628ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

        La seduta inizia alle ore 21.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(236)
PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo
(4465)
CÒ ed altri. – Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Si riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, procedendosi nelle votazioni degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 3236 assunto a base dell’esame.
        Posto ai voti, il subemendamento 4.500/4 non è approvato.
        Il senatore PASTORE dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/5.
        La relatrice DENTAMARO, nel ribadire il proprio parere favorevole ne propone una riformulazione ritenendo preferibile far riferimento anche all’articolo 8.
        Il senatore PASTORE riformula conseguentemente il subemendamento (4.500/5 nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.
        La RELATRICE chiede quindi ai proponenti di riformulare il subemendamento 4.500/2, da riferire all’emendamento 13.500.
        Il senatore BESOSTRI accoglie l’invito. Il subemendamento viene conseguentemente accantonato.
        Il senatore SCHIFANI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/3, che elimina una disposizione suscettibile di determinare inopportuni condizionamenti politici riguardo alla decisione di aprire procedimenti relativi all’accertamento di situazioni di conflitto di interesse.
        Il presidente VILLONE osserva che una eventuale, ripetuta attivazione da parte di una minoranza parlamentare del procedimento di accertamento non appare ipotizzabile.

        Ricordato, quindi, che anche la mozione di sfiducia può essere presentata da un decimo dei componenti di ciascuna Camera ma normalmente non se ne abusa, ritiene che la previsione di termini e di precise scadenze temporali, che impediscano una continua riproposizione della richiesta di aprire procedimenti relativi all’accertamento di situazioni di conflitto di interessi, non potrebbe realizzare l’intento auspicato dal senatore Schifani.
        Il senatore SCHIFANI considera opportuna un’ulteriore riflessione e giudica non conferente il paragone con l’istituto della mozione di sfiducia che è un atto eminentemente politico.
        Il senatore MAGNALBÒ condivide queste valutazioni e ritiene opportuno considerare diverse forme di attivazione della procedura di accertamento.
        Anche il senatore TIRELLI, reputando possibile un uso politico dello strumento previsto dal comma 5 della nuova formulazione dell’articolo 4 proposta dalla relatrice, dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 4.500/3.
        Il senatore BESOSTRI ritiene comunque necessario prevedere un’attivazione parlamentare del procedimento di accertamento della sussistenza di una situazione di conflitto, mentre il senatore ELIA osserva che la previsione contenuta nel comma 5 della nuova formulazione dell’articolo 4 deve essere intesa come una norma di garanzia, volta a evitare iniziative di singoli parlamentari e dunque non può affatto essere considerata vessatoria.
        Il sottosegretario FRANCESCHINI precisa che l’accertamento di cui la minoranza parlamentare può chiedere lo svolgimento è solo quello relativo alle ipotesi previste dal comma 2 della nuova formulazione dell’articolo 4 proposta dalla relatrice, cioè le situazioni economiche rilevanti.
        Il senatore PASTORE, in ragione di quest’ultimo rilievo ritiene che occorrerebbe riformulare l’emendamento 4.500, precisando che l’accertamento previsto dal comma 5 è solo quello di cui al comma 2 del medesimo articolo 4. Si dovrebbe inoltre precisare, a suo avviso, che in caso di accertamento negativo il procedimento non possa essere riattivato prima di sei mesi.
