606ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.
        La seduta inizia alle ore 20,50.


IN SEDE REFERENTE
(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(288)
LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno
(290)
LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica
(1006)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione della Camera dei deputati
(1323)
MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno
(1935)
COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2023)
BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno
(3190)
FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento
(3325)
PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(3476)
DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali
(3621)
MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali
(3628)
LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3633)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3634)
PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3636)
SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale
(3688)
CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(3689)
CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3772)
PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(3783)
TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3811)
Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica»
(3828)
MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(3989)
GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4505)
ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553)
DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624)
D’ONOFRIO. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4655)
CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana, con la votazione dei subemendamenti riferiti all’emendamento 1.1000 al disegno di legge n. 3812, pubblicati in allegato al resoconto del 13 settembre.
        Il presidente VILLONE ricorda che nella seduta pomeridiana la Commissione aveva votato la lettera
c) del primo comma del subemendamento 1.1000/102.
        Il senatore SCHIFANI chiede che la restante parte del subemendamento venga votata per parti separate considerato il rilievo delle prescrizioni in esso contenute.
        Il presidente VILLONE non ritiene invece opportuno procedere a distinte votazioni. Mette comunque ai voti la proposta avanzata dal senatore Schifani.
        Prende quindi la parola il senatore D’ONOFRIO che dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta. Si tratta infatti di un emendamento che contiene una molteplicità di prescrizioni e precetti normativi meritevoli di una considerazione autonoma. Reputa quindi opportuno che la Commissione si pronunci sui singoli precetti, sui quali preannuncia un diverso atteggiamento.
        Il senatore BESOSTRI si dichiara invece contrario a procedere ad una votazione per parti separate della restante parte del subemendamento in esame. Le lettere
d) e seguenti del primo comma recano infatti prescrizioni strettamente connesse con la parte già votata del subemendamento. Simili considerazioni possono farsi con riferimento ai commi 2 e 3.
        Messa ai voti, la proposta avanzata dal senatore Schifani di votare per parti separate il subemendamento 1.1000/102 non è approvata dalla Commissione.
        Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI, per dichiarare, a nome della sua parte politica, un voto di astensione sul subemendamento. Si tratta di una disposizione complessa, densa di principi e regole che definiscono la sostanza del sistema elettorale proposto dalla maggioranza per l’elezione della Camera dei deputati.

