FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDI’ 16 GIUGNO 1999
269ª Seduta

Presidenza del Presidente
ANGIUS
La seduta inizia alle ore 8,40
Intervengono il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Pinza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

Il sottosegretario PINZA risponde alla interrogazione n. 3.02641, con la quale si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per evitare che nell’attività di recupero delle posizioni debitorie del Banco di Napoli da parte della S.G.A. (Società per la gestione di attività controllata dal Banco di Napoli) prevalga un orientamento di carattere liquidatorio.
Al riguardo, sentita la Banca d’Italia, si fa presente che, nell’ambito degli interventi previsti dalla legge n. 588 del 19 novembre 1996 per il risanamento del Banco di Napoli, quest’ultimo, previa autorizzazione della Banca d’Italia, ha ceduto alla S.G.A. S.p.A., in data 31 dicembre 1996, un complesso di attività a rischio, al valore risultante dalla contabilità del “Banco” al 30 giugno 1996.
In relazione alle finalità perseguite dall’articolo 3, comma 6, della citata legge n. 588 del 1996, la cessione ha riguardato crediti anomali, titoli soggetti al cosiddetto “rischio paese”, partecipazioni rivenienti da ristrutturazioni di crediti, nonché l’interessenza nel Banco di Napoli International.
Successivi accordi hanno consentito di definire, in via conclusiva, i rapporti tra il Banco di Napoli e la S.G.A. attraverso l’effettuazione del previsto conguaglio del valore degli attivi ceduti al 31 dicembre 1996, la risoluzione di dubbi interpretativi e la realizzazione di operazioni di rettifica.
Responsabili per l’attività di recupero e realizzo delle attività della S.G.A., prosegue il Sottosegretario, sono gli amministratori della società medesima. Quest’ultima si serve di strutture del Banco di Napoli, benchè abbia costituito una struttura propria che svolge funzioni di indirizzo coordinamento e controllo.
Per quanto attiene alle iniziative assunte dalla S.G.A. per il recupero dei crediti, egli fa presente che, in via generale, in conformità alle direttive impartite dalla Banca d’Italia, la società ha improntato le linee strategiche di azione al criterio della massimizzazione dei realizzi, tenuto conto della necessità di contenere i tempi e gli oneri dell’attività aziendale, privilegiando soluzioni stragiudiziali. Tale approccio ha consentito, altresì, di tenere conto delle prospettive di risanamento delle imprese debitrici evitando, ove possibile, effetti traumatici.
Per quanto concerne l’esigenza di coordinamento delle linee di azione della S.G.A. con quelle delle banche che vantano crediti verso il medesimo debitore, come rappresentata dagli interroganti, si precisa che tale esigenza è tenuta presente dalla S.G.A., compatibilmente con i vincoli operativi della società, che persegue in via esclusiva finalità di smobilizzo dei crediti. In tale quadro, non è infatti, consentita l’assunzione di impegni ad erogare nuove linee di credito né la concessione di garanzie a fronte di nuovi finanziamenti erogati da altri intermediari.
In ordine all’attività svolta dalla società in questione, egli fa presente che nel 1997 la S.G.A. ha avviato l’azione di realizzo dei propri attivi. A fine 1998 la società aveva realizzato attività per 2.700 miliardi di lire, di cui 1.400 miliardi nell’esercizio 1998. Conseguentemente, alla fine dell’anno scorso era stato recuperato complessivamente il 22 per cento dell’attivo acquisto del Banco di Napoli. Per effetto di questi realizzi, e tenuto conto degli interessi maturati sulle posizioni e delle rettifiche di valore effettuate, i crediti in capo alla S.G.A. si sono ridotti da 11.000 a 9.000 miliardi circa tra la fine del 1997 e quella del 1998.
Nell’aprile scorso la società ha approvato il bilancio di esercizio relativo al secondo anno di attività, registrando una perdita di circa 1.482 miliardi di lire (a fronte di 1.225 miliardi del 1997). Tale perdita è stata coperta dal Banco di Napoli, sulla base dell’impegno assunto in favore della società in occasione della cessione degli attivi. I relativi oneri sono in corso di ripianamento da parte della Banca d’Italia attraverso la concessione di misure di ristoro con le modalità previste dal Decreto ministeriale 27 settembre 1974, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 6, della legge n. 588 del 1996.
Per quanto riguarda, infine, la gestione della controllata Banco di Napoli International di Lussemburgo, la stessa è proseguita, nel 1998, sulle linee di una progressiva riduzione degli attivi di bilancio (il cui importo è diminuito di oltre il 50 per cento rispetto al 31 dicembre 1996), con risultati economici positivi.

