62a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ANGIUS

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

IN SEDE REFERENTE
(1822) Istituzione dell'Ente tabacchi italiani
(1597) PEDRIZZI ed altri. - Trasformazione in ente pubblico economico dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Sull'emendamento 4.1, sul quale la 5a Commissione permanente aveva espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la relatrice SARTORI esprime parere favorevole.

Il sottosegretario VIGEVANI concorda con il parere favorevole, specificando che l'emendamento è circoscritto alla fase di passaggio dall'Azienda all'Ente, avendo il pregio di prevedere l'assegnazione all'Ente stesso del personale nel numero necessario all'avvio ed alla prosecuzione dell'attività.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 4.1.

Vengono successivamente ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.2 e 4.3.

Con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 4.4.

Accogliendo l'invito della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento 4.5.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, vengono respinti gli identici emendamenti 4.6 e 4.7.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, vengono respinti gli emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10 di identico contenuto.

Con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posto ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 4.11.

Sull'emendamento 4.12, la relatrice SARTORI si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario VIGEVANI esprime parere favorevole.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 4.12, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Presidente ricorda che l'emendamento 4.13 era stato già in precedenza ritirato.

Con il parere contrario della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.14 e 4.15.

Sull'emendamento 4.16, la relatrice SARTORI ed il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario.

Su specifica richiesta del senatore ALBERTINI, il sottosegretario VIGEVANI ricorda che il Fondo di previdenza a cui si riferisce l'emendamento non ha mai preso avvio, anche in ragione del parere contrario espresso dalla competente Commissione della Camera dei deputati sullo schema di decreto ad esso riferito. Ribadisce peraltro che il Governo è impegnato a predisporre i necessari provvedimenti al fine di consentire per tutti i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, e quindi anche dell'Azienda dei monopoli, la costituzione del sistema di previdenza integrativa.

Posti congiuntamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 4.16 e 4.18 di identico contenuto.

Dopo l'espressione del parere contrario da parte della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, la Commissione respinge l'emendamento 4.17.

Con analogo parere contrario, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.19 e 4.20, di identico contenuto.

Sempre con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del Governo, viene quindi respinto l'emendamento 4.21.
Si passa quindi all'esame di emendamenti volti ad aggiungere ulteriori articoli dopo l'articolo 4.

Sull'emendamento 4.0.1, di contenuto sostanzialmente identico agli emendamenti 4.0.2 e 4.0.3, la RELATRICE si rimette al parere del Governo, mentre il sottosegretario VIGEVANI, rimettendosi alla valutazione della Commissione, sottolinea la necessità di varare successivamente norme secondarie per rendere applicabile l'emendamento stesso.

A giudizio del senatore VENTUCCI, l'emendamento consente di rendere effettivamente applicabile la norma penale che vieta la rivendita delle sigarette ai minori di 18 anni.

Il presidente ANGIUS, senza disconoscere il valore della proposta emendativa, fa presente che il suo contenuto risulta estraneo alla normativa oggetto del disegno di legge. Invita quindi i presentatori dei tre emendamenti a ritirarli, per ripresentarli in Assemblea sotto forma di ordine del giorno: in caso contrario sarebbe costretto a dichiararne l'inammissibilità.

Il sottosegretario VIGEVANI si associa all'invito formulato dal Presidente.

Accogliendo tale invito i senatori VENTUCCI, ROSSI ed ALBERTINI ritirano gli emendamenti 4.0.1 , 4.0.2 e 4.0.3.

Sull'emendamento 4.0.4 la relatrice SARTORI, pur apprezzandone le finalità, invita il senatore ALBERTINI al ritiro.

Il sottosegretario VIGEVANI si rimette alla valutazione della Commissione, facendo presente peraltro che, in caso di votazione, l'emendamento dovrebbe essere corretto eliminando il riferimento alla «importazione» del prodotto.

Il senatore ALBERTINI ritira l'emendamento, accogliendo peraltro la modifica suggerita dal rappresentante del Governo e riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il presidente ANGIUS dichiara inammissibile l'emendamento 4.0.5.

La senatrice SARTORI ritira l'emendamento 4.0.6, riservandosi di ripresentarlo in una diversa formulazione per l'Assemblea.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli ordini del giorno illustrati nella seduta pomeridiana del 5 marzo, i cui testi sono pubblicati nel resoconto riferito a tale seduta.

