DIFESA (4a)
MERCOLEDI' 13 MAGGIO 1998
112a Seduta
Presidenza del Presidente
GUALTIERI


Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COSTITUZIONE DI UNA BRIGATA MULTINAZIONALE
(A007 000, C04a, 0069°)

Il presidente GUALTIERI ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso il senatore Manfredi aveva chiesto informazioni al Governo sulla legittimità e sulle modalità di costituzione di una brigata multinazionale. Rende noto che il sottosegretario Brutti è pronto a fornire le informazioni richieste.

Il sottosegretario BRUTTI afferma che nel contesto dell'evoluzione interna alla NATO e in considerazione del ricorso sempre più frequente a forze multinazionali si sono delineate negli anni diverse iniziative che si pongono quale base di una identità europea di sicurezza e difesa.
La creazione della forza multilaterale terrestre italo-slovena-magiara si propone di estendere il concetto di difesa europea anche a nazioni non ancora facenti parte della NATO ma che rivestono un ruolo chiave per la sicurezza europea e per gli interessi nazionali italiani nell'area balcanica e centro-meridionale dell'Europa. L'Italia ricopre il ruolo di paese di riferimento e leader nelle attività relative alla costituzione della brigata. Sotto l'ombrello di una "dichiarazione di intenti" del 13 novembre 1997 e dell'accordo politico firmato ad Udine dai ministri della difesa il 18 aprile scorso, è al momento in fase di elaborazione un accordo che definirà nel dettaglio strutture e procedure per l'attivazione della Brigata. In particolare è prevista la costituzione di una brigata di fanteria leggera, avente sede ad Udine composta da un comandante, un comando (da rendere multinazionale) e un supporto tattico-logistico della Brigata alpina Julia, un vicecomandante sloveno od ungherese secondo una turnazione annuale e un reggimento di fanteria fornito da ogni nazione partecipante che avrà comunque sede nella propria località d'origine.
Il sottosegretario prosegue rilevando che sarà anche costituito un gruppo direttivo che si avvarrà del contributo di un gruppo di lavoro politico-militare formato da personale del Ministero degli esteri e degli stati maggiori dei tre paesi. Alcuni risultati di tale cooperazione sono già tangibili: infatti la Slovenia ha partecipato alla forza multinazionale che ha operato in Albania, mentre unità dei tre paesi hanno partecipato ad esercitazioni in comune. L'iniziativa ha destato l'interesse di altre nazioni dell'area mitteleuropea; in particolare si tratta di Austria e Croazia che hanno richiesto lo status di osservatore e Romania che ha proposto di partecipare all'iniziativa dando disponibilità di un battaglione specializzato in operazioni di peace-keeping e di un'unità di supporto. Tutte queste richieste sono al momento in fase di valutazione politica e militare.

Il senatore MANFREDI ringrazia il sottosegretario per le notizie fornite.

IN SEDE REFERENTE

(46-B) BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 maggio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame e alla votazione delle parti modificate dalla Camera dei deputati.

Si procede all'esame dell'articolo 4.

Il senatore SEMENZATO illustra il seguente ordine del giorno:
"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante 'Nuove norme in materia di obiezione di coscienza',
premesso che,
in base al disposto dell'articolo 4, comma 1, la sospensione della chiamata di leva per coloro che abbiano presentato domanda di obiezione fino al momento della sua definizione si applica al 31 dicembre 1999;
in base al disposto dell'articolo 5, comma 3, la domanda di obiezione di coscienza viene a configurarsi dal 1 gennaio 2000 come dichiarazione di obiezione, anche recependo la normativa generale in vigore in materia di rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
impegna il Governo:
a emanare, in sede di regolamenti attuativi, disposizioni nel caso di invio, da parte dell'autorità militare, della cartolina precetto per lo svolgimento del servizio militare di leva a cittadini che abbiano già presentato, entro i termini previsti, regolare domanda di obiezione di coscienza e che, in detto caso, si dovrà dare esplicita motivazione della reiezione della domanda, ovvero la menzione delle cause ostative previste dall'articolo 2."
0/46-B/1/4 SEMENZATO, RUSSO SPENA, PETRUCCI"

Il sottosegretario BRUTTI manifesta disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori SEMENZATO, MANCA ed UCCHIELLI nonchè il relatore, il sottosegretario BRUTTI ed il Presidente GUALTIERI. Al termine il senatore SEMENZATO ritira l'ordine del giorno.

