TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996


14a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARCARINO

indi del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per il dipartimento della protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE
(614) Conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, recante interventi di protezione civile
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati già illustrati gli ordini del giorno nn. 1, 2 e 3.

Il senatore VELTRI ritira l'ordine del giorno 0/614/3/13a; presenta ed illustra poi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premesso che:

in data 19 giugno eccezionali precipitazioni hanno devastato vaste zone di Lucca e Massa Carrara;
nell'alta Versilia le avversità atmosferiche hanno causato la morte di dodici persone, mentre non si conosce ancora la sorte di sei persone;
i danni alle infrastrutture, alle abitazioni, alle imprese sono veramente di grande consistenza e vi sono paesi quasi interamente distrutti;
in data 22 giugno ingenti precipitazioni hanno pesantemente danneggiato i comuni dell'alta Carnia, dove molte frazioni sono rimaste isolate per l'interruzione della viabilità provinciale e una persona è deceduta per annegamento in seguito ad una frana;
le comunità colpite da entrambi gli eventi hanno subìto un colpo dal quale non potranno riprendersi senza un intervento consistente dello Stato;

ritenuto che:

la frequenza degli eventi alluvionali nel Paese rende indispensabile ed urgente l'attuarsi di una politica di previsione e prevenzione, al fine di limitare i danni dovuti alle caratteristiche idrogeologiche del nostro Paese, oltre che per consentire un uso razionale e corretto del suolo;
una politica di programmazione basata sulla legge n. 183 del 1989 e su una sua applicazione puntuale debba prevedere una rivisitazione dei contenuti della legge stessa, in termini soprattutto di semplificazione delle attribuzioni in capo a diversi enti e organismi, oltre che di copertura finanziaria;

impegna il Governo

a predisporre in tempi brevi un disegno di legge-quadro sulle calamità naturali che preveda uniformità e certezza di trattamento delle situazioni di danno e veda il suo punto di forza in una mappatura delle aree di rischio del Paese:
a ridefinire l'assetto dei Servizi tecnici nazionali in un organismo unitario e coordinato che si avvalga anche dei contributi scientifici e culturali, oltre che operativi, già presenti a vari livelli in seno ai Servizi stessi.
Si raccomanda un impegno volto a valorizzare il rapporto tra tematiche ambientali e scuola, affinchè i giovani trovino possibilità di buona conoscenza delle realtà in cui vivono, nelle loro bellezze come nei loro rischi.
È indispensabile inoltre un maggiore coinvolgimento delle associazioni di volontariato, sociali e culturali, in corrispondenza di una matura acquisizione della cultura dell'ambiente.
Occorre altresì sollecitare un'attiva opera di cultura preventiva dei rischi naturali o provocati da attività umana, anche attraverso l'intervento di «pubblicità-progresso», rivolta soprattutto alle fasce più esposte come bambini ed anziani».
0/614/4/13a
Veltri, Carcarino, Rescaglio, Polidoro, Squarcialupi, Bortolotto, Maggi, Lasagna, Rizzi, Cozzolino
Il senatore MAGGI illustra due ordini del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premesso che:

la ricorrenza e la portata degli eventi calamitosi registrati negli ultimi anni hanno messo a nudo notevoli limiti di efficacia ed efficienza degli interventi disposti;
è tuttora assente una seria politica di prevenzione o contenimento degli effetti disastrosi sistematicamente subiti;

preso atto che:

in troppi casi fungono da moltiplicatore dei danni situazioni di notoria carenza dei requisiti (di carattere idrogeologico, statico, funzionale) previsti dalle leggi in vigore a tutela del territorio e degli immobili ed a garanzia della funzionalità e sicurezza degli ambienti destinati allo studio, al lavoro, alla fornitura di servizi ed alla residenza;
siffatte carenze sono riconducibili alla dichiarata indisponibilità di mezzi al cui reperimento già presiede l'attuale ordinamento;
l'assenza di un «contenitore di garanzia» della raccolta operata dall'esistente sistema tributario consente il dissolvimento di disponibilità da allocare prioritariamente per la salvaguardia della incolumità pubblica e del territorio;

impegna il Governo:

a delineare ed attuare una politica di intervento, nel settore, di eminente carattere preventivo, mediante la costituzione e la regolamentazione di un «fondo speciale» di dotazione e allocazione sistematica delle risorse rivenienti da prelievi ed imposizioni già operanti e finalizzati ( o finalizzabili) per detti fini;
a preordinare, all'interno dei documenti di programmazione governativa, piani di intervento annuali tendenti a sanare (con carattere di priorità ed urgenza) le carenze accumulatesi ed a garantire, col meccanismo innanzi suggerito, la necessaria copertura a sostegno della priorità assoluta, della qualità e della validità dell'intervento doveroso dello Stato, in sintonia con le istituzioni locali;
a raccordare l'attuale normativa con le finalità delineate anche mediante una rivisitazione dei contenuti, in termini, soprattutto, di semplificazione delle attribuzioni e le responsabilità facenti capo a diversi enti e organismi;
a preordinare un disegno di legge-quadro che preveda uniformità e certezza di trattamento di ogni situazione oggettiva di danno e veda il suo punto di forza in una mappatura delle aree a rischio del Paese e delle specifiche esigenze;
a ridefinire l'assetto dei servizi tecnici nazionali, oggi dispersi in più ambiti istituzionali, in un organismo unitario e coordinato che si avvalga anche dei contributi scientifici e culturali, oltre che operativi, già recuperabili, a vari livelli, in seno a detti servizi».
0/614/5/13a
Maggi, Cozzolino
«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 14 aprile 1995 è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
con ordinanza emessa in pari data è stato nominato il prefetto di Napoli commissario delegato per interventi di urgenza autorizzandolo ad adottare, qualora necessario, anche provvedimenti in deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e mettendo a disposizione risorse finanziarie di rilevante entità;
con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1996 e che con apposita ordinanza sono stati ulteriormente concessi poteri straordinari per accelerare l'attuazione degli interventi;
nonostante il tempo trascorso, permane gravissima la situazione igienico-sanitaria e che, recentemente, si ipotizza anche un eventuale sgombero coattivo da parte della popolazione residente in prossimità del fiume Sarno;
la dichiarazione dello stato di emergenza viene a scadere alla fine del corrente anno e che l'attuazione degli interventi presenta forti ritardi;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile ed immediata iniziativa finalizzata a realizzare nei tempi previsti il risanamento ambientale del Sarno».
0/614/6/13a
Cozzolino, Maggi, Specchia, Lasagna, Rizzi
Il senatore SPECCHIA illustra due ordini del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premesso che:

la legge n. 183 del 1989 per la difesa del suolo non è stata ancora attuata in tutte le sue parti da alcune regioni;
si ritiene necessaria una rivisitazione ed un aggiornamento della legge in questione per procedere in particolare a una semplificazione delle procedure e delle competenze;

impegna il Governo:

a riferire, entro un mese, sull'attuazione della legge n. 183 del 1989 e sulle iniziative legislative che intende assumere per dotare l'Italia di uno strumento legislativo in grado concretamente di dare attuazione ad una efficace politica a difesa e a tutela del territorio».
0/614/7/13a
Specchia, Cozzolino, Maggi
«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premesso che:

il 19 giugno scorso precipitazioni di particolare intensità hanno arrecato ingenti danni a diverse zone delle provincie di Lucca e Massa Carrara;
in particolare, nell'alta Versilia si sono avuti ben 12 morti, danni alle infrastrutture, alle abitazioni e alle imprese;
nello stesso mese di giugno eccezionali piogge hanno provocato gravissimi danni ai comuni dell'alta Carnia dove molte frazioni sono rimaste isolate e una persona è deceduta;

impegna il Governo:

ad individuare le cause e le responsabilità, che al di là dell'eccezionalità dell'evento alluvionale, hanno contribuito a determinare morti e danni;
ad adottare un urgente provvedimento per la sospensione, a favore delle popolazioni interessate, dei termini di scadenza previsti per gli adempimenti fiscali;
ad attuare misure a favore dei lavoratori le cui aziende sono state danneggiate;
a predisporre provvedimenti a favore dei diversi settori produttivi, per la ripresa delle rispettive attività;
a programmare e a realizzare i necessari interventi di prevenzione che evitino il ripetersi di eventi così tragici».
0/614/8/13a
Specchia, Cozzolino, Maggi, Marri, Turini, Collino
Il relatore STANISCIA, pur dicendosi sostanzialmente favorevole agli ordini del giorno presentati, invita i proponenti ad accorpare le parti analoghe in modo da ridurne il numero.

Il senatore MAGGI, condividendo quanto detto dal relatore, ritira gli ordini del giorno nn. 5 e 8.