        Ribadisce quindi il profondo e radicale dissenso della sua parte politica nei riguardi del metodo seguito. A pochi mesi dalle elezioni, in piena campagna elettorale, non si può procedere a un cambiamento delle regole senza un ampio e trasversale consenso. Quanto al merito, ricorda le critiche, più volte esposte, al meccanismo elettorale proposto dalla maggioranza che conduce alla paradossale conseguenza di premiare meno la coalizione che vince la competizione con un ampio margine di consensi. In proposito contesta la elevatezza della soglia prevista per ottenere il premio di maggioranza.
        Il presidente e relatore VILLONE, a quest’ultimo proposito, ricorda che la soglia del 45 per cento, prevista dalla lettera f) del comma 1 del subemendamento in esame, deve intendersi ridotta al 40 per cento.
        Il senatore SCHIFANI, riprendendo la sua esposizione, osserva che una votazione per parti separate del subemendamento avrebbe permesso un esame più approfondito della questione e un diverso atteggiamento della sua parte politica sui singoli aspetti del sistema elettorale proposto. Ricorda quindi il favore manifestato in più occasioni dalla sua parte politica verso il sistema previsto per la elezione dei consigli regionali che garantisce una sicura stabilità delle maggioranze e degli esecutivi. Lamenta quindi che questo sistema non sia stato preso in considerazione nel corso del dibattito sui provvedimenti in esame ribadendo, infine, la contrarietà della sua parte politica per l’atteggiamento assunto dalla maggioranza.
        Anche il senatore MAGNALBÒ, a nome della sua parte politica, dichiara un voto di astensione sul subemendamento che reca un complesso eterogeneo di previsioni che sarebbero state meritevoli di un esame approfondito. Ribadisce quindi le critiche al sistema elettorale proposto dalla maggioranza ed in particolare contesta la previsione del cosiddetto «voto disgiunto» che, a suo avviso, mette a rischio la stabilità delle maggioranze e degli esecutivi.
        Prende quindi la parola il senatore PIANETTA che, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara un voto contrario sul subemendamento. Si tratta di una disposizione complessa, che affronta una pluralità di temi e sulla quale non viene permessa la possibilità di svolgere un dibattito approfondito e costruttivo. La motivazione del voto contrario risiede peraltro nella sua netta contrarietà al metodo seguito: non si può infatti, in piena campagna elettorale, affrontare il tema così delicato che attiene alla definizione delle regole della competizione.
        Secondo il senatore D’ONOFRIO il subemendamento tocca punti essenziali del sistema elettorale sui quali ricorda le obiezioni mosse dalla sua parte politica nella fase in cui la discussione era orientata alla ricerca di una possibile intesa. Chiede quindi quale sia adesso la posizione della maggioranza: se vi sia un orientamento per un sistema sostanzialmente proporzionale, ovvero verso un sistema essenzialmente maggioritario. Un sistema proporzionale può essere o meno corretto con un premio di maggioranza; l’opzione dell’adozione di un sistema perfettamente proporzionale, pur oggetto di significative iniziative, non è mai stata presa in considerazione in questa sede, e su di essa non si è mai svolto un vero confronto politico. In proposito ricorda la preferenza più volte manifestata dal partito di Rifondazione comunista per un sistema radicalmente proporzionale. Il meccanismo proposto dalla maggioranza mira invece a una riproporzionalizzazione dell’esito della consultazione tenendo conto dei seggi assegnati nei collegi sul modello adottato in Germania; ricorda però che, in quel Paese, la riproporzionalizzzione è resa possibile dalla variabilità del numero complessivo dei seggi del
Bundestag. Quello proposto dalla maggioranza è dunque un sistema intimamente contraddittorio, che mira ad un esito proporzionale senza poterlo realmente raggiungere. Una contraddizione che viene acuita dalla proposta, da ultimo avanzata dalla maggioranza, di mantenere l’attuale ripartizione dei collegi. Occorre dunque che la maggioranza enunci con chiarezza gli obiettivi che vuole perseguire in questa fase di ripresa della discussione dei provvedimenti in titolo: se intenda cercare un’intesa con Rifondazione comunista e dunque elevare la soglia di accesso al premio; ovvero se intenda proseguire il confronto con la Casa delle libertà marcando il carattere maggioritario del sistema.
        Il relatore VILLONE ribadisce che la soglia del 45 per cento prevista dalla lettera
f) del comma 1 del subemendamento in esame deve intendersi ridotta al 40 per cento.
        Il senatore BESOSTRI nel dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento, riafferma la coerenza logica del sistema elettorale proposto dalla maggioranza, mentre rileva l’inapplicabilità del meccanismo previsto dalla legislazione vigente per la elezione dei consigli regionali alla elezione delle due Camere. Questo meccanismo, il cui funzionamento comunque dichiara di non apprezzare, prevede infatti un numero variabile dei seggi in seno al consiglio regionale, previsione quest’ultima non applicabile alle due Camere, la cui composizione è determinata in Costituzione. Dichiara quindi di condividere la fissazione al 40 per cento della soglia da raggiungere per conseguire il premio di maggioranza. Quanto alle contestazioni mosse dall’opposizione, secondo le quali non si possono cambiare le regole durante la campagna elettorale, ricorda che la campagna elettorale non è ancora iniziata, come mostrato dalla lunghezza di recenti dichiarazioni rese dal
leader dell’opposizione durante trasmissioni di informazione radiotelevisive; una lunghezza che non potrebbe essere ammessa, a norma di legge, se la campagna elettorale fosse già iniziata.
        Prende quindi la parola il senatore SPECCHIA che, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara il voto contrario sul subemendamento, manifestando la sua più ferma contrarietà alla continuazione, in questa fase della legislatura, della discussione sui provvedimenti in titolo. Richiama quindi la Commissione a una valutazione più realistica delle condizioni politiche che impediscono, a suo avviso, l’esame delle iniziative di riforma del sistema elettorale sulle quali, peraltro, registra l’assoluto disinteresse della cittadinanza. Continuare dunque nell’esame di questi provvedimenti appare esclusivamente una forzatura, volta a provocare l’opposizione.

