TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

GIOVEDI' 9 NOVEMBRE 2000

477ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI


La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(4337) Disposizioni per la repressione dell'abusivismo edilizio nelle aree soggette a vincoli di tutela e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47.
(1817) SPECCHIA ed altri. - Sanatoria delle opere abusive completate entro il 31 dicembre 1995.
(2462) Roberto NAPOLI ed altri. - Riapertura del termine per la presentazione delle domande di concessione in sanatoria limitatamente ai direttori dei lavori.
(2769) VERALDI. - Proroga del termine per il pagamento dell'oblazione al condono di violazioni edilizie.
(3415) VERALDI. - Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio.
(3472) SPECCHIA ed altri. - Proroga del termine di cui all'articolo 39, comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono edilizio

- e petizione n. 653, ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore BORTOLOTTO insiste per la votazione degli emendamenti 8.68 e 8.70.

Il senatore RESCAGLIO osserva che l'emendamento 8.68 tocca alcuni aspetti di estrema delicatezza che potrebbero opportunamente formare oggetto di un più ampio confronto in Assemblea.

Il senatore LASAGNA esprime perplessità sull'emendamento 8.68 e ricorda che nelle aree soggette a vincoli di tutela talvolta basta semplicemente espiantare alcuni alberi per commettere un illecito. Oltretutto, si tratta di un settore in cui molti abusi vengono segnalati dagli stessi cittadini e non da pubblici ufficiali.

Il presidente GIOVANELLI, intervenendo a titolo personale, esprime perplessità sull'emendamento 8.68, sul quale non potrà esprimere un voto favorevole, nella convinzione che tale proposta emendativa si ispiri ad una visione dei rapporti fra pubblici poteri e cittadino che non ritiene condivisibile. L'emendamento in questione, infatti, mira ad introdurre una sorta di norma che, come lo spaventapasseri, terribile e rigorosissima in apparenza, finirebbe nella sostanza con l'essere applicata assai di rado, senza avere alcuna seria funzione deterrente. Si tratta pertanto di un tipico esempio di quella tecnica legislativa che, con l'intenzione di fare una giustizia "esemplare", in realtà non fa vera giustizia. La giustizia uguale per tutti non può essere quella che punisce direttamente qualcuno e lascia correre nella maggioranza dei casi di analoghi comportamenti illegali.
Se da un lato è inaccettabile che si facciano, come in Sicilia, proposte di condono che cancellano a buon mercato comportamenti già sanzionati penalmente, non ha senso d'altro lato qualificare gli stessi come delitti, per poi prevederne una facile derubricazione o addirittura la remissione in nome di stati di bisogno.

Il senatore SPECCHIA condivide in linea di massima quanto testè osservato dal presidente Giovanelli in merito all'emendamento 8.68 e fa presente che con il comma 1 della proposta emendativa in questione si assoggetterebbero al pagamento di ingentissime sanzioni amministrative anche i pubblici impiegati che venissero considerati responsabili anche di lievi errori o inosservanza di norme.

Il senatore MAGGI annuncia il voto contrario dei senatori di Alleanza Nazionale sull'emendamento 8.68, esprimendo vivo sconcerto per l'impostazione assurdamente persecutoria che contraddistingue certe proposte emendative.

Il senatore RIZZI annuncia il voto contrario dei senatori di Forza Italia sull'emendamento 8.68 condividendo integralmente le osservazioni del presidente Giovanelli.

Il relatore PAROLA si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.68 ed 8.70 ed annuncia che personalmente si asterrà. D'altra parte, con l'emendamento 8.68, al di là di qualsiasi giudizio ideologico, i presentatori miravano probabilmente a dare più efficacia alle norme e alle procedure introdotte con il disegno di legge in titolo con l'obiettivo di combattere in modo più efficace l'abusivismo edilizio. Nella sostanza poi il comma 1 di cui all'emendamento in questione, eccezion fatta che per l'entità delle sanzioni amministrative, non è in realtà diverso dall'articolo 20, lettera a), della legge n. 47 del 1985.
Inoltre, senza voler avallare logiche ingiustamente punitive, non si possono stigmatizzare proposte volte semplicemente a rendere più efficaci le disposizioni normative.

L'emendamento 8.68 viene respinto dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI osserva che l'emendamento 8.70 appare condivisibile, in quanto potrebbe trovare applicazione con riferimento alle sanzioni già vigenti.

Il senatore CAPALDI fa presente che la norma di cui all'emendamento 8.70 non troverebbe, nella sostanza, alcuna applicazione, in quanto è molto più conveniente ricorrere al patteggiamento.

