BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 1º FEBBRAIO 2000
241ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO
        Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.
        La seduta inizia alle ore 12.


(4056-B) Disposizioni per disincentivare l’esodo dei piloti militari, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
        Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per disincentivare l’esodo dei piloti militari, già esaminato dal Senato. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da segnalare.
        La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.


(1703) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull’uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti
(Parere su un emendamento alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
        Il relatore RIPAMONTI osserva che è pervenuto un ulteriore emendamento al disegno di legge sull’utilizzo degli animali in circhi e spettacoli viaggianti, soppressivo dell’articolo 3. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.
        La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.


(4164-B) Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
        Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge per il potenziamento dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.
        La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.


(4429) BISCARDI ed altri. – Modifica dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, in materia di reclutamento del personale docente nei Conservatori di musica

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
        Il relatore MORANDO osserva che si tratta di una modifica all’articolo 2 della legge sulla riforma delle Accademie di belle arti e Conservatori, riferita ad un periodo del comma 6 dell’articolo 2 inserito durante l’esame parlamentare al fine di recepire una condizione della Commissione bilancio della Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che la cadenza annuale della copertura dei posti disponibili in organico potrebbe irrigidire il meccanismo delle immissioni in ruolo e la relativa spesa.
        Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con le osservazioni del relatore.
        La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, osservando che la cadenza annuale della copertura dei posti disponibili in organico potrebbe irrigidire il meccanismo delle immissioni in ruolo e la relativa spesa.


(4223) Deputati ALOI ed altri. – Norme per la tutela del bergamotto e dei suoi derivati, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)
        Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante norme per la tutela del bergamotto, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che l’articolo 4, comma 1, prevede una generica facoltà di concessione di contributi, senza esplicitarne i limiti finanziario e temporale (indicati al comma 2); al riguardo, occorre inoltre valutare se si tratta di autorizzazioni di spesa che possono essere qualificate di conto capitale. Per ciò che concerne l’articolo 2, segnala che la relazione tecnica specifica che dall’espletamento dell’attività di vigilanza non derivano nuovi oneri a carico del Ministero delle politiche agricole. Osserva, infine, che l’articolo 7 fa riferimento ai fini della copertura al bilancio per l’esercizio 1999.
        Dopo che il sottosegretario MACCIOTTA ha concordato con le osservazioni del relatore, confermando la natura di spese in conto capitale, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta osservando che l’articolo 4, comma 1, deve essere attuato nei limiti finanziari esplicitati al comma 2 e che l’articolo 7 deve intendersi riferito al bilancio per l’esercizio 2000.

        La seduta sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,20.

(4097) LA LOGGIA ed altri. – Istituzione dell’agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento. Rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999
(Parere su emendamenti alla 1ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
        Il relatore MORANDO ricorda le dichiarazioni del rappresentante del Tesoro rese nella seduta del 25 gennaio scorso, che prospettavano un nuovo esame del testo per pervenire eventualmente ad una revisione del parere già espresso. Fa presente, altresì, che sono stati trasmessi ulteriori emendamenti al disegno di legge recante l’istituzione dell’agente di quartiere: segnala l’emendamento 1.6, in relazione al quale appare necessario esplicitare che l’attuazione dei commi 3 e 4 avviene nell’ambito delle attuali dotazioni organiche e la riformulazione dell’emendamento 1.3 che recepisce le condizioni poste nel parere della 5ª Commissione.
        Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver comunicato che non risulta ancora completata la predisposizione della relazione tecnica sul disegno di legge in esame, si rimette alle valutazioni già formulate dalla Sottocommissione; concorda altresì con le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti trasmessi.
        Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull’emendamento 1.6 per il quale il parere è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione all’esplicitazione che l’attuazione dei commi 3 e 4 avvenga nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti.
        La Sottocommissione accoglie al proposta di parere formulata dal relatore.


