AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 6 FEBBRAIO 2001

631ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE


Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Danieli e per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 838 E CONNESSI IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.

Il senatore D'ONOFRIO riferisce della valutazione compiuta quest'oggi in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari circa lo stato di trattazione e l'esito possibile dei disegni di legge in titolo. In proposito si è convenuto, in quella sede, su una previsione di oggettiva impossibilità di approvare la legge in tempo utile per le prossime elezioni. Di conseguenza, è stata anche rappresentata l'esigenza di svolgere un'ulteriore fase istruttoria, che consenta di acquisire gli elementi conoscitivi necessari per poter definire comunque una normativa appropriata ed efficace. Gli elementi di conoscenza dovrebbero essere forniti dai direttori generali delle competenti amministrazioni, da convocare tramite i rispettivi Ministri ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato.
Al riguardo, a suo avviso, occorre infatti compiere una valutazione conclusiva, senza alcuna polemica politica né tra i partiti, né tra il Parlamento e il Governo.

Il senatore ELIA conferma le indicazioni desunte dal senatore D'Onofrio a proposito delle valutazioni compiute in materia in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, relatrice sui disegni di legge in titolo, prende atto di quanto comunicato alla Commissione del senatore D'Onofrio e si riserva una propria valutazione in proposito, anche al fine di prospettare altre possibili soluzioni.

Il senatore MAGNALBO' dichiara di condividere le considerazioni svolte dal senatore D'Onofrio e di comprendere la conseguente richiesta di un margine di riflessione da parte della relatrice.

Su proposta del presidente VILLONE, si conviene di assumere una decisione al riguardo all'inizio della seduta successiva, già convocata per le ore 20,30 di oggi.


IN SEDE REFERENTE

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri.
(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo.
(4465) CO' ed altri - Norme in materia di conflitti di interesse
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° febbraio 2001.

La relatrice DENTAMARO ricorda la discussione svolta nella seduta precedente sugli emendamenti all'articolo 6 del disegno di legge n. 3236. In ragione di alcune obiezioni rivolte alla sua proposta di emendamento sostitutivo dell'articolo (6.500), si risolve a riformulare il testo: espunto il comma 1, ricolloca il comma 4 nell'articolo 4, dopo il comma 3, e ne modifica il contenuto, omettendo il periodo finale, che prevede la revoca delle concessioni quale sanzione di un comportamento abusivo. Al riguardo si riserva di compiere una valutazione analoga anche in riferimento all'articolo 7.

Il presidente VILLONE ritiene opportuno valutare la questione in un momento successivo, eventualmente sulla base di una disposizione da riferire all'intero testo.

La relatrice DENTAMARO prosegue nella esposizione delle modifiche da apportare al comma 4 dell'emendamento 6.500, da ricollocare nell'articolo 4: nei primi due periodi omette il riferimento interno all'articolo 4, divenuto superfluo e nel terzo periodo omette la parola "altro", mentre per la sanzione pecuniaria prevede un minimo del 10 e un massimo del 50 per cento del valore dei cespiti e dell'attività non dichiarate. Quanto all'ultimo comma contenuto nell'emendamento 6.500, ricorda la discussione già svolta in proposito, riservandosi tuttavia di riconsiderare la questione nell'ambito dell'articolo 7.

Il presidente VILLONE ritiene meritevole della massima considerazione la proposta, contenuta nell'ultimo comma in questione e in forma diversa in alcuni subemendamenti, di prevedere anche un meccanismo di possibile imputazione di responsabilità politica nelle sedi istituzionali competenti.

Il senatore SCHIFANI ritiene necessario prevedere una graduazione delle sanzioni disciplinando in particolare il procedimento di applicazione secondo modalità contenziose.

La relatrice DENTAMARO ricorda che il procedimento che l'Autorità garante dovrà seguire per l'applicazione delle sanzioni, dovrà essere disciplinato, secondo quanto previsto dal subemendamento 13.500/1, da un apposito regolamento governativo. Si dichiara tuttavia disponibile a precisare ulteriormente il contenuto di questa previsione, facendo puntuale riferimento alle fattispecie sanzionatorie disciplinate dal testo in esame.

La senatrice PASQUALI ritiene preferibile chiarire espressamente, in ogni disposizione che reca sanzioni, l'obbligo di seguire un procedimento che assicuri il rispetto del principio del contraddittorio.

Anche il senatore PELLICINI condivide la necessità di regolare espressamente procedure che assicurino il rispetto del principio del contraddittorio, anche alla luce del rilievo istituzionale dei soggetti destinatari della disciplina.

