AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDI' 30 MAGGIO 2000

537ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

La seduta inizia alle ore 21,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE fa presente che è stata segnalata dalla presidenza della Commissione Affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento l'opportunità di procedere ad un momento di confronto informale tra le due commissioni sul tema della riforma elettorale e delle connesse riforme istituzionali. Propone pertanto che nella giornata di martedì 6 giugno si riuniscano, informalmente, gli uffici di presidenza delle due commissioni integrati dai rappresentanti dei gruppi parlamentari.

La Commissione conviene con la proposta avanzata dal Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CADDEO ed altri. - Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali

(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - ANDREOLLI ed altri. - Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. - Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo.

- e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana con la trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4368, assunto come testo base, articolo relativo allo Statuto della Valle d'Aosta.

Il relatore VILLONE ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 2.2 che prevede l'eliminazione del riferimento, quale limite alla potestà legislativa in materia di organizzazione della forma di governo regionale, dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. L'eliminazione di questo riferimento non può, a suo avviso, essere operata con riguardo al solo statuto valdostano, ma dovrebbe essere oggetto di una più approfondita e sistematica valutazione che non può essere operata in occasione dell'esame del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario FRANCESCHINI esprime un parere conforme a quello del relatore osservando che il richiamo ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica deve essere inteso come limitato ai soli principi di carattere costituzionale. Ricorda, inoltre, che la formula in esame è già presente nello Statuto della Valle d'Aosta, quale limite generale alla potestà legislativa regionale.

Il relatore VILLONE concorda con questa lettura osservando che in alcun modo, facendo riferimento a questa clausola, si può incidere sulla libera determinazione da parte della regione della propria forma di governo.

Il senatore DONDEYNAZ ritiene invece che il riferimento ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica possa limitare la possibilità di scelta da parte della regione della propria forma di governo. Al riguardo ricorda le molte controversie interpretative cui sta dando luogo il richiamo, contenuto nel primo comma del nuovo articolo 122 della Costituzione, ai principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica quale limite della potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario in materia elettorale.

Il relatore VILLONE a quest'ultimo proposito osserva che dall'eventuale mancata adozione della legge di principio prevista nel primo comma dell'articolo 122 della Costituzione non si può far discendere a suo avviso alcun limite alla potestà delle regioni, le quali potranno adottare le proprie leggi elettorali estraendo i principi dalla legislazione nazionale vigente che oggi regola l'elezione dei consigli regionali. Più in generale, anche alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia, ritiene che dalla disposizione, oggetto dell'emendamento soppressivo 2.2, non possa ricavarsi alcun limite puntuale alla potestà della regione di scegliere la forma di governo che ritiene più opportuna.

Il sottosegretario FRANCESCHINI osserva invece che è improprio fare riferimento a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, che contiene non già un generico rinvio ai principi dell'ordinamento, ma fa riferimento puntualmente ad una legge della Repubblica la quale deve fissare principi fondamentali.

Il senatore BESOSTRI afferma che la proposta di eliminare i principi fondamentali dell'ordinamento quale vincolo alla potestà delle regioni a statuto speciale nella determinazione della propria forma di governo, è oggetto di una pluralità di emendamenti, riferiti ciascuno ai singoli articoli del disegno di legge in esame. Trattandosi quindi di una questione generale propone che ne venga accantonato l'esame, ovvero, in alternativa, che si precisi che si tratta non di semplici principi, ma di principi "fondamentali".

Il relatore VILLONE, nel ribadire il proprio parere contrario, ricorda che quello dei principi dell'ordinamento giuridico è un limite già oggi presente negli statuti speciali con riferimento alla potestà legislativa primaria delle regioni. Sull'estensione e le caratteristiche di questo limite vi è una consolidata giurisprudenza costituzionale; ritiene quindi inopportuno introdurre negli statuti una nuova nozione quale quella di principi fondamentali.

