TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MERCOLEDI' 28 GIUGNO 2000

434ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE
(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati
(2149) DE CAROLIS e DUVA. - Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva
(2687) RIPAMONTI ed altri. - Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico
(3071) CO' ed altri. - Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(4147) SPECCHIA ed altri. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti
(4188) BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico
(4315) SEMENZATO. - Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare
- e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri. Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.0.1, precedentemente accantonato.

Il senatore CARCARINO invita il senatore Manfredi a ritirare tale proposta emendativa, dichiarandosi disponibile a sottoscrivere un ordine del giorno volto a dare al Governo chiari indirizzi tanto sul tema dell'interramento dei cavi quanto su quello delle antenne, già sollevato dal senatore Iuliano. Nel merito, infatti, non v'è dubbio che l'interramento dei cavi, ove possibile, riduca i livelli di inquinamento elettromagnetico. Peraltro, interrare i cavi ovunque, specie nelle città, sarebbe pressoché impossibile ed i costi di una tale operazione, su tutto il territorio nazionale, sarebbero pari a ben 300 mila miliardi.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 15.0.1 e si dichiara senz'altro disposto a presentare un ordine del giorno volto a fornire chiari indirizzi in ordine all'opportunità di procedere all'interramento dei cavi, ove possibile.

Si riprende l'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti non ancora posti in votazione e precedentemente accantonati.

Con riferimento all'emendamento 4.67 il presidente GIOVANELLI ribadisce l'esigenza di evitare in futuro nuovi conflitti tra la legislazione statale e quella regionale. La proposta emendativa in questione, appunto, è volta a chiarire che su tutto il territorio nazionale devono essere vigenti gli stessi valori-limite, mentre il termine di sei mesi ivi previsto è puramente ordinatorio. Certo, vi è in astratto la possibilità che la disposizione di cui all'emendamento venga sindacata dalla Corte costituzionale, ma va considerato che quest'ultima, generalmente, tiene conto della volontà chiaramente espressa dal Parlamento.

Il senatore MANFREDI esprime perplessità sul termine di sei mesi previsto dall'emendamento, termine che come ha sottolineato il Presidente è puramente ordinatorio.

Il senatore RESCAGLIO manifesta qualche riserva sull'uso del termine "adeguano".

Il senatore BORTOLOTTO ricorda che, al momento, in alcune regioni sono in vigore leggi recanti valori-limite, mentre in altre provvedimenti normativi già emanati sono stati inopinatamente impugnati dal commissario del Governo; altre regioni, infine, stanno per adottare proprie leggi in tal senso. A ciò si aggiungano le non poche sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., tutte orientate nel senso di sanzionare il limite di 0,2 microtesla, come valore che non deve essere superato in prossimità di asili e scuole. Ciò nonostante l'ENEL non ha adeguato la propria rete a tali indicazioni sulla base del fatto che la normativa in titolo non è stata ancora approvata dal Parlamento.
E' grave che con l'articolo 10 si sia indicato il valore di attenzione come parametro da tener presente per il risanamento, e ciò quando negli schemi di decreto presentati nello scorso novembre il valore di attenzione è stato previsto pari a 0,5 microtesla, piuttosto che a 0,2 microtesla. Sarebbe pertanto opportuno, stando così le cose, che il Governo rivedesse quegli schemi di decreto, indicando 0,2 microtesla come valore di attenzione e 0,1 microtesla come obiettivo di qualità. In caso contrario la stessa normativa oggi in esame sarebbe ispirata più agli interessi dei gestori della rete elettrica che a quelli dei cittadini.
L'emendamento 4.67, infine, è molto discutibile, a meno che a livello statale non vengano fissati valori-limite non superiori a quelli già individuati dalle regioni.

Il sottosegretario CALZOLAIO ribadisce le proprie riserve sul termine di sei mesi, che potrebbe dar luogo a qualche incertezza su quali siano i valori-limite in vigore prima del decorso del semestre. Per il resto, peraltro, il Governo condivide l'emendamento del relatore, nella considerazione che è necessario che in Italia vigano valori-limite uniformi per tutto il territorio nazionale, almeno per quanto attiene ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione. Invita infine i componenti della Commissione a pronunciarsi in modo esplicito sui valori-limite previsti dai due schemi di decreto del novembre scorso, possibilmente entro domattina.

Il senatore MANFREDI, dopo aver ricordato che nel testo normativo in esame è stata prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni proprio allo scopo di scongiurare per quanto possibile ogni rischio di difformità sul territorio nazionale nella definizione dei valori-limite, ribadisce le proprie perplessità sul termine di sei mesi di cui all'emendamento 4.67.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273
Al comma 3, aggiungere il seguente:
“3-bis. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo le regioni adeguano le loro leggi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai suddetti decreti.”.
4.67
Il Relatore
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 per le attività di cui al comma 1, lettera c) e di 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 13 e 14."
4.72
Il Relatore


Al comma 4, sostituire la parola: “15.000” con la seguente: “10.000” e sopprimere le parole da: “e di lire 5.000 milioni” fino alla fine del comma.
4.40
Colla
Al comma 4, sostituire le parole: “5.000 milioni annue” con le parole: “10.000 milioni annue”.
4.41
Cò, Crippa, Russo Spena

Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
“Art. 15-bis.
1. Le società o gli enti pubblici o privati, che provvedono alla installazione di impianti a rete fissa sono tenuti a posare cavi esclusivamente attraverso interramento. Le società di cui al comma 1, si impegnano, come parte del contratto di gestione, ad interrare tutti i cavi di impianti a rete fissa entro il 2010”.
15.0.1
Lasagna, Rizzi, Manfredi