DIFESA (4a)
GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1997

80a Seduta
Presidenza del Presidente
GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 1997 (n. 130)
(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C04a, 0019o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LORETO dà lettura della seguente bozza di parere:

«La 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminato, in sede consultiva su atti del Governo nella seduta del 2 ottobre 1997 lo Schema del piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della difesa per l'anno 1997 esprime parere favorevole, formulando per altro le seguenti osservazioni:

che all'articolo 3, comma 1 sia soppressa la parola AST;
che sia riattivato il Fondo casa;
che, in ragione del mancato adeguamento annuale del limite monetario per il diritto all'utenza, sia incrementato fino a 65 milioni di lire il limite del reddito del nucleo familiare per gli utenti che non hanno più titolo alla concessione con la possibilità di aumentare ulteriormente tale livello di due milioni per ogni familiare a carico;
che il piano di dismissioni degli alloggi non sia virtuale, ma reale, in maniera da consentire l'acquisizione di nuovi alloggi e il soddisfacimento di nuove esigenze senza ricorrere a sfratti;
che sia effettuata in tempi brevi una rilevazione accurata degli alloggi di servizio inutilizzati di cui sia data immediata comunicazione alle Commissioni parlamentari».

Il presidente GUALTIERI manifesta perplessità circa la soppressione del riferimento agli alloggi di servizio temporanei (AST) nell'articolo 3, comma 1.

Il relatore LORETO risponde che la distinzione tra alloggi cosiddetti AST e alloggi di servizio per l'incarico (ASI) è in contrasto con la legge n. 537 del 1993 e del resto tale interpretazione è stata data dallo stesso Ministero della difesa per i piani relativi al patrimonio abitativo riferiti agli anni 1994-1995, mentre è stato cambiato indirizzo dal 1996.
Rispondendo poi ad un quesito del senatore AGOSTINI, fa presente di aver richiesto il blocco degli sfratti considerato che va avviato un serio piano di dismissione degli alloggi e che non si comprende perchè si proceda agli sfratti quando esistono numerosi alloggi inutilizzati.

Il senatore GUBERT osserva che va salvaguardata la possibilità che gli alloggi di servizio per l'incarico (ASI) siano gestibili senza i vincoli previsti dall'articolo 3, pena l'inefficacia e l'inefficienza della gestione degli alloggi di servizio. Inoltre il piano di dismissioni non può subire blocchi o vincoli - come il blocco degli sfratti -, qualora non esistano ragioni sociali particolarmente rilevanti poichè ciò impedisce di disporre di fondi per migliorare e incrementare il patrimonio degli alloggi di servizio utili. Infine l'aumento di reddito familiare per unità di persone a carico che il relatore ha indicato nel parere in due milioni lordi, è nettamente al di sotto di quanto viene stimato come «minimo vitale» pro-capite e quindi va aumentato.

Il presidente GUALTIERI a sua volta non considera opportuno prevedere un blocco rigido degli sfratti poichè occorre contemperare le esigenze dei conduttori con quelle del Ministero della difesa al quale deve essere garantita la potestà di utilizzare al meglio il proprio patrimonio abitativo.
Ribadisce poi di non ritenere conveniente la soppressione della parola AST all'articolo 3, comma 1, temendo che il Governo poi non tenga conto dell'osservazione formulata dal Parlamento.

Il relatore LORETO riconosce che effettivamente lo scorso anno il Parlamento fece la medesima osservazione che il Governo non tenne in considerazione ma riafferma l'esigenza di porre un freno alla trasformazione continua delle classificazioni degli alloggi da AST ad ASI.
Riguardo al blocco degli sfratti ribadisce che solo nella città di Roma esistono ben 300 alloggi sfitti e che soltanto un'osservazione critica forte potrà fare invertire la direzione di marcia al Ministero.

Il senatore RUSSO SPENA considera molto convincente la tesi sostenuta dal relatore che risponde sia giuridicamente che politicamente alle problematiche poste dalla gestione del patrimonio abitativo della Difesa.

