AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1º MARZO 2000
508ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono il ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato per l’interno Lavagnini.

        La seduta inizia alle ore 14,20.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
        Il presidente VILLONE dà conto di una segnalazione del Presidente del Senato concernente, tra l’altro, l’opportunità di intraprendere l’esame dei disegni di legge ordinaria che regolano l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, connessi alla riforma costituzionale già approvata in proposito e a quella in discussione presso la Camera dei deputati. Con il consenso della Commissione si riserva quindi di inserire i predetti disegni di legge nell’ordine del giorno dei lavori per le sedute della settimana successiva.

IN SEDE REFERENTE
(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
(1388-
ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa
(3295)
DEBENEDETTI. – Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale
(3448)
MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, con la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4014, assunto come testo-base.
        Il senatore PASTORE ribadisce la opportunità di considerare autonomamente il caso di quelle imprese che abbiano ottenuto concessioni per la gestione di servizi pubblici locali sulla base di procedure ad evidenza pubblica, caso che non può a suo avviso essere trattato in modo analogo a quello delle imprese che abbiano ottenuto affidamenti diretti. Segnala quindi la complessità del procedimento previsto nell’emendamento 2.105, ritenendo in particolare incongruo disciplinare in modo uguale l’ipotesi del mantenimento di affidamenti in essere e quella della proroga dei medesimi.
        Il ministro BASSANINI ricorda che il primo dei rilievi mossi dal senatore Pastore trova soddisfazione nell’emendamento 2.107. Quanto alla seconda questione, rileva che l’emendamento 2.105 prevede che possono essere mantenuti gli affidamenti in essere purchè la loro durata non superi la durata massima fissata per la fase transitoria; nel caso gli affidamenti scadano anticipatamente rispetto alla durata del periodo transitorio, i singoli enti locali possono invece disporne la proroga per un periodo complessivamente corrispondente a questa durata.
        Il senatore MAGNALBÒ soddisfatto del chiarimento ritira l’emendamento 2.63, mentre il senatore PASTORE ritiene comunque opportuno riformulare l’emendamento 2.105 che a suo avviso potrebbe originare dubbi interpretativi.

