296a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bettinelli, per il lavoro e la previdenza sociale Garilli e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01a, 0113o)

Il presidente VILLONE propone di esaminare immediatamente i disegni di legge n. 3449, 848 e 3023, recanti contributo statale all'Unione italiana ciechi con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre, che sono stati appena rimessi alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

La Commissione consente.

IN SEDE CONSULTIVA
(3449) Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato, e al Centro internazionale del libro parlato di Feltre, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bampo ed altri; Bracco ed altri
(848) LA LOGGIA ed altri. - Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato
(3023) BISCARDI ed altri. - Contributo vincolato al Centro nazionale del libro parlato
(Parere alla 7a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente VILLONE ritiene che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, assunto a base della discussione da parte della Commissione di merito, non susciti alcun rilievo di ordine costituzionale.

Il senatore ROTELLI osserva che i contributi finanziari previsti dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, con vincolo di destinazione, ripropongono le questioni già discusse in merito alle iniziative riguardanti le cosiddette associazioni storiche di promozione sociale e le possibili discriminazioni a danno di altre associazioni o enti che svolgono attività analoghe.

Il presidente VILLONE precisa che la discussione evocata dal senatore Rotelli si riferiva a un modello partecipativo comprendente solo alcune associazioni di promozione sociale, mentre i disegni di legge in esame si esauriscono in un intervento di sostegno finanziario.

Il senatore BESOSTRI nota che il contributo finanziario non è diretto alle associazioni in quanto tali ma alle attività che si ritiene di dover sostenere.

Secondo il senatore ROTELLI, si tratta comunque di un intervento asimmetrico, sia nella quantità dei contributi previsti per i due centri, sia nella possibile esclusione di altre attività analoghe.

Secondo il senatore BESOSTRI, nel parere si potrebbe formulare una raccomandazione a non escludere attività analoghe.

Concorda il presidente VILLONE, che propone quindi di esprimere un parere favorevole, con la raccomandazione di non introdurre indebiti privilegi, nel caso vi siano attività analoghe a quelle considerate, ma non comprese nel finanziamento.

La Commissione consente.

(3471) Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonchè di sostegno al reddito
(Parere alla 11a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce la senatrice BUCCIARELLI sul contenuto del provvedimento, il quale all'articolo 1 prevede la proroga delle comunicazioni a carico dei datori di lavoro in caso di lavoro straordinario compreso tra le 40 e le 48 ore settimanali. All'articolo 2 è prevista una proroga di sei mesi per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole.

Interviene il senatore MARCHETTI esprimendo forti riserve sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità e ritenendo inattuale il limite di 48 ore settimanali stabilito all'articolo 1.

Il sottosegretario GARILLI sostiene che il decreto-legge non modifica gli orari di lavoro, nè il limite del lavoro straordinario.

La Commissione, a maggioranza, accoglie quindi la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE
(3090) Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(134) MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali
(576) UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali
(866) DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio, con la trattazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3090, assunto come testo base.

Il relatore BESOSTRI dichiara di ritirare il nuovo testo dell'emendamento 1.2, esprimendosi in senso favorevole sull'emendamento 1.7. Ritira quindi gli emendamenti riferiti al comma 2, riformula l'emendamento 1.2/1 come proposta aggiuntiva di un ulteriore comma (1.300), presenta infine una proposta sostitutiva del comma 3 dell'articolo (1.400). Il sottosegretario VIGNERI concorda con l'avviso del relatore e riformula il proprio emendamento 1.14.

I senatori LUBRANO DI RICCO e MARCHETTI si pronunciano in senso contrario all'emendamento 1.7.

Il senatore SCHIFANI sostiene che la proposta del relatore non affronta la questione della sospensione consequenziale a condanne per reati diversi per quelli previsti al comma 1, lettera a), lasciando così inappagate le esigenze fatte valere nella recente sentenza della Corte costituzionale. Si tratta di un aspetto meritevole di un'attenta riflessione come era emerso nel corso delle precedente seduta.

Il relatore BESOSTRI ricorda che la questione era stata da lui affrontata in alcune proposte di emendamento. Il testo del disegno di legge, con le modifiche prospettate va comunque nella direzione auspicata dal senatore Schifani per cui una ulteriore riflessione può essere compiuta in vista dell'esame in Assemblea. Malgrado egli mantenga qualche riserva, raccomanda pertanto una rapida conclusione dell'esame.

Il senatore PASTORE ribadisce che appare paradossale e non equilibrata una soluzione che preveda la sospensione, che può protrarsi per l'intera durata del mandato, conseguente ad una condanna pronunciata in primo grado, misura che equivale nella sostanza alla ineleggibilità stabilita a seguito di una condanna definitiva.

