DIFESA (4a)

MERCOLEDI' 24 GENNAIO 2001
267a Seduta

Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO


Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.

La seduta inizia alle ore 15.


SULLA SCOMPARSA DEL MARESCIALLO DEI CARABINIERI BARLATTANI

Il sottosegretario MINNITI si dichiara pronto, come da impegno assunto nella precedente seduta, a riferire sull'incidente occorso ieri in un poligono militare, che ha determinato la tragica scomparsa del maresciallo dei Carabinieri Barlattani.

Il PRESIDENTE, apprezzata la disponibilità del rappresentante del Governo, lo invita a differire la risposta al momento in cui sarà presente il senatore Peruzzotti, che aveva specificamente chiesto tali informazioni. Si fa carico comunque di acquisire la documentazione predisposta dal rappresentante del Governo.


SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore FORCIERI sollecita l'esame del disegno di legge n. 4951 (di iniziativa dei senatori Forcieri ed Agostini) e del documento XXII, n. 72 del 20 dicembre 2000, d'iniziativa dei senatori Semenzato ed altri, vertenti il primo sull'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti e malattie dei militari italiani connesse agli effetti radioattivi e tossici dell'uranio impoverito e il secondo sull'Istituzione di una Commissione d'inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia. Chiede pertanto di poter relazionare immediatamente sul testo unificato da lui elaborato.

Il PRESIDENTE dispone invece che l'esame venga effettuato subito dopo la relazione introduttiva del senatore Loreto in ordine ai decreti sul riordino dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza e sull'adeguamento dei compiti della Guardia di finanza. Del pari ritiene opportuno che venga rimandata a successiva seduta la discussione generale su tali atti governativi, in modo tale da consentire al relatore Forcieri già nel corso dell'odierna seduta di riferire alla Commissione sul testo unificato dianzi citato.


IN SEDE CONSULTIVA

Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo della Guardia di finanza (n. 817)

