Pastore, Schifani
All’emendamento 2.500, nel comma 3, sostituire le parole da: «esercitare» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assumere in Italia ed all’estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica.».
2.500/2
All’emendamento 2.500, nel comma 5, sostituire le parole: «e in imprese» con le seguenti: «nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali,».
2.500/4
Duva, Besostri
All’emendamento 2.500, aggiungere, infine, i seguenti commi:
«6-bis. Se l’attività imprenditoriale è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall’amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 2.
6-ter. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all’articolo 1 comunicano alla CONSOB, secondo le procedure da essa stabilite in via generale, gli estremi dei contratti stipulati, anche per interposta persona, su strumenti finanziari, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 59. Nel caso di contratti stipulati per conto del soggetto nell’ambito di gestioni discrezionali affidati a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore».
2.500
La Relatrice
Sostituire l’articolo con il seguente:
(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l’aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. 3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all’estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica. 4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l’ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall’esercizio della professione per la durata dell’incarico di Governo. 5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi. 6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d’ufficio la Corte d’appello competente per territorio in ragione della sede dell’ente o dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio«.
Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3.
2.7
Pasquali, Magnalbò, Siliquini, Bucciero
2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l’aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell’esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici. 3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine di dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica. 4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi. 5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d’ufficio la Corte d’appello competente per territorio in ragione della sede dell’ente o dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».
2.102
Pasquali, Magnalbò
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettere b) e c).
2.4
2.15
Milio
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2.1
Gasperini
2.3
Guerzoni
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) se titolari di cariche di Governo e iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;».
2.16
«c) se iscritti in albi o elenchi, esercitare attività professionali o accettare incarichi per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica fino al termine di sei mesi successivi alla cessazione della carica;».
2.10
Pastore
«c) assumere in Italia ed all’estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica;».
2.127
Pappalardo
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «per la durata», fino alla fine della lettera.
2.103
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «giuridico ed».
2.104
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».
2.106
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.5
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o privato».
2.105
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) esercitare in Italia o all’estero, dal giorno del giuramento, in enti pubblici e imprese funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere per tali enti ed imprese incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura.».
2.11
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «italiane o estere» inserire, le seguenti: «che abbiano rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica».
2.107
Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettere b) e c)».
2.30
Napoli Roberto, Misserville
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa indipendentemente da qualunque parametro dimensionale o quando siano almeno pari a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a)».
2.31
Lubrano di Ricco
«e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa quando esse siano almeno pari a quanto previsto nella lettera a), comma 3, articolo 4 della presente legge.».
2.108
2.128 (identico)
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2.8
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».
2.12
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3 limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei rispettivi settori di attività».
2.13
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai presidenti ed ai componenti delle Autorità di controllo e di garanzia di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d) limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei settori oggetto delle attività di controllo e di garanzia dell’Autorità di appartenenza».
2.125
Marchetti
2.129
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) avere la rappresentanza legale o fare parte di organi di amministrazione, ovvero partecipare direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell’Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti».
2.126
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Entro cinque giorni dall’assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all’articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, di cui al successivo comma 4, se ricoprono incarichi o uffici oppure svolgono una delle attività di cui al comma 1 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi ricoperti o le attività svolte».
2.14
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere b), c) e d) cessano entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge».
2.6
Al comma 3, sopprimere le parole: «c) ed e)».
2.111
Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.
2.112
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le situazioni di incompatibilità accertate sono immediatamente comunicate all’interessato».
2.18
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, l’accertamento della situazione di incompatibilità decorre dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge».
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con l’altra: «centoventi».
3.2
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o privato».
3.1
3.3
3.205
3.107
Al comma 2, sopprimere le parole: «non è esercitata in forma societaria ed».
3.0.1 (Nuovo testo)
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
2. Il Collegio delibera all’unanimità, ciascun componente si astiene dalle deliberazioni che riguardano lui personalmente ovvero un componente dell’organo da lui presieduto. 3. Il Collegio può avvalersi di personale in servizio presso gli organi di cui al comma 1, senza determinare oneri aggiuntivi per lo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il collegio può richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni soggetto pubblico privato dati e notizie concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, avvalendosi oltre che dei poteri già attribuiti dalla normativa vigente a ciascuno dei componenti, dei poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari d’inchiesta. 5. Il Collegio riferisce agli organi competenti a disporre le sanzioni e le decadenze previste dalla presente legge».
Duva
All’emendamento 4.500, sostituire le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», ogni qualvolta appaia nel testo, con le seguenti: «collegio di garanzia».
4.500/1
All’emendamento 4.500, nel comma 1, dopo le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», inserire le seguenti: «di seguito denominata Autorità garante».
4.500/8
All’emendamento 4.500, nel comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale».
4.500/4
All’emendamento 4.500, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che determini nuovi casi di incompatibilità.».
4.500/5
All’emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ovvero il gestore di cui all’articolo 5, possono».
4.500/5 (Nuovo testo)
PASTORE, SCHIFANI
All’emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ovvero il gestore di cui agli articoli 5, 7 e 8, possono».
4.500/2 (Da riferire all’emendamento 13.500)
All’emendamento 4.500, dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Gli atti di accertamento sono impugnabili secondo le norme che regolano il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in ogni caso, per motivi di legittimità con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di 30 giorni. Si applicano le norme relative ai ricorsi ex articolo 25 della legge n. 241 del 1990».
4.500/3
Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò
All’emendamento 4.500, sopprimere il comma 5.
4.500/3 (Nuovo testo)
All’emendamento 4.500, sostituire, al comma 5, le parole: «un decimo» con le seguenti: «un quinto».