        Il presidente VILLONE giudica superflua quest’ultima precisazione. La reiterata richiesta di un accertamento da parte di una minoranza parlamentare si risolverebbe infatti in un comportamento inutilmente emulativo e in sostanza non conveniente. Ritiene invece superfluo l’inciso «in ogni momento» che potrebbe essere eliminato sia dal comma 5 sia dal comma 4 della nuova formulazione dell’articolo 4 proposta dalla relatrice. Si potrebbe inoltre ipotizzare di elevare a un quinto il numero di parlamentari necessari per richiedere l’attivazione del procedimento di accertamento.
        Il senatore D’ONOFRIO, condividendo le osservazioni del rappresentante del Governo, ritiene opportuno precisare che l’accertamento dietro richiesta di una minoranza parlamentare è solo quello della sussistenza delle ipotesi previste dal comma 2 dell’articolo 4 nel testo proposto dalla relatrice, ovvero i casi di attività economiche rilevanti.
        Per il presidente VILLONE è evidente che l’accertamento sia esclusivamente quello relativo alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 4 nel testo proposto dalla relatrice.
        Il senatore SCHIFANI propone inoltre di valutare la opportunità di prevedere che l’Autorità garante possa decidere di non procedere nel caso di iniziative parlamentari manifestamente infondate.
        Il presidente VILLONE ritiene improprio attribuire a un’autorità indipendente il potere di delibare iniziative parlamentari senza entrare nel merito delle questioni proposte.
        Il senatore DUVA considera utile mantenere la previsione che fissa in un decimo dei componenti di ciascuna Camera il
quorum necessario per richiedere all’Autorità garante l’attivazione di un procedimento di accertamento. Non condivide inoltre la proposta avanzata dal Presidente di eliminare nel comma 4 le parole «in ogni momento».
        Il presidente VILLONE reputa invece superfluo questo riferimento.
        La senatrice PASQUALI propone di eliminare la parola «immediatamente» dal terzo comma del nuovo articolo 4 proposto dalla relatrice, ritenendo preferibile fissare un termine preciso. Quanto al comma 5, considera troppo modesta la soglia di un decimo dei componenti di ciascuna Camera e condivide quindi la proposta di elevarla a un quinto dei componenti.
        La relatrice DENTAMARO manifesta la sua disponibilità a riformulare l’emendamento 4.500, recependo le indicazioni che sono emerse come prevalenti nel corso del dibattito.
        Il presidente VILLONE invita quindi i proponenti a ritirare il subemendamento 4.500/3.
        Il senatore SCHIFANI, nel prendere atto con soddisfazione dell’intenzione della relatrice di riformulare l’emendamento 4.500, riformula il subemendamento 4.500/3, proponendo di elevare da un decimo a un quinto il numero di parlamentari necessario per richiedere all’Autorità garante di svolgere gli accertamenti previsti.
        Il subemendamento 4.500/3 (nuovo testo), posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.
        La relatrice DENTAMARO invita i proponenti a ritirare il subemendamento 4.500/6.
        Il senatore PASTORE ribadisce l’intento della proposta, rilevando che il comma 6 dell’articolo 4 nel testo proposto dalla relatrice contiene una previsione a suo avviso eccessiva, che potrebbe condurre alla dichiarazione di nullità di un gran numero di operazioni, mettendo nell’incertezza una serie indefinita di negozi giuridici e travolgendo interessi e affidamenti di terzi incolpevoli. Il subemendamento 4.500/6, riproponendo il testo approvato dall’altro ramo del Parlamento, cerca di delimitare questa fattispecie.
        Il presidente VILLONE considera rilevanti le questioni poste dal senatore Pastore.
        La relatrice DENTAMARO riformula quindi l’emendamento 4.500 eliminando il comma 6 e modificando i commi 4 e 5 secondo le indicazioni emerse nel corso del dibattito; si riserva tuttavia di proporre una diversa soluzione in occasione dell’esame del provvedimento in Assemblea.

