AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 21 FEBBRAIO 2001
644ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e Chiti, per la pubblica istruzione Barbieri e per l'interno Brutti.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE DELIBERANTE

(4985) Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Balocchi ed altri; Storace; Paissan ed altri; Novelli, Rossetto; Rossetto; Garra ed altri; Bracco ed altri; Merlo; Giulietti ed altri; Lenti ed altri.
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore VILLONE illustra il seguente ordine del giorno:

"La Commissione Affari costituzionali del Senato,
visto il parere espresso dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato concernente la disciplina del prezzo dei libri;
considerata la peculiarità del mercato librario, riconosciuta anche in sede europea, e la necessità di favorire ad un tempo sia la diffusione del libro e l'aumento del numero dei lettori, sia il pluralismo culturale e l'editoria minore e di qualità;
considerate le perplessità emerse nel dibattito in Commissione in specie sulla disciplina degli sconti di cui all'articolo 11,
impegna il Governo
a istituire, contestualmente all'approvazione della presente legge, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio o da un suo delegato, cui partecipino le Istituzioni interessate nonché i rappresentanti delle Associazioni degli editori librari, di editori eventualmente non rappresentati in Associazioni ma ugualmente rilevanti nella produzione libraria nazionale; rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori di libri, dei distributori e dei consumatori, al fine di formulare, entro 30 giorni dalla sua costituzione, valutazioni e proposte in ordine alle materie di cui ai punti a) e b) del comma 9 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame.
Qualora da tali proposte dovesse emergere la necessità di provvedere ad una anticipazione del termine per l'eventuale modifica della disciplina relativa all'applicazione dello sconto ed alla deroga sul prezzo fisso, il Senato della Repubblica impegna altresì il Governo a recepire tali indicazioni anche mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza."

0/4985/6/1

Il senatore MANTICA chiede chiarimenti sulla individuazione delle "istituzioni interessate" citate nell'ordine del giorno e, in particolare se vi si comprenda o meno l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza unificata.

Risponde il sottosegretario CHITI, ritenendo inclusi senz'altro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'industria nonché, sia pure in forma rimessa alla rispettiva autonomia, anche le altre istituzioni ricordate dal senatore Mantica.

Il relatore VILLONE, precisato che l'ordine del giorno intende tracciare un percorso di graduale revisione dell'articolo 11, si dichiara disposto a un riferimento esplicito alle istituzioni di cui allo stesso articolo 11, comma 9.

Il senatore BESOSTRI obietta che potrebbero esservi anche altri soggetti interessati.

Secondo il relatore VILLONE è tuttavia preferibile un riferimento ai soggetti dotati di una sufficiente capacità rappresentativa.

Il senatore PASTORE condivide le obiezioni rivolte all'articolo 11, riconoscendo tuttavia la necessità di approvare il testo senza modifiche e accedendo, pertanto, alla soluzione indicata dal relatore con il suo ordine del giorno. Resta peraltro intatto il problema delle sanzioni, sul quale sarebbe opportuno un riferimento specifico, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni attinenti alla sfera pubblicistica quando dovrebbe trattarsi invece esclusivamente di questioni inerenti alle relazioni interprivate.

Il relatore VILLONE osserva in proposito che la richiesta al Governo di provvedere anche in via d'urgenza non potrebbe avere attinenza anche al profilo sanzionatorio, soprattutto con effetti retroattivi: le indicazioni del comitato previsto nell'ordine del giorno, dunque, potranno essere utili anche per la questione delle sanzioni.

Il senatore D'ONOFRIO formula alcune indicazioni attinenti le premesse dell'ordine del giorno, che sono accolte dal relatore VILLONE, il quale precisa che il riferimento all'editoria di qualità e ad altri elementi peculiari del mercato librario, come l'editoria minore, il pluralismo culturale, la diffusione del libro e l'aumento del numero dei lettori si evince comunque dalla discussione svolta in Commissione.

Il senatore BESOSTRI considera importante mantenere un riferimento al riconoscimento in sede europea delle peculiarità del mercato editoriale.

Consentono sia il relatore VILLONE che il senatore D'ONOFRIO.

Il senatore ANDREOLLI propone di inserire nell'ordine del giorno anche un riferimento alle associazioni senza scopo di lucro.

