FINANZE E TESORO (6a)
MARTEDÌ 9 MARZO 1999

237a Seduta
Presidenza del Presidente
ANGIUS

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE
(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

In conseguenza del parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti all'articolo 12 e su quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso, il Presidente ANGIUS dichiara inammissibili i seguenti emendamenti:12.0.100/15, 12.0.100/16, 12.0.100/17, 12.0.100/18, 12.0.100/33, 12.0.100/36, 12.0.100/39, 12.0.100/47, 12.0.100/48, 12.0.100/49, 12.0.100/50, 12.0.100/53, 12.0.100/63, 12.0.100/64, 12.0.100/65, 12.0.100/66, 12.0.100/67, 12.0.100/68, 12.0.100/69, 12.0.100/70, 12.0.100/72, 12.0.100/73, 12.0.100/75, 12.0.100/76, 12.0.100/77, 12.13, 12.14, 12.0.200/3, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.6, 12.0.8, 12.0.9, 12.0.10, 12.0.13, 12.0.18, 12.0.23, 12.0.24, 12.0.29, 12.0.32, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42, 12.0.45, 12.0.46, 12.0.51, 12.0.54, 12.0.56, 12.8, 12.10, 12.17, 12.0.200/2, 12.0.7, 12.0.21, 12.0.22, 12.0.50, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.35, 12.0.36, 12.0.37, 12.0.39, 12.0.44 e 12.0.60. Sugli emendamenti 12.0.100/22, 12.0.100/23, 12.0.100/24, 12.0.100/40 e 12.0.301, il parere è contrario.
Il parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione alla alinea dopo le parole «perequare il prelievo impositivo» delle altre «nonché al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali», alla soppressione della lettera a), alla introduzione nella lettera d), prima delle parole «fissazione periodica», delle altre «determinazione e successiva» e alla riformulazione del comma 9, al fine di sostituire le parole da «risorse di cui al fondo speciale» fino alla fine del periodo, con il riferimento al fondo speciale, accantonamento del Ministero delle finanze.
Il parere di nulla osta sugli emendamenti 12.0.304 e 12.18 - continua il Presidente - è, altresì, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 10.100; il parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.200 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria che escluda oneri a carico del bilancio dello Stato relativamente all'intero articolo aggiuntivo introdotto dall'emendamento e alla soppressione delle parole «pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998.».
In relazione agli emendamenti 12.0.25 e 12.0.26 si osserva che l'approvazione dell'emendamento 5.100 rende inutilizzabile la relativa copertura, e che è opportuno sopprimere la clausola di copertura - non necessaria e non correttamente formulata - degli emendamenti 12.0.38, 12.0.47 e 12.0.48.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo.

L'emendamento 12.1 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l'emendamento 12.2 viene ritirato dal senatore CIMMINO.

Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 12.3 e 12.5.

Accogliendo l'invito del RELATORE, la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 12.4.

Il senatore CIMMINO ritira poi l'emendamento 12.6.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario VIGEVANI hanno invitato i proponenti al ritiro, interviene il senatore D'ALÌ, che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 12.7, ricordando che l'autorizzazione all'esercizio di scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal CONI debba comunque prevedere una deroga alle disposizioni del codice penale che vietano il gioco d'azzardo.

Posto ai voti, l'emendamento 12.7 viene respinto.

Sull'emendamento 12.18, presentato dal Governo, il Relatore BONAVITA esprime parere favorevole, preannunziando peraltro la presentazione in Assemblea di un ulteriore emendamento riferito al comma 1 dell'articolo 12.

Posto ai voti, l'emendamento 12.18 viene approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 12.9.

Vengono poi dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti gli emendamenti 12.11 e 12.12.

Sull'emendamento 12.15, finalizzato ad introdurre il gioco del Bingo in concessione alla struttura che gestisce il gioco automatizzato del lotto, il RELATORE invita i presentatori al ritiro, facendo presente che tale tematica potrà essere ricompresa nell'emendamento al comma 1 dell'articolo 12 da lui stesso preannunziato per l'Assemblea.

Il senatore POLIDORO ritira quindi l'emendamento 12.15.

Accogliendo l'invito del RELATORE e del SOTTOSEGRETARIO la senatrice THALER AUSSERHOFER ritira l'emendamento 12.16, finalizzato ad impedire la raccolta e l'accettazione di scommesse sulle corse di levrieri, preannunziando però la ripresentazione dell'emendamento in Assemblea allo scopo di sollecitare il Governo ad approfondire attentamente la questione.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 12.0.100 del Governo, in materia di tassazione degli immobili.