        Sulla questione si apre un breve dibattito nel quale prendono la parola il presidente VILLONE, il senatore PARDINI, che ritiene soddisfacente la formulazione dell’emendamento, e il senatore BESOSTRI.
        Alla luce dei rilievi emersi, il ministro BASSANINI riformula l’emendamento 2.105 (nuovo testo) distinguendo chiaramente le due ipotesi prospettate: il caso del mantenimento degli affidamenti in essere, qualora i termini di scadenza siano ricompresi nei limiti del periodo transitorio, e l’ipotesi in cui sia comunque necessaria una ridefinizione dei piani di investimento, dovendo essere ridotta ovvero prolungata – sempre nei limiti previsti dai commi 5 e seguenti dell’articolo 2 - la durata degli affidamenti. La riformulazione proposta tiene conto altresì della condizione posta dalla Commissione bilancio, oggetto del subemendamento 2.105/1 che viene conseguentemente ritirato.
        Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore BESOSTRI e del relatore PARDINI, che rilevano l’equilibrio della soluzione proposta dal Ministro, l’emendamento 2.105 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.
        Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 2.24 a 2.76.
        Si passa quindi all’esame dell’emendamento 2.79. (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri).
        Il presidente VILLONE ricorda che il problema delle modalità di risoluzione delle controversie eventualmente insorte tra enti locali e gestori dei servizi è anche oggetto dell’emendamento 2.700 (anch’esso pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri), nonché dell’emendamento 2.0.100, sul quale la 5ª Commissione ha formulato un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Il RELATORE ritira quest’ultimo emendamento, mentre si conviene di considerare gli altri due emendamenti come aggiuntivi all’articolo 2 (2.79A e 2.700.A).
        Si passa quindi a esaminare gli emendamenti riferiti ai commi 5 e 6 dell’articolo 2.
        Il senatore PASTORE ribadisce i rilievi formulati su queste disposizioni nel corso della precedente seduta. Ritiene infatti preferibile definire in modo certo la durata del periodo transitorio, eliminando il meccanismo previsto dal comma 6 la cui formulazione appare non perfettamente rispondente alle finalità di riforma del settore che si intendono perseguire. In subordine quindi alla richiesta di sopprimere il comma 6, ne propone la riformulazione in termini più semplificati.
        Il presidente VILLONE ricorda in proposito che la proroga della durata degli affidamenti prevista al comma 6 dell’articolo 2 può essere ulteriormente differita in virtù dei meccanismi previsti nel successivo comma  7.
        Il relatore PARDINI ricorda che nel corso delle audizioni svolte dall’Ufficio di Presidenza della Commissione era stata da tutte le imprese interessate – sia pubbliche che private – rappresentata l’esigenza di garantire un’adeguata durata della fase transitoria, così da permettere la ristrutturazione delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali. Ritiene in particolare opportuno mantenere il meccanismo previsto dal comma 6 dell’articolo 2 che incentiva il rafforzamento delle imprese, nonché la realizzazione di processi di razionalizzazione nella gestione dei servizi. Infine, ricorda che nel caso dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, si sono stabilite proroghe trentennali delle concessioni in essere; teme quindi che una ulteriore compressione della fase transitoria possa generare un’ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese che gestiscono servizi pubblici.
        Il ministro BASSANINI concordando con le osservazioni del relatore, ricorda le finalità della disciplina in esame. Si tratta di realizzare in tempi rapidi un’adeguata apertura del mercato dei servizi pubblici locali, permettendo la formazione di una pluralità di imprese nazionali capaci di competere in un sistema liberalizzato, anche in vista di interventi dell’Unione europea che, se non sono stati ancora realizzati, sono tuttavia preannunciati dalla Commissione europea. L’impianto del testo delle disposizioni in esame è funzionale alla realizzazione di questi obiettivi: si fissano termini brevi per la durata della fase transitoria, prorogabili solo nel caso di precise scelte delle imprese che vadano nel senso di una razionalizzazione della loro struttura e della loro azione. La possibilità di disporre tali proroghe è, a suo avviso, necessaria, oltre che per promuovere la realizzazione di precisi obiettivi di politica industriale, anche al fine di evitare una prevedibile pressione dei soggetti interessati in prossimità della scadenza del periodo transitorio, fissata dal comma 5 dell’articolo 2.
        Il presidente VILLONE, pur condividendo le finalità di quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2, ne ritiene la formulazione inadeguata. Ad esempio, con riferimento a quanto previsto dalla lettera
a), reputa insufficiente la misura minima dell’incremento dell’utenza servita; inoltre, ritiene che questo incremento dovrebbe essere valutato a partire da una determinata data, preferibilmente prossima al momento della fusione societaria. Quanto alla successiva lettera b), ritiene difficile accertare l’estensione dell’ambito da considerare ottimale per la gestione dei singoli servizi pubblici locali.
        Il senatore BESOSTRI ritiene invece giustificata la previsione delle proroghe disposte al comma 6 dell’articolo 2, che si inseriscono in un contesto di generale riduzione della durata degli affidamenti in essere. In particolare, ritiene adeguati i criteri previsti nelle lettere
a) e b) del comma 6, mentre avanza dubbi sulla formulazione della lettera c) che incentiva puramente e semplicemente l’ingresso di soci privati nel capitale delle imprese che gestiscono servizi pubblici locali. Ritiene altresì giustificata la disposizione che prevede che possono essere sommati i benefici previsti dalle lettere a) e b).
        Infine, ricorda che il meccanismo previsto dal comma 6 in esame consente una scadenza differenziata degli affidamenti in essere che, in assenza di questa previsione, finirebbero per scadere contemporaneamente, creando problemi nello svolgimento delle gare per l’affidamento dei medesimi.
        Il senatore PASTORE dichiara di concordare con le osservazioni svolte dal senatore Besostri con riferimento alla lettera c) del comma 6, ritenendo che l’ulteriore ingresso di soci privati non possa essere considerato in sé un indice di efficienza nella gestione delle imprese. Quanto alla lettera b) condivide i rilievi circa la difficoltà di definire il bacino di utenza da considerare ottimale, mentre riconosce l’utilità del criterio fissato nella lettera a) del comma 6. Al riguardo – come ipotesi subordinata a quella, che dichiara di preferire, della soppressione del comma – propone che tale criterio venga articolato ulteriormente, così da prevedere un premio progressivamente più incisivo a seconda dell’ampliamento del numero degli utenti serviti da ogni singola impresa affidataria. Concorda infine con le osservazioni svolte dal presidente e in particolare conviene sulla opportunità di fissare una data certa a partire dalla quale considerare le trasformazioni che il comma 6 dell’articolo 2 mira ad incentivare.
        Il ministro BASSANINI, a quest’ultimo proposito, ricorda come molte imprese affidatarie abbiano già iniziato processi di trasformazione e razionalizzazione che dovrebbero essere considerati ai fini del computo dei benefici previsti dal comma 6 dell’articolo 2. Crede quindi che la eventuale fissazione di una data, come sollecitato dal presidente Villone e dal senatore Pastore, debba tenere conto di tali esigenze. Si potrebbe a tal fine ipotizzare di considerare utili, ai fini dei benefici previsti dal comma 6, le trasformazioni operate a partire dalla data di presentazione del disegno di legge in titolo.
        Quanto ai singoli criteri fissati nel comma 6, ritiene che dal dibattito risulti ampiamente condiviso il principio fissato nella lettera
a), che potrebbe essere meglio articolato. Occorre però a suo avviso prevedere anche un secondo criterio, che premi l’aumento del capitale sociale, e quindi della capacità di investimento, delle singole imprese.
        Condivide queste considerazioni il relatore PARDINI secondo il quale è un sicuro indice di dinamismo delle imprese la capacità di attrarre capitali privati.
        Il presidente VILLONE ritiene che dal dibattito sia emersa l’esigenza di calibrare e meglio articolare il criterio previsto nella lettera
a) del comma 6 dell’articolo 2, nonché quella di modificare quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 6, così da evidenziare un autonomo parametro che faccia riferimento alla capacità di investimento delle singole imprese.
        Concordano con queste considerazioni il senatore MAGNALBÒ, secondo il quale occorre fare riferimento, nel valutare quest’ultimo parametro, al capitale concretamente versato, e il senatore TIRELLI che raccomanda di prevedere comunque una sufficiente durata del periodo transitorio.
        Il senatore BESOSTRI ritiene che gli incentivi previsti dal comma 6 dell’articolo 2 dovrebbero essere legati ai miglioramenti realizzati dalle singole imprese considerati in termini assoluti e non già in termini relativi, come invece previsto dalla disciplina in esame; si finirebbe altrimenti per attribuire condizioni di maggior favore a piccolissime imprese che abbiano, ad esempio, raddoppiato il loro esiguo bacino di utenza, rispetto a grandi imprese che pure abbiano considerevolmente aumentato, in cifra assoluta, il numero dei loro utenti.

