FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDI' 9 FEBBRAIO 1999
218ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANGIUS


La seduta inizia alle ore 15.40.

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (n. 380)
(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Seguito dell'esame e rinvio).
(R139 b00, C06a, 0023°)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 febbraio scorso.

Il Presidente ANGIUS, non essendoci altri iscritti a parlare, dà la parola al relatore Staniscia.

Il relatore STANISCIA illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, dichiarando peraltro la propria disponibilità ad apportare quelle modifiche, condivise, che verranno proposte nel corso della discussione.
Il parere affronta, innanzitutto, la questione della esclusione degli enti pubblici economici dal novero degli enti le cui entrate possono essere riscosse mediante ruolo. Si tratta di una esclusione che, per certi versi, interpreta estensivamente il principio della delega, in quanto la dizione contenuta nella legge delegante "enti pubblici" non implica necessariamente l'esclusione di quelli economici. Va considerato, inoltre, che la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 337 sembra avere un carattere onnicomprensivo rispetto alle entrate, anche di natura non tributaria, che possono essere riscosse mediante ruolo.
Per quanto riguarda l'articolo 24 (iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), ferma restando la opportunità di esercitare il principio di delega di estendere la riscossione dei crediti mediante ruolo (attraverso l'affidamento ai concessionari) anche ai crediti degli enti previdenziali, appare più rispondente alle esigenze dei contribuenti, soprattutto nel caso di piccoli imprenditori, circoscrivere l'affidamento della riscossione dei contributi previdenziali alle sole somme per le quali sia stato esperito ogni tentativo di ottenere dal contribuente il pagamento spontaneo e per le quali si riveli poi necessario porre in essere le procedure coattive. Dovrebbero quindi restare impregiudicate sia le attribuzione dell'ente previdenziale per tutta l'attività preordinata alla formazione del titolo esecutivo, sia le potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamento spontaneo, concedendo in tale fase, se del caso, dilazioni o rateizzazioni.
Per quanto riguarda l'affidamento del servizio di riscossione anche delle entrate degli enti territoriali, - prosegue l'oratore - è opportuno specificare in modo chiaro la portata facoltativa dell'affidamento, in modo da tener conto dell'ordinamento autonomo di tali enti.
Con riferimento alle procedure di espropriazione forzata, appare opportuno garantire la massima trasparenza e pubblicità nelle procedure di vendita dei beni oggetto delle espropriazioni, sia mobiliari che immobiliari. Analogamente, per la fissazione del prezzo dei beni da sottoporre a vendita, è opportuno predisporre meccanismi oggettivi di determinazione del prezzo base.
Per quanto concerne le norme attuative del provvedimento, inoltre, ove queste rivestano particolare rilievo, appare opportuno prevedere l'emanazione di un decreto ministeriale, piuttosto che un decreto del direttore generale delle entrate, stabilendo altresì un termine entro il quale il Ministro dovrà emanare i citati decreti attuativi.
Un punto di particolare rilievo è costituito dalla previsione dell'articolo 7 del provvedimento, relativo alla dilazione del pagamento ed alla sospensione della riscossione. Va sottolineato che la possibilità di fruire della ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, per cifre superiori a 50 milioni di lire, è subordinata alla prestazione di cauzione in titoli di Stato, ovvero di apposita fidejussione. Poichè la richiesta del contribuente di dilazione del pagamento è motivata da una "temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso", la previsione della prestazione di garanzia appare in contraddizione con l'obiettivo di favorire il contribuente in difficoltà. D'altro canto, il rinvio contenuto nella novella all'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 appare inopportuno, in quanto la garanzia richiesta in quel caso supporta una condizione di creditore del contribuente, per l'IVA versata in eccedenza.
Il relatore illustra poi analiticamente le modifiche suggerite agli articoli 9 e 15 dello schema di decreto legislativo, motivate dalla esigenza di rendere chiara e univoca la disciplina della determinazione degli interessi per la dilazione del pagamento, ovvero per la sospensione amministrativa della riscossione: in ambedue i casi appare sufficiente rinviare all'articolo 9 del D.P.R. n. 602 del 1973, con l'indicazione delle maggiorazioni sugli interessi dovute. Un'ultima annotazione riguarda invece la norma di coordinamento recata dall'articolo 39 dello schema di decreto legislativo.
Egli dà conto, inoltre, delle osservazioni espresse dalla 2a Commissione permanente, la cui analiticità e approfondimento consiglia, più che di integrare il parere da dare al Governo, di allegarne eventualmente il testo al parere stesso.

Il senatore ALBERTINI, dopo aver rilevato che il relatore ha ritenuto di non tener conto delle osservazioni da lui svolte in sede di discussione generale, si sofferma in particolare sulla osservazione contenuta nella bozza di parere relativa alla estensione ai crediti previdenziali della riscossione mediante ruolo, affidata ai concessionari. Di questa parte del parere egli dà un giudizio fortemente critico, poichè con esso si rimette sostanzialmente in discussione l'impianto del disegno di legge delega: com'è noto, tale provvedimento aveva come obiettivo quello di innovare radicalmente le procedure di riscossione dei crediti previdenziali in modo da assicurare, almeno in parte, il recupero delle ingenti somme vantate dall'INPS. Tale obiettivo risulta ancor di più condivisibile se si considera che, da più parti, viene oggi riproposta l'esigenza di modificare nuovamente il regime del trattamento pensionistico: a fronte di tale proposta, appare invece più urgente fare in modo che l'INPS recuperi i crediti pregressi. La bozza di parere illustrata dal relatore, invece sembra privilegiare le esigenze delle imprese e contraddire tali obiettivi.
Per quanto riguarda invece la misura degli interessi per la dilazione del pagamento, egli chiede un chiarimento al rappresentante del Governo.

