AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE 1998

324ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bressa e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,35.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0125°)

Il senatore PASTORE sollecita l'inserimento nell'ordine del giorno di una sua proposta di inchiesta parlamentare sui rapporti tra immigrazione e criminalità (Doc.XXII, n.50). Sollecita inoltre la trattazione degli emendamenti al disegno di legge costituzionale n. 2941, recante revisione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, sul quale egli è relatore alla Commissione.

Il presidente VILLONE si riserva di sottoporre all'Ufficio di Presidenza la proposta di integrazione dell'ordine del giorno avanzata dal senatore Pastore.
Quanto al disegno di legge n. 2941, assicura che nella seduta di domani sarà intrapresa la trattazione degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.

(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 novembre 1998 e rinviato nella successiva seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente fu avviata l'illustrazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3236, il cui termine di presentazione è stato poi differito fino alle ore 18 di ieri. Domanda, quindi, se vi sono richiede di illustrazione per i nuovi emendamenti.

Sul metodo da seguire nell'illustrazione degli emendamenti e nella conseguente discussione, segue un chiarimento tra i senatori ROTELLI e MISSERVILLE e il presidente VILLONE.

Il senatore Roberto NAPOLI, nell'accingersi ad illustrare i propri emendamenti ricorda che il problema del conflitto di interessi è all'attenzione del Parlamento ormai da molto tempo: vi è la necessità, in proposito, di regolare in modo chiaro e trasparente il rapporto tra interessi pubblici e interessi privati e in particolare tra l'esercizio di attività imprenditoriali e la titolarità di responsabilità politiche e istituzionali. L'Unione democratica per la Repubblica ha ritenuto di poter fornire un contributo autonomo alla discussione in materia, fondato su una riflessione circa gli eventi politici connessi alle trasformazioni in corso dal 1992, individuando il rapporto critico tra gli interessi dianzi richiamati, sul quale già il Governo Berlusconi aveva manifestato la propria sensibilità, nominando un comitato di saggi e successivamente proponendo un apposito disegno di legge.
Il testo in esame, approvato dalla Camera dei deputati, suscita un giudizio positivo sull'impianto della disciplina, ma sollecita alcuni interventi di modifica e di integrazione, per sopperire a elementi di debolezza e colmare evidenti lacune.
L'emendamento 1.8 propone di estendere il novero dei soggetti cui si applica la disciplina e corrisponde, inoltre, al principio affermato nell'articolo 98, primo comma, della Costituzione. L'emendamento 1.9 precisa il riferimento ai titolari di organi costituzionali, mentre l'emendamento 1.10 individua le cariche di governo a ogni livello istituzionale e introduce anche la nozione di responsabilità politica non istituzionale ma nella direzione dei partiti: tale riferimento è formulato in modo da rispettare il principio dell'autonomia dei partiti e individuando esattamente il soggetto responsabile. Quanto ai Gruppi parlamentari, sono identificate con precisione le cariche di responsabilità.
Dichiarandosi disponibile a ogni chiarimento sugli emendamenti appena illustrati, conferma l'intendimento di contribuire a una elaborazione che appartiene senz'altro alla sfera più alta dell'indirizzo politico e auspica un consenso sufficiente alle proposte di modifica avanzate dal suo Gruppo.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 1.11, diretto a comprendere anche gli organi di rilevanza costituzionale.

Quanto agli emendamenti all'articolo 2, non ancora illustrati, il senatore Roberto NAPOLI dà conto del 2.30 e richiama l'attenzione sul problema della interposizione di persona, dichiarandosi disponibile a un approfondimento anche di ordine tecnico. Sottolinea, comunque, l'opportunità di affermare la rilevanza in sè stessa degli interessi nelle comunicazioni di massa, per l'influenza che questi esercitano nella formazione e nell'orientamento dell'opinione pubblica, senza tuttavia pervenire a misure di tipo ablatorio sulla proprietà, alle quali ritiene preferibile l'affidamento in gestione di tipo fiduciario.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 2.31, che diversamente dal 2.30 non intende prescindere da un requisito di rilevanza dimensionale.

Il senatore Roberto NAPOLI illustra l'emendamento 5.5, nel quale si ripropone in altra forma e per un aspetto specifico il problema dell'interposizione di persona: in proposito egli rammenta che in alcuni orientamenti stranieri il caso è considerato assai rilevante, come dimostra la vicenda del Presidente degli Stati Uniti Johnson, la cui moglie rinunciò al possesso di mezzi di comunicazione.

