altri comuni egualmente colpiti dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

impegna il Governo

ad individuare, anche d'intesa con la regione Toscana, le forme per inserire i comuni di Molazzana e Vagli di Sotto tra quelli destinatari degli interventi economici relativi ai danni causati dai drammatici eventi alluvionali del 19 giugno 1996».
9/1642/3/13 (Nuovo testo)
Petrucci
L'ordine del giorno n. 1 è accolto dalla Commissione.

Il senatore COLLINO aggiunge la sua firma all'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo) che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione, la quale conviene anche sull'ordine del giorno n. 3 (nuovo testo).

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.53, 1.55, 1.52 e 1.51.

Il senatore PETRUCCI illustra gli emendamenti 1.61 e 1.60.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 1.50.

Il sottosegretario BARBERI invita al ritiro degli emendamenti 1.61 e 1.60; in merito a tali emendamenti, il senatore PETRUCCI accoglie un invito del relatore GIOVANELLI a riformularli nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite degli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996,

impegna il Governo

a predisporre idoneo provvedimento per interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi verificatisi nel mese di novembre 1996».
9/1642/4/13
Petrucci, Forcieri
Su tale ordine del giorno il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario BARBERI preannuncia che, laddove ripresentato in Assemblea, accoglierà tale ordine del giorno.

Posto ai voti, l'ordine del giorno n. 4 è accolto dalla Commissione.

Il sottosegretario MATTIOLI invita al ritiro dell'emendamento 1.50, che è invece difeso dal relatore GIOVANELLI: ad una riformulazione proposta da quest'ultimo, il rappresentante del Governo esprime poi parere favorevole.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 1.50 (nuovo testo) e 1.40.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

L'emendamento 2.105 è accantonato, in attesa di una sua riformulazione da parte del relatore GIOVANELLI.

Sull'emendamento 2.10, già approvato dalla Commissione nel precedente esame, il sottosegretario MATTIOLI propone una riformulazione, sulla quale il senatore VELTRI si dichiara d'accordo.

Il relatore GIOVANELLI riformula l'emendamento 2.10 nel senso richiesto dal Governo.

Il senatore SPECCHIA lamenta che, anche nell'emendamento 2.10 (nuovo testo), si rinvenga la previsione di un'intesa che vincola eccessivamente il presidente della regione Calabria; preannuncia pertanto voto contrario.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 2.10 (nuovo testo).

Il sottosegretario MATTIOLI esprime dubbi sulla formulazione dell'emendamento 2.20, già accolto dalla Commissione nel precedente esame; in proposito, dopo un breve dibattito tra il senatore BORTOLOTTO ed il sottosegretario BARBERI, quest'ultimo ricorda le motivazioni alla luce delle quali espresse parere favorevole, che riconferma in questa sede.

Il relatore GIOVANELLI dichiara di mantenere l'emendamento 2.20 nell'attuale testo che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore MAGGI illustra il subemendamento 2.30/1, così come il senatore SPECCHIA il subemendamento 2.0.10/1.

Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, il subemendamento 2.30/1 è accolto dalla Commissione, che poi conviene sull'emendamento 2.30 nel testo emendato.

Il senatore VELTRI si dichiara contrario al subemendamento 2.0.10/1, che è invece difeso dal senatore SPECCHIA, il quale lamenta come la formulazione dell'emendamento 2.0.10 sia chiaramente eterogenea rispetto al rapporto paritario che nelle ordinanze della protezione civile si instaura tra Stato e regioni.

Il sottosegretario BARBERI invita al ritiro sia del subemendamento che dell'emendamento cui è riferito, mentre il relatore GIOVANELLI si dichiara contrario al primo e favorevole al secondo.

La Commissione respinge a maggioranza il subemendamento 2.0.10/1, mentre accoglie, sempre a maggioranza, l'emendamento 2.0.10.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore GIOVANELLI fa propri l'emendamento 3.202 ed il subemendamento 3.0.10/1, sui quali il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole.

Con separate votazioni, la Commissione conviene sull'emendamento 3.202, sul subemendamento 3.0.10/1 e sull'emendamento 3.0.10, nel testo emendato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.122, che mantiene nonostante un invito al ritiro del Governo.

Previ pareri contrari del sottosegretario BARBERI e del relatore GIOVANELLI, l'emendamento 4.122 è respinto dalla Commissione, con l'astensione del senatore VELTRI.

Il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.106 che, previ pareri contrari del sottosegretario BARBERI e del relatore GIOVANELLI, è respinto dalla Commissione.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.110, che riceve i pareri contrari del relatore GIOVANELLI e del sottosegretario BARBERI.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA, l'emendamento 4.110 è respinto dalla Commissione.

Il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.105 che, previ pareri contrari del sottosegretario BARBERI e del relatore GIOVANELLI, è respinto dalla Commissione.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.70, che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.112, facendo altresì proprio l'emendamento 4.103, di contenuto identico.

La Commissione conviene, con unica votazione, sugli emendamenti 4.112 e 4.103, di contenuto identico, sui quali relatore e Governo avevano espresso parere favorevole.

La Commissione, previo parere favorevole del Governo, conviene sull'emendamento 4.80.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.115, che poi riformula in un nuovo testo su invito del sottosegretario BARBERI.

Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, l'emendamento 4.115 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione; ne risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.102.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.116, così come il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.101: tali emendamenti, di contenuto identico, sono posti congiuntamente ai voti ed accolti dalla Commissione, previ pareri favorevoli di relatore e Governo.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.117, così come il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.100: tali emendamenti, di contenuto identico, sono posti congiuntamente ai voti ed accolti dalla Commissione, previ pareri favorevoli di relatore e Governo.

Il senatore PETRUCCI illustra l'emendamento 4.130, che - dopo un breve dibattito cui prendono parte il relatore GIOVANELLI, il senatore MAGGI ed il senatore BORTOLOTTO - riformula in un nuovo testo su istanza del sottosegretario BARBERI.

Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, l'emendamento 4.130 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione; risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.30, 4.204 e 4.50.

La Commissione conviene, previo parere favorevole del Governo, sull'emendamento 4.60.

Il senatore COLLINO illustra l'emendamento 4.200.

Il sottosegretario BARBERI invita a riformulare tale emendamento, sul quale anche il relatore GIOVANELLI richiede una maggiore precisazione testuale che contempli anche la fissazione di un termine.

Si apre un breve dibattito tra il senatore BORTOLOTTO, il sottosegretario MATTIOLI ed il sottosegretario BARBERI sulla possibile deroga alla legge «Galasso» che conseguirebbe dall'emendamento 4.200, anche nel nuovo testo proposto dal relatore e dal Governo.

A seguito dell'inizio dei lavori d'Assemblea, il presidente GIOVANELLI dispone la sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 18,45.

Il senatore COLLINO accoglie l'invito avanzato da relatore e Governo, riformulando l'emendamento 4.200 in un nuovo testo che prevede un termine finale di efficacia al 30 giugno 1998.

Previ pareri favorevoli del relatore GIOVANELLI e del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 4.200 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

Il sottosegretario BARBERI presenta ed illustra l'emendamento 4.77, sulla pulizia fluviale.

Previo parere favorevole del relatore GIOVANELLI, l'emendamento 4.77 è accolto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che i rispettivi proponenti rinunciano ad illustrare.

Con separate votazioni sono posti ai voti e respinti, contrari il relatore ed il Governo, gli emendamenti 5.125 e 5.102; è conseguentemente precluso l'emendamento 5.115.

Il senatore PETRUCCI ritira l'emendamento 5.101 ed aggiunge la propria firma all'emendamento 5.107; quest'ultimo emendamento è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del relatore e del Governo.

È quindi posto ai voti ed accolto, favorevoli il relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario BARBERI, l'emendamento 5.201.

Posto in votazione, risulta altresì accolto l'emendamento 5.100, con il parere favorevole del relatore e del Governo; è quindi precluso l'emendamento 5.118.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 5.40 del relatore, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

Il presidente GIOVANELLI dispone nuovamente la sospensione dei lavori per partecipare ai lavori d'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 19, riprende alle ore 19,45.

Con separate votazioni la Commissione conviene sul subemendamento 5.30/1 del Governo, favorevole il relatore, nonchè sull'emendamento 5.30 del relatore, nel testo così emendato, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.108, sul quale il relatore GIOVANELLI ed il sottosegretario BARBERI esprimono parere favorevole, pur preannunciandone il ritiro in Assemblea qualora la 5a Commissione dovesse esprimere un parere contrario.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 6.10 e 6.20 del relatore, con il parere favorevole del Governo, mentre l'emendamento 6.0.100 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 7.50, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 7.20 e 7.10 del relatore, con il parere favorevole del Governo.

È poi dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 7.0.200.

Risultano accolti, con separate votazioni, gli emendamenti 7.0.100 e 7.0.8 del relatore, sui quali il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole; il relatore GIOVANELLI preannuncia il ritiro dell'emendamento 7.0.8 laddove venisse espresso sul medesimo in Assemblea parere contrario da parte della 5a Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La Commissione conviene sul subemendamento 8.20/1 del Governo, con il parere favorevole del relatore, nonchè sull'emendamento 8.20 del relatore, nel testo così emendato con il parere favorevole del Governo.

Dopo che è stato posto ai voti ed accolto l'emendamento 8.40, il relatore GIOVANELLI fa proprio l'emendamento 8.203, volto a prorogare l'utilizzo di militari di leva nelle zone alluvionate del Piemonte, che riformula accogliendo un suggerimento del sottosegretario BARBERI.
L'emendamento 8.203 (nuovo testo) è quindi posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del Governo.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Dopo che il relatore si è rimesso al Governo il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.110 e 11.100, di contenuto identico, a condizione che la conferma delle sedi di scuola dell'obbligo in essa prevista sia garantita per due anzichè cinque anni.
I proponenti accettano di riformulare in tal senso gli emendamenti, che sono quindi posti congiuntamente ai voti ed accolti.

La Commissione conviene poi, con il parere favorevole del Governo, sull'emendamento 11.0.10a.

