ISTRUZIONE (7a)

MERCOLEDI' 7 APRILE 1999
291a Seduta
Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Loiero e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento in materia di dottorato di ricerca (n. 411)
(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato e con osservazioni)
(R139 b00, C07a, 0042°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il relatore MASULLO presenta il seguente schema di parere:
"La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, lo schema di regolamento in materia di dottorato di ricerca,
osservato:
che tra i due possibili modelli di dottorato (consistenti il primo nell'attivazione di un corso in senso proprio con la partecipazione in gruppo dei dottorandi, almeno in una prima fase del corso, allo svolgimento di regolari insegnamenti disciplinari e il secondo in una attività individuale diretta, sostenuta e guidata dalle predisposte competenze del corso) lo schema di regolamento non sembra compiere, come del resto già il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 non compiva, una scelta precisa;
che da ciò deriva, nella definizione di una coerente ed efficace struttura del dottorato di ricerca, la mancata distinzione tra: a) la formazione di professionalità utilizzabili nelle istituzioni di ricerca pura e b) la formazione di professionalità utilizzabili in organismi interessati alla ricerca applicativa; perciò nell'articolo 2, comma 2, si prescrivono nella finalizzazione dei corsi "tematiche scientifiche sufficientemente ampie ..", il che è perfettamente funzionale al tipo b) di formazione, mentre al tipo a) sarebbe congrua una finalizzazione al conseguimento di un primo, ma già fortemente specializzato e ben definito risultato innovativo;
che, di conseguenza, all'articolo 4, comma 1, al dottorato di ricerca si assegna la finalità dell'"acquisizione della metodologia della ricerca scientifica, comprendendo l'utilizzo delle nuove tecnologie ad essa applicate", il che è perfettamente coerente con una formazione sopra indicata come tipo b), mentre per una formazione sopra indicata come tipo a) sarebbe invece necessario assegnare come finalità "la comprensione critica dei problemi di fondazione epistemologica e della metodologia della ricerca scientifica in funzione di un ben definito e puntuale obiettivo euristico";
che, per ulteriore e inevitabile conseguenza, mentre alla formazione del tipo b) si adatta perfettamente il limite di almeno cinque dottorandi per corso, come lo schema in esame prevede, la formazione di tipo a) logicamente escluderebbe qualsiasi numero minimo, o quanto meno - come successivamente indicato tra le condizioni per il parere positivo - consiglierebbe la riduzione a tre;
raccomandato che lo schema di decreto sia perfezionato nello spirito delle suesposte osservazioni;
esprime parere favorevole a condizione che alla lettera dello schema siano apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, si cancelli la parola "2";
2) all'articolo 2, comma 2, primo rigo, si sostituisca alla parola "cinque" la parola "tre";
3) all'articolo 2, comma 3, lettera d), si sostituisca la parola "documentata" con le parole "possibilità di";
4) all'articolo 3, il comma 1 sia così sostituito: "1. La valutazione dei requisiti di cui all'articolo 2 è effettuata dal nucleo di valutazione interna al momento dell'istituzione e poi con periodicità costante fissata dagli organi di governo dell'ateneo.";
5) all'articolo 3, il comma 2 sia soppresso;
6) all'articolo 5, comma 4, le parole: "che fanno parte del collegio dei docenti" siano soppresse;
7) all'articolo 5, aggiungere il seguente comma 5: "5. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi";
8) all'articolo 6, comma 5, la parola "esperti" sia sostituita dalle seguenti: "competenti specificamente qualificati";
9) all'articolo 6, comma 7, le parole "le quali concludono le relative operazioni entro 120 giorni" si sostituiscano con le seguenti: "garantendo comunque che le relative operazioni siano concluse entro 90 giorni";
10) all'articolo 6, si aggiunga alla fine, il seguente comma 12: "12. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo".

Il senatore MONTICONE apprezza la proposta di parere presentata dal relatore, condividendo la preferenza espressa nei confronti di dottorati che valorizzino la ricerca comune fra docenti e dottorandi. Ritiene invece che debba essere rimessa all'autonomia delle facoltà universitarie la possibilità di istituire dottorati con più accentuate formalità didattiche. Invita poi il relatore a riprendere, nel testo del parere, le osservazioni rese in sede di relazione introduttiva in ordine alle diverse condizioni del paese che potrebbero determinare sperequazioni nel caso in cui la stipula di convenzioni con enti esterni fosse considerata requisito necessario per l'attivazione dei dottorati. Auspica pertanto una precisazione che fughi il dubbio di un legame eccessivamente vincolante fra finanziamenti esterni e costituzione delle borse di dottorato.