Adeguamento dei compiti del corpo della Guardia di finanza (n. 818)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore LORETO riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo.
Lo schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza attua la delega contenuta all’articolo 4, commi 1 e 2, lettere b), c), d), e), f) e g) della legge 31 marzo 2000, n.78, e si propone l’obiettivo di completare la riforma organica del Corpo della Guardia di finanza, già attuata sotto il profilo ordinativo, in ossequio alla delega concessa dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, e al successivo decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999. n. 34.
A tal fine, in coerenza con i principi di delega indicati dal legislatore, lo schema di decreto provvede ad armonizzare la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo agli assetti delineati dalla richiamata nuova struttura organizzativa, tenendo conto dei processi di riforma della pubblica amministrazione, dell’evoluzione del sistema tributario e degli impegni sempre crescenti per il Corpo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea, nonché alla disciplina del personale ufficiali delle Forze armate, recata dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni.
Con riguardo a tale profilo, l’intervento normativo in rassegna si prefigge, in particolare, lo scopo di innovare e razionalizzare le disposizioni attualmente vigenti, risalenti ormai agli anni ‘50 e rimaste in vigore in tale forma pressoché solo per la Guardia di finanza, e ciò al fine di pervenire ad una disciplina delle carriere degli ufficiali del Corpo più moderna ed adeguata.
La revisione delle disposizioni concernenti lo stato giuridico degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza è stata attuata nel pieno rispetto dei principi dell’ordinamento costituzionale prediligendo, per ottenere la massima chiarezza in fase applicativa ed in linea con gli indirizzi più recenti in tema dì tecnica legislativa, la tecnica della riscritturazione completa delle norme di settore, provvedendo, altresì, ad alcuni interventi di novellazione dei testi vigenti.
Passando all’illustrazione dell’articolato, in linea generale, gli elementi significativi di innovazione riguardano: a) l’armonizzazione, prevista tra i principi e criteri di delega, con la normativa interforze in tema di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali. Per ciò che concerne, in particolare, l’avanzamento, è stato previsto il passaggio dall’attuale sistema, previsto dalla legislazione degli anni’ 50 al sistema normalizzato adottato dalle Forze armate. Arma dei carabinieri inclusa, in cui l’inserimento nelle aliquote di avanzamento avviene in base agli anni di permanenza nei grado. Ciò al fine, sostanzialmente, di intervenire sui meccanismi di avanzamento al grado di maggiore e colonnello, sì da renderli più idonei per motivare il personale interessato e più coerenti con le progressioni in carriera delle altre Forze di polizia; b) il riordino dei ruoli esistenti e l’istituzione di nuovi ruoli (speciale, aeronavale e tecnico-logistico), affinché anche il Corpo possa dotarsi di quel personale specializzato assolutamente indispensabile per il soddisfacimento delle proprie esigenze funzionali e tecnico-logistiche; c) la revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di un loro adeguamento alle accresciute esigenze operative ed al richiamato nuovo modello organizzativo delineato dal D.P.R. 21 gennaio 1999, n.34. In tal modo, tra l’altro, analogamente a quanto avviene per le altre Amministrazioni, anche la Guardia di finanza assicurerà la presenza di un dirigente in ogni comando provinciale; d) il riordino del Corso Superiore di Polizia Tributaria, al fine di incrementare ulteriormente le professionalità che il Corpo esprime in tema di lotta all’evasione fiscale ed alla criminalità di natura economica e finanziaria.
In particolare, il Titolo I disciplina i ruoli e le modalità di reclutamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. La nuova successione gerarchica delineata dalla tabella 6, allegata all’articolo 1, introduce quale elemento di novità -in linea con la legge delega- il nuovo grado apicale di generale di corpo d’armata.
Gli articoli da 2 a 4 disciplinano i quattro ruoli in cui sono iscritti gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza: normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo.
