AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 21 MARZO 2000

516ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Bassanini ed il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE informa la Commissione che la prevista riunione informale tra gli uffici di Presidenza delle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato in merito al disegno di legge costituzionale n. 4368, relativo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, potrà svolgersi martedì 28 marzo alle ore 20,15, presso il Senato.

La Commissione prende atto.

Sullo stesso argomento, il senatore SCHIFANI auspica comunque che la discussione in Commissione prosegua anche durante la settimana in corso.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni in tal senso, confermando che nella seduta di domani, mercoledì 22 marzo, proseguirà l'esame del disegno di legge costituzionale n. 4368.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO, da parte sua, sollecita l'inizio dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 4518, recante modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, riguardo al numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che per la seduta di giovedì 23 marzo si prevede di riprendere l'esame dei disegni di legge in materia elettorale, in particolare allo scopo di integrare nella trattazione anche le nuove iniziative sopravvenute in materia, precisa che nella stessa seduta potrà essere avviato l'esame dell'iniziativa costituzionale evocata dalla senatrice d'Alessandro Prisco, relatrice alla Commissione.
Comunica, infine, che in accordo con il Presidente della Commissione bilancio, potrebbe essere prevista per martedì 28 marzo un'audizione del Commissario europeo Mario Monti sui temi concernenti il processo di liberalizzazione nei settori di maggiore rilevanza dell'economia nazionale, con particolare riferimento ai servizi pubblici locali.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(4217) Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 gennaio.

Il presidente VILLONE sollecita nuovamente il Gruppo di Forza Italia a pronunciarsi sulla possibilità di richiedere il trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge in titolo.

Il senatore PASTORE conferma l'orientamento negativo del suo Gruppo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 28 marzo.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)


Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il relatore VILLONE conferma il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.All.B.3, rilevando che l'emendamento 1.All.B.4 ne resterebbe assorbito. Quanto all'emendamento 1.All.B.1, fa notare che si tratta di una proposta diretta a sopprimere l'istituto del ricorso straordinario al Capo dello Stato; osserva, in proposito, che non si tratta probabilmente della sede normativa più idonea.

Il ministro BASSANINI riconosce la notevole rilevanza della questione e rammenta che il ricorso straordinario al Capo dello Stato si configura in concreto come uno strumento non gravoso di tutela, assistito da garanzie di contraddittorio e privo di incombenze per i cittadini interessati, come ad esempio quella dell'obbligo di nominare un difensore. Nell'esperienza, dunque, si tratta di un fattore di semplificazione, che determina anche un certo risultato deflattivo sul contenzioso amministrativo. Nondimeno, l'istituto è da tempo in discussione ed egli ritiene senz'altro opportuna una riflessione in proposito, da svolgere tuttavia in altra sede.

Il relatore VILLONE ricorda la discussione svolta in altra occasione, e la sua stessa opinione favorevole alla soppressione dell'istituto del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Conferma, peraltro, che quella attuale non sembra la sede normativa più idonea.

Il senatore MARCHETTI trasforma il suo emendamento 1.AllB.1 in subemendamento all'emendamento 1.AllB.3 interamente sostitutivo del Governo.

Posto in votazione con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, tale subemendamento non risulta accolto.

Quanto all'emendamento 1.All.B.2, il ministro BASSANINI – sollecitato a pronunciarsi su richiesta del senatore PARDINI - osserva che nella sua prima parte esso appare superfluo, perché la normativa in questione può essere abrogata con un atto amministrativo. Sulla seconda parte dell'emendamento, informa la Commissione che l'amministrazione competente ha manifestato riserve per un possibile vuoto normativo, di cui egli intende peraltro accertare l'effettivo fondamento.

In assenza del proponente, l'emendamento in questione, da considerare quale subemendamento a quello 1.AllB.3 interamente sostitutivo del Governo, è dichiarato comunque decaduto.

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 1.All.B.3.

E' assorbito l'emendamento 1.All.B.4.

E' quindi approvato l'articolo 1, insieme agli allegati A e B, come risultanti dalle modifiche approvate.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli successivi.

Ritirato dal senatore PASTORE l'emendamento 2.1, con il parere favorevole del RELATORE, la Commissione accoglie il 2.2, che sostituisce l'intero articolo.

Con il parere favorevole del RELATORE e del ministro BASSANINI, è poi approvato l'emendamento 3.1 e successivamente l'articolo 3 nel testo modificato.

Il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI si pronunciano positivamente sull'emendamento 4.1 del senatore Pastore, sostitutivo dell'articolo 4, che viene quindi approvato dalla Commissione. Resta precluso l'emendamento 4.2.

