AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDI' 11 LUGLIO 2000

556ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cananzi.

La seduta inizia alle ore 15,15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PASQUALI propone che venga inserito all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 4691 recante norme in materia di nomina del Presidente della Corte dei conti, che è stato già assegnato in sede deliberante.

Il senatore PELLEGRINO, nel dichiararsi favorevole a questa proposta, ricorda l'iter di questo provvedimento, che, alla sua origine, era una disposizione inserita nel disegno di legge sulla giustizia amministrativa (atto Senato n. 2934), nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. Propone pertanto che anche quest'ultimo disegno di legge, anch'esso recentemente approvato, in sede deliberante, dalla competente Commissione della Camera dei deputati, venga iscritto all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente VILLONE, nel condividere la proposta avanzata dalla senatrice Pasquali, propone che anche il disegno di legge n. 2934-B, da ultimo citato, nonché il disegno di legge n. 3312-B (recante norme per il potenziamento degli organici dei vigili del fuoco), vengano iscritti all'ordine del giorno non appena assegnati alla Commissione.

La Commissione conviene con questa proposta.

Il presidente VILLONE ricorda infine che è stato assegnato alle Commissioni riunite 1ª e 4ª il disegno di legge n. 4699 recante disposizioni riguardanti le Forze armate e le Forze di polizia. Questo provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati e dovrà essere, a suo avviso, quanto prima iscritto all'ordine del giorno delle due Commissioni riunite.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio, con la votazione degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori il subemendamento 1.100/1, con il parere favorevole del sottosegretario CANANZI, è approvato dalla Commissione.

Il subemendamento 1.000/2 è invece dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 1.100 (nuovo testo), come modificato dall'approvazione del subemendamento, è approvato dalla Commissione, risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 1.12 a 1.5.

Il RELATORE, il rappresentante del Governo e il presidente VILLONE osservano la estraneità al contenuto proprio del provvedimento dell'emendamento 1.3, che, conseguentemente, viene ritirato dal senatore PINGGERA.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO sono approvati, con distinte votazioni, i subemendamenti 2.100 (nuovo testo)/2 e 2.100 (nuovo testo)/3, mentre, con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO e del RELATORE, il subemendamento 2.100 (nuovo testo)/1 risulta respinto. Con distinta votazione viene quindi approvato l'emendamento 2.100 (nuovo testo), integralmente sostitutivo dell'articolo 2. Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti congiuntamente ai voti, con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 3.100 (nuovo testo)/1 e 3,100 (nuovo testo)/2, di identico contenuto, sono approvati dalla Commissione.

Posto ai voti il subemendamento 3.100 (nuovo testo)/4, per la parte in cui prevede la soppressione del comma 3 dell'emendamento 3.100 (nuovo testo), è respinto dalla Commissione.

Il subemendamento 3.100 (nuovo testo)/3 viene invece dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 3.100 (nuovo testo), come modificato dall'approvazione dei subemendamenti, posto ai voti è quindi approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente preclusi o assorbiti tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore PINGGERA, a quest'ultimo proposito, ricorda il contenuto dell'emendamento 3.12, che si riserva di riproporre in occasione dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

Il relatore PELLEGRINO ribadisce il proprio avviso contrario sulla formulazione dell'emendamento 3.0.100 (nuovo testo), sollecitando invece l'approvazione dell'emendamento 3.0.101 a sua firma.

Il sottosegretario CANANZI ricorda le diverse interpretazioni che sono state fornite della motivazione della sentenza n. 971 del 1988, riprese dal parere formulato dalla Commissione giustizia, e ribadisce le ragioni che spingono il Governo a prevedere effetti automatici delle pronunce di condanna, per alcuni gravi reati, nel procedimento disciplinare. Si dichiara peraltro disponibile a rivedere la formulazione del primo comma dell'emendamento 3.0.100 per restringere l'ambito di applicazione di questa previsione e venire quindi incontro ai rilievi mossi dalla Commissione giustizia e fatti propri dal relatore. Si potrebbe, ad esempio, precisare che il rapporto di lavoro è risolto solo qualora la pena comminata non sia inferiore a tre anni di reclusione.