Il senatore SPECCHIA, dichiarata la disponibilità ad accorpare gli ordini del giorno vertenti sulla stessa materia, suggerisce in relazione all'ordine del giorno n. 4 l'opportunità di inserirvi un riferimento alle recenti calamità verificatesi in Piemonte, nonchè un invito al Governo ad operare affinchè si possano individuare con celerità e chiarezza le responsabilità dei recenti eventi calamitosi o delle loro conseguenze, secondo quanto già suggerito negli ordini del giorno presentati dal proprio Gruppo.

Il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole alla proposta del senatore Specchia, nonchè al contenuto dei vari ordini del giorno; preannuncia quindi che, qualora ripresentati in Assemblea, tutti gli ordini del giorno saranno accolti dal Governo pur auspicando che, per esigenze di chiarezza, i presentatori possano convergere su uno o due testi unificati.

Non insistendo nessuno dei proponenti per la votazione degli ordini del giorno, il presidente CARCARINO propone che, ai fini della loro ripresentazione in Assemblea, si proceda ad un accorpamento delle parti analoghe degli ordini del giorno nn. 1, 2, 4, 6 e 7.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

Il presidente CARCARINO avverte che la 5a Commissione permanente ha preannunciato, nella seduta di ieri, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1, 1.0.4 e 10.0.1.

Il senatore COZZOLINO illustra l'emendamento 1.0.1.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.05.

Il senatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 10.1.

Il presidente CARCARINO dà conto degli emendamenti 10.0.1 e 1.1.

Il sottosegretario BARBERI dichiara di ritirare l'emendamento 1.1, alla luce del parere della 5a Commissione.

L'emendamento 10.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 1.0.4.

Il relatore STANISCIA si rimette al Governo sull'emendamento 1.0.1 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 10.1.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 10.1, rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 1.0.5.

Il senatore LASAGNA interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.1 affermando che esso è in sintonia con la strategia, che sembra condivisa anche dal Governo, di spostare gli interventi sulla prevenzione.

Il senatore VELTRI esprime delle perplessità in merito a tale emendamento, che potrebbe determinare delle interferenze rispetto all'azione del Commissario di Governo.

Il senatore COZZOLINO, replicando al senatore Veltri, fa presente che l'emendamento intende solo sottolineare l'assoluta necessità di intervenire, atteso che da quando nel territorio del bacino del Sarno è stata dichiarata l'emergenza, non si è registrata alcuna concreta realizzazione sul piano del risanamento.

Il senatore POLIDORO esprime l'avviso che l'emendamento non innoverebbe in alcun modo alla normativa già vigente.

Il senatore BORTOLOTTO concorda con la necessità di intervenire sul bacino del Sarno, anche da parte del Dipartimento della protezione civile, esprimendo l'avviso che si sono probabilmente creati i presupposti anche per un'azione della Magistratura.

Il senatore IULIANO, dichiarandosi favorevole all'emendamento, sottolinea l'opportunità di dare un segnale da parte del Parlamento, trattandosi di una situazione ormai degenerata, anche dal punto di vista della confusione delle competenze.

Il senatore SPECCHIA esprime l'avviso che un intervento del Dipartimento della protezione civile potrebbe valere ad alleggerire la situazione almeno sul piano igienico-sanitario, attuando i primi interventi urgenti.

Il senatore GIOVANELLI dichiara di concordare sul fine dell'emendamento ma ritiene che sia inidoneo il mezzo prescelto dai proponenti, dal momento che la proposta emendativa non ha contenuto giuridico; preannuncia quindi la sua astensione.

Il presidente CARCARINO propone che l'emendamento sia ritirato ed il suo contenuto venga incluso nel dispositivo dell'ordine del giorno n. 6.

Il senatore COZZOLINO accoglie la proposta del Presidente e riformula l'ordine del giorno nel modo seguente:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 614,

premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 14 aprile 1995 è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno;
con ordinanza emessa in pari data è stato nominato il prefetto di Napoli commissario delegato per interventi di urgenza autorizzandolo ad adottare, qualora necessario, anche provvedimenti in deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e mettendo a disposizione risorse finanziarie di rilevante entità;
con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 1996 e che con apposita ordinanza sono stati ulteriormente concessi poteri straordinari per accelerare l'attuazione degli interventi;
nonostante il tempo trascorso, permane gravissima la situazione igienico-sanitaria e che, recentemente, si ipotizza anche un eventuale sgombero coattivo da parte della popolazione residente in prossimità del fiume Sarno;
la dichiarazione dello stato di emergenza viene a scadere alla fine del corrente anno e che l'attuazione degli interventi presenta forti ritardi;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile ed immediata iniziativa finalizzata a realizzare nei tempi previsti il risanamento ambientale del Sarno, anche attraverso interventi straordinari del Dipartimento della protezione civile necessari per fronteggiare l'emergenza di carattere igienico-sanitario determinatasi nell'area».
0/614/6 n.t./13a
Cozzolino, Maggi, Specchia, Lasagna, Rizzi
A tale ordine del giorno riformulato dichiarono di aggiungere la propria firma i senatori VELTRI, IULIANO, BORTOLOTTO, POLIDORO e CARCARINO.

Con il parere favorevole del Relatore e con il preannuncio di accettazione da parte del Rappresentante del Governo (laddove ripresentato in Assemblea), l'ordine del giorno è quindi posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Successivamente, senza discussione, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 10.1.

La Commissione dà infine mandato al senatore Staniscia di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge n. 292 del 1996, con le modifiche testè accolte, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale nonchè ad apportare tutte le modificazioni di coordinamento formale che si dovessero rendere necessarie.
(871) Conversione in legge del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonchè per l'evento disastroso verficatosi a Napoli-Secondigliano, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il relatore CONTE illustra il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge, emanato a seguito del crollo verificatosi nel quartiere Secondigliano di Napoli, nonchè dell'incendio che ha distrutto il teatro «La Fenice» di Venezia. Gli interventi per quest'ultima evenienza, contemplati dall'articolo 1, sono oggetto di un primo finanziamento di 20 miliardi; la relativa individuazione è di competenza di una commissione presieduta dal prefetto e composta dai rappresentanti degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. La realizzazione degli interventi avviene mediante ordinanze contingibili ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992; tale strumento sarà utilizzato anche per la ristrutturazione del teatro Malibran. L'articolo 2 prefigura contributi privati e pubblici, gestiti dal prefetto di Venezia, i quali concorreranno per l'ulteriore spesa che si renderà necessaria: poichè il costo complessivo della ristrutturazione del teatro, prevedibilmente, supererà l'ammontare del primo apporto finanziario stanziato dall'articolo 1, sarebbe opportuno prevedere ulteriori finanziamenti in futuro, anche attingendo dalle risorse che potrebbe mettere a disposizione l'Unesco.
La realizzazione degli interventi di riparazione a Secondigliano, invece, è di competenza del sindaco di Napoli: anche in tal caso il relativo impegno finanziario statale - ammontante a 20 miliardi nel biennio - rappresenta un primo apporto che dovrebbe essere integrato alla luce di un più generale progetto di recupero dell'area, di cui è necessario ripristinare le condizioni minime di vivibilità; la relativa condizione urbana rasenta infatti soglie insostenibili di degrado, con ampia fascia di evasione dall'obbligo scolastico e presenza preponderante della criminalità organizzata. L'articolo 4, infine, prevede contributi alle famiglie delle persone decedute a causa dell'evento disastroso, nonchè a quella dell'unica persona ancora dispersa; un'ulteriore limitata provvidenza è attribuita ai nuclei familiari che risiedevano nell'immobile distrutto, nonchè alle imprese ivi ubicate.
Il relatore conclude invitando alla celere conversione del decreto-legge, che rappresenta una premessa per gli interventi successivi volti a rimuovere le cause dell'emergenza verificatasi nei due casi in questione.

Il presidente GIOVANELLI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore LASAGNA formula il dubbio della totale insufficienza dei 20 miliardi stanziati per la ricostruzione del teatro «La Fenice»; lamenta poi che, a fronte dell'intento conclamato dal Governo in merito alla limitazione dei decreti-legge, si sia deciso di adottare lo strumento decretizio per una materia che poteva essere oggetto di un disegno di legge ordinaria.

Il senatore RESCAGLIO ravvisa nell'articolo 2, sui contributi dei privati, un'utile opportunità di finanziamento da valorizzare, ma nel contempo auspica che l'intervento dell'Unesco abbia a verificarsi, nonostante le recenti difficoltà che hanno limitato l'operatività di tale organizzazione internazionale.