(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999
(Parere su testo ed emendamenti alla 1ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte favorevole con osservazione, in parte favorevole condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)
        Il relatore MORANDO osserva che si tratta della legge di semplificazione 1999; per quanto di competenza segnala l’articolo 20 che prevede l’utilizzo dei fondi già finalizzati alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto per cofinanziare i piani urbani della mobilità senza prevedere un vincolo complessivo di spesa, né il coinvolgimento del Ministro del tesoro nella definizione dei piani stessi. Quanto agli emendamenti trasmessi, occorre acquisire indicazioni dal Tesoro sugli effetti finanziari degli emendamenti 1.1, 5.6, 14.0.1, 20.0.1, 20.0.2, 20.0.4 e 20.0.10. Osserva inoltre che l’emendamento 20.0.7 reca disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti.
        Il sottosegretario MACCIOTTA esprime avviso contrario sull’articolo 20, rilevando che nell’attuale formulazione sembra contenere una finalizzazione di spesa aggiuntiva; esprime poi parere contrario sugli emendamenti 5.6, 14.0.1, mentre sull’emendamento 20.0.1 il parere favorevole dovrebbe essere condizionato all’inserimento nel comma 3 di una clausola di assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e sull’emendamento 20.0.4 l’avviso favorevole è nel presupposto che le spese relative al servizio informatico siano ricomprese nelle ordinarie disponibilità di bilancio.
        Il relatore MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sul testo, ad eccezione che sull’articolo 20, per il quale il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; propone, altresì, di formulare parere di nulla osta sugli emendamenti ad eccezione che sugli emendamenti 5.6 e 14.0.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 20.0.1, per il quale il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla previsione che il comma 3 non comporti oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e sull’emendamento 20.0.4, per il quale il parere di nulla osta è nel presupposto che le spese relative al servizio informatico siano ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
        La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.


(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell’articolo 13 del disegno di legge d’iniziativa governativa
(Parere su emendamenti alla 2ª Commissione. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
        Il relatore RIPAMONTI ricorda che nella seduta del 25 gennaio scorso la Sottocommissione ha rinviato l’esame degli emendamenti avendo il rappresentante del Tesoro sollecitato un nuovo esame del testo. Ricorda che la relazione generale del disegno di legge collegato in materia fiscale – da cui deriva, per stralcio, l’articolo in esame – specifica che si tratta di indennità già dovute a legislazione vigente, ma che, in base a difficoltà connesse con i moduli per la rilevazione dei crediti recuperati, non è possibile pervenire alla determinazione del compenso dovuto a ciascun ufficiale: per tale motivo, si prevede una erogazione forfetizzata degli importi dovuti per gli anni 1998 e 1999, commisurata a quanto assegnato nel 1997; la relazione tecnica non prende in considerazione la disposizione in esame ai fini della quantificazione degli effetti finanziari attesi dal provvedimento. Fa altresì presente che sono pervenuti alcuni emendamenti e successive riformulazioni; in proposito segnala l’emendamento 1.1, che fa riferimento ad un importo che sembra superiore al compenso dovuto agli ufficiali giudiziari, e gli emendamenti 1.3 (identico all’emendamento 1.4), 1.5, 1.8 e 1.12, che sembrano suscettibili di recare maggiori oneri; si osserva altresì che l’emendamento 1.13 sembra restringere il numero dei provvedimenti giudiziari che restano privi di effetto a seguito dell’accettazione delle somme forfetizzate. Occorre inoltre acquisire dal Tesoro conferma della quantificazione dell’importo dovuto agli ufficiali giudiziari indicata nell’emendamento 1.2. Le riformulazioni degli emendamenti 1.1 e 1.2, peraltro, non superano i rilievi espressi sugli emendamenti originari; segnala inoltre che per il comma 1 dell’emendamento 1.100 occorre acquisire dal Tesoro conferma della quantificazione dell’importo in esso indicato, mentre il comma 2 sembra recare oneri aggiuntivi; segnala altresì l’emendamento 1.7 (nuovo testo) in quanto prevede la corresponsione di una somma probabilmente superiore a quella dovuta in base al testo.
        Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che alla luce degli approfondimenti effettuati, le perplessità espresse nella precedente seduta possano essere rimosse; conferma pertanto che il testo disciplina una novità procedurale per l’erogazione di una somma per gli anni ’98 e ’99 che riveste comunque carattere di spesa obbligatoria; esprime poi avviso contrario su tutti gli emendamenti trasmessi.
        Il relatore RIPAMONTI propone, quindi, di esprimere parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1 (nuovo testo), 1.2 (nuovo testo), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 (nuovo testo), 1.8, 1.12, 1.13 e 1.100 e parere contrario sugli altri emendamenti trasmessi.
        Con il voto contrario del senatore MORO, la Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.
        