Al senatore DONDEYNAZ il quale osserva che proprio questa clausola ha permesso la compressione e l'impropria delimitazione della potestà legislativa primaria della regione Valle d'Aosta, il relatore VILLONE replica che la clausola dei principi dell'ordinamento - a differenza di quella delle riforme economiche e sociali - non ha mai determinato significative compressioni dell'autonomia regionale. Segnala quindi che l'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede, nel suo complesso, una procedura che garantisce l'autonomia regionale nell'elaborazione della legge che disciplina la forma di governo, rispetto alla ordinaria potestà primaria attribuita dallo statuto alla regione in varie materie.

Fermo restando l'accantonamento degli emendamenti 2.11 e 2.16, l'emendamento 2.2, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 2.15, il senatore ROTELLI ribadisce, con riferimento all'emendamento 2.1, l'inopportunità di utilizzare in un testo legislativo l'espressione "forma di governo", che è una nozione di carattere scientifico.

Il relatore VILLONE, pur riconoscendo l'improprietà dell'uso di questa formula, esprime un parere contrario sull'emendamento, rilevando che questa espressione è oramai utilizzata in testi legislativi anche di rango costituzionale. Invita conseguentemente il senatore Rotelli a ritirare gli emendamenti 2.1 e 2.9.

Il senatore ROTELLI ritira quindi gli emendamenti 2.1 e 2.9.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.10, sul quale il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara il proprio voto contrario richiamando il presentatore a tener conto dei vincoli di maggioranza che, alla Camera, nonostante la contrarietà della propria parte politica a eliminare per la Valle d'Aosta la normativa transitoria, hanno indotto il Gruppo dei Verdi a ritirare emendamenti volti a mantenere la norma transitoria medesima. Venendo a considerare l'emendamento 2.10 ribadisce la propria contrarietà ritenendo opportuno lasciare il massimo spazio al ricorso allo strumento del referendum, a difesa delle minoranze nel procedimento di approvazione della legge regionale che dovrà determinare la forma di governo.

Ai rilievi del senatore Lubrano replica il senatore DONDEYNAZ ricordando che il rappresentante della Valle d'Aosta alla Camera dei deputati ha votato contro l'approvazione dell'articolo in esame.

Il senatore ANDREOLLI manifesta perplessità su quanto previsto dal quarto capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, mentre il senatore PINGGERA, pur ritenendo meritevole di accoglimento l'emendamento 2.10, ribadisce la necessità di non modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione.

Il relatore VILLONE osserva che lo spirito che sottende la disposizione oggetto dell'emendamento soppressivo 2.10, è quello di garantire il massimo spazio agli strumenti di democrazia diretta nel procedimento di elaborazione di leggi che dovranno definire la forma di governo della regione; si tratta di uno spirito che più generalmente pervade il provvedimento in titolo e motiva anche il distacco dal modello previsto dall'articolo 138 della Costituzione.

Il senatore BESOSTRI osserva che se l'emendamento 2.10 fosse approvato, tutte le leggi che incidono sulla forma di governo, anche se approvate da un'ampia maggioranza dei componenti del consiglio, dovrebbero essere comunque sottoposte a referendum approvativo, secondo quanto previsto dal terzo capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame.

Concordano con questa osservazione il senatore PASTORE, il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCHESCHINI, mentre il senatore ROTELLI, pur condividendo questa interpretazione, osserva che non si deve a suo avviso ritenere un modello intoccabile quello previsto dall'articolo 138 della Costituzione. Infatti, a suo avviso, nei procedimenti di revisione costituzionale dovrebbe essere garantita la più ampia possibilità di partecipazione popolare attraverso lo strumento referendario.

Il senatore DONDEYNAZ, alla luce di questi rilievi, ritira l'emendamento 2.10, preannunciando la presentazione di un emendamento, in occasione dell'esame in Assemblea, volto a riprodurre, con riferimento al procedimento di approvazione della legge prevista dal primo capoverso della lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, la formula dell'ultimo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

Il relatore VILLONE e il sottosegretario FRANCESCHINI formulano quindi un parere contrario sull'emendamento 2.8, sul quale la senatrice PASQUALI dichiara invece il proprio voto favorevole trattandosi di una disposizione volta ad eliminare la previsione dello statuto valdostano che subordina ad un determinato periodo di permanenza sul territorio regionale, l'esercizio del diritto di voto. Si tratta, a suo avviso, di una previsione antiquata che non ha più ragione di essere mantenuta.