Il relatore GIOVANELLI illustra il subemendamento 11.0.30/1 che ripropone il contenuto di un articolo del decreto-legge n. 513 del 1996, approvato dal Senato e decaduto presso la Camera dei deputati per mancata conversione nei termini.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole, trattandosi di un testo approvato dal Governo, pur rilevando che le innumerevoli situazioni di emergenza esistenti in Irpinia richiederebbero una concentrazione delle risorse in direzione del patrimonio edilizio privato.

Tale subemendamento è quindi posti ai voti ed accolto; successivamente è posto ai voti ed accolto, nel testo così emendato, l'emendamento 11.0.30, dopo che i sottosegretari BARBERI e MATTIOLI si sono rimessi alla Commissione.

In sede di articolo 12, è infine posto ai voti ed accolto l'emendamento 12.0.10, con il parere favorevole del Governo.

Si riprende l'esame dell'emendamento 2.105, precedentemente accantonato.

Il relatore GIOVANELLI ne illustra una nuova riformulazione, sulla quale il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole.

L'emendamento 2.105 (nuovo testo) è poi posto ai voti ed accolto.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge n. 576, con le modifiche testè accolte, richiedendo altresì l'autorizzazione a svolgere la relazione orale, nonchè apportando le modifiche di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie.

La seduta termina alle ore 21.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1642
al testo del decreto-legge


Art. 1.

Al comma 1, dopo la parola: «ottobre», aggiungere le seguenti: «e novembre».

Conseguentemente, modificare negli stessi termini la rubrica dell'articolo ed il titolo del disegno di legge».
1.61
Forcieri, Rognoni, Daniele Galdi, Bucciarelli, Petrucci, Tapparo, D'Alessandro Prisco, Larizza
Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge medesima è fissata nella misura del 15 per cento».
1.53
Fumagalli Carulli
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento, nonchè tutte quelle ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime».
1.50
Il Relatore
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per completare e integrare le azioni di somma urgenza e pronto intervento ricomprese nei piani di ricostruzione e ripristino previsti dalle ordinanze di cui al comma 2, le regioni e gli enti locali possono impegnare risorse proprie avvalendosi per l'attuazione delle procedure abbreviate delle deroghe alle norme ordinarie previste nelle ordinanze medesime».
1.50 (Nuovo testo)
Il Relatore
Al comma 4, nel primo periodo, sostituire le parole: «di lire 10 miliardi», con le seguenti: «di lire 20 miliardi»; conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «a lire 7,2 miliardi», aggiungere le seguenti: «e, per il 1997, quanto a lire 10 miliardi».
1.60
Forcieri, Rognoni, Daniele Galdi, Bucciarelli, Petrucci, Tapparo, D'Alessandro Prisco, Larizza
Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».
1.40
Il Relatore
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di giugno e ottobre 1996 possono fin d'ora autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate e a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro capite mensili oltre a quelle previste dall'attuale contratto di lavoro per il periodo di vigenza dell'emergenza con oneri a carico delle amministrazioni medesime».
1.55
Brignone
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di giugno e ottobre 1996 possono fin d'ora autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate e a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro capite mensili oltre a quelle previste dall'attuale contratto di lavoro per il periodo di vigenza dell'emergenza. Alla copertura degli oneri, stimati in lire 300 miliardi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione del secondo periodo del comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85».
1.52
Brignone
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi di giugno e ottobre 1996 possono fin d'ora autorizzare l'effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate e a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro capite mensili oltre a quelle previste dall'attuale contratto di lavoro per il periodo di vigenza dell'emergenza. Alla copertura degli oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione del secondo periodo del comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».
1.51
Brignone

Art. 2.

Al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e» inserire le seguenti: «a parziale modifica dell'articolo 10, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574».
2.105
Il Relatore
Al comma 1, dopo le parole: «n. 119» inserire le seguenti: «, articolo che riacquista efficacia a tali fini dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».
2.105 (Nuovo testo)
Il Relatore
Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il presidente della regione Calabria è autorizzato a destinare risorse in misura non superiore a 30 miliardi di lire, previste nei programmi 1989-1991 e 1992-1996 per la difesa del suolo, per interventi di sistemazione idrogeologica a seguito delle calamità di cui all'articolo 1 comma 1, e, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2 comma 4 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996 dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate per promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche nel campo della difesa del suolo e per realizzare e gestire servizi informativi per la previsione, la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di apposito istituto regionale e di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i Servizi tecnici nazionali, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con le università calabresi e con gli enti locali calabresi, utilizzando i fondi provenienti dal capitolo 7749 del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione stessa e non ancora impegnati».
2.10
Il Relatore
Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nell'ambito di tali finanziamenti il presidente della regione Calabria, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996, integrato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate, può destinare un massimo di un miliardo di lire per la costituzione di un servizio regionale per la difesa del suolo al fine di promuovere studi e ricerche tecnico-scientifiche, per realizzare e gestire servizi informativi per la prevenzione ed il monitoraggio del rischio idrogeologico, anche avvalendosi di accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, con il Dipartimento della protezione civile, con i servizi tecnici nazionali, con il consiglio nazionale delle ricerche, con le università calabresi e con gli enti locali della Calabria».
2.10 (Nuovo testo)
Il Relatore
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per garantire i soccorsi e l'evacuazione delle popolazioni in caso di emergenza nell'isola di Ortigia, nella città di Siracusa e nelle isole Eolie il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disciplinare con ordinanza, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le procedure per l'esecuzione degli interventi infrastrutturali necessari».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Interventi di emergenza e di prevenzione nelle regioni Calabria e Sicilia)».
2.20
Il Relatore
All'emendamento 2.30, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentita la regione».
2.30/1
Maggi, Maceratini, Specchia, Cozzolino, Bevilacqua, Meduri
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il presidente della regione può utilizzare, qualora necessario, le deroghe alle disposizioni normative già previste dall'ordinanza n. 2469 del 26 ottobre 1996 del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile può altresì disporre con ulteriore ordinanza l'accelerazione delle procedure».
2.30
Il Relatore
All'emendamento 2.0.10, sostituire le parole: «opera di intesa con il» con le altre: «si avvale della collaborazione del».
2.0.10/1
Maggi, Maceratini, Specchia, Cozzolino, Bevilacqua, Meduri
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni procedurali)