In tali disposizioni normative, lo schema di decreto apporta calibrati incrementi organici, al fine di migliorare il rapporto dirigenti/direttivi e, più in generale, quello tra gli ufficiali e la forza organica complessiva. L’operazione nel suo complesso è finalizzata a disporre di personale avente un profilo professionale di maggiore spessore per l’espletamento delle attività istituzionali del Corpo.
Gli articoli da 5 a 10 dettano disposizioni di carattere generale in materia di reclutamento degli ufficiali del Corpo in servizio permanente, con indicazione dei requisiti necessari per conseguire la nomina ad ufficiale.
L’articolo 8, in particolare dispone che l’alimentazione del ruolo speciale sia garantita, previo concorso per titoli ed esami, mediante l’arruolamento, con il grado di sottotenente, di personale del Corpo proveniente dal ruolo Ispettori in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed i militari del Corpo in servizio permanente in possesso del diploma di laurea specificatamente previsto.
L’articolo 11 dispone l’assunzione di obblighi di servizio differenziati secondo i ruoli di appartenenza.
Il Titolo II reca disposizioni in tema di avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, uniformando la relativa disciplina sostanzialmente a quella in vigore per le Forze armate e per l’Arma dei carabinieri in virtù del decreto legislativo n. 490 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni. Vengono, in particolare, introdotte nuove modalità di valutazione per i tenenti colonnelli del ruolo normale e per i capitani dei ruoli normale, speciale ed aeronavale, prevedendo, per i primi l’inclusione in tre aliquote distinte per fasce e, per i secondi, l’avanzamento ad anzianità alla terza valutazione.
Il Titolo III reca modifiche alle norme sullo stato giuridico degli ufficiali della Guardia di finanza. L’articolo 36, in particolare, opera la sostituzione della tabella previgente, concernente i limiti di età per il collocamento in congedo, in linea con le previsioni vigenti per le altre Forze armate. È estesa, altresì, l’applicazione di alcune norme in materia di stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate agli ufficiali del Corpo.
Il Titolo IV contiene disposizioni in materia di assestamento dei ruoli, prevedendo in particolare: a) l’iscrizione nel ruolo aeronavale di tutti gli ufficiali del soppresso ruolo speciale, con 1’ anzianità assoluta e relativa già possedute; b) che gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello abbiano la facoltà di transitare, a domanda e per una sola volta, con il grado e l’anzianità posseduti, nel ruolo speciale; c) la ripartizione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo in tre comparti (logistico-amministrativo, tecnico e sanitario), a loro volta suddivisi, rispettivamente, nelle seguenti specialità: amministrazione e commissariato, telematica, infrastrutture e motorizzazione, sanità, veterinaria e psicologia.
Il Titolo V detta norme transitorie e finali per l’adeguamento della vigente normativa a quella prevista a regime (vds artt.47.e segg.). In particolare:
- l’articolo 52 stabilisce il numero delle promozioni da effettuare nel periodo transitorio per gli ufficiali appartenenti ai vari ruoli, nel rispetto delle nuove piramidi organiche e per consentire un graduale passaggio dal trascorso regime giuridico al nuovo,
- l’articolo 56 riconosce agli ufficiali del ruolo normale, del ruolo aeronavale e del ruolo speciale la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, nonché agli ufficiali del ruolo normale la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta dei ruoli aeronavale e speciale;
- l’articolo 57 determina le modalità per l’ammissione al Corso Superiore di Polizia Tributaria, di cui precisa le finalità;
- l’articolo 58 detta disposizioni dirette a realizzare l’equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di Polizia di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, della legge 10 aprile 1981, n.121;
- l’articolo 62 prevede l’applicazione delle leggi in vigore in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali dell’Esercito agli ufficiali dei ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico- amministrativo della Guardia di finanza, per quanto non statuito dal provvedimento in esame;
- l’articolo 69 prevede, entro 5 anni, la redazione di un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza;
- l’articolo 71 individua la data di entrata in vigore del provvedimento, lasciando impregiudicati gli atti ed i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull’avanzamento abrogate o disapplicate dal decreto.