Il senatore D'ALÌ illustra il subemendamento 12.0.100/2, finalizzato a sopprimere la delega conferita al Governo con la legge 23 dicembre 1996 in materia di estimi catastali: dall'esercizio di quella delega, infatti, è scaturita una riforma dei valori degli estimi catastali che, a legislazione vigente, comporterà sicuramente un notevolissimo aggravio del prelievo tributario riferito agli immobili. Da qui nasce la proposta del Governo volta a neutralizzare tali perniciosi effetti. Si tratta quindi di un intervento ex post, disorganico ed affrettato, che certamente non riuscirà ad evitare il temuto incremento del prelievo tributario. Poichè allo stato attuale la tassazione sugli immobili ha già raggiunto livelli elevatissimi sarabbe stato meglio affrontare l'intera materia con un disegno di legge apposito da esaminare senza vincoli temporali.
Il subemendamento 12.0.100/7, invece, specifica opportunamente che la disciplina recata dalla lettera a) del comma 1, debba valere per ciascuna fattispecie impositiva.
Il subemendamento 12.0.100/10, inoltre, è finalizzato ad evitare che la data di decorrenza di applicazione dei nuovi estimi sia fissata unicamente con norma regolamentare.
Il subemendamento 12.0.100/23, unitamente agli emendamenti, riferiti alla lettera d) del comma 1, scaturiscono dalla netta contrarietà della propria parte politica al meccanismo dei coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, che introducono surrettiziamente un meccanismo di imposta simile alla famigerata minimum tax.
Sempre in relazione alla genericità dei principi di delega contenuti nell'emendamento, egli illustra poi il subemendamento 12.0.100/30, volto a determinare una soglia al di sotto della quale prevedere le eventuali misure agevolative.
Il subemendamento 12.0.100/38 è finalizzato a intodurre un ulteriore principio di delega, prevedendo la rideterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della valutazione automatica degli immobili.
Alla lettera f) del comma 1, attraverso il subemendamento 12.0.100/41, occorre sopprimere la limitazione dell'applicazione della detrazione ivi prevista.
L'oratore illustra poi il subemendamento 12.0.100/51, riproponendo la proposta più volte avanzata dal Gruppo di Forza Italia di eliminare definitivamente l'imposta sulle donazioni e successioni.
Il subemendamento 12.0.100/60 è volto infine a ricondurre alla competenza delle Commissioni parlamentari permanenti la valutazione degli schemi di decreto. Egli rinuncia ad illustrare i rimanenti subemendamenti presentati all'emendamento 12.0.100.

Il relatore BONAVITA illustra il subemendamento 12.0.100/90 predisposto in ossequio al parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

Il senatore PEDRIZZI illustra congiuntamente i subemendamenti da lui presentati, giudicando negativamente le disposizioni di delega in materia di tassazione degli immobili. L'esercizio della delega in questione, infatti, con l'introduzione di un'aliquota agevolata del 19 per cento sui redditi immobiliari, favorirà direttamente i percettori di redditi medio-alti. L'oratore analizza quindi dettagliatamente l'impatto della nuova normativa sui diversi scaglioni di reddito per comprovare il giudizio precedentemente formulato, in base al quale la nuova normativa non potrà che favorire i percettori di redditi medio-alti.
Il subemendamento 12.0.100/11 è finalizzato ad evitare che la fissazione della data di decorrenza di applicazione dei nuovi estimi avvenga con regolamento ministeriale.
Il subemendamento 12.0.100/19 invece, è finalizzato a non porre limitazioni all'applicazione dell'aliquota del 19 per cento ai redditi di fabbricati, in modo da evitare discriminazioni.
Sempre con la stessa finalità, il subemendamento 12.0.100/22 prevede che l'aliquota del 19 per cento si applichi, senza alcuna limitazione, per i redditi derivanti da locazione.
Il subemdamento 12.0.100/27, invece va incontro alla condizione, molto diffusa, di coloro che, per varie ragioni, danno in affitto l'abitazione principale e abitano in un immobile a sua volta preso in affitto: si prevede infatti la compensazione ai fini IRPEF del canone percepito per la locazione dell'unica unità immobiliare di proprietà con il canone corrisposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Egli aggiunge infine la firma al subemendamento 12.0.100/51.

Il senatore TAROLLI rinunzia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati.

Il senatore ALBERTINI illustra il subemendamento 12.0.100/37, finalizzato a prevedere una riduzione dell'aliquota minima dell'ICI e corrispondente applicazione dell'aliquota massima, capovolgendo il criterio recato dalla lettera e) del comma 1. Egli rinunzia ad illustrare i rimanenti subemendamenti da lui presentati.

Il senatore PASQUINI illustra il subemendamento 12.0.100/44, volto a prevedere agevolazioni fiscali per quelle imprese che provvedano al reperimento di alloggi nel territorio nel quale operano da destinare a lavoratori immigrati o provenienti da altre regioni d'Italia.

Il senatore D'ALÌ aggiunge la firma a tale subemendamento.

Si intendono illustrati tutti i rimanenti subemendamenti riferiti all'emendamento 12.0.100.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti presentati agli emendamenti del Governo 12.0.150 e 12.0.200.

Il senatore D'ALÌ fa presente che il subemendamento 12.0.150/1, che formalmente ha un carattere eccezionale e forse non proponibile, intende rafforzare la contrarietà dei senatori del Gruppo di Forza Italia all'emendamento aggiuntivo in materia di collegamento tra amministrazione finanziaria e altre banche dati.

Il senatore PEDRIZZI motiva la contrarietà dei senatori di Alleanza Nazionale all'emendamento 12.0.150 ricordando che l'orientamento pervasivo della proposta governativa ricorda il tentativo, avanzato qualche anno fa, di istituire un servizio di controllo e sorveglianza dei dati reddituali dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria.