Sull'ordine del giorno 0/1/1822/6, la relatrice SARTORI ed il sottosegretario VIGEVANI esprimono parere contrario.

Dopo un intervento del senatore D'ALÌ che ne raccomanda l'approvazione, posto ai voti, tale ordine del giorno viene respinto.

Sull'ordine del giorno 0/2/1822/6, la RELATRICE condiziona il parere favorevole alla trasformazione di esso in raccomandaizone. Il sottosegretario VIGEVANI preannunzia l'accoglimento del Governo come raccomandazione.

Prendendo atto della dichiarazione del rappresentante del Governo, il senatore D'ALÌ non insiste per la votazione e ritira l'ordine del giorno.

Con il parere favorevole della relatrice SARTORI e del sottosegretario VIGEVANI, con separate votazioni, vengono quindi accolti gli ordini del giorno 0/3/1822/6 e 0/4/1822/6.

A maggioranza, si dà infine mandato, alla relatrice SARTORI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1822, come modificato dalla Commissione, con la proposta di assorbimento del disegno di legge n. 1597.
La Commissione conferisce, infine, mandato al Presidente di apportare le modifiche di mero carattere formale che dovessero rivelarsi necessarie.

IN SEDE CONSULTIVA
(1217-B) Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore CADDEO, sottolineando gli aspetti di competenza della Commissione in relazione alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati. In particolare, sottolinea il rilievo delle disposizioni in materia di delega al Governo per il riordino della disciplina della Tesoreria unica (articolo 5), esprimendo apprezzamento per l'orientamento finalizzato a ridurre i vincoli e le rigidità del sistema della Tesoreria unica nei confronti degli Enti locali. Conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Dopo la dichiarazione di voto di astensione dei senatori D'ALÌ e BIASCO, posta ai voti, viene quindi accolta la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE
(DOC. XXII, n. 23) FLORINO E PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata
(R162 000, C06a, 0001a)
(DOC. XXII, n. 25) MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno
(R162 000, C06a, 0002a)
(DOC. XXII, n. 26) ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno
(R162 000, C06a, 0003a)
(DOC. XXII, n. 27) D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli
(R162 000, C06a, 0004a)
(DOC. XXII, n. 28) ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale
(R162 000, C06a, 0005a)
(1250) PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio 1997.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore D'ALÌ, il quale sottolinea la preferenza della sua parte politica per l'istituzione con legge di una Commissione d'inchiesta bicamerale. Egli sottolinea inoltre la netta preferenza per lo strumento ispettivo dell'inchiesta, dotato dei poteri necessari a condurre utilmente il lavoro di indagine. Per quanto riguarda invece i contenuti della inchiesta, egli giudica più opportuno focalizzare il lavoro esclusivamente sulle vicende del Banco di Napoli, motivando tale scelta con l'esigenza di concludere in tempi ragionevolmente brevi il lavoro di indagine, evitando il rischio di un lavoro dispersivo che ne vanifichi l'efficacia.
Uno degli obiettivi fondamentali dell'inchiesta sul Banco di Napoli, continua l'oratore, è l'individuazione degli errori compiuti nel passato, ma anche la verifica sulle recenti decisioni di risolvere la crisi della banca partenopea attraverso lo strumento della bad bank; la Commissione infatti dovrà occuparsi anche degli aspetti più controversi di questa recente decisione. Non vi è dubbio infatti che permangono al momento gravi rischi che il salvataggio del Banco di Napoli si riverberi con effetti pesanti sulle casse pubbliche: da qui la necessità di varare in tempi rapidi la CommissIone d'inchiesta.

Interviene quindi il senatore AZZOLLINI, il quale fa proprie le considerazioni svolte testè dal senatore D'ALÌ, insistendo sulla esigenza di restringere il campo dell'inchiesta esclusivamente al Banco di Napoli, focalizzando l'attenzione non solo sui meccanismi di gestione della banca partenopea, ma anche sul mancato o ritardato intervento degli organismi di controllo che non ne hanno impedito la crisi. Del resto, data la dimensione nazionale del Banco di Napoli, occorrerà valutare sia i meccanismi di erogazione del credito sia le strategie di espansione poste in essere negli ultimi quindici anni. Sottolinea inoltre che la specificità del Banco di Napoli è accresciuta anche dagli strumenti posti in essere per il suo salvataggio.
Dopo aver analiticamente illustrato le ragioni che motivano l'urgenza della istituzione della Commissione d'inchiesta, soprattutto in relazione alla operatività della cosiddetta bad bank e ai meccanismi di passaggio a tale organismo dei crediti incagliati, sottolinea l'interdipendenza della crisi del sistema bancario meridionale con gli squilibri complessivi dell'economia meridionale.