Il senatore FORCIERI, rilevato l'imminente inizio dei lavori dell'Aula, interrompe la relazione osservando che sarebbe opportuno dare modo alla Commissione di affrontare anche il secondo punto all'ordine del giorno, ossia l'esame dei provvedimenti relativi all'istituzione di una commissione di inchiesta sull'uranio impoverito.

Il senatore PALOMBO rileva essere molto opportuno specificare ed approfondire tutti gli aspetti, tecnici, inerenti ai decreti in titolo.

Il senatore LORETO, riprendendo il suo dire, in merito allo schema di decreto legislativo recante norme per l’adeguamento dei compiti della guardia di finanza precisa che la delega è esercitata ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, lett. a) della legge 31 marzo 2000, n. 78, ed è destinata all’adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza in relazione al riordino della pubblica amministrazione, fermo restando quanto già oggi previsto dall’art. 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, di ordinamento del Corpo.
Tale mandato generale viene poi caratterizzato dalla norma - comma 2, lett. a) dello stesso art. 4 -che dispone di prevedere nella disciplina da emanare l’esercizio da parte della Guardia di finanza di funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell’Unione europea. Il legislatore delegante ha qui, evidentemente, colto l’occasione -perpetuando i principi di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse che hanno guidato tutta l’opera riformatrice nella pubblica amministrazione -per riaffermare in chiave maggiormente aderente alla evoluzione prodottasi nel contesto socio-economico nazionale e comunitario, il ruolo del Corpo di polizia economica e finanziaria, già sancito dalla citata legge n. 189 e ogni volta ribadito nelle successive disposizioni di legge in materia.
Nel riaffermare tale principio, si è inoltre perseguito l’obiettivo di attuare in maniera concreta quel coordinamento degli organismi di controllo da tutti sempre auspicato e porre le basi per una più efficace azione di contrasto dei fenomeni illeciti.
Per realizzare concretamente tale intendimento, lo specifico mandato non può quindi limitarsi ad una semplice ricognizione degli attuali compiti dell'istituzione (rendendosi peraltro, incomprensibili le ragioni della delega), bensì deve rivolgersi a definire, anche in chiave innovativa, dette funzioni, fornendo altresì gli strumenti per esercitarle.
Di ciò, si fa corretto interprete, il legislatore delegato confortato: a) dal puntuale criterio direttivo che richiede la previsione dell'esercizio delle peculiari funzioni; b) dall’ordine del giorno (n. 7) presentato nell’ambito della discussione parlamentare sulla citata legge delega -che il Governo ha accolto come raccomandazione. Nello stesso si evidenzia: a) la necessità di “pervenire ad un maggiore coordinamento delle Forze di polizia anche attraverso una più stringente individuazione di aree di competenza specifica per ciascuna Forza”; b) la necessità che “l’unitarietà delle attività investigative nel settore economico-finanziario costituisce imprescindibile elemento di efficienza ed economicità”, e, dall’altro, si chiede al Governo -nell’emanazione della specifica discip1ina delegata -idonee disposizioni che definiscano in materia il “ruolo centrale’ della Guardia di finanza e riconoscano alla stessa -per il “pieno raggiungimento degli obiettivi indicati’ -“funzioni esclusive nell’esercizio dei compiti di polizia economica e finanziaria a favore del bilancio dello Stato e dell’Unione europea”.
Ciò premesso, passa ora ad illustrare lo schema dello specifico decreto delegato.
L'art. 1, afferma che la Guardia di finanza è forza di polizia con competenza su tutta la materia economica e finanziaria, e ne ribadisce la diretta dipendenza dal Ministro delle finanze.
A tal ultimo riguardo, la stessa norma (al comma 2) si premura di chiarire che, all’indomani della riforma del Governo di cui al decreto legislativo n. 300 dei 1999 (che -come noto- porterà alla soppressione del Ministero delle finanze e alla concomitante istituzione del Ministero dell’economia e delle finanze), la dipendenza si trasferirà in capo al nuovo Ministro dell’economia e delle finanze, il quale, in virtù di quanto stabilito dal citato decreto legislativo, assorbirà le competenze del Ministro delle finanze, ivi compresa quella di vertice politico dei Corpo;
L’intero Capo Il (artt. da 2 a 5), provvede -in linea con quanto detto in premessa- alla definizione delle specifiche funzioni di polizia economica finanziaria demandate alla Guardia di finanza.