Il relatore PELLEGRINO, preso atto della disponibilità del rappresentante del Governo, propone che la formulazione del primo comma del citato emendamento venga integrata chiarendo che il rapporto di lavoro è risolto in tutti i casi in cui il giudice penale non abbia disposto la sospensione condizionale della pena. Quanto al secondo comma, ritiene preferibile la formulazione contenuta nell'emendamento 3.0.101 a sua firma.

Il senatore PINGGERA, con riferimento alla proposta avanzata dal relatore, osservato che la sospensione condizionale della pena può essere negata nel caso il condannato abbia precedenti penali, chiede se anche in questa ipotesi debba procedersi all'automatica risoluzione del rapporto di lavoro.

Il relatore PELLEGRINO dà una risposta affermativa a tale quesito, osservando che l'onorabilità del dipendente è pregiudicata in modo significativo dall'esistenza di precedenti penali.

Il senatore BESOSTRI, pur concordando con la proposta avanzata dal relatore ritiene che debba comunque farsi riferimento alla durata della pena; vi sono infatti, nel caso di alcuni reati, mancate sospensioni condizionali della pena per periodi assai brevi.

Il presidente VILLONE osserva che la disciplina in esame concerne i soli reati indicati nell'articolo 2, comma 1, nel testo modificato dall'approvazione dell'emendamento 2.100 (nuovo testo).

La senatrice DENTAMARO dichiara di concordare con la proposta avanzata dal relatore, osservando che i reati cui fa riferimento la disposizione da ultimo citata dal Presidente, sono reati per i quali si prevede la pena di almeno un anno di reclusione.
Quanto alla formulazione del secondo comma dell'emendamento 3.0.100, osserva che, far decorrere il termine di 90 giorni, previsto dal secondo periodo di tale disposizione, dalla comunicazione della sentenza di condanna all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, potrebbe comportare l'eventualità di un inutile decorso di tale termine qualora il lavoratore presti servizio in un'amministrazione diversa da quella di appartenenza (ad esempio in posizione di comando), essendo solo quest'ultima amministrazione competente in materia disciplinare. Propone pertanto una riformulazione di questo inciso, facendo riferimento non "all'ente presso cui il dipendente presta servizio", ma all'ente di appartenenza.

Il sottosegretario CANANZI dichiara di condividere questo rilievo, mentre il senatore BESOSTRI propone che la sentenza venga comunicata all'amministrazione competente per il procedimento disciplinare.

Il presidente VILLONE osserva invece che si potrebbe prevedere la comunicazione della sentenza sia all'amministrazione di appartenenza, sia all'amministrazione presso cui il dipendente presta servizio.

A quest'ultimo proposito, il senatore BESOSTRI osserva che si potrebbe prevedere che venga data una semplice notizia all'ente presso cui il lavoratore presta servizio.

Ritirato dal RELATORE l'emendamento 3.0.101 e dichiarato decaduto il subemendamento 3.0.100 (nuovo testo)/1 per assenza del proponente, il relatore PELLEGRINO propone che il primo comma dell'emendamento 3.0.100 (nuovo testo) venga riformulato precisando che si fa riferimento alla sola condanna a pena detentiva non sospesa.

Il senatore PASTORE chiede le ragioni di questa integrazione.

Il relatore PELLEGRINO osserva che il riferimento alla sola pena detentiva non sospesa soddisfa al contempo l'esigenza, che motiva la proposta del Governo, di garantire un automatico effetto della sentenza penale di condanna nel procedimento amministrativo, tenendo peraltro conto dei rilievi formulati dalla Corte costituzionale.

Il sottosegretario CANANZI, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, riformula l'emendamento 3.0.100 (nuovo testo).