Viene quindi posto in votazione ed approvato lo schema di parere proposto dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116)
(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con condizioni e osservazioni)
(R139 b00, C04a, 0017o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre scorso.

Il senatore PALOMBO rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo rappresenta uno dei tasselli principali per realizzare il Nuovo modello di difesa e pur se qualche aspetto va approfondito deve riconoscere che gli organi tecnici del Ministero hanno approntato una ristrutturazione dell'area tecnico-operativa piuttosto convincente.
In primo luogo è molto positivo che lo strumento militare venga adeguato e reso capace di integrarsi con quello degli altri Paesi della NATO. Mentre non cambia molto riguardo alla struttura della Marina militare e dell'Aeronautica Militare, per l'Esercito viene modificata la catena di comando prevedendo in capo al Capo di stato maggiore l'approntamento delle forze, mentre in capo al Comandante della componente terrestre l'impiego di tali forze sul terreno. Dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito dipendono poi l'Ispettore logistico e l'Ispettore delle scuole. Si tratta di un organizzazione condivisibile e ritiene che i rilievi tecnici emersi nel dibattito potranno essere risolti nel corso dell'attuazione del decreto legislativo stesso.
Considera poi molto positive le norme previste per la formazione degli ufficiali che danno finalmente una risposta chiara all'esigenza di una migliore strutturazione degli studi militari.
Da un punto di vista politico deve però rilevare che il Parlamento è chiamato solo marginalmente a intervenire su una materia così rilevante per le Forze armate.

Il relatore LORETO replica ribadendo le sue forti perplessità verso il comma 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto viziato in modo evidente da eccesso di delega, e cita al riguardo la norma di delegazione, quale contenuta nella disposizione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995: auspica pertanto la soppressione di quel comma 3. Difende, comunque, nelle sue linee portanti l'intero testo all'esame della Commissione, che, una volta entrato in vigore, irradierà i suoi benefici effetti a tutti i livelli. Si sofferma, poi, sulle preoccupazioni manifestate dal senatore Manca in ordine ai profili d'autonomia delle singole Forze armate: pur comprendendo le motivazioni profonde, egli reputa di non poter condividere del tutto tali preoccupazioni. Con riferimento all'articolo 1, ed in particolare alle perplessità del senatore Russo Spena circa le modalità di impiego delle Forze armate, reputa essere tendenzialmente valida la formulazione adottata e precisa comunque che non è in discussione in questa sede il ruolo esistenziale delle Forze armate, bensì la loro organizzazione strutturale.

Il senatore PALOMBO sottolinea l'importanza di tutelare il ruolo meritorio del Corpo degli alpini.

