AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDI' 26 GENNAIO 2000

488ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE



Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario per il medesimo dicastero Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4097) LA LOGGIA e altri - Istituzione dell'agente di quartiere, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, rinviato in Commissione dall’Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999.

(Rinvio del seguito dell'esame)

Dopo un breve intervento del senatore ROTELLI che si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 1.3 (pubblicato in allegato al resoconto del 20 gennaio 2000) per superare i rilievi mossi dalla 5ª Commissione, il presidente VILLONE propone che l'esame del provvedimento sia rinviato poiché la Commissione bilancio potrebbe formulare una nuova valutazione del testo e degli emendamenti ad esso riferiti sulla base di una relazione tecnica la cui presentazione è stata preannunciata dal Governo.

La Commissione consente.


(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio 2000 con l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PASTORE, illustrando gli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnala che l'emendamento 1.4 è volto a introdurre una migliore formulazione della disposizione, mentre con gli emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7 intende richiamare l'attenzione sulle ragioni che hanno spinto il Governo a proporre le modifiche alle leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999 previste nei commi 4 e 5 dell'articolo in esame.

A questo rilievo replica il ministro BASSANINI che si riserva di esporre nelle successive sedute le ragioni che motivano queste disposizioni soppressive, che trovano comunque fondamento nell'attività di revisione, svolta dal Nucleo per la semplificazione, degli elenchi dei procedimenti da semplificare allegati alle leggi citate. Illustra quindi l'emendamento 1.3 che, recependo gli indirizzi più recenti della giurisprudenza costituzionale, mira a definire i rapporti tra l'attività di delegificazione e la legislazione regionale. In particolare, ammessa la possibilità di incidere con procedimenti di delegificazione e semplificazione sulla legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, si intende precisare che i regolamenti di delegificazione così adottati trovano applicazione fino a quando le regioni non provvedano a disciplinare autonomamente queste materie. L'emendamento 1.3 infine, ridefinisce l'ambito di alcune delegificazioni previste dalla legge n. 59 del 1997.

Illustra quindi l'emendamento 1.1 contenente una serie di modifiche all'articolo 3 della legge n. 50 del 1999 concernenti il funzionamento del Nucleo per la semplificazione. In particolare, si prevede l'obbligatorietà del collocamento fuori ruolo degli esperti del Nucleo, nonché una più precisa definizione dell'autonomia organizzativa del Nucleo medesimo.

A una richiesta di chiarimenti del presidente VILLONE in ordine alla configurazione di tale autonomia, il ministro BASSANINI precisa che il Nucleo resta chiaramente incardinato nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio. Riprendendo quindi l'illustrazione dell'emendamento 1.1, segnala che l'ultima parte contiene disposizioni che modificano il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, volte a chiarire la natura dei testi unici ivi previsti, conformemente alle indicazioni emerse (in particolare alla Camera dei deputati) in occasione del dibattito sul programma di riordino normativo delle norme legislative e regolamentari. Viene conseguentemente precisato che ciascun testo unico dovrà comprendere, in un unico provvedimento a carattere compilativo, due testi: un decreto legislativo contenente le norme di rango primario, e un regolamento governativo, che raccoglie le norme di rango secondario.

Il relatore VILLONE, con riferimento all'emendamento 1.3 chiede se, e in quale misura, la normativa che ha disposto per le materie di cui all'articolo 117 comma 1 della Costituzione la delegificazione e la semplificazione dei provvedimenti possa essere considerata disciplina di principio per lo svolgimento della potestà legislativa delle regioni.

A questo proposito il ministro BASSANINI rileva che i principi fissati nell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, in materia di semplificazione dei procedimenti, debbano essere considerati vincolanti anche per lo svolgimento della potestà legislativa regionale.

Il relatore VILLONE segnala comunque la esigenza di prevedere, nella legislazione nazionale di principio, norme che impediscano la possibilità per le regioni di legiferare in modo incoerente con le esigenze di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi.

Il senatore ROTELLI chiede preliminarmente se gli emendamenti del Governo riferiti all'articolo 1 siano stati preventivamente concertati con i dicasteri interessati, similmente a quanto avvenuto per la adozione del disegno di legge in titolo.

Dopo che il presidente VILLONE ha fatto notare che questa valutazione rientra nella responsabilità del Governo, a suo giudizio non sindacabile dalla Commissione, il ministro BASSANINI, chiarisce che gli emendamenti presentati dal Governo sono stati oggetto di un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, in particolare quelli che modificano l'elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare nonché l'allegato contenente le norme da abrogare.

