BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 30 GIUGNO 1999
206a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO


Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico e per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(4113) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 179, concernente effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti: favorevole)

Il relatore FERRANTE, fa presente che si tratta della conversione del decreto-legge n. 179 del 17 giugno che prevede la non applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento mensile sui versamenti effettuati dal 22 al 30 giugno da tutti i contribuenti e quelli effettuati dal 22 giugno al 20 luglio per i contribuenti che svolgono attività soggette agli studi di settore. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Segnala poi tra gli emendamenti pervenuti, l'emendamento 1.0.1, che prevede per le dichiarazioni unificate dei redditi e dell'IRAP relativi all'anno 1998 la non applicazione di sanzioni per errori formali.

Il sottosegretario D'AMICO si associa alle considerazioni del relatore.

Il sottosegretario VIGEVANI dichiara che dall'emendamento 1.0.1 non discendono conseguenze finanziarie negative.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi.


(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore FERRANTE, in sostituzione del relatore MORANDO, fa presente che si tratta della conversione del decreto-legge recante interventi in materia di protezione civile, già approvato con ampie modifiche dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che gran parte delle autorizzazioni di spesa si configurano come limiti di impegno ventennali e che all’articolo 2, comma 3 si autorizzano i soprintendenti a contrarre mutui: al riguardo, ricorda che, su sollecitazione del rappresentante del Tesoro, la Sottocommissione ha posto quali condizioni per il parere di nulla osta sul disegno di legge n. 3974 che i limiti di impegno avessero durata quindicennale e che fosse esclusa la possibilità per i soprintendenti di accendere mutui. In merito al comma 4 dell’articolo 2, occorrerebbe chiarire quale è il limite degli stanziamenti ivi richiamati. Per ciò che concerne l’articolo 3, comma 1, che estende le agevolazioni previste dall’articolo 12 della legge n.449 del 1997 nel limite delle residue disponibilità, prevedendone il mantenimento in bilancio, rileva che l’estensione non appare graduabile e che l’articolo 7, comma 2 riduce l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12 citato, destinando le risorse ad altre finalità. Con riferimento al comma 3-quater del medesimo articolo 3, occorrerebbe avere conferma della quantificazione proposta e della sussistenza di disponibilità derivanti dai mutui di cui all’articolo 50 della legge n. 448 del 1998, tenendo anche conto che alle medesime disponibilità fanno riferimento i commi 3-sexies e 3-octies nonché l’articolo 3-bis. Segnala, inoltre, che il comma 5-bis dell’articolo 3 proroga di un anno i termini per la concessione di contributi: non è chiaro l’onere derivante dalla disposizione e le risorse attivate per la relativa copertura. L’articolo 3-quinquies sembra introdurre l’obbligo di rinegoziazione, prevedendo una quota degli interessi a carico dei beneficiari nella misura dell’1,5 per cento: il limite richiamato delle risorse disponibili potrebbe, quindi, non essere sufficiente a garantire l’assenza di oneri a carico degli enti mutuanti o del bilancio dello Stato. Segnala che gli articoli 3 (comma 2-quinquies) e 6 (comma 4) prevedono l’acquisizione delle aree di risulta da parte dei comuni: al riguardo, occorre valutare gli eventuali oneri finanziari a carico dei bilanci degli enti locali. Il comma 3 dell’articolo 6, oltre a prevedere, analogamente ai precedenti, tale acquisizione, impone l’esproprio delle aree per la ricostruzione degli edifici da demolire o distrutti e la successiva vendita ai soggetti proprietari: rileva che a fronte di un onere certo ed immediato viene prevista una entrata solo eventuale. In relazione ai contributi previsti dal medesimo articolo 6, comma 4, non è chiaro quale sia il limite delle disponibilità finanziarie, tenuto conto che al comma 6 non vengono individuate autorizzazioni di spesa. L’articolo 8-bis, interamente introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che il Ministro dei lavori pubblici possa avviare interventi di sicurezza per le gallerie, rinviando per il finanziamento al Piano nazionale per la sicurezza stradale e all’adeguamento dei piani finanziari delle concessionarie autostradali. Occorrerebbe chiarire se si tratta di disposizioni programmatiche che intendono promuovere una diversa priorità nell’utilizzazione delle risorse già esistenti. Segnala, inoltre, i commi 4 e 6 dell’articolo 8 che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato o limitare l’efficacia delle misure di contenimento della cassa; in relazione al comma 8 del medesimo articolo, occorrerebbe acquisire indicazioni dal Tesoro in ordine al previsto trasferimento di risorse, ricordando peraltro che le norme di contabilità prevedono che l’utilizzazione di risorse già iscritte in bilancio possa avvenire previa riduzione della relativa autorizzazione di spesa. Rileva, infine, che gli articoli 3 (comma 4), 4 (comma 3) e 8 (comma 1) utilizzano per la copertura degli oneri la quota dello Stato dell’8 per mille dell’IRPEF.