Il senatore D'ALÌ illustra poi il subemendamento 12.0.150/3, finalizzato a ricondurre nell'alveo delle amministrazioni pubbliche tutti i soggetti abilitati a interconnettersi con la banca dati del Ministero delle finanze.

Si danno quindi per illustrati i restanti subemendamenti presentati all'emendamento 12.0.150.

Nell'illustrare il subemendamento 12.0.200/1 il senatore LAURO, pur avendo presente l'eccezionalità e forse la non proponibilità dello stesso, chiarisce che l'intera materia delle tasse e dei diritti marittimi rientra nella competenza della 8a Commissione permanente alla quale è assegnato un disegno di legge di modifica della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Egli peraltro chiede al rappresenante del Governo di definire con esattezza le entrate derivanti dalla tassa di stazionamento.

Il senatore ROSSI rinuncia ad illustrare il subemendamento 12.0.200/4.

Il relatore BONAVITA illustra il subemendamento 12.0.200/500, presentato in ossequio al parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

Il sottosegretario VIGEVANI non ritiene infondata l'osservazione del senatore Lauro circa la competenza ad esaminare l'emendamento in materia di tasse e diritti marittimi e si riserva di illustrare l'orientamento del Governo in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3599

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.
12.1
Cò, Crippa, Russo Spena

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. Il Ministro delle finanze può disporre l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative a eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal CONI, da parte di uno o più soggetti idonei all'attività di raccolta del gioco ai sensi della normativa in materia, scelti attraverso gare da indirsi non oltre il 31 dicembre 1999, e previa verifica delle condizioni di legittimità dello svolgimento delle competizioni predisponendo vincoli che evitino eventuali conflitti d'interesse tra organizzazione delle competizioni, raccolta delle scommesse, proprietà degli impianti sportivi, controllo dei mezzi di comunicazione su cui tali competizioni venissero diffuse. Con riferimento a tali nuove scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1998, n. 400 o adotta provvedimenti non aventi natura normativa, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni, nonchè l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa, in conformità con le analoghe condizioni già in essere per altre tipologie di scommessa. Il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il ministro delle finanze può prevederne l'accettazione, seguendo il medesimo procedimento di gara su indicato, anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale o on-line in tempo differito.
2. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente al CONI e all'UNIRE quote, rispettivamente non superiori al 20 e al 10 per cento dei prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e di spese.
3. Per quanto concerne le scommesse sportive, autorizzate con legge n. 449 del 1997 e successivi decreti del Ministro delle finanze, n. 169 dell'8 aprile 1998 e n. 174 del 2 giugno 1998, al fine di aumentare il gettito derivante da dette scommesse, il Ministro delle finanze può disporre, nelle more dell'effettuazione delle relative gare di cui alla legge n. 449, articolo 25, comma 1, l'accettazione delle scommesse a riversamento al totalizzatore su eventi sportivi gestiti o svolti sotto il controllo del CONI presso le ricevitorie dei concessionari, dove vengono già oggi raccolte le giocate di analoghe scommesse, purchè provvisti di licenza di pubblica sicurezza».
12.2
Cimmino, Napoli Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - 1. Il Ministro delle finanze può disporre l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative a eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal CONI, da parte di uno o più soggetti idonei all'attività di raccolta del gioco ai sensi della normativa in materia, scelti attraverso gare da indirsi non oltre il 31 dicembre 1999, e previa verifica delle condizioni di legittimità dello svolgimento delle competizioni predisponendo vincoli che evitino eventuali conflitti d'interesse tra organizzazione delle competizioni, raccolta delle scommesse, proprietà degli impianti sportivi, controllo dei mezzi di comunicazione su cui tali competizioni venissero diffuse. Con riferimento a tali nuove scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o adotta provvedimenti non aventi natura normativa, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni, nonchè l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa, in conformità con le analoghe condizioni già in essere per altre tipologie di scommessa. Il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione, seguendo il medesimo procedimento di gara su indicato, anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purchè utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale o on-line in tempo differito.
2. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente al CONI e all'UNIRE quote, rispettivamente non superiori al 20 e al 10 per cento dei prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e di spese.
3. Per quanto concerne le scommesse sportive, autorizzate con legge n. 449 del 1997 e successivi decreti del Ministro delle finanze, n. 169 dell'8 aprile 1998 e n. 174 del 2 giugno 1998, al fine di aumentare il gettito derivante da dette scommesse, il Ministro delle finanze può disporre, nelle more dell'effettuazione delle relative gare di cui alla legge n. 449, articolo 25, comma 1, l'accettazione delle scommesse a riversamento al totalizzatore su eventi sportivi gestiti o svolti sotto il controllo del CONI presso le ricevitorie dei concessionari, dove vengono già oggi raccolte le giocate di analoghe scommesse, purchè provvisti di licenza di pubblica sicurezza».
12.3
Montagnino, Erroi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro delle finanze può disporre con decreto l'accettazione di scommesse, a totalizzatore o a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per determinare le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le scommesse sportive a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione da parte dei soggetti che utilizzano una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale».
12.4
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Al comma 1, dopo le parole: «eventi sportivi diversi», inserire le seguenti: «dalle corse di levrieri,».
12.5
Pieroni, Ripamonti

