AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1998

260a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoppi e per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Secondo semestre 1997)
(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee: favorevole con osservazioni)
(R142 003, C23a, 0006o)

Il relatore BESOSTRI riferisce sulla relazione semestrale relativa alla partecipazione italiana al processo normativo comunitario per il secondo semestre del 1997: egli ricorda che l'ultima legge comunitaria ha perfezionato gli strumenti di partecipazione del Parlamento nazionale e delle regioni, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla fase ascendente di formazione della normativa comunitaria. Si tratta ora, a suo avviso, di rendere pienamente operativi tali meccanismi di associazione e di promuovere una nuova configurazione delle direttive comunitarie, che dovrebbero essere ricondotte alla natura prevista dai Trattati, quella cioè della definizione degli obiettivi comuni e non già delle norme di dettaglio. Con tali osservazioni, propone di esprimere un parere favorevole.

Il presidente VILLONE condivide le valutazioni del relatore.

Anche il senatore PASTORE si associa alle considerazioni svolte dal relatore osservando che nell'ordinamento comunitario vige il principio di sussidiarietà, che dà fondamento al rilievo dello stesso relatore circa l'improprio contenuto delle direttive che si sostituiscono alle norme interne, piuttosto che definire gli obiettivi comuni. Tale anomalia è aggravata, nell'ordinamento interno, dalla prevalenza ormai acquisita del diritto comunitario, affermata in riferimento all'articolo 10 della Costituzione ma operante in modo difforme e parziale, secondo i diversi settori dello stesso ordinamento interno. A suo avviso, è opportuno richiamare nel parere anche il necessario rispetto del principio di sussidiarietà.

Il presidente VILLONE obietta che il principio di sussidiarietà non riguarda il processo di formazione delle norme comunitarie. Replica il senatore PASTORE osservando che il processo di formazione si riverbera nel contenuto normativo quando travalica i limiti stabiliti dai Trattati. Concorda il relatore BESOSTRI, mentre il senatore SPERONI rammenta che nei Trattati non è prevista la distinzione tra direttiva e regolamento in relazione alle fattispecie da disciplinare. Ancora il relatore BESOSTRI osserva che i Trattati affermano comunque che le direttive devono limitarsi a definire gli obiettivi comuni, mentre la normativa di dettaglio è rimessa agli ordinamenti interni.

Si conviene infine di esprimere un parere favorevole, con le osservazioni fornulate nel corso dell'esame.

IN SEDE REFERENTE
(Doc. XXII, n. 21) MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 31 marzo 1998
(Seguito e conclusione dell'esame)
(R162 000, C01a, 0002o)

Prosegue l'esame del documento in titolo, già svolto nella seduta del 30 aprile: il Presidente ricorda che la Commissione unanime ha convenuto sull'opportunità di compiere un'ulteriore, breve fase di esame prima di rimettere il testo all'Assemblea, allo scopo di rendere conforme la composizione della Commissione all'articolo 82 della Costituzione, che esige un rapporto di proporzione con la dimensione dei Gruppi parlamentari. Quanto ai problemi di adattamento e coordinamento del testo riguardo all'oggetto dell'inchiesta e dell'indagine parlamentare e ai soggetti che devono esservi coinvolti, ritiene preferibile trattare la questione direttamente in Assemblea.

La Commissione unanime conviene di proporre all'Assemblea una modifica all'articolo 2, comma 1, prevedendo che la Commissione di inchiesta sia composta dal Presidente e da altri venti senatori.

Con tale innovazione, è confermato il mandato al relatore per riferire in Assemblea, già conferitogli nella seduta del 30 aprile.

(3090) Deputati GASPERONI ed altri. - Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(134) MARINI. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali
(576) UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali
(866) DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta precedente e si procede alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 1.8, sul quale il sottosegretario VIGNERI esprime un parere negativo, viene posto in votazione e non risulta accolto.

Il relatore BESOSTRI, quindi, propone di utilizzare il testo dell'emendamento 1.10, riferito al comma 3, anche ad integrazione del comma 1, per completare le fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1 della legge n. 55 del 1990.

La Commissione consente e, con il parere favorevole del sottosegretario VIGNERI, approva l'emendamento appena proposto dal relatore (1.20).

Quanto agli emendamenti 1.1 e 1.13, di contenuto identico, il sottosegretario VIGNERI si rimette alla Commissione.

Il senatore MARCHETTI annuncia il suo voto contrario.

Il relatore BESOSTRI ritiene necessaria una revisione complessiva degli effetti del patteggiamento fuori del processo penale e ricorda che lo stesso patteggiamento non comporta l'accertamento del fatto.

Il senatore SPERONI considera preferibile rovesciare la disposizione di cui al comma 2, prevedendo espressamente che il patteggiamento non equivale a condanna ed evitando di conseguenza applicazioni differenziate della legge.

