2.105/1
«4. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia, possono essere mantenuti o prorogati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6 del presente articolo, previa ridefinizione, d’intesa tra l’ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. Ove l’ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell’ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.».
2.105
«4. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 2-bis del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia proseguono fino al termine previsto per l’affidamento o per la concessione, purché esso sia compreso entro i termini previsti dai commi successivi, ovvero possono essere rideterminati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati negli stessi commi, previa ridefinizione, d’intesa tra l’ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorsi tali periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. Ove l’ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all’indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell’ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.».
2.105 (Nuovo testo)
«4. Per i servizi di cui all’articolo 22, comma 2, della legge n. 142 del 1990, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalle trasformazioni di cui al comma 1, vengono mantenuti o prorogati, a partire dal 30 giugno 2000, per periodi complessivi non superiori a quelli indicati nei commi 5 e 6. I piani di investimento e i piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo sono ridefiniti tra l’ente locale affidante e il gestore, sulla base di una convenzione tipo definita per ciascun servizio con i Regolamenti di cui all’articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come modificato dall’articolo 1 della presente legge. Decorsi tali periodi gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dalla presente legge. Prima di procedere al nuovo affidamento l’ente locale è tenuto a corrispondere al gestore uscente una indennità commisurata al valore dei beni e dei diritti degli affidamenti e delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso, gli affidamenti precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati a mezzo di gara ad evidenza pubblica proseguono fino alla loro naturale scadenza.».
2.24
2.54
2.5
2.63
2.64
conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6 e 7.
2.31
2.41
2.76 (Identico all’em. 2.41)
«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell’acqua, i periodi di cui al comma 4 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore: – 3 anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;
– 5 anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.».
2.106
«5. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell’acqua, gli affidamenti diretti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti per periodi complessivi pari a quelli stabiliti ai sensi delle disposizioni dell’articolo 22, comma 15 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dalla presente legge, decorrenti, rispettivamente, dalla data di: a) adeguamento ai sensi degli articoli 23, 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) trasformazione nella società per azioni o a responsabilità limitata di cui all’articolo 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) di aggiudicazione della gara di concessione o di rinnovo della stessa».
2.6
«c) 10 anni per i servizi di erogazione del gas».
2.25
«5-bis. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati all’entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il termine di cui al comma precedente decorre: per le prime, dal 1º gennaio 1996; per i secondi, dal 1º luglio dello stesso anno.».
2.7
2.44 (Identico all’em. 2.7)
2.66
2.8
2.45 (Identico all’em. 2.8)
2.30
Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l’ente locale se non concorda con l’ammontare dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Se permane il contrasto la determinazione dell’indennizzo e/o del canone di affitto degli impianti è affidata all’Autorità di Regolazione del settore, ove istituita, che deve essere adita nel termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel periodo precedente. L’Autorità Regolatrice decide nel termine improrogabile di 12 mesi dalla richiesta di una delle parti , previo tentativo di conciliazione. L’Autorità di Regolazione, nell’ambito della procedura può adottare provvedimenti temporanei nonché imporre garanzie a carico di una delle parti. Nel caso in cui non sia istituita l’Autorità di Regolazione la controversia è devoluta a un collegio arbitrale composto di tre membri, che deve essere costituito entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la reiezione della controproposta dell’ente locale. Il collegio arbitrale deposita le proprie decisioni nello stesso termine previsto per l’Autorità di Regolazione. La decisione del collegio arbitrale tiene luogo e ha gli stessi effetti degli accordi previsti dall’articolo 11 della legge 241/90 Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione della istanza alla Autorità di regolazione o per la devoluzione della controversia al collegio arbitrale per la decisione degli stessi sono sospesi i termini per i ricorsi in sede giurisdizionale, che, se proposti, sono improcedibili. Le decisioni dell’Autorità regolatrice o del collegio arbitrale sono titolo esecutivo anche nei confronti di enti pubblici, in deroga a ogni limitazione vuoi di carattere procedurale che sostanziale.
2.700A (già 1.70 nuovo testo)
2.79A
2.0.100