Il presidente VILLONE rileva a sua volta che non è, all'opposto, accettabile il mantenimento in carica, in attesa del giudicato, di un amministratore condannato per gravi reati.

Il senatore PELLEGRINO suggerisce la possibilità di introdurre un rito accelerato, come è previsto, ad esempio, per gli imputati detenuti. Il senatore SCHIFANI dubita però della effettiva applicabilità di tale eventuale norma. Il senatore MUNDI si pronuncia a favore della proposta del relatore.

Il senatore LISI chiede un breve rinvio dell'esame onde poter approfondire le indicazioni del relatore, sottolineando comunque la gravità delle conseguenze che vengono a scaturire da sentenze emesse in primo grado, statisticamente in larga percentuale riformate in appello spesso a considerevole distanza di tempo. Non reputa poi fattibile l'introduzione di un rito speciale e preannuncia pertanto, qualora si pervenga alla votazione, il proprio voto contrario.

Il senatore PINGGERA ritiene invece che la soluzione proposta dal relatore sia equilibrata soprattutto se accompagnata dalla scelta di un rito speciale, come sostenuto dal senatore Pellegrino, misura suscettibile di accelerare i tempi della sentenza definitiva.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.300 e 1.400. Il PRESIDENTE precisa che l'approvazione dell'emendamento 1.400 elide le modifiche del comma 3 derivanti dagli emendamenti accolti a suo tempo ma sottoposti successivamente a una riflessione critica, condivisa dalla Commissione. Precisa, inoltre, che l'emendamento 1.20, a suo tempo accolto, va considerato superfluo e pertanto non sarà inserito nel testo delle Commissioni.
Rimane pertanto assorbito l'emendamento 1.7.

Il senatore LISI richiama l'attenzione sull'emendamento 1.13, in precedenza accantonato, del quale chiede la votazione, trattandosi di una questione di notevole principio. L'emendamento stesso è quindi respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo unico nel testo modificato, conviene su una proposta di coordinamento formale avanzata dal relatore e diretta a riformulare il comma 3 con un intervento di ordine complessivo sull'articolo 15, comma 4-bis della legge vigente (emendamento Coord.1) e infine dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in conformità all'esame compiuto, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge nn. 134, 576 e 866.

(2934) Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(2912) BESOSTRI ed altri. - Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti
(3179) LO CURZIO ed altri. - Nuove norme sul processo amministrativo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 23 luglio 1998, con la trattazione degli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge n. 2934.

Sull'emendamento 4.20 (nuovo testo), presentato dal relatore quale riformulazione di un'iniziativa del senatore Lubrano di Ricco, il senatore BESOSTRI osserva che la nuova proposta non tiene conto di tutti gli aspetti della discussione svolta in merito alla risarcibilità del danno derivante dalla lesione dell'interesse legittimo. La proposta del relatore, infatti, limita tale possibilità ai casi di giurisdizione esclusiva, escludendo pertanto ogni risarcimento per quelle ipotesi di esclusione illegittima, ad esempio da rapporti concessori, non rimediabili con la reintegrazione in forma specifica.

Il relatore PELLEGRINO afferma che nella giurisdizione esclusiva tende a svanire la distinzione tra diritto e interesse legittimo, ciò che costituisce il fondamento stesso della giurisdizione esclusiva. La sua proposta, pertanto, affida al giudice una valutazione caso per caso, poichè anche nelle ipotesi di concessioni, in cui l'impugnazione dell'atto concessorio non possa consentire la riproduzione dell'atto ritenuto illegittimo, escludendosi la possibilità di una piena reintegrazione in forma specifica vi sarebbe quella del risarcimento del danno.

Il senatore BESOSTRI si dichiara persuaso dagli argomenti del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(236) PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno e rinviato nelle sedute del 9 e del 21 luglio.