Il sottosegretario BRUTTI rileva che con il decreto legislativo il cui schema è all'esame della Commissione si intende dare compiuta adesione al progetto di riforma delle Forze Armate secondo i contenuti della legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'obiettivo è quello di arrivare a possedere uno strumento militare quantitativamente ridotto ma di più alto profilo qualitativo, caratterizzato da elevati livelli di professionalità, marcatamente interforze, con accresciuta prontezza di risposta e rapidità di intervento ed accentuate capacità di proiezione esterna, azione autonoma e sostenibilità logistica, anche in teatri distanti dalle basi metropolitane, pienamente integrate nel contesto dei dispositivi multinazionali alleati. Viene conseguentemente disciplinata la riforma del personale, delle forze operative e dell'area territoriale.
Il Sottosegretario prosegue osservando che il decreto è strutturato su 5 articoli riguardanti: le linee evolutive dello strumento militare; la revisione e la semplificazione della vigente organizzazione di comando operativa, logistica e scolastico-addestrativa; le soppressioni e le riorganizzazioni di vari enti; la costituzione dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI); le attività rivolte alla protezione civile ed alla tutela ambientale.
L'articolo 1 definisce lo strumento militare conseguente alle soppressioni ed alle riorganizzazioni esplicitati nei successivi articoli.
In relazione all'obiezione del senatore Russo Spena che ritiene la definizione dello strumento militare insoddisfacente in quanto prefigura esclusivamente delle Forze armate per l'effettuazione di missioni all'estero, il Sottosegretario osserva che non vi è nulla nell'articolo che possa presupporre una esclusiva predisposizione delle nostre Forze armate per le attività multinazionali. Lo strumento operativo, pur sempre nazionale e destinato alla difesa della Patria, viene definito come «facilmente integrabile» in complessi multinazionali. Non sono qui in discussione le finalità operative delle nostre Forze armate, che rimangono immutate, ma le modalità di ristrutturazione operativa delle stesse. La definizione delle missioni e le tipologie di prontezze dovranno discendere naturalmente da questi principi. Peraltro, anche se l'attuale formulazione dell'articolo 1 non lascia adito a dubbi laddove definisce le Forze armate come in grado «anche» di partecipare a missioni multinazionali, apprezzando l'osservazione il Sottosegretario esprime parere favorevole per un riformulazione maggiormente esplicativa dell'articolo.
Nel testo dell'articolo 2 - prosegue il Sottosegretario - vengono elencati i provvedimenti da realizzare (soppressioni e riorganizzazioni) per i quali sono necessarie specifiche norme legislative, mentre i provvedimenti per i quali ciò non è richiesto sono stati riportati in due distinte parti: quelli di minore complessità, realizzabili in base a norme vigenti e concordati con le organizzazioni sindacali, in annesso alla relazione illustrativa e quelli di maggiore rilievo caratterizzanti il riordinamento della catena operativa, logistica, addestrativa e degli Alti comandi, nell'allegato al testo del decreto. Con l'articolo 2 vengono soppressi, nel triennio 1998-2000, quattro Alti comandi (Regione militare Nord-Ovest e Regione militare Centrale nel 1998, Regione militare dipartimento militare marittimo del Basso Tirreno di Napoli nel 1999, Regione aerea di Roma nel 2000) nonchè un ispettorato di Forza armata (Ispettorato per le telecomunicazioni e l'assistenza al volo nel 1999) e l'Accademia di sanità militare interforze nel 1997, relativamente alla quale le previste attribuzioni transitano alle Accademie di Forza armata. Le Regioni militari della Sardegna e della Sicilia vengono riorganizzate in Comando militare autonomo della Sardegna e Comando militare autonomo della Sicilia nel 1998. Il Collegio navale Morosini di Venezia viene soppresso nel 1998 e contestualmente costituita la Scuola navale militare Morosini.
L'articolo inoltre prevede che con decreto interministeriale siano concordati con le università i criteri per la definizione di corsi universitari o post-universitari adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.
