ISTRUZIONE (7a)

MARTEDÌ 8 APRILE 1997


87a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BISCARDI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali La Volpe, per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Tognon.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (n. 32)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)
(C014 078, C07a, 0001°)
Il presidente BISCARDI dà preliminarmente lettura di una lettera trasmessa dal senatore Cortiana, il quale comunica di non poter essere presente alla seduta odierna a causa di un lutto familiare. Egli rivolge pertanto al senatore Cortiana le più sincere condoglianze, anche a nome di tutti i membri della Commissione. Nella sua lettera, prosegue il Presidente, il senatore Cortiana esprime peraltro contrarietà alla proposta di nomina in titolo, auspicando che il relativo esame non si esaurisca nella seduta odierna. Il Presidente fa peraltro presente che motivi di urgenza impediscono di accogliere siffatta richiesta.

Il relatore MONTICONE illustra quindi la proposta governativa di nomina del professor Lucio Bianco a Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ricordandone le notevoli qualità professionali e la vasta esperienza sia nel campo della ricerca scientifica che in quello operativo-gestionale. Dopo aver menzionato le esperienze del professor Bianco in qualità di ricercatore presso il CNR per lunghi anni, nonchè di docente universitario di ricerca operativa, il relatore si sofferma sulle specificità dei suoi studi e delle sue ricerche, che riguardano principalmente l'analisi della dinamica dei satelliti artificiali, la metodologia della ricerca operativa e le applicazioni informatiche ai sistemi di trasporto. In conclusione, egli propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina governativa, che appare coerente con i fini e gli indirizzi di gestione del CNR, pur nell'ambito dell'attuale fase di transizione e in attesa del più complessivo riordino degli enti di ricerca.

Il presidente BISCARDI ricorda che, ai sensi dell'istruzione della Giunta per il Regolamento del 13 giugno 1978, il riassunto dei lavori di Commissione concernenti le richieste di parere governative sulle nomine dei presidenti e dei vice presidenti degli enti pubblici può contenere soltanto il testo degli atti esaminati, gli eventuali annunzi e dichiarazioni di voto e le deliberazioni adottate, con le indicazioni dei nomi di coloro che hanno partecipato alla discussione e alla deliberazione.

La senatrice MANIERI dichiara il proprio voto favorevole alla proposta di nomina in titolo, sollecitando la nuova presidenza ad assicurare il necessario impegno per l'attuazione dell'accordo di programma tra il CNR e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, relativo allo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno, a distanza di quasi un decennio ancora non adeguatamente applicato.

Il senatore CAMPUS a titolo personale preannuncia la propria astensione, pur riconoscendo che il curriculum del candidato proposto è sicuramente meritevole da un punto di vista scientifico. Egli si associa altresì all'auspicio espresso dalla senatrice Manieri in ordine alla attuazione dell'accordo di programma per il Mezzogiorno, del quale in molte regioni si è addirittura persa ogni cognizione, affinchè siano finalmente distribuiti quei fondi per i quali molti sedi regionali hanno espletato tutto il necessario iter procedurale.

Il senatore DE ANNA riconosce a sua volta l'adeguatezza del curriculum del dottor Bianco. Tuttavia, in quanto rappresentante di un gruppo di opposizione, preannuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Il senatore LORENZI, dopo aver lamentato la ristrettezza dei tempi per l'esame della proposta in titolo, esprime apprezzamento per le qualità professionali del professor Bianco. Il CNR necessita però, a suo giudizio, di una riforma strutturale, così come tutti gli enti di ricerca, al fine di confermare la tendenza positiva in atto che vede l'Italia recuperare in campo europeo considerevoli fondi a beneficio della ricerca scientifica, anche grazie al lavoro di questo Parlamento. Auspicando che la presidenza del professor Bianco possa favorire un graduale ricambio in campo politico attraverso un più diretto impegno da parte degli scienziati, al fine di assicurare tutte le competenze tecniche necessarie per affrontare tematiche così delicate, preannuncia voto favorevole a titolo personale, mentre il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente si asterrà dal voto.