L’art. 2, in particolare: a) procede (comma 2) ad una puntuale individuazione delle stesse. Ciò, tenuto conto delle disposizioni già esistenti in materia, rilette in chiave attuale e sistematica in relazione al processo evolutivo in atto nei comparto fiscale-tributario (anche in senso federalista) e alla complessità ed estensione che oggi contraddistingue più in generale l’ambito economico-finanziario. b) sancisce (comma 3) l’esercizio esclusivo a mare di tali funzioni di polizia economica e finanziaria, facendo salve alcune competenze specifiche esercitate in genere ai di là del limite- esterno del mare territoriale) della Marina Militare e le altrui competenze in campi diversi da quelli economico-finanziari (in materia, ad esempio, di assistenza, soccorso, segnalazione, tutela ambientale, ecc.) nonché quelle in materia di ordine e sicurezza pubblica ai sensi della legge n. 121 del 1981. Anche in tal caso si rafforza, quindi, il coordinamento dell’azione di polizia nello specifico contesto, in un’ottica sempre improntata ad una maggiore razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse; c) riconosce (comma 4) ai militari della Corpo la possibilità di avvalersi, nell’espletamento delle peculiari funzioni, delle proprie facoltà e potestà oggi previste dalla normativa tributaria. In questo modo, dando pienezza e concretezza all’esercizio di dette funzioni, prefigurando un’azione di controllo che sia effettiva ed efficace; d) rammenta (comma 5) per tutti -a completamento della prevista opera di razionalizzazione e coordinamento -gli obblighi di comunicazione alla Guardia di finanza dei fatti che possono aver rilievo fiscale ai sensi degli arti. 19, comma 1, lett. d) della legge n. 413 del 1991 e 32 della legge n. 4 del 1929.
L’art. 3 prevede la possibilità per il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economico-finanziaria, di collaborare con gli organi costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, con gli altri organi dello Stato, le Autorità indipendenti e gli enti di pubblico interesse. Si tratta di una disposizione che recepisce assetti già esistenti e li colloca in sistema con la funzione primaria attribuita al Corpo.
Il relatore rileva tuttavia che la dizione "organi costituzionali" è piuttosto generica e andrebbe quindi precisata meglio.
L’art. 4 consente alla Guardia di finanza di promuovere forme di cooperazone operativa con organismi esteri e di distaccare all’estero proprio personale in qualità di esperto per la materia economica finanziaria. Tale previsione risponde chiaramente all’esigenza di dare concretezza allo specifico mandato contenuto nella delega, volto in particolare a garantire ampia tutela agli interessi finanziari dell’Unione europea. Ciò, in aderenza a quanto previsto dall’articolo 280 (ex art. 209A) del Trattato CE come modificato dal Trattato di Amsterdam, e in continuità con analoghe previsioni che già attribuiscono alla Guardia di finanza peculiari competenze nel settore+.
L’art. 5, regola, infine, a chiusura del Capo, la partecipazione del Corpo ad operazioni internazionali, secondo le proprie competenze e nei quadro delle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali.
Per effetto dell’espresso richiamo fatto dalla legge delega all’art. I della legge n. 189 del 1959, gli articoli 6, 7 e 8, richiamano e attualizzano, le competenze che comunque derivano al Corpo dal proprio peculiare status di forza di polizia ad ordinamento militare.
Più in dettaglio: a) l’art. 6 ribadisce le funzioni di polizia giudiziaria e, a titolo di concorso, di ordine e sicurezza pubblica; b) l’art. 7, in tema di concorso della Guardia di finanza ai compiti di difesa militare del Paese, detta disposizioni per un miglior coordinamento tra il Comandante Generale del Corpo e il Capo di Stato Maggiore della difesa; c) l’art. 8 (in particolare le lettere a. e b.), tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, lett. a), punto 4) della legge delega per l’Arma dei carabinieri e dal conseguente decreto legislativo n. 297 del 2000 (che attribuisce, in particolare, all’Arma funzioni esclusive di polizia militare e di sicurezza nei confronti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica), dispone, coerentemente, che le funzioni di polizia militare siano svolte dal Corpo in via esclusiva per il proprio ambito nonché che lo stesso fornisca, a richiesta della competente autorità, gli elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria. In ciò, ribadendo peraltro quanto già oggi avviene.
Il relatore Loreto afferma che l'esclusività dell'esercizio delle funzioni di polizia militare nell'ambito del corpo della Guardia di finanza non si concilia con l'esigenza dell'unitarietà della Polizia militare nelle missioni all'estero.
Da ultimo, lo schema di decreto legislativo si preoccupa di ridefinire, conseguentemente, le norme regolamentari concernenti l’esecuzione dei servizi e i connessi compiti e doveri del personale del Corpo.
A tal fine, rinvia ad appositi provvedimenti da adottare a cura dei Ministro delle finanze ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1978.
Allo stesso modo, si provvede per il regolamento di amministrazione. Ciò, come logica conseguenza sia dell’adeguamento dei compiti operato con lo schema decreto legislativo in rassegna sia del riordino del ruolo ufficiali dei Corpo di cui all’altro schema di provvedimento di attuazione della legge delega n. 78 che prevede la costituzione di uno specifico ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

