572ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
VILLONE

        Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.

        La seduta inizia alle ore 14,45.


IN SEDE REFERENTE
(3812) Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(288)
LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno
(1006)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l’elezione della Camera dei deputati
(1323)
MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l’elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno
(1935)
COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
(2023)
BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno
(3190)
FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento
(3325)
PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
(3476)
DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali
(3621)
MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali
(3628)
LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3633)
PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3634)
PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione
(3689)
CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(3772)
PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(3783)
TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati
(3828)
MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4505)
ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni
(4553)
DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati
(4624)
D’ONOFRIO. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(4655)
CASTELLI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
(3989)
GASPERINI ed altri. – Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati
– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e 607 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge n. 3812 al n. 4655, congiunzione con il disegno di legge n. 3989 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3989, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge dal n. 3812 al n. 4655 e rinvio)

        Riprende l’esame congiunto, rinviato dalla seduta del 21 settembre scorso; ha inizio l’esame del disegno di legge n. 3989, assegnato da ultimo, la cui trattazione proseguirà congiuntamente a quella delle altre iniziative.
        Il relatore VILLONE illustra l’emendamento 1.0.1000 che propone una organica revisione della legge elettorale del Senato riprendendo, dalla lettera
a) alla lettera n), la proposta avanzata dai Gruppi appartenenti al Polo nel corso dei lavori del Comitato ristretto. Vengono introdotte, rispetto a quest’ultima proposta alcune modifiche (alla lettera b) e alla lettera h) che non incidono tuttavia sull’impianto della medesima. Si differenziano invece rispetto alla proposta avanzata dal Polo le lettere o) e seguenti. In particolare richiama l’attenzione della Commissione sul capoverso j) della lettera p) dell’emendamento che disciplina le modalità di distribuzione dei seggi tra le varie liste che compongono la coalizione.
        Al senatore GUBERT che avanza perplessità sulla formulazione di quest’ultima disposizione, il relatore VILLONE replica osservando che essa è funzionale a garantire un’adeguata rappresentanza delle formazioni minori all’interno delle varie coalizioni in competizione. Dà quindi conto del contenuto dell’emendamento 1.0.2000.

        In considerazione della portata dell’emendamento 1.0.1000 si intende che l’esame dei disegni di legge in titolo, proseguirà congiuntamente a quelli concernenti la elezione del Senato, assegnati alla Commissione.
        La Commissione prende atto.
        Si apre quindi una discussione sull’emendamento 1.0.1000.
        Il senatore GUBERT si mostra perplesso sul meccanismo previsto dalla lettera
q), mentre, con riferimento alla medesima disposizione, il senatore ROTELLI chiede se sia stato valutato, come criterio alternativo rispetto a quello proposto, il meccanismo del sorteggio per individuare i senatori da eleggere nella cosiddetta quota proporzionale. A questo proposito chiede quali siano le ragioni che hanno motivato la formulazione della disposizione citata che potrebbe essere funzionale alla esigenza di garantire una elezione certa a soggetti prescelti dalle segreterie dei partiti.
        A questo rilievo il relatore VILLONE replica osservando che intento della citata previsione è quello di temperare il meccanismo della lista bloccata prevedendo che una metà dei senatori da eleggere per la cosiddetta quota proporzionale, vengano recuperati tra i migliori perdenti nei collegi.
        Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI che, dato conto dei lavori del Comitato ristretto, ricorda che al medesimo era stata deferita la soluzione di una molteplicità di questioni, su una parte delle quali è emerso un possibile accordo tra maggioranza e opposizione mentre per altre ancora vi è una marcata differenza di posizioni. In particolare, tra le questioni su cui è emersa un’intesa vi è quella della previsione, anche per la legge elettorale del Senato, di un premio di maggioranza. Altri nodi, come l’entità della soglia da raggiungere per l’attribuzione del premio, restano irrisolti.