Il senatore MASULLO raccomanda innanzitutto al Governo maggiore aderenza al metodo che la legge impone per l'esame delle proposte di nomina. I pareri parlamentari devono infatti essere motivati, oltre che in relazione all'apprezzamento delle capacità professionali del candidato, anche in relazione alla funzionalità di tale scelta rispetto ai fini istituzionali degli enti e, sotto questo profilo, la proposta di nomina del professor Bianco alla presidenza del CNR è piuttosto carente. Il curriculum trasmesso è tuttavia assai lusinghiero e induce pertanto ad esprimere un parere favorevole. Egli preannuncia conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, con l'auspicio che la presidenza del professor Bianco possa assicurare una attenzione qualitativa alla ricerca umanistica perolmeno pari a quella tradizionalmente riferita alla ricerca scientifica. Egli si associa altresì all'auspicio già espresso in ordine alla applicazione dell'accordo di programma per la valorizzazione della ricerca scientifica nel Mezzogiorno.

Il senatore BEVILACQUA osserva preliminarmente che anche nel caso in cui la Commissione si esprimesse in senso negativo sulla proposta di nomina in titolo, il Governo nominerebbe comunque il professor Bianco alla presidenza del CNR. Al di là delle capacità professionali specifiche del candidato, infatti, tale proposta di nomina si inserisce nell'ottica di una logica spartitoria e rappresenta un innegabile segno di continuità con il passato. Egli preannuncia quindi il voto contrario del di Gruppo Alleanza nazionale, criticando l'opportunità politica della nomina in questione.

Il presidente BISCARDI ricorda che la critica alla metodologia seguita dai vari Governi per la presentazione delle proposte di nomina alla presidenza di enti pubblici rappresenta una costante delle ultime legislature. Associandosi quindi all'auspicio, per il futuro, di più puntuali motivazioni, egli dichiara di condividere a sua volta la speranza che la nuova presidenza porti a definitivo compimento l'accordo di programma per il Mezzogiorno, ricordando che alcune regioni non hanno finora conosciuto alcun intervento dal parte del CNR.

Il senatore MELUZZI, con l'assenso del senatore DE ANNA, dichiara successivamente che il Gruppo Forza Italia voterà a favore della proposta di nomina in titolo, nel rispetto delle regole di un sistema politico bipartisan.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori BEVILACQUA, BISCARDI, RESCAGLIO (in sostituzione del senatore Bo), BRIGNONE, BRUNO GANERI, CAMPUS, DE ANNA, LOMBARDI SATRIANI, LORENZI, MANIERI, MARRI, MASULLO, MELE, MELUZZI, MONTICONE, OCCHIPINTI, PAGANO. La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina del professor Lucio Bianco è approvata, risultando 12 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti.

IN SEDE REFERENTE
(1823) Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(1084) BRIENZA: Modifiche al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, in tema di esami di maturità
(1988) LORENZI ed altri: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

La relatrice PAGANO illustra il testo predisposto dal comitato ristretto, ai cui componenti rivolge un caloroso ringraziamento per il proficuo impegno profuso. Il testo elaborato tiene conto di tutte e tre le proposte di legge originariamente presentate che, sotto molti profili, offrivano soluzioni analoghe. Tuttavia, il comitato ristretto ha ritenuto più opportuno rimettere alla valutazione politica della Commissione le questioni della ammissione agli esami di Stato degli alunni delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, della composizione delle commissioni d'esame e della sede degli esami di idoneità, rispettivamente disciplinate dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 7.

Il PRESIDENTE chiede se vi sono richieste di intervento sul testo illustrato dalle relatrice. In alternativa, propone di fissare fin d'ora un termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il senatore BEVILACQUA ritiene che sui punti lasciati in sospeso dal comitato ristretto sia necessario un approfondito dibattito in sede plenaria..

Concorda la RELATRICE, la quale auspica che dalla discussione possano emergere concrete proposte in ordine ai circoscritti profili problematici rimasti insoluti in sede di comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(1031) Norme relative al deposito legale dei documenti d'interesse culturale destinati all'uso pubblico
(875) ZECCHINO ed altri: Norme relative al deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 aprile scorso.

Il senatore LORENZI comunica preliminarmente di aver ritirato la propria firma dal disegno di legge n. 875, non per motivi di ordine generale, ma per le puntuali preoccupazioni già espresse nel corso del precedente dibattito.

Il presidente BISCARDI ricorda che sono già stati illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 1031, assunto quale testo base.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI, dopo aver dichiarato di ritirare fin d'ora l'emendamento 9.2, presenta un nuovo emendamento all'articolo in discussione (6.5), integralmente sostitutivo dell'articolo, che recepisce gli emendamenti 6.1, 6.4 e 6.2 ed innova al comma 2, prevedendo la trasmissione su richiesta alle biblioteche del Senato, della Camera dei deputati e del Ministero di grazia e giustizia delle pubblicazioni edite da enti pubblici o con il loro contributo.