Il presidente VILLONE prende atto che la Commissione, con valutazione unanime, ritiene necessario prevedere il rispetto del principio del contraddittorio nei procedimenti di applicazione delle sanzioni previste dal provvedimento in titolo, e valuta che tale obiettivo possa essere perseguito riformulando il subemendamento 13.500/1, con un puntuale riferimento a tutte le norme sanzionatorie contenute nel testo.

Il senatore SCHIFANI osserva che nel corso del procedimento di applicazione delle sanzioni l'Autorità garante potrebbe rilevare la manifesta infondatezza delle questioni. Ritiene quindi che questa eventualità debba essere tenuta in considerazione nella formulazione dell'articolo 6 proposto dalla relatrice.

Il presidente VILLONE condivide questo rilievo e ritiene che possa essere opportunamente riformulato quanto previsto dal comma 4 dell'emendamento 6.500 proposto dalla relatrice.

Alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, come preannunciato, la RELATRICE modifica l'emendamento 6.500 riformulandone il quarto comma come comma aggiuntivo dell'articolo 4 (subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100) e la restante parte come nuova formulazione dell'articolo 6 (6.500 nuovo testo) secondo le indicazioni emesse nel corso del dibattito.

Il senatore SCHIFANI insiste comunque per la votazione del subemendamento 6.500/2 sul quale dichiara il proprio voto favorevole.

Il subemendamento, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore PASTORE dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 6.500/3, ritenendo improprio il riferimento, contenuto nel testo proposto dalla relatrice, al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate.

Si associa a queste considerazioni la senatrice PASQUALI dichiarando il proprio voto favorevole sul subemendamento, che, posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Il senatore SCHIFANI dichiara il proprio voto favorevole sul subemendamento 6.500/6.

La relatrice DENTAMARO osserva che nella riformulazione della disposizione cui il subemendamento si riferisce (riformulazione contenuta nel subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100) ha tenuto conto della esigenza prospettata nel subemendamento in esame, adeguando tuttavia a livelli più congrui l'entità della sanzione ivi prevista.

Il senatore SCHIFANI, pur prendendo atto della riformulazione contenuta nel subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100, ritiene tuttavia eccessiva l'entità della sanzione, tale da impedire un'opportuna graduazione.

La relatrice DENTAMARO osserva che la formulazione da lei proposta riprende fattispecie disciplinate dalla vigente normativa fiscale.

Il senatore SCHIFANI insiste per la votazione del subemendamento osservando che, nella formulazione proposta dalla relatrice, anche omissioni meramente colpose potrebbero incorrere in sanzioni che giudica eccessive.

Condivide questa valutazione il senatore MAGNALBO' dichiarando il proprio voto favorevole sul subemendamento 6.500/6 che, posto ai voti non è approvato.

Il presidente VILLONE avverte quindi che i subemendamenti 6.500/1 6.500/7 e 6.500/4 vengono meno in ragione della riformulazione dell'emendamento 6.500 illustrata dalla relatrice.

Il senatore SCHIFANI chiede quindi che si voti per parti separate il subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100, preannunciando il proprio voto favorevole sulla prima parte.

Il presidente VILLONE, accogliendo questa richiesta, mette ai voti i primi due periodi del subemendamento 4.500 (nuovo testo)/100, che vengono approvati dalla Commissione.

Anche la restante parte del subemendamento, dopo una dichiarazione di voto contraria del senatore SCHIFANI, posta ai voti, viene approvata dalla Commissione.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 6.500 (nuovo testo) che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 6.2, 6.102, 6.1.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

L'emendamento 7.100 viene dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

La RELATRICE ritiene che il subemendamento 7.500/12 risulti sostanzialmente precluso dalla approvazione del subemendamento 4.500/8.

Il senatore PASTORE, ricordato l'intento del subemendamento, insiste per la sua votazione, ritenendo preferibile fare riferimento esclusivamente alle quote del capitale sociale che garantiscano il controllo dell'impresa, eliminando il riferimento alla soglia del 2 per cento.

La senatrice DENTAMARO, al fine di rendere coerente l'articolo 7 con quanto previsto dall'articolo 4, preannuncia una riformulazione del primo comma dell'emendamento 7.500, che non esclude tuttavia che si possa avere il controllo di una società con una partecipazione inferiore al 2 per cento.

Posto ai voti, il subemendamento 7.500/12 non è approvato dalla Commissione.