Il senatore BORTOLOTTO ricorda che il decreto-legge in titolo ne reitera altri due già decaduti e, pertanto, sarebbe stato difficile trasferirne i contenuti in un disegno di legge ordinaria senza produrre un effetto pernicioso sugli interventi già in atto; chiede poi spiegazioni al Governo circa la previsione di una competenza prefettizia a Venezia, nonostante la proprietà comunale del teatro; esprime anche dubbi sulla valenza derogatoria delle leggi di contabilità generale dello Stato attribuita alle ordinanze contingibili.

Il senatore CARCARINO, espressa preferenza per due interventi legislativi separati per le emergenze verificatesi all'inizio dell'anno a Napoli e Venezia, ravvisa comunque la necessità di convertire al più presto il decreto-legge in titolo, che, col prevedere ordinanze contingibili, si vale di uno dei più classici strumenti di protezione civile. Preannuncia pertanto che il suo Gruppo non presenterà emendamenti e si riserva di intervenire in Assemblea in dichiarazione di voto favorevole.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti il relatore CONTE, secondo cui i costi della ricostruzione della «Fenice» alla fine potrebbero ammontare circa a 160 miliardi: è perciò necessario un ulteriore contributo al quale potrebbe concorrere l'emissione di buoni ordinari del comune, ovvero un finanziamento dell'Unesco: quest'ultima organizzazione ha effettivamente risentito delle difficoltà generali della contribuzione degli Stati membri. Riconosce infine la disomogeneità dei due capi del decreto-legge, ma ravvisa un elemento comune per la quasi contemporaneità dei fatti oggetto del provvedimento.

Replica il sottosegretario BARBERI, ricordando che il Dipartimento della protezione civile aveva proposto due separati decreti-legge ma la determinazione del Consiglio dei ministri in febbraio fu diversa; alla produzione di effetti, già intervenuta, è conseguita poi la necessità delle reiterazioni. Il Governo ha espresso già alla Camera dei deputati il proprio impegno a concorrere alla spesa futura che dovesse rendersi necessaria per rimuovere le cause dell'emergenza verificatasi, ma ciò potrà avvenire solo nei documenti di bilancio di fine d'anno, anche alla luce dei piani pluriennali di spesa che saranno redatti dai soggetti competenti sugli interventi; quanto all'individuazione di questi ultimi, essa è avvenuta col consenso degli enti locali interessati.

Il presidente GIOVANELLI propone che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per le ore 18 di domani, giovedì 11 luglio 1996.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE E CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029 000, C13a, 0002o)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la seduta di domani, 11 luglio 1996, prevista per le ore 15, non avrà più luogo; convoca altresì per la stessa data e la stessa ora l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che non può tenersi al termine della presente seduta per il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 614
al testo del decreto-legge


Art. 1.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Interventi di emergenza nel bacino del fiume Sarno)

1. Il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato ad adottare gli interventi straordinari necessari per fronteggiare la situazione di emergenza di carattere igienico-sanitario determinatasi nel bacino del fiume Sarno».
1.0.1
Cozzolino, Lasagna, Maggi, Specchia
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Ordinanze per l'alluvione calabrese del dicembre 1972-gennaio 1973)

1. Al fine di favorire il superamento della situazione di emergenza verificatasi nella ricostruzione delle abitazioni distrutte o abbandonate, perchè in aree dichiarate inagibili, nonchè il trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, nella regione Calabria a seguito delle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973, il Ministro dell'interno con delega alla protezione civile è autorizzato ad emanare ordinanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di snellimento delle procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico».
1.0.2
Veltri, Carcarino
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n, 35)

1. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come inserio dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, le parole: «e, comunque, entro il 30 giugno 1996» sono soppresse.
2. All'articolo 8, comma 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come inserito dal decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è aggiunto il seguente periodo: «La durata dell'attività del comitato tecnico di cui al comma 3 è prorogata al 31 dicembre 1996».
1.0.3
Veltri, Carcarino
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, le parole: «40 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60 unità».
2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1996 e 220 milioni per gli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo».
1.0.4
Veltri, Carcarino
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, convertito con la legge 8 agosto 1995, n. 339, le parole: « 30 settembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 1996».
1.0.5.
Loreto, Veltri

Art. 10.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «comma 2» con le seguenti: «comma 1-bis».
10.1
Giovanelli
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, sono differiti al 31 dicembre 1996».
10.0.1
Preioni
al testo del disegno di legge di conversione


Art. 1.

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì fatti salvi i rapporti di lavoro già posti in essere sulla base delle disposizioni del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292».
1.1
Il Governo