Su proposta del relatore, l'emendamento 3.0.100 (nuova formulazione) viene posto ai voti per parti separate.

La Commissione approva il primo comma dell'emendamento 3.0.100 (nuova formulazione), quindi, dopo un breve dibattito in cui prendono la parola il relatore PELLEGRINO ed il senatore BESOSTRI, il secondo comma del medesimo emendamento.

L'emendamento 3.0.200, con il parere favorevole del relatore, è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 4.100 (nuovo testo)/1, l'emendamento 4.100 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente VILLONE ed il senatore BESOSTRI osservano che le motivazioni che sorreggono gli emendamenti sono nel senso di garantire la prevalenza delle disposizioni contenute nell disegno di legge in esame sulle norme di carattere contrattuale.

Concorda con questa interpretazione il sottosegretario CANANZI.

Dopo un breve dibattito in cui prendono la parola il presidente VILLONE ed i senatori BESOSTRI e PASTORE, il presidente VILLONE propone che, per rendere più chiaro l'intento della disposizione, venga eliminato l'inciso: "ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".

Conseguentemente, le senatrici PASQUALI e DENTAMARO, nonché il senatore PASTORE riformulano in un nuovo testo gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

Gli emendamenti 5.1 (nuovo testo), 5.2 (nuovo testo) e 5.3 (nuovo testo), posti congiuntamente ai voti, sono approvati dalla Commissione che, con distinta votazione, approva l'emendamento 5.R.100.

La Commissione approva quindi l'emendamento 6.100, soppressivo dell'articolo, risultando conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con distinte votazioni, la Commissione approva infine l'emendamento 7.R.100 e conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA

(4714) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice BUCCIARELLI che, dato conto del contenuto del provvedimento in titolo, osserva che la sua emanazione si è resa necessaria e urgente per differire il termine per l'attivazione della procedura di bonifica dei siti inquinati di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 25 ottobre 1999. Propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, a partire dalla prossima seduta, con la discussione del disegno di legge n. 4691 (nomina del Presidente della Corte dei conti), nonché, se assegnati in tempo utile, con l'esame dei disegni di legge nn. 2934-B (giustizia amministrativa) e 3312-B (potenziamento dell'organico dei vigili del fuoco).

La Commissione prende atto.


La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3285
Art. 1

All'emendamento 1.100 (nuovo testo), dopo la lettera a) inserire la seguente: a-bis) "Nel primo comma, dopo le parole: “il fatto non sussiste o”, inserire le seguenti: “non costituisce illecito penale ovvero”".
1.100 nuovo testo/1 IL RELATORE


All'emendamento 1.100 (nuovo testo), alla lettera b) capoverso 1-bis) dopo le parole: "di condanna" aggiungere le seguenti: "anche se emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale".

1.100 nuovo testo/2 LUBRANO DI RICCO



Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 1
(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)

1. L’articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nella rubrica, le parole “di assoluzione” sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti :
“1-bis. La sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
1-ter. La sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia nel medesimo giudizio con riferimento all’accertamento del fatto ed alla sua qualificazione giuridica”.

1.100 IL GOVERNO


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 1
(Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio disciplinare)

1. L’articolo 653 del codice di procedura penale è così modificato:
a) nella rubrica, le parole “di assoluzione” sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti :
“1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

1.100 (nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: “o di enti a prevalente partecipazione statale”.

1.12 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
SCOPELLITI, GRECO, PERA


Al comma 1, sostituire le parole: “enti a prevalente partecipazione statale” con le altre: “enti con partecipazione pubblica”.

1.2 PASTORE

1.9 (identico all’em. 1.2) PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 1, sostituire le parole: “contro la pubblica amministrazione”, con le seguenti: “i cui elementi trovano valutazione in tale sede sotto il profilo deontologico”.

1.11 PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 1, dopo le parole: “per delitti contro la pubblica amministrazione”, inserire le seguenti: “, o comunque commessi con abuso delle funzioni di ufficio,”.

