BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 22 GIUGNO 1999

204ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO


Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 12,30.

(4065) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca in Adriatico
(Parere alla 9a Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono pervenuti alcuni emendamenti tra i quali segnala, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.1 e 1.3, che sembrano comportare maggiori oneri non coperti, nonché l'emendamento 1.4, il cui onere appare di difficile quantificazione; a detto emendamento è collegato l'emendamento 1.5, che incrementa la copertura da 60 a 80 miliardi a valere sul Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui occorre comunque verificare la capienza.

Il sottosegretario MACCIOTTA concorda con il relatore sugli emendamenti 1.1. e 1.3 ed esprime avviso contrario sull’emendamento 1.4, in relazione al quale non possiede elementi per la quantificazione.

Il presidente COVIELLO, tenuto conto dell’imminente inizio della seduta delle Commissioni bilancio di Camera e Senato, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 16,15.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4 per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

(3495-A) Deputati SPINI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione su testo ed emendamenti: contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul testo; esame degli emendamenti e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che la Sottocommissione, nella seduta del 3 novembre 1998, anche tenuto conto che la delega non presenta una clausola di invarianza finanziaria, ha deliberato di richiedere la relazione tecnica sul disegno di legge A.S. 3495, al fine di approfondire gli eventuali effetti finanziari derivanti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) e dall’adeguamento strutturale delle caserme. La relazione tecnica, più volte sollecitata, non è tuttora pervenuta: il disegno di legge è stato successivamente approvato dalla 4a Commissione ed è all’esame dell’Assemblea. Segnala che è, comunque, necessario adeguare la clausola di copertura relativa all’onere di funzionamento del Comitato di cui all’articolo 1, comma 3, sopprimendo l’autorizzazione di spesa relativa al 1998.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala l’emendamento 1.4 che sopprime il riferimento all’invarianza delle consistenze organiche complessive; in relazione all’emendamento 1.0.1, infine, sarebbe opportuno riformulare il comma 2 - al fine di introdurre un limite massimo di spesa per l’attuazione della delega di cui al comma 1 - e tenere presente che l’accantonamento del Ministero del tesoro non presenta sufficienti disponibilità per il 1999.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che le valutazioni predisposte dai Ministeri della difesa e delle finanze, per le parti di rispettiva competenza, non risultano coerenti, in particolare per quanto riguarda la valutazione degli effetti finanziari attesi dall’adeguamento strutturale delle caserme; evidenzia, peraltro, che il Ministero delle finanze prevede un onere pari a circa 30 miliardi e che nel provvedimento non vi è alcuna clausola di copertura.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge in titolo e delibera di rinviare l’espressione del parere sugli emendamenti.


(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole sul testo; contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge contenente disposizioni in materia di conflitti di interesse, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che i compiti di controllo, previsti dal disegno di legge, sono attribuiti in larga misura all'Autorità garante della concorrenza del mercato. Sarebbe opportuno, al riguardo, stabilire se tali nuovi compiti possono essere esercitati dall'Autorità senza aggravio di spese e quindi con le strutture ed il personale attualmente esistenti. In particolare, l'articolo 6, comma 3, stabilisce che le Autorità possono avvalersi della collaborazione di "esperti altamente qualificati", precisando che ciò deve avvenire senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Approfondimenti sarebbero necessari anche con riferimento all'articolo 7, comma 4, (albo dei gestori) e all'articolo 10, comma 4 (trattamento fiscale).
Sono stati trasmessi inoltre gli emendamenti 10.1 e 10.2 che sembrano comportare minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto nel testo e sui cui effetti finanziari sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver osservato che l’articolo 6, comma 3, esclude l’eventualità di oneri a carico del bilancio dello Stato, sottolinea che l’articolo 10, comma 4, non comporta minori entrate in quanto riguarda operazioni attualmente non esistenti; fa presente, inoltre, che quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, può essere realizzato nell’ambito delle risorse assegnate all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Esprime infine avviso contrario sugli emendamenti 10.1 e 10.2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 10.1 e 10.2.