L'emendamento 8.70 viene respinto dalla Commissione.

Il senatore CAPALDI propone al relatore di riformulare l'emendamento 8.73.

Il relatore PAROLA riformula l'emendamento 8.73 in un nuovo testo, come suggerito dal senatore Capaldi.

L'emendamento 8.73 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi l'emendamento 8.76, approva l'emendamento 8.79 e respinge gli emendamenti 8.84 e 8.85.

Il senatore MAGGI riformula l'emendamento 8.87 in un nuovo testo.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sull'emendamento 8.87 (nuovo testo).

Con separate votazioni la Commissione approva l'emendamento 8.87 (nuovo testo) e respinge gli emendamenti 8.88 e 8.89.

Il senatore MAGGI riformula l'emendamento 8.91 in un nuovo testo.

Il relatore PAROLA esprime parere favorevole sull'emendamento 8.91 (nuovo testo).

La Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 8.91 (nuovo testo) e respinge gli emendamenti 8.93, 8.95 e 8.50 (nuovo testo).

Il presidente GIOVANELLI esprime perplessità sull'emendamento 8.96 che, pur mirando correttamente a rimediare ad un evidente errore di stesura del testo del disegno di legge n. 4337, rischia di ampliare l'ambito di sanatoria di una serie di abusi.

Il senatore SPECCHIA osserva che con l'emendamento 8.96 non si modificherebbe in alcun modo la volontà normativa del Governo, che ha presentato il disegno di legge in questione.

Il relatore PAROLA invita la Commissione ad approvare tanto l'emendamento da lui presentato quanto il subemendamento 8.96/1.

Con separate votazioni la Commissione approva il subemendamento 8.96/1, l'emendamento 8.96 nel testo emendato e infine l'articolo 8 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4337
Art. 8.
8.9
Minardo, Rizzi
Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 2, sopprimere il periodo da: “Costituisce elemento”, fino a: “per l’edificazione,”.

8.12
Il Relatore
Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 3 con il seguente:
“3. Quando non ricorrano le condizioni richieste dal comma 2, o comunque quando non sia possibile effettuare l’immediata demolizione, il dirigente, accertata l’inosservanza di norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, dispone, entro il termine massimo di quarantotto ore dall’accertamento, l’immediata sospensione dei lavori, fino all’adozione dei provvedimenti definitivi, avvalendosi anche del Nucleo di controllo del territorio di cui al comma 5”.

8.14
Lauro, Lasagna
Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 3, sostituire le parole: “fino all’adozione dei provvedimenti definitivi”, con le seguenti: “con la fissazione di un termine per l’adozione dei provvedimenti definitivi pena la decadenza della sospensione dei lavori”.

8.16
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Lo Curzio
All’articolo 8, comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sopprimere il capoverso 5.

8.18
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Sarto, Cortiana, De Luca Athos, Ripamonti, Manconi, Pettinato, Boco, Semenzato, Carella, Lubrano di Ricco
Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, al capoverso 5, sostituire la parola: “mensile”, con la seguente: “trimestrale”.

8.19
Specchia, Maggi, Zambrino
Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 5, sostituire le parole: “con cadenza almeno mensile”, con le seguenti: “con cadenza almeno bimestrale”.

8.24
Zambrino, Specchia, Maggi
Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, sostituire: “quarantotto ore” con le seguenti: “ventiquattro ore”.

8.26
Maggi, Specchia, Zambrino
Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, capoverso 6, penultimo periodo, dopo le parole: “della violazione è” inserire la seguente: “immediatamente”:

8.30
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Lo Curzio
Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 7 con il seguente:
“7. In relazione all’entità degli abusi edilizi o su specifica richiesta da parte dell’amministrazione comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi il Prefetto, sentito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, impartisce specifiche direttive alle forze di polizia al fine di coordinare l’attività di prevenzione nel campo dei reati in materia edilizia, anche attraverso piani coordinati di controllo del territorio, dandone tempestiva comunicazione al presidente della regione o provincia autonoma”.
8.30 (nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Lo Curzio
Al comma 1, lettera b), nel novellato articolo 4, sostituire il capoverso 7 con il seguente:
“7. In relazione all’entità degli abusi edilizi o su specifica richiesta da parte dell’amministrazione comunale, o degli enti ed organi che hanno poteri di vigilanza e repressione in materia di abusivismo edilizio, e in ogni caso di sospetto di presenza di criminalità organizzata nei reati edilizi il Prefetto, sentito il parere del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, impartisce specifiche direttive alle forze di polizia al fine di coordinare l’attività di prevenzione nel campo dei reati in materia edilizia, anche attraverso piani coordinati di controllo del territorio, dandone tempestiva comunicazione al presidente della regione o provincia autonoma ed al sindaco”.