1. Per la definizione degli interventi da attuare e per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2469 del 26 ottobre 1996 ed all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2478 del 19 novembre 1996, il commissario delegato opera d'intesa con il comitato di cui al comma 3 dell'articolo 1 della citata ordinanza n. 2469 del 1996, integrato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata ordinanza n. 2478 del 1996, dai prefetti e dai presidenti delle altre province interessate».
2.0.10
Il Relatore

Art. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, dopo le parole: presentazione delle fatture sono inserite le seguenti: e/o ricevute fiscali ed è aggiunto alla fine il seguente periodo: La documentazione della relativa spesa sostenuta può essere presentata in copia autentica».
3.202
Colla, Avogrado, Antolini
All'emendamento 3.0.10, dopo le parole: «all'articolo 12» aggiungere le seguenti: «, commi 1, 2, 3 e 6».
3.0.10/1
Gambini
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni sulla leva)

1. Ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1997, residenti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono estese le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».
3.0.10
Il Relatore

Art. 4.

Ai commi 1 e 4, sopprimere le parole: «a fondo perduto»; conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il sindaco accerta, sulla base di una relazione dei tecnici comunali, la corrispondenza fra il contributo assegnato e la spesa per la ricostruzione, la nuova costruzione o l'acquisto di un nuovo alloggio, ovvero per gli interventi sugli immobili ad uso non abitativo. L'accertamento della non corrispondenza determina l'obbligo di restituzione della quota di contributo non utilizzata».
4.122
Marchetti, Carcarino
Al comma 1, dopo le parole: «200 metri quadrati» inserire le seguenti: «, con una superficie per vani accessori fino ad un massimo del 25 per cento della superficie utile abitabile».
4.106
Petrucci
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale contributo è esente da qualsiasi imposizione fiscale».
4.110
Marchetti, Carcarino
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai soggetti di cui al comma 1, che non intendano provvedere alla ricostruzione, nuova costruzione o acquisto di un alloggio di civile abitazione nello stesso comune, è attribuito un contributo pari al 60 per cento del contributo di cui al comma precedente. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo non adibiti ad uso di residenza principale, è attribuito un contributo pari al 60 per cento del contributo di cui al comma 1 per la ricostruzione, per una costruzione o acquisto di alloggio di civile abitazione nello stesso comune».
4.105
Petrucci
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «Dipartimento della protezione civile» a: «Servizi tecnici nazionali» con le seguenti: «Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali».
4.70
Il Relatore
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «dalla data di adozione delle predette direttive tecniche».
4.112
Marchetti, Carcarino
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le altre: «dalla data di adozione delle predette direttive tecniche».
4.103
Petrucci
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,».
4.80
Il Relatore
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al precedente comma 2 i comuni di cui al comma 1, provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmentre distrutte o da demolire come previsto dal successivo comma 9. La deliberazione del comune e della regione, con le quali sono individuate le aree destinate alla ricostruzione delle nuove unità immobiliari, costituiscono variante urbanistica anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia».
4.115
Marchetti, Carcarino

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al precedente comma 2, i comuni di cui al comma 1 provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree per la ricostruzione delle unità immobiliari, totalmentre distrutte o da demolire come previsto dal successivo comma 9. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici vigenti».
4.115 (Nuovo testo)
Marchetti, Carcarino
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro trenta giorni dalla perimetrazione delle aree a rischio di cui al precedente comma 2, i sindaci dei comuni di cui al comma 1, provvedono ad individuare, d'intesa con la regione, le aree ai fini della ricostruzione delle unità immobiliari totalmente distrutte o da demolire come previsto dal successivo comma 9. Tali provvedimenti costituiscono variante urbanistica anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia».
4.102
Petrucci