Il senatore ROTELLI, riprendendo la sua esposizione, con riferimento alla prima parte dell'emendamento 1.3, segnala che la sua formulazione sembra presupporre che le regioni non abbiano mai legiferato nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 117 della Costituzione. Crede poi difficile che possa essere stabilito, nella legislazione statale di principio, che alcuni oggetti, fra quelli previsti nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, non possano essere disciplinati dalla legge regionale.

Dopo un chiarimento del sottosegretario VIGNERI, il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 1.9.

Il senatore MAGNALBO' illustra quindi l'emendamento 1.8 precisandone il carattere formale; emendamento sul quale il sottosegretario VIGNERI formula una valutazione positiva.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti agli allegati A e B.

Il senatore MARCHETTI illustra l'emendamento 1.AllB.1, diretto a sopprimere l'istituto del ricorso straordinario al Capo dello Stato; quanto agli emendamenti riferiti all'allegato A, propone che ne sia rinviato l'esame, dopo una completa valutazione dell'emendamento 1.AllA.9 del Governo.

A questo riguardo, il presidente VILLONE, dopo aver ricordato che il Governo ha presentato due emendamenti integralmente sostitutivi degli allegati A e B, rileva che i restanti emendamenti potranno essere considerati come subemendamenti alle proposte del Governo. Crede comunque opportuno, secondo quanto suggerito dal senatore Marchetti, rinviare l'esame del complesso degli emendamenti riferiti agli allegati.

La Commissione concorda.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il ministro BASSANINI illustra l'emendamento 2.2 che riformula tale disposizione circoscrivendone la portata, in particolare condizionando la possibilità di seguire la procedura ivi prevista al consenso dei soggetti privati interessati.

Il relatore VILLONE ritiene che con la modifica proposta dall'emendamento 2.2, la portata dell'istituto, previsto dall'articolo 2 del provvedimento in titolo venga significativamente ridotta.

Concorda con questo rilievo il senatore ROTELLI, il quale osserva che la nuova formulazione dell'articolo 2 proposta dal Governo ipotizzi due distinti procedimenti quanto al rilascio da parte delle amministrazioni dei certificati, a seconda che i privati consentano o meno di valersi, nei loro rapporti, degli strumenti di semplificazione previsti dalle leggi richiamate dalla disposizione in esame.

Anche il senatore MAGNALBO' dichiara di ritenere preferibile il testo originario dell'articolo 2; mentre il relatore VILLONE richiama l'attenzione della Commissione sulla maggiore rapidità che caratterizza ormai i procedimenti che regolano i rapporti tra pubblica amministrazione e privati rispetto a quelli che coinvolgono solo soggetti privati.

A quest'ultimo proposito, il ministro BASSANINI rileva che, mentre il legislatore può far gravare sulla pubblica amministrazione il rischio connesso al ricorso a sistemi di autocertificazione, più difficile ed oneroso è imporre ai privati il ricorso ad analoghi strumenti nella regolamentazione dei loro rapporti.

Il senatore PASTORE illustra quindi l'emendamento 2.1 che in parte corrisponde alle esigenze che motivano l'emendamento 2.2 presentato dal Governo. Ritiene comunque, nel complesso, preferibile l'impianto della formulazione originaria dell'articolo 2. Concorda infatti con i rilievi da ultimo mossi dal Presidente, segnalando la necessità di garantire un facile e rapido accesso dei privati ai dati in possesso delle amministrazioni, così da rendere agevole il ricorso, anche nei rapporti tra privati, a forme di autocertificazione.

Il presidente VILLONE, riassumendo i termini del dibattito, suggerisce al Governo di proporre una formulazione della disposizione più definita e comunque più cogente.

Il senatore PASTORE illustra quindi gli emendamenti 3.1, 4.1, 5.1 e 5.2 che, sostanzialmente, riformulano le disposizioni cui si riferiscono sotto forma di novelle alle discipline vigenti in materia, così da rendere più agevole l'opera degli interpreti.

Il senatore MAGNALBO' dà per illustrato l'emendamento 4.2, mentre il ministro BASSANINI illustra l'emendamento 4.0.1. Si tratta di una disposizione volta a esonerare i titolari di pubblici esercizi dalla necessità di richiedere ulteriori licenze per lo svolgimento di attività complementari; in particolare: l'uso di apparecchi televisivi e di diffusione video e sonora. Viene inoltre semplificata, sempre per i pubblici esercizi, la procedura per l'installazione e l'uso di videogiochi.