Vengono posti quindi in votazione ed approvati i commi 1 e 3 dell'articolo 4.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Con successive votazioni sono poi approvati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il senatore SEMENZATO dà per illustrato il seguente ordine del giorno:
"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante 'Nuove norme in materia di obiezione di coscienza',
premesso che,
la gestione del servizio civile degli obiettori di coscienza riveste importanza fondamentale per la piena realizzazione dello spirito della legge e deve essere improntata da parte dell'Amministrazione a criteri di efficienza ed efficacia;
impegna il Governo:
a prevedere, in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1 lettera a), e all'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, la trasformazione dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile in Agenzia Nazionale del Servizio Civile."
0/46-B/2/4 SEMENZATO, RUSSO SPENA, PETRUCCI"

Il relatore LORETO esprime parere favorevole mentre il sottosegretario BRUTTI si rimette alla Commissione.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'ordine del giorno n. 0/46-B/2/4.

Il senatore MANFREDI dà per illustrato il seguente ordine del giorno:
"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante 'Nuove norme in materia di obiezione di coscienza',
impegna il Governo:
a stipulare convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2 lettera b), mantenendo annualmente aggiornati appositi albi presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile e le regioni al fine di garantire l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività attinenti a protezione civile, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, cooperazione internazionale allo sviluppo.
0/46-B/3/4 MANFREDI"

Il relatore LORETO dichiara la propria contrarietà poichè l'ordine del giorno è in contrasto con la norma prevista nel disegno di legge e contenuta nell'articolo 8, comma 2, lettera b).

Il sottosegretario BRUTTI si dichiara a sua volta contrario.

Viene quindi posto in votazione e respinto l'ordine del giorno 0/46-B/3/4.

Il senatore MANFREDI illustra il seguente ordine del giorno:
"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante 'Nuove norme in materia di obiezione di coscienza',
impegna il Governo:
ad organizzare e gestire, nell'ambito del servizio civile nazionale, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impegno degli obiettori di coscienza, assegnandoli in ordine di priorità a:
corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi dei Vigili del fuoco;
corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi forestali;
corpi volontari dei Vigili del fuoco;
enti e organizzazioni volontarie di protezione civile indicati dal Dipartimento della protezione civile;
enti e organizzazioni che impieghino gli obiettori in attività di tutela dell'ambiente;
pubbliche amministrazioni locali;
enti e organizzazioni, pubbliche e private, senza scopo di lucro e aventi finalità di pubblica utilità;
enti e organizzazioni con compiti di cooperazione internazionale allo sviluppo."
0/46-B/4/4 MANFREDI"

Il relatore LORETO osserva che l'ordine del giorno fa riferimento ai corpi nazionali regionali e provinciali autonomi forestali, i cui componenti si avvalgono istituzionalmente del porto d'armi, per cui non potrebbero ad essi essere assegnati degli obiettori di coscienza. Per la suddetta ragione esprime parere contrario.

Il sottosegretario BRUTTI fa presente che, se il relatore modificasse l'ordine del giorno nel senso di eliminare il riferimento ai corpi forestali, il Governo potrebbe accettare l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore MANFREDI accoglie la richiesta del Governo e modifica l'ordine del giorno.

Il senatore PERUZZOTTI dichiara voto favorevole e chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Ceccato all'ordine del giorno.

I senatori GUBERT e PALOMBO dichiarano a loro volta di aderire all'ordine del giorno.

Il seguente ordine del giorno non viene posto ai voti essendo stato accolto dal sottosegretario BRUTTI come raccomandazione.