Secondo il senatore MANTICA non sarebbe agevole individuare in concreto le associazioni interessate.

Il relatore VILLONE ricorda che sono già comprese nell'ordine del giorno le associazioni dei consumatori e sottolinea la necessità di assicurare una funzionalità certa al comitato, che dovrà agire in tempo molto breve. Illustra quindi il nuovo testo dell'ordine del giorno, conforme alle indicazioni maturate in proposito nel corso del dibattito:

"La Commissione Affari costituzionali del Senato,
visto il parere espresso dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato concernente la disciplina del prezzo dei libri;
considerate le perplessità emerse nel dibattito in Commissione in specie sulla disciplina degli sconti e delle relative sanzioni, di cui all'articolo 11;
considerate le peculiarità del mercato librario, riconosciute anche in sede europea;
impegna il Governo
a istituire, contestualmente all'approvazione della presente legge, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio o da un suo delegato, cui partecipino le Istituzioni interessate di cui all'articolo 11, comma 9, nonché i rappresentanti delle Associazioni degli editori librari, di editori eventualmente non rappresentati in Associazioni ma ugualmente rilevanti nella produzione libraria nazionale; rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei rivenditori di libri, dei distributori e dei consumatori, al fine di formulare, entro 30 giorni dalla sua costituzione, valutazioni e proposte in ordine alle materie di cui ai punti a) e b) del comma 9 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame.
Qualora da tali proposte dovesse emergere la necessità di provvedere ad una anticipazione del termine per l'eventuale modifica della disciplina relativa all'applicazione dello sconto ed alla deroga sul prezzo fisso, il Senato della Repubblica impegna altresì il Governo a recepire tali indicazioni anche mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza."
0/4985/6/1 (nuovo testo)

A nome del Governo, il sottosegretario CHITI accoglie l'ordine del giorno.

Il senatore SCHIFANI illustra il seguente ordine del giorno:

"La Commissione Affari costituzionali del Senato,
premesso che:
il disegno di legge n. 4985 prevedeva, nel testo originario dell'articolo 9, comma 1, l'estensione del trattamento di prepensionamento ai giornalisti dipendenti dei periodici, riattivando una disposizione contenuta nell'articolo 24, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, valida per un periodo di 5 anni;
considerato che
alla Camera, in sede di approvazione del suddetto articolo si è tenuto conto della condizione posta dalla V Commissione (Bilancio) di eliminare, per mancanza di copertura, tale estensione ai giornalisti dipendenti dei periodici del godimento del beneficio del prepensionamento,
rilevato che
per difetto di coordinamento formale, l'articolo 14, comma 1, è stato approvato con l'inciso "con l'esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici", con la conseguenza che l'esclusione ha coinvolto anche il personale impiegatizio ed operaio delle imprese in questione che usufruisce del trattamento di prepensionamento senza limiti di tempo per effetto del secondo comma del richiamato articolo 24 della legge n. 67/1987, che non è stata né esplicitamente né implicitamente abrogata dalla nuova normativa sull'editoria;
considerato che
all'articolo 14, comma 1, lettera a) l'indicazione di 360 contributi mensili vanno correttamente intesi come 384 in considerazione dell'aumento dei contributi settimanali da 1560 a 1664,
impegna il Governo
ad utilizzare tutti gli strumenti normativi disponibili, ivi compreso un provvedimento di urgenza, affinché l'espressione "dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici" venga riferita solo ed esclusivamente ai "giornalisti" dipendenti delle imprese predette, restando immutato il trattamento relativo agli altri dipendenti delle imprese editrici e/o stampatrici di periodici. Sia corretta in 384 l'indicazione della misura dei contributi mensili di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)."
0/4985/1/1

Il senatore PINGGERA illustra il seguente ordine del giorno:

"La Commissione Affari costituzionali del Senato,
visto l'articolo 8, comma 2,
considerata la necessità di realizzare, secondo il dettato costituzionale, una uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana,
impegna il Governo
a prevedere nel Regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, disposizioni atte ad assicurare uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana."
0/4985/2/1

Il relatore VILLONE illustra i seguenti ordini del giorno informando la Commissione che essi derivano da proposte formulate dal senatore Rognoni, che non ha potuto intervenire direttamente in seduta al fine di illustrare gli atti di indirizzo:

"La Commissione Affari costituzionali del Senato,
considerato che appare necessario, anche al fine di regolamentare in maniera rispondente a princìpi di corretta erogazione dei contributi a favore dell'editoria, le modalità di erogazione degli stessi per la ipotesi di diffusione congiunta dei quotidiani da parte di diverse testate (cd "panino");
ritenuto, altresì, necessario realizzare tale regolamentazione in maniera coerente con le indicazioni dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato;
impegna il Governo
a farsi promotore attraverso le apposite strutture del Dipartimento dell'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di apposita richiesta di parere nei sensi di cui sopra nei riguardi dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato e di idonee attività normative o amministrative in applicazione delle indicazioni fornite dalla stessa Autorità".
0/4985/3/1

"La Commissione Affari costituzionali del Senato,
esaminato l'atto Senato n. 4985 in materia di editoria,
impegna il Governo
a semplificare le procedure per l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in particolare utilizzando per l'accesso a tali benefici il parere espresso dalla Commissione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680".
0/4985/4/1

"La Commissione Affari costituzionali del Senato,
visto l'articolo 8, comma 2,
considerata la necessità di realizzare, secondo il dettato costituzionale, una uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana,
impegna il Governo
a prevedere nel Regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, che disposizioni atte ad assicurare uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana."
0/4985/5/1

Il senatore PINGGERA auspica la considerazione del problema indicato nel suo ordine del giorno nell'ambito del provvedimento d'urgenza richiesto al Governo con l'ordine del giorno del relatore già accolto dal sottosegretario Chiti.

Il relatore VILLONE ricorda che tale indicazione non è contenuta nell'ordine del giorno già accolto dal Governo.

Il sottosegretario CHITI a sua volta osserva che la questione indicata dal senatore Pinggera può trovare soluzione esclusivamente nel regolamento previsto dall'articolo 8. Accoglie, quindi, tutti gli ordini del giorno da ultimo illustrati.

Il senatore ELIA illustra il seguente ordine del giorno:

"La Commissione Affari costituzionali del Senato

riunita in sede deliberante per la discussione del disegno di legge sull'editoria e sui prodotti editoriali (A.S. 4985)

riafferma l'importanza di un adeguato sostegno alle biblioteche di pubblica lettura mediante la dotazione, in misura crescente, di risorse finanziarie, soprattutto per l'acquisto di elevato valore scientifico e culturale;
in particolare impegna il Governo perché siano messe a disposizione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i mezzi necessari per l'incremento degli acquisti di volumi di riconosciuto valore scientifico e culturale;
impegna il Governo a formulare un piano di attuazione dell'articolo 9 inteso soprattutto al reperimento di risorse finanziarie adeguate a un rilancio delle librerie su tutto il territorio nazionale, con interventi di sostegno tramite il contributo alla riduzione dei costi fissi di gestione (per esempio la riduzione dei costi di locazione nei centri storici per librai che abbiano una documentata e consolidata attività di almeno dieci anni e almeno ventimila titoli in dotazione) e con un programma di intervento (pubblico e privato) che solleciti l'apertura di nuove librerie nei comuni e nelle circoscrizioni comunali che ne siano sprovvisti;
riconosciute le difficoltà di attuazione dell'articolo 11 (Disciplina del prezzo dei libri), segnalate da diversi esperti del settore editoriale e dall'Autorità per la concorrenza, richiede un'attenta verifica sul campo e un continuo contatto con gli operatori per correggere gli eventuali fattori di disfunzione che si venissero a creare, soprattutto per quanto riguarda i libri venduti ai soci di club, quelli venduti per corrispondenza e nell'ambito di attività di commercio elettronico."

0/4985/7/1

Il senatore BESOSTRI dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Elia.

Il relatore VILLONE esprime perplessità sull'ultima parte dell'ordine del giorno, che sembra dare un'importanza peculiare ad alcuni aspetti delle questioni sottese al disegno di legge senza citarne altri che pure hanno almeno pari rilevanza.

Anche il sottosegretario CHITI condividendo i primi tre capoversi dell'ordine del giorno, esprime perplessità sulla sua parte conclusiva.

Il senatore ANDREOLLI dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Elia.