Su tale emendamento il sottosegretario LA VOLPE esprime parere favorevole, dando atto nel contempo anche del consenso del sottosegretario Ayala, a nome del Ministero di grazia e giustizia.

L'emendamento 6.5 - interamente sostitutivo dell'articolo - è quindi messo ai voti ed accolto, con conseguente preclusione dei restanti emendamenti all'articolo 6.

Si passa all'articolo 7.

Il RELATORE presenta l'emendamento 7.2, secondo il quale il Consiglio nazionale delle ricerche può richiedere la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 3, anche in forma cumulativa.

Su tale emendamento il sottosegretario LA VOLPE esprime parere favorevole, apprezzandone l'utilità soprattutto nel caso di pubblicazioni «a collane».

Tale emendamento, posto ai voti, risulta accolto.

Il sottosegretario LA VOLPE rinuncia ad illustrare l'emendamento 7.1, sul quale il RELATORE esprime parere favorevole.

Tale emendamento posto ai voti risulta accolto, così come l'articolo 7, nel testo emendato.

Si passa all'articolo 8.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto il parere della Commissione giustizia sugli emendamenti all'articolo 8, in materia di sanzioni.

Anche al fine di recepire le indicazioni emerse nel dibattito precedente con particolare riferimento alla violazione dell'obbligo di deposito delle cartoline illustrate, il RELATORE presenta un nuovo emendamento (8.4), che rappresenta a suo giudizio una opportuna mediazione tra il testo originario del Governo e l'emendamento 8.1 presentato dal Gruppo di Alleanza nazionale. Egli si dichiara peraltro disponibile ad integrare il testo di tale emendamento con la previsione del divieto di vendita dei documenti di cui non sia stata eseguita la consegna degli esemplari dovuti.

Interviene il senatore LORENZI, stigmatizzando il disegno liberticida sotteso - in modo finanche oscuro ma inequivocabile - al disegno di legge. La integrazione da ultimo prefigurata dal relatore, impositiva di una nuova e ulteriore coercizione, costituisce ennesima riprova della fondatezza di siffatti partecipi timori, che lo hanno indotto - come già ricordato - a ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 875.

Il sottosegretario LA VOLPE dichiara di rimettersi alla Commissione.

Constatando la mancanza di convergenza sulla propria proposta, il RELATORE, ritira l'ipotesi di integrare il proprio emendamento.

Il senatore LORENZI registra con soddisfazione la sensibilità del Governo e critica nuovamente le complicazioni procedurali recate dal provvedimento.

Il senatore CAMPUS, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, chiede che la discussione congiunta venga rinviata ad altra seduta. Egli ricorda tuttavia che i provvedimenti in discussione non sono volti solamente alla tutela degli editori, ma anche a quella degli utenti delle biblioteche.

Il senatore MELE rivolge al senatore Lorenzi un accorato appello al rispetto delle opinioni di tutti.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione congiunta alla seduta già convocata per giovedì 10 aprile.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 APRILE

Il PRESIDENTE propone che la seduta già convocata per giovedì 10 aprile alle ore 15 sia anticipata alle ore 14,30.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1031


Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.
(Pubblicazioni ufficiali. Altre pubblicazioni edite da enti pubblici o con il loro contributo)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia, delle pubblicazioni ufficiali come definite dal regolamento attuativo della presente legge, delle quali sono editori in proprio, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.
3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali di cui al comma 1 e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla commissione di cui all'articolo 9».
6.5
Il Relatore
Al comma 1, sostituire le parole da: «un esemplare» fino a: «Camera dei deputati», con le seguenti: «tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia».
6.1
Il Governo
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:«nel regolamento attuativo della presente legge» con le altre:«con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano».
6.4
Il Relatore
All'emendamento 6.3, sostituire le parole: «storia locale» con le altre: «storia e culture locali».
6.3/1
Il Relatore
Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali» con le seguenti «comunque attinente alla storia, con particolare riguardo alla storia locale, al diritto, con particolare riguardo alla storia del diritto italiano, all'economia e alle altre scienze sociali,».
6.3
Biscardi
All'emendamento 6.2, sostituire le parole: «comunque attinenti» con le seguenti: «il cui titolo o il cui contenuto totale facciano esplicito riferimento» e aggiungere in fine le seguenti parole: «, eccettuate quelle a carattere esclusivamente scolastico».
6.2/1
Il Relatore
Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Identico obbligo di consegna hanno gli enti sopra indicati nei confronti della biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia per le pubblicazioni comunque attinenti al diritto e alle scienze sociali».
6.2
Il Governo