8.32
Specchia, Maggi, Zambrino
Al comma 1, lettera c), nella rubrica del novellato articolo 6, sopprimere le parole: “del progettista”.

8.33
Il Relatore
Al comma 1, lettera c) dalla rubrica del novellato articolo 6 sopprimere le parole: “del progettista”.

8.34
Lauro, Lasagna, Rizzi
Al comma 1, lettera c), nel novellato articolo 6, inserire all’inizio del capoverso 1 il seguente periodo: “La domanda di concessione a costruire deve essere corredata dall’indicazione dell’impresa a cui si intende affidare i lavori.”.

8.54
Maggi, Specchia, Zambrino
Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, dopo il capoverso 8, aggiungere il seguente:
“8-bis. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull’abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull’andamento del fenomeno dell’abusivismo, articolato per regione e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aerofotogrammatrici e di un’eventuale collaborazione con altri Ministeri componenti e con le regioni, senza alcun onere aggiuntivo in relazione al personale ed alle strutture”.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. Il decreto di cui al comma 8-bis dell’articolo 7 della legge n. 47 del 1985, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

8.55
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Lo Curzio
Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 9, sostituire la parola: “la regione” con: “il Prefetto”.
Conseguentemente sopprimere le parole: “al prefetto”.

8.56
Specchia, Maggi, Zambrino
Al comma 1, lettera d), nel novellato articolo 7, capoverso 9, sostituire le parole: “la Regione” con le seguenti: “Il Presidente della Giunta regionale”.

8.59
Colla, Moro, Parola
Al comma 1, lettera e), nel novellato articolo 13, capoverso 1, dopo le parole: “di cui al primo comma dell’articolo 9” inserire le seguenti: “purchè l’opera sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda”.

8.60
Specchia, Maggi, Zambrino
Al comma 1, lettera e), nel novellato articolo 13, capoverso 1, primo periodo in fine, sostituire le parole: “sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della domanda” con le seguenti: “al momento della realizzazione dell’opera”.

8.63
Lauro, Lasagna, Rizzi
Al comma 1, lettera l), nel novellato articolo 13, dopo il capoverso 5 aggiungere il seguente:
“5-bis. Il responsabile dell’abuso può ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 151 del decreto legislativo n. 490 del 1999 in sanatoria, nell’ipotesi di accertamento di mancanza di danno ambientale. La richiesta di autorizzazione in sanatoria sospende l’avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l’applicazione delle sanzioni.”.

8.68
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Sarto, Cortiana, De Luca Athos, Ripamonti, Manconi, Pettinato, Boco, Semenzato, Carella, Lubrano di Ricco
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
g-bis) L’articolo 20 è sostituito dal seguente:
–“Art. 20. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge e dalla legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, nonché dai regolamenti edilizi, dalla concessione e dagli strumenti urbanistici, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venti milioni a lire settanta milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e ferme le sanzioni amministrative, si applica la pena della reclusione fino a due anni e della multa da lire venti milioni a lire cento milioni, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e ferme le sanzioni amministrative, si applica la pena della reclusione da mesi tre ad anni tre e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico o ambientale avvenuti in variazione essenziale, totale difformità o assenza di concessione.“”.

8.70
Bortolotto, Pieroni, Ronchi, Sarto, Cortiana, De Luca Athos, Ripamonti, Manconi, Pettinato, Boco, Semenzato, Carella, Lubrano di Ricco
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
g-bis) Dopo l’articolo 20, inserire il seguente articolo:
“Art. 20-bis. – 1. Nei casi in cui al comma 2 dell’articolo 20, l’imputato, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può essere ammesso, su propria istanza, a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo della multa qualora dimostri di aver provveduto alla demolizione delle opere abusivamente realizzate e alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi. Il pagamento estingue il reato.
2. In concomitanza con la presentazione dell’istanza, l’imputato deve fornire prova idonea dell’avvenuta demolizione e versare la metà del massimo della multa.
3. Il giudice respinge l’istanza qualora ricorrano i casi previsti dagli articoli 99, terzo capoverso, 102, 103 e 105 del codice penale, ovvero quando manca la prova della avvenuta demolizione.
4. Il giudice può respingere la domanda se il fatto risulta di particolare gravità“”.
8.73
Il Relatore
Al comma 1, lettera h). nel novellato articolo 27, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il progetto di demolizione delle opere abusive è approvato dal dirigente, nel limite di stanziamento previsto. Ai fini della certificazione di congruità del progetto di demolizione, può essere approvato dal dirigente un apposito prezziario, ovvero può essere disposta l’adozione di un prezziario in vigore presso altre Amministrazioni”.