        L’emendamento 4.500/6 decade per effetto della modifica introdotta all’emendamento 4.500 della relatrice.
        L’emendamento 4.500 (nuovo testo), come modificato dalla approvazione del subemendamento 4.500/5 (nuovo testo), è quindi approvato dalla Commissione.
        Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 4.109 a 4.103.

        L’emendamento 5.100 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.
        Il senatore PASTORE motiva quindi il suo voto favorevole sull’emendamento 5.500 (nuovo testo)/10. Ritiene infatti che la previsione contenuta nel primo comma dell’articolo 5 nel testo proposto dalla relatrice sia sostanzialmente in contrasto con le ipotesi disciplinate dall’articolo 4.
        La relatrice DENTAMARO osserva che il primo comma dell’articolo 5 da lei proposto reca una disposizione di principio che vieta l’esercizio di attività economiche private al soggetto titolare di funzioni di governo. L’articolo 4 è volto invece a regolare le situazioni di controllo o titolarità di imprese o di patrimoni economicamente non rilevanti.
        Il senatore PASTORE ritiene comunque superflua la previsione contenuta nel comma primo della nuova formulazione dell’articolo 5 ed insiste per la votazione del subemendamento.
        Il presidente VILLONE ricorda che nel testo approvato dall’altro ramo del Parlamento vi è un divieto generalizzato per l’esercizio di attività economiche non rilevanti.
        Posto quindi ai voti il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/10, esso non è approvato dalla Commissione che approva invece, con distinta votazione, il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/1.
        Il senatore SCHIFANI, nell’apprezzare la valutazione favorevole della relatrice sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/6, dichiara in proposito un voto favorevole.
        Il presidente VILLONE ritiene che nell’articolo 5, come riformulato dal subemendamento in esame, non appare chiaro cosa succeda se gli interessati non trovano un accordo con l’Autorità garante.
        La relatrice DENTAMARO ritiene che dal suo emendamento e dal suo subemendamento 5.500 (nuovo testo)/5, sul quale pure ha espresso un parere favorevole, emerga una compiuta disciplina della fattispecie.
        Condivide questa valutazione il senatore SCHIFANI.
        Il presidente VILLONE ritiene preferibile riformulare il subemendamento chiarendo che gli indirizzi possono essere concordati con l’autorità garante. Si associa a questa considerazione il sottosegretario FRANCESCHINI.
        Il senatore DUVA avanza alcune perplessità sulla formulazione del comma 2 dell’articolo 5 nel testo proposto dalla relatrice.
        Il sottosegretario FRANCESCHINI auspica una complessiva riformulazione, in un unico testo, dei subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/6 e 5.500 (nuovo testo)/5, e di ricollocare, conseguentemente, il comma 3 alla fine dell’articolo.
        Il senatore SCHIFANI riformula i due subemendamenti in nuovo testo (5.500 (nuovo testo)/100, che, con il parere favorevole della RELATRICE, è approvato dalla Commissione.
        Il subemendamento 5.500(nuovo testo)/2 viene accantonato, in ragione della nuova collocazione del comma 3 quale comma finale dell’articolo.
        La senatrice PASQUALI dichiara quindi il proprio voto favorevole al subemendamento 5.500 (nuovo testo)/3, che ripristina il testo approvato dalla Camera dei deputati, ritenendo eccessiva la misura della sanzione prevista dal comma 4 nella nuova formulazione dell’articolo 5 proposta dalla relatrice.
        La relatrice DENTAMARO a questo proposito ricorda che la misura delle sanzioni è stata rivista, con appositi subemendamenti, facendo riferimento al fatturato anziché al patrimonio.
        Posto in votazione, è respinto il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/3.
        Quanto al subemendamento 5.500 (nuovo testo)/4, a richiesta del sottosegretario FRANCESCHINI, la senatrice PASQUALI precisa che esso ripristina in sostanza il testo della Camera dei deputati.
        Il senatore SCHIFANI motiva il suo voto favorevole rammentando che il Gruppo di Forza Italia ha sempre sostenuto il testo approvato dalla Camera dei deputati. Di conseguenza è coerente a tale indirizzo il sostegno al subemendamento, che intende ripristinare l’impianto del testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento. Al Senato, la maggioranza e il Governo hanno invece mutato radicalmente il proprio indirizzo: dopo aver sostenuto e approvato alla Camera il testo in esame, vengono proposte sanzioni molto più severe e di natura sostanzialmente ablativa della proprietà. Non di meno, il suo Gruppo non si sottrae a un confronto positivo, ma vigile e critico, anche in riferimento alle nuove proposte provenienti dalla relatrice e dalla maggioranza.