Anche con riferimento a questa disposizione, il senatore PASTORE ne propone la riformulazione sotto forma di novella al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il ministro BASSANINI segnala però le difficoltà che si incontrano nella esatta ricostruzione della normativa di riferimento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi gli emendamenti 5.4 e 5.6, mentre ritira l'emendamento 5.5.

Il ministro BASSANINI illustra infine l'emendamento 5.3, precisando, dopo una richiesta di chiarimento del relatore VILLONE, che si tratta di una norma di chiusura, che garantisce il rispetto dell'autonomia organizzativa e funzionale degli enti locali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375


Art. 1


Al comma 1, sopprimere le parole: "anche per soppressione" e sostituire le parole: "negli allegati A e B", con le seguenti: "nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi".

1.4 PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400", inserire le seguenti: "sentite le competenti Commissioni parlamentari".

1.9 LUBRANO DI RICCO


Al comma 4, prima della lettera a), inserire le seguenti lettere:
"0a). Il comma 2 dell'articolo 20, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente: "2. Nelle materie di cui all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59 e dall'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
1a) al comma 7 dell'articolo 20, dopo le parole: “Le Regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6” sono inserite le seguenti: “e dalle leggi annuali di semplificazione”;"
Dopo la lettera b) inserire le seguenti lettere:
"b-bis) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: “Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità” sono inserite le seguenti: “e altre procedure connesse”;
b-ter) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: “Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie”, sono inserite le seguenti: “e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie”."

1.3 IL GOVERNO


Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.5 PASTORE


Al comma 5, prima della lettera a), inserire le seguenti lettere.

0a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: “non immediatamente” e le parole: “possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita” sono sostituite dalle seguenti: “sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”;
1a) il comma 3 dell'articolo 3 è soppresso;
2a) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono inserite infine le seguenti parole: “e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
3a) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 è inserita la seguente: “f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici;
4a) all'articolo 7, comma 2, le parole da: “Al riordino” fino a: “criteri e princìpi direttivi:“, sono sostituite dalle seguenti: “Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato periodicamente dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi direttivi:”;
5a) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 è soppressa."

1.1 IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

1.6 PASTORE

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

1.7 PASTORE


Al comma 6, sostituire le parole: "provvede", con le seguenti: "è delegato", e le parole: "delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2", con le seguenti: "di cui all'articolo 2, comma 2".

1.2 IL GOVERNO

Al comma 6, ottava riga, sostituire la parola: "delle" con le seguenti: "dalle".

1.8 MAGNALBO', PASQUALI


Sostituire l'Allegato A) con il seguente:
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE


1. Procedimenti per la concessione dell’indennità per infortunio o malattia da parte dell’INAIL o dell’INPS.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124;
Legge 11 gennaio 1943, n.138.

2. Procedimento per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dei distributori di carburante autostradali.
Regio decreto 23 agosto 1890, n.7088;
Legge 7 dicembre 1984, n.818.

3. Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio.
Decreto-legge 8 agosto 1994, n.507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n.584, articolo 2.

4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche degli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2 (etichettatura), e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.

5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n.1822.

6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, articoli 98, 100, 101 e 102.

7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n.1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n.14, articolo 3.

8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo - Scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n.968, articolo 1, comma 2.

9. Procedimento per la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n.150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n.580.

10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al registro delle imprese.
Regio decreto 14 aprile 1910, n.639;
Legge 29 dicembre 1993, n.580 ,articolo 18.

11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure concorsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n.267;
Legge 29 dicembre 1993, n.580.

12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n.390, convertito dalla legge 12 agosto 1982, n.597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n.46;
Legge 9 gennaio 1991, n.10.

13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n.1150;
Legge 18 aprile 1962, n.167;
Legge 6 agosto 1967, n.765;
Legge 22 ottobre 1971, n.865;
Legge 28 gennaio 1977, n.10;
Legge 5 agosto 1978, n.457;
Legge 28 febbraio 1985, n.47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.493;
Legge 23 dicembre 1996, n.662.

14 Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n.1086.

15. Procedimento di denuncia all’Ispettorato del lavoro relativamente all’esercizio di nuova attività produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n.303, articolo 48.