Al comma 4, dopo le parole: «anche ad uso non abitativo» inserire le seguenti: «purchè non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto».
4.101
Petrucci
Al comma 4, dopo le parole: «anche ad uso non abitativo» aggiungere le seguenti: «purchè non ricadenti nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del presente decreto».
4.116
Marchetti, Carcarino
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».
4.100
Petrucci
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i danni fino a 5 milioni, relativi ai beni immobili e mobili, la perizia giurata potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà».
4.117
Marchetti, Carcarino
Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. I presidenti delle regioni, nelle aree a rischio idrogeologico individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, provvedono alla demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi, ai soggetti interessati, spetta un indennizzo secondo quanto di seguito previsto:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza è corrisposto il contributo di cui all'articolo 4, comma 1 o comma 1-bis, secondo le modalità e condizioni ivi previste;
b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto il contributo di cui all'articolo 5 comma 1».
4.130
Petrucci
Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. I presidenti delle regioni, perimetrate le aree a rischio idrogeologico ai sensi del comma 2, provvedono, entro i successivi sei mesi, all'individuazione e demolizione degli immobili, a qualsiasi uso adibiti, che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque; l'area di risulta è acquisita al patrimonio indisponibile del comune, ove non si tratti di bene demaniale. In tali casi ai soggetti interessati spettano, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 10 del presente articolo ed al comma 7 dell'articolo 5, i seguenti contributi:

a) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad uso di residenza, è corrisposto il contributo di cui al comma 1, secondo le modalità e le condizioni ivi previste;
b) qualora la demolizione abbia ad oggetto immobili adibiti ad attività produttive è corrisposto un contributo pari al valore dell'immobile da demolire.

9-bis. Ove l'immobile sia stato costruito in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria, non è dovuto alcun indennizzo.
9-ter. Trascorso il termine di cui all'alinea del comma 9, all'individuazione e alla demolizione provvede il prefetto della provincia interessata, avvalendosi delle strutture tecniche civili e militari dello Stato».
4.130 (Nuovo testo)
Petrucci
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 4», con l'altra: «del».
4.30
Il Relatore
Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di inadempienza o ritardo dei sindaci, la demolizione viene disposta, con propri decreti, dai presidenti delle regioni ed eseguita mediante le strutture tecniche civili e militari dello Stato».
4.204
Rescaglio
Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1, con acquisizione dell'area di risulta» con le seguenti: «di cui al comma 1 e l'area di risulta è acquisita».
4.50
Il Relatore
Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».
4.60
Il Relatore
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per interventi di rimozione degli accumuli di materiali litoidi, conseguenti agli eventi alluvionali dei mesi di giugno e ottobre dell'anno 1996, che costituiscono situazioni di pericolo per i centri abitati relativamente ai fiumi Tagliamento, But, Chiarso, Lorre, Meduna ed Arzino, la regione Friuli-Venezia Fiulia, d'intesa con il Magistrato delle acque di Venezia e con l'Autorità di bacino competente, è autorizzata a predisporre specifici piani di interventi urgenti da attuare anche mediante progetti che compensino, nel rapporto con gli appaltatori, l'onere della sistemazione degli alvei anche in tronchi fluviali diversi con il valore del materiale estratto ricomprendente anche, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, l'importo dei canoni demaniali. Tali interventi, in considerazione della loro straordinarietà, devono essere eseguiti entro il 30 settembre 1997».
4.200
Collino, Callegaro, Camber
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fino al 30 giugno 1998 le opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previste in appositi piani di intervento da sottoporre a nulla-osta, secondo competenza, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale o regionale, nulla-osta che comprende le valutazioni preventive previste dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, in quanto rivolti alla rimessa in pristino di una situazione preesistente, costituiscono interventi di manutenzione che non alterano lo stato dei luoghi ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. Nell'esecuzione delle opere di sistemazione i relativi progetti, che possono riguardare anche più tratti fluviali, possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere della sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, ai fini della compensazione dell'onere per la esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti».
4.200 (Nuovo testo)
Collino, Moro
Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

«10-ter. Le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, sono estese anche ai tratti di corsi d'acqua arginati, classificati in categorie diverse dalla prima e dalla seconda, da individuarsi a cura dell'autorità statale o regionale competente alla vigilanza idraulica, con riferimento al mutare delle condizioni insediative ed infrastrutturali ed alla conseguente necessità di tutela della pubblica incolumità».
4.77
Il Governo

Art. 5.