        Il presidente VILLONE precisa che, nel testo della Camera dei deputati, la comunicazione alle Camere non è preceduta da una deliberazione dell’autorità declaratoria della condizione di incompatibilità, come invece propone il subemendamento in esame. Quanto alla comunicazione alle Camere, ritiene si tratti di un adempimento opportuno e utile.
        La RELATRICE, nel dichiararsi disponibile ad accogliere tale indicazione, ricorda tuttavia che essa è già contenuta negli articoli 6 e 7 da lei proposti (emendamenti 6.500 e 7.500) mentre nell’articolo 5 non vi è una disposizione analoga in quanto si tratta di attività economiche definite non rilevanti.
        Il presidente VILLONE invita comunque a riconsiderare la questione in un momento successivo eventualmente mediante una disposizione comune a tutti i casi, tale da ricondurre le diverse vicende anche nell’ambito parlamentare.
        Il senatore SCHIFANI sottolinea che la disposizione contenuta nel subemendamento in esame introduce una sorta di sanzione politica, alternativa e non cumulativa nei confronti della sanzione pecuniaria. Concorda peraltro sull’opportunità di una comunicazione al Parlamento, il cui ruolo al riguardo dovrebbe essere comunque definito dalla legge.
        Anche il senatore MAGNALBÒ fa notare che il subemendamento in esame prescrive la comunicazione al Parlamento per gli adempimenti di competenza, quale esito esclusivo e non accessorio dell’accertamento di una situazione di incompatibilità.
        Il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/4, posto in votazione, non risulta accolto.
        Il senatore SCHIFANI annuncia il suo voto favorevole sui subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/7 e 5.500 (nuovo testo)/8: egli prende atto del subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14 della relatrice, che riconsidera la sanzione pecuniaria commisurandola al fatturato annuo anziché al patrimonio aziendale. Tuttavia gli emendamenti proposti dai senatori della Casa delle libertà, non solo si distinguono per la misura più equa e ragionevole della sanzione, ma anche perché inseriscono nel sistema la necessaria graduazione nella preventiva intimazione dell’autorità e anche nella stessa irrogazione delle sanzioni.
        La relatrice DENTAMARO, modificando parzialmente il parere contrario già reso sul subemendamento 5.500 (nuovo testo)/8 ne apprezza invece la prima parte, alla quale si dichiara favorevole e riformula di conseguenza il suo subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14.
        Il senatore SCHIFANI fa notare che persiste una differenza sostanziale non solo nella misura delle sanzioni, ma anche nella previsione o meno del requisito della gravità dell’illecito perché la sanzione sia applicata e, infine, nella graduazione o meno delle sanzioni in rapporto alla gravità e alla durata degli illeciti. Quanto alla misura delle sanzioni, ritiene che quella articolata tra l’uno e il dieci per cento del fatturato annuo sia la più equa e proporzionata per una impresa coinvolta per fatto altrui in una violazione di legge, anche perché la diversa, ben superiore misura proposta dalla relatrice comporta un serio rischio di sopravvivenza per la stessa impresa, che sarebbe esposta a situazioni di carattere pre-fallimentare.
        Il presidente VILLONE ricorda che la sanzione si riferisce al titolare dell’incarico di Governo.
        Il senatore SCHIFANI osserva a sua volta che possono esservi casi di impresa individuale.
        Il presidente VILLONE segnala che la gradualità nella misura della sanzione è da ritenere implicita nella previsione di un minimo e di un massimo, così distanti come è nella proposta della relatrice, tra il 10 e il 50 per cento del fatturato annuo.
        La senatrice PASQUALI dichiara di apprezzare il mutamento di indirizzo della relatrice, che intende commisurare la sanzione non già al patrimonio aziendale ma, più correttamente, al fatturato annuo. Tuttavia considera più ragionevole, proporzionata e conforme alla tradizione giuridica la misura della sanzione proposta nel subemendamento 5.500 (nuovo testo)/8.
        Il senatore D’ONOFRIO richiama l’attenzione sulle possibili discriminazioni derivanti da una sanzione commisurata al fatturato, che non tiene conto dei guadagni di impresa, ai quali invece si riferisce ad esempio l’imposizione fiscale.
        Il presidente VILLONE ricorda che il riferimento della sanzione pecuniaria al fatturato annuo è desunto dalla legge n. 287 del 1990, sulla tutela della concorrenza e del mercato.
        Il senatore SCHIFANI, preso atto del nuovo orientamento assunto dalla relatrice, che ha fatto propria la prima parte del subemendamento 5.500 (nuvo testo)/8, ritira il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/7 e riqualifica il successivo rinunciando al primo periodo (fatto proprio dalla relatrice) e proponendo la disposizione del secondo periodo quale proposta sostitutiva del secondo periodo contenuto nel subemendamento riformulato dalla relatrice, 5.500 (nuovo testo)/14 (nuova formulazione).
        L’emendamento 5.500 (nuovo testo)/8, così come riformulato dal senatore SCHIFANI, è posto in votazione e non è approvato.
        È invece approvato il subemendamento 5.500 (nuovo testo)/14 (nuova formulazione) proposto dalla relatrice.
        
La seduta termina alle ore 23,10.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236
Art. 2.
2.500/1

Pastore, Schifani

        All’emendamento 2.500, nel comma 3, sostituire le parole da: «esercitare» fino alla fine del comma, con le seguenti: «assumere in Italia ed all’estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica.».

 

2.500/2

Pastore, Schifani

        All’emendamento 2.500, nel comma 5, sostituire le parole: «e in imprese» con le seguenti: «nonché in enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali,».

 

2.500/4

Duva, Besostri

        All’emendamento 2.500, aggiungere, infine, i seguenti commi:

        «6-bis. Se l’attività imprenditoriale è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall’amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 2.