Il senatore POLIDORO si dichiara moderatamente soddisfatto della risposta fornita, in quanto restano sostanzialmente immutate le preoccupazioni per le conseguenze economiche e finanziarie dell’attività di recupero dei crediti della Società per la gestione di attività soprattutto nei confronti delle piccole e medie imprese, già debitrici del Banco di Napoli. L’azione di risanamento del Banco di Napoli, avviata con la creazione della S.G.A., non può che andare di pari passo con l’attenzione al risanamento delle imprese già sostenute finanziariamente dal Banco di Napoli. Pur tenendo conto delle rigorose linee di indirizzo assegnate alla “società veicolo”, è opportuno infatti tener conto delle esigenze delle piccole e medie imprese nella attività di transazione circa il recupero dei crediti precedentemente vantati dall’Istituto di credito meridionale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: “Modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante testo unico in materia bancaria e creditizia” (n. 448)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 24 aprile 1998, n. 128: esame e rinvio)
(R139 b00, C06a, 0029°)

Riferisce alla Commissione il senatore PASQUINI, il quale ricorda che lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in esercizio della delega contenuta nella legge comunitaria 1995-1997 (articolo 1, comma 5, della legge n. 128 del 1998) e reca le modifiche correttive ed integrative al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385 del 1993) sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nell’articolo 25 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991). Esso provvede ad aggiornare il testo unico bancario recependo le disposizioni legislative intervenute successivamente alla sua approvazione, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel testo unico della disciplina in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
In ragione dell’esplicito riferimento ai due testi unici appena citati, il relatore si sofferma preliminarmente su alcune questioni emerse di recente in seguito al lancio dell’OPA relativa alla Telecom ed alle offerte pubbliche di acquisto, e, soprattutto, sul dibattito apertosi circa le offerte pubbliche di acquisto ostili, relative a banche, anche alla luce delle recenti audizioni svolte dalla Commissione nel corso dell’indagine conoscitiva avviata sui processi di ristrutturazione bancaria.
Tali questioni riguardano l’adeguatezza del testo unico bancario e di quello della finanza, la necessità di un loro maggiore coordinamento e il ruolo della vigilanza.
Sulle modifiche al testo unico bancario - prosegue il relatore - il Governo esercita, con tale provvedimento, la delega a suo tempo concessa dal Parlamento, recependo nel nostro ordinamento le disposizioni comunitarie e razionalizzando la normativa in materia creditizia.
Pare potersi scorgere nel provvedimento, caratterizzato da numerosi interventi di ammodernamento, razionalizzazione ed adeguamento ai meccanismi di mercato, un unico filo conduttore, costituito dalla caratterizzazione in senso prudenziale della vigilanza e dall’operatività della banca in contesti più trasparenti, aperti e competitivi. Il testo unico della finanza, invece, ad un anno dalla sua entrata in vigore, ha dimostrato, con l’esigenza di una sola modifica, la sua sostanziale validità e tenuta di fronte ad avvenimenti di grande rilievo quale l’OPA relativa alla Telecom.
L’oratore ricorda poi che nel corso dell’audizione del Presidente della CONSOB relativa all’indagine conoscitiva citata, e nella successiva relazione annuale di detta Autorità, è emerso con forza l’esigenza improcrastinabile, connessa ad un più certo e trasparente funzionamento dei mercati, di definire esplicitamente il momento di decorrenza dell’OPA.
Detta esigenza, sostanzialmente da condividere alla luce dell’esperienza compiuta, non sembra però richiedere l’intervento del legislatore, dal momento che il testo unico della finanza è caratterizzato da un indirizzo fortemente delegificatorio, con conseguente accentuazione dei poteri regolamentari delle autorità di vigilanza.
La fattispecie dell’OPA relativa a banche solleva, inoltre, il problema della prevalenza tra l’esigenza di garantire la stabilità delle aziende contendibili, ovvero quella di assicurare la più alta contendibilità delle stesse aziende e, in ultima analisi, la prevalenza tra le valutazioni della Banca d’Italia e quelle della CONSOB. Naturalmente il potere di autorizzazione della Banca d’Italia per le OPA e per l’acquisizione delle partecipazioni rilevanti deve essere mantenuto, poiché finalizzato alla stabilità ed alla tutela dei depositanti ed ispirato ai principi della sana e prudente gestione. A suo giudizio, peraltro, il corretto funzionamento del mercato esige il rispetto di due requisiti fondamentali, e cioè la determinazione di regole chiare, trasparenti e condivise in virtù delle quali si esercita il potere autorizzatorio e la definizione di modalità e tempi per la comunicazione preventiva delle operazioni alla vigilanza bancaria ed al mercato e per il relativo raccordo tra autorità di vigilanza bancaria e di mercato.