Il sottosegretario D'AMICO, relativamente alle osservazioni formulate dal relatore, pur confermando l'intenzione del Governo di pervenire ad un superamento dello strumento della provvista tramite mutui attivati a livello centrale e delle autorizzazioni di limiti di impegno ventennali, ritiene opportuno non modificare quanto previsto dall'articolo 2; il comma 4 del medesimo articolo 2 è una norma analoga a quella già applicata in occasione del terremoto nelle Marche e in Umbria, diretta sostanzialmente a riservare una quota delle risorse destinate dal decreto-legge ai territori danneggiati di cui all'articolo 1. Il comma 1 dell'articolo 3 consente di applicare l'articolo 12 della legge n. 449 del 1997 limitatamente ai commi 1 e 2, mentre la riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 7, comma 2, concerne il comma 3 del predetto articolo. In ordine ai commi 3-quater, 3-sexies e 3-opties dell'articolo 3 nonché all'articolo 3-bis, il Sottosegretario conferma la quantificazione proposta e l'esistenza delle disponibilità derivanti dai mutui di cui all'articolo 50 della legge n. 448 del 1998. Osserva poi che il comma 5-bis dell'articolo 3 riguarda sostanzialmente la proroga del termine, per la sola presentazione di documenti, a favore dei soggetti già individuati dal Ministero delle finanze; l'articolo 3-quinquies non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato in quanto è comunque limitato alle disponibilità finanziarie autorizzate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995; relativamente all'articolo 3, comma 2-quinquies e all'articolo 6, commi 3 e 4, fa poi presente che la demolizione di immobili non ricostruibili e l'acquisizione dell'area di risulta al patrimonio comunale è un principio già vigente nel nostro ordinamento e che, in particolare, il comma 4 è una disposizione diretta alla concessione di contributi pari a quelli corrisposti a favore dei soggetti i cui immobili non possono essere ricostruiti. L'articolo 8-bis ha natura programmatica, mentre gli oneri connessi al comma 4 dell'articolo 8 trovano copertura nell'ambito dell'autorizzazione di spesa contenuta nell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 507 del 1994; la deroga di contabilità concessa con il comma 6 dell'articolo 8 è giustificata dalla natura delle attività proprie di protezione civile, mentre il comma 8 del medesimo articolo 8 non riguarda una nuova autorizzazione di spesa. Infine, il Sottosegretario sottolinea che la copertura con le risorse dell'8 per mille IRPEF degli articoli 3 (comma 4), 4 (comma 3) e 8 (comma 1) risponde a finalità già previste dalla legge istitutiva.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta, nel presupposto che: il comma 4 dell'articolo 2 rappresenti una riserva, nel limite del 2 per cento, delle risorse destinate dal decreto-legge alle Regioni, agli Enti locali e al Ministero per i beni e le attività culturali; la disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 riguardi sostanzialmente la proroga del termine, per la sola presentazione di documenti, a favore dei soggetti già individuati dal Ministero delle finanze; la disposizione di cui all'articolo 3-quinquies sia limitata alle disponibilità autorizzate dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995; l'articolo 8-bis abbia carattere meramente programmatico; gli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 8 siano coperti nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 507 del 1994; il comma 8 dell'articolo 8 non contenga una nuova autorizzazione di spesa.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(3663) Ulteriori emendamenti al disegno di legge: VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci
(Parere alla 6a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che sono stati trasmessi due emendamenti al disegno di legge relativo agli spedizionieri doganali. Per quanto di competenza, occorre valutare, anche acquisendo l’avviso delle Finanze, se l’emendamento 5.5 - che riduce gli importi delle sanzioni in caso di ritardato versamento - possa comportare effetti finanziari negativi.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente, riportando anche l'avviso delle Finanze, che l'emendamento 5.5 non è oneroso.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore AZZOLLINI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta su entrambi gli emendamenti trasmessi.

La seduta termina alle ore 15,40.