Il Sottosegretario rileva poi come anche su questo articolo non siano mancate osservazioni da parte di alcuni parlamentari: in particolare si è considerata ingiustificato la creazione di un Comando della Capitale; si è notata una certa confusione nella stesura degli annessi ed allegati al decreto; si sono, in generale, criticate alcune scelte relative alle soppressioni ed alle riorganizzazioni. Osserva in proposito che la creazione del Comando della capitale, risultante da una drastica contrazione dell'attuale Alto comando della Regione militare centrale, obbedisce ad esigenze sia di carattere operativo che territoriale. Infatti, da un punto di vista operativo si pone la necessità di un Comando di livello adeguato in grado di pianificare l'impiego di forze nella Capitale e la salvaguardia dell'integrità degli Organi costituzionali. Dal punto di vista territoriale non si può disconoscere la necessità di assolvere a impegnative funzioni di alta rappresentanza, con gravosi oneri di cerimoniale, oltre che di gestione di numerose infrastrutture.
Quanto alla confusione nella stesura degli allegati, deve rilevare come l'intero decreto legislativo sia frutto del lavoro di molteplici uffici del Dicastero e quindi è possibile che vi sia stato un difetto di coordinamento, senza che questo infici però la bontà complessiva del testo. In particolare e con riferimento alle osservazioni fatte dal senatore Russo Spena, il Sottosegretario osserva che la Brigata anfibia non appare negli allegati al testo del decreto (ancorchè se ne possa evincere la costituzione dalle previsioni dell'articolo. 1) in quanto si tratta di una Grande unità elementare che prende vita dal semplice accorpamento, da attuare volta per volta, di unità e reparti già esistenti (segnatamente Reggimento lagunari Serenissima e Battaglione San Marco) senza incrementi organici di alcun tipo. Per questo motivo non si era ritenuto necessario riportarla nel decreto. Si provvederà senz'altro in sede di emanazione dello stesso.
Inoltre il radar di Monte Schinauz è stato impropriamente riportato nell'allegato al decreto anzichè confluire nell'annesso alla relazione illustrativa. Si tratta di una svista, anche se di scarsa portata sostanziale, in merito alla quale è bene che si provveda alla correzione.
Per quanto concerne i 12 Gruppi/Squadriglie radar riportati nell'annesso alla relazione illustrativa, precisa che si tratta tecnicamente di una «riorganizzazione ordinativa» imposta da un processo di revisione in atto del sistema di avvistamento, ricerca e controllo della difesa aerea. Infatti i suddetti Gruppi saranno soggetti ad una automazione delle funzioni operative, attuata tramite strumentazioni altamente sofisticate, con riporto delle rilevazioni a livello centrale (cosiddetta remotizzazione) che comporterà la loro radicale trasformazione prevedendo un ristretto nucleo di personale destinato a semplici operazioni di manutenzione di nuovi apparati NATO ampiamente automatizzati. Ciò non toglie, ad ogni modo, che è effettivamente più corretto usare il termine di «riorganizzazione ordinativa» e perciò accetta la critica del senatore Russo Spena.
In merito alla costituzione dei Comandi militari di Regione (CMR) a livello di generale di brigata, dislocati uno per ciascuna regione amministrativa, si tratta in realtà di organi le cui funzioni sono assolte da Comandi operativi già esistenti. Soltanto nelle Regioni amministrative che sono prive di tali Comandi operativi si è resa necessaria la costituzione di Comandi ad hoc (Genova, Trieste, Ascoli Piceno, Campobasso, Potenza, Reggio Calabria). Nella relazione illustrativa, appare, peraltro, solo il Comando militare di Regione di Ascoli Piceno (Marche) in quanto è l'ultimo rimasto ancora da costituire.
Vi è stata, poi, una puntuale analisi critica da parte del senatore Russo Spena sui contenuto del comma 3 dell'articolo 2, relativo alla equiparazione degli studi effettuati presso gli istituti militari con quelli propri delle università. In particolare si è parlato di eccesso di delega. lnvero l'articolo. 2, comma 3, è sostanzialmente coerente con gli indirizzi della legge-delega in quanto è volto a dare completezza agli obiettivi prefissati dagli istituti di formazione riformati. Il ciclo di formazione dei suddetti istituti, che trova la sua naturale conclusione nell'Istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI) rende infatti necessari degli adeguamenti anche a livello di Accademie, adeguamenti che comportano l'adozione di piani di studi concordati con le università in base alle esigenze di professionalità degli ufficiali dei vari ruoli. Il tutto è funzionale alla regolamentazione di una compiuta disciplina nell'ambito della delega contenuta nell'articolo 1, lettera h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Laddove, invece, come nel caso dell'equiparazione dei corsi militari a livello universitario, il decreto sembra eccedere la delega, in realtà si tratta solo di una ultroneità che non contrasta con alcuna norma di legge ma che al contempo contribuisce a dare una maggiore regolamentazione organica all'intero decreto.