4.500/6
All’emendamento 4.500, al comma 6, sostituire le parole: «le condizioni di cui al comma 1», con le seguenti parole: «le condizioni di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo».
4.500
(Dichiarazione delle attività economiche)
2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:
a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all’articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell’articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.
3. L’Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all’interessato l’esito dell’accertamento di cui al comma 2.
4. L’interessato può chiedere in ogni momento che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno. 5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l’accertamento di cui ai commi precedenti. 6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, le condizioni di cui al comma 1».
4.500 (Nuovo testo)
4. L’interessato può chiedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche. 5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l’accertamento di cui al comma 2».
4.109
Cò, Crippa, Russo Spena
2. Al momento dell’assunzione delle cariche pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d), e) e f), i soggetti interessati devono comunicare al presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell’interessato il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all’interno del mercato nazionale. 3. Qualora la posizione di cui ai commi 1 e 2 sussista con riguardo ad imprese operanti nei settori attinenti le comunicazioni di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni, della produzione di computer, dei trasporti, dell’energia e bancario è considerata in ogni caso significativa ed influente una quota superiore al 10 per cento all’interno del mercato nazionale».
4.6
Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l’altra: «sessanta».
4.5
Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l’altra: «quindici».
4.1
Sopprimere il comma 2.
4.7
Al comma 2, sostituire la parola: «quaranta», con l’altra: «centottanta».
4.4
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche indirettamente».
4.106
Schifani, Pastore, Magnalbò
Al comma 2, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «entro 20 giorni dall’atto o dal fatto che ha determinato la variazione».
4.2
Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
4.3
Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: «15», con l’altra: «50».
4.107
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. L’interessato che dichiara un valore del patrimonio inferiore a 15 miliardi è tenuto a darne idonea prova con perizia asseverata. Compete all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la valutazione definitiva del patrimonio.
3-ter. Sono mezzi di comunicazione di massa la stampa quotidiana e periodica, la radiodiffusione sonora e televisiva, e le telecomunicazioni».
4.108
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando le eventuali variazioni e fornendone prova idonea».
4.103
«4-bis. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l’accertamento di cui ai commi precedenti».
Sopprimere l’articolo.
5.500 (Nuovo testo)/10
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 1.
5.500 (Nuovo testo)/1
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2 sostituire le parole: «devono adottare le misure necessarie», con le altre: «adottano misure dirette», e le parole: «in modo da» con le altre: «al fine di».
5.500 (Nuovo testo)/6
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, sostituire la parola: «necessarie» con le seguenti: «secondo indirizzi da concordarsi con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, atte».
5.500 (Nuovo testo)/5
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Di tali misure danno comunicazione entro lo stesso termine all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può prescrivere misure alternative.».
5.500 (Nuovo testo)/100
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l’adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l’Autorità garante e le stesse misure sono comunicate entro il predetto termine all’Autorità medesima, che può prescrivere misure alternative».
5.500 (Nuovo testo)/2
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 3.
5.500 (Nuovo testo)/3
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 4.
5.500 (Nuovo testo)/4
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma secondo sia in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ovvero in caso di alienazione accertatamente simulata, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la condizione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione della determinazione di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee».
5.500 (Nuovo testo)/7
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «Nei casi di gravi violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga al titolare della carica di governo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato, realizzato dalle imprese in cui si sono verificate le violazioni, nell’ultimo esercizio chiuso in precedenza».
5.500 (Nuovo testo)/8
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:
«Nel caso di presunta violazione del comma 2 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato notifica all’interessato e alle imprese in cui si è verificata la violazione l’apertura dell’istruttoria; a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per l’attuazione delle stesse. Nei casi di violazioni gravi, tenuto conto del grado di gravità e della durata delle stesse, irroga ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato complessivo realizzato dalle imprese, nell’ultimo esercizio chiuso in precedenza».
5.500 (Nuovo testo)/14
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l’Autorità garante accerta l’inottemperanza e, sentita l’autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza».
Nel secondo periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento dell’inottemperanza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato».
5.500 (Nuovo testo)/14 (Nuova formulazione)
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In caso di presunta violazione del comma 2, l’Autorità garante notifica all’interessato e alle imprese in relazione alle quali è stata elevata la possibile violazione l’apertura di un’istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l’Autorità garante accerta l’inottemperanza e, sentita l’autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza.».
5.500 (Nuovo testo)/11
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell’interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».
5.500 (Nuovo testo)/12
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.
5.500 (Nuovo testo)/9
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l’altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti parole: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all’onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».
5.500 (Nuovo testo)/13
All’emendamento 5.500 (nuovo testo), aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all’articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell’interessato. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di massa e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l’interessato abbia, anche per interposta persona, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 devono, inoltre, essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l’interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell’obiettività e dell’imparzialità dell’informazione.
4-ter. Qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ai sensi dell’articolo 8, trascorsi 45 giorni dall’assunzione della carica e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l’assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti. In detta assemblea non votano le azioni o quote rimaste nella disponibilità dell’interessato».
5.500 (Nuovo testo)
(Criteri di esercizio delle attività economiche)
2. Entro 45 giorni dall’assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell’articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell’interessato. 3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti. 4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell’attività determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), sentita l’autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l’inottemperanza riguarda un’attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall’amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’autorità di garanzia o di regolazione del settore».
5.2
Al comma 1, sopprimere le parole: «anche per interposta persona».
5.1
Al comma 2, premettere la parola: «Anche».
5.4
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o il controllo anche per interposta persona».
5.3
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «sempre».
5.5
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il titolare delle attività economiche è il coniuge non separato di chi ricopre le cariche o gli uffici pubblici indicati dagli articoli 1 e 2 della presente legge».