Anche il senatore TONIOLLI esprime apprezzamento per lo schema di parere del relatore, condividendo a sua volta il privilegio accordato agli aspetti della ricerca rispetto a quelli più prettamente formativi che pure, a suo giudizio, non sono incompatibili con i primi. Rimarca poi che lo schema di regolamento in esame sembra presupporre che il dottorato sia il primo gradino della carriera universitaria. A tale riguardo, osserva invece che esistono molti centri di ricerca non universitari che possono rappresentare sbocchi professionali altrettanto validi.

Il senatore BEVILACQUA preannuncia voto favorevole sullo schema di parere del relatore, che ha opportunamente raccolto alcune osservazioni rese dal Consiglio di Stato. Resta tuttavia a suo giudizio qualche perplessità, in particolare con riferimento alla mancata specificazione del numero minimo dei professori componenti il collegio dei docenti, di cui al comma 3 dell'articolo 2. Conviene invece con la proposta del relatore di ridurre da cinque a tre il numero dei partecipanti ai corsi di dottorato.

Il relatore MASULLO ringrazia i componenti della Commissione per il consenso manifestato sullo schema di parere presentato. A suo giudizio è infatti indispensabile distinguere fra le due tipologie di dottorato possibili, accordando un maggiore rilievo alla promozione della ricerca al fine di conseguire risultati conoscitivamente innovativi. Ciò non toglie, peraltro, che alle università debba essere riconosciuto il diritto di attivare anche corsi di dottorato caratterizzati da maggiori finalità didattiche.
Conviene poi con il senatore Monticone sull'opportunità di precisare che la stipula di convenzioni con enti esterni non debba divenire una condizione per la costituzione dei dottorati. Analogamente, conviene con il senatore Toniolli sulla varietà degli sbocchi professionali dei dottori di ricerca, certamente non ristretti alla sola carriera universitaria. Non condivide invece il suggerimento del senatore Bevilacqua di definire il numero minimo dei professori partecipanti al collegio dei docenti che, a suo avviso, rischia di ledere un aspetto nevralgico dell'autonomia universitaria ed introdurrebbe comunque elementi di eccessiva rigidità.

Interviene quindi il sottosegretario CUFFARO, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore. Invita peraltro la Commissione a riflettere attentamente onde evitare che processi di autonomia eccessivamente accentuati determinino squilibri nella formazione dei dottori di ricerca, alcuni dei quali potrebbero ricevere una formazione meno completa di altri.
Ritiene invece opportuno stabilire regole inequivocabili sulla formazione dei dottori di ricerca che intendano dedicarsi realmente alla ricerca. Il mondo scientifico italiano necessita peraltro di un sollecito ricambio generazionale dal momento che nel prossimo decennio andrà in pensione una consistente percentuale degli attuali addetti alla ricerca.

Il relatore MASULLO preannuncia conclusivamente l'intenzione di inserire nel testo del parere, su suggerimento della senatrice MANIERI, un invito al Governo a defiscalizzare gli assegni e le borse di studio, benchè si tratti di materia non strettamente pertinente allo schema di regolamento in esame.

Previo accertamento da parte del PRESIDENTE del numero legale, lo schema di parere del relatore è posto ai voti ed accolto, come integrato.

Proposta di nomina di un componente del consiglio di amministrazione della fondazione "Scuola nazionale di cinema" (n. 96)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426: favorevole)
(L014 078, C07a, 0014°)

Il relatore NAVA illustra il prestigioso curriculum del professor Ortoleva, raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI, BERGONZI, BEVILACQUA, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore BO), BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI, MANIERI, MARRI, MASULLO, MONTICONE, NAVA, OCCHIPINTI, OSSICINI, PACE, PAGANO, RONCONI, SQUARCIALUPI e TONIOLLI. Allo spoglio delle schede, risulta votata una scheda in più rispetto al numero dei votanti. Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinnovo della votazione.

Alla nuova votazione partecipano i senatori ASCIUTTI, BERGONZI, BEVILACQUA, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore BO), BRUNO GANERI, DONISE, LOMBARDI SATRIANI, MANIERI, MARRI, MASULLO, MONTICONE, NAVA, OCCHIPINTI, OSSICINI, PACE, PAGANO, RONCONI, SQUARCIALUPI e TONIOLLI.

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Ortoleva è approvata, risultando 13 voti favorevoli, 1 voto contrario, 5 astenuti e 1 scheda bianca.