1.13 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
SCOPELLITI, GRECO, PERA



Al comma 1, dopo le parole: “pubblica amministrazione”, inserire le seguenti: “commessi nell’esercizio delle funzioni o del servizio”.

1.15 BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: "la sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione", inserire le seguenti: "commessi nello svolgimento del rapporto di impiego".

1.1 DIANA Lino


Sopprimere il comma 2.

1.10 PASQUALI, MAGNALBO’

1.14 (identico all’em. 1.10) PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
SCOPELLITI, GRECO, PERA


Al comma 2, dopo le parole: “delle parti”: inserire le seguenti: “emessa dopo l’entrata in vigore della presente legge”.

1.6 PASQUALI, MAGNALBO’
1.8 (identico all'em. 1.6) DENTAMARO
1.16 IL RELATORE


Al comma 2, sostituire le parole da: “ha efficacia”, fino alla fine, con le seguenti: “non ha efficacia”.

1.7 DENTAMARO

Al comma 2, sostituire le parole da: “all’accertamento”, fino alla fine del comma, con le seguenti: “alla qualificazione giuridica del reato addebitato ed al fatto che, non sussistendo prove evidenti di non colpevolezza, una sanzione disciplinare va comunque applicata.”

1.4 DIANA Lino


Al comma 2, dopo la parola: “fatto”, inserire la seguente: “illecito”.

1.5 LUBRANO DI RICCO


Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis. Ai reati di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, primo comma, 319, 319-ter, 320 del codice penale non sono applicabili gli articoli 444, 445, 446, 447 e 448 del codice di procedura penale.”

1.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Art. 2



All'emendamento 2.100, comma 3, sopprimere le parole da: "e in ogni caso", fino a: "condanna definitiva".

2.100/1 PASQUALI, MAGNALBO'


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 2
(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l’opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è collocato in posizione di fuori ruolo o di comando presso un’altra pubblica amministrazione ovvero posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l’amministrazione, sentito l’interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell’interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3 il rientro nell’ufficio può essere disposto anche in soprannumero. In presenza di obiettivi motivi per i quali la riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo, l’amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383.

2.100 IL GOVERNO

All'emendamento 2.100 nuovo testo, comma 1, premettere le seguenti parole: "Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti,".

2.100 nuovo testo/2 IL RELATORE

All'emendamento 2.100 nuovo testo, comma 2, dopo le parole: "aspettativa o disponibilità" aggiungere le seguenti: "con diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio".

2.100 nuovo testo /3 IL RELATORE


All'emendamento 2.100, comma 3, sopprimere le parole da: "e in ogni caso", fino a: "condanna definitiva".

2.100 nuovo testo/1 PASQUALI, MAGNALBO'


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 2
(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)

1. Quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, può procedere, valutandone l’opportunità, al trasferimento di sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, in base alle disposizioni dell’ordinamento dell’amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento, l’amministrazione, sentito l’interessato, adotta i provvedimenti conseguenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell’interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo, l’amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 383.

2.100 (nuovo testo) IL GOVERNO


Al comma 1, sopprimere le parole: “o di enti a prevalente partecipazione statale”.

2.15 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA


Al comma 1, sostituire le parole: “enti a prevalente partecipazione statale”, con le altre: “enti con partecipazione pubblica”.

2.3 PASTORE

2.13 (identico all’em. 2.3) PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 1, sostituire le parole: “contro la pubblica amministrazione”, con le seguenti: “di cui all'articolo 1, comma 1”.

2.14 PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 1, dopo le parole: "il giudizio per delitti contro la pubblica amministrazione", inserire le seguenti: "commessi nello svolgimento del rapporto di impiego,".

2.1 DIANA Lino

2.16 (identico all’em. 2.1) PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
SCOPELLITI, GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: “pubblica amministrazione”, inserire le seguenti: “commessi nell’esercizio delle funzioni o del servizio”.