Il senatore ELIA accede alle riserve esposte dal relatore e dal rappresentante del Governo riformula l'ordine del giorno nel testo seguente:

"La Commissione Affari costituzionali del Senato

riunita in sede deliberante per la discussione del disegno di legge sull'editoria e sui prodotti editoriali (A.S. 4985)

riafferma l'importanza di un adeguato sostegno alle biblioteche di pubblica lettura mediante la dotazione, in misura crescente, di risorse finanziarie, soprattutto per l'acquisto di elevato valore scientifico e culturale;
in particolare impegna il Governo perché siano messe a disposizione delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i mezzi necessari per l'incremento degli acquisti di volumi di riconosciuto valore scientifico e culturale;
impegna il Governo a formulare un piano di attuazione dell'articolo 9 inteso soprattutto al reperimento di risorse finanziarie adeguate a un rilancio delle librerie su tutto il territorio nazionale, con interventi di sostegno tramite il contributo alla riduzione dei costi fissi di gestione (per esempio la riduzione dei costi di locazione nei centri storici per librai che abbiano una documentata e consolidata attività di almeno dieci anni e almeno ventimila titoli in dotazione) e con un programma di intervento (pubblico e privato) che solleciti l'apertura di nuove librerie nei comuni e nelle circoscrizioni comunali che ne siano sprovvisti;
richiede nel periodo di sperimentazione previsto dalla legge un'attenta verifica sul campo e un continuo contatto con gli operatori per correggere gli eventuali fattori di disfunzione che si venissero a creare, anche per quanto riguarda i libri venduti ai soci di club, quelli venduti per corrispondenza e nell'ambito di attività di commercio elettronico."
0/4985/7/1 (nuovo testo)

L'ordine del giorno è accolto dal sottosegretario CHITI a nome del Governo.

Si procede alla votazione degli articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'articolo 1.

Approvato l'articolo 2, il senatore ANDREOLLI preannuncia la sua astensione sull'articolo 3.

Approvato l'articolo 3, con distinte votazioni sono approvati anche gli articoli 4, 5, 6 e 7.

Quanto all'articolo 8, il relatore VILLONE invita il proponente a ritirare l'emendamento 8.1.

Il senatore PINGGERA ritira l'emendamento, considerate le circostanze, ritenendo in parte soddisfatte le esigenze cui la proposta di modifica intendeva corrispondere in ragione dell'ordine del giorno da lui stesso presentato e di quello identico illustrato dal relatore, e accolti dal Governo.

La Commissione approva l'articolo 8 e, con successive votazioni, l'articolo 9 e l'articolo 10.

Sull'articolo 11, il relatore VILLONE invita i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti.

I senatori SCHIFANI, ELIA e ANDREOLLI ritirano i propri emendamenti.

Il senatore ROTELLI interviene a nome del Gruppo di Forza Italia per dichiarazione di voto contrario sull'articolo 11, che impropriamente limita la possibilità di praticare sconti sui prezzi dei libri, disposizione che ha suscitato riserve e critiche da più parti, sia in sede parlamentare sia in altre sedi. Le disposizioni in questione, d'altra parte, potrebbero dar luogo a una diffusa illegittimità di comportamenti, considerato che nello stesso tempo in cui esse entreranno in vigore sarà formulato un indirizzo di sostanziale disapplicazione e, con singolare coincidenza, un invito, da lui non condiviso, a risolvere la questione con un decreto-legge. Si tratta, in conclusione, di norme palesemente assurde.

Il senatore PASTORE, condividendo l'orientamento negativo del senatore Rotelli sull'articolo 11, conferma tuttavia la propria adesione all'ordine del giorno, accolto dal Governo, concernente lo stesso articolo 11.

Sull'articolo 11 preannunciano la propria astensione, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori D'ONOFRIO e MANTICA.

L'articolo 11 è approvato dalla Commissione.

Con successive, distinte votazioni, sono approvati anche gli articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Quanto all'articolo 18, il relatore VILLONE e il sottosegretario CHITI esprimono un parere contrario sull'emendamento 18.1.

In proposito il PRESIDENTE avverte che da parte della Commissione bilancio è stato pronunciato un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore SCHIFANI fa proprio l'emendamento in assenza del proponente, senatore Novi.

L'emendamento, posto ai voti, non risulta approvato.