Il seguito dell'esame è rinviato alla prossima seduta.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende nota la lettera del Presidente del Senato, datata 22 gennaio, con la quale si invitava a contattare la Commissione Difesa dell'altro ramo del Parlamento per procedere congiuntamente nell'indagine conoscitiva già deliberata dalla Commissione. Informa poi di essersi recato in data odierna presso il Presidente Spini e invita la Commissione a valutare tutte le opzioni possibili, consistenti nell'attivare l'indagine congiuntamente alla Comissione Difesa della Camera, ovvero nel chiedere l'autorizzazione per svolgerla in modo monocamerale, oppure nel disporre il varo di una Commissione di inchiesta, che potrebbe essere di natura mono o bicamerale.

Il senatore PALOMBO dichiara di aver appreso che il presidente della Balkan Force del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) è stato audito dalla Commissione Affari Esteri in data odierna sulla problematica inerente agli effetti dell'uso militare dell'uranio impoverito. Chiede di conoscere se tale notizia corrisponda o meno a verità.

Il PRESIDENTE comunica che era stato informato dal Presidente della Commissione Esteri del Senato dell'audizione in questione, precisando tuttavia che la stessa avviene al di fuori di un'apposita indagine conoscitiva sull'uranio impoverito. Inoltre afferma che il Presidente Migone aveva manifestato la disponibilità della Commissione Esteri per lo svolgimento di un'indagine congiuntamente alla Commissione Difesa del Senato.

Il senatore FORCIERI rileva che la sua originaria proposta per l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta -pur criticata da alcuni esponenti della Commissione sulla base del rilievo che tale procedura avrebbe richiesto tempi piuttosto lunghi- era stata successivamente modificata, avendo egli stesso accettato di recepire la proposta finalizzata all'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale. Nonostante tale modifica, l'iter rimane in uno stato di perdurante confusione. Denuncia il sospetto di interessi da parte di soggetti favorevoli alla continuazione dell'uso militare dell'uranio impoverito, al fine di smaltire le scorte accumulate. Manifesta poi forti perplessità su atteggiamenti dilatori all'interno della Commissione Difesa del Senato.

Il PRESIDENTE ricorda che è già stata deliberata l'effettuazione di un'Indagine conoscitiva e che, se si ritiene, si potrebbe rimeditare l'oggetto della medesima.

Il senatore FORCIERI rileva che la deliberazione adottata dalla Commissione difesa, finalizzata all'attivazione di un'indagine conoscitiva, non ha ancora realizzato effetti concreti. Lamenta il forte ritardo nell'effettuazione dei necessari accertamenti.

Il senatore MANCA rileva che è opportuno iniziare immediatamente l'indagine conoscitiva, anche se non esclude del tutto l'eventuale istituzione di una Commissione di inchiesta.

Il PRESIDENTE precisa che non vi è alcun intento dilatorio, essendo il dibattito odierno finalizzato solo all'ottimizzazione dei risultati.

Il senatore AGOSTINI rileva che il Presidente della Commissione Esteri del Senato avrebbe dovuto avvertire preventivamente la Commissione Difesa in ordine all'audizione alla quale ha fatto riferimento il senatore Palombo.
Concorda con il senatore Forcieri circa l'opportunità di istituire una Commissione di inchiesta. Sottolinea, tuttavia, che l'elenco dei soggetti da audire, pur già deliberato, andrebbe ridotto proporzionalmente al tempo a disposizione per l'effettuazione delle attività di indagine.

Il senatore PALOMBO rileva che il tema dell'uranio impoverito si presta a speculazioni di vario tipo; denuncia altresì l'utilizzo di tali tematiche da parte di taluni in modo distorto e strumentale, al solo fine di acquistare una visibilità presso l'opinione pubblica italiana e presso i mass-media. Concorda col senatore Forcieri circa la necessità di istituire una Commissione di inchiesta monocamerale, precisando che la stessa dovrà verificare esclusivamente se la scala gerarchica politico-militare fosse a conoscenza o meno dei rischi connessi all'utilizzo dell'uranio impoverito.