        Messa ai voti, la parte restante del subemendamento 1.100/102 è quindi approvata dalla Commissione, risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 1.1000/66 a 1.1000/67 (pubblicati in allegato al resoconto del 13 settembre).
        Interviene quindi il sottosegretario FRANCESCHINI che, replicando alle considerazioni svolte dal senatore D’Onofrio, osserva che la proposta della maggioranza ha una sua compiuta organicità ed è il frutto di un lavoro condotto, a suo tempo, d’intesa con l’opposizione. Non è intendimento della maggioranza e del Governo, in questa fase della discussione, introdurre modifiche all’impianto di questa proposta. La correzione illustrata dal relatore all’entità della percentuale di voti che devono essere conseguiti dalla coalizione vincitrice per ottenere il premio di maggioranza è conforme alla richiesta a suo tempo avanzata dall’opposizione e che la maggioranza ha inteso accettare. Similmente, la maggioranza concorda con la richiesta della Casa delle libertà di estendere al Senato il sistema elettorale previsto per la Camera dei deputati; non si tratta dunque di una proposta avanzata per corrispondere ad una richiesta di Rifondazione comunista. Quanto ai collegi, ribadisce l’intenzione della maggioranza di proporre in Assemblea la correzione del testo già approvato, mantenendo l’attuale distribuzione ed il numero dei collegi.

         Venendo infine a considerare la cosiddetta riproporzionalizzazione, osserva che essa è la necessaria conseguenza della previsione di un premio di maggioranza. Non è infatti possibile su un sistema essenzialmente maggioritario inserire, senza correttivi, un premio di maggioranza.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
        Il presidente VILLONE avverte che la Commissione tornerà a convocarsi, nella settimana prossima, martedì 5 dicembre alle ore 18, mercoledì 6 alle ore 8,30 e alle ore 14,30, nonché giovedì 7 alle ore 9.
        La Commissione prende atto.
        Il senatore SPECCHIA precisa che la sua parte politica si riserva di sollevare formale questione alla Presidenza del Senato sulla definizione di questo calendario che, a suo avviso potrebbe impedire la partecipazione dei senatori ai lavori della 5ª Commissione, nella settimana durante la quale saranno discussi gli emendamenti ai documenti di bilancio.
        
La seduta termina alle ore 22.

 


SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 1.1000
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812
1.1000/102

Il Relatore

        Sostituire l’articolo 17 con il seguente:


«Art. 17.

        1. L’articolo 83 del Testo unico è sostituito con il seguente: “Articolo 83 – 1. L’Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

            a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre circoscrizionali;

            b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;
            
c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;
            
d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale nella quota proporzionale dì ciascuna lista non coalizzata o coalizione, per uno, due, tre, quattro.., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
            
e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), un numero di seggi pari a quello in eccesso;
            
f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera c) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 40%, ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera d) ovvero e) inferiore a 346, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 346. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
            
g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere d), e), f) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 77, lettera a);
            
h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;
            
i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera h) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le circoscrizioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell’effettuare tale operazione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
            
l) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine procede all’assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista, sono attribuiti nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all’attribuzione dei seggi.

        2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

        3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione“».