Il senatore PINGGERA dichiara invece il proprio voto contrario, come anche il senatore LUBRANO DI RICCO, che preannuncia il suo voto contrario su tutti gli emendamenti al disegno di legge in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 2.8 non è approvato dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, anche l'emendamento 2.5 è respinto dalla Commissione.

Il senatore DONDEYNAZ, come preannunciato, ritira l'emendamento 2.13, segnalando tuttavia che l'articolo 2, approvato dalla Camera continua a fare riferimento all'istituto del giudice conciliatore oramai non più presente nell'ordinamento giuridico dello Stato.

Il senatore ANDREOLLI, in proposito, ricorda che l'introduzione dell'istituto del giudice di pace ha condotto la regione Trentino Alto-Adige ad adottare una legge interpretativa, che ha adeguato la desueta previsione statutaria che faceva riferimento al giudice conciliatore.

Il relatore VILLONE, alla luce dei rilievi emersi, ritiene che la questione potrà essere affrontata più approfonditamente in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

Il senatore ROTELLI in assenza del proponente fa proprio l'emendamento 2.12 che evidenzia a suo avviso l'incongruenza della disposizione statutaria che prevede la possibilità di rimozione per il compimento di atti contrari alla Costituzione o di reiterate e gravi violazioni di legge, del presidente della regione solo nel caso in cui questo sia eletto a suffragio universale diretto.

Il senatore DONDEYNAZ osserva che questa previsione si limita ad integrare quanto già previsto dall'articolo 48 dello statuto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.12 non è approvato dalla Commissione.

Il senatore DONDEYNAZ dichiara quindi il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.3, che mira a sopprimere una previsione indefinita la cui applicazione potrebbe risolversi in una impropria compressione dell'autonomia regionale.

Sull'emendamento formulano un parere contrario il relatore VILLONE ed il sottosegretario FRANCESCHINI, il quale osserva che, in assenza di questa previsione, per le medesime ragioni di sicurezza nazionale potrebbe essere sciolto il Consiglio senza che invece si possa procedere alla rimozione del Presidente.

Il senatore ROTELLLI rileva invece l'improprietà dell'uso dell'aggettivo "nazionale", che dovrebbe essere più opportunamente sostituito con il riferimento alla sicurezza della Repubblica.

L'emendamento 2.3, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Il RELATORE ribadisce quindi il proprio parere contrario sull'emendamento 2.4. Si tratta della proposta più significativa fra quelle presentate dal senatore Dondeynaz, volta a sancire il carattere pattizio del legame tra le regioni a statuto speciale e lo Stato. A suo avviso, l'opportunità di costituzionalizzare, e quindi irrigidire un tale meccanismo, dovrebbe essere valutata tenendo conto delle esigenze dell'intero sistema delle autonomie. La sede più opportuna, dunque, per esaminare una tale questione è quella della revisione costituzionale della complessiva disciplina delle autonomie regionali.

Il sottosegretario FRANCESCHINI concorda con questa valutazione ritenendo più opportuno esaminare la questione con riferimento alla revisione dell'articolo 116 della Costituzione, di cui si discute nell'ambito del più complessivo esame, presso l'altro ramo del Parlamento, della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Il senatore DONDEYNAZ ritiene invece che l'aver previsto, nel testo in esame, che nel procedimento di revisione dello statuto il consiglio regionale debba essere solo "sentito", rappresenta un sicuro arretramento rispetto alla prassi che si è andata consolidando dal 1948 ad oggi secondo la quale le modifiche dello statuto valdostano sono sempre adottate d'intesa con gli organi rappresentativi della regione.

Il relatore VILLONE non ritiene invece che la soluzione contenuta nell'articolo in esame costituisca un arretramento rispetto alla disciplina statutaria vigente, che non prevede alcuna forma di consultazione della regione nei procedimenti di revisione statutaria.