Resta da risolvere, dunque, anche se per via regolamentare, il coordinamento dei due testi unici intervenendo, in particolare, a modificare ed integrare le istruzioni di vigilanza
A tale proposito egli valuta positivamente l’impegno del Governatore della Banca d’Italia, di integrare le istruzioni di vigilanza in tema di procedure relative all’informazione preventiva alle partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche, ma, osserva che non bisogna sottacere il problema di un intervento normativo chiarificatore su tale questione. Il relatore fa presente che tali questioni fanno da sfondo allo schema di decreto in titolo, la cui portata normativa è sicuramente più limitata e modesta, ma occorre tenerne conto in considerazione dell’opportunità offerta di ripensare, in parte, i contenuti dei due testi unici. Naturalmente sta al Governo e al Parlamento decidere se le modificazioni al testo unico bancario possano o meno essere proposte in un unico intervento di carattere strutturale, ovvero se sia sufficiente procedere ad interventi di “manutenzione” normativa.
Il relatore passa poi ad illustrare i punti di maggior rilievo del provvedimento facendo presente che gli articoli 3 e 31 includono le società cooperative tra i soggetti non bancari abilitati a raccogliere il risparmio tra il pubblico, con una modifica che discende da recenti innovazioni normative relative alle società cooperative contenute nella legge collegata alla finanziaria 1999.
L’articolo 6 introduce norme per la trasparenza delle condizioni praticate dalle banche per l’estinzione anticipata dei mutui relativi ai crediti fondiari e rimette al CICR l’individuazione dei relativi criteri. L’articolo 11 estende ai soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata e ad alcuni intermediari finanziari tra i destinatari di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco relativi a banche. L’articolo 13 equipara il regime delle banche di Stati extracomunitari a quello di paesi membri dell’Unione Europea relativamente all'esercizio delle vigilanza da parte della Banca d'Italia. Gli articoli 19 e 20 intervengono in ordine alle competenze dell’Ufficio Italiano Cambi, demandando allo stesso, tra l’altro, la definizione delle modalità per l’iscrizione nell’elenco degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario. L’articolo 30 disciplina poi l’attività dei cambiavalute ed inoltre riconosce soggetti finanziari diversi dalle banche che, operando in un contesto marginale e locale possono continuare a svolgere la propria attività nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi che verranno determinati dal CICR, (cosiddette “casse peota” operanti soprattutto in Veneto).
Nel formulare un giudizio sostanzialmente positivo dello schema di decreto, il relatore propone alla Commissione l’espressione di un parere favorevole, con l’unica condizione relativa alla formale definizione del termine (che potrebbe essere di 120 giorni) per l’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal decreto legislativo.
Egli propone, inoltre, una serie di osservazioni al provvedimento in titolo.
Al fine di adottare un modello procedurale più snello, efficace e tempestivo, in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione alla violazione delle disposizioni contenute nel testo unico, è necessario modificare l’articolo 145, nel senso di attribuire direttamente alla Banca d’Italia il potere di comminare sanzioni amministrative pecuniarie, superando l’attuale competenza attribuita al Ministro del tesoro, qualificando quindi ulteriormente la vigilanza prudenziale.
Un’altra questione riguarda il recepimento delle modifiche intervenute in seguito all’approvazione della legge 30 aprile 1999 n. 130, relativa alla cartolarizzazione dei crediti.
Occorre pertanto inserire nell’elenco previsto all’articolo 11 del testo unico, che, come tale, ha anche un valore ricognitivo, le società che raccolgono risparmio attraverso l’emissione di obbligazioni ai sensi della citata legge n. 130.
Altre osservazioni riguardano poi l’articolo 6 (estinzione anticipata dei mutui relativi ai crediti fondiari), l’articolo 9, riferito alle banche che intraprendano l’attività di credito su pegno, e l’articolo 20, laddove non appare chiaro se il Ministro del tesoro, in assenza di specifica proposta da parte dell’U.I.C., possa procedere d’ufficio, alla cancellazione degli intermediari dall’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico. Da ultimo, relativamente all’articolo 32, si rileva che appare indeterminato il periodo transitorio durante il quale continueranno ad essere applicate le disposizioni richiamate, la cui abrogazione è temporaneamente sospesa fino all’attuazione di norme contenute nell’articolo 30.
Il relatore rinuncia poi ad illustrare le specifiche proposte di modifica dello schema di decreto, che traducono le osservazioni precedentemente illustrate, facendo presente che esse già sono state distribuite a tutti i commissari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


MODIFICA DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI


Il presidente ANGIUS avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9, inizierà alle ore 8,30. Resta confermato per le ore 15 l’orario di inizio della seduta pomeridiana.


La seduta termina alle ore 9,20.