Il senatore TABLADINI rileva che i sospetti relativi ad avvenute speculazioni rispondono a verità. Precisa inoltre che l'argomento in questione è talmente specialistico da prestarsi difficilmente ad un'attività di inchiesta condotta da una Commissione parlamentare. Rileva inoltre che il processo chimico di impoverimento dell'uranio è affidato negli Usa ad imprese private. Tale circostanza potrebbe aver reso possibile la mancata conoscenza dei pericoli da parte delle autorità politico militari degli Stati Uniti, tanto più in considerazione del fatto che le imprese incaricate dell'impoverimento potrebbero non aver effettuato tale attività operativa in modo adeguato, lasciando tracce di plutonio nell'uranio. In altri termini, a suo dire, l'uranio utilizzato nei Balcani potrebbe non essere stato completamente impoverito. Sottolinea inoltre che l'attività relativa all'indagine da attivare a livello parlamentare potrebbe essere altresì ostacolata dalla circostanza che non esistono parametri di radioattività che consentano con precisione di discernere le situazioni rischiose per la salute da quelle tollerabili.

Il senatore PERUZZOTTI rileva che l'indagine conoscitiva sull'uranio impoverito dovrebbe iniziare immediatamente e che le forze politiche dovrebbero fin da ora accordarsi al fine di ripresentare in tempi brevi, durante la prossima legislatura, il disegno di legge per l'istituzione di una Commissione d'inchiesta.

Il senatore VIVIANI sottolinea che la Commissione difesa del Senato aveva effettuato una serie di incontri con i vertici militari, dai quali aveva ricevuto assicurazioni in ordine all'uso dell'uranio impoverito. Tali assicurazioni tuttavia sono state smentite dai fatti accaduti negli ultimi tempi e ciò rende necessario un'attività parlamentare finalizzata a far chiarezza in ordine ad eventuali responsabilità sussistenti in proposito. Concorda col senatore Peruzzotti in ordine alla necessità dell'assunzione di uno specifico impegno da parte di tutte le forze politiche per la presentazione nel corso della prossima legislatura dei disegni di legge in questione.

Il senatore NIEDDU rileva che occorre limitare l'oggetto dell'indagine conoscitiva in quanto i tempi sono piuttosto ristretti. In particolare occorre individuare, attraverso l'indagine in questione eventuali ostacoli insorti nella catena informativa politico-militare in ordine all'uranio impoverito. Concorda col senatore Palombo in ordine alla sussistenza di un pericolo di speculazioni. Sostiene che occorrerebbe procedere all'effettuazione di un'indagine conoscitiva senza l'istituzione di una commissione d'inchiesta, per motivi tecnici connessi ai tempi e non per motivi politici.

Il PRESIDENTE rileva che è opportuno rivolgere istanza al Presidente del Senato per ottenere l'autorizzazione a dar luogo all'indagine conoscitiva in modo disgiunto rispetto alla Camera dei deputati, rinviando ad un successivo momento l'assunzione delle determinazioni in ordine all'istituzione di una Commissione di inchiesta.

Concorda la Commissione.

Il senatore FORCIERI precisa che l'intento dilatorio a cui faceva riferimento precedentemente non è imputabile al Presidente.

SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di accogliere l'invito del senatore Agostini ad effettuare giovedì 1 febbraio una visita presso la Casa del Mutilato a Roma.

Conviene la Commissione.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE rende noto che la seduta della Commissione fissata per domani giovedì 25 gennaio alle ore 15 non avrà luogo.


SULLA RIMESSIONE DEL MANDATO DI RELATORE

Il senatore FORCIERI sostiene che è inopportuno sconvocare la seduta fissata per il giorno 25 gennaio e dichiara di rimettere il mandato di relatore alla Presidenza.

La seduta termina alle ore 16,35.