Interviene quindi il sottosegretario BRESSA per segnalare che l'articolo 7, approvato dalla Camera dei deputati, fa riferimento all'istituto del trust rinviando alla Convenzione dell'Aja del 1985 per la sua qualificazione giuridica. La scelta fu discussa e impegnativa ma non sembra idonea a risolvere un problema rilevante come quello della qualificazione giuridica della gestione fiduciaria: quella Convenzione, infatti, non ottiene l'armonizzazione di istituti nazionali ma persegue il riconoscimento reciproco di istituti già esistenti e può comportare notevoli inconvenienti sotto l'aspetto del trattamento fiscale perchè potrebbe essere utilizzata agevolmente a fini di elusione nel contesto normativo di cui di tratta. D'altra parte, dopo l'approvazione del testo alla Camera dei deputati, presso quel ramo del Parlamento è maturata un'ulteriore elaborazione normativa diretta ad introdurre l'istituto del trust anche nell'ordinamento italiano: sarebbe opportuno, pertanto, tenere conto anche di questa novità.

Il senatore PASTORE riconosce la rilevanza critica del problema evocato dal rappresentante del Governo ma ritiene che la Convenzione dell'Aja richiamata nel disegno di legge sia sufficientemente risolutiva, poichè attraverso di essa si realizza una sorta di tipizzazione di quella causa fiduciaria propria dei contratti idonei a trasferire temporaneamente il controllo della proprietà, anche ai fini della presente legge. Sarebbe imprudente, a suo avviso, abbandonare un elemento di certezza ormai acquisito per una prefigurazione normativa ancora non realizzata.

Gli emendamenti 12.1 e 12.2 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato, dopo che il presidente VILLONE ha fissato per martedì 17 novembre la data della prossima trattazione.


IN SEDE DELIBERANTE

(3521) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Tremaglia e Simeone; Panetta ed altri; Pisapia; Urso.

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 novembre.

Il senatore SCHIFANI prende la parola per rendere alcuni chiarimenti su una vicenda molto incresciosa seguita alla discussione del disegno di legge nella seduta precedente: dopo quella seduta, infatti, vi è stata una pubblica presa di posizione da parte dell'associazione delle vittime del terrorismo che con una propria comunicazione, diretta in particolare ai senatori della Commissione, ha ritenuto di poter stigmatizzare la proposizione di emendamenti al disegno di legge abbandonandosi anche a interpetazioni improprie sul presunto scopo recondito di alcuni di essi, che avrebbero l'effetto, secondo tale commento, di favorire solo alcuni comuni di regioni determinate. Egli respinge radicalmente il metodo seguito da tali soggetti interessati al disegno di legge i quali, pur rappresentando valori importanti e condivisi, non sono certo legittimati a contestare il normale esercizio delle prerogative legislative di ciascun parlamentare e del Senato della Repubblica. Osserva, inoltre, che il sistema bicamerale pone su un piano di pari dignità e di equivalenza funzionale il ruolo legislativo di entrambe le Camere, cosicchè le proposte emendative avanzate in seconda lettura appartengono indubbiamente al normale esercizio della funzione parlamentare, senza che esse possano essere interpretate da parte di alcuno come uno strumento dilatorio o di intralcio all'approvazione di un disegno di legge. D'altra parte, nel parere della Commissione bilancio sul disegno di legge in discussione, vi è un invito esplicito a differirne l'approvazione fino a dopo l'entrata in vigore della nuova legge finanziaria, ciò che ha indotto lui ed altri senatori a ritenere che vi fossero margini sufficienti per integrazioni opportune e utili al testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare, l'emendamento 3.0.1 permetterebbe a tutti i comuni d'Italia, e non certo esclusivamente ai comuni siciliani, la possibilità di costituirsi parte civile contro gli autori di azioni criminali e terroristiche, prevedendo un fondo apposito: egli ricorda che la Commissione bilancio ha formulato al riguardo un parere di nulla osta.
Nel respingere nuovamente le critiche ingiustificate e offensive rivolte agli emendamenti da lui sottoscritti, si risolve tuttavia a ritirarli per favorire l'approvazione immediata del disegno di legge, dimostrando che le proposte di modifica non avevano alcun intento dilatorio: ciò non può essere interpretato, tuttavia, come un gesto di condiscendenza verso metodi inaccettabili che vorrebbero condizionare il libero esercizio delle funzioni parlamentari.
Auspica, infine, che la Commissione voglia prendere in considerazione le proposte emendative da lui presentate in un apposito disegno di legge da trattare con sollecitudine.