        6-ter. Entro cinque giorni dalla stipula, i soggetti di cui all’articolo 1 comunicano alla CONSOB, secondo le procedure da essa stabilite in via generale, gli estremi dei contratti stipulati, anche per interposta persona, su strumenti finanziari, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 59. Nel caso di contratti stipulati per conto del soggetto nell’ambito di gestioni discrezionali affidati a gestori autorizzati dalle competenti autorità, il termine di cinque giorni a decorrere dalla comunicazione al soggetto da parte del gestore».

 

2.500

La Relatrice

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 3.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente, incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)


        1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta.

        2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l’aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
        3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali in Italia o all’estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica.
        4. In caso di inottemperanza alle disposizioni del comma 3 l’ordine o il collegio professionale territorialmente competente provvede alla sospensione dall’esercizio della professione per la durata dell’incarico di Governo.
        5. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti e imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi agli stessi incarichi.
        6. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 5, vi provvede d’ufficio la Corte d’appello competente per territorio in ragione della sede dell’ente o dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio«.

        Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3.

 

2.7

Pasquali, Magnalbò, Siliquini, Bucciero

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 2.

(Incompatibilità con funzioni pubbliche, rapporti di lavoro dipendente,
incarichi direttivi in enti pubblici e imprese)


        1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico o privato nonché l’esercizio di altre funzioni pubbliche non elettive.

        2. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l’aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Al termine del collocamento in aspettativa, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell’esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro; hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto del loro status di dipendenti pubblici.
        3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono accettare nuovi incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine di dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica.
        4. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, in enti pubblici e in imprese, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti ed imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio che vi sono connessi.
        5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 4, vi provvede d’ufficio la Corte d’appello competente per territorio in ragione della sede dell’ente o dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in materia di procedimenti in camera di consiglio».

 

2.102

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettere b) e c).

 

2.4

Pasquali, Magnalbò, Siliquini, Bucciero

2.15

Milio

        Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

2.1

Gasperini

2.3

Guerzoni

        Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) se titolari di cariche di Governo e iscritti in albi o elenchi professionali, accettare incarichi e svolgere le relative attività per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica, fino al termine dei dodici mesi successivi alla data di cessazione dalla carica;».

 

2.16

Milio

        Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) se iscritti in albi o elenchi, esercitare attività professionali o accettare incarichi per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica fino al termine di sei mesi successivi alla cessazione della carica;».

 

2.10

Pastore

        Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) assumere in Italia ed all’estero, anche per interposta persona, nuovi incarichi professionali e proseguire nello svolgimento di quelli assunti per conto o nei confronti di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica nonché di quelli che comunque li pongano in conflitto di interesse con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica;».

 

2.127

Pappalardo

        Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «per la durata», fino alla fine della lettera.

 

2.103

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «giuridico ed».

 

2.104

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

 

2.106

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

2.5

Pasquali, Magnalbò, Siliquini, Bucciero

        Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o privato».

 

2.105

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) esercitare in Italia o all’estero, dal giorno del giuramento, in enti pubblici e imprese funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere per tali enti ed imprese incarichi di consulenza e incarichi arbitrali di qualsiasi natura.».

 

2.11

Pastore

        Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «italiane o estere» inserire, le seguenti: «che abbiano rapporti con pubbliche amministrazioni, enti pubblici e imprese a partecipazione pubblica».

 

2.107

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, lettere b) e c)».

 

2.30

Napoli Roberto, Misserville

        Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa indipendentemente da qualunque parametro dimensionale o quando siano almeno pari a quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a)».

 

2.31

Lubrano di Ricco

        Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

            «e-bis) possedere o gestire, anche per interposta persona, azioni o quote di società che esercitino mezzi di comunicazione di massa quando esse siano almeno pari a quanto previsto nella lettera a), comma 3, articolo 4 della presente legge.».

 

2.108

Pasquali, Magnalbò

2.128 (identico)

Pappalardo

        Al comma 1, sopprimere la lettera f).

 

2.8

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

 

2.12

Pastore

        Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3 limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei rispettivi settori di attività».

 

2.13

Pastore

        Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui alla presente lettera sono applicabili ai presidenti ed ai componenti delle Autorità di controllo e di garanzia di cui all’articolo 1, comma 3, lettera d) limitatamente ai contratti relativi a strumenti finanziari che riguardino società o altre persone giuridiche operanti nei settori oggetto delle attività di controllo e di garanzia dell’Autorità di appartenenza».