Al comma 1, sopprimere le parole: «a fondo perduto»; conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il sindaco accerta, sulla base di una relazione dei tecnici comunali, l'effettiva utilizzazione del contributo assegnato per i fini di cui ai commi 1 e 2. L'accertamento della non utilizzazione determina l'obbligo di restituzione del contributo o della quota di contributo non utilizzata».
5.125
Marchetti, Carcarino
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale contributo è parificato all'indennizzo e pertanto è totalmente esente da qualsiasi imposta fiscale».
5.102
Petrucci
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale contributo è esente da qualsiasi imposta fiscale».
5.115
Marchetti, Carcarino
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, con legge 7 novembre 1996, n. 569, sono sospesi fino al 30 giugno 1997 i termini dei vaglia cambiari delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, scadenti nel periodo sopraindicato, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 19 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Lucca e Massa Carrara e prima del 22 giugno 1996 per i residenti nei comuni delle province di Udine e Pordenone».
5.107
Marchetti, Carcarino
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono prorogati di sei mesi i mutui bancari ed ipotecari».
5.101
Petrucci
Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «con la demolizione dell'immobile ed acquisizione dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune» con le altre: «e, quindi, di concerto con i sindaci, alla demolizione dell'immobile previa acquisizione dello stesso e dell'area di risulta al patrimonio indisponibile del comune».
5.201
Maggi, Specchia, Cozzolino
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Eventuali risorse ulteriormente disponibili possono essere utilizzate dalle regioni per favorire il trasferimento anche di impianti produttivi gravemente danneggiati o non gravemente danneggiati, ma ricadenti nelle stesse aree a rischio idrogeologico. I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono d'intesa con la regione ad individuare le aree da destinare alla ricostruzione delle unità immobiliari da demolire o da trasferire. La deliberazione del comune e la relativa intesa con l'amministrazione regionale determinano automaticamente variante agli strumenti urbanistici».
5.100
Petrucci
Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, provvedono ad individuare, d'intesa con le regioni, le aree da destinare alle aziende che dovranno essere trasferite. Le deliberazioni del Comune e della Regione, con le quali sono individuate le aree, costituiscono variante urbanistica anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia».
5.118
Marchetti, Carcarino
Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile che viene corrispondentemente ridotto di pari importo».
5.40
Il Relatore
All'emendamento 5.30, sostituire le parole da: «fino alla data», fino alla fine del comma con le seguenti parole: «fino alla data di stipula dell'atto di conversione, nonchè del capitale e degli interessi relativi ad eventuali rate scadute successivamente al 4 novembre e non pagate, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse».
5.30/1
Il Governo
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Si considerano mutui ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro del tesoro 8 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine con le quali la banca mette a disposizione del beneficiario una somma, la cui erogazione è subordinata al verificarsi delle condizioni fissate nel contratto di finanziamento. Per individuare esattamente la quota del finanziamento convertibile e la durata del mutuo convertito si fa riferimento al capitale residuo del mutuo originario, risultante dal piano di ammortamento alla data del 4 novembre 1994, maggiorato degli interessi fino alla data di stipula dell'atto di conversione, riscadenzato in rate semestrali per durate non superiori a quelle previste dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale. Nel caso in cui il finanziamento originario sia agevolato, la sua conversione è subordinata alla rinuncia da parte dell'impresa o della banca alle agevolazioni concesse».
5.30
Il Relatore
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai lavoratori dipendenti da imprese da ricostruire o trasferire per i quali non risulti possibile l'impiego nelle attività collegate alla ricostruzione delle imprese, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito con modificazioni dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, per il periodo necessario alla ricostruzione dell'impresa e, comunque, per un periodo massimo di 24 mesi».
5.108
Marchetti, Carcarino

Art. 6.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «disporre» aggiungere le seguenti: «, sentite le regioni interessate,».
6.10
Il Relatore
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere di lire 18 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella «C» della legge 28 dicembre 1995, n. 550, volta ad assicurare il finanziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.».
6.20
Il Relatore
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Nelle zone classificate montane, colpite da eventi alluvionali nel 1994 e 1996, vengono attuati piani urgenti e straordinari di messa in sicurezza dei corsi d'acqua con interventi di pulizia degli alvei e regimazione delle portate.
2. Sotto il controllo della competente autorità di bacino, con la collaborazione, per quanto di competenza, delle regioni interessate, i piani urgenti e straordinari sono predisposti dalle provincie nel cui territorio ricadano le zone montane di cui all'articolo 1.
3. Le province per la predisposizione e l'esecuzione dei piani urgenti e straordinari si possono avvalere delle comunità montane o dei singoli comuni, se interessano l'intero territorio di una valle o bacino.
4. I piani urgenti e straordinari devono prevedere l'asportazione della vegetazione, del materiale lapideo che in sede progettuale risulti in esubero e la costruzione delle opere di regimazione e di difesa spondale.
5. I piani urgenti e straordinari devono avere quale documento di base un computo metrico estimativo comprendente le opere di regimazione trasversale, le spondali e il movimento del materiale lapideo con il calcolo delle quantità da asportarsi o da collocare in sponda.
6. Nelle zone di cui all'articolo 1 è sospeso fino al 30 giugno 1998 il regime erariale relativo al prelievo dei materiali lapidei se il loro movimento e collegata asportazione rientrano in un piano urgente e straordinario. Dovrà pertanto essere compilata una tabella per l'asportazione del materiale lapideo che, a insindacabile giudizio dell'autorità di bacino, a seconda della altitudine e della geomorfologia dei luoghi, registri un valore del materiale stesso da lire zero a lire tremila al metro cubo. L'importo risultante dall'applicazione della predetta tabella verrà posto in sottrazione all'importo globale delle opere da eseguirsi.
7. Per il periodo temporale di durata della presente legge, e pertanto fino al 30 giugno 1998, rimane in atto la applicazione delle procedure di urgenza previste dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22.
8. Per la predisposizione del computo metrico estimativo relativo alle altre categorie di lavori, devono essere applicate le singole voci risultanti dal prezziario in atto per l'esecuzione delle opere pubbliche.
9. I piani urgenti e straordinari devono essere predisposti entro e non oltre il 30 gennaio 1997 e sono approvati dall'autorità di bacino, sentita per quanto di competenza la regione territorialmente interessata, entro il 30 marzo 1997.
10. Le province, a approvazione avvenuta, provvedono entro il 30 aprile 1997 a assegnare l'esecuzione dei lavori previsti nei singoli piani urgenti e straordinari, a consorzi di imprese iscritte nel registro per le categorie di opere previste, nell'importo indicato nel computo metrico estimativo. Non sono ammesse variazioni d'importo in maggiorazione operizie suppletive. In presenza di più consorzi nella stessa provincia si provvede all'assegnazione con sorteggio. I lavori devono essere improrogabilmente terminati entro il 30 giugno 1998 e sottoposti a collaudo tecnico amministrativo entro i sessanta giorni successivi. La liquidazione degli importi previsti deve avvenire entro il 31 dicembre 1998.
11. L'autorità di bacino, sentita la regione territorialmente competente, è autorizzata a estendere i piani urgenti e straordinari in zone di fondo valle, non classificate montane, ma poste in stretta interconnessione dal punto di vista idraulico e geomorfologico con il bacino soprastante. Questi interventi non possono superare il 20 per cento dell'importo globale di ogni singolo piano urgente e straordinario.
12. In particolari e limitati tratti di corsi d'acqua, su lunghezze non superiori ai 200 metri, in zone classificate montane, dove il materiale per ragioni di sicurezza è stato sospinto in sponda e accumulato, quale provvedimento d'urgenza durante l'evolversi dell'evento alluvionale, può essere ordinata da parte del sindaco competente per territorio l'immediata asportazione del predetto materiale sia lapideo che vegetale. Questo nel caso che il sindaco possa ritenere che sussista un ulteriore pericolo per abitazioni o manufatti stradali nel ripetersi di eventi di piena. L'operazione avviene in sospensione di regime erariale di cui all'articolo 6 con la predisposizione da parte dei tecnici comunali di un computo metrico estimativo. Nel predetto computo deve esservi la tabella di cui all'articolo 6 dalla quale risulti la compensazione totale tra il valore del materiale da asportarsi e l'onere relativo al movimento dello stesso. L'operazione deve avvenire sotto il controllo del Corpo forestale dello Stato entro il 30 marzo 1997. Per assicurare l'indispensabile urgenza devono essere applicate le norme di legge promulgate dalle singole regioni, relative al decentramento agli enti locali, delle procedure in ordine all'applicazione del regio decreto-legge 10 dicembre 1923 n. 3267.
13. Alla copertura degli oneri del presente articolo, quantificati in lire 300 miliardi si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione del secondo periodo del comma 31 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988 n. 67 e del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 febbraio 1995 n. 41 convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995 n. 85.
6.0.100
Brignone