        L’intento essenziale della riforma dovrebbe essere quello di garantire una maggiore stabilità dell’esecutivo e delle maggioranze parlamentari. Al riguardo crede che la riproporzionalizzazione, sul modello del sistema elettorale tedesco – prevista dall’emendamento 1.0.1000, per quanto riguarda il Senato, e dai subemendamenti del relatore riferiti all’emendamento 1.1000, per quanto riguarda la Camera – potrebbe produrre, nel caso non scatti il premio di maggioranza, un esito della consultazione perfettamente proporzionale tale da impedire la formazione di coese maggioranze. Quest’eventualità è aggravata dalla possibilità, garantita nelle proposte avanzate dal relatore e dalla maggioranza, del cosiddetto «voto disgiunto» che rende possibile la conclusione di patti di desistenza. Nel caso dunque non si raggiunga la soglia prevista per l’attribuzione del premio di maggioranza, il funzionamento del sistema potrebbe produrre esiti peggiori rispetto al sistema elettorale vigente. Crede che questo esito sia contrario alle scelte compiute con il referendum del 1993 che, a suo avviso, non sono state poste in questione dall’esito dell’ultima consultazione referendaria. Occorre dunque che, per garantire la governabilità e la formazione di stabili maggioranze, l’attribuzione di un premio alla coalizione vincente sia non un’eventualità, ma una ragionevole certezza.
        Il senatore D’ONOFRIO pone alcuni quesiti al relatore chiedendo chiarimenti in ordine alle modalità di attribuzione del premio di maggioranza ed in particolare relativamente alla sua distribuzione tra le regioni e le varie forze politiche appartenenti alla coalizione. A questo proposito chiede se nell’attribuzione del premio vengano rafforzati i partiti maggiori di ciascuna coalizione, ovvero vengano preservati i rapporti di forza all’interno di ogni schieramento. Occorre inoltre chiarire quale sia la soluzione fornita per garantire il contemperamento tra l’esigenza della stabilità dell’Esecutivo e quella di un adeguato collegamento tra le forze politiche appartenenti a ciascuna coalizione e le singole realtà territoriali. Questo problema è risolto, nel sistema vigente per le elezioni dei consigli regionali, attraverso la predisposizione di una lista bloccata di coalizione. Questa lista garantisce un equilibrato rapporto tra le varie forze politiche appartenenti a ciascuna coalizione.
        A questi rilievi replica il relatore VILLONE che richiama l’attenzione della Commissione sul meccanismo previsto dalle lettere
o) e p). In particolare, il capoverso f) della lettera p) disciplina le modalità di assegnazione dei seggi, garantendo alla coalizione vincente, che abbia ottenuto il 45 per cento dei voti, l’assegnazione di 173 seggi. I successivi capoversi i) e j) definiscono le modalità di distribuzione dei seggi tra le varie liste all’interno di ciascuna coalizione tenendo conto dei vincoli costituzionali che impongono un numero minimo di senatori per ciascuna regione. Il sistema previsto per la distribuzione dei seggi alle varie liste appartenenti a ciascuna coalizione è un sistema perfettamente proporzionale per evitare una penalizzazione delle forze minori.
        A quest’ultimo proposito il senatore D’ONOFRIO osserva che il funzionamento di tale sistema non parrebbe rendere perfettamente prevedibile il riparto territoriale dei seggi tra le varie liste.
        Il relatore VILLONE rileva che viene comunque garantito a ciascuna lista una rappresentanza proporzionale rispetto alla sua forza a livello nazionale. Quanto al riparto dei seggi ogni lista, nella quota proporzionale, ottiene un maggior numero di seggi nelle circoscrizioni regionali ove consegue più voti.
        Il senatore D’ONOFRIO prendendo atto di questi chiarimenti osserva che l’ultima conseguenza illustrata è frutto della abolizione del meccanismo dello scorporo.
        Dopo un breve dibattito sulla formulazione della lettera
q) dell’emendamento 1.0.1000 in cui prendono la parola i senatori SCOGNAMIGLIO PASINI, PIERONI, SCHIFANI, STIFFONI e il relatore VILLONE, il senatore D’ONOFRIO chiede come sia risolta, nella proposta illustrata dal relatore, la questione dell’individuazione del capolista delle liste bloccate.
        Il relatore VILLONE osserva che si tratta di una questione aperta sulla quale si registrano opinioni diverse.
        Il senatore STIFFONI chiede se sia tenuto conto dei seggi da attribuire alla circoscrizione estero.
        A questo rilievo il relatore VILLONE replica osservando che la questione potrà essere affrontata solo dopo la definitiva approvazione del disegno di legge costituzionale n. 4518-B che definisce il numero di senatori e deputati da attribuire alla circoscrizione estero.
        Il senatore D’ONOFRIO richiama infine l’attenzione sulla particolare disciplina che regola la elezione dei senatori nella regione Trentino-Alto Adige.
        Al riguardo il relatore VILLONE ritiene la materia meritevole di uno specifico approfondimento.
        Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 4 ottobre il termine per la presentazione di subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.0.1000 e 1.0.2000.
        La Commissione concorda.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.


