AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDI' 8 MARZO 2000

512ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vigneri e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie.

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa.

(3295) DEBENEDETTI - Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.

(3448) MAGNALBO’ e PASQUALI - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 marzo, con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Il relatore PARDINI ribadisce il proprio parere favorevole sull'emendamento 2.103.

Il senatore BESOSTRI formula invece una valutazione negativa su questa disposizione, che deroga al principio secondo il quale l'affidamento dei servizi di carattere industriale deve avvenire sempre tramite gara. In particolare, ritiene necessario fissare una vincolo di carattere territoriale che circoscriva la portata della norma alle sole associazioni tra comuni confinanti.

Il senatore ROTELLI ricorda che i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti sono oltre 5 mila, mentre il sottosegretario VIGNERI segnala che si tratta di una disposizione applicabile solo nel periodo transitorio e che la disciplina di settore di alcuni dei servizi oggetto del provvedimento in titolo (più esattamente la disciplina del ciclo dell'acqua e quella relativa al gas), individua gli ambiti territoriali sovracomunali di riferimento.

Il sottosegretario LAVAGNINI ricorda che i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti sono 5.800.


Al presidente VILLONE, che chiede come si concilino le normative di settore con la disposizione contenuta nell'emendamento in esame, il sottosegretario VIGNERI replica rilevando che la disciplina generale dei singoli settori prevale tendenzialmente sulla normativa in esame. Per venire incontro ai rilievi mossi dal senatore Besostri, inoltre, ritiene che nell'emendamento 2.103, si possa fare un più puntuale riferimento alle unioni tra comuni, come disciplinate dalla legge n. 265 del 1999.

Avanza delle perplessità su quest'ultima proposta il presidente VILLONE, il quale ricorda che l'unione tra comuni è un ente a sé stante, che può comprendere anche comuni con più di 5 mila abitanti, e dovrebbe quindi essere considerato il soggetto che pone in essere gli affidamenti.

Condividono questa osservazione il senatore ANDREOLLI e il senatore PASTORE, il quale propone di riformulare l'emendamento 2.103 eliminando il rinvio all'articolo 26 della legge n. 142 del 1990, come novellato dalla legge n. 265 del 1999, relativo alle unioni tra comuni, e restringendo l'ambito di applicazione ai comuni confinanti.

Condividono la proposta il RELATORE e il presidente VILLONE.

Il sottosegretario VIGNERI riformula quindi l'emendamento 2.103 (2.103 nuovo testo).

Il senatore GRILLO, pur apprezzando le correzioni introdotte all'originaria formulazione dell'emendamento, ritiene comunque eccessivamente alta la soglia di 5 mila abitanti.

Il senatore ROTELLI ricorda, a quest'ultimo proposito, che la soglia dei 5 mila abitanti è tradizionalmente utilizzata nelle rilevazioni statistiche.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 2.103 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Il senatore PASTORE ribadisce i suoi rilievi critici sulla formulazione dell'emendamento 2.108, che prevede una proroga uniforme di otto anni per tutti gli affidamenti alle società costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995, mentre il comma 5 dell'articolo 2 in esame prevede durate diverse per i vari settori.

Il senatore BESOSTRI, invece, segnala l'opportunità di fare puntuale riferimento ai soli affidamenti in corso al 30 giugno 1999, analogamente a quanto previsto nel comma 1 dell'articolo 2, così da evitare una ingiustificata posizione di privilegio per le società costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995.

Alla luce di questi rilievi, i sottosegretari VIGNERI e LAVAGNINI riformulano l'emendamento 2.108 (2.108 nuovo testo).

Il senatore GRILLO, pur apprezzando i miglioramenti introdotti nella riformulazione dell'emendamento, mantiene la propria perplessità. In particolare, ricorda la gestione fallimentare degli interventi della GEPI nel Mezzogiorno, che induce a ritenere del tutto ingiustificata la proroga prevista nell'emendamento in esame. Più in generale, ribadisce la contrarietà della sua parte politica alla disciplina transitoria, sulla quale preannuncia la presentazione di emendamenti in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore BESOSTRI ritiene invece che la disposizione in esame è necessaria per permettere la completa privatizzazione delle società costituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 26 del 1995.

Concordano con questa ultima osservazione i sottosegretari VIGNERI e LAVAGNINI, mentre il senatore GRILLO ribadisce la propria opposizione all'emendamento in esame.

Posto ai voti, l'emendamento 2.108 (nuovo testo) è quindi approvato dalla Commissione, che successivamente approva l'articolo 2 nel testo risultante dalle modifiche accolte.

Il senatore BESOSTRI, quindi, riformula l'emendamento 2.700A (2.700A nuovo testo) che, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

Il presidente VILLONE ricorda quindi che la Commissione bilancio ha espresso un parere sull'emendamento 2.0.101 condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicitazione che gli eventuali oneri derivanti dal deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale siano compresi nell'ambito delle risorse destinate al contratto di servizio.

Il sottosegretario VIGNERI ritira l'emendamento 2.0.101.

In assenza del proponente, il senatore BESOSTRI fa proprio l'emendamento 2.79A.

Il sottosegretario VIGNERI ne propone una riformulazione, accolta dal senatore BESOSTRI che riformula conseguentemente l'emendamento (2.79A nuovo testo), integrandolo altresì con un riferimento alla possibilità di impugnare il lodo arbitrale di fronte al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile.

L'emendamento 2.79A (nuovo testo), posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il relatore PARDINI, in considerazione dei molti emendamenti approvati al testo del disegno di legge in esame, si riserva di apportare, prima dell'esame in Assemblea, le modifiche formali strettamente necessarie ad assicurare il coordinamento delle varie disposizioni contenute nel testo.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore MARCHETTI ribadisce, a nome della sua parte politica, le riserve sull'impianto del provvedimento in titolo, preannunciando la presentazione di emendamenti in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore PASTORE, a nome del Gruppo di Forza Italia, annuncia un voto di astensione sul provvedimento, del quale dichiara di condividere le disposizioni contenute nell'articolo 1, mentre mantiene riserve sulla formulazione dell'articolo 2 contenente la disciplina transitoria.

Con le stesse argomentazioni, il senatore MAGNALBO' dichiara il voto di astensione dei rappresentanti del Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore BESOSTRI, a nome della propria parte politica, dichiara un voto favorevole sul provvedimento, anche, e soprattutto, alla luce della normativa transitoria ivi prevista.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 4014 nel testo risultante dalle modifiche accolte, e propone altresì l'assorbimento dei disegni di legge nn. 1388-ter, 3295e 3448.

La seduta termina alle ore 9,30.