Il presidente VILLONE esprime il proprio rincrescimento per le critiche ingiustificate e strumentali di cui è stato oggetto il senatore Schifani nell'esercizio legittimo e corretto delle proprie prerogative parlamentari, apprezza la disponibilità dimostrata dallo stesso senatore Schifani verso l'esigenza di approvare rapidamente il disegno di legge e ritiene possibile procedere immediatamente alla votazione.

Il relatore PARDINI considera opportuno approvare definitivamente il disegno di legge, che corrisponde a una legittima attesa degli interessati e si dichiara disponibile ad accogliere in altra sede le proposte avanzate dal senatore Schifani, in particolare con l'emendamento 3.0.1, che giudica condivisibile e anzi suscettibile di essere esteso ad altri casi di costituzione di parte civile contro gli autori di delitti di criminalità organizzata o di terrorismo.

Si procede quindi alle votazioni.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il presidente VILLONE ricorda che il senatore Schifani ha ritirato tutti gli emendamenti da lui sottoscritti.

Sono approvati, con distinte votazioni, gli articoli di cui si compone il disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Prima della votazione complessiva sul disegno di legge, il senatore ROTELLI pronuncia una dichiarazione favorevole, a nome del Gruppo di Forza Italia. Nell'occasione egli esprime la propria solidarietà, a titolo personale e quale responsabile del Gruppo in Commissione, al senatore Schifani, considerando inconcepibile quanto è avvenuto a seguito della proposizione di emendamenti da parte di quest'ultimo.

Anche la senatrice PASQUALI si associa alle espressioni di solidarietà rivolte al senatore Schifani e annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale, auspicando anche una integrazione delle disponibilità finanziare rivelatesi in effetti insufficienti.

Il senatore LUBRANO DI RICCO annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo affermando che il disegno di legge contribuisce anche al processo di pacificazione civile.

Il senatore Lino DIANA annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, augurandosi che in futuro non si ripetano episodi spiacevoli come quello lamentato dal senatore Schifani.

Il senatore PELLEGRINO pronuncia una dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo Democratici di sinistra - L'Ulivo e considera il disegno di legge come un elemento positivo ma parziale nel necessario processo di pacificazione, al quale sono invece necessari ulteriori risultati di verità e anche apposite misure legislative.

Il sottosegretario SINISI, a nome del Governo, manifesta apprezzamento per la discussione tempestiva e impegnata svolta dalla 1ª Commissione del Senato e anche per la particolare sensibilità dimostrata dal senatore Schifani. Esprime quindi il consenso del Governo all'approvazione definitiva del disegno di legge.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.


INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDI' 12 NOVEMBRE
(A007 000, C01a, 0125°)

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani, giovedì 12 novembre, alle ore 15, è integrato con l'esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge n. 3635 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’articolo 123-bis dell’ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236

Art. 1


Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. I titolari degli organi costituzionali e degli organi di Governo e i rappresentanti dello Stato e delle Regioni, dovranno dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici. Essi hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in funzione dell’uffiicio ricoperto, i propri interessi. Uguali doveri ed obblighi incombono altresì sui titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale a livello di partiti e gruppi parlamentari”.

1.8 NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. I titolari di cariche in organi costituzionali, ovvero di rilevanza costituzionale, nonché in organi di Governo e delle Regioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto idoneo a influenzare specificatamente, in virtù dell’uffiicio ricoperto, i propri interessi.

1.11 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire la parola: "esclusivamente", con l’altra: "prevalentemente".

1.3 MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: "esclusivamente", con le seguenti: "assiduamente e con massimo impegno".

1.2 MILIO



Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: “; essi hanno l’obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell’ufficio ricoperto, i propri interessi”.

1.6 IL RELATORE


Sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. Ai sensi della presente legge sono titolari di organi costituzionali: il Presidente della Repubblica, i Presidenti e i vice Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; i Presidenti delle Commissioni parlamentari; il Presidente e i giudici della Corte Costituzionale, nonché i Presidenti e i vice Presidenti dei Consigli Regionali, dell’Assemblea regionale siciliana, del consiglio della Val d’Aosta e dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.”