Il senatore LUBRANO DI RICCO rammenta che la più matura giurisprudenza della Corte di cassazione tende ad equiparare la condanna al patteggiamento e considera inopportuna una soluzione opposta in sede legislativa, per un caso specifico. Ricorda anche che la sentenza di patteggiamento è iscritta nel casellario giudiziale.

Il senatore PINGGERA osserva che gli effetti della pronuncia di patteggiamento sono diversi secondo l'ambito di ricaduta della medesima e ciò rivela una notevole distorsione nel sistema; sarebbe opportuno, pertanto, escludere ogni effetto ulteriore della pronuncia di patteggiamento e ristabilire con ciò anche la certezza del diritto: nella generalità dei casi, infatti, l'imputato non è consapevole dei possibili effetti ulteriori derivanti dalla scelta di patteggiare la pena.

La senatrice PASQUALI afferma che l'equiparazione tra patteggiamento e condanna contraddice l'istituto stesso del patteggiamento e ritiene che l'iscrizione nel casellario giudiziale della pronuncia di patteggiamento, prevista da una norma successiva all'introduzione dell'istituto nell'ordinamento, costituisce comunque un aspetto secondario. A suo avviso, la soluzione migliore sarebbe quella, indicata dal senatore Speroni, di rovesciare la disposizione del comma 2, ma reputa comunque sufficiente sopprimere lo stesso comma.

Il senatore PASTORE aderisce all'ipotesi formulata dal senatore Speroni e ritiene in ogni caso improvvida l'attuale incertezza; tuttavia osserva che vi sono altre situazioni in cui la questione ha la stessa rilevanza e dunque una soluzione parziale potrebbe aggravare l'anomalia. Egli non esclude che in materia di ineleggibilità possa darsi una soluzione diversa e specifica, ma sottolinea che il patteggiamento in generale non dovrebbe determinare effetti ulteriori.

Il sottosegretario VIGNERI osserva che il testo del comma 2 è diretto a confermare nell'ordinamento positivo l'orientamento già prevalente nella giurisprudenza, rivolto a equiparare il patteggiamento alla condanna. Riconosce che gli amministratori locali interessati possano non aver considerato l'effetto ulteriore della scelta di patteggiare la pena sotto il profilo dell'ineleggibilità e ciò potrebbe averli indotti a una determinazione che non avrebbero preso, soprattutto in vista di una possibile assoluzione. Tuttavia si deve prendere atto che la giurisprudenza segue un diverso avviso e il testo in esame risolve l'attuale incertezza in riferimento a determinate figure di reato o a una certa entità della pena. Tale circostanza non è irrilevante nel considerare che la questione, sollevata in termini generali, della equiparazione tra condanna e patteggiamento, nel caso in esame impone di valutare la possibilità che il patteggiamento sia strumentalmente utilizzato, per sottrarsi al divieto di eleggibilità, da amministratori locali imputati di quei reati o già condannati a quelle pene. Di conseguenza ritiene improprio affermare nella sede normativa in esame la non equiparazione tra patteggiamento e condanna.

Concorda il presidente VILLONE.

Si associa anche il senatore LUBRANO DI RICCO.

Il senatore PINGGERA propone invece di modificare il comma 2 prevedendo, con effetto generale, che la pronuncia di patteggiamento non produce in alcun caso sanzioni accessorie e non è equiparata alla sentenza di condanna, con abrogazione di ogni disposizione contraria.

Il presidente VILLONE invita a riflettere sulla distinzione tra il problema di ordine generale concernente l'equiparazione o meno tra patteggiamento e condanna e la considerazione di tale problema in merito all'ineleggibilità negli enti locali, che impone di valutare il fondato argomento addotto dalla rappresentante del Governo.

Secondo il relatore BESOSTRI, la questione di ordine generale appena riassunta dal Presidente non può essere risolta nell'ambito del disegno di legge in esame, nè sarebbe opportuno prevedere espressamente che il patteggiamento non equivale a condanna solo per il caso in esame. Insiste pertanto nella proposta di sopprimere il comma 2, rinviando a una sede diversa la risoluzione del problema di carattere generale e ipotizzando in proposito la possibilità della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici in sede di patteggiamento.

Il senatore LUBRANO DI RICCO obietta che sia il comma 2 che la sua soppressione non modificherebbero alcunchè nell'ordinamento positivo, poichè l'articolo 445 del codice di procedura penale prevede in via generale l'equiparazione, salva diversa disposizione di legge.

Il senatore SPERONI osserva che la norma appena citata ammette una soluzione diversa e pertanto la sua proposta di rovesciare il contenuto normativo del comma 2 non avrebbe effetti dirompenti nell'ordinamento. D'altra parte, egli considera improprio valutare in astratto le intenzioni sottese alla scelta di patteggiare la pena, che può essere dettata da motivi di cautela e ricorda infine che i soggetti in questione si sottopongono comunque al giudizio degli elettori.

