AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 17 NOVEMBRE 1998

326ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE



La seduta inizia alle ore 15.25.


IN SEDE CONSULTIVA

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
(Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore ANDREOLLI illustra il disegno di legge, destinato a completare il processo di riforma fiscale, con interventi incisivi nell'ordinamento tributario: dopo aver esposto analiticamente il contenuto degli articoli, si sofferma sull'articolo 10, le cui disposizioni appaiono difformi dall'enunciazione del titolo, trattandosi non tanto di realizzare il cosiddetto federalismo fiscale, quanto piuttosto di introdurre alcuni primi elementi in tal senso; al riguardo, nota la mancata previsione di un parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo, che appare quanto mai discutibile. All'articolo 11 rileva la previsione di pareri obbligatori e vincolanti, che risulta eccessiva e difforme dai principi generali dell'ordinamento, nonché un rinvio generico e impreciso ai poteri di indirizzo e ad altre potestà dell'organo di vigilanza. Al riguardo, inoltre, va rilevato che la stessa composizione dell'organismo è rimessa a determinazioni del Governo, mentre sarebbe preferibile una espressa disposizione legislativa.

Il presidente VILLONE osserva che l'articolo 10 può essere interpretato come un intervento di razionalizzazione del sistema, ovvero come un principio di riforma radicale, che peraltro sarebbe carente sotto due aspetti: in quanto privo di riferimenti alla finanza degli enti locali e insufficiente in tema di perequazione territoriale; si tratta in effetti di questioni assai rilevanti, che dovrebbero essere chiarite anche per non pregiudicare gli sviluppi futuri di un tema particolarmente complesso e impegnativo. Sull'articolo 11, condivide i rilievi formulati dal relatore. Ritiene pertanto opportuna la partecipazione all'esame di un rappresentante del Governo.

Concorda il relatore ANDREOLLI.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide i rilievi formulati dal relatore sugli articoli 10 e 11 e richiama l'attenzione anche sull'articolo 12, che suscita preoccupazioni per la possibile estensione del sistema delle scommesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

DOC. LXXXVII, n. 5 - Relazione sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione europea (Primo semestre 1998)
(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee: esame e rinvio)
(R142 003, C23a, 0009°)

Il relatore BESOSTRI rileva anzitutto che con una disposizione inserita nel disegno di legge comunitaria, in stato di relazione per l'Assemblea, viene ridefinita la configurazione della relazione in titolo: il documento in esame riguarda alcuni dei temi più importanti del processo di integrazione comunitaria, in particolare per gli interventi a favore di categorie svantaggiate anche in relazione al mercato del lavoro, laddove si prevede di conciliare tendenzialmente i criteri di flessibilità e di sicurezza sociale. Quanto allo statuto delle società europee, si rileva la difficoltà derivante dalla possibilità, prevista solo in alcuni degli ordinamenti nazionali, della partecipazione di rappresentanze di lavoratori agli organi delle società; per l'Italia, l'ipotesi è quella di promuovere un processo negoziale tra le parti. Nel riaffermare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il documento considera anche i problemi dell'impatto normativo e degli oneri amministrativi per gli operatori economici, derivanti dalle nuove regole. Per i settori da regolare, di particolare rilevanza sociale, si afferma l'insufficienza dei meccanismi competitivi e di mercato, mentre per la circolazione dei prodotti derivanti da paesi comunitari si conferma il principio di piena libertà, con il vincolo di conformità alle norme europee e a quelle interne. Sotto tale aspetto vi è un'insufficienza italiana soprattutto nel settore agricolo. In ordine ai mezzi di tutela in sede giurisdizionale, si prevede che i giudici debbano disporre di misure cautelari preventive, effettive ed efficaci, ciò che a suo avviso riveste una particolare rilevanza anche per il sistema di giustizia amministrativa. In tema di armonizzazione fiscale, viene promossa una competizione virtuosa verso la riduzione del carico tributario, disincentivando invece gli strumenti di esenzione che hanno l’effetto di spostare i capitali verso altri stati membri; un problema particolare ma rilevante, inoltre, è quello della tassazione del risparmio dei non residenti. Nel documento sono contenuti riferimenti alle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, mentre non vi sono cenni al problema alla lotta alla corruzione, anche perché la trattazione del problema in sede europea è resa ardua dalla persistente difficoltà di sanzionare la corruzione dei funzionari stranieri, anche se di paesi membri dell'Unione. In merito alla moneta unica, viene in evidenza in particolare il problema degli effetti dell'Euro sui contratti della pubblica amministrazione, soprattutto nel periodo transitorio, laddove la scelta dell'Euro sarà irreversibile, mentre quella della moneta nazionale sarà ancora modificabile. Il problema riguarda soprattutto i contratti conclusi prima della fissazione delle parità tra le monete nazionali e l'Euro, contratti la cui esecuzione è in ipotesi protratta oltre la stessa fissazione delle parità.
Il documento, in sostanza, agevola la comprensione dei processi di formazione del diritto comunitario, ma potrà essere senz'altro più efficace, una volta riferito in concreto alle normative di settore, in relazione alla legge comunitaria annuale, per le quali sarà pertanto possibile disporre di elementi di valutazione anche sulla cosiddetta fase ascendente: in proposito, pertanto, sarebbe utile acquisire anche la valutazione del Ministro per le politiche comunitarie.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno l'intervento in materia del Ministro per le politiche comunitarie, e rinvia quindi il seguito dell'esame.