2.23 BUCCIERO


Al comma 1, dopo le parole: “pubblica amministrazione”, inserire le seguenti: “di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319-ter, 320 del codice penale”.

2.6 ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: “lo trasferisce”, con le altre: “può trasferirlo, se possibile e se non contrario a norme di legge”

2.4 PASTORE

2.18 (identico all’em. 2.4) PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
SCOPELLITI, GRECO, PERA


Al comma 1, sostituire le parole: “lo trasferisce”, con le seguenti: “si pronuncia sull’eventuale trasferimento, a seguito di indagine disciplinare, con provvedimento motivato”.

2.17 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
SCOPELLITI, GRECO, PERA


Al comma 1, dopo le parole: “lo trasferisce”, inserire le seguenti: “, ove possibile,”

2.12 DENTAMARO
2.24 (identico all’em. 2.12) IL RELATORE

Al comma 1, dopo la parola: “attribuzione”, inserire le seguenti: “ove possibile”.

2.10 LUBRANO DI RICCO


Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Ove non sia possibile tale trasferimento, l’amministrazione provvede ad una diversa utilizzazione del dipendente senza pregiudizio per il suo inquadramento e per il relativo trattamento economico”.

2.8 IL GOVERNO


Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il provvedimento di trasferimento può essere adottato solo in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che l’amministrazione può ricevere dalla permanenza del dipendente in tale ufficio”.

2.19 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA


Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “è pronunciata sentenza di proscioglimento”, inserire le seguenti: “o di assoluzione anche non definitiva”.

2.20 SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA


Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “di condanna”.

2.11 PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 2, sostituire le parole da: “Il trasferimento”, fino a: “perde”, con le altre: “Il trasferimento o il provvedimento che dispone una diversa utilizzazione, salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, perdono”.

2.9 IL GOVERNO


Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: “decorsi 5 anni”, fino alla fine del periodo con le seguenti: “decorsi 3 anni dalla sua adozione senza che sia intervenuta sentenza di primo grado e comunque decorsi 5 anni senza che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna”.

2.22 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
SCOPELLITI, GRECO, PERA


Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “In caso di sentenza di proscioglimento”, inserire le seguenti: “o di assoluzione anche non definitiva”.

2.21 SCHIFANI, PASTORE, CENTARO,
SCOPELLITI, GRECO, PERA


Al comma 3, dopo le parole: “enti pubblici, anche economici,” inserire le seguenti: “o con partecipazione pubblica”.

2.5 PASTORE


Al comma 3, sopprimere le parole: “e 323”; conseguentemente sopprimere le medesime parole al comma 2 dell’articolo 3.

2.7 DIANA Lino


Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", commessi nello svolgimento del rapporto di impiego".

2.2 DIANA Lino

Art. 3


All'emendamento 3.100, comma 3 sopprimere le parole: "e, in ogni caso, decorsi cinque giorni dalla sua adozione".

3.100/1 PASQUALI, MAGNALBO'


Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 3
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché condizionalmente sospesa, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 319 e 319-ter del codice penale i dipendenti indicati nell’articolo 2, comma 1, sono sospesi dal servizio.
2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.
3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione.”

3.100 IL GOVERNO

All'emendamento 3.100 nuovo testo, sopprimere il comma 2.

3.100 nuovo testo/1 IL RELATORE
3.100 nuovo testo/2 (identico all'em. 3.100 n.t./1) LUBRANO DI RICCO

All'emendamento 3.100 nuovo testo sopprimere i commi 2 e 3.

3.100 nuovo testo/4 MAGNALBO', PASQUALI


All'emendamento 3.100 nuovo testo, al comma 3, dopo la parola: "sentenza"¸ inserire la seguente: "definitiva", e, dopo la parola: "proscioglimento", inserire le seguenti: ", ovvero quando il reato è dichiarato estinto con sentenza irrevocabile".