Interviene nella discussione generale il senatore ELIA, che inquadra l'argomento in un insieme di elementi normativi e di fatto, tale da esigere interventi legislativi rivolti a rimuovere possibilità di commistioni tra interessi pubblici e interessi privati, come ad esempio in tema di privatizzazioni delle imprese pubbliche e di prevenzione della corruzione. Si manifesta, pertanto, una sorta di disagio generale, che suscita reazioni anche di proposizione normativa, oscillanti tra la ricerca di rimedi al lassismo attuale e iniziative anche meno meditate, in risposta a spinte provenienti dall'opinione pubblica. Nondimeno, le esperienze di alcuni paesi come la Francia e la Gran Bretagna, dimostrano la possibilità di interventi incisivi in alcune materie critiche, come ad esempio il finanziamento della politica, senza ricorrere necessariamente alla repressione penale ma operando ad esempio con severità sul versante della decadenza dalle cariche pubbliche. In Italia, a suo avviso, riemerge con una certa consistenza una vera e propria questione morale, che sollecita un impegno generalizzato e condiviso per garantire livelli adeguati di etica pubblica e impedire una divaricazione crescente tra la classe politica e la società. Si tratta di concepire misure e rimedi politicamente molto rilevanti, già reclamati da tempo da voci isolate, tacciate allora di moralismo e riconosciute successivamente come profetiche, una volta venuto alla luce un fenomeno di corruzione molto esteso. In tema di conflitti di interesse, la questione investe sia il rapporto di compatibilità tra la titolarità e l'esercizio di un'impresa e l'assunzione di una carica pubblica, sia quello meno rilevante e critico tra la titolarità di cariche pubbliche e l'esercizio di attività professionali. Secondo alcune opinioni, è comunque necessario adottare celermente una legge che colmi l'attuale vuoto normativo, mentre vi sono altre opinioni, da lui condivise, secondo le quali è invece necessaria una elaborazione adeguata, con verifiche approfondite sugli effetti e le implicazioni di una legge sui conflitti di interesse: nondimeno, la legge è senz'altro necessaria e non appare opportuno suscitare sospetti su una possibile, minore attenzione al tema, una volta conclusa l'esperienza del Governo Berlusconi. Ricorda, quindi, che il progetto di revisione costituzionale proposto dalla Commissione bicamerale contiene un riferimento esplicito alla questione della incompatibilità tra cariche di Governo e uffici o attività pubbliche o private, rinviando a una legge approvata dalle due Camere la disciplina della prevenzione dei conflitti di interesse. D'altra parte, lo stesso articolo 98 della Costituzione vigente contiene un principio di ordine generale prescrivendo che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione, laddove il pubblico impiegato va inteso nell'accezione britannica di civil servant, comprendendo pertanto tutti i titolari di cariche pubbliche, e a maggior ragione coloro che hanno le più alte responsabilità. Occorre pertanto rimuovere ogni pigrizia nell'affrontare con la necessaria capacità di discernimento e di elaborazione un oggetto normativo critico, senza dare l'impressione di un impulso al consenso generalizzato su soluzioni normative deboli. La verifica, celere ma approfondita, va compiuta su parametri di ordine generale comuni ad alcuni ordinamenti stranieri, come quello spagnolo e tedesco, dai quali possono essere desunte indicazioni utili per un lavoro di impianto normativo, che risolva ad esempio il problema della estrema estensione delle disposizioni restrittive contenute nella prima parte del testo approvato dalla Camera dei deputati: in proposito, infatti, è stato da taluni rilevato che una disciplina eccessivamente gravosa avrebbe un effetto di compensazione riguardo a quella, senz'altro più blanda, contenuta nella seconda parte del testo, che si riferisce al conflitto di interessi nel suo senso più pregnante. Osserva, inoltre, che i pareri resi in materia da alcune dalle autorità indipendenti risultano relativamente evasivi, sia per le motivazioni sommarie, sia per l'indicazione, non precisata, di soluzioni flessibili. Il risultato prodotto dalla Camera dei deputati manifesta un certo spostamento dal quadro delineato nel rapporto dei tre saggi nominati a suo tempo dal Governo Berlusconi e sulla seconda parte del testo occorre dunque svolgere una verifica attenta al fine di valutare se le soluzioni adottate sono troppo compiacenti verso i possibili interessati, ad esempio perchè prevedono sanzioni evidentemente tenui, ovvero hanno una propria originalità e una propria efficacia. Quanto alla prima parte del testo approvato dalla Camera dei deputati, l'estensione dei casi di incompatibilità fino alla semplice partecipazione a consigli di amministrazione di imprese pubbliche o di interesse pubblico, impone una attenta riconsiderazione, così come va riconsiderata l'omissione di ogni intervento sulle incompatibilità successive alla titolarità di cariche pubbliche. Le disposizioni che riguardano il divieto di esercizio professionale o l'obbligo di collocamento in aspettativa in caso di partecipazione a consigli di amministrazione, hanno il possibile effetto di prosciugare completamente il bacino di reclutamento per tali incarichi, o comunque di deprimerne il livello di capacità e di esperienza. In proposito, dovrebbero soccorrere a suo avviso altri criteri, come l'obbligo di un impegno a tempo parziale e una severa disciplina delle remunerazioni. Riservandosi di svolgere ulteriori considerazioni integrative, invita la Commissione a valutare attentamente le questioni inerenti ai disegni di legge in esame, anche sotto il profilo costituzionale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3285, IN TEMA DI RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO PENALE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI

A nome del prescritto numero di componenti la Commissione, il senatore LISI chiede che il disegno di legge in titolo, assegnato in sede deliberante, sia rimesso all'Assemblea.