(3522) Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Pecoraro Scanio.
(Parere alla 9ª Commissione: contrario)

Il relatore BESOSTRI osserva che il disegno di legge in esame, nel regolare apparentemente la tutela dei territori in cui insistono produzioni agricole riconosciute e protette, in effetti interviene sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale e dello smaltimento dei rifiuti, in una sede normativa evidentemente impropria e con il risultato di modificare quella normativa sulla base di una motivazione settoriale: si tratta, pertanto, di una normativa difforme dallo scopo enunciato e suscettibile di determinare inconvenienti notevoli nel sistema legislativo. Per tale ragione, propone di esprimere un parere contrario.

La Commissione consente.

(3079) FASSONE ed altri - Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio.
(Parere alla 2ª Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il relatore LUBRANO DI RICCO ricorda le perplessità formulate nel corso dell'esame, specie sui rapporti tra la Scuola e il Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore BESOSTRI insiste nel sottolineare l'anomalia di un istituto di formazione che opera sulla base di direttive didattiche e scientifiche emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura, al quale comunque sono attribuite competenze non previste dalla Costituzione. Rammenta, inoltre, le riserve già espresse sulla possibilità di un tirocinio presso aziende private, esclusivamente di grandi dimensioni.

Il relatore LUBRANO DI RICCO, concorde la Commissione, si riserva di redigere una proposta di parere che tenga conto dei rilievi formulati nel corso della trattazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE REFERENTE

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionali d’iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino.

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle provincie di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 ottobre.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3308 assunto a base dell’esame.

La senatrice PASQUALI dà conto dell'emendamento 2.1: la proposta di sopprimere l'articolo 2 deriva da un giudizio di incongruenza sulla garanzia di un seggio alla minoranza ladina del Trentino, poiché quest'ultima è insediata in territori che comprendono anche popolazioni di altra lingua, diversamente da quanto si può rilevare nelle valli ladine dell'Alto Adige. Illustra quindi l'emendamento 3.1, che assicura una rappresentatività istituzionale significativa al gruppo di lingua ladina, con una rotazione per periodi di venti mesi, che a suo parere sono sufficienti e adeguati. L'emendamento 6.1 segue la stessa motivazione.

Il presidente VILLONE ritiene che gli altri emendamenti possono essere dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0127°)


Il presidente VILLONE avverte che nella seduta di domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 15, saranno trattati in sede referente i disegni di legge nn. 3015 e 3339, in materia di prevenzione della corruzione, con la votazione dei residui emendamenti, i disegni di legge n. 3236 e 236, sul conflitto di interessi, per i quali sarà avviata la votazione degli emendamenti, e i disegni di legge n. 3312 e connessi, sui vigili del fuoco, con la votazione degli emendamenti. Sarà inoltre iniziata la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2097-B.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01a, 0127°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì 18 novembre alle ore 15 e per giovedì 19 novembre alle ore 15, è integrato in sede deliberante per la discussione del disegno di legge n. 2097-B (Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16.20.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3308



Art. 1

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

“Art. 1

1. All’articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento si applicano tutte le norme statutarie e di attuazione applicate alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo ladino della provincia di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 9, capoverso, sopprimere il secondo comma.