Al comma 1, dopo le parole: «diversi dalle corse dei cavalli e delle competizioni organizzate dal CONI» inserire le seguenti: «e da quelle previste dalla legge 23 marzo 1940, n. 217».
12.6
Napoli Roberto, Cimmino

Al comma 1, sostituire le parole: «in concessione» con le seguenti: «previa autorizzazione ovvero gara europea».
12.7
Ventucci, D'Alì, Costa

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono altresì riconosciuti come soggetti abilitati all'accettazione di scommesse a quota fissa le società residenti all'estero ed operanti per il tramite di agenzie di intermediazione italiane. Le stesse vengono riconosciute soggetto passivo d'imposta al netto dei prelievi già trattenuti all'estero».
12.8
Ventucci, D'Alì, Costa

Al comma 2, sostituire le parole: «ha facoltà di destinare», con l'altra: «destina».
12.9
Reccia, Cusimano, Bettamio, Pedrizzi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.
4. Per le giocate all'estero vengono considerati soggetti passivi gli intermediari italiani.
12.10
Pedrizzi

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, è dovuta una imposta unica nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nell'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Tra i tipi di scommesse regolate dal presente decreto vengono considerate anche le giocate effettuate all'estero per il tramite di intermediari italiani».
12.11
Pedrizzi

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169, dopo la lettera a) inserire la seguente: “a-bis) finanziamento di progetti, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, mirati alla costruzione e gestione di strutture di accoglienza per i cavalli dismessi dagli ippodromi, dai maneggi e dalle vetture da piazza a trazione ippica”».
12.12
Pieroni, Ripamonti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I proventi del lotto sono destinati per il recupero dei beni architettonici e per il finanziamento di progetti ammessi con riserva e non finanziati per insufficiente assegnazione di fondi, nell'ambito degli interventi per il Giubileo del 2000, alla provincia di Ascoli Piceno, penalizzata per il mancato inserimento della “Salaria” tra le vie giubilari».
12.13
Scopelliti

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Utilizzo dei proventi del lotto da destinare al recupero dei beni architettonici per finanziare i progetti ammessi con riserva e non finanziati per insufficiente assegnazione di fondi, nell'ambito degli interventi per il Giubileo del 2000.
12.14
D'Alì, Ventucci, Costa

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad introdurre, con apposito regolamento, il gioco del Bingo mediante concessione in via temporanea alla struttura che gestisce il gioco automatizzato del lotto. Il periodo sperimentale non può eccedere i quattro anni con l'utilizzo di non più di quattrocento esercizi. La struttura affidataria per l'avvio e l'esercizio dell'attività sperimentale potrà avvalersi di società dell'Unione Europea notoriamente esperta nell'esercizio di tale attività costituendo idonei rapporti societari. Alla fine del periodo sperimentale saranno banditi concorsi europei per l'affidamento dell'esercizio di detti giochi».
12.15
Castellani, Polidoro

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 24 è abrogato il comma 29».
12.16
Thaler Ausserhofer, Pinggera, Dondeynaz

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».
12.17
Pedrizzi

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha facoltà di destinare annualmente i prelievi di cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:

a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalità sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte della quota residua.

Per l'anno 1999 è attribuito all'UNIRE, per l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un contributo di lire 50 miliardi.

3. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, è autorizzata la spesa di un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000».
12.18
Il Governo

All'emendamento 12.0.100, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole da: «di cui al comma 1» fino a: «ivi previsti» con le seguenti: «delle somme versate per la conduzione di contratti di locazione relativi all'abitazione di residenza»; inoltre al comma 9, sopprimere il primo periodo e sostituire le parole: «7 e 8» con le seguenti: «1 e 2».
12.0.100/1
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con il seguente:

«1. Il comma 154 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è soppresso».
12.0.100/2
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «è delegato ad emanare» con le altre: «è impegnato a presentare un disegno di legge».
12.0.100/3
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo le parole: «nove mesi», inserire le altre: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti».
12.0.100/4
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “perequare il prelievo impositivo”, inserire le altre: “nonchè al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali”;
b) sopprimere la lettera a);
c) alla lettera d) , prima delle parole: “fissazione periodica” premettere le altre: “determinazione e successiva”;
d) al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze”».
12.0.100/90
Il Relatore

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).
12.0.100/5
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «evitare aggravi» con le altre: «fissare il principio dell'invarianza della pressione fiscale sul singolo contribuente».
12.0.100/6
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «aggravi» inserire le parole: «per ciascuna fattispecie impositiva».
12.0.100/7
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «aggravi» inserire le altre: «per ciascuna fattispecie impositiva».
12.0.100/8
Pedrizzi, Collino

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «aggravi» inserire le parole: «per ciascuna fattispecie impositiva».
12.0.100/9
Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferma restando» con le altre: «fermi restando i criteri per la revisione delle tariffe d'estimo individuati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e».
12.0.100/10
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferma restando» con le seguenti: «fermi restando i criteri per la revisione delle tariffe d'estimo individuati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e».
12.0.100/11
Pedrizzi, Collino

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ferma restando» con le seguenti: «fermi restando i criteri per la revisione delle tariffe d'estimo individuati dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e».
12.0.100/12
Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere le lettere b), d), f), i).
12.0.100/13
Pedrizzi, Collino