Il ministro BASSANINI, quindi, ritira l'emendamento 4.0.1 riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

All'articolo 5 il RELATORE osserva che l'emendamento 5.1 non sembra del tutto congruo con il contesto normativo della legge n. 241 del 1990. Il ministro BASSANINI rileva a sua volta che, mentre la legge n. 241 si riferisce ai tempi del procedimento amministrativo, la disposizione in esame riguarda invece i tempi di accesso agli sportelli al pubblico. In ragione delle obiezioni appena formulate, il senatore PASTORE ritira gli emendamenti 5.1 e 5.2.

Sull'emendamento 5.4 esprimono un parere contrario sia il RELATORE sia il rappresentante del Governo. Il senatore LUBRANO DI RICCO chiede perché le verifiche non sono ritenute opportune anche per gli altri adempimenti previsti dall'articolo in esame. Risponde il ministro BASSANINI, osservando che un obbligo generalizzato di verifica rischia di determinare un contenzioso assai esteso, rivelandosi controproducente. Anche il relatore VILLONE sostiene che l'eccesso di forme di controllo può comportare risultati non già di semplificazione ma di ulteriori complicazioni amministrative. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 5.4.

Il RELATORE pronuncia un parere contrario sull'emendamento 5.5. In proposito, il ministro BASSANINI si dichiara invece favorevole, a condizione che l'emendamento sia riformulato come aggiuntivo e non sostitutivo della parte cui si riferisce. Il senatore LUBRANO DI RICCO accede alla richiesta e riformula di conseguenza l'emendamento (5.5 nuovo testo). Sulla nuova formulazione anche il RELATORE esprime un parere favorevole. L'emendamento è quindi accolto dalla Commissione. Resta precluso l'emendamento 5.6.

Con il parere favorevole del RELATORE, è poi approvato l'emendamento 5.3.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 5 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7.

Al fine di garantire una celere definizione del provvedimento in titolo, il ministro BASSANINI formula un parere favorevole sugli emendamenti soppressivi degli articoli 6 e 7, che incidono su materie assai complesse e controverse.

Il relatore VILLONE concorda con il parere formulato dal rappresentante del Governo, ricordando che nel corso della discussione generale erano emersi da più parti rilievi sulla opportunità della disciplina contenuta nell'articolo 6.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 6.2 e 6.3, di identico contenuto, soppressivi dell'articolo 6, sono approvati dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.1 e 6.4.

La Commissione approva altresì l'emendamento soppressivo 7.2, mentre gli emendamenti 7.3, 7.1 e 7.4 risultano, conseguentemente, preclusi.

Si passa infine all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il relatore VILLONE formula un parere favorevole sugli emendamenti 8.6 e 8.1, mentre esprime un parere contrario sugli emendamenti 8.4 e 8.5. Quanto all'emendamento 8.2, osserva che questo prevede la legificazione di una materia attualmente disciplinata da fonti di rango secondario, ciò in contraddizione con lo spirito del provvedimento in esame.

Il senatore PASTORE osserva che anche il comma 6 del nuovo testo dell'articolo 14 della legge n. 241, contenuto nell'articolo 8 in esame, prevede una sostanziale legificazione di quanto previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

Il relatore VILLONE, nel concordare con quest'ultima osservazione, rileva che occorrerebbe verificare se sia opportuna la previsione stessa contenuta nel citato comma 6; se, cioè, sia opportuno intervenire con lo strumento legislativo in una materia regolata da fonti di rango secondario.

Il ministro BASSANINI ricorda l'intento della disciplina in esame, volta a semplificare e rendere più efficiente l'uso dello strumento della conferenza di servizi nel caso di localizzazione di opere di interesse statale. Si tratta di una materia assai delicata nella quale ritiene opportuno intervenire con una fonte di rango primaria.

Concorda con quest'ultimo rilievo il senatore DI PIETRO, il quale chiede quale sia l'esito del procedimento nel caso in cui la conferenza di servizi non pervenga ad alcuna conclusione entro trenta giorni dalla data della sua convocazione.

A tale questione risponde il ministro BASSANINI, secondo il quale l'articolo 11 del provvedimento in titolo disciplina compiutamente anche l'ipotesi in cui la conferenza di servizi non pervenga ad alcuna conclusione.

Il senatore DI PIETRO richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla contraddittorietà della formulazione del comma 2 del nuovo articolo 14 della legge n. 241, contenuto nell'articolo 8 in esame.