Il senatore PINGGERA, pur condividendo l'intento dell'emendamento, nell'auspicare una sollecita definizione del provvedimento in titolo, preannuncia il proprio voto di astensione.

Il senatore TAROLLI annuncia invece il proprio voto favorevole sull'emendamento, ritenendo insoddisfacenti e poco coerenti le argomentazioni svolte dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Il relatore VILLONE ribadisce l'improprietà di questa previsione. L'introduzione infatti di un meccanismo d'intesa deve essere valutata tenendo presente la complessità delle materie regolate dagli statuti speciali; non tutte possono essere infatti a suo avviso disciplinate subordinatamente alla preventiva intesa con le regioni interessate. Una tale considerazione dovrebbe essere attentamente valutata dall'altro ramo del Parlamento, che si accinge ad esaminare la revisione dell'articolo 116 della Costituzione.

Il senatore ANDREOLLI pur apprezzando le considerazioni svolte dal Presidente, ritiene che, alla luce delle difficoltà che sta incontrando la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, debba essere valutata l'opportunità di dare un chiaro segnale di attenzione ai problemi delle regioni a statuto speciale. Anche alla luce, quindi, delle dichiarazioni del sottosegretario Franceschini in merito alla revisione dell'articolo 116 della Costituzione, dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore ROTELLI ritiene inopportuno cristallizzare la natura pattizia dei rapporti tra lo Stato e le regioni a statuto speciale; tuttavia, si dichiara perplesso sulle considerazioni svolte dal Presidente secondo le quali la formulazione in esame - che prevede un intervento consultivo della regione interessata - costituisca un miglioramento delle posizioni delle regioni a statuto speciale. Nel condividere quindi le valutazioni del sottosegretario Franceschini, ritiene che questa non sia la sede opportuna per esaminare la questione, che dovrebbe essere valutata tenendo conto delle esigenze e delle aspettative di tutte le regioni.

A quest'ultimo proposito il senatore DONDEYNAZ dichiara di non avere obiezioni all'estensione del meccanismo dell'intesa a tutte le regioni, anche quelle ordinarie. Richiamata quindi nuovamente la posizione assunta dal Governo in occasione dell'esame della revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, dichiara di ritenere sorretta da motivazioni meramente politiche la posizione assunta dal relatore e dal rappresentante del Governo, con riferimento all'emendamento 2.4.

Il relatore VILLONE ribadisce di ritenere necessaria una più approfondita e ampia valutazione del meccanismo dell'intesa, la cui introduzione dovrebbe essere oggetto di un ponderato esame che tenga conto delle esigenze di tutte le regioni e del sistema nel suo complesso. Ritiene comunque che l'attenzione che si sta concentrando sulle attribuzioni ed il ruolo delle regioni a statuto speciale, sia il sicuro segno di una presa di coscienza del problema della specialità.

Il sottosegretario FRANCESCHINI, ricordato lo stato dell'iter del disegno di legge di revisione del titolo V, parte seconda della Costituzione, fa presente che gli emendamenti riferiti alla nuova formulazione dell'articolo 116 della Costituzione, sono stati discussi solo nella sede del comitato dei nove e non sono stati ancora valutati ed esaminati nella sede dell'Assemblea della Camera dei deputati.
Ribadisce comunque l'improprietà di introdurre modifiche al sistema di revisione degli statuti in una sede che non sia quella della revisione delle disposizioni della Costituzione.

L'emendamento 2.4, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.6 e 2.7

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, riguardante lo Statuto della regione Sardegna.

Accantonato l'emendamento 3.5, l'emendamento 3.7 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore ROTELLI ritira quindi gli emendamenti 3.1 e 3.4, mentre gli emendamenti 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Il relatore VILLONE illustra quindi l'emendamento 3.12 volto a sopprimere la lettera q) del comma 1 dell'articolo 3, che introduce, nello statuto, una procedura d'intesa con la regione Sardegna per le revisioni delle disposizioni che incidono sui rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni. Questa materia è in parte decostituzionalizzata, rinviando lo statuto a leggi ordinarie. Sottoporre e condizionare alla previa intesa della regione queste leggi si risolverebbe nell'introduzione di un meccanismo, che non potrebbe essere esteso a tutte le regioni, senza mettere in discussione gli equilibri stessi della finanza pubblica. Reputa quindi inopportuno irrigidire in norme costituzionali procedure di sostanziale intesa ed accordo che nei fatti si sono venute sviluppando tra regioni a statuto speciale e lo Stato. Interventi in questa delicata materia non possono che avere ad oggetto l'articolo 119 della Costituzione, la cui revisione costituisce il nodo più complesso della riforma in senso federale dell'ordinamento.