1.9 NAPOLI Roberto, MISSERVILLE


Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di governo nazionale: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di stato. Sono titolari di cariche di governo regionale: i Presidenti delle giunte regionali, il presidente della regione siciliana, il presidente della Valle d’Aosta, i presidenti delle giunte provinciali di Bolzano e di Trento. Ai fini della presente legge sono titolari di cariche di rilevanza politica nazionale e regionale, a livello di partiti, i soggetti esponenziali alla stregua dei loro rispettivi ordinamenti. Sono cariche rappresentative nei gruppi parlamentari e consiliari quelle di presidente, vice presidente nell’esercizio delle funzioni vicarie o cariche equivalenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di Gruppi consiliari o assembleari delle assemblee legislative regionali o provinciali sopraindicate, salve quelle dei gruppi misti ai quali si venga obbligatoriamente iscritti in forza dei Regolamenti interni.”

1.10 NAPOLI Roberto, MISSERVILLE


Al comma 3, sostituire le lettere b) e seguenti, con la seguente:
"b) amministratori di enti pubblici anche economici".

1.4 ANDREOLLI, DIANA

Al comma 3, alle lettere b) e c), dopo la parola: "amministratori", inserire la seguente: "delegati".

1.5 ANDREOLLI, DIANA

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) presidenti, consiglieri e altri componenti delle Autorità di controllo, di garanzia e di regolazione di settore, nonché i componenti del direttorio della Banca d’Italia”.

1.7 IL RELATORE


Al comma 3, lettera d), dopo le parole: “di controllo e di garanzia”, aggiungere le seguenti: “ed ai componenti del direttorio della Banca d’Italia”.

1.1 GASPERINI, SPERONI

Art. 2

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente,
incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)

1. E' incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l'esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici.
3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine di dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.
4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d'ufficio la Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio."

2.7 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: “; è peraltro consentito al Presidente del Consiglio e ai Ministri di ricoprire altre cariche di Governo”.

2.19 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.4 PASQUALI, MAGNALBO’, SILIQUINI, BUCCIERO

2.15 (identico all'em. 2.4) MILIO


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) se titolari di cariche di Governo e iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;”

2.1 GASPERINI

2.3 (identico all’em. 2.1) GUERZONI


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) ove iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;”

2.2 ANDREOLLI, DIANA Lino


Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) se iscritti in albi o elenchi, esercitare attività professionali o accettare incarichi per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica fino al termine di sei mesi successivi alla cessazione della carica;".

2.16 MILIO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) assumere in Italia ed all'estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica;"

2.10 PASTORE

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: “per la durata” fino alla fine della lettera.

2.20 IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: “interrotto” con l’altra: “sospeso”.

2.22 IL RELATORE


Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: “giuridico ed”.

2.21 IL RELATORE


Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: “; le partecipazioni in associazioni professionali di cui i soggetti indicati all’articolo 1 hanno la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, sono assoggettate al regime di cui agli articoli 4, commi 3, 5 e 7;”.

2.23 IL RELATORE
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: “o privato”.

2.5 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO


Al comma 1, lettera e), dopo le parole: “italiane o straniere” inserire, le seguenti: "che abbiano rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica".

2.11 PASTORE

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: “salvo quanto previsto all’articolo” con le altre: “ad eccezione dei casi previsti dall’articolo”.

2.24 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa indipendentemente da qualunque parametro dimensionale o quando siano almeno pari a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a)

2.30 NAPOLI Roberto, MISSERVILLE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa quando esse siano almeno pari a quanto previsto nella lettera a), comma 3, articolo 4 della presente legge.”

2.31 LUBRANO DI RICCO




Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.25 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera f), e inserire il seguente comma:
“1-bis. Entro 30 giorni dalla sua stipula i soggetti di cui all’articolo 1 devono dare notizia alla CONSOB di ogni contratto stipulato, anche per interposta persona, relativamente agli strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58”.

2.26 IL RELATORE

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: "anche per interposta persona".

2.8 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3 limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei rispettivi settori di attività".

2.12 PASTORE


Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai presidenti ed ai componenti delle Autorità di controllo e di garanzia di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei settori oggetto delle attività di controllo e di garanzia dell'Autorità di appartenenza".

2.13 PASTORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell’esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici”.

2.27 IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere b), c) e d) cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

2.14 MILIO


Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere b), c) e e) cessano entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge".

2.17 MILIO

Al comma 3, sopprimere le parole: "c) ed e)".

2.6 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

Al comma 3, dopo le parole: “Le attività di cui alle lettere b), c)”, inserire la seguente lettera: “d),”.

2.28 IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “entro analogo termine. Le situazioni di incompatibilità sono comunicate all’interessato”.

2.29 IL RELATORE


Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, l'accertamento della situazione di incompatibilità decorre dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge".