1.1 Gubert

Art. 2

Sopprimere l’articolo.

2.1 Pasquali

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 2

1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza, e Bulla del comune di Castelrotto. Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel Collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei. In ciascuno dei tre collegi ladini il seggio è attribuito con sistema maggioritario.».”

2.4 Gubert

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 2

1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ed è attribuito con il sistema maggioritario, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale proporzionale. Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei ed è attribuito con sistema maggioritario.».”
.

2.6 Tarolli

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 2

1. All’articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo le parole «Consiglio regionale», sono inserite le seguenti: «, di quello provinciale di Trento».

2.5 Gubert


Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: “ove è insediato il gruppo linguistico dolomitico di Fassa”, con le seguenti: “ove è stanziata la popolazione appartenente al gruppo linguistico dolomitico di Fassa”.

2.2

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“Con legge regionale è inoltre consentita la riserva di ulteriori seggi del collegio provinciale di Trento al fine di garantire la rappresentanza nel consiglio regionale e nel Consiglio provinciale di Trento di gruppi di comuni la cui popolazione presenti in prevalenza caratteri linguistici propri e distinti, di consistenza e portata analoghe a quelle del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa. La popolazione residente in tali comuni non potrà essere inferiore a quella residente nei sopracitati comuni della Val di Fassa alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2.3 Gubert


Art. 3

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: “due anni e mezzo” con le seguenti: “venti mesi”; nel terzo comma, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: “Nei primi venti mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo di venti mesi il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il restante periodo il Presidente eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua ladina”.
Conseguentemente, nel quarto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: “di due anni e mezzo” con le seguenti: “di venti mesi”.

3.1 Pasquali
Art. 4

Sopprimere l’articolo.

4.1 Pasquali
Art. 5

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: “un vice Presidente”, con le seguenti: “due vice Presidenti”.

5.1 Pasquali
Art. 6

Al comma 1, capoverso, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: “Nei primi venti mesi del funzionamento del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri di lingua italiana. Per il successivo periodo di venti mesi il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il restante periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua ladina”.

6.1 Pasquali

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: “Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età”.

6.2 Gubert

Art. 7

Al comma 1, sostituire le parole: “può essere” con la seguente: “è”.

7.1 Gubert
7.2 (identico all'em. 7.1) Tarolli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Integrazione all’articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)


1. Nell’articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo le parole: «organi collegiali», sono inserite le seguenti: «della Provincia di Bolzano e».

7.0.1 Gubert
7.0.2 (identico all'em. 7.0.1) Tarolli

Art. 8

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le decisioni che definiscono i giudizi di cui al presente comma sono soggette ad appello dinanzi al Consiglio di Stato".

8.1 Tarolli
Art. 9

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con i seguenti:

«Art. 102. - La popolazione ladina della Regione ha diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine.
Le popolazioni mochene e cimbre dei Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, anche in collegamento con l’area culturale tedesca, alla ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive ed al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».

9.1 Gubert

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:

"Art. 102. - Le popolazioni ladina, mochena, e cimbra della Regione hanno diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine e tedesche".

9.3 Tarolli

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

“Ai fini della conservazione dello sviluppo delle proprie tradizioni culturali e linguistiche e all’insegnamento più efficace della propria lingua e della propria cultura, di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, sono garantiti nei comuni ove è parlato il mocheno ed il cimbro il sostegno al collegamento con emittenti radio-televisive, con istituzioni ed associazioni culturali, scuole, università, centri di ricerca e di documentazione, musei operanti nelle altre aree germanofone esistenti in Europa. Analoga garanzia è riconosciuta nei comuni ove è parlato il ladino con riferimento ad altre aree europee ove sono parlati idiomi del gruppo romancio o ladino”.

9.2 Gubert