AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 8 GENNAIO 1998

207a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono il ministro per la solidarietà sociale Turco e i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni, per l'interno Sinisi e per la sanità Viserta Costantini.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE
(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(74) SILIQUINI ed altri. - Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari
(265) PETRUCCI ed altri. - Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato
(517) DE CORATO ed altri. - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 30, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico
(521) DE CORATO ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato
(1205) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato
(2119) MACERATINI ed altri. - Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
(2295) MANCONI ed altri. - Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio 1998, con la trattazione degli articoli 32-34, in materia sanitaria, precedentemente accantonati.

Il presidente VILLONE avverte che al dibattito sull'ordine del giorno più volte preannunciato potrà essere dedicata una seduta apposita della Commissione prima della conclusione dei lavori.

Intervenendo sull'articolo 32, il senatore SPERONI fa presente che nei paesi di più frequente immigrazione sono endemiche malattie a carattere epidemico che rendono indispensabile una profilassi più incisiva di quella prevista dal disegno di legge; a tale obiettivo sono preordinati gli emendamenti presentati dal suo Gruppo.

Il senatore PASTORE, ricollegandosi alla discussione intervenuta sull'articolo 23, nota che le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 non tengono conto delle modificazioni recentemente intervenute nella disciplina della contribuzione sanitaria con l'introduzione dell'IRAP, essendo difficile che con il regolamento attuativo si possa modificare un testo legislativo.

Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI non esclude invece che l'armonizzazione della normativa possa essere attuata mediante lo strumento regolamentare, tenuto conto che nel testo dell'articolo sono contenuti dei rinvii alla disciplina legislativa vigente nella materia.

Il relatore GUERZONI esprime parere contrario agli emendamenti presentati ed invita a ritirare gli emendamenti 32.6 e 32.3, in quanto le relative disposizioni sono già previste nel testo in esame. Si associa il sottosegretario VISERTA COSTANTINI.

L'emendamento 32.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Sono quindi ritirati gli emendamenti 32.6 e 32.3, rispettivamente dei senatori MAGNALBO e MAGGIORE. Non è accolto l'emendamento 32.1 e senza modifiche è approvato l'articolo 32.

All'articolo 33 il relatore GUERZONI esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati; invita i presentatori a ritirare l'emendamento 33.2 e a trasformare eventualmente in un ordine del giorno l'emendamento 33.1. Il presidente VILLONE fa presente che a questo proposito la 5a Commissione ha altresì espresso un parere contrario. Il sottosegretario VISERTA COSTANTINI si conforma all'avviso del relatore, sottolineando come alcune previsioni, contenute nelle proposte di modifica, siano inapplicabili.

Il senatore MAGGIORE ritira l'emendamento 33.7 e fa proprio l'emendamento 33.1, che ritira riservandosi di presentare un ordine del giorno in Assemblea. La Commissione non accoglie i restanti emendamenti riferiti all'articolo 33, che successivamente approva senza modificazioni.

All'articolo 34 il relatore GUERZONI esprime parere contrario agli emendamenti presentati ed analogo avviso manifesta il sottosegratario VISERTA COSTANTINI, sostenendo che le norme previste rappresentano una garanzia sufficiente contro possibili abusi.

La Commissione non accoglie quindi gli emendamenti stessi ed approva, senza modificazioni, l'articolo 34.

Riguardo all'articolo 35 il senatore GUERZONI si sofferma sulla sentenza recentemente pronunciata a sezioni unite dalla Corte di Cassazione, richiamando l'attenzione sul passo in cui viene motivato il superamento dei principi di cittadinanza e di reciprocità. Il senatore SPERONI dissente rispetto all'interpretazione data dalla Cassazione e pone in evidenza ancora una volta le oscurità di significato presenti nella normativa, particolarmente con riferimento alla materia del riconoscimento dei titoli professionali e dell'abilitazione alla professione, circostanza che inevitabilmente inciderà in maniera negativa sull'applicazione.

Il senatore ELIA afferma che la sentenza commentata si presta per alcuni aspetti a qualche dubbio a causa dell'estensione generalizzante che si compie di una norma derogatoria. Occorre invece che il legislatore rimediti in modo complessivo e approfondito l'intera questione.

Il presidente VILLONE osserva che la sentenza stessa è comunque espressione di un orientamento interpretativo che può essere ribadito e chiarito nelle norme correttive previste dal disegno di legge.

Secondo il relatore GUERZONI il comma 1 dell'articolo 35 si limita a prevedere una deroga al requisito della cittadinanza, mentre non menziona l'altro della reciprocità. Il legislatore potrà tornare sulla questione in occasione dell'esame della disciplina del diritto d'asilo. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso dei prescritti requisiti vanno comunque ammessi all'esercizio delle professioni nell'ambito del sistema delle quote d'ingresso.

Il senatore FISICHELLA nota che mentre l'articolo 35 fa riferimento agli stranieri in possesso dei titoli di studio acquisiti all'estero, la sentenza della Cassazione riguarda un cittadino straniero laureatosi in una Università italiana. Il RELATORE obietta però che la norma interpretata dalla Cassazione presenta molte analogie con la disposizione dell'articolo 35, destinata ad abrogare comunque la norma originaria. Il senatore PELLEGRINO richiama l'attenzione sul termine di un anno previsto dallo stesso articolo, al comma 1, pur abrogando questo la disciplina interpretata dalla Cassazione. Il senatore ELIA riconosce che con l'articolo 35 si perviene al superamento della questione affrontata dalla Suprema Corte, sulla cui decisione ha certamente influito il fatto che l'interessato aveva acquisito il titolo di studio in Italia.

Il senatore SPERONI conferma il ritiro degli emendamenti 35.2, 35.3 e 35.1. La Commissione non accoglie quindi le restanti proposte di modifica riferite all'articolo 35.

Per dichiarazione di voto il senatore SPERONI motiva il proprio voto contrario, ribadendo che la normativa in esame presenta molteplici insufficienze, rimediabili mediante il regolamento attuativo, mentre potrebbe, in astratto, essere utilizzato a questo fine il disegno di legge sul diritto d'asilo. Considera comunque ingiustificato l'atteggiamento di pregiudiziale rifiuto assunto dalla maggioranza nei confronti di ogni proposta di modifica, forse anche con l'obiettivo di mantenere gli immigrati in una condizione socialmente disagiata. Preannuncia quindi la presentazione di un emendamento per l'esame in Assemblea avente la finalità di favorire il conseguimento in Italia di titoli di studio da parte degli stranieri regolarmente soggiornanti, mentre per l'esercizio della professione costoro dovrebbero rivolgersi preferibilmente ai paesi di provenienza.