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).
12.0.100/14
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

«b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta dei redditi delle persone fisiche con un'aliquota del 12,50 per cento e con una detrazione dell'imposta di lire 1.500.000 per la prima casa e pari al 27 per cento per i redditi derivanti da altre unità immobiliari, fermo restando il vigente regime di deduzioni».
12.0.100/15
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:

«b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta dei redditi delle persone fisiche con un'aliquota del 12,50 per cento e con una detrazione dell'imposta di lire 1.500.000 per la prima casa e pari al 27 per cento per i redditi derivanti da altre unità immobiliari, fermo restando il vigente regime di deduzioni».
12.0.100/16
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) non tassabilità ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche dell'immobile adibito dal proprietario ad abitazione principale, sua e dei familiari conviventi. In relazione alle disponibilità di bilanciio potrà essere previsto un regime transitorio di durata triennale durante il quale la rendita castatale sarà ancora tassabile in base ai criteri attualmente vigenti, secondo un regime di progressiva diminuzione dell'onere fiscale;».
12.0.100/17
Pedrizzi, Collino

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «assoggettamento dei redditi dei fabbricati« con le altre: «esenzione a decorrere dal 1o gennaio 1999, per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categorie catastali A2, A3, A4 e A5, adibite a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Esenzione per gli stessi soggetti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Le amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stessa alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre un'aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta: ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente lettera b) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, l'amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore. Assoggettamento, per i proprietari di non più di tre abitazioni nell'intero territorio nazionale di categoria castastale A2, A3, A4 e A5, dei redditi dei fabbricati».

Conseguentemente, alla stessa lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera b), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».
12.0.100/18
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa».
12.0.100/19
Pedrizzi, Collino

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa».
12.0.100/20
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa».
12.0.100/21
Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d)».
12.0.100/22
Pedrizzi, Collino

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d)».
12.0.100/23
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d)».
12.0.100/24
Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «i tassi di rendimento di cui alla lettera d)», con le seguenti: «il maggior importo tra i tassi di rendimento di cui alla lettera d) ed i valori reddituali di estimo».
12.0.100/25
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell'unità immobiliare stessa;», inserire le seguenti: «adeguamento automatico della deduzione relativa all'abitazione principale ai nuovi estimi catastali;».
12.0.100/26
Albertini

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «la previsione di compensazione ai fini IRPEF del canone percepito per la locazione dell'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, con il canone corrisposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale;».
12.0.100/27
Pedrizzi

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «eventuali».
12.0.100/28
Albertini

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) determinazione ed individuazione delle agevolazioni eventuali tese a impedire l'aumento dell'onere fiscale per effetto del nuovo regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi soggetti all'aliquota prevista per i primi tre scaglioni e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:».
12.0.100/29
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «più bassi», con le seguenti: «inferiori a lire 70 milioni lordi».
12.0.100/30
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c)-bis. Abrogazione dell'articolo 34 del TUIR del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 limitatamente ai proprietari di abitazione che stipulino contratti di locazione secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998;».
12.0.100/31
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c)-bis. Previsione di eventuali misure agevolative, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi derivanti da locazione per uso abitativo di durata non inferiore a quattro anni;».
12.0.100/32
Thaler Ausserhofer

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera d).
12.0.100/33
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «convenzionali».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: «dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale», con le seguenti: «della necessità di ridurre il carico complessivo del prelievo fiscale ed il carico specifico del settore immobiliare»
12.0.100/34
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «convenzionali».
12.0.100/35
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «in misura tale» fino alla fine della lettera con le seguenti: «in modo tale da prevedere l'esenzione totale per i titolari di unica casa, sull'intero territorio nazionale, adibita a propria abitazione principale e l'introduzione contestuale di un'aliquota pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul territorio comunale non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi e per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta. Ai comuni che adottano per intero quanto previsto dalla presente lettera e) e che dimostrano un'entrata inferiore relativa all'ICI causata da detta adozione, in attesa della compartecipazione degli stessi alle entrata fiscali generali dello Stato, è corrisposta dall'Amministrazione statale la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore».

Conseguentemente, alla stessa lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera e), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».
12.0.100/36
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dall'applicazione dell'aliquota minima vigente, e corrispondente riduzione dell'aliquota massima;» con le seguenti: «dalla riduzione dell'aliquota minima vigente, e dall'applicazione dell'aliquota massima oggi vigente».
12.0.100/37
Albertini

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) rideterminazione dei coefficienti di capitalizzazione ai fini della valutazione automatica degli immobili, fissati dall'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 evitando maggiori oneri per il contribuente rispetto alla vigente normativa».
12.0.100/38
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) previsione di ammettere in deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche l'importo del canone di locazione pagato nel periodo d'imposta dal conduttore relativamente all'abitazione principale che sia dimora abituale sua e dei familiari conviventi. In relazione alle disponibilità di bilancio potrà essere previsto un regime transitorio di durata triennale durante il quale la deduzione sarà ammessa in misura ridotta, secondo un regime di progressivo aumento percentuale dell'importo deducibile in ciascun periodo d'imposta;».
12.0.100/39
Pedrizzi, Collino