(4056) Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per disincentivare l’esodo dei piloti militari, già approvato dalla Camera dei deputati. Le numerose modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento hanno comportato una integrazione della relazione tecnica e un aggiornamento della clausola di copertura: come rilevato anche nella nota di lettura del Servizio del bilancio, l’attuale formulazione, a differenza di quella iniziale, peraltro, non sembra tenere conto dell’andamento non lineare dell’onere, identificando l’onere a regime con quello del terzo anno (7,780 miliardi) senza tenere conto che nel 2003 esso risulta lievemente superiore (7,921 miliardi).

Il sottosegretario MACCIOTTA, pur confermando che l’onere previsto per il terzo anno non coincide con quello a regime, rileva che si tratta di importi di modesta entità, evidenziando, inoltre, che in alcuni esercizi, la copertura finanziaria risulta eccedente rispetto alla spesa.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta.


(2619) Disciplina generale dell'attività musicale.
(755) SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana
(1547) MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee
(2821) POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori
(Parere alla 7a Commissione su testo unificato ed emendamenti: esame e rinvio)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta di un testo unificato predisposto in sede di Comitato ristretto dalla 7^ Commissione permanente recante la disciplina generale dell'attività musicale, nonché di una serie di emendamenti ad esso riferiti. La quasi totalità delle coperture finanziarie fa riferimento alle disponibilità del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985 n. 163, i cui stanziamenti sono annualmente quantificati nella tabella C della legge finanziaria: per il triennio in corso sono stanziati 960 miliardi per il 1999, 970 miliardi per il 2000 e 980 miliardi per il 2001. La delimitazione del campo di intervento della legge quadro in oggetto sembra corrispondere alle finalità del Fondo per quanto riguarda le attività musicali; sarebbe comunque necessario acquisire dal Tesoro indicazioni in merito alla loro coerenza con tali disponibilità nonché dati inerenti al riparto del Fondo stesso per l'anno in corso ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 163. Evidenzia altresì l'opportunità di accorpare in un nuovo articolo le disposizioni di copertura riferendole all'intero disegno di legge, ovvero di chiarire con il Governo se gli articoli che non contengono il riferimento al Fondo comportino oneri o meno. Segnala che all'articolo 15 è previsto un contributo di 2 miliardi annui per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 a copertura degli oneri di funzionamento del Centro nazionale per la musica, a valere sul Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro: secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge di iniziativa governativa (A. S. 2619) detto importo è destinato per 1 miliardo a spese per il personale, per 200 a compensi per gli organi della istituenda società per azioni e 800 milioni per spese di funzionamento della stessa. Per quanto riguarda le modalità di finanziamento del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea, si fa ricorso all'8% dell'aggio percepito dal soggetto incaricato dell'accertamento e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e al riversamento da parte della SIAE, nella misura forfettaria del 3 per cento dell'ammontare globale dei diritti di rappresentazione ed esecuzione incassati dalla società stessa, al netto delle provvigioni: si tratta di valutare l'idoneità di tale copertura, acquisendo i necessari elementi informativi dal Governo. In relazione all'articolo 35, comma 4, relativo all'istituzione di un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multiculturali, a favore del quale viene destinata la somma di 6 miliardi, occorrerebbe conoscere le effettive disponibilità esistenti nel medesimo Fondo di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971 n. 819, che vincola l'85% delle proprie disponibilità (produzione e distribuzione) a favore del settore cinematografico e il restante 15% a favore degli esercenti delle sale cinematografiche (quale contributo in c/capitale) ubicate nei comuni cinematograficamente depressi.
In relazione agli emendamenti presentati, segnala che gli emendamenti presentati all'articolo 23 (23.2 e 23.3), destinano al finanziamento del Fondo per la musica popolare, oltre la quota del Fondo unico per lo spettacolo, anche la metà degli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pirateria musicale; analogamente, l'emendamento 23.1 propone la partecipazione dell'industria discografica al finanziamento del Fondo.