3.100 nuovo testo/3 LUBRANO DI RICCO

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 3
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)

1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 2, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. Nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il dipendente può essere sospeso in attesa della definizione del procedimento disciplinare.
3. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato.”

3.100 (nuovo testo) IL GOVERNO


Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Nel caso di condanna in primo grado a pena detentiva per delitti contro la pubblica amministrazione i dipendenti, di cui all’articolo 1, a seguito di indagine disciplinare, possono essere sospesi dalle funzioni con provvedimento motivato, fino alla sentenza definitiva. La sospensione, se intervenuta, è revocata di diritto in caso di assoluzione in secondo grado”.

3.28 SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA

Al comma 1, sostituire la parola: “primo” con l'altra: “secondo”.

3.36 BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole: “sei mesi” con le altre: “un anno”.

3.38 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: “contro la pubblica amministrazione”, con le altre: “di cui all'articolo 1, comma 1.”

3.25 PASQUALI, MAGNALBO’

Al comma 1, dopo le parole: “per delitti contro la pubblica amministrazione”, inserire le seguenti: “, o comunque commessi con abuso delle funzioni di ufficio,”.

3.29 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA

Al comma 1, dopo le parole: "per delitti contro la pubblica amministrazione", inserire le seguenti: "commessi nello svolgimento del rapporto di impiego,".

3.1 DIANA Lino

Al comma 1, dopo le parole: “pubblica amministrazione”, aggiungere le seguenti: “commessi nell’esercizio delle funzioni o del servizio”.

3.35 BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: “pubblica amministrazione”, inserire le seguenti: “di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 317, 318, 319-ter, 320 del codice penale”.

3.9 ANDREOLLI

Al comma 1, sostituire le parole: “sono sospesi”, con le altre: “possono essere sospesi”, e aggiungere, in fine, le seguenti parole: “salvo che non sia intervenuta sentenza di assoluzione in secondo grado e comunque per un periodo non superiore a cinque anni.”

3.20 DENTAMARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “salvo che sia intervenuta sentenza di assoluzione in secondo grado”.

3.19 PASQUALI, MAGNALBO’

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “ovvero a quella di proscioglimento, e comunque per un periodo non superiore a cinque anni”.

3.39 IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Il termine massimo della sospensione è di 5 anni”.

3.18 PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ed è disposto o confermato il sequestro dei beni che furono il profitto del reato o comunque il sequestro dei beni di proprietà dell’imputato fino all’ammontare del valore, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria, di cui l’imputato si è arricchito”.

3.12 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 2.

3.26 PASQUALI, MAGNALBO’

Al comma 2, dopo le parole: “della sentenza di condanna”, inserire le seguenti: “a pena detentiva superiore a...”.

3.40 IL RELATORE

Al comma 2, dopo la cifra: “318”, inserire le seguenti parole: “primo comma”.

3.11 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER


Al comma 2, sostituire le parole: “320 e 323”, con i seguenti: “320, 323, 325 e 326”.

3.30 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA


Al comma 2 sostituire le parole: “, 320 e 323” con le altre: “e 320”.

3.10 ANDREOLLI
3.37 BUCCIERO


Al comma 2, dopo le parole: ", 320 e 323 del codice penale", inserire le seguenti: "commessi nello svolgimento del rapporto di impiego".

3.2 DIANA Lino


Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: “il rapporto di lavoro è risolto”, con le altre: “deve essere iniziato il procedimento disciplinare, all’esito del quale il rapporto di lavoro può essere risolto”.

3.21 DENTAMARO

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “a seguito di procedimento disciplinare, salvo che si accerti la particolare tenuità del fatto”.

3.31 SCHIFANI, PASTORE, CENTARO, SCOPELLITI,
GRECO, PERA


Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: “Tale disposizione si applica anche in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale”.

3.5 LUBRANO DI RICCO


Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: “La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sospende il dipendente in attesa del procedimento disciplinare”.