        
La seduta termina alle ore 16.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3812
Art. 1.
1.0.1000

Il Relatore

        Aggiungere il seguente articolo:


«Art. ...

        1. Al testo unico concernenti le norme per l’elezione del Senato della Repubblica D.Leg. 20.12.93 n.533 e successive modifiche di seguito denominato Testo Unico sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 1 comma 2, le parole “del Molise e“ sono soppresse e le parole “tre quarti“ sono sostituite con le seguenti: “cinquanta per cento“;

            b) all’articolo 1, è aggiunto il comma:

        “5. La ripartizione dei seggi attribuiti su base regionale secondo il metodo proporzionale si effettua in sede di Ufficio Centrale Nazionale“;
            
c) all’articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo la parola “uninominali“ sono aggiunte le seguenti: “e sulle liste proporzionali“;

            d) all’articolo 2, comma 1, le parole da “proporzionalmente in circoscrizioni elettorali“ fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: “ai partiti e alle coalizioni presenti mediante riparto tra le coalizioni e le liste concorrenti su base regionale a norma degli art. 17-bis dall’Ufficio Centrale Nazionale,“;
            
e) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:

        “Art. 7-bis – 1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro Consiglieri scelti dal primo Presidente.“;
            
f) all’articolo 8, dopo le parole “presentare candidature“ sono aggiunte le seguenti: “nei collegi uninominali o nelle liste proporzionali“;

            g) all’articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

        “1-bis. I partiti o gruppi politici organizzati possono presentare anche congiuntamente contrassegni per distinguere le candidature nei collegi uninominali recanti l’indicazione del nome e cognome di una persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Il deposito di tale contrassegno deve essere accompagnato da una dichiarazione di accettazione sottoscritta dall’indicato. Non è ammessa la presentazione di più di un contrassegno recante l’indicazione della medesima persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.“;
            
h) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
        “Art. 9. –
1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per gruppi di candidati regionali. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. Questi possono collegarsi con una o più liste presentate nella medesima regione, cui gli stessi aderiscono con laccettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta dei rappresentanti, incaricati di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con una o più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la regione. Nell’ipotesi di collegamento con più liste, i candidati nei collegi collegati al medesimo gruppo di liste devono essere contraddistinti dal medesimo contrassegno. A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

        2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista con la quale il candidato eventualmente si collega. È ammesso l’uso di un contrassegno recante il nome e cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio solo nel caso in cui siano presenti candidati contraddistinti da tale contrassegno in almeno il 90 per cento dei collegi uninominali determinati in ambito nazionale. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.
        
3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
        
4. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) è ridotto alla metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
        
5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
        
6. L’accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
        
7. La presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.750 e da non più di 2.500 iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino ad un milione; da almeno 3.500 e dal non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nelle regioni con più di un milione di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, compresi nella regione, collegate alle liste medesime.
        