La seduta, sospesa alle ore 12,30, riprende alle ore 12,40.

(4348) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Monterotondo, con allegati, fatto a Roma il 29 giugno 1999
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
        Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo italiano e il Laboratorio europeo di biologia molecolare, per l’installazione di una nuova sede a Monterotondo. Per quanto di competenza, occorre chiarire se gli edifici e i beni del Dipartimento, esentati dalle imposte dirette e dai dazi dello Stato e degli enti locali, siano di proprietà dello Stato. Segnala altresì che la relazione tecnica non prende in considerazione gli effetti della esenzione dai tributi sull’importazione di automobili e pezzi di ricambio e sugli acquisti di carburanti e lubrificanti, nel presupposto che il Dipartimento non dispone di alcuna automobile. Sarebbe infine opportuno acquisire ulteriori indicazioni sugli effetti finanziari della esenzione dai contributi per l’assistenza sanitaria e la previdenza nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema assistenziale e previdenziale proprio.
        Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che i locali sede del Laboratorio di proprietà del gruppo Eni, sono dati in comodato al CNR, mentre le attrezzature appartengono in parte al CNR e in parte al Laboratorio stesso. Nel confermare che il Laboratorio non possiede alcuna automobile, dichiara infine che il personale si avvale del sistema assicurativo internazionale.
        Su proposta del relatore RIPAMONTI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul provvedimento.


(564) CURTO. – Estensione della medaglia mauriziana di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, agli appuntati dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
(3316)
BORNACIN e PALOMBO. – Modifiche alla legge 8 ottobre 1984, n. 693, in tema di attribuzione della medaglia mauriziana
(3328)
AGOSTINI ed altri. – Abrogazione dell’articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, concernente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla concessione della medaglia mauriziana
(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Richiesta di relazione tecnica per ciascun disegno di legge)
        Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di tre disegni di legge di analogo contenuto recanti estensione dell’attribuzione della medaglia mauriziana. Occorre acquisire indicazioni dal Tesoro sulla quantificazione dell’onere, osservando altresì che tutti e tre i provvedimenti fanno rinvio per la copertura agli ordinari stanziamenti di bilancio.
        Il sottosegretario MACCIOTTA ritiene opportuna la predisposizione di una relazione tecnica.
        La Sottocommissione delibera di richiedere la relazione tecnica su tutti e tre i provvedimenti in titolo.


Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria (n. 618)
(Osservazioni alla 6ª Commissione)
        Il relatore MORANDO fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo sul trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria. Come previsto dalla legge-delega e riportato nella relazione tecnica, l’intera operazione risulta nel complesso neutrale per il bilancio dello Stato: al riguardo, rileva che la compensazione degli oneri derivanti dalla estensione delle agevolazioni deriva, negli esercizi 2001 e 2002, dai risparmi conseguenti dalle minori adesioni ai fondi «vecchi» rispetto a quelli scontati nella legislazione vigente; a decorrere dal 2003, poi – a fronte di un consistente incremento degli oneri derivanti dall’adesione ai «nuovi» fondi – si aggiungono i risparmi derivanti dalla limitazione delle agevolazioni sui fondi già esistenti. Per la neutralità finanziaria sono, quindi, cruciali le ipotesi relative alla percentuale di adesione ai fondi «vecchi» utilizzata nella costruzione della legislazione vigente e il numero dei contribuenti su cui agisce la limitazione della deduzione: su entrambi tali elementi occorrerebbe approfondire le indicazioni della relazione tecnica. Occorrerebbe, inoltre, acquisire indicazioni in ordine alla dinamica degli oneri e delle risorse di copertura per gli esercizi successivi al 2003.
        Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che i dati utilizzati nella relazione tecnica, forniti dal Ministero della sanità, non sono rilevati in modo analitico e, pur specificando che si tratta di dati stimati, conferma la validità delle ipotesi formulate, rilevando che essi sono stati elaborati valutando preliminarmente il fenomeno in un ordine di grandezza finanziaria limitato; ciò ha consentito anche di limitarsi a ragionare in termini di competenza, anche in considerazione dell’aleatorietà della composizione (lavoratori dipendenti ed autonomi) delle platee dei contribuenti che utilizzeranno i fondi. In merito alle perplessità sull’aliquota marginale del 41 per cento utilizzata per calcolare la perdita di gettito, afferma che, pur essendo l’aliquota marginale media degli esercenti arti e professioni del 34 per cento, il suo utilizzo è giustificato da motivi prudenziali e da considerazioni legate al profilo reddituale medio-alto dei professionisti potenzialmente interessati.
        Il presidente COVIELLO ricorda che nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge delega il Governo era stato impegnato con un ordine del giorno a tener conto dei diritti degli iscritti ai fondi prima della data di entrata in vigore della legge; è, inoltre, opportuno valutare l’onerosità di una doppia gestione per i vecchi fondi, eventualmente prevedendo che il limite di deducibilità del contributo sia espresso in un importo complessivo e non riferito alle due gestioni.
        Il relatore MORANDO, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo sul carattere di stime dei dati assunti nella relazione tecnica, propone di esprimersi in senso favorevole sul provvedimento, tenuto conto che le ipotesi cruciali per la neutralità finanziaria relative alla percentuale di adesione ai fondi «vecchi» implicita nella legislazione vigente e il numero dei contribuenti su cui agisce la limitazione della deduzione sono basate su dati stimati.
        La Sottocommissione conviene su tale proposta.


(4376) Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio
(Nuovo parere sul testo e parere su emendamento alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul testo; favorevole sull’emendamento)
        Il relatore FERRANTE osserva che è pervenuto un emendamento al disegno di legge per il rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio che aggiorna al 2000 la decorrenza del provvedimento e, conseguentemente, il riferimento al bilancio triennale; ritiene opportuno, quindi, procedere ad una revisione del parere già formulato sul testo.
        Il sottosegretario MACCIOTTA afferma che non sussistono risorse da destinare allo scopo.
        Il relatore FERRANTE propone di esprimere un nuovo parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione dell’emendamento 1.1.
        La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.


(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141
(3230) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense
(3483)
CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense
(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 11ª Commissione. Esame. Richiesta di relazione tecnica.)
        Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un provvedimento recante modifiche al sistema previdenziale forense. Per quanto di competenza, si tratta di valutare se le variazioni nelle modalità di calcolo della pensione degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (articoli 5 e 9), la previsione di una erogazione assistenziale agli ultra ottantenni in stato di bisogno (articolo 6), le modifiche in materia di restituzione dei contributi (articoli 8 e 14), la previsione di un supplemento di pensione (articolo 17) e l’ampliamento dei soggetti che possono iscriversi alla Cassa (articoli 19 e 20) consentano il rispetto degli equilibri finanziari della Cassa medesima per il tempo prescritto dalla legge. Occorre altresì acquisire indicazioni dal Tesoro sugli effetti finanziari dell’articolo 18.
        Il sottosegretario MACCIOTTA suggerisce di richiedere la relazione tecnica sul testo in esame.
        La Sottocommissione delibera pertanto la richiesta di relazione tecnica.