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «una copia dei documenti», inserire le seguenti: «, anche in forma cumulativa,»
7.2
Il Relatore
Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «I medesimi soggetti sono altresì tenuti ad inviare, a richiesta, alla biblioteca centrale giuridica del Ministero di grazia e giustizia una copia degli stessi documenti inerenti alle aree del diritto e delle scienze sociali».
7.1
Il Governo

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.
(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari da tre a quindici volte il valore commerciale del documento, fino ad un massimo di 3 milioni.
2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta sino ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.
4. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre che della eventuale relativa riduzione, saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge».
8.4
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.
(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 3 milioni.
2. Il provvedimento con cui è irrogata la sanzione prevista al comma 1 dispone altresì il divieto di vendita, diffusione e distribuzione dei documenti di cui non sia stata eseguita la consegna degli esemplari dovuti.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta sino ad un terzo ed il provvedimento d'interdizione alla vendita, distribuzione e diffusione dei documenti di cui al comma 2 è revocato, qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.
4. Le modalità per l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 e del provvedimento di cui al comma 2, oltre che della eventuale relativa riduzione e revoca, saranno definite dal regolamento attuativo della presente legge».
8.1
Marri, Bevilacqua, Servello, Campus
Al comma 1, sostituire le parole: «da tre a quindici volte» con le seguenti: «da dieci a venti volte».
8.2
Bucciero
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla falsa attestazione di cui all'articolo 3, comma 3-bis, si applica l'articolo 481 del codice penale».
8.3
Bucciero


TESTO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1823


Art. 1.
(Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore)

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche disposizioni transitorie:

a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;
b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del Ministero della pubblica istruzione, del testo della terza prova scritta di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla piena attuazione dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 2.
(Ammissione)

1. All'esame di Stato sono ammessi:

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
b) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi che funzioni o abbia funzionato in modo completo, ancorchè risulti in via di esaurimento o che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le stesse caratteristiche di completezza, siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.
3. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe conseguita in un istituto statale è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto;
4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.
5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonchè degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

Art. 3.
(Contenuto ed esito dell'esame)

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonchè le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero; al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonchè le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime;
3. Il colloquio si svolge su concetti essenziali delle discipline dell'ultimo anno di corso.
4. La lingua d'esame è di norma la lingua ufficiale di insegnamento.
5. Nelle scuole della Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle località ladine, l'accertamento della lingua diversa da quella in cui il candidato abbia svolto la prima prova scritta, si realizza, ove possibile, con la terza prova scritta.
6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione giudicatrice dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Non possono accedere al colloquio i candidati che non possano far valere, tra credito scolastico e votazione nelle prove scritte, un punteggio complessivo che sommato al massimo dei punti conseguibili per il colloquio, non consente di raggiungere il punteggio minimo complessivo di 60/100. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

Art. 4.
(Commissione e sede d'esame)

1. La Commissione d'esame è costituita da un presidente esterno, da due membri esterni docenti di materie rientranti in aree disciplinari diverse e dai docenti della classe per le restanti materie; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Per ogni due commissioni sono nominati un presidente e due membri esterni; il presidente è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminate, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i docenti e i capi di istituto degli istituti di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore; i membri esterni sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore; è stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni.
3. Le commissioni possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza semplice; nel caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Ad ogni singola commissione sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite;
5. È compensata solo la partecipazione dei presidenti e dei membri esterni, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di membro esterno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame; i casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati;
6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami;

Art. 5.
(Credito scolastico)

1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.
2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione alla data di entrata in vigore della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum.
3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell' articolo 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari.

Art. 6.
(Certificazioni)

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato è ridisciplinato in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 7.
(Disposizioni per garantire la regolarità del corso di studi)

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, il corso di studi negli istituti legalmente riconosciuti è soggetto alla seguente disciplina:

a) per le ultime classi degli istituti di istruzione secondaria superiore il riconoscimento legale può essere concesso soltanto quando esse siano parte di un corso che abbia le caratteristiche di completezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
b) gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore possono essere sostenuti solo presso istituti statali.

Art. 8.
(Disposizioni finali)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto decreto legislativo n. 297 del 1994, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.
2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
3. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare entro un anno dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

Art. 9.
(Norma finanziaria)

1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.