        Dichiara poi di non condividere la previsione di criteri che inducano una disparità di trattamento tra imprese a prevalente partecipazione pubblica e imprese private, a vantaggio di queste ultime.
        Il senatore TIRELLI richiama, invece, la specificità delle realtà territoriali in cui operano molte imprese che gestiscono i servizi pubblici locali.
        Concorda con questo richiamo il ministro BASSANINI, che sottolinea la difficoltà di individuare e definire con precisione, nella complessa geografia del territorio nazionale, ambiti ottimali per la gestione dei pubblici servizi. Anche alla luce di questa considerazione, ritiene che il comma 6 possa essere riformulato, ridefinendo in particolare i criteri previsti dalla lettera
a) e dalla lettera c). Con riferimento a quest’ultima disposizione, avanza dubbi sulla possibilità di distinguere tra varie forme di aumento del capitale delle singole imprese.
        Quanto all’obiezione avanzata dal senatore Besostri, rileva che, volutamente si è fatto riferimento a parametri relativi e non assoluti, al fine di agevolare la trasformazione delle imprese che operano nelle realtà locali più disagiate e che quindi hanno un modesto numero di utenti.
        Il senatore BESOSTRI si dichiara soddisfatto del chiarimento fornito dal Ministro. Circa il criterio volto a favorire gli aumenti del capitale delle imprese che gestiscono servizi pubblici locali, ritiene che questo beneficio debba essere assicurato solo nel caso di accesso di nuovi soci.
        Il relatore PARDINI richiama l’attenzione della Commissione sulla natura delle disposizioni in esame, che mirano a disciplinare esclusivamente la fase transitoria. Sollecita quindi l’approvazione dell’emendamento 2.106 che riformula il comma 5, sul quale non sono state sollevate particolari obiezioni nel corso del dibattito.
        Posto ai voti, l’emendamento 2.106 è quindi approvato dalla Commissione; risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 2.6 a 2.25.
        Il presidente VILLONE propone infine che il Governo elabori una riformulazione del comma 6 dell’articolo 2 in esame che tenga conto delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso del dibattito.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


