BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDI' 1° LUGLIO 1999

207a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO


Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

La seduta inizia alle ore 14,45.


(1156-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta del disegno di legge di ratifica della Convenzione per la protezione delle Alpi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera. Segnala, per quanto di competenza, che nel testo attuale gli oneri della Consulta-Stato-Regioni sono coperti con l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa disposta dal disegno di legge.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul provvedimento.

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante istituzione del giudice di pace, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera. Per quanto di competenza, segnala che la clausola di copertura è stata adeguata in senso riduttivo in base ad una nuova relazione tecnica. Essa, nel quantificare gli oneri derivanti dalle indennità previste dall’articolo 12, comma 1 ipotizza che ciascun giudice non effettui complessivamente (in materia civile e penale) più di 10 udienze al mese: rileva che, in base all’articolo 12, possono essere cumulate le indennità per le udienze in materia civile (fino a 10 al mese) con quelle in materia penale (ulteriori 10). La nuova relazione tecnica, inoltre, non prevede alcun onere per lo svolgimento di tirocini in materia penale per i giudici già in carica, specificando che risulta sufficiente il bagaglio culturale già acquisito dagli stessi: rileva che l’articolo 21, comma 4 prevede esplicitamente che siano attivati corsi in materia penale e che la relazione tecnica iniziale teneva conto del corrispondente onere. Segnala infine che la modifica apportata al comma 4 dell'articolo 26, che amplia il numero dei dipendenti comunali che possono operare presso gli uffici di conciliazione, è suscettibile di recare oneri aggiuntivi.

Il sottosegretario D’AMICO conferma l’aggiornamento della relazione tecnica basato, per quanto riguarda l’articolo 12, sul presupposto che ciascun giudice non effettui complessivamente più di dieci udienze remunerabili, sulla base dell’alternanza di udienze civili e penali. Conferma, altresì, quanto previsto nella nuova relazione tecnica in materia di tirocini in quanto per i corsi destinati ai giudici già in carica non sarà corrisposta alcuna indennità. Fa infine presente, relativamente all’articolo 26, che esso riguarda dipendenti comunali che non hanno avuto alcuna interruzione nel rapporto di lavoro e che in passato hanno già operato presso gli uffici di conciliazione: si tratta peraltro di oneri soltanto eventuali.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul testo, nel presupposto che le indennità per le udienze in materia civile di cui all’articolo 12 non possano essere cumulate con quelle in materia penale oltre il limite complessivo di dieci e che i corsi di cui all’articolo 21, comma 4 non comportino oneri per la formazione dei giudici già in carica; propone, peraltro, di esprimere parere contrario sull'articolo 26, comma 4.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.


La seduta termina alle ore 15,00.