"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante 'Nuove norme in materia di obiezione di coscienza',
impegna il Governo:
ad organizzare e gestire, nell'ambito del servizio civile nazionale, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impegno degli obiettori di coscienza, assegnandoli in ordine di priorità a:
corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi dei Vigili del fuoco;
corpi volontari dei Vigili del fuoco;
enti e organizzazioni volontarie di protezione civile indicati dal Dipartimento della protezione civile;
enti e organizzazioni che impieghino gli obiettori in attività di tutela dell'ambiente;
pubbliche amministrazioni locali;
enti e organizzazioni, pubbliche e private, senza scopo di lucro e aventi finalità di pubblica utilità;
enti e organizzazioni con compiti di cooperazione internazionale allo sviluppo.
0/46-B/4/4 (Nuovo testo) MANFREDI, PERUZZOTTI, CECCATO, GUBERT, PALOMBO"

Si passa all'esame degli emendamenti al comma 1 dell'articolo 8.

Il senatore PALOMBO illustra gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI, posti ai voti sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Viene quindi posto ai voti e approvato il comma 1 dell'articolo 8.

Si passa all'esame degli emendamenti al comma 2.

Il senatore PALOMBO da per illustrati gli emendamenti 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 8.8.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI sono respinti gli emendamenti 8.4 e 8.5 (risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 8.6 e 8.7) e 8.8.

Viene quindi posto in votazione e approvato il comma 2 dell'articolo 8.

Si passa all'esame dell'emendamento al comma 3.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 8.9.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI l'emendamento 8.9 è respinto.

Viene quindi approvato il comma 3 dell'articolo 8.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento al comma 4.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 8.10.

Contrari il RELATORE e il sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 8.10 è respinto.

Con successive votazioni sono poi approvati i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 8.

Si passa all'esame dell'articolo 9.

Il senatore SEMENZATO illustra il seguente ordine del giorno:
"Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 46-B recante 'Nuove norme in materia di obiezione di coscienza',
premesso che,
l'ambito della formazione e dell'addestramento degli obiettori di coscienza che prestano servizio civile è condizione per la crescita qualitativa di detto servizio e per il proficuo utilizzo del servizio degli obiettori a vantaggio della comunità nazionale;
in base al disposto dell'articolo 9, comma 4, le convenzioni potranno prevedere un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa da parte degli obiettori di coscienza.
impegna il Governo:
in attesa del riordino della normativa sul servizio civile a prevedere, in sede di predisposizione del testo delle convenzioni tipo, che detto periodo aggiuntivo sia rapportato alle specifiche esigenze del servizio e abbia comunque una durata non superiore ai 30 giorni. All'obiettore che partecipa all'attività di addestramento aggiuntivo si applicano tutte le norme previste dalla presente legge per gli obiettori in servizio civile.
0/46-B/5/4 SEMENZATO, RUSSO SPENA, PETRUCCI"

Il relatore LORETO esprimendo parere favorevole propone di ridurre il periodo di addestramento a 15 giorni.

Il sottosegretario BRUTTI esprime parere contrario se il periodo di addestramento non verrà portato a durata superiore a trenta giorni.

Si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore GUBERT - che conviene con il Governo -, il senatore FORCIERI per il quale il periodo di addestramento potrebbe essere di 60 giorni e di nuovo il sottosegretario BRUTTI che invita al ritiro.

Il senatore SEMENZATO, accogliendo l'invito del sottosegretario, ritira l'ordine del giorno.

Si passa all'esame dell'emendamento all'articolo 9.

Il senatore PALOMBO illustra l'emendamento 9.1, volto a stabilire che sia la legge sul servizio civile nazionale a disciplinare i casi nei quali potrà essere previsto un periodo di addestramento aggiuntivo per gli obiettori e non convenzioni bilaterali.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario sull'emendamento 9.1 perchè le convenzioni sono senz'altro uno strumento più flessibile della legge.

Il senatore PALOMBO ribadisce la bontà della sua proposta e non comprende il giudizio espresso dalla Commissione affari costituzionali.