16. Procedimento per il controllo della qualità dei prodotti ortofrutticoli ai fini dell'esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n.68, articolo 2, comma 2, lettera h).

17. Procedimento di autorizzazione per l’attività di noleggio di autoveicoli senza conducente e per l’esercizio dell’attività di rimessa di autoveicoli o vetture .
Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, articolo 86.

18. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n.312, articolo 172;
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560 e 570.

19. Procedimento per l’acquisto di immobili, anche vincolati a norma della legge 1 giugno 1939, n.1089, destinati a sede di organi dell’Amministrazione centrale e periferica dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n.2440;
Legge 1 giugno 1939, n.1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.1544;
Legge 5 agosto 1978, n.468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29.

20. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n.2000.

21. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n.20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).

22. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.
Codice civile, articoli 829 e 947;
Codice della navigazione (regio decreto 30 marzo 1942, n.327), articolo35.

23. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n.783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n.72;
Legge 14 gennaio 1994, n.20.

24. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n.409, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 1991, n.59, articolo 3, comma 2.

25. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermità del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n.113;
Legge 31 luglio 1954, n.599;
Legge 17 aprile 1957, n.260;
Legge 3 agosto 1961, n.833;
Legge 1 febbraio 1989, n. 53.

26. Procedimento per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista
Legge 14 febbraio 1963, n.161;
Legge 4 gennaio 1990, n.1.

27. Procedimento per l’iscrizione all’albo degli spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

28. Procedimenti connessi all’acquisto e locazione di nuove macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n.1329, articoli 4 e 10.

29. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, articolo 204.

30 Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

31 Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

32 Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

33 Catasto edilizio.
Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652; convertito in legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549.

34 Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

35 Valutazione di impatto ambientale (VIA).
Legge 8 luglio 1986, n. 349, articoli 1 e 2;
Legge 3 novembre 1994, n. 640.

36 Utilizzo, smaltimento e bonifica dell’amianto.
Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Legge 27 marzo 1992, n. 257.

37 Procedimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti, anche in relazione all’adesione al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).
Legge 25 gennaio 1994, n. 70;
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
Legge 3 luglio 1997, n. 207;
Legge 8 maggio 1998, n. 146.
Legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Decreto Legge 28 dicembre 1998, n.452, convertito dalla legge 22 febbraio 1999, n. 35.

38 Procedimenti relativi all’eliminazione e al riutilizzo di olii usati.
Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691;
Decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475;
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

39 Procedimento per l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.

40 Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l’esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.

41 Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi gpl.
Regio decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 giugno 1927, n.1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.359.

42 Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati -
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

43 Tutela dall’inquinamento acustico - Rumore nell'ambiente esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico competente acustica ambientale.
Codice penale, articolo 659 ;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

44 Autorizzazione alla custodia, all’utilizzo e al trasporto di gas tossici.
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

45 Produzione e commercializzazione di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

1.AllA.9 IL GOVERNO

Nell'Allegato A), sopprimere i procedimenti n. 6 e n. 26

1.AllA.10 LUBRANO DI RICCO



Nell'Allegato A), inserire la seguente voce:

15-bis) Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal Tribunale.
Articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581."

1.AllA.6 BESOSTRI

Nell'Allegato A), inserire la seguente voce:

15-bis) Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112."

1.AllA.7 BESOSTRI


Nell'Allegato A), inserire la seguente voce:

19-bis) Procedimento per la denuncia di inizio di attività.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662."

1.AllA.5 BESOSTRI


Al numero 25 dell'Allegato A, sopprimere dalle parole: "Testo unico delle disposizioni", fino alle parole: "30 giugno 1965, n. 1124".

1.AllA.1 MARCHETTI

Sopprimere il numero 34 dell'Allegato A.

1.AllA.2 MARCHETTI

Nell'Allegato A) aggiungere le seguenti voci:

39-bis) Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e seguenti

39-ter) Procedimento di iscrizione del notaio trasferito
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 41 e seguenti

39-quater) Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 51 e seguenti

39-quinquies) Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45
R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 65 e seguenti

39-sexies) Redazione di atti pubblici in lingua straniera
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55


1.AllA.3 PASTORE

Nell'Allegato A) aggiungere le seguenti voci:

39-bis) Semplificazione per i privati delle modalità di conservazione dei documenti su microfilm
Regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694".