Il senatore MAGNALBÒ critica anch'egli la posizione assunta dalla maggioranza ed afferma che i recenti fenomeni migratori di cittadini di nazionalità curda dovrebbero propiziare una pausa di riflessione sugli strumenti più adeguati.

La Commissione quindi approva, senza modificazioni, l'articolo 35.

Sugli emendamenti all'articolo 36, dati per illustrati dai rispettivi proponenti nel corso della seduta precedente, il relatore GUERZONI e il ministro TURCO esprimono parere contrario.

Il senatore MAGGIORE annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 36.18, che ritiene preferibile alla formulazione del testo. Il RELATORE replica che per i minori non avrebbe senso riferirsi al soggiorno regolare. Il ministro TURCO conferma tale interpretazione e ricorda che in base alla Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia, la tutela dei minori deve essere assicurata a prescindere dalla condizione giuridica della famiglia di appartenenza.

Sono quindi posti separatamente in votazione, e respinti, tutti gli emendamenti all'articolo 36.

Il senatore SPERONI annuncia il suo voto contrario sull'articolo in esame, che a suo parere si risolve in un inganno per gli interessati, ammessi all'istruzione ma esclusi di fatto dall'esercizio di attività professionali conseguenti ai titoli di studio.

Il senatore PASTORE annuncia il suo voto contrario sull'articolo 36, che a suo avviso persegue obiettivi condivisibili con modalità improprie. Auspica interventi più selettivi e ponderati anche in materia scolastica, nel decreto legislativo previsto dal disegno di legge in esame.

La Commissione approva l'articolo 36 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È momentaneamente accantonato l'esame dell'articolo 37, in attesa del sottosegretario di Stato competente per materia.

Gli emendamenti all'articolo 38 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore GUERZONI e il ministro TURCO esprimono parere contrario.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti all'articolo 38.

Sullo stesso articolo interviene il senatore PINGGERA annunciando la sua astensione: egli osserva in proposito che le competenze attribuite alle regioni sono in gran parte proprie delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, per i rispettivi territori.

La Commissione approva l'articolo 38.

Gli emendamenti all'articolo 39 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore GUERZONI e il ministro TURCO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti: questi sono posti separatamente in votazione, risultando non accolti.

La Commissione accoglie l'articolo 39, senza apportavi modifiche.

I senatori che hanno proposto emendamenti all'articolo 40 rinunciano ad illustrarli.

Esprimono parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del GOVERNO.

La Commissione respinge gli emendamenti e approva quindi l'articolo 40.

Quanto all'articolo 41, i relativi emendamenti sono dati per illustrati dai senatori proponenti.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli stessi emendamenti sono respinti dalla Commissione, mentre l'articolo è approvato senza modifiche.

Gli emendamenti all'articolo 42 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore GUERZONI e il ministro TURCO esprimono parere contrario sulle proposte di modifica.

Il senatore MAGGIORE fa propri gli emendamenti presentati dal senatore BETTAMIO.

Con separate votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti all'articolo 42.

Lo stesso articolo è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Quanto all'articolo 43, i relativi emendamenti sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore GUERZONI invita i proponenti a ritirare l'emendamento 43.4, già compreso nell'articolo 49.

Sugli altri emendamenti esprime un parere contrario.

Il ministro TURCO si pronuncia in conformità all'orientamento del relatore.

Il senatore PELLEGRINO chiede al rappresentante del Govenro una conferma sulla pertinenza alle competenze statali delle risorse finanziarie destinate a realizzare gli interventi richiamati nell'articolo iniziale. Il ministro TURCO afferma che le politiche di integrazione sociale degli immigrati afferiscono alla responsabilità del governo nazionale, mentre le competenze nazionali e locali sono di natura delegata. Il senatore PELLEGRINO rammenta che in alcune situazioni locali, per esempio in provincia di Lecce, le disponibilità finanziarie degli enti locali per gli interventi di integrazione e di accoglienza sono pressochè esaurite, come è stato denunciato anche dai vescovi delle diocesi del territorio. Il ministro TURCO precisa che per la realizzazione dei centri di accoglienza la normativa vigente è stata applicata solo nel Centro-Nord mentre nelle regioni meridionali non si sono realizzati i presupposti per la sua applicazione, consistenti nell'elaborazione e presentazione dei relativi progetti da parte delle regioni e degli enti locali. Il senatore PELLEGRINO commenta la precisazione del Ministro rilevando che la mancata attuazione degli interventi per la prima accoglienza deve essere imputata al sistema delle autonomie. Il ministro TURCO conferma tale circostanza nei termini dianzi precisati. Il senatore SPERONI replica al senatore Pellegrino, rilevando che il sistema delle autonomie locali, secondo la ricostruzione appena formulata dalla rappresentante del Governo, si è rivelato inadempiente in materia esclusivamente nelle regioni meridionali.

Il senatore PASTORE osserva che l'articolo 43 si riferisce a un impegno di spesa relativo all'anno 1997, ormai decorso.

Il senatore MAGNALBÒ ritira l'emendamento 43.4

Il senatore SPERONI ritira l'emendamento 43.1, auspicando che il Governo e la maggioranza parlamentare si dimostrino sensibili quantomeno all'aggiornamento della copertura finanziaria del disegno di legge: dinanzi a una totale chiusura verso modifiche anche di ordine tecnico e di estensione così limitata, il suo Gruppo non potrà che assumere un atteggiamento ostruzionistico nella discussione in Assemblea.

I senatori MAGGIORE e MAGNALBÒ annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sull'articolo 43, condividendo il rilievo dei senatori Pastore e Speroni sulla incongruenza cronologica della dotazione finanziaria del provvedimento.

La Commissione respinge con distinte votazioni i residui emendamenti all'articolo 43. Successivamente approva lo stesso articolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti all'articolo 44 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Il relatore GUERZONI e il ministro TURCO esprimono parere contrario sulle proposte di modifica.