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.
7.50
Speroni
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione».
7.20
Il Relatore
Al comma 2, sostituire le parole: «previsti dal Titolo II» con le seguenti: «di cui al presente Titolo».
7.10
Il Relatore
Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi:

«2-ter. Al comma 1 la parola 1996 è sostituita dalla seguente: 1997.
2-quater. Il comma 2 è sostituito dal seguente: I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purchè siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile.
2-quinquies. Al comma 3, dopo le parole: Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: e con il Ministro della difesa.
2-sexies. Al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Sottosegretario di Stato alla protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le Regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, secondo una graduatoria approvata dal Dipartimento, e sulla base dei criteri indicati nel decreto di cui al precedente comma».
7.100
Manfredi
Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi:

«2-ter. Al comma 1 la parola 1996 è sostituita dalla seguente: 1997.
2-quater. Il comma 2 è sostituito dal seguente: I beni mobili ed i beni immobili registrati di proprietà dello Stato, ivi compresi quelli del Ministero della difesa, divenuti obsoleti o non utilizzati, in deroga alle norme del Regolamento di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere destinati, a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato, purchè siano utilizzati unicamente per lo svolgimento di attività di protezione civile.
2-quinquies. Al comma 3, dopo le parole: Ministro del tesoro aggiungere le seguenti: e con il Ministro della difesa.
2-sexies. Al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile saranno individuati i criteri di ripartizione alle regioni degli importi assegnati per anno; le Regioni provvederanno, entro il termine indicato nel decreto, alla erogazione dei contributi alle organizzazioni di volontariato, sulla base dei criteri indicati nel decreto sopra citato».
7.100 (Nuovo testo)
Manfredi
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 7 si applicano anche nell'ambito del territorio individuato dall'ordinanza del Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile n. 2396 del 20 dicembre 1994.
2. A fronte di un fabbisogno stimato in lire 8 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4 ed in lire 2 miliardi e 900 milioni per gli interventi di cui all'articolo 5, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi poliennali, rispettivamente, di lire 2 miliardi e 500 milioni e di lire 410 milioni annui, a decorrere dal 1997 e fino al 2006, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali che la regione Emilia-Romagna contrae, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le diverse tipologie di enti, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo».
7.0.200
De Luca Michele
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività delle imprese evacuate dall'area della frana in località La Lama, nel territorio del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 1o febbraio 1996, n. 2420, gli stabilimenti siti nella provincia di Parma che ospitano le succitate attività, possono effettuare la produzione e la stagionatura dei prosciutti nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento ai requisiti strutturali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, sotto il controllo dell'unità sanitaria locale competente.
2. La commercializzazione dei prosciutti stagionati prodotti negli stabilimenti di cui al comma 1 sarà limitata al territorio nazionale e potrà essere effettuata, previo assenso dell'unità sanitaria locale competente, a seguito dell'esito favorevole delle analisi di laboratorio disposte dalla USL medesima, da effettuare su ciascun lotto».
7.0.100
Il Relatore
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le amministrazioni locali dei territori colpiti dagli eventi calamitosi del giugno e ottobre 1996 possono autorizzare la effettuazione di lavoro straordinario al proprio personale di ruolo, impegnato in attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi straordinari atti a soccorrere le popolazioni danneggiate o a predisporre le opere di ricostruzione fino ad un massimo di 50 ore pro-capite mensili, oltre a quella prevista dall'attuale contratto di lavoro, per il periodo di vigenza della emergenza, con oneri a carico delle amministrazioni medesime».
7.0.8
Il Relatore