Il presidente VILLONE, nel prendere atto della richiesta avanzata dai senatori LISI ed altri, propone di avviare immediatamente l'esame in sede referente.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE
(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri
(Esame e rinvio)

Il presidente VILLONE, relatore sul disegno di legge in titolo, propone di acquisire la trattazione svolta in sede deliberante, ivi compresa la proposizione degli emendamenti.

La Commissione consente.
Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PINGGERA illustra l'emendamento 1.3, che esclude la possibilità del patteggiamento per i reati contro la pubblica amministrazione, al fine di garantire in questi casi un giudizio pieno: dichiara che si tratta di una sorta di provocazione, che consentirebbe di affrontare con minori difficoltà il problema dell'equiparazione tra patteggiamento a condanna nelle conseguenze sul rapporto di servizio. Quanto all'emendamento 3.12, esso ha lo scopo di assicurare la possibilità del sequestro dei beni di provenienza illecita, anche in pendenza di procedimento.

Il senatore PASTORE dà conto dell'emendamento 1.2, che chiarisce ed estende il riferimento all'impresa pubblica; precisa che altri emendamenti sono strettamente connessi a quello appena illustrato. L'emendamento 2.4 corrisponde a una riserva esposta dallo stesso relatore nella discussione svolta in sede deliberante, circa la possibilità e la compatibilità della misura di trasferimento in alcuni casi peculiari. Egli si dichiara perplesso, quindi, sulla misura del trasferimento conseguente a una semplice rinvio a giudizio, mentre considera opportuna una valutazione caso per caso da parte dell'amministrazione, riferita al tipo di illecito, commisurato al danno per l'amministrazione e all'allarme sociale destato dal delitto. L'emendamento 3.7 è fondato sulla necessità di adottare scelte coerenti circa la possibile equivalenza tra patteggiamento e condanna, da affermare o negare in modo univoco quantomeno per fattispecie analoghe, come quelle che coinvolgono gli amministratori eletti e i dipendenti pubblici. Si tratta a suo avviso di perseguire soluzioni normative razionali e ispirate a quel criterio di ragionevolezza che le rende compatibili con i precetti costituzionali.

Il senatore SCHIFANI interviene sul tema del trasferimento automatico dei dipendenti pubblici, auspicando una prescrizione di priorità a favore della sede territoriale di impiego, laddove possibile, pur nella modificazione dell'incarico e delle mansioni. Tale garanzia è a suo parere un limite minimo necessario da accordare al dipendente colpito dalla sanzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090

Art. 1.

Sopprimere il comma 2.
1.13
Lisi, Valentino, Bevilacqua

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono sospesi di diritto dai pubblici uffici i soggetti condannati per reati contro la pubblica amministrazione per un periodo pari alla pena irrogata, ancorchè ne sia stata disposta la sospensione condizionale. Unicamente ai fini di cui al precedente periodo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».
1.200
Il Relatore

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti della presente legge».
1.14
Il Governo

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti delle ineleggibilità e della decadenza disciplinate dalla presente legge».
1.14 (Nuovo testo)
Il Governo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Al comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice pernale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina».
1.400
Il Relatore

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1.7
Pastore, Schifani

All'emendamento 1.2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata».
1.2/1
Il Relatore

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l'interessato ed acquisito il parere dell'organo cui l'interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni».
1.2
Il Relatore

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di dodici mesi, tranne che per i delitti indicati al comma 1, lettera a), del presente articolo e alla lettera b) del presente comma».
1.2 (Nuovo testo)
Il Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata».
1.300
Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comma 4-bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostiuito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata”».
Coord.1
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2934

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.
(Disposizioni in materia di giurisdizione esclusiva)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone il risarcimento del danno in tutti i casi in cui non sia possibile, attraverso l'esecuzione della sentenza, pervenire a una piena reintegrazione in forma specifica dell'interesse leso».
4.20 (Nuovo testo)
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «enti a prevalente partecipazione statale» con le altre: «enti con partecipazione pubblica».
1.2
Pastore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320 del codice penale non sono applicabili gli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale».
1.3
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «lo trasferisce», con le altre: «può trasferirlo, se possibile e se non contrario a norme di legge».
2.4
Pastore

Art. 3.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è disposto o confermato il sequestro dei beni che furono il profitto dl reato o comunque il sequestro dei beni di proprietà dell'imputato fino all'ammontare del valore, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, di cui l'imputato si è arricchito».
3.12
Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 2, dopo le parole: «sentenza di condanna», inserire le seguenti: «o di applicazione della pena su richiesta delle parti»; al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
3.7
Pastore