Gli emendamenti, posti separatamente in votazione, non risultano accolti.

La Commissione approva l'articolo 44.

Successivamente è respinto l'emendamento Tit.4, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Si procede all'esame dell'articolo 37, precedentemente accantonato. I relativi emendamenti sono dati per illustrati dai relativi proponenti.

Il RELATORE esprime un parere contrario, invitando i proponenti a ritirare gli emendamenti 37.10 e 37.1, il cui contenuto è già contemplato nel testo del disegno di legge.

Il sottosegretario GUERZONI esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti all'articolo 37. Egli invita i proponenti a ritirare le proposte di modifica, rilevando che per l'accesso agli studi universitari occorre contemperare l'esigenza di regolare i flussi migratori con il principio della libera circolazione degli studenti. L'articolo in esame assicura le condizioni operative per realizzare tali presupposti, anche nel rispetto dell'autonomia delle singole università. Segnala, quindi, che il riferimento alla legge n. 341 del 1990 dovrebbe essere integrato da un rinvio alle successive modificazioni.

Il senatore MAGGIORE ritira l'emendamento 37.10, riservandosi di presentare in materia un apposito ordine del giorno.

Sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 37.7 a 37.8.

Il senatore SPERONI preannuncia il suo voto favorevole agli emendamenti 37.21 e 37.14, osservando che la lettera f) contiene una disposizione assurda, in quanto anche i cittadini italiani possono conseguire titoli di studio all'estero. Sarebbe paradossale, pertanto, inserire in una disciplina normativa sull'immigrazione la possibilità di riordinare l'intero sistema del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero.

Gli emendamenti 37.21 e 37.14, posti congiuntamente in votazione, non risultano accolti.

Con distinte votazioni, sono respinti anche i successivi emendamenti concernenti l'articolo 37.

Lo stesso articolo è quindi approvato dalla Commissione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 45.

Il senatore MAGNALBÒ dà per illustrato l'emendamento 45.1.

Il relatore GUERZONI invita il proponente a ritirare l'emendamento, pronunciandosi comunque in senso negativo.

Nello stesso senso si pronuncia il ministro TURCO.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara di mantenere il proprio emendamento, al quale si dichiara contrario il senatore SPERONI, che ritiene necessario distinguere la situazione dei cittadini provenienti dai paesi dell'Unione europea; egli si sofferma anche sull'iter parlamentare del disegno di legge comunitaria, auspicandone la tempestiva approvazione e rammentando i persistenti inadempimenti dell'Italia verso gli obblighi comunitari. Osserva, inoltre, che nella lettera b) del comma 2 dovrebbero essere inclusi anche gli adempimenti in materia elettorale.

Il senatore PASTORE domanda al rappresentante del Governo se le disposizioni dell'articolo 45 sono coerenti agli obblighi derivanti dal trattato di Schengen in materia di libera circolazione delle persone.

Risponde il sottosegretario SINISI, precisando che le disposizioni in esame sono inserite nel contesto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, ivi compreso il trattato di Schengen.

L'emendamento 45.1, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione approva l'articolo 45.

Quanto all'articolo 46, il senatore PASTORE motiva l'emendamento 46.1, osservando che l'articolo 16 delle preleggi dovrebbe essere considerato abrogato implicitamente da altre disposizioni dello stesso disegno di legge in esame. Considerato il rilievo di quell'articolo nell'ordinamento, peraltro, è a suo avviso opportuno disporne l'abrogazione espressa.

Il presidente VILLONE ritiene non necessaria una specifica norma abrogativa.

Il relatore GUERZONI osserva che un eventuale intervento di coordinamento normativo potrebbe essere realizzato nell'ambito del decreto legislativo previsto dall'articolo 47: esprime pertanto un parere contrario sull'emendamento in esame, invitando il proponente a ritirarlo e prospettando anche la possibilità di un intervento abrogativo nell'ambito del disegno di legge sul diritto di asilo.

Il sottosegretario SINISI condivide la valutazione del relatore, e ricorda che l'articolo 16 delle preleggi di riferisce anche alle persone giuridiche.

Il senatore SPERONI considera singolare la possibilità che un articolo delle preleggi sia abrogato con un decreto legislativo delegato. Ritiene preferibile, pertanto, intervenire al riguardo nell'ambito del disegno di legge sul diritto di asilo.

Il senatore PASTORE ritira l'emendamento.

L'articolo 46 è approvato dalla Commissione.

Il senatore SPERONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti all'articolo 47, da lui sottoscritti.

Gli stessi emendamenti, posti separatamente in votazione, non risultano accolti.

Il senatore PELLEGRINO motiva il suo voto favorevole all'articolo 47: esso corrisponde positivamente, a suo avviso, a molti dei problemi di coordinamento normativo sollevati nel corso dell'esame, in particolare dal senatore Speroni. D'altra parte, l'illusione illuministica su una legislazione chiara e univoca è sempre più lontana dalla realtà, anche per la crescente complessità del sistema delle fonti normative, che rende incerta la stessa durata delle nuove norme, destinate in breve tempo ad essere adeguate all'evoluzione in atto. Egli auspica che la seconda parte della legislatura sia dedicata prevalentemente a introdurre elementi di razionalità nell'ordinamento, coordinando le più recenti innovazioni normative. L'articolo in esame, comunque, esprime apertamente una esigenza di adeguamento nel tempo delle norme contenute nel disegno di legge in discussione.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le considerazioni del senatore Pellegrino e annuncia il suo voto favorevole all'articolo 47.

La Commissione approva l'articolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Quanto all'articolo 48, sono dati per illustrati dai proponenti i relativi emendamenti.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario SINISI esprimono un parere contrario.

Con distinte votazioni, gli emendamenti all'articolo 48 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore PASTORE rileva nuovamente che la copertura finanziaria del disegno di legge insiste anche sull'anno 1997, ciò che dovrebbe suscitare obiezioni di legittimità da parte della Commissione affari costituzionali, competente anche a sorvegliare la corretta produzione di norme. La comprensibile esigenza di celerità nell'approvazione del disegno di legge non dovrebbe indurre a rinunciare anche a quelle modifiche tecniche che potrebbero rilevarsi necessarie per il concreto funzionamento della normativa.