3.17 LUBRANO DI RICCO


Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: “è sospeso in attesa”, con le altre: “può essere sospeso, se è iniziato il procedimento disciplinare, in attesa della definizione dello stesso.”

3.22 DENTAMARO


Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: “è sospeso”, con le altre: “può essere sospeso”.

3.32 PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, SCOPELLITI
GRECO, PERA


Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, al termine del quale la massima sanzione comminabile è quella della sospensione dal servizio, senza stipendio, per un periodo pari all’entità della pena patteggiata, con contestuale attivazione della mobilità come previsto all’articolo 2, comma 1. Quest’ultima disposizione si applica anche alle controversie relative ai rapporti di lavoro non definiti e ancora pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i collegi arbitrali o presso il giudice amministrativo o il giudice del lavoro, in qualunque grado di giudizio si trovino”.

3.13 DIANA Lino


Al comma 3, sostituire le parole: “In tutti gli altri casi”, con le seguenti: “In tutti i casi”.

3.27 PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 3, sopprimere il primo periodo e premettere al secondo periodo le seguenti parole: “Nei casi di cui al primo periodo del comma 2,”

3.23 DENTAMARO


Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “può essere pronunciata”, inserire le seguenti: “con adeguata motivazione”.

3.14 DIANA Lino


Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “instaurato a seguito di ampia istruttoria dell’ufficio competente come previsto dall’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.

3.15 DIANA Lino


Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: “novanta”, con l'altra: “sessanta”, e al terzo periodo, sostituire la parola: “centottanta”, con l’altra: “centoventi”.

3.33 GRECO, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
SCOPELLITI, PERA


Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Non trovano pertanto applicazione le norme di cui all’articolo 119 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nella parte in cui è prevista la facoltà dell’amministrazione di rinnovare, in tutto o in parte, il procedimento disciplinare”.

3.4 DIANA Lino

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Una volta intervenuta la decisione dei collegi arbitrali o del giudice amministrativo o del giudice del lavoro, i procedimenti disciplinari non possono essere rinnovati, fatta salva la possibilità per le parti di appellarsi ai successivi gradi di giudizio.”

3.16 DIANA Lino


Dopo il comma 3, inserire il seguente:

“3-bis. L’omesso inizio del procedimento disciplinare comporta responsabilità disciplinare e obbliga al risarcimento del danno, anche morale, cagionato all’amministrazione”.

3.24 DENTAMARO


Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "per delitti contro la pubblica amministrazione", inserire le seguenti: "commessi nello svolgimento del rapporto di impiego".

3.3 DIANA Lino

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: “la sentenza è trasmessa” fino a: “patrimoniali” con le altre: “si procede nei modi previsti dalla normativa vigente ad un accertamento patrimoniale”.

3.41 IL RELATORE

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: “dispone”, con le altre: “può disporre”.

3.34 GRECO, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO,
SCOPELLITI, PERA


Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e, a tal fine, essa viene trasmessa dalla segreteria del giudice alla conservatoria dei registri immobiliari che provvederà d’ufficio alla trascrizione in favore del Comune, dandone comunicazione al Sindaco”.

3.6 LUBRANO DI RICCO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 3-bis
(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. In tutti i casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti con sentenza irrevocabile per alcuno dei delitti indicati nell’articolo 2, comma 1, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, il procedimento disciplinare promosso dall’amministrazione o dall’ente di appartenenza, può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro o di impiego dei dipendenti indicati nel medesimo articolo 2, comma 1.
2. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente presso cui il dipendente presta servizio, e deve concludersi entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento.

3.0.100 IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 3-bis

In tutti i casi di condanne con sentenza irrevocabile, ancorché a pena condizionatamente sospesa, di un dipendente di amministrazioni o enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

3.0.101 IL RELATORE

All'emendamento 3.0.100 (nuovo testo), al comma 2, dopo la parola: "irrevocabile", inserire le seguenti: ", anche se emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,".