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituzione di una detrazione relativa al canone di locazione non inferiore al 40,5 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in favore dei conduttori contribuenti che ricadono nei primi tre scaglioni di reddito, che non posseggono nessuna casa di proprietà nel territorio comunale in cui dimorano e che non posseggono più di una casa di proprietà sull'intero territorio nazionale e limitatamente alla abitazione principale, a partire dall'anno di imposta 1999 e in rapporto a qualsiasi tipo di contratto di locazione. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui alla presente lettera f), si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».
12.0.100/40
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «limitatamente» fino a: «principale e».
12.0.100/41
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «, avuto» fino alla fine della lettera.
12.0.100/42
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata;».
12.0.100/43
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) istituzione di sgravi fiscali al reddito d'impresa per le aziende che, in modo singolo o associato, provvedono al reperimento di alloggi nel territorio da destinare ai lavoratori non in grado di superare altrimenti i problemi di mobilità e di disagio abitativo, e al pagamento di una quota dell'affitto diretto o convenzionale;».
12.0.100/44
Pasquini, Morando, D'Alì

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «rimodulazione», con l'altra: «riduzione».
12.0.100/45
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), dopo la parola: «trasferimenti», inserire le seguenti: «in conseguenza dei nuovi valori di estimo senza maggiori oneri per il contribuente».
12.0.100/46
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «mediante applicazione dei valori ridotti a quelli di estimo», con le seguenti: «mediante determinazione di nuove aliquote che determinino un minor onere per il contribuente».
12.0.100/47
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) L'imposta sulle successioni e donazioni, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992, n. 637 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministro delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».

Conseguentemente, all'emendamento 2.24, sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Dai decreti legislativi di cui al comma 4 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato superiori a 1.000 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. A detti oneri si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 6 a 10, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), e comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 6 è rideterminata nella misura del 28 per cento».
12.0.100/48
Pastore, D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. Soppressione della tassa di successione sugli immobili relativamente ai rapporti di parentela fino al terzo grado».
12.0.100/49
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. Soppressione della tassa di successione sugli immobili relativamente alla discendenza o ascendenza diretta».
12.0.100/50
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, alla lettera h), sopprimere le seguenti parole: «, sulle successioni e donazioni».
12.0.100/51
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Pedrizzi

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, alla lettera h), sostituire da: «armonizzazione», a: «donazioni», con le seguenti parole: «armonizzazione e semplificazione, anche mediante unificazione, nonchè autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni, sull'incremento di valore degli immobili».
12.0.100/52
Pastore, D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) soppressione dell'imposta di successione per gli immobili».
12.0.100/53
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) L'imposta di bollo, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1992 n. 642 e successive modificazioni, è soppressa a decorrere dal 1o gennaio 2002.
Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dal 1o gennaio successivo, sono ridotte le aliquote della suddetta imposta o sono estese le esenzioni dalla medesima, compensando il minor gettito con l'aumento di altre imposte indirette, di tributi, tariffe e proventi comunque denominati dovuti per gli stessi atti od operazioni soggetti all'imposta di bollo ridotta o soppressa.
Con regolamento da adottare a norma dell'articolo 17, comma tre, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministero delle finanze è disposta l'abrogazione delle norme comunque disciplinanti l'imposta in oggetto o che alla medesima fanno riferimento e vengono disposte le necessarie norme di coordinamento».
12.0.100/54
Pastore, D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis). Abrogazione della disposizione di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 27 aprile 1990 n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990 n. 165 e sua eventuale sostituzione con dichiarazione di altro contenuto e di diversa efficacia».
12.0.100/55
Pastore, D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).
12.0.100/56
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, lettera m), alla fine aggiungere: «con espressa dichiarazione di abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari non più compatibili con la nuova disciplina».
12.0.100/57
Pastore, D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, sopprimere la lettera n).
12.0.100/58
Thaler Ausserhofer

All'emendamento 12.0.100, al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis). Esclusione di parametri di calcolo automatico di redditività da locazione per gli immobili sfitti».
12.0.100/59
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 2, sostituire le parole da: «alla Commissione» fino a: «662» con le seguenti: «alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione».
12.0.100/60
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il suddetto parere ha valore vincolante».
12.0.100/61
Thaler Ausserhofer

All'emendamento 12.0.100, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le controversie che riguardano la determinazione e la revisione delle tariffe d'estimo nonchè l'individuazione delle microzone catastali omogenee di cui all'articolo 3, comma 154, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono demandate alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, con la facoltà di ricorrere ai mezzi di prova di cui all'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642».
12.0.100/62
Thaler Ausserhofer

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, sostituire le parole: «1.100.000» con le altre: «1.500.000».
12.0.100/63
Russo Spena, Cò, Crippa

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, modificare le parole: «fino a lire 1.100.000» con le parole: «fino a lire 1.400.000».
12.0.100/64
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, modificare le parole: «fino a lire 1.100.000» con le altre: «fino a lire 1.400.000».
12.0.100/65
Pedrizzi, Collino

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, sostituire: «1.100.000» con: «1.400.000».
12.0.100/66
Castellani

All'emendamento 12.0.100, al comma 5, sostituire le parole: «fino a lire 1.100.000» con le altre: «fino a lire 1.400.000».
12.0.100/67
Tarolli