2.18 MILIO

Art. 3



Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: “In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, trascorsi trenta giorni dall’accertamento e dalla comunicazione all’interessato delle situazioni di incompatibilità previsti dal comma 4 del medesimo articolo 2, senza che siano state rimosse tali situazioni di incompatibilità, sono disposte:”.

3.6 IL RELATORE


Al comma 1, alinea, sostituire la parola: "trenta", con l’altra: "centoventi".

3.4 MILIO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: "trenta", con l’altra: "novanta".

3.5 ANDREOLLI, DIANA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "o privato".

3.2 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO


Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.1 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO

3.3 (identico all'em. 3.1) MILIO

Art. 4


Al comma 1, sostituire la parola: "cinque", con l’altra: "sessanta".

4.6 MILIO

Al comma 1, sostituire la parola: "cinque", con l’altra: "quindici".

4.5 PASQUALI, MAGNALBO'



Sopprimere il comma 2.

4.1 PASQUALI, MAGNALBO', SILIQUINI, BUCCIERO


Al comma 2, sostituire la parola: "quaranta", con l’altra: "centottanta".

4.7 MILIO


Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "anche indirettamente".

4.4 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

4.2 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: "15", con l’altra: "50".

4.3 PASQUALI, MAGNALBO'
Art. 5


Al comma 1, sopprimere le parole: "anche per interposta persona".

5.2 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 2, premettere la parola: "Anche".

5.1 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: "sempre".

5.3 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "o il controllo anche per interposta persona".

5.4 PASQUALI, MAGNALBO'

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il titolare delle attività economiche è il coniuge non separato di chi ricopre le cariche o gli uffici pubblici indicati dagli articoli 1 e 2 della presente legge.”

5.5 NAPOLI Roberto, MISSERVILLE




Art. 6

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono essere considerati in alcuna ipotesi organi di polizia giudiziaria".

6.2 PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 5 sostituire le parole da: "ai Presidenti" fino alla fine del comma con le altre: "al presidente della Corte di Appello di Roma".

6.1 PASQUALI, MAGNALBO'


Art. 7


Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: "ovvero è stata accertata un'alienazione simulata"

7.2 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: "irrevocabile".

7.1 PASQUALI, MAGNALBO'

Art. 8

Sopprimere il comma 2.

8.5 PASQUALI, MAGNALBO'


Al comma 3, sopprimere le parole da: "non possono" a: "Essi".

8.4 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ",per il tramite dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,".

8.2 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ", che non può superare il miliardo di lire".

8.1 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 5, dopo le parole: "all'interessato il", inserire la seguente: "complessivo".

8.3 PASQUALI, MAGNALBO'
Art. 9

Al comma 3, sostituire le parole: "Presidente del Consiglio dei Ministri" con le altre: "Presidente della Corte di Appello di Roma".

9.1 PASQUALI, MAGNALBO'
Art. 10

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.1 PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: "L'interessato può dedurre dal proprio reddito la somma ed i compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività".

10.2 PASQUALI, MAGNALBO'

Art. 12

Al comma 1, dopo le parole: “mediante forme”, inserire le seguenti: “di incentivazione o”.

12.1 NAPOLI Roberto, MISSERVILLE
12.2 (identico all’em. 12.1) LUBRANO DI RICCO
Art. 13

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ", direttamente o indirettamente, interessi propri per quanto di loro conoscenza" con le altre: "interessi propri".

13.1 PASQUALI, MAGNALBO'

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
“Art. 13-bis

1. Il Governo, entro 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a trasferire la gestione di partecipazioni azionarie assegnate al Tesoro nei casi in cui possa insorgere conflitto di interesse.”

13.0.1 LAURO, SCHIFANI


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3521
Art. 1

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

1.1 GASPERINI, SPERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

“4-bis. All’articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, dopo le parole: «l’eventuale involontario concorso» sono aggiunte le seguenti: «anche di natura colposa».”

1.2 SCHIFANI, PASTORE, D’ALI’, CENTARO, LA LOGGIA


Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 1-bis

1. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 1 della legge stessa o di attentati alla sicurezza di soggetti pubblici.”

1.0.1 SCHIFANI, PASTORE, D’ALI’, CENTARO, LA LOGGIA

Art. 3

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 3-bis

1. E’ istituito presso il Ministero degli Interni un fondo di lire 500 milioni per assicurare ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il sostegno delle spese legali da sostenere in occasione per la loro costituzione di parte civile in processi penali contro autori di azioni di criminalità organizzata e terrorismo.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio.”

3.0.1 SCHIFANI, PASTORE, D’ALI’, CENTARO, LA LOGGIA, DENTAMARO