8. Le liste sono formate da un numero di candidati eguale a quello da eleggere nella regione con metodo proporzionale.
        
9. Nessuno può candidarsi in una lista in più di una regione pena la nullità dell’elezione.
        
10. Alle candidature deve essere allegata anche la eventuale dichiarazione di collegamento con altre liste e la relativa accettazione.

            i) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
    –“Art. 11. – 1. L’ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell’ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
            1) stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d’ordine da assegnare a ciascun candidato e alle liste in ciascun collegio;

            2) comunica ai delegati di lista e di candidato nei collegi uninominali le definitive determinazioni adottate;
            3) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della regione i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell’interno, per la stampa delle schede medesime;
            4) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della regione, alla stampa dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e delle liste nonché alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio per la pubblicazione nell’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente ala data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell’ufficio e le altre per l’affissione nella sala della votazione;
            5) i nominativi dei candidati ed i relativi contrassegni saranno riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l’ordine di cui al numero 3 del comma 1;
            6) la scheda è fornita a cura del Ministero dell’interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B, C ed H, allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le candidature nei collegi uninominali e di tutte le liste regolarmente presentate nella regione;
            7) la scheda è suddivisa in vari rettangoli. Ciascun rettangolo reca nella parte sinistra il nome e cognome della persona indicata presentato nel collegio uninominale; alla destra di ciascun candidato è riportato il contrassegno che contraddistingue il medesimo candidato e che può eventualmente contenere il nome e cognome di un candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di collegamento del candidato nel collegio uninominale con una o più liste regionali alla destra del contrassegno del candidato nel collegio uninominale sono riportati il contrassegno o i contrassegni delle liste collegate; alla destra di ciascun contrassegno di lista sono riportati i nomi ed i cognomi dei candidati della medesima lista. Nel caso in cui il candidato nel collegio uninominale non sia collegato ad alcuna lista regionale, il rettangolo contiene unicamente il nome e cognome del candidato con alla sua destra il relativo contrassegno. Nel caso in cui una lista non sia collegata ad un candidato nel collegio uninominale, il rettangolo contiene unicamente il contrassegno della lista con alla sua destra i nomi ed i cognomi dei candidati della lista medesima;
            8) le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate;
            9) la scheda elettorale per l’elezione uninominale nel collegio della Valle d’Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese;

            l) all’articolo 12, dopo la parola “regionali“ è aggiunta la seguente “e nazionali“;

            m) l’articolo 14 è sostituito con il seguente:

        «Art. 14 – 1. La votazione è effettuata su un’unica scheda. L’elettore può esprimere un voto per uno dei candidati nel collegio uninominale tracciando un segno sul relativo contrassegno, che può contenere il nome e il cognome della persona indicata alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri alternativamente o congiuntamente sul nome del candidato, nonché un voto per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno.

        2. Qualora l’elettore esprima il proprio voto soltanto per una delle liste, il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista prescelta.
        
3. Qualora l’elettore esprima il proprio voto a favore del candidato del collegio, il voto si intende esteso alla coalizione collegata allo stesso.
        
4. qualora l’elettore esprima il voto per più di una lista nella coalizione prescelta, il voto verrà attribuito al candidato stesso“.

            n) all’articolo 15, dopo la parola “candidato“ sono aggiunte le seguenti “e da ciascuna lista e coalizione“;

            o) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

        “Art. 17 – 1. L’Ufficio centrale regionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 15, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
            
a) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi espressi nel collegio. In caso di parità è eletto il candidato più anziano di età;

            b) determina il numero di seggi attribuiti ai sensi della precedente lettera a) ai candidati contraddistinti dal medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione;
            
c) determina la cifra elettorale regionale per la quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione che abbia presentato il medesimo contrassegno recante il nome della persona indicata per la nomina alla carica di Presidente del Consiglio, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni della regione;
            
d) determina la cifra elettorale regionale per la quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione e lista componente di coalizione, sommando i voti conseguiti nelle singole sezioni elettorali della regione;
            
e) comunica all’ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, i seggi attribuiti a ciascuna lista non coalizzazione, ai sensi della precedente lettera a), la cifra elettorale regionale nella quota maggioritaria di ciascuna lista non coalizzata o coalizione, la cifra elettorale regionale nella quota proporzionale di ciascuna lista non coalizzata, coalizione, e lista componente la coalizione“.