3.0.100 nuovo testo/1 LUBRANO DI RICCO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 3-bis
(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per alcuno dei delitti indicati nell’articolo 2, comma 1, il rapporto di lavoro è risolto.
2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorchè a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente presso cui il dipendente presta servizio. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

3.0.100 (nuovo testo) IL GOVERNO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 3-bis
(Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva)

1. A decorrere dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva non sospesa per alcuno dei delitti indicati nell’articolo 2, comma 1, il rapporto di lavoro è risolto.
2. In tutti gli altri casi di condanna con sentenza irrevocabile, ancorchè a pena condizionatamente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di procedura penale.

3.0.100 (nuova formulazione) IL GOVERNO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:
“Art. 3 - ter
(Disposizioni patrimoniali)

1. Nel caso di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione è disposta la confisca, a norma dell’articolo 240 del codice penale. Qualora si tratti di sentenza di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
2. Nel corso del procedimento penale l’autorità giudiziaria dispone il sequestro dei beni che possono essere confiscati ai sensi del comma 1. Se il denaro o i beni sono all’estero, l’autorità giudiziaria avvia le procedure per il sequestro e la confisca nel luogo ove il denaro o i beni si trovano.
3. I beni immobili confiscati sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.”

3.0.200 IL GOVERNO
Art. 4

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 4
(Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 2, comma 1 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.”

4.100 IL GOVERNO

All'emendamento 4.100 (nuovo testo), dopo le parole: "di condanna", inserire le seguenti: ", anche se emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,".

4.100 nuovo testo/1 LUBRANO DI RICCO

Sostituire l’articolo con il seguente:
“Art. 4
(Responsabilità per danno erariale)

1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 2, per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente Procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.”

4.100 (nuovo testo) IL GOVERNO

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: “comma 2-bis”, con le altre: “comma 2,”.

5.1 PASQUALI, MAGNALBO’

5.2 (identico all’em. 5.1) DENTAMARO

5.3 (identico all'em. 5.1) SCOPELLITI, PASTORE, SCHIFANI, CENTARO, PERA, GRECO

Al comma 1, sopprimere le parole: “ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni”.

5.1 (nuovo testo) PASQUALI, MAGNALBO’

5.2 (nuovo testo) (identico all’em. 5.1 nuovo testo) DENTAMARO

5.3 (nuovo testo) (identico all’em. 5.1 nuovo testo) SCOPELLITI,PASTORE,
SCHIFANI, CENTARO, PERA, GRECO

Introdurre la seguente rubrica: “Prevalenza sulle disposizioni contrattuali”.

5.R. 100 IL GOVERNO

Art. 6
Sopprimere l’articolo.

6.100 IL GOVERNO


Sopprimere l’articolo.

6.3 MAGNALBO’, PASQUALI
6.9 BUCCIERO

Al comma 1, dopo le parole: “presente legge”, inserire la seguente: “non”.

6.7 DENTAMARO

6.8 (identico all’em. 6.7) PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 1, sostituire le parole da: “ai procedimenti penali” fino a: “in corso alla” con le seguenti: “se la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è intervenuta dopo la”.

6.10 IL RELATORE


Al comma 1, sostituire le parole: “penali, disciplinari ed amministrativi” con le seguenti: “penali e disciplinari”

6.5 DIANA Lino


Al comma 1, sostituire le parole: “in corso”, con le seguenti: “instaurati successivamente”.

6.6 PASQUALI, MAGNALBO’


Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", salvo che per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234".

6.1 SCOPELLITI
6.11 (identico all'em. 6.1) BATTAGLIA


Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “se più favorevoli al dipendente, salvo quelle di natura procedurale”.

6.4 PASTORE


Aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti di cui al comma 1 per il delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale nel testo precedente alla legge 15 luglio 1997, n. 234".

6.2 SCOPELLITI
6.12 (identico all'em. 6.2) BATTAGLIA
Art. 7

Introdurre la seguente rubrica: “Entrata in vigore”.

7.R.100 IL GOVERNO