Il Sottosegretario prosegue rilevando che l'articolo 3 conferisce al Capo di stato maggiore della Difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e previa autorizzazione del Ministro della difesa, la facoltà di disporre le soppressioni e riorganizzazioni di cui alle tabelle allegate al decreto. L'obiezione principale che viene rivolta a questo articolo è legata alla delega conferita al Capo di stato maggiore della Difesa per l'emanazione di ulteriori provvedimenti senza che il Parlamento sia in grado di determinarne l'ampiezza, nè la direzione. Aderendo a tale obiezione egli ritiene modificabile questo articolo, come già auspicato nel parere espresso dalla Commissione difesa della Camera, prevedendo l'emanazione dei decreti di soppressione e riorganizzazione da parte del Ministro della difesa e non più del Capo di stato maggiore della Difesa.
Con l'articolo 4 viene costituito l'istituto superiore di stato maggiore interforze (ISSMI) con il compito di perfezionare la formazione professionale e la preparazione culturale degli Ufficiali delle Forze armate.
L'articolo 5, poi, nel favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attività svolte nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, conferisce «visibilità» agli interventi che le Forze armate già forniscono anche al di fuori delle emergenze naturali. Su questo articolo sono state avanzate delle osservazioni da parte del senatore Manfredi. In particolare è stato affermato che il decreto si limita a sancire la serie di contributi attualmente già concessi, per disposizioni varie o per consuetudine, alla struttura della protezione civile, senza prevedere però una riorganizzazione coordinata con il Dipartimento della protezione civile, venendo così a mancare quel salto di qualità necessario in materia. È stato anche osservato che mancherebbe la relativa copertura finanziaria.
Rispondendo a tali rilievi, il Sottosegretario osserva che la sanzione per via legislativa di attività di concorso, in parte già attuate, è volta a conferire alle stesse una veste giuridica appropriata ed è volta ad evitare i possibili rilievi da parte degli organi amministrativi di controllo, definendo in modo non equivoco il concorso delle Forze armate. Inoltre, per quanto riguarda la mancata riorganizzazione con il Dipartimento della protezione civile, osserva che la Difesa ha recentemente diramato direttive puntuali ed esaustive (DC-1, DC-3) che regolamentano l'attività di concorso delle Forze armate con il Dipartimento della protezione civile. Per quanto concerne il mancato salto di qualità nella riorganizzazione delle forze, deve rilevare che il futuro strumento militare deve essere dimensionato per assolvere i propri compiti istituzionali a cui le attività di concorso non possono essere subordinate. In merito alla copertura di bilancio sottolinea che trattandosi per le Forze armate di attività di concorso, gli oneri dovranno essere necessariamente imputati sullo stato di previsione delle Amministrazioni richiedenti.
È stata poi sollevata, da parte del senatore Manfredi, una osservazione relativa alla mancata sottoposizione del presente decreto al preventivo parere del Consiglio superiore delle Forze armate. Al riguardo rileva che l'esercizio della funzione legislativa non può che essere delegato al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e con determinazioni di princìpi e criteri direttivi per un tempo limitato e per oggetti definiti. È evidente che la predetta attività normativa vada riferita al Governo nella sua unità e non al Ministro titolare delle competenze istituzionali nel settore dell'intervento normativo. In forza di questi principi la stessa dizione usata nella premessa dei decreti legislativi in genere ai fini della identificazione del proponente è «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri» , cui segue quella del Ministro che ha competenza nella materia trattata. Inoltre la stessa legge finanziaria del 1996 prevede una particolare specifica procedura di consultazione delle competenti Commissioni parlamentari, senza, ovviamente, riferimento alcuno agli organi consultivi dei