Il presidente VILLONE ritiene che l'imputazione parziale della copertura finanziaria all'anno 1997, ancorchè anacronistica non comporta di per sè problemi di legittimità della normativa, che nella peggiore delle ipotesi sarebbe a tale riguardo non applicabile. Non è escluso, peraltro, che le somme relative al 1997 possano comunque essere recuperate in altra forma.

Il sottosegretario SINISI non sottovaluta la questione sollevata dal senatore Pastore, comune anche ad altre iniziative legislative: assicura tuttavia che il Governo è impegnato a risolverla, possibilmente in via amministrativa o, se necessario, con un'apposita iniziativa legislativa.

Viene quindi approvato l'articolo 48, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputai.

La Commissione approva quindi l'articolo 49, senza discussione e senza modifiche.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 49.0.3: egli considera importante intervenire in qualche modo per regolarizzare la condizione degli stranieri già presenti nel territorio dello stato e si riserva di valutare la idoneità di un apposito atto di indirizzo, rinunciando in tal caso alla proposta di modifica.

Il relatore GUERZONI conviene sull'importanza della questione, ricorda che interventi di sanatoria sono stati realizzati nel recente passato ed esclude l'opportunità di un intervento normativo analogo. Tuttavia considera possibile elaborare un atto di indirizzo che rappresenti il problema e individui alcune ipotesi risolutive, tenendo conto anche della circostanza che in alcuni casi i clandestini e gli irregolari sono funzionali a cospicui interessi economici. Ritiene preferibile, pertanto, una normativa rivolta a promuovere l'emersione di situazioni di lavoro non regolari, commisurata alle caratteristiche dei diversi settori economici. In tale contesto, reputa opportuno rinunciare a modifiche del disegno di legge, impegnandosi per un ordine del giorno in materia.

Il ministro TURCO consente con il relatore sulla rilevanza della questione e condivide la soluzione da questi proposta.

Il senatore LUBRANO DI RICCO prende atto dell'orientamento manifestato dal relatore e ritira l'emendamento 49.0.2, riservandosi una ulteriore valutazione in proposito per la discussione in Assemblea.

Il senatore MARCHETTI esprime apprezzamento per l'impegno assunto dal relatore al fine di approfondire la questione e di prospettare le possibili soluzioni. Riservandosi un giudizio definitivo una volta reso noto il testo dell'ordine del giorno preannunciato dal relatore, si risolve intanto a ritirare l'emendamento 49.0.3.

L'emendamento 49.0.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sull'emendamento Tit.1 esprimono parere contrario sia il relatore GUERZONI che il ministro TURCO.

Sullo stesso emendamento interviene anche il senatore SPERONI, dichiarandosi sorpreso dalla circostanza che un disegno di legge di cui si sottolinea l'urgenza da parte del Governo e della maggioranza parlamentare sia stato inserito nel calendario dei lavori del Senato solo per la fine del mese di gennaio. Il disegno di legge, inoltre, non contiene la clausola di immediata entrata in vigore. Una simile disposizione, come anche una condotta più ragionevole da parte del Governo e dalla maggioranza parlamentare, avrebbero consentito di modificare il testo apportandovi i miglioramenti necessari e rinviandolo alla Camera dei deputati per una ulteriore, limitata discussione. L'atteggiamento di totale chiusura verso ogni proposta di modifica determinerà pertanto il ricorso a ogni strumento dilatorio da parte del suo Gruppo, una volta che il disegno di legge sarà sottoposto all'Assemblea del Senato.

L'emendamento Tit.1 è respinto dalla Commissione.

Il relatore GUERZONI, quindi, invita i commissari a fargli pervenire le relative proposte per la formulazione degli atti di indirizzo più volte evocati nel corso dell'esame, riservandosi di presentare uno o più ordini del giorno in occasione della successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di revocare la convocazione già diramata per oggi pomeriggio alle ore 15 e di convocare la Commissione nella settimana successiva per mercoledì 14 gennaio alle ore 15 e per Giovedì 15 gennaio alle ore 15, restando inteso che la seduta di Mercoledì 14 sarà dedicata alla conclusione dei disegni di legge in materia di immigrazione, con la trattazione dell'ordine del giorno preannunciato dal relatore.

La seduta termina alle ore 12,50.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2898

Art. 32.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o siano iscritti nelle liste di collocamento».
32.2
Bettamio

Al comma 3, dopo le parole: «conseguito nell'anno precedente in Italia o all'estero», aggiungere le seguenti: «o presunto per l'anno in corso, e comunque non inferiore a due volte l'assegno sociale».
32.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti agli stessi obblighi contributivi dei cittadini italiani e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
32.6
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


32.3 (Identico all'em. 32.6)
Maggiore, Pastore

Art. 33.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale, in stato di clandestinità o comunque d'irregolarità rispetto ale norme sull'ingresso e sul soggiorno in Italia, sono prestate, per ragioni umanitarie, soltanto le cure urgenti ed essenziali per malattia e infortunio e quelle, vaccinazioni incluse, volte a prevenire il diffondersi di malattie infettive, pregiudizievoli per la salute collettiva e individuale, anche con la bonifica di eventuali focolai. È oggetto di particolare tutela la salute delle donne gravide e del minore. Venuta meno l'urgenza, il clandestino, scontata l'eventuale pena seguita a condanna, è immediatamente espulso dal territorio nazionale con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica».
33.7
Maggiore, Pastore

Al comma 3, decimo rigo, dopo le parole: «in particolare, garantiti», aggiungere le seguenti: «previa visita medica».
33.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, lettera e), terzo rigo, dopo la parola: «focolai», aggiungere il seguente periodo: «Le autorità sanitarie e nazionali annotano su apposito registro le malattie infettive eventualmente riscontrate ed il numero dei casi trattati, insieme al paese di origine e di provenienza dei pazienti, e comunicano annualmente alla Presidenza del Consiglio ed al Parlamento un rapporto sugli interventi operati. Una copia di detto rapporto è inviata, a cura del Governo, all'Organizzazione mondiale della sanità».
33.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso d'insolvenza da parte dello straniero, clandestino o comunque in stato d'irregolarità, beneficiato delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali erogategli per ragioni umanitarie ai sensi del comma precedente, si sopperisce attingendo anzitutto alle somme confiscate seguite a condanne per reati legati all'immigrazione clandestina e di cui al precedente articolo 10, comma 9, ovvero attingendo al fondo per le politiche migratorie di cui al successivo articolo 43. Lo Stato potrà tuttavia rivalersi sui Paesi di provenienza degli immigrati clandestini, stipulando con tali Paesi apposite convenzioni che prevedano il rimborso, quantomeno parziale di dette somme ovvero imponendo una speciale quota aggiuntiva agli obblighi contributivi relativi al servizio sanitario nazionale che gravano sugli immigrati regolarmente soggiornanti in Italia».
33.11
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