PROCEDURE INFORMATIVE
Proposta di indagine conoscitiva sul caso «Echelon», per gli aspetti di competenza
(Seguito e conclusione dell’esame)

        Prosegue l’esame della proposta di indagine conoscitiva, sospeso nella seduta precedente.
        Il presidente VILLONE precisa che l’oggetto dell’indagine conoscitiva da lui proposta attiene al caso «Echelon», con particolare riguardo alla libertà nelle comunicazioni personali, all’esercizio dei diritti politici e alla tutela della sicurezza interna. Al riguardo, egli illustra un possibile programma iniziale di audizioni, comprendente responsabili istituzionali ed esperti che si sono occupati professionalmente dell’argomento. In particolare, potrebbero essere intanto ascoltati il Ministro dell’interno, il Ministro delle comunicazioni, il Presidente dell’Autorità garante della protezione dei dati personali, il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Capo della polizia e i rappresentanti di STOA (Scientific and Technological Option Assessment), struttura del Parlamento Europeo nel cui ambito è stato condotto un lavoro di audizioni sull’argomento, con particolare riguardo ai diritti umani.
        I senatori BESOSTRI, PARDINI, PASTORE e MAGNALBÒ condividono la proposta del Presidente, proponendo di integrare il programma con l’audizione del Direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).
        Il PRESIDENTE accoglie la richiesta di integrazione e, con il consenso della Commissione, si riserva di sottoporre al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la determinazione di svolgere l’indagine conoscitiva e il relativo programma.


INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
        Il PRESIDENTE dispone che l’ordine del giorno dei lavori della Commissione sia integrato, per le sedute della settimana successiva e in conformità a quanto convenuto all’inizio della seduta in corso, con l’esame in sede referente dei disegni di legge nn. 838, 1170, 1200, 1962, 2222, 4010 e 4157, concernenti l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA PER DOMANI
        Il PRESIDENTE convoca una seduta ulteriore per domani, giovedì 2 marzo, alle ore 8,30, da dedicare al seguito dell’esame dei disegni di legge n. 4014 e connessi, sui servizi pubblici locali e dei disegni di legge costituzionale n. 4368 e connessi, concernenti gli statuti speciali di autonomia.
        Dispone, inoltre, che la seduta già convocata per domani alle ore 15, sia anticipata alle ore 14,30.
        La Commissione prende atto.

        
La seduta termina alle ore 16.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014
Art. 2.

        All’emendamento 2.105, prima dell’ultimo periodo, inserire il seguente: «Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore.».

2.105/1


Il Governo

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia, possono essere mantenuti o prorogati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo, previa ridefinizione, d’intesa tra l’ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. Ove l’ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell’ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.».

2.105


Il Governo

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia proseguono fino al termine previsto per l’affidamento o per la concessione, purché esso sia compreso entro i termini previsti dai commi successivi, ovvero possono essere rideterminati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati negli stessi commi, previa ridefinizione, d’intesa tra l’ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. Ove l’ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell’ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.».