Il presidente VILLONE sostiene che non si può escludere, in concreto, un comportamento disinvolto da parte di amministratori locali, che confidino anche sul patteggiamento per eludere i vincoli di ineleggibilità conseguenti a quegli stessi comportamenti.

Il senatore PASTORE considera importante una riflessione anche di ordine generale sulla questione appena discussa.

La Commissione, su conforme avviso del relatore, del Presidente e della rappresentante del Governo, conviene quindi di accantonare la trattazione del comma 2.

L'emendamento 1.16 è approvato senza discussione.

Quanto all'emendamento 1.15, il sottosegretario VIGNERI ne conferma lo scopo, diretto ad evitare disparità di trattamento.

Il presidente VILLONE obietta che il riferimento al tempo successivo alla rielezione o alla nomina è connaturato al caso della sospensione.

Replica il sottosegretario VIGNERI, precisando che la rilevanza delle sentenze non definitive esclusivamente ai fini della sospensione impone di chiarire che a situazioni analoghe conseguono effetti analoghi.

Il presidente VILLONE insiste nella sua obiezione osservando che l'effetto dell'emendamento sarebbe quello di ammettere la candidatura e l'elezione prescrivendo però la necessaria sospensione dalla carica sin dall'inizio ed equiparando di fatto le cause di sospensione a quelle di ineleggibilità, il che sarebbe assurdo.

Secondo il relatore BESOSTRI, chi abbia commesso delitti diversi da quelli enumerati nella lettera a) dello stesso comma in esame o abbia riportato condanne a pene inferiori a quelle ivi indicate, una volta che sia stato colpito da sentenza confermata in appello dopo l'elezione sarebbe sospeso dalla carica, mentre per la stessa evenienza prima dell'elezione sarebbe rimesso esclusivamente al giudizio degli elettori.

Il senatore FISICHELLA ipotizza una connessione tra il riferimento all'epoca successiva all'elezione o alla nomina e la conferma in appello della sentenza di condanna.

Il senatore PASTORE è propenso ad escludere tale connessione, che avrebbe effetti paradossali perchè il condannato in appello prima dell'elezione non sarebbe sospeso, a differenza da chi sia condannato in appello dopo l'elezione stessa; egli invita a considerare anche la circostanza che la sospensione a termine, proposta dal relatore con l'emendamento 1.2, attenuerebbe gli aspetti problematici delle norme in discussione, pur dovendosi distinguere tra il caso della sospensione e quello dell'inibizione temporanea all'assuzione della carica.

Il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla lettera c) del comma 3, che impone le stesse valutazioni problematiche appena compiute: ritiene preferibile, pertanto, accantonare ogni votazione sul comma 3.

La Commissione consente.

Su proposta del Presidente, si conviene di proporre all'Assemblea lo stralcio del comma 4.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3090

Art. 1.

Al comma 1, lettera c), capoverso c), sostituire le parole: «a sei mesi», con le seguenti: «a un anno».
1.8
Pasquali, Lisi

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646”».
1.20
Il Relatore

Sopprimere il comma 2.
1.1
Il Relatore


1.13 (Identico all'em. 1.1)
Lisi, Valentino, Bevilacqua

Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo,» con le seguenti: «Per gli effetti della presente legge».
1.14
Il Governo

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente cifra: «314».
1.16
Il Governo

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, dopo l'elezione o la nomina;».
1.15
Il Governo

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) coloro che sono stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);».
1.18
Il Governo

Al comma 3, sopprimere la lettera c).
1.7
Pastore, Schifani

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».
1.10
Lubrano di Ricco

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera di diritto per un periodo di sei mesi; decorso detto termine senza che sia intervenuta condanna definitiva la sospensione può essere disposta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di sei mesi, sentito l'interessato ed acquisito il parere dell'organo cui l'interessato appartiene, dal Prefetto o dal Commissario di Governo, ai sensi del comma 4-ter dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Nel periodo di sospensione non sono computati i soggetti sospesi nè al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata».
1.2 (Nuovo testo)
Il Relatore

Sopprimere il comma 4.
1.5
Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole da: «Si fa luogo», fino a: «personale», con il seguente periodo: «Il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati al comma 1, è sospeso di diritto, qualora nei confronti di tale personale:».
1.11
Lubrano di Ricco

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: «articoli», inserire la seguente cifra: «314».
1.17
Il Governo

Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado, confermata in appello, alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti indicati al comma 1, lettera c);».
1.19
Il Governo

Al comma 4, sopprimere la lettera c).
1.6
Pastore, Schifani

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».
1.12
Lubrano di Ricco

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione di diritto ha effetto per dodici mesi; entro tale termine deve essere iniziato il procedimento disciplinare all'esito del quale viene determinato il periodo di sospensione e, nei casi più gravi, la decadenza dall'impiego».
1.3
Il Relatore

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; essa si applica anche ai giudizi in corso a tale data».
1.9
Magnalbò, Pasquali, Dentamaro