Approvato l'articolo 18, con distinte, successive votazioni, sono approvati anche gli articoli 19, 20 e 21.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA

(5005) Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.
(Parere alla 7ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La relatrice BUCCIARELLI espone il contenuto del provvedimento che reca una serie di disposizioni relative al personale docente che si rendono necessarie per evitare di procedere alla sostituzione del personale provvisoriamente confermato o assunto a norma dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 240 del 2000, con il personale avente titolo all'assunzione in ruolo o al conferimento della supplenza. Propone pertanto un parere favorevole su questo provvedimento la cui necessità è motivata dal grave pregiudizio che, altrimenti, si recherebbe alla continuità didattica.

Il senatore ROTELLI rileva preliminarmente che i decreti-legge vengono presentati alle Camere sotto forma di disegni di legge di conversione, la cui presentazione è autorizzata dal Capo dello Stato che è lo stesso soggetto cui spetta emanare il provvedimento d'urgenza. Avanza quindi perplessità sulla formulazione del comma 5 dell'articolo 1 nella parte in cui prevede che sia il singolo Ministro, e non il Governo nel suo complesso, a fornire elementi alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del provvedimento previsto dal medesimo comma 5.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'ONOFRIO avverte che in relazione alle affermazioni pronunciate dal presidente Villone nella parte finale del suo intervento nel corso della seduta antimeridiana dell'Assemblea, i rappresentanti dei Gruppi appartenenti alla Casa delle libertà, ritenendo offensive quelle affermazioni, hanno avanzato una formale protesta al Presidente del Senato, preannunciando possibili conseguenze sull'andamento dei lavori della Commissione.

Dopo che il presidente VILLONE ha fornito spiegazioni circa il suo citato intervento, di cui conferma il tenore esclusivamente politico, prendono la parola al riguardo la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO e i senatori D'ONOFRIO, MARCHETTI, ROTELLI e MANZELLA.

Il presidente VILLONE, infine, ritiene che la questione potrà trovare un chiarimento definitivo nella sede propria, cioè nell'Assemblea del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (n. 837)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e dell'articolo 50, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio 2001.

Il sottosegretario BRUTTI, replicando ai rilievi mossi dal relatore, osserva che il provvedimento in esame è stato predisposto tenendo conto degli accordi raggiunti tra le amministrazioni interessate, il ché ha permesso di avvicinare i vari ordinamenti delle Forze di Polizia e delle altre Forze armate consentendo di realizzare un effettivo riequilibrio tra i medesimi. Lo schema in esame realizza inoltre un riequilibrio anche interno con le previsioni relative alla rimodulazione dei corsi di formazione e della progressione in carriera. Per un completo riequilibrio manifesta tuttavia la disponibilità del Governo a provvedere ad un'integrazione dell'articolo 17, comma 1, dello schema in titolo nella parte in cui non ricomprende tra i destinatari dei due scatti aggiuntivi e della denominazione di "sostituto commissario", con effetto immediato, gli ispettori superiori inquadrati in tale qualifica in sede di riordino che, al momento della entrata in vigore della riforma del 1995, rivestivano una qualifica inferiore a quella di ispettore capo.
Quanto ai rilievi circa la copertura finanziaria, ricorda che essa è assicurata in modo completo e soddisfacente da quanto disposto dall'articolo 50, comma 9, della legge n. 388 del 2000 che prevede un unico stanziamento cumulativo per tutti i provvedimenti di riordino del personale non direttivo delle Forze di polizia e delle Forze armate.
Venendo quindi a considerare i problemi segnalati circa alcune disparità di trattamento nella qualifica di vice ispettore, osserva che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 197 del 1995 è volto ad evitare di pregiudicare coloro che avevano partecipato e superato i concorsi per vice sovrintendente indetti prima del riordino. Poteva infatti accadere che il dipendente avesse vinto il concorso per vice sovrintendente prima del riordino del 1995, ma che non fosse stato ancora avviato al corso di formazione, per cui non aveva avuto la possibilità di acquisire, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 197, la nuova qualifica di vice sovrintendente che gli avrebbe permesso di essere inquadrato come vice sovrintendente. Ritiene quindi che la posizione di questi ultimi sia completamente diversa da quella dei vincitori dei concorsi indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 197 ai quali è stata applicata la nuova disciplina secondo la quale i vincitori del concorso per vice sovrintendente, che superino il corso di formazione, sono nominati vice sovrintendenti. Un'eventuale richiesta di inquadramento nel ruolo degli ispettori dei vincitori del 15°, 16° e 17° corso comporterebbe dunque lo scavalcamento degli attuali sovrintendenti. Un possibile intervento correttivo per le distorsioni paventate dal relatore potrebbe essere quello di agevolare l'accesso dei frequentatori dei corsi per vice sovrintendente nel ruolo degli ispettori attraverso l'indizione di concorsi, da bandire con procedure straordinarie, con una puntuale riserva di posti a favore degli stessi.