            p) dopo l’articolo 17, è inserito il seguente:
        “Art. 17-
bis. 1. L’Ufficio centrale nazionale:
            
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata o coalizione per la quota proporzionale e per la quota maggioritaria, sommando le rispettive cifre regionali;

            b) individua le liste non coalizzate e le coalizioni nelle quali almeno una delle liste coalizzate abbia superato il 5 per cento dei voti nella quota proporzionale, e le ammette al riparto dei seggi per la quota proporzionale;
            
c) individua la lista non coalizzata o coalizione che ha riportato la maggiore cifra elettorale nazionale nella quota maggioritaria;
            
d) determina il totale dei seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto. A tal fine divide la cifra elettorale o coalizione per uno, due, tre, quattro..., e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali tra le liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
            
e) nel caso in cui i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentati con il medesimo contrassegno di lista non coalizzata o di coalizione siano in numero superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), sottrae dal totale dei seggi uninominali e proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le leste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti. Successivamente aggiunge ai seggi assegnati secondo il riparto così rideterminato alla lista non coalizzata o coalizione, che ha ottenuto nella quota uninominale un numero di seggi superiore a quelli spettanti ai sensi della precedente lettera d), un numero di seggi pari a quelli in eccesso;
            
f) se la lista non coalizzata o coalizione vincente ai sensi della precedente lettera c) ha riportato nella quota maggioritaria una cifra totale di voti validi superiore al 45 per cento ma un totale di seggi ai sensi della precedente lettera d) ovvero e) inferiore a 173, assegna alla lista non coalizzata o coalizione vincente seggi aggiuntivi nel numero necessario a giungere alla cifra totale di 173. Successivamente sottrae dal totale dei seggi uninominale e proporzionali un numero di seggi pari a quelli aggiuntivi assegnati e ripartisce il totale dei seggi uninominali e proporzionali così rideterminato tra le altre liste non coalizzate o coalizioni seguendo l’ordine dei maggiori quozienti;
            
g) determina il numero di seggi spettanti a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ammessa al riparto per la quota proporzionale. A tal fine detrae dalla cifra determinata ai sensi delle precedenti lettere d), e), f) i seggi uninominali già assegnati a ciascuna lista non coalizzata o coalizione ai sensi del precedente articolo 17, lettera a);
            
h) individua le liste componenti la coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi, e le ammette al riparto;
            
i) tra le liste componenti la coalizione di cui alla lettera h) procede al riparto dei seggi dividendo il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste medesime per il numero dei seggi proporzionali assegnati alla coalizione in tutte le regioni, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell’effettuare tale operazione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista componente la coalizione ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista componente la coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste componenti la coalizione per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e, in caso di parità di resti, a quelle liste componenti la coalizione che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;
            
j) procede poi alla distribuzione nelle singole regioni dei seggi assegnati ai sensi delle precedenti lettere g), h) e i) tra tutte le liste ammesse al riparto. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla regione di minore dimensione demografica. In ogni regione si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti regionali interi essa abbia conseguito in quella regione, salvo il limite di cui al quarto periodo. Il quoziente regionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali regionali conseguite nella regione da tutte le liste ammesse al riparto proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste ammesse al riparto seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all’attribuzione di tutti i seggi proporzionali spettanti alla regione. Nell’assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad essi spettanti in base ai calcoli di cui alle precedenti lettere g), h) e i). Qualora al termine di tali operazioni, rimangano liste cui debbono ancora essere assegnati dei seggi, effettua le seguenti operazioni:

                1) determina le liste cui debbano ancora assegnati dei seggi;

                2) fra le liste di cui alla lettera l), individua la lista alla quale è stato assegnato il minor numero di seggi proporzionali sulla base delle precedenti operazioni;
                3) determina in quale regione la lista individuata ai sensi del numero 2) ha conseguito il maggiore resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio;
                4) attribuisce il seggio alla lista di cui al numero 2) nella regione di cui al numero 3);
                5) corrispondentemente nella medesima regione di cui al numero 3) sottrae il seggio alla lista che lo ha ottenuto col minore resto ai sensi del quinto periodo;
                6) verifica se nella regione cui debbono essere ancora assegnati dei seggi la lista alla quale ha sottratto il seggio sia presente con un resto che non abbia dato luogo ad assegnazione di seggio; nel caso in cui la verifica dia esito positivo, attribuisce il seggio a quella lista in tale regione; prosegue quindi nell’operazione a partire dalla procedura di cui al numero 7); nel caso in cui la verifica abbia dato esito negativo considera la lista cui è stato sottratto il seggio fra quelle di cui al numero 1) e prosegue alle operazioni a partire dalla procedura di cui al numero 2);
                7) verifica se sussistono ulteriori liste cui debbano essere ancora assegnati dei seggi; in caso positivo effettua in successione le correzioni con le modalità previste ai numeri da 2) a 6) sino a quando ciascuna lista e ciascuna regione abbiano ottenuto tutti i seggi spettanti.

        2. L’Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali regionali il numero di seggi assegnati a ciascuna lista.

        3. Di tutte le operazioni dell’Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale del Senato della Repubblica, la quale ne rilascia ricevuta, l’altro esemplare è depositato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

            q) dopo l’articolo 17 è aggiunto il seguente:
        “Art. 17-
ter – 1. L’Ufficio centrale regionale proclama eletti per ciascuna lista nella quota proporzionale alternativamente i candidati della lista bloccata e i candidati non eletti nei collegi, seguendo per i primi l’ordine di lista e per i secondi l’ordine delle rispettive cifre individuali, e iniziando dal primo dei candidati della lista bloccata. In mancanza di candidati non eletti nei collegi, proclama eletti i candidati della lista bloccata secondo l’ordine di lista“».

 

1.0.2000

Il Relatore

        Aggiungere il seguente articolo:


«Art.-...

        1. All’articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        “
b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni a cui abbiano dichiarato di far riferimento almeno 150 parlamentari ciascuna, nonché tra le coalizioni o liste non coalizzate che non abbiano raggiunto il suddetto requisito, purché siano presenti nella quota proporzionale in almeno tre quarti delle circoscrizioni, fatta salva l’eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto dell’ambito territoriale di riferimento;».
        
b) al comma 3, alla fine della lettera a), è aggiunto il seguente periodo: “Per le elezioni politiche, gli spazi per i messaggi di cui al presente comma sono ripartiti nella misura dell’80% tra le coalizioni a cui abbiano dichiarato di far riferimento almeno 150 parlamentari uscenti. La ripartizione degli spazi tra le coalizioni e all’interno delle stesse viene effettuata in proporzione alla rappresentatività in Parlamento rispettivamente delle stesse coalizioni e dei singoli partiti coalizzati. Il 15% degli spazi è ripartito tra le coalizioni o liste non coalizzate che non abbiano raggiunto il suddetto requisito, purché siano presenti nella quota proporzionale in almeno tre quarti delle circoscrizioni, secondo un criterio di proporzionalità che tiene conto della quota di parlamentari uscenti che hanno dichiarato di far riferimento a ciascuna di esse. Una quota di spazi fino al 5% può essere riservata a altri partiti o movimenti politici non rappresentati in Parlamento o che non abbiano raggiunto i suddetti requisiti, purché abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un terzo degli elettori chiamati alla consultazione;“».