All'emendamento 12.0.100, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. A decorrere dal periodo di imposta 1999, se alla formazione del reddito complessivo concorre il reddito dell'unità immobiliare adibito ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito un importo fino a lire 1.400.000».
12.0.100/68
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «Per il periodo d'imposta» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta».
12.0.100/69
Rossi

All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «Per il periodo» con le seguenti: «Dal periodo»; conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «lo stesso periodo d'imposta» con le seguenti: «l'anno 1999».
12.0.100/70
Thaler Ausserhofer

All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sopprimere le parole: «spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione».
12.0.100/71
Castellani

All'emendamento 12.0.100, al comma 7, sostituire le parole: «1.400.000» con le altre: «1.500.000».
12.0.100/72
Russo Spena, Cò, Crippa.

All'emendamento 12.0.100, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 2 e 10, legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei conduttori, è stabilita per il periodo di imposta 1999, limitatamente alla loro abitazione principale, nella misura del 75 per cento del canone».
12.0.100/73
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.100, al comma 8, sostituire le parole: «secondo le procedure di cui al comma 2» con le altre: «, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
12.0.100/74
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento del Governo 12.0.100, comma 8, sostituire la parola «300» con le altre: «1.000».

Conseguentemente:

«All'onere derivante dalle misure agevolative di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze».
12.0.100/75
Cò, Crippa, Russo Spena

All'emendamento del Governo 12.0.100, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti commi:

9-bis. Il canone percepito per l'unica unità immobiliare di proprietà, già adibita ad abitazione principale, non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF sino a concorrenza del canone corrisposto per altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
9-ter. Salvo quanto disposto al comma precedente, la suddetta unità immobiliare è soggetta alla disciplina tributaria vigente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale».
12.0.100/76
Pedrizzi

All'emendamento 12.0.100, aggiungere i seguenti commi:

«9-bis. Ai fini della determinazione dell'aliquota relativa all'imposta di registro ed all'imposta sul valore aggiunto da applicarsi ai trasferimenti di unità abitative non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969, acquistate dai militari in servizio permanente, non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge l'unità abitativa, prevista dall'articolo 3 comma 131, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
9-ter. La detrazione prevista dal comma 1, dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sempre concessa al personale militare in servizio permanente in riferimento ai mutui ipotecari per l'acquisto di un immobile costituente unica abitazione di proprietà prescindendo dal requisito della dimora abituale».
12.0.100/77
Albertini

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Modifica ai criteri di determinazione del reddito
delle unità immobiliari)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi in materia di tassazione degli immobili, per razionalizzare e perequare il prelievo impositivo, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei nuovi estimi catastali previsti dall'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ferma restando la fissazione con norma regolamentare della data di decorrenza di applicazione dei nuovi estimi;
b) assoggettamento dei redditi dei fabbricati, calcolati in conformità a quanto previsto alla lettera d), con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche con un'aliquota pari a quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i redditi derivanti da locazione o da altre forme di utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi, limitazione di tale regime alla parte che non eccede i tassi di rendimento di cui alla lettera d); modifica del vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati, basato sulla loro integrale inclusione nel reddito complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito, correlata al possesso dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata al periodo e alla quota di possesso dell'unità immobiliare stessa; facoltà del contribuente di scegliere tra i due regimi di tassazione;
c) previsione di eventuali misure agevolative, ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, in particolare per i redditi più bassi e per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per effetto del nuovo regime di tassazione;
d) fissazione periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di coefficienti convenzionali di redditività dei valori d'estimo delle unità immobiliari, dopo la rideterminazione di cui all'articolo 3, comma 154, della citata legge n. 662 del 1996, fermo restando il principio stabilito per il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto dei vincoli gravanti su di essi;
e) rideterminazione, a seguito della revisione degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia finanziaria, dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il medesimo gettito complessivo riveniente dall'applicazione dell'aliquota minima vigente, e corrispondente riduzione dell'aliquota massima;
f) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere dall'anno d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti, alla loro misura ed al tipo di contratto di locazione stipulato a norma dell'articolo 2 della legge citata;
g) rimodulazione delle imposte sui trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti rispetto a quelli di estimo;
h) armonizzazione, semplificazione e autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
i) coordinamento tra i criteri di tassazione dei redditi figurativi derivanti dalle unità immobiliari e di quelli effettivamente percepiti;
l) revisione delle ipotesi di non concorrenza totale o parziale alla formazione del reddito nonché di quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti i tributi ed armonizzazione della relativa disciplina;
m) coordinamento di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
n) disciplina dei procedimenti tributari relativi alle materie di cui alle lettere precedenti mediante regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per stabilire termini o modalità in via speciale o transitoria o straordinaria.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Commissione di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene reso secondo la procedura prevista dai commi 14 e seguenti dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con la medesima procedura di cui al comma 2, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4-quater, dell'articolo 34, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e delle relative pertinenze è soppresso a decorrere dal periodo di imposta 1999.
5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al comma 4, se alla formazione del reddito complessivo concorre il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si deduce, fino a concorrenza dell'ammontare del relativo reddito, un importo fino a lire 1.100.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
6. I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, contenuti nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per lo stesso periodo di imposta.
8. Il Governo è delegato ad emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 1, lettera f), nelle stesse ipotesi e condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300 miliardi.
9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, con esclusione dei commi 7 e 8, non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui commi 7 e 8, valutati rispettivamente in lire 675 miliardi e 300 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Fondo speciale istituito dall'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
12.0.100
Il Governo

Sopprimere l'emendamento 12.0.150
12.0.150/1
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

Sopprimere l'emendamento 12.0.50.
12.0.150/2
Pedrizzi, Collino

All'emendamento 12.0.150, sostituire le parole: «da altri titolari pubblici» con le seguenti: «da altre amministrazioni pubbliche».