Il senatore ROTELLI ritiene che le argomentazioni svolte dal Presidente siano argomentazioni di puro fatto. Tuttavia ribadisce la propria contrarietà all'introduzione di meccanismi d'intesa tra Stato e regioni che, se valutati positivamente, dovrebbero essere estesi, per coerenza, a tutte le regioni. Reputa infatti incomprensibile la posizione di privilegio di cui continuano a godere le regioni a statuto speciale rispetto alle regioni a statuto ordinario.

Il relatore VILLONE ricorda che le regioni a statuto ordinario non godono di alcuna garanzia costituzionale quanto all'attribuzione delle risorse finanziarie, la cui disciplina è tutta rimessa al legislatore nazionale. Solo lo statuto del Trentino Alto-Adige prevede un meccanismo d'intesa per la definizione della legislazione che tocca le risorse finanziarie della regione, mentre per la Valle d'Aosta un analogo meccanismo è previsto dallo statuto solo in via transitoria anche se si è cristallizzato negli anni ben oltre l'ambito temporale definito dallo statuto. Per le altre regioni a statuto speciale non sono previste disposizioni di rango costituzionale che condizionino all'intesa la modifica della legislazione in materia di risorse finanziarie. La questione dunque deve essere a suo avviso affrontata non con riferimento a singole regioni - come invece previsto dalla disposizione oggetto dell'emendamento 3.12 - ma con un'attenzione più generale all'intero sistema delle autonomie e agli equilibri finanziari del bilancio pubblico.

Il senatore CABRAS chiede l'avviso del Governo sull'emendamento del relatore, mentre il senatore DONDEYNAZ preannuncia il suo voto contrario.

Il sottosegretario FRANCESCHINI formula un parere favorevole sull'emendamento 3.12, rilevando la necessità di considerare nel suo complesso la materia dei rapporti finanziari tra Stato e regioni a statuto speciale anche tenendo conto della non uniformità della disciplina statutaria vigente.

Il senatore BESOSTRI, segnalando l'importanza dell'emendamento in esame, la cui approvazione modificherebbe in modo significativo il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ritiene opportuno garantire un ulteriore spazio di riflessione prima di procedere alla votazione.

Il relatore VILLONE ribadisce la propria contrarietà ad introdurre, con il disegno di legge in esame, disposizioni che incidano - come quella oggetto dell'emendamento soppressivo 3.12 - sugli equilibri complessivi del sistema delle autonomie. L'introduzione di un sistema pattizio tra Stato e regioni per la definizione della normativa finanziaria, impone una riflessione più approfondita che non può essere svolta in occasione dell'esame del provvedimento in titolo.

Il senatore CABRAS osserva che una modifica, quale quella proposta dal relatore, al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, porrebbe in capo al relatore e al Governo la responsabilità di rallentare l'iter dell'intero provvedimento. Si tratta infatti di una modifica sulla quale non vi è la sicurezza di un accordo che ne garantisca l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Chiede dunque di rinviare la votazione dell'emendamento 3.12 per un'ulteriore riflessione.
Il senatore SCHIFANI, nel ribadire la necessità di una rapida definizione del provvedimento in titolo, ritiene che la preannunciata modifica alla norma transitoria relativa alle elezioni per la provincia di Trento sembra rendere inevitabile una ulteriore lettura del disegno di legge in esame, in sede di prima deliberazione, da parte della Camera dei deputati. Rinnovando il suo impegno di mantenere in un numero quanto possibile contenuto le modifiche da introdurre al testo, crede che si stia avvicinando il momento di decidere e definire con nettezza i tempi per la definitiva approvazione del medesimo, così da garantire l'applicazione delle disposizioni relative allo statuto siciliano in occasione del prossimo rinnovo dell'Assemblea regionale.