Su richiesta del sottosegretario MACCIOTTA, la Sottocommissione rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge.


(2881) Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli.
(Parere alla 7a Commissione sul testo accolto dalla Commissione: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE fa presente che è pervenuto dalla 7a Commissione un ulteriore testo relativo alla riforma delle Accademie di belle arti e Conservatori; la relazione tecnica disponibile si riferisce ad un testo sostanzialmente diverso da quello in esame; occorrerebbe, quindi, acquisire indicazioni, eventualmente richiedendo un aggiornamento della relazione tecnica, in ordine agli oneri derivanti dal provvedimento, tenuto conto del tipo di corsi attivati (articolo 2, comma 5 e comma 8, lettera d)). Segnala inoltre che la citata relazione si basa sull’ipotesi di istituzione di 20 strutture, mentre il testo in esame prevede la trasformazione di tutti gli istituti esistenti. Occorre inoltre valutare gli oneri derivanti da alcune disposizioni, la cui quantificazione non risulta nella relazione tecnica: in particolare, la previsione di statizzazione degli istituti pareggiati (lettera e) del comma 8), la facoltà di convenzionamento con strutture scolastiche ed universitarie (lettere g) e h) del medesimo comma), istituzione di corsi integrativi per gli studenti già diplomati (articolo 4, comma 3). Per ciò che concerne l’articolo 3, appare necessario introdurre un limite finanziario per il funzionamento del Consiglio, tenuto conto che il numero dei componenti viene determinato con decreto ministeriale.
Segnala inoltre, i commi 1 (ultimo periodo) e 4 dell’articolo 2 che sembrano definire una ampia autonomia per tali istituzioni, senza porsi in relazione alle misure di programmazione e controllo della spesa.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che il testo in esame presenta rilevanti differenze rispetto al provvedimento iniziale, risultando in particolare soppressa la previsione di inquadramento a livello universitario del personale degli istituti musicali. Nel ritenere che la lettera di alcune disposizioni non risulti chiara ai fini della quantificazione degli oneri, soprattutto per quanto riguarda l’attivazione di nuovi contratti, si riserva considerazioni specifiche sui rilievi formulati dal relatore.

Il presidente COVIELLO, nel prendere atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Presidente.


(3553) BRIGNONE. - Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria
(Parere alla 7^ Commissione su testo ed emendamenti: esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge volto alla conservazione degli organi antichi e alla tutela dell'arte organaria in merito al quale si segnalano, per quanto di competenza, l'articolo 2 e i commi 4 e 5 dell'articolo 3. Gli oneri recati dall'articolo 2 (istitutivo di una Commissione permanente per la tutela del patrimonio organario antico) e dal comma 4 dell'articolo 3 (concorso statale sulle spese di documentazione relativa al restauro) potrebbero essere compatibili con la previsione di un tetto di spesa, mentre il dimezzamento dell'aliquota IVA sugli interventi di restauro di cui al comma 5 del medesimo articolo 3 richiederebbe una quantificazione della minore entrata. Segnala inoltre, quanto alla norma di copertura, che l'accantonamento di parte corrente del Ministero dei beni e delle attività culturali non ha capienza per l'anno 1999 e che comunque dovrebbe prevedersi una copertura permanente.
Tra gli emendamenti trasmessi segnala gli emendamenti 1.2, che amplia l'ambito di applicazione del provvedimento, 3.1 che reca maggiori oneri, peraltro non quantificati, rispetto al comma 5 del testo, e 5.1 che aumenta da 2 a 4 miliardi l'autorizzazione di spesa sull'accantonamento di parte corrente del Ministero per i beni e le attività culturali per il quale, come si è già rilevato per il testo, non ci sono disponibilità per l'anno 1999.

Su richiesta del sottosegretario MACCIOTTA, la Sottocommissione rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.


La seduta termina alle ore 16,45.