Sull'emendamento si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore GUBERT, il senatore UCCHIELLI, il senatore RUSSO SPENA e il sottosegretario BRUTTI.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 9.1, posto in votazione, è respinto.

Con successive votazioni sono quindi approvati i commi 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 9.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Con successive votazioni sono approvati la alinea del comma 1 nonchè i commi 2, 3 e 7.

Si passa all'esame dell'articolo 12.

Viene approvato il comma 1.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1 e 2.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione giustizia ha formulato osservazioni sugli emendamenti 14.1 e 14.2, poichè confliggono con un principio affermato nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il senatore PELLICINI illustra l'emendamento 14.1 che con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI è respinto.

Il senatore PERUZZOTTI dichiara di far proprio l'emendamento 14.2 che, con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario BRUTTI, è respinto.

Con successive votazioni sono quindi approvati i commi 4 e 8 dell'articolo 14.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

Viene approvato il comma 3.

Si passa all'esame dell'articolo 16.

Con successive votazioni sono approvati i commi 2 e 3.

Si passa all'esame dell'articolo 17.

Con successive votazioni sono approvati i commi 2, 3 e 4.

Si passa all'esame dell'articolo 18.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1 e 2.

Si passa all'esame dell'articolo 19.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1, 3 e 4.

Si passa all'esame dell'articolo 20.

Viene approvato il comma 1 dell'articolo.

Si passa all'esame dell'articolo 21.

Con successive votazioni sono approvati i commi 1 e 2.

Sono quindi approvate le soppressioni dell'articolo 22 e dell'articolo 23, comma 1, del testo approvato dal Senato.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge ed a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 46-B

Art. 8

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri" inserire le seguenti: "in base ai titoli posseduti dai candidati disponibili".

8.1 PALOMBO, PELLICINI


Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: "previa deliberazione" con le seguenti "previo parere del Ministro della difesa e successiva deliberazione".

8.2 PALOMBO, PELLICINI


Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: "per un quinquennio" fino alla fine del comma con le seguenti "fino a revoca adottata con procedura identica a quella prevista per la nomina".

8.3 PALOMBO, PELLICINI


Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: "anche territorialmente" con le seguenti "rispondente alle specifiche condizioni territoriali".

8.4 PALOMBO, PELLICINI


Al comma 2, lettera a) dopo le parole "alle Amministrazioni dello Stato" inserire le seguenti "avuto riguardo delle esigenze primarie degli enti locali e delle comunità montane,"

8.5 PALOMBO, PELLICINI


Al comma 2, lettera b), dopo le parole "Amministrazioni dello Stato," inserire le seguenti ", avuto riguardo delle esigenze primarie degli enti locali e delle comunità montane,"

8.6 PALOMBO, PELLICINI


Al comma 2, lettera d), dopo le parole "le Amministrazioni dello Stato," inserire le seguenti ", avuto riguardo delle esigenze primarie degli enti locali e delle comunità montane,"

8.7 PALOMBO, PELLICINI


Al comma 2, lettera f) dopo la parola "predisporre" inserire le seguenti "tramite gli uffici regionali per la protezione civile"

8.8 PALOMBO, PELLICINI


Al comma 3, primo periodo dopo le parole: "su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri" sostituire la parola "sentita" con le altre "sentiti il Ministro della Difesa e"

8.9 PALOMBO, PELLICINI


Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola "sentito" con le seguenti "sentiti il Ministro della Difesa e"

8.10 PALOMBO, PELLICINI

Art. 9

Al comma 4 sostituire le parole "le convenzioni disciplinano" con le altre "la legge sul servizio civile nazionale disciplinerà in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 470 del 19 luglio 1989".

9.1 PALOMBO, PELLICINI

Art. 14

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. L'espiazione della pena di reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva, per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2, esonera dagli obblighi di leva. La sospensione condizionale della pena concessa con sentenza penale di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2, non esonera dagli obblighi di leva."

14.1 PALOMBO, PELLICINI


Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. L'espiazione della pena per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva, se la pena ha durata almeno pari al servizio di leva."

14.2 MANFREDI