33.8 (Identico all'em. 33.11)
Maggiore, Pastore

Sopprimere il comma 5.
33.5
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ferme restando le norme che dispongono l'obbligatorietà del referto, le cure mediche essenziali e urgenti prestate ai sensi del comma 3 all'immigrato straniero clandestino o in stato d'iiregolarità, comportano sempre l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità preposte la condizione di clandestinità e/o d'irregolarità in cui versa lo straniero. In caso d'inottemperanza o d'indugio da parte della struttura medica, si procede contro i responsabili, salvo più grave delitto, per concorso del reato d'immigrazione clandestina ai sensi del comma 1 del precedente articolo 10».
33.12
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


33.9 (Identico all'em. 33.12)
Maggiore, Pastore

Al comma 5, sostituire le parole da: «non può» fino alla fine del comma con le seguenti: «deve essere tempestivamente segnalato alle autorità di pubblica sicurezza».
33.4
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, sostituire le parole: «non può comportare alcun tipo», con le seguenti: «comporta la».
33.6
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere il comma 6.
33.13
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


33.10 (Identico all'em. 33.13)
Maggiore, Pastore

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le regioni sono autorizzate ad attivare, nell'ambito delle prestazioni sanitarie preventive delle malattie infettive e diffusive, della tutela della maternità responsabile, della gravidanza e della prima infanzia, specifici interventi sanitari di tipo preventivo, diagnostico e terapeutico. Alle spese dei predetti interventi, da imputarsi nel bilancio dello Stato, si fa fronte mediante una cifra equivalente ad un terzo della quota capitaria calcolata per i cittadini italiani e a favore di una tessera sanitaria limitata emessa dalle ASL per gli immigrati ed emarginati non in regola con l'assistenza sanitaria».
33.1
Dentamaro

Art. 34.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessione del permesso ed il suo rinnovo sono subordinati a verifica dell'autenticità della documentazione prodotta dagli interessati. L'autorità di pubblica sicurezza dispone i controlli all'uopo necessari».
34.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Salvo più grave reato, ogni a buso o tentativo di eludere le norme della presente legge attraverso fittizi permessi di soggiorno per cure mediche ovvero protraendo inutilmente le cure, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni».
34.2
Maggiore, Pastore

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Chiunque abusi o tenti di eludere le norme della presente legge attraverso fittizi permessi di soggiorno per cure mediche, ovvero protraendo inutilmente le cure, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni».
34.3
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Art. 35.

Sopprimere l'articolo.
35.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere i commi 1 e 3.
35.8
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, pur se in possesso di titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia e abilitanti all'esercizio delle professioni, non possono iscriversi a Ordini o Collegi professionali, per l'ammissione ai quali è indispensabile il requisito della cittadinanza. L'ammissione in Italia dei titoli abilitanti non ancora riconosciuti e conseguiti nei Paesi di provenienza dello straniero o in altri Paesi, non può essere disposta in ogni caso dai Ministri competenti, senza un rigoroso vaglio di idoneità dei predetti titoli e senza il previo e vincolante parere favorevole degli Ordini e dei Collegi professionali e delle associazioni di categoria interessate e comunque a condizione di reciprocità».
35.4
Maggiore, Pastore

Al comma 1, sopprimere le parole: «in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana».
35.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, dopo la parola: «competenti», inserire le seguenti: «previo accertamento delle loro capacità professionali a mezzo di esame e produzione di titoli,».
35.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere il comma 3.
35.5
Maggiore, Pastore

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a parità di lavoro e di capacità professionali».
35.7
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


35.6 (Identico all'em. 35.7)
Maggiore, Pastore

Art. 36.

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Ai minori stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato, è consentito l'accesso alla scuola pubblica o privata».
36.29
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.18 (Identico all'em. 36.29)
Maggiore, Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «presenti sul territorio», con le seguenti: «regolarmente soggiornanti in Italia».
36.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 2.
36.13
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali provvedono ad attivare appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.»
36.30
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.19 (Identico all'em. 36.30)
Maggiore, Pastore

Al comma 2, dopo le parole: «lingua italiana», aggiungere le seguenti: «di cui possono usufruire gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia».
36.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 3.
36.6
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


36.14 (Identico all'em. 36.6)
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sopprimere le parole da: «accoglie», fino a: «a tale fine».
36.7
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, dopo le parole: «linguistiche e culturali», inserire la parola: «padane», e dopo le parole: «cultura e lingua», inserire la parola: «padana».
36.15
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sopprimere le parole da: «a tale fine promuove», fino alla fine del comma.
36.8
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3 sostituire le parole da: «a tal fine», fino alla fine del comma con le seguenti: «La scuola promuove e sostiene tutte le iniziative e le attività che possano concretamente favorire e preparare l'assimilazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, entro il contesto storico-culturale e scolastico italiano ed europeo in particolare. La scuola si adopera altresì per facilitare un positivo e fattivo reinserimento degli stranieri nei rispettivi Paesi d'origine, qualora essi desiderino ritornarvi».
36.31
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Sopprimere il comma 4.
36.1
Tabladini, Tirelli, Speroni


36.25 (Identico all'em. 36.1)
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, nonchè tenuto conto delle disponibilità finanziarie dello Stato italiano».
36.10
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 5, sostituire le parole: «Le istituzioni scolastiche nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi», con le seguenti: «Gli istituti scolastici privati».
36.16
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, sopprimere la lettera a).
36.11
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi

Al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «accoglienza», con le seguenti: «l'accesso all'istruzione».
36.27
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.20 (Identico all'em. 36.27)
Maggiore, Pastore

Al comma 5, sopprimere la lettera b).
36.12
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi

Al comma 5, sopprimere la lettera b) e sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la predisposizione dei piani di studio per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo o integrare gli studi sostenuti nel paese di origine o provenienza, fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore».
36.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «offerta culturale valida», inserire le seguenti: «e diretta a favorirne l'assimilazione».
36.26
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.21 (Identico all'em. 36.26)
Maggiore, Pastore

Al comma 6, sopprimere le parole da: «con specifica indicazione», fino alla fine del comma.
36.17
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dei criteri per valutare l'eventuale ammissione in Italia dei titoli di studio e degli studi non ancora riconosciuti ed effettuati nei Paesi di provenienza dello straniero o in altri Paesi, ammissione che non può essere disposta in ogni caso dai Ministri competenti, senza un rigoroso vaglio di idoneità dei predetti titoli e del percorso curricolare e senza il previo e concorde parere favorevole delle organizzazioni e associazioni del corpo docente e comunque a condizione di reciprocità».
36.22
Maggiore, Pastore

Al comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dei criteri di omogeneità culturale fra stranieri in rapporto alle diverse aree di provenienza geografica, da tenere presente e realizzare attraverso la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi in ragione delle medesime aree, anche per la migliore attivazione di specifiche iniziative di sostegno nell'apprendimento della lingua italiana, fermo restando l'obiettivo generale di favorirne l'assimilazione entro il tessuto storico-civile e scolastico proprio dell'Italia e dell'Europa».
36.23
Maggiore, Pastore

Al comma 6, lettera c), ultima riga, dopo le parole: «sostegno linguistico», inserire le seguenti: «la presenza degli stranieri provenienti dall'estero non può in nessun caso superare il 10 per cento degli iscritti alle singole classi».
36.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 6, sopprimere la lettera d).
36.28
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


36.24 (Identico all'em. 36.28)
Maggiore, Pastore

Art. 37.

Sopprimere il comma 1.
37.7
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'accesso all'istruzione universitaria da parte dello straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è libero, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo».
37.10
Maggiore, Pastore


37.1 (Identico all'em. 37.10)
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, quarta riga, dopo la parola: «straniero», inserire le seguenti: «regolarmente soggiornante in Italia».
37.1/A
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le università nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento di concreti obiettivi di assimilazione entro il tessuto storico-culturale e civile dell'Italia e dell'Europa, degli studenti stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Favoriscono altresì il loro positivo e fattivo reinserimento nei rispettivi Paesi d'origine, qualora essi desiderino ritornarvi. Le università possono inoltre stipulare apposite intese con gli atenei di altri Paesi per la mobilità studentesca e organizzare attività di orientamento».
37.11
Maggiore, Pastore

Al comma 2, sopprimere le parole da: «stipulando apposite intese», fino a: «studentesca».
37.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: «anche con riferimento», fino alla fine della lettera.
37.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «per motivi di studio», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «accompagnato dal deposito di una somma a titolo cauzionale, che tenga conto del costo presumibile delle spese per gli studi, nonchè dalla documentata disponibilità in Italia di vitto e alloggio per tutta la durata degli studi medesimi ovvero della disponibilità di mezzi sufficienti di sostentamento da parte dello studente».
37.19
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


37.12 (Identico all'em. 37.19)
Maggiore, Pastore

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: «in coordinamento», fino alla fine.
37.13
Maggiore, Pastore

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i Paesi in via di sviluppo individuati con apposito decreto del Ministro degli affari esteri».
37.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò Lisi, Bonatesta

Al comma 3, sopprimere la lettera e).
37.8
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sopprimere la lettera f).
37.21
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


37.14 (Identico all'em. 37.21)
Maggiore, Pastore

Al comma 4, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e il numero dei deflussi di sortita dalle università italiane dei medesimi studenti stranieri».
37.15
Maggiore, Pastore

Al comma 4, dopo la parola: «parere», inserire la seguente: «obbligatorio e vincolante».
37.4
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere il comma 5.
37.18
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


37.16 (Identico all'em. 37.18)
Maggiore, Pastore

Al comma 5, sopprimere le parole: «titolari di carta di soggiorno, ovvero».
37.9
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 38.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con gli enti e le associazioni di volontariato, predispongono centri di accoglienza destinati a ricevere per un tempo in nessun caso superiore ai tre mesi ed anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri paesi dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Trascorsi i tre mesi, se la situazione d'inidoneità economica ad essere ospitati in Italia perdura, venendo meno l'osservanza dell'obbligo di disporre di un reddito quale quello previsto dall'articolo precedente, sono revocati i relativi permessi di soggiorno e si precede senza indugi al rimpatrio».
38.37
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 1, sostituire le parole: «in collaborazione», con le seguenti: «di intesa».
38.6
Siliquini, Pasquali, Magnalbò Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sopprimere le parole da: «predispongono centri di accoglienza», fino a: «alloggiative e di sussistenza».
38.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, sostituire la parola: «predispongono», con le seguenti: «possono predisporre».
38.8
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 2, dopo le parole: «rendere autosufficienti gli stranieri», inserire le seguenti: «regolarmente soggiornanti».
38.32
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


38.23 (Identico all'em. 38.32)
Maggiore, Pastore

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nel più breve tempo possibile», con le seguenti: «nel tempo più breve possibile e comunque non superiore a sei mesi».
38.9
Siliquini, Pasquali, Magnalbò Lisi, Bonatesta

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
38.10
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In caso di ricorso ad enti e associazioni di volontariato giuridicamente riconosciute, la scelta dovrà essere effettuata in base ai criteri enunciati nel comma precedente».
38.33
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


38.24 (Identico all'em. 38.33)
Maggiore, Pastore

Sopprimere il comma 3.
38.11
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, sopprimere le parole: «anche gratuitamente».
38.7
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, sopprimere le parole da: «esigenze alloggiative ed alimentari», fino alla fine del comma.
38.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sopprimere le parole da: «di scambi culturali» fino a: «autonomamente».
38.34
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


38.25 (Identico all'em. 38.34)
Maggiore, Pastore

Al comma 3, dopo le parole: «dell'autonomia personale», inserire le seguenti: «comunque non superiore a sei mesi».
38.12
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «regolarmente soggiornante in Italia».
38.35
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


38.26 (Identico all'em. 38.35)
Maggiore, Pastore

Sopprimere il comma 4.
38.13
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sostituire il comma 4 con il seguente.

