Il Relatore
Aggiungere il seguente articolo:
a) all’articolo 1 comma 2, le parole “del Molise e“ sono soppresse e le parole “tre quarti“ sono sostituite con le seguenti: “cinquanta per cento“;
b) all’articolo 1, è aggiunto il comma:
“5. La ripartizione dei seggi attribuiti su base regionale secondo il metodo proporzionale si effettua in sede di Ufficio Centrale Nazionale“; c) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo la parola “uninominali“ sono aggiunte le seguenti: “e sulle liste proporzionali“;
d) all’articolo 2, comma 1, le parole da “proporzionalmente in circoscrizioni elettorali“ fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: “ai partiti e alle coalizioni presenti mediante riparto tra le coalizioni e le liste concorrenti su base regionale a norma degli art. 17-bis dall’Ufficio Centrale Nazionale,“; e) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
“Art. 7-bis – 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro Consiglieri scelti dal primo Presidente.“; f) all’articolo 8, dopo le parole “presentare candidature“ sono aggiunte le seguenti: “nei collegi uninominali o nelle liste proporzionali“;
g) all’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l’indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegno deve essere accompagnato da una dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegno recante l’indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.“; h) l’articolo 9 è sostituito dal seguente: “Art. 9. – 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per gruppi di candidati regionali. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima regione, cui gli stessi aderiscono con laccettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta dei rappresentanti, incaricati di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la regione. Nell’ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.
2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista con la quale il candidato eventualmente si collega. È ammesso l’uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presenti candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. 3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti. 4. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. 6. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi. 7. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino ad un milione; da almeno 3.500 e dal non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, compresi nella regione, collegate alle liste medesime. 8. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella regione con metodo proporzionale. 9. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una regione pena la nullità dell’elezione. 10. Alle candidature deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento con altre liste e la relativa accettazione.
i) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: –“Art. 11. – 1. L’ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni: 1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;
2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate; 3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della regione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno, per la stampa delle schede medesime; 4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della regione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente ala data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione; 5) i nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l’ordine di cui al numero 3 del comma 1; 6) la scheda è fornita a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella regione; 7) la scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste regionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista regionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima; 8) le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate; 9) la scheda elettorale per l’elezione uninominale nel collegio della Valle d’Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese;
l) all’articolo 12, dopo la parola “regionali“ è aggiunta la seguente “e nazionali“;
m) l’articolo 14 è sostituito con il seguente:
«Art. 14 – 1. La votazione è effettuata su un’unica scheda. L’elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegno, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno.
2. Qualora l’elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta. 3. Qualora l’elettore esprima il proprio voto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso. 4. qualora l’elettore esprima il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito al candidato stesso“.
n) all’articolo 15, dopo la parola “candidato“ sono aggiunte le seguenti “e da ciascuna lista e coalizione“;
o) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“Art. 17 – 1. L’Ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 15, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente: a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi espressi nel collegio. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;
b) determina il numero di seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera a) ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione; c) determina la cifra elettorale regionale per la quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione che abbia presentato il medesimo contrassegno recante il nome della persona indicata per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni della regione; d) determina la cifra elettorale regionale per la quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione e lista componente di coalizione, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della regione; e) comunica all’ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi attribuiti a ciascuna lista non coalizzazione, ai sensi della precedente lettera a), la cifra elettorale regionale nella quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, la cifra elettorale regionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione, e lista componente la coalizione“.
p) dopo l’articolo 17, è inserito il seguente: “Art. 17-bis. 1. L’Ufficio centrale nazionale: a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre regionali;
b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale; c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria; d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale o coalizione per uno, due, tre, quattro..., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti; e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le leste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), un numero di seggi pari a quelli in eccesso; f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera c) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45 per cento ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera d) ovvero e) inferiore a 173, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 173. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominale e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti; g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere d), e), f) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 17, lettera a); h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto; i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera h) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le regioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell’effettuare tale operazione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio; j) procede poi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla regione di minore dimensione demografica. In ogni regione si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti regionali interi essa abbia conseguito in quella regione, salvo il limite di cui al quarto periodo. Il quoziente regionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali regionali conseguite nella regione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all’attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla regione. Nell’assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad essi spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Qualora al termine di tali operazioni, rimangano liste cui debbono ancora essere assegnati dei seggi, effettua le seguenti operazioni:
1) determina le liste cui debbano ancora assegnati dei seggi;
2) fra le liste di cui alla lettera l), individua la lista alla quale è stato assegnato il minor numero di seggi proporzionali sulla base delle precedenti operazioni; 3) determina in quale regione la lista individuata ai sensi del numero 2) ha conseguito il maggiore resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio; 4) attribuisce il seggio alla lista di cui al numero 2) nella regione di cui al numero 3); 5) corrispondentemente nella medesima regione di cui al numero 3) sottrae il seggio alla lista che lo ha ottenuto col minore resto ai sensi del quinto periodo; 6) verifica se nella regione cui debbono essere ancora assegnati dei seggi la lista alla quale ha sottratto il seggio sia presente con un resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio; nel caso in cui la verifica dia esito positivo, attribuisce il seggio a quella lista in tale regione; prosegue quindi nell’operazione a partire dalla procedura di cui al numero 7); nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo considera la lista cui è stato sottratto il seggio fra quelle di cui al numero 1) e prosegue alle operazioni a partire dalla procedura di cui al numero 2); 7) verifica se sussistono ulteriori liste cui debbano essere ancora assegnati dei seggi; in caso positivo effettua in successione le correzioni con le modalità previste ai numeri da 2) a 6) sino a quando ciascuna lista e ciascuna regione abbiano ottenuto tutti i seggi spettanti.
2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali regionali il numero di seggi assegnati a ciascuna lista.
3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
q) dopo l’articolo 17 è aggiunto il seguente: “Art. 17-ter – 1. L’Ufficio centrale regionale proclama eletti per ciascuna lista nella quota proporzionale alternativamente i candidati della lista bloccata e i candidati non eletti nei collegi, seguendo per i primi l’ordine di lista e per i secondi l’ordine delle rispettive cifre individuali, e iniziando dal primo dei candidati della lista bloccata. In mancanza di candidati non eletti nei collegi, proclama eletti i candidati della lista bloccata secondo l’ordine di lista“».
1.0.2000
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni a cui abbiano dichiarato di far riferimento almeno 150 parlamentari ciascuna, nonché tra le coalizioni o liste non coalizzate che non abbiano raggiunto il suddetto requisito, purché siano presenti nella quota proporzionale in almeno tre quarti delle circoscrizioni, fatta salva l’eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto dell’ambito territoriale di riferimento;». b) al comma 3, alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo: “Per le elezioni politiche, gli spazi per i messaggi di cui al presente comma sono ripartiti nella misura dell’80% tra le coalizioni a cui abbiano dichiarato di far riferimento almeno 150 parlamentari uscenti. La ripartizione degli spazi tra le coalizioni e all’interno delle stesse viene effettuata in proporzione alla rappresentatività in Parlamento rispettivamente delle stesse coalizioni e dei singoli partiti coalizzati. Il 15% degli spazi è ripartito tra le coalizioni o liste non coalizzate che non abbiano raggiunto il suddetto requisito, purché siano presenti nella quota proporzionale in almeno tre quarti delle circoscrizioni, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto della quota di parlamentari uscenti che hanno dichiarato di far riferimento a ciascuna di esse. Una quota di spazi fino al 5% può essere riservata a altri partiti o movimenti politici non rappresentati in Parlamento o che non abbiano raggiunto i suddetti requisiti, purché abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un terzo degli elettori chiamati alla consultazione;“».