Schema di decreto ministeriale di modifica del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, istitutivo dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario (n. 415)
(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537: esame e rinvio. Richiesta di proroga del termine)
(R139 b00, C07a, 0044°)

Riferisce alla Commissione il senatore NAVA, il quale ricorda anzitutto le finalità dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario previste dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, fra cui sottolinea quelle connesse alla assegnazione delle risorse statali. L'evoluzione normativa successiva impone tuttavia, prosegue, un ripensamento delle sue finalità e un conseguente superamento del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, istitutivo dell'Osservatorio stesso. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha pertanto predisposto lo schema di decreto in titolo che rimodula le finalità dell'Osservatorio adeguandole alle necessità sopravvenute. In particolare, il relatore si sofferma sui compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (predisposizione di studi e di documentazione per la presentazione dei rapporti sullo stato dell'istruzione universitaria e sull'attuazione del diritto agli studi universitari, nonché per la definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario), lettera b) (presentazione di una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario, nonché promozione della cultura della valutazione e dell'autovalutazione), lettera c) (predisposizione di rapporti annuali sullo stato di attuazione della programmazione e di rapporti triennale sui risultati della programmazione), lettera d) (verifica dell'effettiva disponibilità delle dotazioni didattiche, scientifiche e finanziarie), lettera e) (valutazione dei progetti di decongestionamento degli atenei), lettera f) (espressione di un parere sui decreti ministeriali relativi all'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, alla determinazione delle disponibilità di posti per i corsi ad accesso limitato, nonché alle condizioni di offerta formativa ottimale).
In considerazione della ormai prossima scadenza del termine per esprimere il parere sull'atto in titolo, il relatore propone poi alla Commissione di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine stesso, ai sensi dell'articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento.

Senza discussione, la Commissione conviene con la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


IN SEDE DELIBERANTE

(3141) Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Benedetti Valentini e Gramazio; De Murtas ed altri; Gramazio e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

- e petizione n. 409 ad esso attinente
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 24 marzo scorso, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - erano stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta) e su di essi era stato acquisito il parere del relatore e del rappresentante del Governo. La Commissione non era tuttavia risultata in numero legale per procedere alla votazione, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, dell'emendamento 1.1.

Si riprende quindi con tale votazione.

Previo accertamento da parte del PRESIDENTE del numero legale, senza discussione la Commissione respinge - con separate votazioni - gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore ASCIUTTI illustra l' emendamento 1.3 (nuovo testo), presentato al fine di recepire l'indicazione del relatore, nonché di superare la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espressa dalla Commissione bilancio sul testo originario dell' emendamento 1.3, che conseguentemente ritira.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 (nuovo testo) risulta accolto.

Prima di passare alla votazione dell'articolo 1, il relatore LOMBARDI SATRIANI presenta il seguente ordine del giorno, riferito all'articolo stesso, che egli dà per illustrato raccomandandone l'accoglimento da parte del Governo:

"La 7a Commissione permanente del Senato,
in sede di discussione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3141, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea,
considerato che il disegno di legge in discussione e in particolare l'articolo 1 sono volti ad assicurare migliore tutela non solo agli oggetti di carattere archeologico, ma anche a quelli di carattere storico rinvenuti in mare,
considerato che i fondali del Mediterraneo racchiudono un numero ingentissimo di relitti, accumulatisi da quando ha avuto inizio la navigazione,
considerato in particolare che le due guerre mondiali hanno lasciato sui fondali marini numerosi relitti navali ed aerei,
considerato che tali relitti possono essere tutti considerati di rilevante interesse storico, per la loro attinenza alle tragiche vicende dei due conflitti, e che in taluni casi possono presentare interesse per la storia della tecnica;
considerato altresì che, in mancanza di precise disposizioni e criteri di condotta per le pubbliche amministrazioni, si è sovente verificato che tali relitti, scoperti fortuitamente, siano andati distrutti o abbiano avuto una destinazione impropria,
impegna il Ministro:
1) a tenere conto dell'opportunità di tutelare i predetti beni del patrimonio storico, richiamando la commissione nazionale per l'archeologia subacquea ad elaborare al riguardo linee guida e indirizzi;
2) a promuovere le opportune intese con le altre Amministrazioni dello Stato presso le quali possono individuarsi le necessarie competenze tecniche e scientifiche, in analogia alla convenzione già operante per l'impiego delle unità della Marina Militare nella ricerca archeologica subacquea;
3) ad avvalersi eventualmente della collaborazione delle associazioni di volontariato operanti nel settore."
0/3141/1/7
LOMBARDI SATRIANI, relatore

Il sottosegretario LOIERO accoglie il suddetto ordine del giorno come raccomandazione.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 1, come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore ASCIUTTI dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Previo parere contrario del relatore LOMBARDI SATRIANI e del sottosegretario LOIERO, nonché dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (che sottolinea la peculiarità di alcune regioni italiane rispetto ad altre), l' emendamento 2.1 è posto ai voti e respinto. Con separate votazioni, la Commissione accoglie invece gli articoli 2 e 3 (al quale non erano stati presentati emendamenti), nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI presenta un nuovo emendamento (4.10) con il quale intende recepire i contenuti degli emendamenti 4.2, 4.5 e 4.1, che invita i presentatori a ritirare. Illustra altresì l' emendamento 4.3, volto a finanziare l'attività della Commissione nazionale per l'archeologia subacquea, nonché quella del Ministero stesso.