1.AllA.4 PARDINI

1.AllA.8 (identico all'1.AllA.4) PASTORE, GRILLO

Sostituire l'Allegato B), con il seguente:

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I PROCEDIMENTI INDICATI


1. Regio decreto 18 giugno 1931, n.773, articolo 62;
regio decreto 6 maggio 1940 n.635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e custodi).

2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8, comma 11.
(Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione).

3. Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).


1.AllB.3 IL GOVERNO


Nell'Allegato B, sopprimere il procedimento n. 7.

1.AllB.4 LUBRANO DI RICCO



Dopo il numero 11 dell'Allegato B, inserire il seguente numero:

"11-bis). Sopprimere il capo III e il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199".

1.AllB.1 MARCHETTI


Nell'allegato B), inserire le seguenti voci:

"11-bis). Ruolo stimatori e pesatori pubblici.
D.M. 11 luglio 1983 e D.M. 14 febbraio 1984.

11-ter). Elenco dei verificatori di impianti.
Legge 5 marzo 1990, n. 14, D.P.R. 6 dicembre 1990, n. 447, articolo 9, D.M. 22 aprile 1992."

1.AllB.2 BESOSTRI

Art. 2

Sostituire l'articolo, con il seguente:
"Art. 2

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, alle relative disposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzate anche nei rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze da essa custoditi."

2.2 IL GOVERNO
Al comma 1, sostituire le parole da: "possono" fino alla fine del comma, con le seguenti: "si applicano anche ai rapporti intercorrenti tra soggetti privati qualora tutti gli interessati dichiarino di volersene avvalere".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "Nel caso in cui intendano avvalersi della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive" con le seguenti: "In tal caso".

2.1 PASTORE

Art. 3


Al comma 1, sostituire le parole da: "Il Consiglio" fino a: "segnalano" con le seguenti: "Dopo la lettera g) dell'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente: “h) segnalare”".

3.1 PASTORE

Art. 4

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 4

1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è aggiunto il seguente articolo: “Art. 27-bis. 1. Le amministrazioni, enti e autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27 che precedono, attività istruttorie nell'ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli investimenti produttivi, provvedono all'adozione delle misure organizzative necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al citato regolamento.”".

4.1 PASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le suddette attività istruttorie, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, devono essere attivate congiuntamente."

4.2 MAGNALBO', PASQUALI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
"Art. 4-bis

1. Nei confronti del titolare di licenza per l'esercizio di albergo o di altro esercizio ricettivo anche non convenzionale, di licenza per attività di trattenimento, ovvero di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, non è richiesto il possesso di ulteriore licenza per installare nei locali e mettere a disposizione dei clienti biliardi e altri giochi leciti, apparecchi radiotelevisivi, di riproduzione sonora e visiva, postazioni di collegamento a reti multimediali, ed altri apparecchi similari.
2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica per l'installazione o uso degli apparecchi di cui all'articolo 110 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. In tali casi è necessario che l'installazione o l'uso siano specificamente annotati nella licenza o autorizzazione di cui al comma 1, previa verifica della rispondenza degli apparecchi che si intende installare o utilizzare alle disposizioni di legge o di regolamento che li disciplinano.
3. Sono richieste la licenza di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le verifiche di cui all'articolo 80 del medesimo Testo Unico qualora l'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 in sale o locali di capienza superiore a 50 persone configuri un'attività di trattenimento.".

4.0.1 IL GOVERNO



Art. 5

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Dopo l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente: “Art. 27-bis 1. Le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti erogatori di servizi pubblici definiscono e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tempi massimi di attesa degli utenti negli uffici a diretto contatto con il pubblico.”".

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: "di cui al comma 1".

5.1 PASTORE


Al comma 2, sostituire le parole da: "legge" fino a: "modificazioni", con le seguenti: "presente legge".

5.2 PASTORE

Al comma 3, dopo le parole: "verificare periodicamente", sopprimere la parola: "anche"; sostituire le parole: "il rispetto di quanto disposto ai sensi del comma 1," con le seguenti: "il rispetto di quanto disposto dai commi precedenti e dal comma 4".

5.4 LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: "ove possibile", con la seguente: "gradualmente".

5.5 LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, sostituire le parole: "ove possibile", con le seguenti: "entro 18 mesi".

5.6 LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-bis. E' in ogni caso fatta salva l'autonomia organizzativa e funzionale delle autonomie locali".

5.3 IL GOVERNO