«4. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti, secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri ovvero da altri enti pubblici o privati, aperti ad italiani e stranieri e finalizzati ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa e a pagamento».
38.27
Maggiore, Pastore

Al comma 4, sostituire le parole: «collettivi o privati», con le seguenti: «di proprietà pubblica o privata».
38.14
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 4, sostituire le parole: «secondo i criteri», con le seguenti: «qualora siano».
38.19
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 4, sostituire le parole da: «o da associazioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «, ovvero da altri enti pubblici o privati, aperti ad italiani e stranieri e finalizzati ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa e a pagamento».
38.36
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi».
38.15
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 5.
38.4
Tabladini, Tirelli, Speroni


38.16 (Identico all'em. 38.4)
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «concedono», con le seguenti: «possono concedere».
38.17
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


38.20 (Identico all'em. 38.17)
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, dopo le parole. «da destinare ad abitazioni di», inserire le seguenti: «italiani e di».

Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole da: «titolari di carta», fino alla fine del comma, con le seguenti: «regolarmente soggiornanti».
38.38
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


38.28 (Identico all'em. 38.38)
Maggiore, Pastore

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: «titolari di carta» fino alla fine del periodo.
38.29
Maggiore, Pastore

Al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: «o alla locazione a», inserire le seguenti: «a cittadini o».
38.39
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


38.30 (Identico all'em. 38.39)
Maggiore, Pastore

Sopprimere il comma 6.
38.21
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 6, sostituire le parole da: «Gli stranieri titolari» fino a: «residenziale pubblica» con le seguenti: «Gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che siano iscritti nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo possono accedere, salva la precedenza ai cittadini italiani in stato d'indigenza, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica».
38.31
Maggiore, Pastore

Al comma 6, sopprimere le parole: «titolari di carta di soggiorno e gli stranieri»; sostituire le parole: «, in condizioni di parità con i cittadini italiani», con le seguenti: «, salva la precedenza ai cittadini italiani in stato d'indigenza,».
38.40
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 6, sopprimere le parole da: «e gli stranieri», fino a: «lavoro autonomo».
38.18
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 6, sopprimere le parole: «in condizioni di parità con i cittadini italiani».
38.22
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 6, sostituire le parole: «in condizioni di parità con i cittadini italiani», con le seguenti: «una volta soddisfatte le concorrenti esigenze dei cittadini italiani o di altro paese membro dell'Unione europea».
38.5
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 39.

Sopprimere l'articolo.
39.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da molto tempo, a mente dei commi 1 e 2 dell'articolo 7, nonchè i minori iscritti nel loro permesso di soggiorno, possono fruire dell'assistenza sociale prevista per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, sordomutismo, cecità e invalidità civili».
39.3
Maggiore, Pastore

Al comma 1, sopprimere le parole: «della carta di soggiorno o», e le parole: «nella loro carta di soggiorno o».
39.4
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma valgono anche ai fini della crazione di uno speciale ruolo dei falsi invalidi extracomunitari».
39.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 40.

Sopprimere l'articolo.
40.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con associazioni di volontariato giuridicamente riconosciute, favoriscono:

a) le attività dirette a rendere concreta l'assimilazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, nonchè la diffusione di ogni informazione utile a realizzare detta assimilazione nella società italiana ed ogni altra informazione idonea ad un positivo reinserimento nel paese d'origine,
b) iniziative di informazione sulle cause negative di ordine socio-politico e ideologico che determinano lo sradicamente e l'iniquo espianto dei popoli ed incidono sul doloroso fenomeno dell'immigrazione e raccolta di libri, periodici e materiale audiovisivo, nonchè di informazioni volte a prevenire il razzismo, inteso nel suo senso tecnico e proprio dell'ideologia materialista e di ascendenza darwiniana e illuminista, che postula tematicamente l'inferiorità biologica ereditaria di una razza rispetto ad un'altra;
c) la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato giuridicamente riconosciute, regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2; l'organizzazione di corsi di formazione diretti a favorire l'assimilazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, a spiegare le limitazioni che legittimamente ogni Stato può introdurre all'immigrazione e il suo dovere di regolarla, i diritti ed i doveri dei Paesi di provenienza e di accoglienza, i diritti ed i doveri degli immigrati, la reciproca collaborazione ogni legittima distinzione o diversità culturale, religiosa o politica».
40.16
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 1, lettera a), sostituire la parole: «della lingua e della cultura d'origine» con le seguenti: «di lingua italiana».
40.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e crescita personale e comunitaria».
40.6
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
40.7
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


40.1 (Identico all'em. 40.7)
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «la conoscenza» fino a: «in Italia e».
40.8
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e ogni iniziativa» fino alla fine della lettera.
40.9
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «anche attraverso» fino alla fine della lettera.
40.10
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
40.11
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
40.2
Tabladini, Tirelli, Speroni


40.12 (Identico all'em. 40.2)
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 2, dopo le parole: «criteri e requisiti», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1,».
40.15
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Sopprimere il comma 3.
40.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

La rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure dirette a favorire l'assimilazione dello straniero».
40.13
Maggiore, Pastore

Art. 41.

Al comma 2, lettera e), dodicesima-ultima riga, sopprimere le parole da: «cittadinanza», fino alla fine del comma.
41.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere il comma 3.
41.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 42.

Sopprimere l'articolo.
42.13
Bettamio

Al comma 7, sopprimere le parole: «anche non patrimoniale».
42.14
Maggiore, Pastore

Al comma 8, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 388» sino alla fine del comma, con le seguenti: «con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».
42.10
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 9.
42.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


42.11 (Identico all'em. 42.5)
Tabladini, Tirelli, Speroni


42.15 (Identico all'em. 42.5)
Bettamio

Al comma 9, ottava riga, sopprimere le parole: «alle assunzioni».
42.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 9, nona riga, sopprimere le parole: «all'assegnazione delle mansioni e qualifiche».
42.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 9, decima-undicesima riga, sopprimere le parole: «alla progressione in carriera».
42.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Sopprimere il comma 10.
42.6
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta


42.16 (Identico all'em. 42.6)
Bettamio

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche in casi», fino alle parole: «dalle discriminazioni».
42.7
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nei casi più gravi» fino alla fine del comma.
42.8
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».
42.9
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Sopprimere il comma 12.
42.17
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 12, sostituire la parola: «predispongono» con le seguenti: «possono predisporre».
42.12
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 43.