 

2.125

Marchetti

2.129

Pappalardo

        Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

            «f-bis) avere la rappresentanza legale o fare parte di organi di amministrazione, ovvero partecipare direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al controllo di imprese la cui attività si svolga in regime di concessione da parte dell’Amministrazione dello Stato o di enti soggetti al controllo dello Stato, o prevalentemente mediante la conclusione di contratti con la predetta Amministrazione o i predetti enti».

 

2.126

Marchetti

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Entro cinque giorni dall’assunzione della carica o della funzione, i soggetti di cui all’articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, di cui al successivo comma 4, se ricoprono incarichi o uffici oppure svolgono una delle attività di cui al comma 1 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi ricoperti o le attività svolte».

 

2.14

Milio

        Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1, lettere b), c) e d) cessano entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge».

 

2.6

Pasquali, Magnalbò, Siliquini, Bucciero

        Al comma 3, sopprimere le parole: «c) ed e)».

 

2.111

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo.

 

2.112

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le situazioni di incompatibilità accertate sono immediatamente comunicate all’interessato».

 

2.18

Milio

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, l’accertamento della situazione di incompatibilità decorre dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge».

 


Art. 3.
3.4

Milio

        Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con l’altra: «centoventi».

 

3.2

Pasquali, Magnalbò, Siliquini, Bucciero

        Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o privato».

 

3.1

Pasquali, Magnalbò, Siliquini, Bucciero

3.3

Milio

        Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

3.205

Marchetti

3.107

Pappalardo

        Al comma 2, sopprimere le parole: «non è esercitata in forma societaria ed».

 

3.0.1 (Nuovo testo)

Duva, Besostri

        Dopo l’articolo, inserire il seguente:


«Art. 3-bis.

        1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e seguenti è demandata ad un apposito Collegio di garanzia, composto dai presidenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, e dell’eventuale autorità di regolazione del settore.

        2. Il Collegio delibera all’unanimità, ciascun componente si astiene dalle deliberazioni che riguardano lui personalmente ovvero un componente dell’organo da lui presieduto.
        3. Il Collegio può avvalersi di personale in servizio presso gli organi di cui al comma 1, senza determinare oneri aggiuntivi per lo Stato, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Per l’espletamento delle proprie funzioni, il collegio può richiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni soggetto pubblico privato dati e notizie concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, avvalendosi oltre che dei poteri già attribuiti dalla normativa vigente a ciascuno dei componenti, dei poteri attribuiti alle Commissioni parlamentari d’inchiesta.
        5. Il Collegio riferisce agli organi competenti a disporre le sanzioni e le decadenze previste dalla presente legge».

 


Art. 4.
4.500/7

Duva

        All’emendamento 4.500, sostituire le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», ogni qualvolta appaia nel testo, con le seguenti: «collegio di garanzia».

 

4.500/1

La Relatrice

        All’emendamento 4.500, nel comma 1, dopo le parole: «Autorità garante della concorrenza e del mercato», inserire le seguenti: «di seguito denominata Autorità garante».

 

4.500/8

La Relatrice

        All’emendamento 4.500, nel comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale».

 

4.500/4

Pastore, Schifani

        All’emendamento 4.500, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «che determini nuovi casi di incompatibilità.».

 

4.500/5

Pastore, Schifani

        All’emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ovvero il gestore di cui all’articolo 5, possono».

 

4.500/5 (Nuovo testo)

PASTORE, SCHIFANI

        All’emendamento 4.500, al comma 4, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «ovvero il gestore di cui agli articoli 5, 7 e 8, possono».

 

4.500/2 (Da riferire all’emendamento 13.500)

Duva, Besostri

        All’emendamento 4.500, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Gli atti di accertamento sono impugnabili secondo le norme che regolano il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e, in ogni caso, per motivi di legittimità con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di 30 giorni. Si applicano le norme relative ai ricorsi ex articolo 25 della legge n. 241 del 1990».

 

4.500/3

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 4.500, sopprimere il comma 5.

 

4.500/3 (Nuovo testo)

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 4.500, sostituire, al comma 5, le parole: «un decimo» con le seguenti: «un quinto».

 

4.500/6

Pastore, Schifani

        All’emendamento 4.500, al comma 6, sostituire le parole: «le condizioni di cui al comma 1», con le seguenti parole: «le condizioni di cui all’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo».

 

4.500

La Relatrice

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 4.