Il ministro BASSANINI dà quindi ragione della formulazione di questa disposizione che non impone la convocazione immediata della conferenza di servizi, ma prevede che questa venga indetta dalle amministrazioni qualora le medesime ritengano che i procedimenti ordinari non si possano concludere entro quindici giorni. Vi sono infatti delle ipotesi in cui risulta più vantaggioso ed efficace per le amministrazioni seguire le procedure ordinarie. Peraltro, nel caso in cui la Commissione decidesse di accogliere l'emendamento 8.6, che estende a trenta giorni questo termine, egli riterrebbe fondati i rilievi del senatore Di Pietro circa la contraddittorietà della previsione contenuta nel citato comma 6 come modificato dall'emendamento 8.6.

Il senatore DI PIETRO, ribadendo il proprio rilievo, osserva che la previsione contenuta nel comma 2 del nuovo articolo 14 della legge n. 241 sembra configurare un diritto potestativo in capo all'amministrazione procedente.

Il relatore VILLONE, alla luce dei rilievi emersi, chiede se non sia preferibile fissare chiaramente il principio che la conferenza di servizi rappresenta il modo ordinario di procedere della pubblica amministrazione.

A quest'ultimo proposito il ministro BASSANINI osserva che, in taluni casi, l'esperimento delle procedure ordinarie si rivela essere, per le amministrazioni, una via più celere ed efficace rispetto all'utilizzazione dello strumento della conferenza di servizi.

Il relatore VILLONE ritiene comunque opportuno, accogliendo il rilievo del senatore Di Pietro, semplificare la formulazione del comma 2 del nuovo articolo 14 della legge n. 241, prevedendo che la conferenza di servizi venga sempre indetta entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, e a tal fine propone l'emendamento 8.100.

Il ministro BASSANINI formula un parere favorevole su questo emendamento, mentre il senatore LUBRANO DI RICCO ribadisce l'opportunità di elevare da quindici a trenta giorni il termine previsto dal comma 2 del nuovo articolo 14 della legge n. 241.

Il senatore DI PIETRO, tornando sul rilievo circa l'esito del procedimento nel caso in cui la conferenza di servizi non pervenga ad alcuna conclusione entro i trenta giorni dalla data della sua convocazione, ritiene che la soluzione fornita nell'articolo 11 del disegno di legge in esame, richiamato dal ministro Bassanini, sia insoddisfacente. Il comma 5 di tale articolo, infatti, disciplina solo l'ipotesi del dissenso espresso dalla regione e non invece il caso del silenzio della regione nelle conferenze di servizi concernenti la localizzazione delle opere di interesse statale.

Replicando a questo rilievo, il ministro BASSANINI ricorda che, nel caso di inutile decorso dei termini, la nuova disciplina dell'istituto della conferenza di servizi, contenuta nelle disposizioni del capo II del disegno di legge in esame prevede che la decisione circa l'esito del procedimento sia rimessa all'amministrazione procedente.

Il senatore DI PIETRO ritiene comunque opportuno precisare, nel comma 5 dell'articolo 11 del disegno di legge in esame che, anche nel caso di silenzio della regione, l'amministrazione procedente possa richiedere al Consiglio dei ministri una determinazione di conclusione del procedimento.

Il senatore PASTORE, tornando a considerare il comma 6 dell'articolo 8, ritiene che, qualora la Commissione decidesse di approvarne la formulazione, sia comunque opportuno prevedere l'abrogazione espressa dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE informa la Commissione che l'ordine del giorno delle sedute successive è integrato, sia in sede consultiva ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sia in sede referente, con l'esame del disegno di legge n. 4541 ("Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo").

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375

Art. 1

Sostituire l'Allegato B), con il seguente:

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, articolo 62;
regio decreto 6 maggio 1940 n.635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e custodi).

2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8, comma 11.
(Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione).

3. Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

1.AllB.3 IL GOVERNO


Nell'Allegato B, sopprimere il procedimento n. 7.

1.AllB.4 LUBRANO DI RICCO

Dopo il numero 11 dell'Allegato B, inserire il seguente numero:

"11-bis). Sopprimere il capo III e il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199".

1.AllB.1 MARCHETTI

Nell'allegato B), inserire le seguenti voci:

"11-bis). Ruolo stimatori e pesatori pubblici.
D.M. 11 luglio 1983 e D.M. 14 febbraio 1984.

11-ter). Elenco dei verificatori di impianti.
Legge 5 marzo 1990, n. 14, D.P.R. 6 dicembre 1990, n. 447, articolo 9, D.M. 22 aprile 1992."

1.AllB.2 BESOSTRI

Art. 2

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze da essa custoditi."

2.2 IL GOVERNO
Al comma 1, sostituire le parole da: "possono" fino alla fine del comma, con le seguenti: "si applicano anche ai rapporti intercorrenti tra soggetti privati qualora tutti gli interessati dichiarino di volersene avvalere".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "Nel caso in cui intendano avvalersi della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive" con le seguenti: "In tal caso".