Il relatore VILLONE nell'accogliere la richiesta di rinviare a domani la votazione dell'emendamento 3.12, ne preannuncia comunque la ripresentazione in occasione dell'esame in Assemblea, nel caso di una sua mancata approvazione da parte della Commissione, cosicché l'Assemblea possa essere investita delle ragioni, a suo avviso essenziali, che lo motivano. Ribadisce comunque il suo impegno di definire entro giovedì 1° giugno in Commissione l'iter del provvedimento, passando, se necessario, ad esaminare e porre in votazione le proposte di stralcio delle disposizioni che non riguardano lo statuto della regione Sicilia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente VILLONE avverte che la seduta della Commissione di domani mercoledì 31 maggio 2000, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 23,05.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4368
Art. 2
Stralciare l'articolo.

2.11 SCHIFANI, PASTORE

Stralciare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, comma 2, 3, 4 e 5.
2.16 TAROLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.14 MARCHETTI, GUBERT

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo rigo, sopprimere le parole: "e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica".

2.2 DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: "le modalità di elezione del Consiglio della Valle" fino a: " con le predette cariche".

2.15 MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, sesto rigo, sopprimere le parole: "la forma di governo della Regione e, specificatamente,".

2.1 ROTELLI, GUBERT

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, settimo rigo, sopprimere la parola: "specificatamente".

2.9 ROTELLI, GUBERT

Al comma 1, lettera c),sopprimere il quarto capoverso.
2.10 DONDEYNAZ


Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) il secondo comma dell'articolo 16 è soppresso.

2.8 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, lettera h), sopprimere la cifra: "30".
Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: "l'articolo 30 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge regionale in materia di referendum".

2.5 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente: "i) Sostituire l'articolo 41 con il seguente: " TITOLO VII - Ordinamento degli uffici del giudice di pace. Art. 41. L'istituzione degli uffici del giudice di pace nei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta. Il Presidente della Giunta, in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla revoca e alla dispensa dall'ufficio dei magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace; detto personale sarà inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità stabilite con legge della regine. Il presidente della Giunta provvede anche ala revoca e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

2.13 DONDEYNAZ

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: ", se eletto a suffragio universale e diretto".

2.12 MARCHETTI



Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: "la rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale e comporta il contestuale scioglimento del consiglio della Valle".

2.3 DONDEYNAZ

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

"n) all'articolo 50, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
“I progetti di modificazione del presente Statuto, approvati in prima deliberazione nel medesimo testo delle Camere, sono trasmessi al consiglio della Valle, che si esprime, entro due mesi, ai fini dell'intesa”."

2.4 DONDEYNAZ

Sopprimere il comma 2.

2.6 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBO'

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Fino all'entrata in vigore della nuova legge elettorale, il Consiglio della Valle è eletto secondo la normativa prevista per le regioni a statuto ordinario".

2.7 COLLINO, PASQUALI, MAGNALBO'

Art. 3


Stralciare l'articolo.

3.5 SCHIFANI, PASTORE


Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.7 MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, settimo rigo, sopprimere le parole: "la forma di governo della Regione e, specificatamente,".

3.1 ROTELLI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: "specificatamente".

3.4 ROTELLI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole da: "le modalità di elezione" fino a: "dei componenti della Giunta regionale".

3.8 MARCHETTI

Al comma 1, lettera c), primo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: "i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche".

3.9 MARCHETTI

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: "eletto a suffragio universale e diretto" nonché le parole: "e lo scioglimento del Consiglio regionale".

3.10 MARCHETTI

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: ", se eletto a suffragio universale e diretto".

3.11 MARCHETTI


Al comma 1, sopprimere la lettera q).

3.12 IL RELATORE


Sopprimere il comma 2.

3.6 MARCHETTI

Sopprimere i commi 2 e 3.

3.2 MELONI

Sopprimere il comma 4.

3.3 MELONI