A giudizio del senatore MARINI, la Commissione d'inchiesta non potrà fare a meno di estendere il raggio d'azione a tutto il sistema creditizio meridionale, caratterizzato da una situazione di crisi analoga a quella del Banco di Napoli, anche se quantitativamente diversa. Tutto il sistema creditizio meridionale, infatti, è caratterizzato da una bassa capitalizzazione, da una insufficiente organizzazione, da una scarsa innovazione tecnologica e da un costo del denaro percentualmente molto più alto rispetto al sistema creditizio settentrionale. È pur vero che il sistema creditizio meridionale è stato affetto anche da una diffusa correlazione tra la gestione del credito e interessi politico-clientelari, così come in alcuni, limitati casi si è purtroppo assistito a fenomeni degenerativi di collusione con la malavita organizzata. In questo quadro, è sostanzialmente fallito anche il progetto di far subentrare istituti di credito settentrionali in quelle realtà maggiormente in crisi, come nel caso della CARIPLO. Bisogna quindi indagare gli aspetti di particolare debolezza che hanno causato la progressiva crisi di tutto il sistema creditizio meridionale, ragion per cui l'inchiesta solo sul Banco di Napoli non consente di cogliere tutte le sfumature del problema.

A giudizio del senatore ROSSI, sia le vicende del Banco di Napoli che la gestione di tutti gli altri istituti di credito meridionali meritano la valutazione di un'apposita Commissione d'inchiesta, sottolineando che la condizione di crisi del sistema creditizio meridionale è imputabile quasi esclusivamente alla pessima gestione degli istituti di credito.

Il senatore BOSELLO ritiene che la Commissione d'inchiesta debba restringere il campo della propria indagine al Banco di Napoli, sottolineando il rischio di disperdere il lavoro della Commissione qualora di allarghi il campo di indagine a tutto il sistema crditizio meridionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1822


Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Organi, statuto, regolamenti, controllo). - 1. Sono organi dell'Ente:

a) il Presidente;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra una terna di persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Minitro delle finanze su designazione, rispettivamente, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Conferenza permanente tra stato-regioni. Il Consiglio di amministrazione:

a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
b) approva il bilancio annuale, soggetto a certificazione contabile secondo le norme vigenti in materia di certificazione dei bilanci delle imprese;
c) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dello scopo istituzionale. Le delibere di cui alle precedenti lettere a) e b) sono sogette ad approvazione del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2397 e seguenti del codice civile ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, uno, del Ministro delle finanze e, due per ciascun dicastero, del Ministro del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259».
2.1
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, ed è scelto tra una terna di persone segnalate dalle associazioni sindacali di categoria fra imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente e presiede e convoca il Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con decreto del Ministro delle finanze su designazione, rispettivamente, del Ministro delle finanze, del Ministro del tesoro, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e della Conferenza permanente tra stato-regioni. Il Consiglio di amministrazione:

a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
b) approva il bilancio annuale, soggetto a certificazione contabile secondo le norme vigenti in materia di certificazione dei bilanci delle imprese;
c) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dello scopo istituzionale. Le delibere di cui alle precedenti lettere a) e b) sono sogette ad approvazione del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».
2.2
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.20
Costa
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.3
Biasco
Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «cui partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei tabaccai designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.4
Collino, Pedrizzi
Al comma 4, sostituire le parole: «quattro membri» con le altre: «sei membri».
2.5
Collino, Pedrizzi
Al comma 4, sostituire le parole: «quattro membri», aggiungere le seguenti: «di cui uno è obbligatoriamente il Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
2.6
Rossi
Al comma 5, sopprimere le parole da: «Il compenso» fino alla fine del comma.
2.7
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo di cui al precedente comma 2 è composto da un minimo di sei membri ripartiti in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in SpA o più SpA viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».
2.8
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo di cui al precedente comma 2 è composto da un minimo di sei membri ripartiti in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in SpA o più SpA, viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».
2.9
Biasco
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Comitato consultivo di cui al precedente comma 2 è composto da un minimo di sei membri ripartiti in misura paritetica tra rappresentanti dell'Ente e dei sindacati firmatari del CCNL. Il Comitato ha il compito di indirizzo, controllo e sorveglianza finalizzato all'ottimizzazione degli interessi comuni nell'ambito aziendale. Nel caso di trasformazione in SpA o più SpA, viene garantita la costituzione del Comitato Consultivo per quante siano le società derivanti dalla trasformazione dell'ETI».
2.10
Collino, Pedrizzi
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «è deliberato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato», con le seguenti: «è adottato».
2.11
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 6, sopprimere le parole da: «disciplina il» fino alla fine del comma.
2.12
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al Comitato stesso partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei rivenditori designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.13
Polidoro
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al Comitato stesso partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei rivenditori designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.19
Costa, Biasco
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; al Comitato stesso partecipano rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei gestori di magazzino e dei rivenditori designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle rispettive categorie».
2.14
Thaler Ausserhofer
Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di piano industriale. L'approvazione del piano industriale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
2.15
Biasco
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il Piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di Piano industriale. L'approvazione del Piano industriale sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
2.16
Collino, Pedrizzi
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Presidente propone al Ministro delle finanze il Piano di riassetto globale delle attività ed il relativo schema di Piano industriale. L'approvazione del Piano industriale completa il procedimento di trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».
2.17
Ventucci, D'alì, Pastore, Azzollini
Al comma 9, sopprimere le parole da: «avvalendosi» fino alla fine del comma.
2.18
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore

Art. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».
3.1
Biasco
Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».
3.2
Albertini
Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».
3.3
Collino, Pedrizzi
Al comma 1, sopprimere le parole: «produttive e commerciali».
3.4
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Al comma 1, sostituire le parole da: «produttive» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui al comma 2, articolo 1».
3.5
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 1 sostituire le parole: «produttive e commerciali» con la parola: «globali» e sopprimere i commi 2 e 3.
3.6
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore, Costa
Sopprimere il comma 2.
3.7
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Sopprimere i commi 3 e 4.
3.8
Albertini
Sopprimere il comma 3.
3.9
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 4, sopprimere le parole da: «tenuto» fino alle parole: «comma 3».
3.10
D'Alì, Azzollini, Ventucci, Pastore
Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il Ministro delle finanze entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma presenterà alle competenti commissioni parlamentari una relazione sulle dismissioni o sull'eventuale utilizzo del patrimonio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato non conferito all'Ente tabacchi italiani».
3.11
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Al comma 5, sostituire le parole: «che sono emessi dall'Ente» con le seguenti: «che potranno essere emesse dall'Ente in linea con il piano di privatizzazione e quindi con specifico riferimento alla ripartizione in società dell'Ente».
3.12
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nel periodo di vigenza e prima di avviare il piano delle privatizzazioni, l'ente procederà alla rivalutazione dei beni patrimoniali ai sensi della legge n. 72 del 1983, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1983 in regime di esenzione fiscale».
3.13
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Sopprimere il comma 8.
3.14
Albertini
Sopprimere il comma 8.
3.15
D'Alì, Ventucci, Azzollini, Pastore
Sopprimere il comma 8.
3.16
Briasco
Sopprimere il comma 8.
3.17
Collino, Pedrizzi
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono inquadrati, a domanda, nei ruoli della struttura amministrativa, cui verranno affidate le attività indicate al precedente comma 8 o, esauriti detti ruoli, in quelli del Ministero delle finanze».
3.18
Provera, Rossi
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. I dirigenti generali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vengono inquadrati, a domanda, nei ruoli della struttura amministrativa, cui verranno affidate le attività indicate al precedente comma 8 o, esauriti detti ruoli, in quelli del Ministero delle finanze».
3.19
Costa
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Fino all'attuazione dei decreti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, anche in materia di bilancio e di personale, le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».
3.20
Collino, Pedrizzi

Art. 4.