2.1 PASTORE
Art. 3

Al comma 1, sostituire le parole da: "Il Consiglio" fino a: "segnalano" con le seguenti: "Dopo la lettera g) dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente: “h) segnalare”".

3.1 PASTORE

Art. 4

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto il seguente articolo: “Art. 27-bis. 1. Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27 che precedono, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.”".

4.1 PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le suddette attività istruttorie, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, devono essere attivate congiuntamente."

4.2 MAGNALBO', PASQUALI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
"Art. 4-bis

1. Nei confronti del titolare di licenza per l'esercizio di albergo o di altro esercizio ricettivo anche non convenzionale, di licenza per attività di trattenimento, ovvero di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, non è richiesto il possesso di ulteriore licenza per installare nei locali e mettere a disposizione dei clienti biliardi e altri giochi leciti, apparecchi radiotelevisivi, di riproduzione sonora e visiva, postazioni di collegamento a reti multimediali, ed altri apparecchi similari.
2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica per l'installazione o uso degli apparecchi di cui all'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tali casi è necessario che l'installazione o l'uso siano specificamente annotati nella licenza o autorizzazione di cui al comma 1, previa verifica della rispondenza degli apparecchi che si intende installare o utilizzare alle disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano.
3. Sono richieste la licenza di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le verifiche di cui all'articolo 80 del medesimo Testo Unico qualora l'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 in sale o locali di capienza superiore a 50 persone configuri un'attività di trattenimento.".

4.0.1 IL GOVERNO
Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: “Art. 27-bis 1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.”".

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: "di cui al comma 1".

5.1 PASTORE

Al comma 2, sostituire le parole da: "legge" fino a: "modificazioni", con le seguenti: "presente legge".

5.2 PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: "verificare periodicamente", sopprimere la parola: "anche"; sostituire le parole: "il rispetto di quanto disposto ai sensi del comma 1," con le seguenti: "il rispetto di quanto disposto dai commi precedenti e dal comma 4".

5.4 LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: "ove possibile", con la seguente: "gradualmente".

5.5 LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, prima delle parole: "ove possibile", inserire la seguente: "gradualmente".

5.5 (nuovo testo) LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: "ove possibile", con le seguenti: "entro 18 mesi".

5.6 LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. E' in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali".

5.3 IL GOVERNO
Art. 6

Sopprimere l'articolo.

6.2 MAGNALBO', PASQUALI

6.3 (identico all'em. 6.2) LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: "disponibile", inserire le seguenti: "senza spese e senza ritardo".

6.1 PASTORE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il provvedimento amministrativo emesso a seguito di opposizione o ricorso deve essere, a pena di illegittimità, adeguatamente motivato sia in relazione alla sussistenza della violazione sia in relazione alla infondatezza delle deduzioni difensive e dei motivi allegati con l'opposizione od il ricorso."

6.4 LUBRANO DI RICCO
Art. 7

Sopprimere l'articolo.

7.2 MAGNALBO', PASQUALI

Al comma 1, sostituire le parole: "ovvero se detti titolari hanno comunque avuto conoscenza", con le seguenti: "ovvero se è provato che detti titolari hanno comunque avuto conoscenza".

7.3 LUBRANO DI RICCO

Al capoverso 2-bis, sopprimere la parola: "utile".

7.1 PASTORE

Al comma 1, alla fine del periodo, sopprimere le seguenti parole: "neppure con riguardo all'esatta rappresentazione dei fatti".

7.4 LUBRANO DI RICCO
Art. 8

Al comma 1, capoverso "Art. 14", nel comma 2, sopprimere le parole: "non preveda di ottenerli, o comunque".

8.100 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso "Art. 14", nel comma 2, sostituire le parole: "quindici giorni", con le seguenti: "trenta giorni".

8.6 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso "Art. 14", nel comma 5, sopprimere le parole da: "di cui" fino a: "n. 415".

8.1 PASTORE

Al comma 1, capoverso "Art. 14", nel comma 5, dopo la cifra: "415", aggiungere le parole: "che coinvolga gli interessi di una pluralità di amministrazioni".

8.4 MAGNALBO', PASQUALI

Al comma 1, capoverso "Art. 14", nel comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: "la conferenza di servizi deve essere convocata prima dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 883."

8.5 MAGNALBO', PASQUALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è sostituito dal seguente:
“Art. 3. 1. La disciplina della conferenza di servizi si applica anche alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall'articolo 14-quater, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2.
2. Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data di convocazione.
3. Qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi”;

conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso "Art. 14" il comma 6.

8.2 PASTORE