Sopprimere l'articolo.
43.5
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 18, 36, 38, 40 e 44» con le seguenti: «di cui all'articolo 18».
43.7
Maggiore, Pastore

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè dei programmi di ammodernamento e potenziamento dei sistemi e delle apparecchiature utilizzati dalle questure per l'identificazione degli stranieri».
43.4
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Al comma 1, decimo rigo, sostituire le parole: «in lire 12.500 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «in lire 6.000 milioni per l'anno 1997».
43.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, undicesimo rigo, sostituire le parole: «in lire 58.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «in lire 29.000 milioni per l'anno 1998».
43.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, dodicesimo rigo, sostituire le parole: «68.000 milioni per l'anno 1999» con le seguenti: «39.000 milioni per l'anno 1999».
43.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «con particolare riguardo», fino a: «pari opportunità», con le seguenti: «con particolare riguardo alle attività culturali, formative e informative destinate a realizzare le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) del primo comma dell'articolo 40 e a favorire l'assimilazione degli immigrati stranieri nel territorio dello Stato o il loro positivo e fattivo reinserimento nei rispettivi Paesi d'origine».
43.9
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


43.8 (Identico all'em. 43.9)
Maggiore, Pastore

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
43.6
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 44.

Sopprimere l'articolo.
44.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» aggiungere le seguenti: «senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».
44.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 1, sostituire la parola: «integrazione» con la parola: «assimilazione».
44.5
Maggiore, Pastore

Al comma 2, sostituire le parole: «immigrazione, interculturali, e» con le seguenti: «assimilazione degli stranieri immigrati e per».
44.6
Maggiore, Pastore

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «Possono essere inviati», con le seguenti: «Sono inviati».
44.4
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: «Possono» con la parola: «Debbono».
44.7/A
Maggiore, Pastore

Al comma 4, sopprimere le parole: «ed i compensi», e le parole da: «e ad esperti», fino alla fine del comma.
44.6
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


44.8 (Identico all'em. 44.6)
Maggiore, Pastore

Al comma 4, dopo le parole: «compensi spettanti», inserire le seguenti: «rispettivamente».
44.7
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Sopprimere il comma 5.
44.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 5, sopprimere le parole da: «affidare l'effettuazione», fino a: «della medesima e».
44.5
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi


44.9 (Identico all'em. 44.5)
Maggiore, Pastore

Alla rubrica dell'articolo, sostituire la parola: «integrazione», con la parola: «assimilazione».
44.4
Maggiore, Pastore

Sostituire il titolo del capo IV con il seguente:

«Disposizioni in materia sanitaria, nonchè di istruzione, alloggio ed integrazione sociale».
Tit. 3
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Al titolo del capo IV, sostituire le parole: «integrazione sociale», con le seguenti: «assimilazione degli immigrati stranieri».
Tit. 5
Maggiore, Pastore

Al titolo V, sostituire le parole da: «partecipazione», fino alla fine, con le seguenti: «vita di relazione e assimilazione degli stranieri immigrati».
Tit. 4
Maggiore, Pastore

Art. 45.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).
45.1
Siliquini, Pasquali, Maceratini, Magnalbò, Lisi, Bonatesta, Servello, Pedrizzi

Art. 46.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) l'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale».
46.1
Pastore

Art. 47.

Sopprimere i commi 2 e 3.
47.1
Tabladini, Tirelli, Speroni

Al comma 3, sesto rigo, dopo la parola: «parere» aggiungere le seguenti: «obbligatorio e vincolante».
47.2
Tabladini, Tirelli, Speroni

Art. 48.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il potenziamento ed il perfezionamento delle misure di controllo, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni a valere sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno».
48.1
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A carico dei fondi di cui al comma 1 sono posti anche i costi per i rimpatri degli extracomunitari espulsi».
48.3
Tabladini, Tirelli, Speroni

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo il documento di programmazione di cui al comma 1 prevede la modalità, i termini e la copertura finanziaria per dotare, entro sei mesi dalla sua approvazione, le questure che ancora non ne fossero provviste, delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati dattiloscopici nonchè delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e i dati in possesso della Criminalpol di Roma».
48.2
Siliquini, Pasquali, Magnalbò, Lisi, Bonatesta

Art. 49.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato)

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge decono, entro centoventi giorni dalla medesima data, regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.
2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazioni resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge.
4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrtaivi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni».
49.0.1
Diana Lino

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato)

1. I cittadini stranieri presenti a qualunque titolo sul territorio dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge devono, entro centottanta giorni dalla medesima data, regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territoralmente competenti.
2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territoralmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dell'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge.
4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni».
49.0.3
Marchetti, Marino, Russo Spena

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Regolarizzazione degli stranieri presenti sul territorio dello Stato)

1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i cittadini stranieri presenti alla medesima data e a qualunque titolo sul territorio nazionale devono regolarizzare la loro posizione relativa al soggiorno presso gli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti.
2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di documento equipollente o di attestato di cittadinanza rilasciato dal console dello Stato di appartenenza o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e dalla contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero resa da due persone incensurate di cittadinanza italiana o regolarmente soggiornanti in Italia.
3. Salvo che si tratti di persona pericolosa per la sicurezza dello Stato, allo straniero che chiede di regolarizzare la propria posizione è rilasciato, su richiesta, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per studio, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla legge, o un permesso per motivi familiari, quando sussistano i requisiti relativi ai vincoli familiari, ovvero un permesso ad altro titolo per il quale l'interessato sia in possesso degli specifici requisiti previsti dalla legge.
4. I cittadini stranieri che chiedono di regolarizzare la propria posizione non sono punibili per le pregresse violazioni delle disposizioni vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Sono annullati i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali assunti a loro carico a seguito di dette violazioni».
49.0.2
Lubrano di Ricco, Boco, Pieroni, Manconi, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Pettinato, Ripamonti, Sarto, Semenzato

TITOLO

Sostituire il titolo del disegno di legge, con il seguente:

«Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato».
Tit. 1
Tabladini, Tirelli, Speroni