Il senatore PINGGERA, a quest'ultimo proposito, segnala l'opportunità di prevedere un riserva dei posti a favore del personale bilingue che potrà prestare servizio nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

A tale riguardo, il sottosegretario BRESSA ricorda che una simile riserva è già prevista dalla legislazione vigente per effetto delle norme di attuazione dello Statuto speciale.

Prende quindi la parola il relatore ANDREOLLI il quale, preso atto delle assicurazioni fornite sulla copertura finanziaria e sull'effettivo riequilibrio realizzato tra i vari Corpi dallo schema di decreto legislativo in esame e dagli altri schemi di decreti legislativi riguardanti il personale non direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, propone la formulazione di un parere favorevole rilevando l'opportunità di inserire una norma transitoria volta a incrementare l'aliquota dei posti da coprire con concorso interno, anche straordinario, per l'accesso al ruolo degli ispettori utilizzando, a tal fine, la riserva di un sesto dei posti per i sovrintendenti prevista per il concorso pubblico. Della riserva dei posti da coprire con concorso interno una percentuale rilevante dovrebbe essere riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti vincitore dei concorsi successivi al 1995 (in particolare dei corsi di formazione 15°, 16° e 17°). Suggerisce inoltre l'opportunità di inserire nel testo del decreto legislativo una previsione che, fermi restando i requisiti previsti in via generale per l'ingresso nei ruoli della Polizia di Stato, favorisca l'accesso al ruolo degli agenti ed operatori tecnici della Polizia medesima dei congiunti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

Schema di regolamento generale degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (n. 873).
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il contenuto dello schema di regolamento in titolo che reca una disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri da applicare, in via transitoria, fino all'entrata in vigore dei regolamenti relativi a ciascun Ministero. Si tratta di una previsione di cui sono evidenti l'intento e l'urgenza. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Ad una richiesta di chiarimento del senatore D'ONOFRIO, replica il sottosegretario BRESSA il quale, ricordato che quasi tutte le amministrazioni hanno avviato i procedimenti per l'adozione dei regolamenti che disciplinano gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, assicura che le norme contenute nel provvedimento in titolo si applicheranno solo in via transitoria.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, su richiesta del senatore Besostri, convenendo alla Commissione, l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame del disegno di legge n. 4961 (Disposizioni per accelerare la definizione delle controversie pendenti davanti agli organi della giustizia amministrativa) la cui approvazione si rende necessaria per garantire una effettiva e sollecita attuazione della recente legge di riforma del processo amministrativo.

La seduta termina alle ore 16,25.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4985

Art. 8

8.1
PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, ANDREOLLI, DONDEYNAZ

Al comma 2, dopo le parole: "in lingua italiana", inserire le seguenti: "o nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige anche nella lingua delle minoranze linguistiche riconosciute".
__________________________
Art. 11

11.1
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI

Sopprimere l'articolo.
__________________________

11.3
ELIA, ANDREOLLI, VERALDI, RESCAGLIO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: "Salvo diversi accordi tra i rappresentanti degli editori e dei rivenditori".
__________________________

11.2
ANDREOLLI

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole: "speciali", ed: "esclusivamente".
__________________________
11.4
ELIA, ANDREOLLI, VERALDI, RESCAGLIO

Al comma 6, sostituire le parole: "massima di cui al comma 2 non può superare il 5 per cento" con le seguenti: "è determinata su accordo tra i rappresentanti degli editori e dei rivenditori".
__________________________

Art. 18

18.1
NOVI

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: "testate", inserire le seguenti: "per più di un quinto dei giorni di pubblicazione nell'anno di riferimento."