singoli Ministri che hanno competenza nel settore cui si riferisce il decreto legislativo. Infine l'articolo 9 della legge n. 25 del 1997 (legge sui vertici militari) conferma il ruolo del Consiglio superiore delle Forze armate quale organo ausiliario e garante del Ministro della difesa, senza riferimento alcuno ad ipotesi di organo consultivo in via generale del Governo in materia di ordinamenti militari. Ciò non toglie, ovviamente, che gli atti a carattere amministrativo di attuazione del decreto legislativo, in quanto effettivamente idonei a determinare mutazioni nella struttura dello strumento militare, verranno sottoposti al previo esame dell'organo consultivo in parola.
Il senatore Manfredi ha avanzato alcune osservazioni in merito al numero dei Comandi di Regione militare ed alla effettività della riduzione di organico consequenziale, alla limitazione dei poteri conferiti ai Capo di stato maggiore di Forza armata, ove si ravvisa, a detta del senatore Manfredi, un difetto di unicità di comando. Il senatore ha poi espresso obiezioni relative al mancato inserimento nel decreto della problematico relativa alle truppe alpine.
Il Sottosegretario rileva a questo proposito che il numero dei Comandi di Regione militare sarà ridotto da 7 a 3 e, contestualmente, l'organico degli stessi subirà una riduzione dell'ordine del 30 per cento rispetto alle vigenti tabelle organiche. Il Comando Sicilia, il Comando Sardegna ed il Comando della Capitale, oltre ad essere abbassati di rango, avranno organici ancor più stringati rispetto a quelli dei Comandi Regione mantenuti in vita. Per quanto attiene alla riconfigurazione dei Comandi di Corpo d'armata in Comandi operativi intermedi, il provvedimento mira a conferire a questi ultimi una struttura che ricalca i modelli organizzativi ormai largamente adottati in ambito NATO, al fine di poter disporre di comandi capaci di operare efficacemente anche in ambito internazionale e di gestire complessi di forze multinazionali. Per quanto riguarda invece lo squilibrio riscontrabile nella distribuzione sul territorio dei Comandi di regione militare, osserva che l'individuazione dei Comandi da mantenere in vita è stata vincolata dall'attuale dislocazione degli stessi, atteso che il trasferimento di tali strutture avrebbe comportato, per la loro complessità, ingenti oneri finanziari. In merito, infine, all'asserito aumento del numero degli Ispettorati, a presente che il riordinamento dell'area addestrativa ha prodotto la cancellazione di ben 4 organismi (Ispettorati di Fanteria e Cavalleria, Artiglieria, Genio e Trasmissioni) e prevede che i Vice ispettori d'Arma, di prossima attivazione, vengano incentrati sui corrispondenti Comandi delle Scuole - già esistenti - senza alcun incremento organico. Per quanto concerne le osservazioni fatte sempre dal senatore Manfredi riguardo alla articolazione del vertice di ciascuna Forza armata, rileva che la definizione delle aree di competenza (operativa, logistica e scolastico-addestrativa), con a capo di ciascuna un unico responsabile, non rappresenta una separazione pericolosa bensì contribuisce allo snellimento del processo decisionale. Il modello organizzativo individuato non solo non contraddice al principio dell'unicità di comando, ma lo esalta, in quanto, ad esempio, il Capo di stato maggiore dell'Esercito dovrà coordinare e dirigere soltanto 4 responsabili d'area, anzichè i 22 che attualmente ha alle sue dipendenze. Per quanto attiene all'osservazione fatta in merito alla dislocazione dei Comandi e delle unità sul territorio nazionale, osserva come la situazione attuale, che risente pesantemente ancora della organizzazione attuata nel dopoguerra, potrà essere modificata radicalmente solo nel medio-lungo termine, varando un programma infrastrutturale adeguato.
Riguardo all'obiezione sulla ristrutturazione delle truppe alpine, fa presente che essa non è stata inserita nel decreto perchè i relativi provvedimenti erano già stati autorizzati dalle autorità politiche negli anni precedenti ed attuati nel corso del triennio 1995-97. Comunque le truppe alpine non risultano penalizzate, in quanto nella nuova architettura dell'Esercito, che prevede 13 brigate, sono presenti ben 3 grandi unità alpine di cui una di volontari, pari al 23 per cento delle forze operative.
Il sottosegretario Brutti in conclusione sollecita la definizione del parere per consentire al Governo di attuare nel più breve tempo possibile questa rilevante riforma dell'area tecnico-operativa.