(Dichiarazione delle attività economiche)


        1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all’articolo 1 comunicano all’Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

        2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

            a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all’articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell’articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

            b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

        3. L’Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all’interessato l’esito dell’accertamento di cui al comma 2.

        4. L’interessato può chiedere in ogni momento che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.
        5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l’accertamento di cui ai commi precedenti.
        6. Sono nulli i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data di assunzione della carica, che determinano, in favore dei soggetti di cui all’articolo 1, le condizioni di cui al comma 1».

 

4.500 (Nuovo testo)

La Relatrice

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 4.

(Dichiarazione delle attività economiche)


        1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all’articolo 1 comunicano all’Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.

        2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:

            a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all’articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell’articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

            b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

        3. L’Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all’interessato l’esito dell’accertamento di cui al comma 2.

        4. L’interessato può chiedere che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.
        5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l’accertamento di cui al comma 2».

 

4.109

Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 4.

        1. Al momento dell’assunzione delle cariche pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), i soggetti interessati devono comunicare al primo presidente della Corte di cassazione il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all’interno del mercato nazionale.

        2. Al momento dell’assunzione delle cariche pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d), e) e f), i soggetti interessati devono comunicare al presidente della Corte di appello competente per territorio rispetto alla residenza anagrafica dell’interessato il controllo diretto o indiretto di imprese di cui detengano una quota superiore al 20 per cento o comunque significativa ed influente all’interno del mercato nazionale.
        3. Qualora la posizione di cui ai commi 1 e 2 sussista con riguardo ad imprese operanti nei settori attinenti le comunicazioni di massa di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 416, e 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ovvero operanti nel settore della difesa, delle telecomunicazioni, della produzione di
computer, dei trasporti, dell’energia e bancario è considerata in ogni caso significativa ed influente una quota superiore al 10 per cento all’interno del mercato nazionale».

 

4.6

Milio

        Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l’altra: «sessanta».

 

4.5

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sostituire la parola: «cinque», con l’altra: «quindici».

 

4.1

Pasquali, Magnalbò, Siliquini, Bucciero

        Sopprimere il comma 2.

 

4.7

Milio

        Al comma 2, sostituire la parola: «quaranta», con l’altra: «centottanta».

 

4.4

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «anche indirettamente».

 

4.106

Schifani, Pastore, Magnalbò

        Al comma 2, alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «entro 20 giorni dall’atto o dal fatto che ha determinato la variazione».

 

4.2

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

 

4.3

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: «15», con l’altra: «50».

 

4.107

Schifani, Pastore, Magnalbò

        Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. L’interessato che dichiara un valore del patrimonio inferiore a 15 miliardi è tenuto a darne idonea prova con perizia asseverata. Compete all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la valutazione definitiva del patrimonio.

        3-ter. Sono mezzi di comunicazione di massa la stampa quotidiana e periodica, la radiodiffusione sonora e televisiva, e le telecomunicazioni».

 

4.108

Schifani, Pastore, Magnalbò

        Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indicando le eventuali variazioni e fornendone prova idonea».

 

4.103

Pappalardo

        Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può in ogni momento richiedere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l’accertamento di cui ai commi precedenti».

 


Art. 5.
5.100

Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere l’articolo.

 

5.500 (Nuovo testo)/10

Pastore, Schifani

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 1.

 

5.500 (Nuovo testo)/1

La Relatrice

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2 sostituire le parole: «devono adottare le misure necessarie», con le altre: «adottano misure dirette», e le parole: «in modo da» con le altre: «al fine di».

 

5.500 (Nuovo testo)/6

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, sostituire la parola: «necessarie» con le seguenti: «secondo indirizzi da concordarsi con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, atte».

 

5.500 (Nuovo testo)/5

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Di tali misure danno comunicazione entro lo stesso termine all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può prescrivere misure alternative.».

 

5.500 (Nuovo testo)/100

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l’adozione di tali misure possono essere concordati indirizzi con l’Autorità garante e le stesse misure sono comunicate entro il predetto termine all’Autorità medesima, che può prescrivere misure alternative».

 

5.500 (Nuovo testo)/2

Pasquali, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 3.

 

5.500 (Nuovo testo)/3

Pasquali, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 4.

 

5.500 (Nuovo testo)/4

Pasquali, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma secondo sia in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ovvero in caso di alienazione accertatamente simulata, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la condizione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione della determinazione di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee».