Il senatore D'ALI' rileva che lo schema di parere illustrato dal relatore rimarca le questioni di maggior rilievo emerse sia nel corso dell'esame del disegno di legge delega che del provvedimento in titolo. A suo giudizio, però, non è stato dato il necessario risalto alla esigenza di garantire il tessuto delle piccole e medie imprese dalle conseguenze del nuovo meccanismo di riscossione dei crediti previdenziali, che, invece, rischia di metterne in forse la tenuta economica. Dopo aver commentato positivamente il parere espresso dalla 2^ Commissione permanente, preannunzia il voto contrario del proprio Gruppo sullo schema di parere illustrato.

Il senatore BONAVITA riassume i termini della discussione sulla riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali: egli ricorda, tuttavia che tale discussione non ha mai messo in dubbio la necessità di innovare profondamente le procedure per riscuotere i crediti vantati, attesa la sostanziale incapacità dell'INPS di recuperare le somme dovute. Le preoccupazioni espresse nel corso della discussione in merito ai possibili contraccolpi delle nuove procedure di riscossione sul tessuto delle piccole e medie imprese, a suo giudizio, sono state tenute in considerazione dal Governo, soprattutto laddove si prevede la possibilità di chiedere rateizzazioni e dilazione del pagamento delle somme dovute.

Il senatore CASTELLANI si pronuncia a favore dello schema di parere illustrato dal relatore, in quanto in esso viene contemperato l'obiettivo di recuperare il gettito dei contributi previdenziali evasi e quello di tener conto delle condizioni economiche delle imprese. Esprime, inoltre, soddisfazione per l'accoglimento di rilievi da lui formulati in sede di discussione generale.

Interviene in replica il sottosegretario VIGEVANI, il quale osserva che il Governo non potrebbe accogliere - ove confermata - l'osservazione relativa all'articolo 24 dello schema di decreto legislativo, poichè in essa, in sostanza, si mette in dubbio la validità della scelta compiuta a suo tempo con la legge delega. Egli ricorda che il Governo ha assunto, come punto di partenza, la considerazione della strutturale incapacità dell'INPS di recuperare i crediti vantati nei confronti delle imprese, in una situazione in cui le partite dichiarate inesigibili rappresentano più della metà dell'intera massa delle somme evase. Stando così le cose, non può essere rimesso in discussione l'obiettivo di recuperare, almeno in parte, la ingente massa di crediti previdenziali; ciononostante, a suo giudizio il Governo ha tenuto in debito conto le esigenze delle piccole e medie imprese. Per quanto riguarda, invece, le osservazioni relative all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, egli osserva che la richiesta di dilazione o sospensione del pagamento non può non essere accompagnata da uno strumento che garantisca il creditore dall'effettivo assolvimento del debito: si può discutere certamente dello strumento utilizzato, ma resta la esigenza di garantire in partenza il creditore che concede la dilazione.
Se non ci saranno quindi modifiche al parere illustrato, egli ritiene di aver motivato la contrarietà del Governo sull'osservazione relativa all'articolo 24 e su quella concernente l'articolo 7.

Il relatore STANISCIA fa presente al senatore Albertini che nella redazione del parere ha tenuto conto delle osservazioni unanimemente condivise, che erano già contenute in un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame del disegno di legge delega. A suo giudizio, permane la contrapposizione tra coloro che ritengono ineludibile l'obiettivo di recuperare l'evasione contributiva, anche a costo di sacrificare una parte del tessuto produttivo delle piccole e medie imprese e coloro che, al contrario, focalizzano la propria attenzione sulle esigenze dei contribuenti, senza però negare gli obiettivi di gettito prefissati. Egli ricorda che già durante l'esame del disegno di legge delega si era raggiunto un compromesso, rappresentato dalla facoltà concessa all'INPS di esperire tutti i tentativi di riscuotere le somme vantate prima di iscrivere le stesse a ruolo. Bisogna prendere atto invece che lo schema di decreto in titolo non tiene conto di questo compromesso, ma che anzi non prevede in alcun modo la possibilità che le aziende possano "contrattare" le modalità di pagamento delle somme dovute.
Ciò considerato, ritiene al momento opportuno rinviare ulteriormente l'esame dello schema di parere da lui illustrato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA
(A007 000, C06a, 0044°)

Il Presidente ANGIUS comunica che l'ordine del giorno delle sedute della settimana corrente è integrato con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dello schema di decreto legislativo recante applicazione delle lettere a) e c) della legge 28 settembre 1998 n. 337 e dello schema di decreto legislativo recante istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonchè modifica alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 ed al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi.

La seduta termina alle ore 16,30.