Il Relatore
Sostituire l’articolo 17 con il seguente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre circoscrizionali;
b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale; c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria; d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale nella quota proporzionale dì ciascuna lista non coalizzata o coalizione, per uno, due, tre, quattro.., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti; e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), un numero di seggi pari a quello in eccesso; f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera c) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 40%, ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera d) ovvero e) inferiore a 346, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 346. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti; g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere d), e), f) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 77, lettera a); h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto; i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera h) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le circoscrizioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell’effettuare tale operazione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; l) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine procede all’assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista, sono attribuiti nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all’attribuzione dei seggi.
2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione“».