 

5.500 (Nuovo testo)/7

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente: «Nei casi di gravi violazioni delle prescrizioni di cui al comma 2 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato irroga al titolare della carica di governo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’1 per cento e non superiore al 10 per cento del fatturato, realizzato dalle imprese in cui si sono verificate le violazioni, nell’ultimo esercizio chiuso in precedenza».

 

5.500 (Nuovo testo)/8

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4 con il seguente:

        «Nel caso di presunta violazione del comma 2 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato notifica all’interessato e alle imprese in cui si è verificata la violazione l’apertura dell’istruttoria; a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per l’attuazione delle stesse. Nei casi di violazioni gravi, tenuto conto del grado di gravità e della durata delle stesse, irroga ai responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato complessivo realizzato dalle imprese, nell’ultimo esercizio chiuso in precedenza».

 

5.500 (Nuovo testo)/14

La Relatrice

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, l’Autorità garante accerta l’inottemperanza e, sentita l’autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza».

        Nel secondo periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento dell’inottemperanza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

 

5.500 (Nuovo testo)/14 (Nuova formulazione)

La Relatrice

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «In caso di presunta violazione del comma 2, l’Autorità garante notifica all’interessato e alle imprese in relazione alle quali è stata elevata la possibile violazione l’apertura di un’istruttoria a seguito della quale, se ravvisa la violazione, prescrive le misure correttive e ripristinatorie necessarie, fissando il termine per la relativa attuazione. Decorso tale termine l’Autorità garante accerta l’inottemperanza e, sentita l’autorità di garanzia o di regolazione di settore, applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del fatturato delle imprese di cui all’articolo 4, comma 1, relativo all’esercizio precedente a quello nel quale si è realizzata l’inottemperanza.».

        Nel secondo periodo, sopprimere le parole: «previo accertamento dell’inottemperanza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato».

 

5.500 (Nuovo testo)/11

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sostituire la parola: «applica» con le seguenti: «previa convocazione dell’interessato e verificate le condizioni ed ogni altro elemento utile a stabilire la volontarietà e la gravità del suo comportamento, può applicare».

 

5.500 (Nuovo testo)/12

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

 

5.500 (Nuovo testo)/9

Schifani, Pastore, Rotelli, D’Onofrio, Castelli, Magnalbò

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «revocato» con l’altra: «sospeso» ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: «settore» le seguenti parole: «fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all’onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge».

 

5.500 (Nuovo testo)/13

Duva

        All’emendamento 5.500 (nuovo testo), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «4-bis. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all’articolo 1 abbiano, anche per interposta persona, la titolarità, o in caso partecipino al controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quando risultino rilevanti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell’interessato. Le attività economiche concernenti i mezzi di comunicazione di massa e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l’interessato abbia, anche per interposta persona, la titolarità, o in cui partecipi al controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 devono, inoltre, essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l’interesse del titolare mediante forme privilegiate di presenza o sostegno in violazione dei principi del pluralismo, dell’obiettività e dell’imparzialità dell’informazione.

        4-ter. Qualora i soggetti interessati abbiano deciso di non alienare totalmente le attività economiche rilevanti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ai sensi dell’articolo 8, trascorsi 45 giorni dall’assunzione della carica e, purché i soggetti in questione partecipino direttamente o indirettamente al controllo, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 delle imprese esercenti le suddette attività, gli organi sociali esercenti tali attività decadono. Al loro rinnovo provvede l’assemblea degli azionisti o soci convocata entro i trenta giorni susseguenti. In detta assemblea non votano le azioni o quote rimaste nella disponibilità dell’interessato».

 

5.500 (Nuovo testo)

La Relatrice

        Sostituire l’articolo con il seguente:


«Art. 5.

(Criteri di esercizio delle attività economiche)


        1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.

        2. Entro 45 giorni dall’assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell’articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell’interessato.
        3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.
        4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell’attività determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera
a), sentita l’autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l’inottemperanza riguarda un’attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall’amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l’autorità di garanzia o di regolazione del settore».

 

5.2

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 1, sopprimere le parole: «anche per interposta persona».

 

5.1

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 2, premettere la parola: «Anche».

 

5.4

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «o il controllo anche per interposta persona».

 

5.3

Pasquali, Magnalbò

        Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «sempre».

 

5.5

Napoli Roberto, Misserville

        Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il titolare delle attività economiche è il coniuge non separato di chi ricopre le cariche o gli uffici pubblici indicati dagli articoli 1 e 2 della presente legge».