Il senatore MARRI osserva che il nuovo emendamento 4.10 del relatore non recepisce affatto il suo emendamento 4.1, volto a inserire il presidente dell'Archeoclub d'Italia fra i membri della Commissione nazionale. Ritenendo tale partecipazione indispensabile, dal momento che l'Archeoclub collabora con importanti università italiane e straniere ed ha articolazioni in tutte le regioni italiane, dichiara quindi di non ritirare l'emendamento 4.1. Egli illustra quindi l'emendamento 4.2, volto a sottrarre la scelta del componente della Commissione di cui alla lettera e) alla discrezionalità del Ministro, attribuendo la competenza della proposta direttamente alle associazioni del settore. A tale proposito, osserva che, anche in questo caso, la sua proposta si differenzia dall'emendamento 4.10 del relatore, essendo riferita a rappresentanti delle associazioni di settore e non a rappresentanti delle associazioni di volontariato. Non accede pertanto all'invito al ritiro del relatore.

Il senatore ASCIUTTI rileva che l' emendamento 4.5 da lui presentato era volto a sostituire la lettera f) del comma 2, mentre l' emendamento 4.10 del relatore sostituisce la lettera e). Ritiene dunque che le due proposte non siano assimilabili e, conseguentemente, non accede all'invito del relatore a ritirare il 4.5. Rimarca altresì che, nell'emendamento 4.10 del relatore, non è indicato il responsabile della nomina dei rappresentanti delle associazioni di volontariato. Dà poi per illustrato l'emendamento 4.4 e, in assenza del proponente, fa proprio il 4.6, che rinuncia ad illustrare.

La senatrice MANIERI invita la Commissione a formulare una chiara scelta fra due possibilità: da una parte, le associazioni potrebbero indicare al Ministro nominativi che il Ministro sarebbe tenuto senz'altro a nominare; dall'altra, le associazioni potrebbero proporre nominativi, fra i quali il Ministro manterrebbe la discrezionalità di scegliere quelli da inserire nella Commissione.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, il relatore LOMBARDI SATRIANI si esprime in senso favorevole all'emendamento 4.4. Rinnova invece l'invito ai presentatori a ritirare gli emendamenti 4.2, 4.5 e 4.1, che ritiene di aver recepito nella sostanza con l'emendamento 4.10.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3141
Art. 1

Al comma 5, alla fine del comma, dopo le parole: "archeologiche subacquee", aggiungere le seguenti: "e con l'eventuale ausilio di geomorfologi marini, conoscitori dei fondali marini, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio destinate alle attività di ricerca archeologica nel caso di attività svolte direttamente dal Ministero per i beni e le attività culturali".
1.3 nuovo testo D'ALI', ASCIUTTI

Art. 2

Al comma 1, dopo le parole: "soprintendenza archeologica", aggiungere le seguenti: ", o al direttore del museo di archeologia marina presente nel territorio".
2.1 D'ALI', ASCIUTTI

Art. 4

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) due rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti nel settore, almeno uno dei quali archeologo esperto di ricerca archeologica subacquea, proposti dalle associazioni di volontariato".
4.10 LOMBARDI SATRIANI, relatore
Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: "scelto dal Ministro per i beni e le attività culturali su proposta delle" con le seguenti: "proposto dalle".
4.2 MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:
"e-bis) un geomorfologo marino con particolare esperienza nella ricerca archeologica marina designato dal Ministero per i beni e le attività culturali ".
4.4 D'ALI', ASCIUTTI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:
"f) un rappresentante delle associazioni di volontariato regolarmente riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali, nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali sulla base dell'analisi dell'attività svolta dalle associazioni stesse e della rilevanza che esse rivestono nel panorama del volontariato culturale".
4.5 ASCIUTTI, TONIOLLI

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:
"f-bis) il presidente o un membro del Archeoclub di Italia".
4.1 MARRI, BEVILACQUA, PACE

Al comma 2, aggiungere in fine la seguente lettera:
"f-bis) un rappresentante per le regioni a statuto speciale designato dalla Conferenza Stato-regioni".
4.6 D'ALI'

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "Per il funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di lire 30 milioni annui a decorrere dal 1999. E' altresì autorizzata la spesa di lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1999 per l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368".
4.3 LOMBARDI SATRIANI, relatore