(256) DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmaco terapeutica
(1329) DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicamenti
(1330)
DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche
(1505)
DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell’esercizio farmaceutico
(1789)
SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali
(1981)
MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico
(1998)
CARELLA. – Norme per il riordino dell’esercizio farmaceutico
(2044)
TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali
(2182)
SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici
(2471)
LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica
(2992)
TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano
(Parere su testo unificato alla 12ª Commissione. Esame. Richiesta di relazione tecnica)
        Il relatore MORANDO osserva che si tratta del testo derivante dall’unificazione di numerosi disegni di legge recanti disciplina dei medicinali e del servizio farmaceutico. Per quanto di competenza, segnala gli articoli 8, 9 e 10, che intervengono sui criteri per la definizione dei farmaci erogabili dal SSN, e gli articoli 13, 14, 15 e 16, che prevedono forme di incentivazione per la ricerca scientifica, in relazione ai quali – tenuto anche conto dell’assenza di una clausola di copertura – occorre acquisire dal Tesoro, eventualmente richiedendo la relazione tecnica, indicazioni sugli effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato. È necessario inoltre valutare gli effetti finanziari degli articoli 18, 23 e 37. Segnala, poi, che gli articoli 1, 2 e 3 prevedono l’istituzione di nuove strutture, di alcune commissioni e l’immissione in ruolo di personale attualmente a tempo determinato (articolo 3, comma 13): ai relativi oneri si provvede in parte mediante utilizzazione di quota parte delle tariffe per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali e in parte rinviando alle risorse finanziarie, autorizzate dall’articolo 36, comma 14, della legge n. 449 del 1997 (pari a 100 miliardi a decorrere dal 1999). Dopo aver preliminarmente acquisito indicazioni in ordine alla attuale destinazione delle risorse derivanti dalle autorizzazioni all’immissione in commercio, sulla disponibilità delle risorse già autorizzate e sulla correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dall’immissione in ruolo di cui all’articolo 3, comma 13 (valutati pari a 2,5 miliardi annui), sembra opportuno inserire una autorizzazione di spesa per ciascuna nuova struttura e commissione, mediante formulazioni quale tetto di spesa, esplicitando che tali oneri sono a carico e nel limite delle risorse già autorizzate ai sensi della legge n. 449 del 1997 o rivenienti dalle tariffe.
        Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore sull’opportunità di acquisire la relazione tecnica sul testo in esame.
        La Sottocommissione delibera pertanto di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri
(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
        Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disciplina della procreazione medicalmente assistita, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, rileva che è necessario riformulare l’articolo 17 per sopprimere le autorizzazioni di spesa relative al 1999 e aggiornare i riferimenti al bilancio triennale 2000-2001. Sembra, altresì, opportuno riformulare il comma 1 del medesimo articolo quale tetto di spesa, eventualmente prevedendo l’inserimento del rispettivo limite finanziario negli articoli 2 (comma 1) e 11.
        Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore.
        Il relatore MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge n. 4048 a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che i limiti finanziari di cui all’articolo 17 comma 1 siano inseriti nell’ambito degli articoli 2 (comma 1) e 11, sono soppresse le autorizzazioni di spesa relative al 1999 e aggiornati i riferimenti al bilancio triennale 2000-2002.
        La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.


Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.» (n. 614)
(Osservazioni alla 13ª Commissione)
        Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dello schema di decreto per la definizione dei criteri di privatizzazione dell’acquedotto pugliese. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare in merito alla copertura finanziaria.
        Il presidente COVIELLO esprime forte perplessità sulle disposizioni contenute nel decreto, giudicando necessaria una stima preliminare del capitale sociale.
        Il sottosegretario MACCIOTTA rileva che l’alienazione della partecipazione del Tesoro è condizionata sospensivamente alla determinazione definitiva del capitale e che il prezzo di vendita di tale partecipazione è determinato da valutatori indipendenti.
        Il presidente COVIELLO ribadisce che il testo non individua in modo chiaro la successione temporale dei due processi di valutazione e, soprattutto, non coinvolge le Regioni e gli Enti locali nella determinazione del prezzo di vendita.
        Il senatore MORO concorda con il presidente Coviello.
        Il senatore MORANDO, rilevando che formalmente l’alienazione riguarda la partecipazione detenuta dal Tesoro per cui il testo non può considerare eventuali diritti di altri Enti territoriali, riconosce che non è chiaro il rapporto temporale tra il secondo ed il terzo comma, osservando che sarebbe opportuno prevedere che nella procedura di determinazione del prezzo di vendita si tenga conto della valutazione del capitale sociale.
        Il relatore RIPAMONTI propone di osservare che dovrebbe essere esplicitato il nesso temporale tra il secondo ed il terzo comma dello schema di decreto, nel senso di prevedere che nella procedura di determinazione del prezzo di vendita si tenga conto dei diritti proprietari delle Regioni e degli Enti locali e degli esiti della valutazione definitiva del capitale sociale.
        Conviene la Commissione.
        
La seduta termina alle ore 13,10.