8.73 (nuovo testo)
Il Relatore
Al comma 1, lettera h). nel novellato articolo 27, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il progetto di demolizione delle opere abusive è approvato dal dirigente, nel limite di stanziamento previsto. Ai fini della congruità dei prezzi, il progetto di demolizione deve fare riferimento al prezziario regionale; per quanto in esso non previsto può essere approvato dal dirigente un apposito prezziario, ovvero può essere disposta l’adozione di un prezziario in vigore presso altre Amministrazioni”.

8.76
Specchia, Maggi, Zambrino
Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, capoverso 3, sopprimere le seguenti parole: “di sgombero delle macerie”.

8.79
Il Relatore
Al comma 1, lettera h), nel novellato articolo 27, sostituire il capoverso 4 con il seguente:
“4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile hanno l’obbligo di dare notizia al Prefetto dei casi in cui sono decorsi sei mesi dall’ordinanza di demolizione, ovvero sono trascorsi i termini del piano di cui al comma 1”.
8.84
Minardo, Lasagna, Rizzi, Manfredi
Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, al capoverso 1, sopprimere il periodo che va da: “e in conformità”, fino a: “già approvati,”.

8.85
Lauro, Lasagna, Rizzi, Manfredi
Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, dopo la parola: “approvati”, aggiungere le seguenti parole: “fatta eccezione per i Comuni delle Isole Minori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno, anche mediante accordo di programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, avviato iniziative al fine di conseguire l’approvazione su base regionale di un P.U.T. con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali”.

8.87
Maggi, Specchia, Zambrino
Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 1, dopo le parole: “al finanziamento”, inserire le seguenti: “anche parziale”.


8.87 (nuovo testo)
Maggi, Specchia, Zambrino
Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 1, sostituire le parole : "con le previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistici" con le seguenti: "con le previsioni dei piani territoriali paesistici o dei piani urbanistici" e, dopo le parole: “al finanziamento”, inserire le seguenti: “anche parziale”.

8.88
Minardo, Lasagna, Rizzi, Manfredi
All’articolo 8, comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, al capoverso 1, lettera b), sostituire la parola: “rispetto”, con la seguente: “compatibilità”.

8.89
Lauro, Lasagna, Rizzi, Manfredi
Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 2, lettera f), sopprimere le parole da: “ai sensi”, fino alla fine del capoverso.

8.91
Maggi, Specchia, Zambrino
Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 3, in fine aggiungere il seguente periodo: “Le varianti possono essere predisposte dai Comuni e/o da soggetti privati”.

8.91 (nuoto testo)
Maggi, Specchia, Zambrino
Al comma 1, lettera i), nel novellato articolo 29, capoverso 3, in fine aggiungere il seguente periodo: “I piani attuativi delle suddette varianti possono essere presentati ai Comuni anche dai privati riuniti in consorzio, senza alcun onere per il Comune”.

8.93
Specchia, Maggi, Zambrino
Al comma 1, lettera m), nel novellato articolo 45, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: “iniziate dopo il 30 gennaio 1977”.

8.95
Lauro, Lasagna, Rizzi, Manfredi
Al comma 1, lettera m), nel novellato articolo 45, dopo il capoverso 3 aggiungere il seguente:
“3-bis. Le aziende erogatrici di servizi pubblici devono segnalare al Comune in tempo reale le richieste di fornitura in modo da supportare i controlli che devono essere svolti dai Comuni.”.

8.50 (Nuovo testo)
Maggi, Specchia, Zambino
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. Il decreto di cui al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dalla lettere d) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

8.96/1
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Lo Curzio
All’emendamento 8.96, sostituire le parole: “novanta giorni” con le seguenti: “centoventi giorni”.

8.96
Il Relatore
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
“1-bis. Le regioni provvedono ai sensi del comma 1 dell’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dalla lettera i) del comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine, si applica il comma 3 del medesimo articolo 29”.
Conseguentemente al comma 1, lettera i), sopprimere al capoverso 1 le parole: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” ed al capoverso 3 le seguenti: “Decorso il termine di cui al comma 1, e”.