Con una dichiarazione di voto favorevole della senatrice PASQUALI, anche il subemendamento 7.500/2, messo ai voti, non è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCHIFANI, ricordato che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha differito a lunedì 12 febbraio il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3236, auspica una durata ragionevole della seduta notturna di oggi.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236


4.500/8
LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, nel comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "ovvero una partecipazione superiore al due per cento del capitale sociale".
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4.500 (nuovo testo)/100
LA RELATRICE

All'emendamento 4.500, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Quando l'Autorità garante verifica la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l'accertamento conclusivo dia luogo alla verifica delle condizioni di cui al comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarati comporta l'applicazione da parte dell'Autorità garante di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura compresa tra il 10 e il 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
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4.500 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 4
(Dichiarazione delle attività economiche)

1. Entro venti giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato tutti i dati concernenti le imprese di cui detengono o hanno detenuto nei dodici mesi precedenti la titolarità, ovvero il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni entro quindici giorni per ogni successiva variazione dei dati forniti.
2. Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza sono rilevanti ai sensi della presente legge. Tali attività sono rilevanti qualora:
a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale dei soggetti di cui all'articolo 1 è almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
b) si tratta di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

3. L'Autorità garante provvede a comunicare immediatamente all'interessato l'esito dell'accertamento di cui al comma 2.
4. L'interessato può chiedere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti se sia venuta meno ai sensi del comma 2 la rilevanza delle attività economiche.
5. Un decimo dei componenti di ciascuna Camera può richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di svolgere l'accertamento di cui al comma 2.
Art. 6
6.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
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6.500/5
ELIA, ANDREOLLI, DIANA Lino

All'emendamento 6.500, al comma 3, dopo le parole: "enti pubblici", sopprimere le parole da: "nonché" fino alla fine del comma.
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6.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
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6.500/3
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
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6.500/6
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'


All'emendamento 6.500, nel comma 4, sostituire le parole da: "In ogni altro caso" fino alla fine del comma, con il seguente periodo: "L'accertamento di cui al presente comma comporta l'irrogazione all'interessato di una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento del valore dei cespiti e delle attività non dichiarate".
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6.500/1
LA RELATRICE

All'emendamento 6.500, nel comma 4, al terzo periodo, sopprimere la parola: "altro"; al quinto periodo, sopprimere le parole: "previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato".
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6.500/7
SCHIFANI, PASTORE, ROTELLI, D'ONOFRIO, CASTELLI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, nel comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "revocato" con l'altra: "sospeso" ed aggiungere, alla fine, dopo la parola: "settore" le seguenti: "fino a quando il titolare non avrà effettivamente adempiuto all'onere di separazione gestionale prevista dalla presente legge".

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6.500/4
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "e alla Consob".
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6.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6

(Competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Quando l’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l’accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l’accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l’applicazione da parte dell’Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4."
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6.500 (nuovo testo)
LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 6
(Competenze dell’Autorità garante)

1. L’Autorità garante per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.
2. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l’Autorità garante può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.".
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6.2
PASQUALI, MAGNALBO’
Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. I soggetti di cui al comma 3 non possono essere considerati in alcuna ipotesi organi di polizia giudiziaria".
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6.102
PAPPALARDO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "Negli altri casi, l'accertamento di cespiti e attività non dichiarati da luogo ad una sanzione pecuniaria amministrativa commisurata al valore dei cespiti e delle attività non dichiarate".
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6.1
PASQUALI, MAGNALBO'

Al comma 5 sostituire le parole da: "ai Presidenti" fino alla fine del comma con le altre: "al presidente della Corte di Appello di Roma".
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Art. 7

7.100
CO', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere l'articolo.
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7.500/12
PASTORE, SCHIFANI

All'emendamento 7.500, nel comma 1, secondo periodo, sostituire: "inferiore al due per cento del capitale sociale" con le seguenti: "tale da non consentire il controllo".
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7.500/2
PASQUALI, MAGNALBO'

All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "due per cento" con le seguenti: "cinque per cento".
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7.500
LA RELATRICE
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 7.

(Alienazione o trasferimento delle attività economiche)

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 8. E’ ammessa l’alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l’interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L’interessato informa l’Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l’alienazione non sia simulata. Si presume simulata l’alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il quarto grado, di affini entro il secondo grado ovvero di società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l’interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l’Autorità garante.
3. Se l’interessato non provvede all’alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l’Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell’interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell’articolo 4. Non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell’Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.
4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l’atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell’atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio."
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