2.105 (Nuovo testo)


Il Governo

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 2, della legge n. 142 del 1990, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalle trasformazioni di cui al comma 1, vengono mantenuti o prorogati, a partire dal 30 giugno 2000, per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6. I piani di investimento e i piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo sono ridefiniti tra l’ente locale affidante e il gestore, sulla base di una convenzione tipo definita per ciascun servizio con i Regolamenti di cui all’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge. Decorsi tali periodi gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dalla presente legge. Prima di procedere al nuovo affidamento l’ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente una indennità commisurata al valore dei beni e dei diritti degli affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, gli affidamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati a mezzo di gara ad evidenza pubblica proseguono fino alla loro naturale scadenza.».

2.24


De Luca Athos

        Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma: «4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, di erogazione del gas, di gestione del ciclo delle acque e di trasporto collettivo, sono mantenuti fino alla loro scadenza. L’ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta».

2.54


Grillo, Pastore, Ventucci

        Al comma 4, sopprimere le parole: «e le concessioni in essere» ed aggiungere il seguente comma: «4-bis. Le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge riguardanti i servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono mantenute fino alla loro scadenza. L’ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza ed in caso di inadempienza vi provvede la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta».

2.5


Erroi

        Al comma 4, sopprimere le parole: «mantenuti o ».

2.63


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 4, sostituire le parole da : «per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per il periodo di un anno».

2.64


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 4, sostituire le parole: «a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo», con le seguenti: «a sei anni»;

        conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.

2.31


Marchetti

        Al comma 4, sostituire le parole: «l’ente locale affidante o concedente» con le seguenti: «gli enti locali affidanti o concedenti».

2.41


Andreolli

 

2.76 (Identico all’em. 2.41)


Staniscia

        Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell’acqua, i periodi di cui al comma 4 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:
        –  3 anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

        –  5 anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.».

2.106


Il Governo

        Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell’acqua, gli affidamenti diretti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti per periodi complessivi pari a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni dell’articolo 22, comma 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla presente legge, decorrenti, rispettivamente, dalla data di: a) adeguamento ai sensi degli articoli 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) trasformazione nella società per azioni o a responsabilità limitata di cui all’articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) di aggiudicazione della gara di concessione o di rinnovo della stessa».

2.6


D’Alessandro Prisco

2.43 (Identico all’em. 2.6)

Andreolli
 

2.28 (Identico all’em. 2.6)

De Luca Athos

        Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) 10 anni per i servizi di erogazione del gas».

2.25


De Luca Athos

        Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati all’entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1º gennaio 1996; per i secondi, dal 1º luglio dello stesso anno.».

2.7


D’Alessandro Prisco

 

2.44 (Identico all’em. 2.7)


Andreolli

        Sopprimere il comma 6; conseguentemente al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: «incrementabile ai sensi della lettera c) del comma 6».

2.66


Magnalbò, Pasquali

        Sopprimere il comma 6.

2.8


D’Alessandro Prisco

 

2.45 (Identico all’em. 2.8)


Andreolli

        Al comma 6, sopprimere la lettera c).

2.30


Marchetti

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. L’ammontare dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all’ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell’affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara.

        Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l’ente locale se non concorda con l’ammontare dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all’Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L’Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti , previo tentativo di conciliazione. L’Autorità di Regolazione, nell’ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti.
        Nel caso in cui non sia istituita l’Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell’ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l’Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall’articolo 11 della legge 241/90 Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell’Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.

2.700A (già 1.70 nuovo testo)


Besostri

        Dopo larticolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale ed in specifico relative alla proprietà delle reti ed ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L’instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma».

2.79A


Debenedetti

        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Nel caso in cui il contratto di servizio o apposito compromesso prevedano che le eventuali controversie aventi ad oggetto questioni concernenti diritti soggettivi, insorti tra i soggetti affidanti e i gestori di servizi pubblici locali, siano decise da arbitri, l’arbitrato è sempre rituale e il giudizio è demandato a un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali. Con il regolamento di cui all’articolo 23, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, sono stabilite le modalità di istituzione e funzionamento della Camera Arbitrale per i servizi pubblici locali e le norme di procedura arbitrale e quelle per la composizione dei collegi arbitrali e per la nomina dei componenti.».

2.0.100


Il Relatore