Art. 8.

All'emendamento 8.20 sostituire le parole: «dalla decorrenza del termine finale della declaratoria dello stato di emergenza ove esista», con le altre: «a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti».
8.20/1
Il Governo
Al comma 1 sostituire le parole: «e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte» con le seguenti: «e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi dalla decorrenza del termine finale della declaratoria di stato di emergenza ove esista».
8.20
Il Relatore
Al comma 4, sopprimere le parole da: «, finalizzate alla realizzazione» fino a: «legge finanziaria».
8.40
Il Relatore
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: anni 1994, 1995 e 1996 sono sostituite dalle seguenti: anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998».
8.203
Colla, Avogadro, Antolini
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come modificato dal comma 5-sexies, dell'articolo 12, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: anni 1994, 1995 e 1996 sono sostituite dalle seguenti: anni 1994, 1995, 1996 e 1997».
8.203 (Nuovo testo)
Colla, Avogadro, Antolini, Giovanelli

Art. 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e classificati montani, ricompresi nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 è garantita per 5 anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
11.110
Marchetti, Carcarino
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e classificati montani, ricompresi nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 è garantita per 5 anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1995, n. 297».
11.100
Petrucci
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e classificati montani, ricompresi nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 è garantita per 2 anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1995, n. 297».
11.110 (Nuovo testo)
Marchetti, Carcarino
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nei comuni al di sotto dei 5.000 abitanti e classificati montani, ricompresi nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 è garantita per 2 anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1995, n. 297».
11.100 (Nuovo testo)
Petrucci
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Personale del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali)

1. Il termine previsto per la conclusione delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è prorogato al 31 dicembre 1998. A tal fine si autorizza l'utilizzazione delle disponibilità in conto residui presenti nel capitolo 1032 della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel periodo della proroga non si può procedere alla stipula di nuovi contratti relativi al personale di cui alla citata legge 21 ottobre 1994, n. 584».
11.0.10a
Il Relatore
All'emendamento 11.0.30, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo le parole: del patrimonio edilizio privato danneggiato apportare le seguenti modifiche: nonchè per le opere di urbanizzazione essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche, salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE,; al secondo periodo, dopo le parole: pubbliche amministrazioni interessate, sono inserite le seguenti: salvo quanto previsto all'inizio del presente comma; al terzo periodo le parole: il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono sostituite dalle seguenti: Per le altre opere pubbliche il Ministro del bilancio e della programmazione economica, e le parole: strettamente connesse e sono sostituite dalle seguenti: riconosciute come».
11.0.30/1
Il Relatore
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982)

1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: sempre che abbiano presentato entro il 31 marzo 1984 la prescritta domanda sono sostituite dalle seguenti: sempre che abbiano presentato entro il 30 giugno 1988 la prescritta domanda.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è inserito il seguente:

2-bis. Per la regione Basilicata le domande si intendono regolarmente presentate anche se prodotte, sempre entro il termine del 30 giugno 1988, alle comunità montane ai sensi della legge regionale 7 settembre 1981, n. 37. Le domande medesime vengono trasmesse ai comuni interessati per l'istruttoria da effettuarsi secondo le norme e le priorità di cui alle lettere a), b) e c)del comma 2 e, al pari di quelle presentate ai comuni di tutte le regioni interessate dal 1 aprile 1984 al 30 giugno 1988, sono poste, se accolte, in prosieguo alle graduatorie già predisposte; l'erogazione dei relativi contributi avverrà nell'ambito delle risultanti disponibilità di bilancio.
3. All'articolo 2, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le parole: , sulla base di una verifica di congruità e funzionalità anche economica degli interventi effettuata da apposito comitato tecnico già previsto nella deliberazione del CIPE del 3 agosto 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1993, con vincolo di destinazione sono sostituite dalle seguenti. , con vincolo di destinazione alle pubbliche amministrazioni.»
11.0.30
Il Relatore

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Disposizioni relative all'attuazione degli interventi
per il bradisismo di Pozzuoli)

1. Al comma 2 dell'articolo 15-sexies del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo la parola «contenzioso» sono aggiunte le seguenti «e per quello sostenuto dal comune di Pozzuoli fino al 31 dicembre 1989 per le attività delegate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.»
12.0.10
Il Relatore