Conseguentemente sopprimere le parola da: «ovvero» fino alla fine del comma.
12.0.150/3
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa

All'emendamento 12.0.150, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ovvero da soggetti che operano per conto di questi ultimi mediante trasmissione telematica ed informatica, ovvero operando interconnessioni».
12.0.150/4
Thaler Ausserhofer

All'emendamento 12.0.150, alla fine dell'articolo aggiungere il seguente periodo: «Le banche dati e i soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di aderire e soddisfare la richiesta dell'amministrazione finanziaria».
12.0.150/5
Russo Spena, Cò, Crippa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Collegamento con altre banche dati)

1. Nell'ambito delle proprie finalità di rilevante interesse pubblico, per favorire la semplificazione e la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti ed il perseguimento di una gestione economica delle sue attività, l'Amministrazione finanziaria nell'azione di contrasto delle violazioni degli obblighi tributari, nonchè di controllo e di esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali obblighi, raccoglie direttamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonchè delle altre disposizioni legislative vigenti, i dati necessari relativi ai contribuenti conservati nelle banche dati gestite da altri titolari pubblici, ovvero da soggetti che operano per conto di questi ultimi mediante trasmissione telematica ed informatica, ovvero operando interconnessioni. Le interconnessioni ed i collegamenti sono stabiliti su richiesta dell'Amministrazione finanziaria e sono gratuiti, salvo rimborso delle spese strettamente connesse all'eventuale trattamento dei dati effettuato dai soggetti gestori delle banche dati per consentirne l'acquisizione».
12.0.150
Il Governo

Sopprimere l'emendamento.
12.0.200/1
D'Alì, Vegas, Ventucci, Azzollini, Costa, Tarolli

All'emendamento 12.0.200, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato, da determinarsi in rapporto all'esigenza di garantire una effettiva autonomia finanziaria all'autorità portuale;».
12.0.200/3
Rossi

All'emendamento 12.0.200, al comma 1, alla lettera d), sopprimere la parola: «maggiori».
12.0.200/4
Rossi

All'emendamento 12.0.200, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a trasferire al demanio dei Comuni, nel cui abitato ricadono, i beni appartenenti al demanio lacuale statale a terra e relative pertinenze demaniali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) successione dei Comuni competenti per territorio nei rapporti giuridici ed economici in atto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1;
b) conferimento ai Comuni di tutte le funzioni relative alla determinazione e all'aggiornamento dei canoni concessori per le attività affidate in gestione, nonchè alla utilizzazione dei beni di cui al comma 1 e alla riscossione dei relativi proventi, anche mediante forme di compartecipazione per le singole realtà circumlacuali, costituendo appositi Consorzi;
c) riduzione dei trasferimenti finanziari dello Stato ai Comuni interessati, in misura pari alle entrate erariali derivanti dai canoni di concessione, determinati dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovuti per i beni appartenenti al demanio lacuale statale e trasferiti, al netto di eventuali oneri di manutenzione o di ammortamento iscritti nel bilancio dello Stato e mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni stessi».
12.0.200/2
Carpinelli, Capaldi

All'emendamento 12.0.200 sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: “pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998”;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Le disposizioni del presente articolo non devono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”».
12.0.200/500
Il Relatore

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse
e dei diritti marittimi)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a riformare il sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) semplificazione del sistema di tassazione in modo da ridurre il numero delle tasse anche mediante il loro accorpamento e comunque senza che ne derivino effetti finanziari riduttivi e da garantire i princìpi di non discriminazione previsti dalla normativa comunitaria in materia;
b) semplificazione delle procedure di riscossione;
c) individuazione della quota da far affluire al bilancio dello Stato pari alle entrate accertate al 31 dicembre 1998, anche ai fini di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
d) individuazione di un sistema di autonomia finanziaria delle Autorità portuali basato, oltrechè sulla conferma delle voci di entrata ad esse spettanti sulla base della legge n. 84 del 1994, anche sulla devoluzione a loro favore delle maggiori entrate determinate per effetto delle attività poste in essere per lo sviluppo dei traffici marittimi;
e) semplificazione dei rapporti tra Autorità portuali e Amministrazioni statali interessate mediante trasferimento ad esse delle risorse finanziarie destinate ad interventi nei loro settori di competenza, da individuare con appositi piani di riparto annuali sulla base degli oneri rilevati al 1998;
f) abrogazione espressa delle norme vigenti divenute incompatibili con la nuova disciplina, tra cui la norma che risulta in contrasto con il regolamento CEE 4055/86.

2. Il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, è abrogato».
12.0.200
Il Governo