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«0.1. Dal momento della istituzione dell'ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso l'E.T.I. nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione dell'attività dell'Ente. Il predetto personale, in tutto o in parte, verrà progressivamente trasferito all'E.T.I. in base ai fabbisogni previsti dalle determinazioni riguardanti le strategie produttive e commerciali e i processi di ristrutturazione di cui all'articolo 2, comma 2».
4.1
Bonavita, Sartori
Sopprimere il comma 1.
4.2
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Sopprimere il comma 1.
4.3
Biasco
Sopprimere il comma 1.
4.4
Collino, Pedrizzi
Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il personale dell'ente e della eventuale successiva S.p.A. sarà costituito dai dipendenti pubblici attualmente addetti all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, posti in ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze comandati presso l'ente tabacchi italiani e l'eventuale successiva S.p.A. Il personale che venisse dichiarato in esubero, rimane presso il Ministero di riferimento con la eventuale mobilità anche presso altre amministrazioni pubbliche nell'ambito della stessa provincia od in province limitrofe, destinato soprattutto ad attività finalizzate alla lotta all'evasione fiscale o alla tutela ed il recupero dei beni culturali. A tutto il personale collocato sia nel ruolo speciale ad esaurimento sia nei ruoli del Ministero delle finanze o di altri amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 232 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il costo del personale comandato è a carico dell'ente o della società derivata che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».
4.5
Albertini
Sopprimere il comma 3.
4.6
Rossi
Sopprimere il comma 3.
4.7
Albertini
Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Dal momento della trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione stessa è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Eti, e successivamente, presso la Società nei limiti delle rispettive necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis. I trasferimenti nel ruolo speciale ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437. Il costo del personale temporaneamente distaccato è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'Ente o della Società che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».
4.8
Biasco
Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dal momento della trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione stessa è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Eti, e successivamente, presso la Società nei limiti delle rispettive necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis. I trasferimenti nel ruolo speciale ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437. Il costo del personale temporaneamente distaccato è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'Ente o della Società che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».
4.9
Ventucci, D'Alì, Pastore, Azzollini
Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dal momento della trasformazione dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato in Ente pubblico economico, il personale già appartenente all'amministrazione stessa è inserito in un ruolo speciale ad esaurimento del Ministero delle finanze e temporaneamente distaccato presso l'Eti, e successivamente, presso la Società nei limiti delle rispettive necessità. Il distacco di tale personale ha termine con gradualità a seguito di procedura concordata preventivamente con il Comitato consultivo anche in relazione alla progressiva realizzazione delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 7-bis. I trasferimenti nel ruolo speciale ad esaurimento o negli altri ruoli del Ministero delle finanze sono effettuati tenendo conto di quanto previsto dal comma 232 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e la successiva integrazione di cui al comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437. Il costo del personale temporaneamente distaccato è a carico, per tutto il periodo del distacco, dell'Ente o della Società che provvede mensilmente a rimborsare al soggetto erogante le spese sostenute in proposito».
4.10
Collino, Pedrizzi
Sopprimere il comma 4.
4.11
Rossi
Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Al personale che venisse dichiarato in esubero che abbia almeno trenta anni di anzianità contributiva o almeno 58 anni di età e quindici anni di anzianità contributiva si applicano, a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla comunicazione di esubero, i benefici in materia di prepensionamento su base volontaria previsti dalla legge 7 giugno 1990, n. 141, con onere a carico dell'ente o della società derivata».
4.12
Albertini
Al comma 4, sopprimere le parole: «indicato nel comma 3» e le parole: «da presentare entro il termine di cui al citato comma 3».
4.13
Albertini
Sopprimere il comma 5.
4.14
Rossi
Sopprimere il comma 7.
4.15
Rossi
Sostituire i commi 7 e 8 con il seguente:

«7. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato inserito nel ruolo speciale ad esaurimento o assegnato definitivamente alle società derivate resta iscritto al Fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 il cui Regolamento sarà, in sede contrattuale, integrato da norme che prevedano la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro».
4.16
Ventucci D'Alì, Pastore, Azzollini
Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il personale già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato inserito nel ruolo speciale ad esaurimento o assegnato definitivamente alle società derivate resta iscritto al Fondo di previdenza di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 il cui Regolamento sarà, in sede contrattuale, integrato da norme che prevedano la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro».
4.18
Biasco
Sostituire il comma 7, con il seguente:
«7. Il personale trasferito alla S.p.A ha titolo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ed è iscritto all'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Allo stesso personale è conservato, a domanda da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dal trasferimento all'Ente, il diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato in base alle disposizioni di cui al Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni. Per coloro che non hanno esercitato la scelta per il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'ente provvede a costruire la posizione assicurativa presso l'INPS anche con riferimento ai periodi individualmente maturati. A tal fine lo Stato provvede al versamento all'INPS della riserva matematica, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sulla base delle tabelle al-
legate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 febbraio 1981 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981. Detto versamento è effettuato in quindici annualità costanti posticipate con applicazione dell'interesse annuo lordo del 5 per cento e, al relativo onere, valutato in 20 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Per coloro che hanno esercitato la facoltà di opzione per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, l'INPS è tenuto, al momento della collocazione in quiescenza dei singoli soggetti interessati, al versamento all'INPDAP del complessivo ammontare dei contributi riscossi per la relativa posizione assicurativa, determinato ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979,
n. 29. Per coloro che sono assegnati ad altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato, tenute ad iscrizioni previdenziali sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.
4.17
Collino, Pedrizzi
Sopprimere il comma 8.
4.19
Rossi
Sopprimere il comma 8.
4.20
Biasco
Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato assegnato all'ente ed alle società derivate resta iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 17, commma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, il cui Regolamento sarà in sede di primo rinnovo contrattuale, integrato da norme che prevedano la partecipazione al finanziamento dei lavoratori e del datore di lavoro».
4.21
Collino, Pedrizzi
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.
(Disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette)

I distributori automatici di sigarette di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 556, possono essere installati esclusivamente nei locali delle rivendite o in un luogo in cui possa essere esercitato il controllo dal rivenditore sul divieto di cui all'articolo 730, 2o comma del codice penale».
4.0.1
Ventucci D'Alì, Pastore, Azzollini
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4.
(Disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette)

1. I distributori automatici di sigarette di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 556, possono essere installati esclusivamente nei locali delle rivendite o in un luogo in cui possa essere esercitato il controllo dal rivenditore sul divieto di cui all'articolo 730, comma 2 del codice penale».
4.0.2
Rossi
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di distributori automatici di sigarette)

I distributori automatici di sigarette di cui all'articolo 20 della legge 8 agosto 1977 n. 556, possono essere installati esclusivamente nei locali delle rivendite o in un luogo in cui possa essere esercitato il controllo dal rivenditore sul divieto di cui all'articolo 730, 2o comma del codice penale».
4.0.3
Albertini
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Contrabbando e pubblicità)

1. È abrogato l'articolo 1 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.
2. L'articolo 8 della legge 22 febbraio 1983, n. 52, è sostituito dal seguente: La propaganda pubblicitaria, compresa ogni forma, anche indiretta, di promozione e sponsorizzazione, di qualsiasi prodotto da fumo, è vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal prcedente capoverso è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50 milioni a lire 500 milioni.
I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonchè a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nei casi di recidiva alla trasgressione al divieto previsto nel primo capoverso, il Ministro delle finanze, in aggiunta alle sanzioni previste nel secondo capoverso, dispone la sospensione per trenta giorni dall'importazione, distribuzione e vendita del prodotto oggetto dell'infrazione pubblicitaria».
4.0.4
Albertini
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di allargamento della rete di raccolta
del gioco del lotto)

1. Al fine di assicurare ulteriori entrate, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare, in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto, in modo che, entro la data del 30 settembre 1997, sia estesa a tutti i rivenditori di generi di monopolio, che ne abbiano fatta richiesta, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro delle finanze del 7 novembre 1995.
2. Per conseguire tali obiettivi la distanza minima prevista, per legge, tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite dai dipendenti del lotto statali è soppressa.
3. Una quota delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo è destinata a copertura dell'aumento dell'aggio spettante ai venditori dei biglietti delle lotterie dall'otto al dieci per cento del prezzo di vendita al pubblico dei biglietti a partire dall'anno 1998».
4.0.5
Rossi
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni concernenti l'attività industriale e commerciale
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

1. L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a dare in concessione, nel rispetto della normativa comunitaria, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale anche in deroga alle disposizioni del primo comma dell'articolo 19 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, come modificato dall'articolo 18, comma 1, della legge 16 marzo 1987, n. 123».
4.0.6
Sartori