Il presidente GUALTIERI ritiene quanto mai opportuno che nel parere si chieda al Governo di presentare al Parlamento una relazione periodica sullo stato di attuazione di un provvedimento così rilevante per le Forze armate.
Propone poi di sospendere la seduta per consentire al relatore di stendere una bozza di parere da sottoporre successivamente alla valutazione della Commissione.

La Commissione conviene.

(La seduta sospesa alle ore 10,45 riprende alle ore 11,35).

Il senatore LORETO illustra la seguente proposta di parere:

«La 4a Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminato in sede consultiva su atti del Governo nella seduta del 2 ottobre 1997 lo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa);

esprime parere favorevole, a condizione:

che l'articolo 1 sia riformulato nel senso di una definizione più completa delle missioni delle Forze armate e della loro articolazione di massima in relazione non solo all'esecuzione di missioni di proiezione esterna della forza, ma anche di difesa del territorio, di presidio delle pubbliche istituzioni e di concorso alla protezione civile e alla comunità nazionale;
che all'articolo 2 sia soppresso il comma 3 che detta norme per l'equiparazione dei corsi delle accademie militari a quelli universitari, in quanto eccedente la delega contenuta nella legge n. 549 del 1995;
che all'articolo 3, al comma 2 le parole «sono adottati, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Capo di stato maggiore della difesa e approvati dal Ministro della difesa» siano sostituite dalle seguenti «sono adottati, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, con decreto del Ministro della difesa».

In senso contrario all'apposizione di condizioni, ritenendo preferibile il ricorso alla figura dell'osservazione, si esprime il senatore PALOMBO; in senso adesivo interviene il senatore FORCIERI il quale ritiene altresì opportuno segnalare come il Parlamento abbia difficoltà a conoscere l'orientamento dell'amministrazione della Difesa rispetto ai futuri provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate.

Il senatore UCCHIELLI ritiene che la questione principale è rappresentata dal fatto che il Governo si impegni a recepire le condizioni poste nel parere.

Si svolge poi un breve dibattito sull'articolo 2, comma 3, nel quale intervengono il presidente GUALTIERI, il senatore RUSSO SPENA e infine il sottosegretario BRUTTI che propone di non ipotizzare un eccesso di delega, bensì di prevedere che l'equiparazione dei corsi dell'Accademia militare a quelli universitari sia più opportunamente regolata in altro provvedimento.

Conviene la Commissione.

Il senatore MANFREDI chiede poi che vengano introdotte nel parere alcune osservazioni: occorrerebbe invitare il Governo a rivedere il complesso delle soppressione e trasferimenti di reparti con il duplice obiettivo di potenziare le unità del Genio per poter far fronte a concorsi per pubbliche calamità e di ridistribuire le unità alpine nelle regioni di reclutamento alpino attualmente scoperte (Lombardia e Liguria in particolare) per privilegiare il rapporto territorio-reparto ed essere in condizione di fronteggiare emergenze di protezione civile.

I senatori PALOMBO, AGOSTINI, MANCA, DE GUIDI, GUBERT e RUSSO SPENA dichiarano di condividere le suddette osservazioni.

Si passa alla votazione dello schema di parere proposto dal relatore con le osservazioni emerse nel dibattito.

Per dichiarazione di voto interviene il senatore MANCA che annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, poichè l'esame del provvedimento non è stato sufficientemente approfondito e non sono state effettuate le audizioni da lui suggerite. Inoltre il Governo non ha fornito i chiarimenti richiesti da lui stesso e dal senatore Manfredi.

Viene quindi posto in votazione e approvato lo schema di parere.

La seduta termina alle ore 12,35.